Newsletter giuridica di concorrenza e regolamentazione - 9 marzo 2026
Diritto della concorrenza – Italia / Abusi e settore del trasporto ferroviario – L’AGCM ha accettato gli impegni presentati da RFI, tramite i quali SNCF Voyages Italia potrà entrare nel mercato ferroviario ad alta velocità
Con il provvedimento del 3 marzo 2026, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha accettato gli impegni presentati da Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (RFI), chiudendo il procedimento A575 avviato nei confronti di quest’ultima e di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. (FSI) per un presunto abuso di posizione dominante in violazione dell’art. 102 TFUE. In sede di avvio l’AGCM aveva ipotizzato che RFI, in qualità di gestore in monopolio legale dell’infrastruttura ferroviaria nazionale (il mercato a monte), avesse ostacolato l’ingresso di SNCF Voyages Italia S.r.l. (SVI) nel mercato del trasporto passeggeri ad alta velocità (il mercato a valle), con l’effetto di favorire Trenitalia S.p.A. (Trenitalia) – società che FSI controlla al 100%.
Per comprendere meglio la vicenda, è bene ricordare che nel quadro delineato dalla Direttiva 2012/34, l’assegnazione delle tracce orarie alle imprese ferroviarie che intendono operare un servizio commerciale di trasporto avviene “a condizioni eque, non discriminatorie e trasparenti” mediante apposita contrattualizzazione con RFI. Per soddisfare le esigenze di pianificazione degli operatori, la normativa consente a RFI di concludere con le imprese ferroviarie accordi quadro (AQ) pluriennali per l’assegnazione della capacità. Le modalità concrete di assegnazione sono definite nel Prospetto Informativo della Rete (PIR), predisposto da RFI e soggetto alle indicazioni dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART). In caso di conflitti tra richieste concorrenti di capacità, il Regolamento di esecuzione 2016/545 (il Regolamento) prevede che RFI valuti le richieste alla luce dei criteri di cui all’art. 10, commi 2-4 (fondati su elementi quali le legittime esigenze commerciali dei richiedenti e il miglior utilizzo dell’infrastruttura). Il comma 5 del medesimo articolo contempla tuttavia una deroga, consentendo al gestore di ricorrere a criteri che attribuiscono un ordine di priorità alle diverse richieste confliggenti. Avvalendosi di tale deroga, a partire dal PIR 2022, RFI aveva introdotto dei criteri di priorità per risolvere i conflitti tra richieste di AQ.
Secondo l’AGCM, tali criteri – per come concepiti e applicati da RFI – avrebbero sistematicamente favorito gli operatori storici (in particolare Trenitalia) a scapito dei nuovi entranti come SVI – che aveva presentato una richiesta di AQ – determinando una grave distorsione delle dinamiche competitive. Per superare le contestazioni, RFI aveva presentato degli impegni, sottoposti a market test, come già commentati in questa Newsletter. A seguito delle osservazioni pervenute, RFI ha modificato la propria proposta, articolandola in tre misure:
- Impegno n° 1: RFI ha riconosciuto a SVI un pacchetto di 18 canali orari (rispetto ai 14 inizialmente proposti), non retrocedibili in favore di altri operatori per un periodo di dieci anni dalla loro assegnazione. L’Impegno n° 1 prevede inoltre un meccanismo di back-up volto a evitare il sottoutilizzo della rete nella fase transitoria: le imprese ferroviarie che subiscono la retrocessione di capacità a favore di SVI potranno continuare a operare su tali tracce come ‘‘vettore sostitutivo’’ fino all’effettivo avvio dei servizi del nuovo entrante;
- Impegno n° 2: si è impegnata a proporre, in vista del PIR 2028, la modifica delle norme interne che disciplinano il coordinamento tra richieste di AQ per l’allocazione di capacità, prevedendo che i futuri conflitti siano risolti applicando i criteri di cui all’art. 10 del Regolamento e rinunciando espressamente alla deroga di cui al comma 5 (riferita sopra);
- Impegno n° 3: RFI ha previsto misure transitorie a favore dei nuovi entranti nelle more dell’entrata in vigore dell’Impegno n° 2, tra cui una nozione di “Nuovo entrante” (operatore considerato tale per cinque anni dalla sottoscrizione del primo AQ) e meccanismi che favoriscono l’accesso del nuovo entrante a capacità disponibile, non utilizzata o sottoutilizzata dagli operatori già titolari di AQ.
ART ha presentato osservazioni critiche sugli impegni, ritenendoli non necessari e potenzialmente distorsivi rispetto al quadro normativo vigente. In particolare, ART ha sostenuto che l’accettazione degli impegni avrebbe comportato un sostanziale esautoramento del proprio ruolo, incidendo su materie rientranti nelle sue competenze regolatorie.
L’AGCM ha respinto tali obiezioni (i) rilevando che gli impegni non introducono una nuova regolazione, ma incidono su aspetti che sono espressione della discrezionalità di RFI, sebbene entro la cornice regolatoria esistente; nonché (ii) richiamando la giurisprudenza secondo cui le competenze dell’AGCM e quelle delle autorità di regolazione si pongono in rapporto di complementarietà, sicché la presenza di un atto di approvazione da parte dell’ART non impedisce all’AGCM di censurare la medesima condotta sotto un profilo antitrust.
In conclusione, l’AGCM ha ritenuto che gli impegni presentati da RFI siano idonei a rimuovere le criticità concorrenziali evidenziate in sede di avvio e a rendere effettivo e sostenibile l’ingresso di SVI nel mercato italiano – laddove la stessa SVI ha valutato positivamente gli impegni.
Il provvedimento è di particolare interesse poiché conferma la posizione dell’AGCM per cui l’accettazione di impegni può legittimamente tradursi in un adeguamento delle procedure di assegnazione della capacità adottate dal gestore dell’infrastruttura anche quando tali procedure si inseriscono in un quadro di regolazione di settore approvato dall’autorità competente.
Francesco Tognato e Luca Giacomello
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Tutela del consumatore / Diritti dei consumatori e settore edilizio – La CGUE ha ritenuto sussistere la qualifica di consumatore anche quando il soggetto è assistito da un professionista, approfondendo altresì il tema dell’abuso del diritto di recesso da parte dei consumatori
Con la sentenza pubblicata lo scorso 5 marzo, la Corte di Giustizia dell’Unione europea (la CGUE) ha precisato che un contratto tra consumatore e professionista può qualificarsi come “contratto a distanza” – e che quindi il consumatore può beneficiare delle tutele consumeristiche – anche se il consumatore è assistito da un altro professionista di sua scelta che contribuisce a definirne il contenuto. Ha inoltre chiarito che il diritto di recesso può considerarsi esercitato in modo abusivo quando il consumatore lo utilizza per ottenere un vantaggio indebito a danno del professionista, in particolare se le prestazioni non ripetibili di quest’ultimo sono già state integralmente eseguite.
La vicenda in questione trae origine da un contratto di locazione di ponteggi tra Eisenberger Gerüstbau GmbH (Eisenberger) e un soggetto privato (JK), proprietario di un immobile e che intendeva ampliare la mansarda con due nuovi piani. A tal fine, JK ha affidato a un architetto di fiducia la progettazione e la direzione dei lavori. Sebbene le parti contrattuali siano state solo Eisenberger e JK, il contenuto del contratto è stato in larga misura predisposto dall’architetto, che ha redatto la bozza contrattuale e ha gestito i contatti esclusivamente a distanza. Nel contratto non erano state indicate le informazioni sul diritto di recesso, il che ha comportato, ai sensi dell’art. 10 della direttiva 2011/83 (la Direttiva), l’estensione del termine di recesso da 14 giorni a 12 mesi.
Dopo il montaggio dei ponteggi e il versamento degli acconti, a lavori quasi conclusi e vicino alla scadenza del termine di recesso prorogato, JK ha receduto dal contratto, rifiutato ulteriori pagamenti, chiesto la restituzione di quanto versato e lo smontaggio del ponteggio, indispensabile per concludere i lavori. Eisenberger ha agito per ottenere il saldo del corrispettivo dovuto in base al contratto e JK ha proposto domanda riconvenzionale per la restituzione degli acconti versati. Mentre il Tribunale di Berlino ha accolto la posizione di JK, il giudice d’appello ha ritenuto che l’assistenza dell’architetto avesse eliminato la debolezza informativa tipica del consumatore nei “contratti a distanza”. Inoltre, il giudice d’appello ha osservato che, se il recesso di JK fosse riconosciuto, Eisenberger non potrebbe ottenere né corrispettivo né indennità, con un esito potenzialmente contrario alla buona fede, aspetto che allo stesso tempo sarebbe tuttavia in contrasto con la giurisprudenza della CGUE, che in caso di mancata informativa sul recesso esonera il consumatore da ogni pagamento anche dopo l’esecuzione del contratto. In tale contesto la Corte d’appello ha sospeso il procedimento e adito la CGUE con un rinvio pregiudiziale.
La CGUE ha chiarito che la qualifica di “consumatore” è oggettiva e non dipende né dal livello di competenza della persona né dall’assistenza di un professionista. L’intervento dell’architetto non incide quindi né sulla natura di “contratto a distanza” né sullo status di JK, che dipendono invece dall’esistenza di un “regime organizzato” di vendita a distanza, ritenuto insussistente dalla CGUE ma la cui presenza dovrà comunque essere verificata dal giudice del rinvio.
Inoltre, la CGUE ha ribadito che, se il professionista non ha informato il consumatore sul diritto di recesso, il consumatore può effettivamente recedere entro 12 mesi anche quando la prestazione non ripetibile è già stata eseguita. Tuttavia, questo potere non è illimitato, poiché il professionista può eccepirne l’uso abusivo. Spetta al giudice nazionale verificare l’esistenza di un elemento oggettivo (il recesso non persegue più la tutela del consumatore) e uno soggettivo (il consumatore mira a godere integralmente della prestazione senza corrisponderne il valore), fermo restando che il solo esercizio del recesso a ridosso della scadenza non è sufficiente a tale valutazione. La CGUE ritiene tuttavia che (i) il contratto predisposto dall’architetto di JK e (ii) il recesso intervenuto a prestazioni sostanzialmente completate potrebbero astrattamente integrare l’elemento oggettivo di una pratica abusiva, da accertare in concreto dal giudice nazionale.
Il caso, in ultima analisi, mostra l’importanza per le imprese di fornire una corretta informativa sul diritto di recesso ai consumatori e lo sforzo compiuto dalla CGUE di bilanciare l’ampia tutela del consumatore al fine di limitarne possibili abusi.
Riccardo Ciani e Marco Todisco
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Legal News / Industrial Accelerator Act – La Commissione Europea ha presentato la proposta di regolamento che mira ad aumentare il peso del settore manifatturiero della UE
In data 4 marzo 2026, la Commissione Europea (la Commissione) ha presentato l’Industrial Accelerator Act (IAA), una proposta di Regolamento volta a stimolare la creazione di valore nell’UE, rafforzare la base industriale e con l’obiettivo principale di aumentare la quota del settore manifatturiero nel PIL dal 14,3% al 20% entro il 2035.
A tal fine, ed in linea con le raccomandazioni del rapporto Draghi, l’IAA introduce una serie di misure che mirano a rafforzare l’autonomia strategica dell’UE. Tra queste, si prevede l’introduzione di:
- requisiti “Made in EU” o a basse emissioni di carbonio per gli appalti pubblici, nonché regimi di sostegno, applicabili inizialmente a settori strategici quali acciaio, cemento, alluminio, automotive e tecnologie a zero emissioni;
- un quadro regolatorio specifico per gli Investimenti Diretti Esteri (IDE) in alcuni determinati settori strategici, stabilendo condizioni per gli investimenti superiori a 100 milioni di euro in ambiti emergenti per garantire che contribuiscano attivamente al rafforzamento delle catene di approvvigionamento dell’UE;
- un sistema di semplificazione e digitalizzazione per le procedure di autorizzazione di progetti industriali attraverso uno “sportello unico”; e
- la creazione di Aree di Accelerazione Industriale, pensate per promuovere la simbiosi industriale e la formazione di cluster di progetti manifatturieri.
Di particolare rilievo è il nuovo regime introdotto dall’IAA per la valutazione e l’approvazione degli IDE nei settori strategici, quali tecnologie per batterie, veicoli elettrici, fotovoltaico e materie prime critiche. Il meccanismo di controllo si attiva per gli investimenti superiori a 100 milioni di euro e si prevede un obbligo di notifica qualora (i) il paese terzo di provenienza dell’investitore detenga oltre il 40% della capacità manifatturiera globale nel settore rilevante e (ii) l’investitore acquisisca il controllo di un’impresa o di asset nell’UE, attraverso il possesso di almeno il 30% del capitale o dei diritti di voto, oppure di asset strategici.
È fondamentale notare che sono espressamente esclusi da tale ambito gli investimenti aventi ad oggetto la fornitura di servizi, i portfolio investments e gli IDE provenienti da paesi terzi con i quali l’UE ha già accordi commerciali che garantiscono una parità di trattamento ed un accesso al mercato.
L’approvazione di tali IDE sarà subordinata al soddisfacimento di almeno quattro delle sei condizioni delineate dalla Commissione, con l’obbligo che almeno il 50% della forza lavoratrice impiegata dall’entità nell’UE dovrà essere composta da lavoratori dell’Unione. Le altre condizioni riguardano restrizioni sulla quota di controllo (non oltre il 49%), l’obbligo di concessione in licenza dei diritti di proprietà intellettuale e know-how all’entità UE, l’investimento annuale di almeno l’1% del fatturato lordo in Ricerca e Sviluppo nell’UE e l’impegno a privilegiare fornitori europei, garantendo una quota minima del 30% di approvvigionamento interno.
Da un punto di vista procedurale, gli investitori saranno tenuti a notificare l’IDE all’Autorità per gli Investimenti dello Stato membro competente che dovrà essere individuata (l’Autorità), la quale dispone di 30 giorni – prorogabili di ulteriori 15 – per valutarne l’ammissibilità. In caso di esito positivo, la notifica viene trasmessa alla Commissione, che potrà formulare un parere entro i successivi 30 giorni. La decisione finale dell’Autorità potrà intervenire solo dopo l’emissione del parere della Commissione (o, in assenza, una volta decorso il termine) e comunque entro un arco temporale complessivo di 60-75 giorni dalla notifica iniziale. Ove la decisione dell’Autorità si discosti dal parere della Commissione, l’Autorità dovrà fornire una motivazione e prorogare il periodo di valutazione di ulteriori due mesi, prima che la decisione possa produrre effetti.
In un’ottica di benefici più ampi, l’IAA introduce un insieme articolato di misure volte a consolidare la competitività industriale dell’UE: dalle preferenze “Made in EU” e low‑carbon nel contesto di appalti pubblici e nei regimi di sostegno, pensate per creare mercati guida per prodotti strategici come acciaio, cemento, alluminio e tecnologie net‑zero, alla semplificazione radicale delle procedure autorizzative attraverso uno sportello unico digitale con tempistiche definite e, per taluni progetti, il principio dell’approvazione tacita; fino alla creazione delle Aree di Accelerazione Industriale, concepite per favorire la simbiosi industriale, la formazione di cluster manifatturieri avanzati e gli investimenti nelle infrastrutture energetiche essenziali.
In conclusione, l’IAA si configura come una proposta che, al di là della sua veste legislativa, assume un forte carattere politico, testimoniando la ferma volontà della Commissione di rafforzare l’autonomia strategica e la competitività industriale dell’Unione in un contesto globale sempre più dinamico. Resta ora da attendere il percorso di negoziazione che la proposta affronterà tra il Parlamento Europeo e il Consiglio dell’Unione Europea al fine di determinarne l’adozione finale e le sue concrete implicazioni per il panorama economico europeo.
Oriella Trad
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Riforma del Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica – Il D.L. n. 19/2026 trasferisce la competenza decisoria dal Presidente della Repubblica al Presidente del Consiglio di Stato e segna un passaggio significativo, che potrebbe ridefinire la natura e il ruolo pratico dell’istituto
Il decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19 (il D.L. 19/2026) ha modificato la disciplina che regola il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. La nuova disciplina ha eliminato ogni riferimento al Capo dello Stato quale autorità competente, attribuendo la competenza a decidere il ricorso al Presidente del Consiglio di Stato.
L’intervento, pur circoscritto sul piano testuale, incide sull’assetto dell’istituto in modo significativo. Le modifiche si sono sostanzialmente risolte nella sostituzione del riferimento al Presidente della Repubblica con quello al Presidente del Consiglio di Stato: il ricorso è ora proposto a quest’ultimo, il quale adotta la decisione con proprio decreto, conforme al parere vincolante del Consiglio di Stato. Per il resto, sul piano formale, il procedimento non subisce variazioni.
La modifica non è però un evento isolato, ma rappresenta il punto di arrivo di un lungo percorso di progressiva “giurisdizionalizzazione” del ricorso straordinario: nel 2009, infatti, la legge n. 69/2009 aveva reso vincolante il parere del Consiglio di Stato, facendo venir meno la discrezionalità del Presidente della Repubblica; nel 2010, il codice del processo amministrativo (d.lgs. n. 104/2010) aveva reso il decreto decisorio eseguibile mediante il giudizio di ottemperanza e aveva circoscritto l’ammissibilità del ricorso alle sole controversie devolute alla giurisdizione amministrativa; nel 2014 e nel 2016, la Corte Costituzionale aveva riconosciuto la prossimità tra ricorso straordinario e giudizio amministrativo; più recentemente, nel 2024, l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ne aveva evidenziato il carattere di rimedio giustiziale, pur senza riconoscergli natura propriamente giurisdizionale. Il trasferimento della competenza decisoria al Presidente del Consiglio di Stato – organo di vertice della giustizia amministrativa – sembra dissolvere l’ambiguità funzionale che aveva caratterizzato l’istituto. La figura del Presidente della Repubblica manteneva il ricorso in una zona intermedia tra natura amministrativa e giurisdizionale: il decreto era formalmente reso da un organo estraneo alla funzione giurisdizionale, sebbene il suo contenuto fosse determinato dal parere vincolante del Consiglio di Stato.
Guardando alle ricadute pratiche, ci si può chiedere se il ricorso straordinario possa ancora essere inteso come un rimedio residuale oppure se, all’esito del trasferimento, esso non possa essere rivalutato come un rimedio “alternativo” al ricorso giurisdizionale, con il dovuto caveat dato dal fatto che in alcune materie, come gli appalti pubblici, tale rimedio non è esperibile. In ogni caso, l’istituto presenta tratti potenzialmente interessanti: si tratta di un rimedio in unico grado, deciso dal medesimo organo – il Consiglio di Stato – deputato alla pronuncia in grado di appello nel ricorso giurisdizionale ordinario. A queste note positive va però aggiunto che più limitate sono le garanzie del contraddittorio, in quanto, ad esempio, non è prevista l’udienza di discussione.
In definitiva, il D.L. 19/2026 segna un passaggio di rilievo, completando un percorso evolutivo che si è sviluppato in molti anni. Occorrerà monitorare come la giurisprudenza e la prassi declineranno quest’ultimo stadio della giurisdizionalizzazione dell’istituto e, in particolare, se il ricorso straordinario potrà affermarsi, per le materie in cui è esperibile, come rimedio effettivamente alternativo al ricorso giurisdizionale – anche nella percezione degli operatori – o se rimarrà un rimedio di utilizzo residuale, valorizzato principalmente in ragione del più ampio termine di proposizione (120 giorni in luogo dei 60 previsti per il ricorso al TAR).
Andrea Scarpetta
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