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  2. Newsletter giuridica di concorrenza e regolamentazione - 27 luglio 2026
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Newsletter giuridica di concorrenza e regolamentazione - 27 luglio 2026

Jul 27 2026

Diritto della concorrenza – Europa / Sussidi esteri e settore delle turbine eoliche – Respinta la richiesta di sospensione dell’esecuzione della richiesta di informazioni della Commissione nei confronti di Goldwind Science & Technology Co. Ltd

Con il provvedimento del 20 luglio scorso, il Presidente del Tribunale dell’Unione europea (il Presidente del Tribunale) ha respinto la richiesta di Goldwind Science & Technology Co. Ltd (Goldwind) di sospensione dell’esecutività della richiesta di informazioni (la RFI) formulata dalla Commissione europea (la Commissione) nell’ambito dell’istruttoria avviata nei confronti di Goldwind e altre società del gruppo ai sensi del Regolamento (UE) 2022/2560 (il Regolamento FSR).

L’istruttoria in esame – già commentata nella presente Newsletter – fa seguito ad una lunga indagine preliminare avviata nel 2024 in merito a potenziali sussidi ricevuti dal gruppo Goldwind da soggetti riconducibili alla Repubblica Popolare Cinese, potenzialmente idonei a migliorarne la posizione competitiva nel mercato interno e a incidere negativamente sulla concorrenza.

Per quel che rileva in questa sede, durante l’indagine preliminare la Commissione aveva trasmesso numerose richieste di informazioni a Goldwind, alle quali quest’ultima aveva risposto in maniera parziale. Si giungeva così all’avvio dell’istruttoria nel febbraio 2026 e alla RFI del marzo 2026, che inter alia reiterava le domande già trasmesse a Goldwind durante l’indagine preliminare e lasciate ancora inevase.

Nel richiedere la sospensione dell’esecutività dell’RFI, Goldwind ha lamentato danni gravi e irreparabili derivanti dal fatto che (i) rispondere all’RFI avrebbe determinato il prolungamento dell’istruttoria oltre il termine di 18 mesi indicato dal Regolamento FSR, e che (ii) la trasmissione delle informazioni avrebbe leso irreversibilmente i propri diritti di difesa. Nessuno di tali motivi è stato accolto.

Sul primo motivo, il Presidente del Tribunale ha sottolineato come (i) il termine di 18 mesi non sia perentorio, che (ii) Goldwind avrebbe comunque la possibilità di fornire una risposta esaustiva entro tale scadenza (agosto 2027), e che (iii) l’asserito danno irreparabile debba essere valutato alla luce della condotta di Goldwind, la quale già al tempo dell’indagine preliminare era consapevole delle richieste avanzate dalla Commissione, poi reiterate nell’RFI. Anche il riferimento alle difficoltà di ordine organizzativo legate al numero significativo di società del gruppo coinvolte secondo il Presidente del Tribunale non coglie nel segno, posto che l’esercizio di un’attività economica nel mercato interno richiede l’adeguamento alle regole che lo governano (tra cui, quelle fissate nel Regolamento FSR); e pertanto le complessità del gruppo del destinatario della RFI non rilevano per non rispondere alla stessa.

Sul secondo motivo legato alla lesione del diritto di difesa, nel rigettarlo il Presidente del Tribunale ha sottolineato come il rimedio naturale per la tutela del diritto di difesa risieda nell’inutilizzabilità delle informazioni raccolte tramite una richiesta di informazioni illegittima, a seguito del suo annullamento da parte dei giudici europei, e non in via cautelare.

Cosa che verrà determinata nel contesto del parallelo ricorso per annullamento proposto da Goldwind nei confronti della medesima RFI, tutt’ora pendente dinanzi al Tribunale dell’Unione europea.

Il provvedimento in commento appare di interesse, poiché ribadisce i limiti stringenti per l’accoglimento di una istanza di sospensione dell’esecutività di atti della Commissione. Non resta che attendere l’esito del ricorso interposto da Goldwind per l’annullamento dell’RFI.

Ignazio Pinzuti Ansolini

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Diritto della concorrenza – Italia / Abusi di posizione dominante e settore del trasporto marittimo – Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello di Caronte e annullato la sanzione dell’AGCM per aver applicato prezzi ingiustificatamente gravosi 

Con la sentenza dello scorso 22 luglio, il Consiglio di Stato (CdS) ha accolto l’appello di Caronte & Tourist S.p.A. (Caronte) – società attiva nei servizi di traghettamento di merci e passeggeri via mare – e annullato il provvedimento con il quale l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (l’AGCM) aveva sanzionato Caronte stessa per aver applicato prezzi ingiustificatamente gravosi nei confronti dei passeggeri che si imbarcavano con il proprio veicolo, abusando della propria posizione dominante.

Per riassumere brevemente i fatti, Caronte era stata sanzionata dall’AGCM per aver posto in essere un abuso di posizione dominante imponendo ai passeggeri con veicolo al seguito dei prezzi eccessivi per l’attraversamento dello stretto di Messina. In particolare, tali prezzi sarebbero stati sproporzionati sia in rapporto ai costi sostenuti, sia in confronto ai prezzi praticati dagli altri vettori. Contro il provvedimento in parola, Caronte aveva presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (TAR Lazio), il quale aveva confermato interamente le prospettazioni dell’AGCM. Caronte ha quindi proposto appello davanti al CdS.

Con il primo motivo, Caronte ha sostenuto, facendo leva sulla nota posizione teorica, sebbene un po’ datata, della scuola di Chicago circa l’auto-aggiustamento dei mercati contendibili, che la fattispecie di abuso di posizione dominante per prezzi eccessivi non possa trovare applicazione in mercati aperti e contendibili, dove prezzi elevati attraggono nuovi entranti, spingendo l’impresa dominante a ridurre i propri prezzi. A tal proposito, il CdS ha notato che la contendibilità del mercato del trasporto di passeggeri sullo stretto di Messina risultava provata: (i) dal precedente provvedimento I763 dell’AGCM, secondo il quale veniva permesso l’uso libero degli spazi portuali, senza che operatori terzi incontrassero barriere amministrative all’ingresso nel mercato; e (ii) dalla documentazione dell’Autorità di Sistema Portuale, che confermava come i porti di Messina e Reggio Calabria disponessero di banchine disponibili al libero utilizzo, previa semplice richiesta.

Alla luce di ciò, il CdS ha accolto il motivo di Caronte, ritenendo che l’AGCM fosse incorsa in un difetto di istruttoria, limitandosi a rilevare la presenza storica di Caronte nelle tratte sullo stretto di Messina senza approfondire sufficientemente se il mercato fosse effettivamente contendibile e, con ciò, tale da escludere la configurabilità di un abuso per applicazione di prezzi eccessivi.

Con il secondo motivo, Caronte ha contestato l’erroneità del metodo con il quale l’AGCM aveva calcolato la base di costo per l’espletamento del servizio offerto da Caronte, presupponendo che le attività di trasporto merci fossero significative rispetto al trasporto passeggeri – e non dunque marginali, come prospettato dalla contabilità di Caronte – per poi concludere che il prezzo applicato era sproporzionato rispetto ai costi sostenuti così erroneamente calcolati. Il CdS, accogliendo anche questo motivo, ha constato che il fatturato relativo al trasporto merci era pari a solo il 20% del fatturato complessivo di Caronte e che pertanto basarsi sui relativi costi inficiava la correttezza dell’analisi.

Caronte ha inoltre proposto una nuova versione del motivo procedurale sull’irragionevolezza delle tempistiche impiegate dall’AGCM per avviare l’istruttoria, che violavano il termine di 90 giorni previsto dall’art. 14 della legge 689/1981. Sulla scorta della decisione, assunta a seguito di rinvio pregiudiziale, della Corte di Giustizia dell’Unione Europea (CGUE) – secondo la quale l’inosservanza del termine di 90 giorni non può causare l’annullamento del provvedimento di sanzione, fermo restando che l’AGCM è comunque vincolata ad un termine ragionevole – tale motivo era stato respinto dal TAR Lazio. Tuttavia, il CdS – ricordando il recente rinvio operato dallo stesso CdS alla Corte Costituzionale per la presunta incostituzionalità della legge 689/1981, recante inter alia la disciplina circa il predetto termine di 90gg, per come viene interpretata dalla CGUE (già commentato in questa Newsletter, con la prospettazione dell’attivazione dei c.d. controlimiti) – ha osservato che in ogni caso l’AGCM ha avviato l’istruttoria oltre il termine ragionevole richiesto dalla CGUE, con ciò compromettendo i diritti di difesa di Caronte. Infatti, prolungando senza che ciò fosse oggettivamente necessario la fase pre-istruttoria per 855 giorni, l’AGCM avrebbe di fatto costretto Caronte ad una ricostruzione postuma della propria contabilità, quando ormai era decorso un lasso temporale significativo. Alla luce di ciò, il CdS ha quindi accolto anche il terzo motivo d’appello di Caronte, ribaltando il precedente giudizio del TAR Lazio.

La sentenza in commento, oltre a presentare profili di notevole interesse circa la configurabilità di prezzi eccessivi in mercati almeno potenzialmente contendibili, chiarisce che il termine ragionevole richiesto dalla CGUE non autorizza l’AGCM a prolungare la fase pre-istruttoria senza limiti di sorta.

Rimane ora solo da attendere cosa avrà da dire la Corte Costituzionale nel separato giudizio sopra richiamato, e se verranno segnati dei limiti temporali più precisi per l’esercizio dei poteri dell’AGCM.

Luca Giacomello

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Tutela del consumatore / Pratiche commerciali scorrette e tutela dei dati personali – Le Sezioni Unite respingono il ricorso dell’AGCM e confermano l’obbligo di cooperazione con il Garante Privacy nell’accertamento di condotte che coinvolgono il trattamento di dati personali

Con l'ordinanza dello scorso 21 giugno le Sezioni Unite della Corte Suprema di Cassazione (le Sezioni Unite) hanno respinto il ricorso per motivi di giurisdizione proposto dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (l’AGCM) avverso la sentenza del Consiglio di Stato (il CdS) che aveva annullato la sanzione di 2 milioni di euro inflitta a Telepass S.p.A. e Telepass Broker S.r.l. (congiuntamente, Telepass) per pratiche commerciali scorrette.

Ripercorrendo brevemente i fatti, con il suo provvedimento del 2021 (il Provvedimento), l’AGCM aveva sanzionato Telepass per due condotte, ritenute di natura ingannevole e/o omissiva, consistenti: (i) nell’assenza di adeguata informazione agli utenti circa il trasferimento dei loro dati dalle compagnie assicurative a Telepass e il relativo utilizzo a fini commerciali, in occasione della richiesta di un preventivo per la responsabilità civile automobilistica (RC Auto) tramite l’app Telepass; e (ii) nell’omessa informazione circa i criteri di selezione dei preventivi e le compagnie assicurative presentate nel confronto. Per un approfondimento del Provvedimento, si rinvia alla presente Newsletter del 22 marzo 2021.

Il Provvedimento, inizialmente confermato dal Tribunale amministrativo Regionale per il Lazio (il TAR Lazio), era stato successivamente annullato in appello dal CdS. In particolare, secondo quest’ultimo, l’AGCM, nel corso dell’istruttoria, avrebbe dovuto coinvolgere il Garante per la protezione dei dati personali (il Garante Privacy), acquisendone il parere, stante la stretta interferenza fra le condotte contestate – riconducibili alla raccolta, conservazione, trasferimento e uso commerciale dei dati dei clienti – e la disciplina sulla protezione dei dati personali contenuta nel regolamento n. 679/2016 (il GDPR), in conformità con i principi di leale collaborazione tra amministrazioni affermati dalla Corte di giustizia dell’Unione europea (la CGUE) nella causa C-252/21 (già commentata nella presente Newsletter).

L’AGCM ha impugnato la sentenza del CdS dinanzi alle Sezioni Unite, denunciando l’eccesso di potere giurisdizionale per violazione dei limiti esterni all’esercizio della giurisdizione. Secondo l’AGCM, il CdS avrebbe introdotto un obbligo di consultazione del Garante Privacy non previsto dal legislatore, così sostituendosi a quest’ultimo. Secondo l’AGCM, infatti, l’art. 27, comma 1-bis, del Codice del consumo imporrebbe l’acquisizione del parere dell’autorità competente soltanto nei “settori regolati”, tra i quali non rientrerebbe la protezione dei dati personali, in quanto di carattere trasversale e generale.

Le Sezioni Unite hanno respinto il ricorso, confermando preliminarmente che l’eccesso di potere giurisdizionale è configurabile solo in ipotesi di difetto assoluto o relativo di giurisdizione, e non a fronte di meri errori interpretativi, i quali restano confinati entro i limiti interni della giurisdizione amministrativa. Nel caso di specie, secondo la Corte la censura dell’AGCM non investiva i limiti esterni della giurisdizione, ma la sola interpretazione del quadro normativo operata dal CdS, il quale, “…pur in assenza di una norma espressa…”, aveva ritenuto l’obbligo di consultazione “…desumibile dal sistema…”: una soluzione non “…frutto di un intervento additivo e creativo…”, ma espressione dell’“…ordinaria attività interpretativa riservata al giudice…”.

A sostegno di tale conclusione, le Sezioni Unite osservano che l’art. 27, comma 1-bis, del Codice del consumo si riferisce genericamente all’“Autorità di regolazione competente”, senza limitare tale nozione alle sole autorità “di settore”: una formulazione che ben si presta a ricomprendere anche il Garante Privacy – lettura, secondo le Sezioni Unite, confermata dagli stessi lavori preparatori dell’articolo in questione. Inoltre, le Sezioni Unite hanno sottolineato come tale lettura l’art. 27, comma 1-bis, del Codice del Consumo trovi ulteriore conferma nel principio di leale collaborazione di cui all’art. 4, par. 3, del Trattato sull’Unione europea, il quale, nei rapporti tra autorità di matrice unionale, assume “…immediata portata precettiva anche nelle vicende di diritto interno…”.

Nel declinare l’attuazione di tale principio, le Sezioni Unite hanno confermato la rilevanza dei principi affermati dalla CGUE nella causa C-252/21. In base a tali principi, quando è chiamata a esaminare la conformità di una condotta al GDPR, l’autorità antitrust deve “concertarsi e cooperare lealmente” con l’autorità di controllo competente, così da preservare l’effetto utile del diritto dell’Unione. A tal fine, deve verificare se quest’ultima si sia già pronunciata sulla medesima condotta – nel qual caso non può discostarsi dalla sua decisione, pur restando libera di trarne le proprie conclusioni ai fini dell’applicazione del diritto della concorrenza – e, in assenza di una pronuncia o qualora ne sia incerta la portata, deve consultarla “al fine di fugare i propri dubbi”. In quest’ultimo caso, qualora l’autorità interpellata non sollevi obiezioni o non risponda entro un termine ragionevole, l’AGCM potrà procedere autonomamente.

Su tali basi, le Sezioni Unite hanno dunque escluso l’eccesso di potere giurisdizionale e rigettato il ricorso dell’AGCM.

L’ordinanza in commento assume rilievo in quanto chiarisce che l’AGCM, laddove venga in rilievo il GDPR, in linea con la giurisprudenza della CGUE, deve garantire un’effettiva cooperazione con il Garante Privacy. Non è peraltro casuale, come osservano le stesse Sezioni Unite, che nel luglio 2025 sia stato approvato un Protocollo d’Intesa tra AGCM e Garante Privacy, volto a definire le modalità della reciproca cooperazione nelle materie di interesse comune.

Francesco Tognato e Martina Cicconi

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Appalti, concessioni e regolazione / Regolazione e tutela del diritto d’autore online – Il TAR Lazio conferma la sanzione da oltre 14 milioni di euro che AGCOM ha inflitto a Cloudfare Inc. per la violazione della normativa antipirateria 

Con sentenza n. 13201/2026, pubblicata il 17 luglio 2026 (la Sentenza), il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (TAR Lazio) ha respinto i ricorsi proposti da Cloudflare Inc. (Cloudflare) contro l’ordine impartito dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) di disabilitare l’accesso a migliaia di domini e indirizzi IP coinvolti nella diffusione abusiva di contenuti audiovisivi protetti dal diritto d’autore (l’Ordine), nonché contro la successiva sanzione amministrativa di circa 14,2 milioni di euro irrogata per la mancata esecuzione dell’Ordine (la Sanzione).

La controversia nasce dal sistema italiano di contrasto alla pirateria online (Piracy Shield), attraverso il quale i titolari dei diritti sportivi e audiovisivi segnalano siti e indirizzi internet utilizzati per trasmettere illegalmente contenuti protetti, come le partite di calcio in streaming. Sulla base di tali segnalazioni, AGCOM può ordinare agli operatori tecnici della rete di bloccare rapidamente – entro 30 minuti dalla segnalazione – l’accesso a tali contenuti. La ratio è quella di garantire un intervento pressoché immediato contro la diffusione illegale di eventi trasmessi in diretta, poiché qualsiasi ritardo rischierebbe di compromettere in modo irreversibile il valore economico dei diritti audiovisivi tutelati.

Cloudflare è una società statunitense che fornisce servizi infrastrutturali internet, tra cui servizi DNS e VPN ed in particolare il noto servizio open DNS “1.1.1.1.”. A partire dal 2024, nell’ambito del Piracy Shield, AGCOM aveva già adottato una serie di provvedimenti cautelari urgenti diretti a contrastare la diffusione illecita online di eventi sportivi in diretta, ordinando il blocco di domini e indirizzi IP associati a piattaforme pirata. Questi provvedimenti erano stati notificati anche a Cloudflare, ma la società non vi aveva dato esecuzione né aveva utilizzato gli strumenti di reclamo previsti dalla disciplina di settore.

In questo contesto, si inserisce l’Ordine del 18 febbraio 2025, con cui AGCOM ha ordinato a Cloudflare di inibire l’accesso a migliaia di domini e indirizzi IP che, secondo le successive segnalazioni ricevute tramite Piracy Shield, continuavano a essere utilizzati per diffondere contenuti protetti o per aggirare i precedenti blocchi.  Poiché Cloudflare non ha dato esecuzione all’Ordine, AGCOM ha avviato un procedimento sanzionatorio per inottemperanza, conclusosi con l’irrogazione della Sanzione.

I punti essenziali della sentenza che ha definito il successivo giudizio sono tre.

In primo luogo, il TAR Lazio afferma che AGCOM può rivolgere ordini di blocco anche a prestatori stabiliti fuori dall’Italia e dall’Unione europea. La competenza dell’Autorità deriva direttamente dalla legge antipirateria n. 93 del 2023, che si applica tra gli altri anche ai fornitori di servizi DNS e VPN “ovunque residenti e localizzati”, purché i loro servizi consentano l’accesso a contenuti illeciti in Italia. Ciò che rileva, dunque, non è il luogo in cui è stabilito l’operatore, ma il luogo in cui la diffusione dei contenuti illeciti produce i propri effetti.

In secondo luogo, il TAR Lazio conferma la piena legittimità dell’architettura normativa su cui si fonda il Piracy Shield. Infatti, la natura degli eventi trasmessi in diretta giustifica l’adozione di provvedimenti cautelari urgenti senza contraddittorio preventivo, poiché qualsiasi ritardo renderebbe sostanzialmente inutile la tutela. L’assenza di partecipazione preventiva è compensata dalla possibilità per qualsiasi soggetto leso dal blocco di proporre un reclamo e attivare un contraddittorio pieno in una fase successiva.

Particolarmente importante è il riconoscimento della legittimità delle c.d. “ingiunzioni dinamiche”, che consentono ai titolari dei diritti di segnalare nuovi domini e indirizzi IP riconducibili alla medesima attività illecita, così da estendere rapidamente il blocco anche alle nuove risorse utilizzate per aggirare l’ordine originario. Il TAR Lazio chiarisce che le ingiunzioni dinamiche non costituiscono nuovi procedimenti autonomi, ma rappresentano una mera estensione esecutiva degli ordini cautelari originari. In tal senso, il medesimo Ordine non costituiva un nuovo e autonomo ordine di blocco, ma rappresentava il tentativo di dare effettività agli ordini cautelari già adottati in precedenza da AGCOM e rimasti inattuati.

Infine, il sistema di verifica del Piracy Shield è idoneo anche a prevenire il rischio di overblocking paventato da Cloudflare, ossia il rischio di colpire anche numerosi siti perfettamente leciti ospitati sulla medesima infrastruttura tecnica. Infatti, al momento della segnalazione sul Piracy Shield, i titolari dei diritti sono tenuti a fornire sotto la propria responsabilità la prova che la risorsa online segnalata è univocamente destinata alla violazione del diritto d’autore e che la violazione è attuale. Inoltre, per ridurre il rischio che i blocchi colpiscano accidentalmente siti o servizi legittimi, il Piracy Shield incorpora un sistema di “whitelist”, ossia un elenco di risorse internet considerate sensibili o meritevoli di particolare protezione e che in ogni caso non possono essere bloccate (quali, ad esempio, i siti istituzionali). Da ultimo, il meccanismo dei reclami proponibili contro gli ordini cautelari consente comunque un controllo approfondito ex post.

In terzo luogo, un altro dei passaggi più incisivi della sentenza riguarda il ruolo di Cloudflare, che aveva invocato la propria neutralità tecnica. Il TAR Lazio osserva che alla società non viene direttamente contestata la fornitura dei contenuti pirata, bensì la mancata adozione di misure tecniche idonee a impedire che i propri servizi vengano utilizzati per continuare ad accedere a tali contenuti. D’altra parte, ai fini della tutela del diritto d’autore, all’operatore digitale si richiede un’obbligazione di mezzi e non di risultato: in relazione alla sua capacità ed organizzazione, ogni operatore è tenuto a fare ciò che è da lui concretamente esigibile per contrastare o quantomeno disincentivare la pirateria online.

In quarto luogo, il TAR Lazio definisce i criteri per il calcolo della sanzione. Esso ritiene legittimo fare riferimento al fatturato globale della società e non al solo fatturato realizzato in Italia. Secondo il giudice, una diversa soluzione rischierebbe di rendere inefficaci le sanzioni nei confronti delle grandi piattaforme internazionali e di determinare un trattamento di favore rispetto agli operatori nazionali. Inoltre, il giudice rileva che la legge (art. 1, co. 31, l. 249/1997) parla genericamente di “fatturato”, che nella scienza contabile ed economico-aziendale corrisponde alla totalità dei ricavi realizzati da un ente. Se la legge avesse voluto limitare il fatturato alla dimensione nazionale, avrebbe dovuto esplicitamente stabilirlo.

Nel complesso, la Sentenza rappresenta il primo e più importante vaglio giurisdizionale del sistema Piracy Shield. Il TAR Lazio non si limita a confermare la legittimità dei singoli provvedimenti impugnati, ma avalla l’intero impianto della normativa antipirateria italiana: la competenza di AGCOM verso operatori esteri, il meccanismo degli ordini dinamici, la compatibilità del procedimento accelerato con le garanzie difensive e la possibilità di imporre obblighi anche a intermediari tecnici quali fornitori DNS e VPN. Dal momento che Cloudflare ha già annunciato di voler appellare la Sentenza, occorrerà verificare se i principi affermati dal TAR Lazio verranno confermati dal Consiglio di Stato.

Niccolò Ferracuti

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Legal news / Relazione annuale Golden Power 2025 – Pubblicata la relazione al Parlamento concernente l’attività svolta dal Governo in materia di golden power nel 2025

È stata pubblicata la Relazione annuale al Parlamento in materia di Golden Power (la Relazione), predisposta ai sensi dell’articolo 3-bis del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, che prevede l’obbligo per il Presidente del Consiglio dei Ministri di trasmettere alle Camere, entro il 30 giugno di ciascun anno, una relazione sull’esercizio dei poteri speciali, con particolare riguardo ai casi esaminati e agli interessi pubblici sottesi all’eventuale intervento governativo. In questo contesto, la Relazione offre una panoramica dell’attività svolta nell’ambito della normativa c.d. Golden Power (la Normativa) con riferimento alle operazioni notificate alla Presidenza nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2025.

Sulla base dei dati riportati nella Relazione, le operazioni oggetto di screening, nell’anno 2025, sono state complessivamente 1.081, di cui 903 notifiche e 178 prenotifiche (registrando un incremento del 29,5% rispetto all’annualità precedente, quando erano pervenute 835 operazioni, di cui 660 notifiche e 175 prenotifiche).

Nel 2025, il Governo ha esercitato i poteri speciali in 46 occasioni. Tra queste, 2 procedimenti si sono conclusi con l’opposizione all’acquisto di partecipazioni. Le restanti 44 notifiche sono state oggetto di condizioni o prescrizioni, di cui 29 relative a operazioni ordinarie e 15 relative a piani annuali 5G (su 21 piani complessivamente approvati nel corso dell’anno).

I due casi di opposizione all’acquisto di partecipazioni hanno riguardato: (i) l’acquisto, da parte di Nuburu Inc. per il tramite di TCEI S.à r.l., del 70% del capitale sociale di Tekne S.p.a., operante nel settore della difesa, vietata con d.P.C.M. del 4 agosto 2025 in ragione dell’esigenza di preservare gli asset strategici della società target sotto il profilo della sicurezza degli approvvigionamenti, non ritenendosi le prescrizioni idonee a tutelare l’interesse pubblico perseguito dalla disciplina; e (ii) l’acquisto da parte di XINGR Holdings Pte Ltd., del 45% del capitale sociale di Exsemicon S.r.l., operante nel settore dei semiconduttori, vietata con d.P.C.M. del 4 dicembre 2025 in ragione del rischio, parimenti emerso dall’istruttoria, di un pregiudizio agli interessi nazionali connesso al know-how sotteso all’operazione, tale da imporre un approccio di massima precauzione stante l’inadeguatezza di eventuali prescrizioni, difficilmente monitorabili nel tempo.

Si segnalano, altresì, ulteriori 443 notifiche, pari al 49% del totale, conclusesi con una decisione di non applicabilità della normativa. Ciò riflette una prassi ormai consolidata secondo cui, non essendo possibile escludere l’applicabilità della normativa data l’ampia formulazione della stessa (e in considerazione delle sanzioni draconiane in caso di omessa notifica), molte notifiche sono presentate a titolo prudenziale.

Per quanto riguarda le prenotifiche, su un totale di 178, (i) il 55% si è concluso con una decisione di non applicabilità della normativa, (ii) il 31% con una delibera di non esercizio, e (iii) solo il 14% ha dato luogo a una richiesta di notifica formale.

Infine, con riferimento al meccanismo europeo di cooperazione di cui al Regolamento UE 2019/452, nel 2025 gli Stati membri dell’Unione europea hanno complessivamente trasmesso 668 notifiche, in aumento del 40% rispetto alle 477 del 2024, con 21 Stati membri partecipanti al meccanismo.

Nell’ambito di tale meccanismo di cooperazione, l’Italia ha operato su un duplice fronte. Da un lato, in qualità di Stato notificante, ha trasmesso 87 notifiche relative a investimenti effettuati in Italia: di queste, 24 hanno suscitato l’interesse della Commissione europea o di altri Stati membri, che hanno formulato osservazioni in 4 casi, senza che la Commissione emettesse alcun parere. Dall’altro lato, l’Italia ha ricevuto 583 notifiche relative a investimenti esteri diretti effettuati in altri Stati membri – anch’esse in crescita del 40% rispetto alle 411 del 2024 – manifestando l’intenzione di presentare osservazioni in 48 casi (contro gli 11 del 2024) e formalizzandole effettivamente in 4 occasioni.

Dalla Relazione si nota, anche quest’anno, una tendenza crescente delle notifiche e delle prenotifiche, unitamente a un progressivo ampliamento del perimetro settoriale di applicazione della normativa – dalla difesa e sicurezza nazionale verso l’agroalimentare e le nuove tecnologie critiche. Tale evoluzione si inserisce in un contesto normativo europeo anch’esso in movimento, con la revisione del Regolamento (UE) 2019/452 e la proposta di Industrial Accelerator Act attualmente all’esame delle istituzioni europee (già oggetto di questa Newsletter).

Oriella Trad

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