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  2. Newsletter giuridica di concorrenza e regolamentazione - 16 febbraio 2026
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Newsletter giuridica di concorrenza e regolamentazione - 16 febbraio 2026

Feb 16 2026

Diritto della concorrenza – Europa / DSA e piattaforme – La Commissione rende note a TikTok le proprie conclusioni preliminari sul design della piattaforma

Con il procedimento avviato a febbraio 2024 ai sensi del regolamento (UE) n. 2022/2065 (il Digital Services Act o DSA) nei confronti di TikTok, la Commissione Europea (la Commissione) si era posta l’obiettivo di verificare il rispetto, da parte della piattaforma, degli obblighi rafforzati applicabili alle c.d. “piattaforme online di dimensioni molto grandi” (PMG) in particolare riguardo a: protezione dei minori, trasparenza della pubblicità, accesso ai dati per i ricercatori e gestione dei rischi sistemici connessi al design del servizio.

TikTok era stata designata quale PMG nell’aprile 2023 ai sensi dell’art. 33 DSA. Tale qualifica comporta l’applicazione di una serie di obblighi supplementari. Tra questi, ai fini del presente procedimento, rilevano: (i) l’identificazione dei rischi sistemici derivanti dal funzionamento e dall’uso del servizio (art. 34, parr. 1 e 2); (ii) l’adozione di misure adatte a mitigarli (art. 35, par. 1); (iii) la garanzia di un elevato livello di protezione dei minori (art. 28, par. 1); (iv) la predisposizione di un archivio pubblico di tutte le inserzioni pubblicitarie veicolate sulla piattaforma (art. 39, par. 1); e (v) la messa a disposizione, per i ricercatori accreditati, dei dati necessari a studiare i rischi connessi al servizio (art. 40, par. 12).

La Commissione ha già reso note le proprie conclusioni preliminari in relazione all’accesso ai dati (ad ottobre 2025) e ha chiuso con impegni, il segmento relativo alla trasparenza pubblicitaria (a dicembre 2025). La scorsa settimana, sono state invece pubblicate le conclusioni preliminari relative all’architettura della piattaforma e alla sua capacità di creare dipendenza.

In particolare, la Commissione contesta a TikTok di aver sottovalutato i rischi sistemici associati a elementi di design quali la possibilità di scorrere un flusso illimitato di brevi video (c.d. infinite scroll), l’auto‑riproduzione dei contenuti, le notifiche inviate all’utente senza che l’applicazione sia aperta (c.d. notifiche “push”) e un sistema di raccomandazione altamente personalizzato, soprattutto in relazione agli utenti minorenni. Le misure di mitigazione adottate, in particolare, (i) gli strumenti di gestione del tempo di utilizzo e (ii) i sistemi di controllo da parte dei genitori (c.d. parental control), sono state considerate non “ragionevoli, proporzionate ed efficaci” ai sensi dell’art. 35 DSA: i primi perché, secondo la Commissione, facilmente disattivabili o ignorabili e tali da introdurre una frizione minima rispetto all’esperienza d’uso; i secondi perché richiedono tempo e competenze aggiuntive da parte dei genitori per essere configurati, risultando di fatto non impiegati da una parte consistente delle famiglie.

Nelle conclusioni preliminari, cui TikTok potrà replicare per iscritto nell’esercizio del proprio diritto di difesa, la Commissione chiede alla piattaforma di intervenire sull’architettura di base del servizio, ad esempio, disabilitando progressivamente l’infinite scroll, introducendo pause efficaci (specialmente nelle ore notturne) e adattando i propri sistemi di raccomandazione. Queste richieste sono state anticipate, in larga misura, dalle risultanze della consultazione sulla proposta di un Digital Fairness Act (v. report di dicembre 2025) in cui una larga maggioranza di stakeholders ha chiesto regole vincolanti sulle interfacce progettate in modo da guidare o ingannare le scelte dell’utente (c.d. dark patterns) e sulle architetture idonee a favorire un utilizzo compulsivo o eccessivo (c.d. addictive design).

In particolare, la Commissione concettualizza il design della piattaforma come una scelta strategica che incide sul benessere dell’utente e potenzialmente sulle dinamiche concorrenziali, richiamando esplicitamente categorie proprie della psicologia e delle neuroscienze (comportamenti compulsivi, riduzione dell’autocontrollo, meccanismi di ricompensa intermittente). Ciò è in linea con la crescente attenzione dottrinale ai profili di sfruttamento comportamentale nelle piattaforme digitali e si pone in continuità con studi “classici”, con il parallelo – ormai ricorrente in letteratura – tra flussi di contenuti (c.d. feed) infiniti e slot machines.

In questo quadro, la possibile connessione con l’antitrust è almeno duplice. In primo luogo, il design che può creare dipendenza potrebbe porre un tema di qualità del servizio che il diritto della concorrenza, in particolare l’art. 102 TFUE, fatica a catturare se l’analisi resta ancorata esclusivamente ai prezzi ovvero all’output inteso solo nella sua dimensione quantitativa. Invero, un design deliberatamente strutturato per massimizzare il tempo trascorso sulla piattaforma può comportare un aumento dell’“output” (minuti di utilizzo), ma a fronte di un costo non monetario per l’utente – in termini di benessere, sonno, attenzione, salute mentale – che la teoria economica tradizionale non incorpora nel benessere del consumatore. In un’ottica di ipotetico abuso di sfruttamento, la riduzione qualitativa del servizio potrebbe diventare potenzialmente rilevante: a parità di prezzo monetario, l’utente “paga” di più in termini di qualità, e i minuti aggiuntivi non sono necessariamente surplus ma, in media, disutilità (sulla falsariga di quanto si sostiene in termini di ridotta privacy, ossia un elemento che incide sulla qualità del servizio offerto).

In secondo luogo, il design potrebbe avere una dimensione escludente. Un’interfaccia assuefacente, combinata con un feed altamente personalizzato, rende più costoso – economicamente e psicologicamente – spostarsi verso una piattaforma concorrente, soprattutto se quest’ultima offre un modello alternativo meno “stimolante”. In presenza di forti effetti di rete, questi costi di transizione aumentati possono rafforzare la posizione di mercato dell’operatore e rendere più difficile l’emersione di forme di concorrenza basate proprio su un design diverso.

Da ultimo, gli obblighi di procedere ad una autovalutazione e ad una documentazione derivanti dal DSA generano una quantità significativa di informazioni interne sul funzionamento del servizio, sulle modalità di utilizzo, sulle scelte di design e sulla percezione, da parte della piattaforma, dei relativi rischi. Ovviamente, non può esservi un automatismo nell’utilizzo di tali dati nell’ambito di un’indagine antitrust, ma una volta che questi documenti esistono – perché prodotti per adempiere agli obblighi del DSA – le autorità antitrust nazionali o la Commissione potrebbero richiederne la produzione nel contesto di una separata indagine.

Il quadro si arricchisce se si considera, in parallelo, l’enforcement nazionale. Le istruttorie recentemente avviate dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) nei confronti di Activision Blizzard (gruppo Microsoft) per presunte pratiche commerciali ingannevoli, aggressive e in violazione dei diritti contrattuali dei consumatori, relative a due videogiochi gratuiti che offrono la possibilità di effettuare acquisti all’interno del gioco, si fondano su una logica molto simile. Per l’AGCM, in particolare, le funzioni di parental control preimpostate, potrebbero dare luogo a pratiche aggressive perché selezionano automaticamente le opzioni meno tutelanti rispetto al minore.

Accostando questi elementi alle conclusioni preliminari su TikTok emerge una linea comune: il design non è più solo un elemento nell’ambito dell’esperienza di acquisto o uso da parte dei consumatori ma un parametro autonomo di valutazione giuridica che può incidere sulla qualificazione delle condotte tanto sotto il profilo consumeristico quanto, potenzialmente, sotto quello concorrenziale.

In prospettiva, per l’analisi antitrust ciò potrebbe tradursi in almeno tre conseguenze operative: (i) nelle concentrazioni, una maggiore attenzione alla perdita, a valle dell’operazione, di modelli di piattaforma che competono su architetture più sane per gli utenti; (ii) negli abusi, una più sistematica integrazione della dimensione qualitativa e dei costi non monetari nel concetto di benessere del consumatore; e (iii) sul piano probatorio, il potenziale utilizzo delle informazioni generate dall’enforcement del DSA (e, in futuro, dal possibile Digital Fairness Act) per dare contenuto a teorie del danno che mettono al centro l’architettura digitale.

In questo senso, il caso TikTok è meno un episodio isolato di regolazione dei servizi digitali e più un’anteprima di come DSA e diritto antitrust potrebbero dialogare e, ipoteticamente, convergere.

Eleonora Colombo

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Sovvenzioni estere e settore eolico – La Commissione europea ha avviato un’istruttoria approfondita sulle attività di Goldwind Science & Technology Co., Ltd. nel mercato europeo della produzione e vendita di turbine eoliche e servizi connessi

In data 3 febbraio 2026, la Commissione europea (la Commissione) ha avviato un’istruttoria approfondita ai sensi dell’art. 11 del Regolamento UE 2022/2560 sulle sovvenzioni estere (FSR) nei confronti di Goldwind Science & Technology Co., Ltd. e delle sue controllate (nel complesso, Goldwind), attive nella produzione e vendita di turbine eoliche e nella fornitura di servizi correlati.

L’avvio dell’istruttoria segue ad una lunga indagine preliminare, avviata ex officio dalla Commissione nel 2024 con l’invio di richieste di informazioni a diverse società attive nel settore eolico dell’Unione europea (l’UE), tra cui Goldwind.

Nel corso di tale indagine preliminare, la Commissione avrebbe rilevato la presenza di sovvenzioni – nella forma di contributi, misure fiscali preferenziali e finanziamenti preferenziali tramite prestiti – elargite dalle autorità locali e centrali della Repubblica Popolare cinese o da istituti di credito collegati a queste ultime, idonee a migliorare la posizione competitiva di Goldwind nel mercato interno e a incidere negativamente sulla concorrenza (le Sovvenzioni).

Secondo la Commissione, infatti, le Sovvenzioni individuate sarebbero (i) direttamente mirate al sostegno delle attività di Goldwind nell’UE, oppure, anche se non specificamente mirate a tale scopo, (ii) comunque in grado di liberare indirettamente risorse finanziarie idonee a sovvenzionare  le attività economiche di Goldwind nell’UE. In tal senso, la Commissione nota che le Sovvenzioni potrebbero aver già permesso a Goldwind di partecipare a condizioni di vantaggio ad alcune gare tenute nell’UE, e che vi sarebbero indizi della presenza di importanti incentivi per Goldwind ad incrementare la propria presenza nell’UE.

L’istruttoria in commento presenta numerose analogie con il caso Nuctech, già riportata nella presente Newsletter). Entrambi i casi, infatti, condividono aspetti quali la lunghezza della fase di raccolta di informazioni preliminare (pari a circa due anni in entrambi i casi), il paese di origine delle sovvenzioni ritenute distorsive (la Repubblica Popolare cinese), e le caratteristiche di queste ultime (numerose tipologie di finanziamenti agevolati, ancorché non direttamente mirate al sostegno delle attività nell’UE, ma idonee a tal fine ).

Non resta ora che attendere l’esito dei procedimenti.

Ignazio Pinzuti Ansolini

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Diritto della concorrenza – Italia / Concentrazioni e settore della GDO – L’AGCM ha autorizzato con impegni l’acquisizione da parte Conad Società Cooperativa di tre società attive nel settore

Lo scorso 20 gennaio 2026, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha autorizzato, con condizioni, l'acquisizione da parte di Conad Società Cooperativa (Conad) dell'intero capitale sociale di Risto Cash & Carry S.r.l., Eurocisette S.r.l. e Cisette Più Sette S.r.l. (complessivamente, la Target). L'operazione in parola ((l’Operazione)  ha interessato undici supermercati in totale, situati nelle province di Bari e Brindisi.

Nell’ottobre del 2025 l’AGCM aveva avviato un’istruttoria approfondita (già oggetto di commento nella presente Newsletter) in quanto l’Operazione sembrava prima facie idonea a generare effetti anticoncorrenziali significativi in cinque mercati locali, individuati rispettivamente nel raggio di 15 minuti di guida da ciascun punto vendita oggetto di cessione (isocrone), caratterizzati, al perfezionamento dell’Operazione, dalla presenza dell’entità post-merger detentrice di quote di mercato superiori al 40% all’esito di incrementi fino al 20-25%. Gli indici di concentrazione analizzati avrebbero mostrato: (i) mercati locali altamente concentrati e (ii) un forte incentivo di Conad ad aumentare i prezzi; inoltre, una ricerca di mercato campionaria (exit survey) dimostrerebbe, secondo l’AGCM, che, in caso di chiusura dei punti di vendita oggetto di acquisizione, un’elevata percentuale di consumatori – oltre il 20% e fino al 74% – si sposterebbe verso un punto vendita Conad, rilevando con ciò un'alta prossimità concorrenziale tra Conad e la Target che scomparirebbe ad esito dell’operazione.

 Conad si è difesa lamentando:

  1. la mancata considerazione da parte dell’AGCM dell’apertura di nuovi punti vendita all’interno di due delle cinque isocrone oggetto di valutazione; secondo Conad, tale elemento avrebbe modificato significatamene le quote di mercato calcolate, riducendole fino ad un valore tale da escludere a priori effetti anticoncorrenziali;
  2. l’erronea determinazione dei criteri per perimetrare l’isocrona nel caso di specie, ritenendo che qualora il raggio fosse individuato in 16 minuti invece che in 15, le quote di mercato delle isocrone cambierebbe sostanzialmente.

L’AGCM non ha accolto tali argomentazioni, ritenendo che la prassi giurisprudenziale oramai consolidata e l’exit survey riconoscano la validità dell’analisi condotta; pertanto, per risolvere le problematiche evidenziate, Conad ha proposto un pacchetto di misure correttive.

Tali misure hanno riguardato la cessione di due punti vendita nonché la risoluzione di un contratto di somministrazione ed uno di affiliazione relativi ad altri punti vendita. L'AGCM ha ritenuto che queste misure, valutate nel loro complesso, fossero idonee a ristabilire condizioni concorrenziali adeguate. Nello specifico, la loro attuazione ridurrebbe la quota di mercato dell'entità post-merger ed il valore degli indici di concentrazione analizzati al di sotto delle soglie critiche.

Rispetto alle valutazioni operate dall’AGCM nei confronti di altre operazioni di concentrazione nel settore della GDO, la presente è stata contraddistinta da un set di misure correttive differenti, se paragonate a quelle proposte solitamente dalle società coinvolte (fondate per lo più sulla cessione di punti vendita). In questo caso, infatti, oltre alla dismissione di punti vendita,  è stato considerato necessario procedere alla risoluzione di un contratto di somministrazione ed uno di affiliazione a cui erano legati alcuni punti vendita della Target. Non resta ora che vedere se rimarrà un caso isolato oppure l’AGCM consoliderà un orientamento simile per riconoscere la clearance a questo genere di operazioni.

Giacomo Perrotta

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Tutela del consumatore / Pratiche commerciali scorrette e servizi di biglietteria – Il TAR Lazio conferma il provvedimento dell’AGCM che sanziona City Wonders e GetYourGuide Deutschland per pratiche commerciali scorrette nella vendita di biglietti di accesso al Colosseo

Con le sentenze n. 2448 e n. 2651, pubblicate rispettivamente il 9 e 12 febbraio 2026, il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (TAR Lazio) ha respinto integralmente i ricorsi presentati da City Wonders Limited e GetYourGuide Deutschland GmbH (GetYourGuide) (congiuntamente, le Ricorrenti), confermando il provvedimento adottato dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) nel procedimento PS12603. Con tale provvedimento, l’AGCM aveva sanzionato le Ricorrenti – insieme ad altri operatori – per pratiche commerciali scorrette relative alla vendita online dei biglietti di accesso al Parco archeologico del Colosseo.

L’AGCM aveva accertato che, nel periodo compreso tra luglio 2019 e ottobre 2023, le Ricorrenti, insieme ad altri operatori, avrebbe contribuito a rendere sistematicamente non disponibili ai consumatori, sul sito del venditore ufficiale CoopCulture, i biglietti destinati al pubblico, che risultavano invece reperibili – a condizioni economiche più onerose – sui loro canali di vendita, spesso in abbinamento a servizi accessori. Ciò, attraverso acquisti massivi effettuati tramite operatori automatici (c.d. bot) e attività di c.d. freezing, ossia il congelamento dei biglietti nei carrelli oltre il tempo massimo consentito, in modo da sottrarli temporaneamente alla vendita sul canale ufficiale.

Le Ricorrenti hanno impugnato il provvedimento dinanzi al TAR Lazio, lamentando per lo più vizi procedurali, e di errata qualificazione giuridica, oltreché contestare l’eccessività delle sanzioni. Tutti i motivi sono stati respinti.

Quanto alle censure proprie di GetYourGuide, la società in particolare sosteneva che le condotte contestate fossero imputabili non alla capogruppo tedesca, bensì alla controllata operativa GetYourGuide Tours & Tickets GmbH, con la conseguenza che le prove raccolte dall’AGCM nei confronti di quest’ultima non avrebbero potuto essere utilizzate a fondamento della sanzione irrogata alla controllante. Il TAR Lazio, richiamando la giurisprudenza eurounitaria in materia antitrust, ha confermato che, anche in materia consumeristica, in presenza di una partecipazione totalitaria si presume che la controllante eserciti un’influenza determinante sull’attività della controllata, con conseguente imputazione alla prima degli illeciti commessi dalla seconda (salvo prova contraria, non fornita nel caso di specie).

City Wonders, invece , lamentava l’assenza di un’audizione orale dinanzi al Collegio dell’AGCM e la mancata possibilità di presentare memorie dinanzi all’AGCOM nella fase di acquisizione del relativo parere. Sul primo profilo, il TAR Lazio conferma la legittimità del modello cartolare delineato dal regolamento AGCM sulle procedure istruttorie in materia di tutela del consumatore, evidenziando che il diritto di difesa è adeguatamente garantito dal contraddittorio scritto. Sul secondo profilo, il TAR esclude che vi sia un obbligo di trasmissione all’AGCOM anche le controdeduzioni presentate dalle imprese, ritenendo che ciò determinerebbe un inutile aggravio procedimentale.

Inoltre, con riferimento ai profili procedurali comuni sollevati dalle Ricorrenti, il TAR Lazio ribadisce il consolidato orientamento secondo cui il termine di conclusione del procedimento fissato dal regolamento AGCM non ha natura perentoria. Le proroghe disposte dall’Autorità nel corso del procedimento sono ritenute legittime in quanto sorrette da esigenze istruttorie specifiche – quali la valutazione degli impegni e l’estensione soggettiva del procedimento – e funzionali a garantire i diritti di difesa delle parti.

Rispetto alla lamentata illegittimità dell’acquisizione delle e‑mail aziendali nel corso delle ispezioni svolte dall’AGCM, il TAR Lazio chiarisce che rientra nei poteri investigativi dell’AGCM acquisire tutte le informazioni e i documenti pertinenti. Trattandosi di documentazione di natura commerciale intestata a una persona giuridica, non sussiste, secondo il TAR Lazio, alcun vulnus alla segretezza della corrispondenza tutelata dall’art. 15 Cost. e dalla CEDU.

Circa il merito, il TAR Lazio ritiene pienamente provata – con elevato grado di univocità indiziaria – la condotta contestata – come ampliamente confermato dai report e documenti acquisiti nel procedimento. L’AGCM ha infatti correttamente qualificato tali condotte come pratiche commerciali aggressive e, per il periodo rilevante, anche ingannevoli, valutandole nella loro complessiva attitudine a condizionare le scelte negoziali dei consumatori.

Infine, il TAR Lazio conferma la quantificazione delle sanzioni, rilevando che l’AGCM ha applicato in modo corretto i criteri rilevanti ai fini della loro determinazione, tenendo conto della gravità della violazione, del grado di negligenza dei professionisti, dei pregiudizi economici arrecati ai consumatori, dell’elevato rilievo culturale del sito interessato e della dimensione economica delle imprese.

Le due pronunce, in conclusione, respingono tutte le censure proposte in continuità con la giurisprudenza sulle varie censure sollevate, confermano altresì esplicitamente – anche in materia di pratiche commerciali scorrette – l’applicabilità del principio eurounitario di imputazione alla controllante degli illeciti commessi dalla controllata.

Francesco Tognato e Petra Alcidi

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Appalti, concessioni e regolazione / Appalti e project financing – La Corte di giustizia dell’Unione europea segna la fine del diritto di prelazione per il promotore nelle procedure di project financing

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea (la Corte o CGUE) ha dichiarato incompatibile con l’ordinamento comunitario il diritto di prelazione riconosciuto al promotore nelle procedure di project financing. I giudici di Lussemburgo hanno stabilito che i principi di parità di trattamento e di concorrenza ostano a una normativa nazionale che consenta a un partecipante di allineare la propria offerta a quella dei concorrenti aggiudicatari dopo averne conosciuto i contenuti.

La vicenda trae origine nell’ambito di una procedura di project financing che interessa il Comune di Milano ai sensi dell’art. 183 D.lgs. n. 50/2016 (oggi riflesso interamente nell’art. 193 D.lgs. n. 36/2023).

Secondo la disciplina sul project financing, un soggetto privato può presentare una proposta di concessione all’amministrazione che, ove la valuti positivamente, la pone a base di gara per l’affidamento della concessione. Se, all’esito della gara, il promotore della proposta non risulta immediatamente aggiudicatario, la normativa gli consente di esercitare il diritto di prelazione. Questo si traduce nella possibilità per il promotore di modificare entro quindici giorni la propria offerta per eguagliare quella del miglior offerente e di aggiudicarsi la concessione a condizione di rimborsare fino al 2,5% delle spese dell’aggiudicatario iniziale.

In applicazione di questa disciplina, il Comune ha indetto una gara per l’affidamento di una concessione sulla base di un progetto presentato dalla società Digital Vox S.r.l. (Digital Vox) che aveva acquisito il ruolo di promotore. Diversi operatori hanno partecipato alla gara e la società Urban Vision S.p.A. (Urban Vision) ha presentato la migliore offerta. Tuttavia, nel suo ruolo di promotore, Digital Vox ha quindi esercitato il diritto di prelazione e si aggiudicata il contratto, “pareggiando” l’offerta presentata da Urban Vision.

In tale contesto, Urban Vision ha impugnato l’aggiudicazione a favore di Digital Fox di fronte al Tar che ha respinto il ricorso. In sede di appello, il Consiglio di Stato ha sollevato alla CGUE questione di compatibilità della norma italiana che consentiva l’esercizio del diritto di prelazione con la Direttiva 2014/23/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione (Direttiva Concessioni).

La CGUE ha ritenuto che tale meccanismo si pone in contrasto con i principi di parità di trattamento (art. 3 e 41 della Direttiva Concessioni), di libertà di stabilimento (art. 49 TFUE) e di concorrenza. La Corte ha ricordato che la Direttiva Concessioni assicura flessibilità agli Stati membri, ma questa non può pregiudicare la trasparenza o la par condicio fra gli operatori coinvolti nelle gare. Questi principi impongono che tutti i partecipanti siano trattati su un piano di parità sia nella fase di formulazione delle offerte che nella fase di valutazione delle stesse: di conseguenza, le offerte non possano essere modificate o allineate dopo il loro deposito.

Nel caso concreto, la Corte ha ritenuto che la disciplina nazionale attribuisca al promotore un indebito vantaggio competitivo e generi un rischio concreto di disincentivare la presentazione di offerte, riducendo la concorrenza effettiva e scoraggiando la partecipazione di operatori di altri Stati membri con una conseguente restrizione alla libertà di stabilimento tutelata dall’art. 49 del TFUE.

Per questi motivi, la Corte ha sancito che il diritto di prelazione riconosciuto al promotore nella disciplina italiana del project financing non sia incompatibile con il diritto comunitario. Nelle concessioni pubbliche, parità e trasparenza vietano qualsiasi modifica ex post delle offerte per permettere al promotore di subentrare al miglior offerente. La pronuncia avrà un impatto diretto sul settore delle opere pubbliche. Da un lato, sul piano concorrenziale, potrà rendere la partecipazione a procedure di project financing più efficace e competitive. Dall’altro, sul piano delle opere pubbliche, si dovrà vedere se, in assenza del diritto di prelazione, gli operatori avranno ancora interesse ad investire nello sviluppo di quei progetti che, ove graditi alle amministrazioni, sono il presupposto per poter avere una procedura di project financing. In ogni caso, per prima cosa è inevitabile una sostanziale modifica alla normativa da parte del Legislatore per conformarla alle indicazioni della Corte.

Andrea Scarpetta e Laura Pagliuso

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