Newsletter giuridica di concorrenza e regolamentazione - 26 ottobre 2026
Diritto della concorrenza – Europa / Concentrazioni e settore delle telecomunicazioni – La Commissione ha inviato una comunicazione degli addebiti a KKR per aver fornito informazioni inesatte e/o fuorvianti in relazione all’acquisizione di NetCo
Con il comunicato stampa dello scorso 19 ottobre, la Commissione europea (la Commissione) ha reso noto di aver inviato una comunicazione degli addebiti a KKR & Co. Inc. (KKR). Secondo l’impostazione preliminare della Commissione, KKR avrebbe fornito informazioni inesatte e/o fuorvianti nel corso dell’indagine sull’acquisizione di NetCo (NetCo), impresa che fornisce servizi di accesso all’ingrosso sulle reti fisse in Italia. Nel 2024 KKR aveva notificato alla Commissione l’acquisto del controllo esclusivo su FiberCop, titolare della rete fissa secondaria di Telecom Italia S.p.A. (TIM) - ossia l'infrastruttura a banda larga che collega le centraline esterne ai locali degli utenti finali - nella quale TIM aveva anche conferito l'infrastruttura di rete fissa primaria e dorsale e le attività di accesso all’ingrosso – ossia l’infrastruttura a banda larga che collega la centrale telefonica alle centraline esterne – (l’Operazione).
A seguito dell’Operazione, KKR avrebbe quindi riunito la rete primaria e secondaria sotto FiberCop, ottenendo il controllo esclusivo dell’intera infrastruttura.
Nell’esaminare gli effetti dell’Operazione sul mercato italiano dei servizi di accesso alla banda larga all’ingrosso, la Commissione aveva riscontrato che FiberCop, a seguito dell’Operazione, avrebbe potuto limitare l’accesso degli operatori terzi all’infrastruttura secondaria. Tuttavia, le criticità inizialmente evidenziate dalla Commissione sono state superate alla luce delle rassicurazioni fornite da KKR sul fatto che i contratti di lungo termine per la fornitura di servizi all’ingrosso a operatori terzi avrebbero potuto essere modificati solo di comune accordo tra le parti, impedendo quindi a FiberCop di deteriorare le condizioni di accesso all’infrastruttura in modo unilaterale o addirittura interrompere l’accesso. Su tale presupposto, la Commissione aveva quindi approvato l’Operazione.
Dopo l’approvazione dell’Operazione, alcuni operatori terzi hanno tuttavia denunciato l’aumento unilaterale dei prezzi applicati da FiberCop per accedere alla rete, inducendo la Commissione ad avviare un’indagine formale per valutare se KKR abbia fornito, quantomeno per negligenza, delle informazioni inesatte e/o fuorvianti sulle condizioni contrattuali per l’accesso all’infrastruttura, ed in particolare sull’impossibilità per FiberCop di modificarle unilateralmente.
La vicenda in esame riveste particolare interesse in quanto conferma la crescente attenzione mostrata dalla Commissione, a partire dal caso Facebook/WhatsApp del 2017, al rispetto dell’obbligo di fornire informazioni corrette e veritiere nell’ambito dell’esame delle concentrazioni, come altresì testimoniato dal recente caso Kingspan, già oggetto di commento in questa Newsletter. Resta ora da vedere come si concluderà la vicenda, considerato che sono potenzialmente messi in discussione i presupposti per l’autorizzazione incondizionata dell’Operazione, e la Commissione potrebbe irrogare sanzioni fino all’1% del fatturato complessivo di KKR.
Luca Giacomello
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Diritto della concorrenza – Italia / Abusi e settore dei pagamenti elettronici – Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello di Bancomat annullando il rigetto dell’estensione oggettiva del procedimento e l’accettazione degli impegni di Mastercard nel caso “double-tap”
Con la sentenza dello scorso 16 ottobre (la Sentenza), il Consiglio di Stato (il CdS) ha accolto l’appello di Bancomat S.p.A. (Bancomat) e ha annullato la pronuncia del giudice di primo grado che aveva confermato la decisione con cui l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (l’AGCM) aveva accettato gli impegni di Mastercard Europe SA (Mastercard), rifiutando la richiesta di estensione oggettiva dell’istruttoria avviata nei confronti di Mastercard. Il CdS ha affermato che il procedimento avrebbe dovuto essere esteso all’obbligo (imposto da Mastercard) di preselezionare il circuito al momento del caricamento della carta co-badged sul wallet digitale (il c.d. Mandato Selettore).
Per riassumere brevemente i fatti, nel 2021 l’AGCM aveva avviato, su segnalazione di Bancomat, un’istruttoria per un possibile abuso di posizione dominante nei confronti di Mastercard, avente ad oggetto la regola, adottata per il solo territorio italiano, in base alla quale, per i pagamenti contactless con carte c.d. co-badged, il consumatore avrebbe dovuto avvicinare la carta al POS due volte: la prima per scegliere il circuito (nazionale o internazionale) e la seconda per effettuare il pagamento (il Mandato Double-tap).
Nel corso dell’istruttoria, Bancomat aveva chiesto di estenderne l’oggetto anche al Mandato Selettore, il quale impone di preselezionare il circuito al momento del caricamento della carta co-badged sul wallet digitale e che, in combinazione con il Mandato Double-tap, rendeva di fatto impossibile utilizzare le carte co-badged per i pagamenti tramite smartphone. L’AGCM aveva respinto l’istanza di Bancomat, osservando che, a differenza del Mandato Double-tap, il Mandato Selettore si applicava all’intero territorio europeo e che negli altri Paesi in cui opera un circuito domestico non risultavano ostacoli al funzionamento delle carte co-badged. Successivamente, l’AGCM, con provvedimento già oggetto di commento in questa Newsletter, aveva chiuso il procedimento senza accertare l’infrazione e rendendo obbligatori gli impegni presentati da Mastercard, che trasformavano il Mandato Double-tap in meri orientamenti non vincolanti per gli esercenti. Bancomat aveva, quindi, impugnato entrambi i provvedimenti davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (il TAR), che aveva respinto il ricorso, ritenendo che, una volta eliminato il Mandato Double-tap per effetto degli impegni resi vincolanti dall’AGCM, il Mandato Selettore non potesse più considerarsi produttivo di effetti anticoncorrenziali. Pertanto, Bancomat aveva proposto appello avverso la sentenza del TAR al CdS.
Con la sentenza in commento, il CdS ha accolto l’appello di Bancomat. In primo luogo, il CdS ha condiviso la tesi di Bancomat secondo cui gli effetti anticoncorrenziali del Mandato Selettore non deriverebbero solo dall’incompatibilità tecnica di quest’ultimo con il caricamento delle carte co-badged nei wallet digitali, ma anche dal fatto che, in concreto, solo due dei nove principali istituti bancari italiani consentono tale caricamento (spettando all’AGCM il compito di accertarne le ragioni). Di conseguenza, secondo il CdS, la circostanza che il Mandato Selettore non costituisca più un ostacolo tecnico insormontabile non è di per sé sufficiente ad escludere la sussistenza di un abuso di posizione dominante.
Nel merito, il CdS ha osservato che le carte che operano solo su circuiti nazionali interessano unicamente chi non si reca mai all’estero, la restante parte degli utenti deve ricorrere a carte co-badged o operanti su circuiti internazionali. Per tale motivo, i circuiti nazionali sono soggetti ad un’emarginazione naturale, che un meccanismo come il Mandato Selettore non può che aggravare: esso, infatti, impedisce al consumatore di utilizzare il circuito nazionale a meno che non lo abbia preselezionato al momento del caricamento della carta co-badged sul wallet digitale. Inoltre, ad avviso del CdS, non può ritenersi risolutiva la possibilità di modificare in seguito le impostazioni del wallet digitale, dal momento che la necessità di un ulteriore passaggio scoraggerebbe gli utenti dal ricorrere a tale modifica.
In conclusione, il CdS ha ritenuto che non fosse manifestamente privo di fondamento l’assunto per cui il Mandato Selettore possa integrare una condotta abusiva, trattandosi di una pratica idonea a marginalizzare sul mercato un circuito nazionale come Bancomat. Pertanto, secondo il CdS, l’AGCM avrebbe dovuto svolgere un’istruttoria più approfondita ed estesa agli effetti anticoncorrenziali derivanti dal Mandato Selettore. Il CdS evidenzia che tale carenza istruttoria si riflette, tra l’altro, sulla motivazione del rigetto dell’istanza di estensione oggettiva di Bancomat e, in via derivata, travolge la decisione di accettazione degli impegni proposti da Mastercard, limitatamente all’esclusione del Mandato Selettore dall’oggetto del provvedimento.
Non rimane che attendere di vedere come l’AGCM darà esecuzione alla Sentenza e se, all’esito del nuovo approfondimento istruttorio, riterrà di estendere il proprio intervento anche al Mandato Selettore, eventualmente ottenendo da Mastercard nuovi impegni concernenti quest’ultimo.
Irene Indino e Luca Stefani
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Tutela del consumatore – Italia / Pratiche commerciali scorrette e termini per l’avvio del procedimento istruttorio - Il Consiglio di Stato dichiara nulle le nuove sanzioni dell’AGCM a Enel e Servizio Elettrico Nazionale irrogate a valle della pronuncia della Corte di Giustizia
Con le sentenze n. 7600/2026 e n. 7602/2026 (le Sentenze) del 19 ottobre scorso, il Consiglio di Stato (il CdS) ha accolto in sede di ottemperanza i ricorsi di Enel Energia S.p.A. e Servizio Elettrico Nazionale S.p.A. (le Società), dichiarando nulle per violazione del giudicato le sanzioni irrogate nei loro confronti dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (l’AGCM), per condotte già oggetto di un precedente provvedimento annullato con sentenza passata in giudicato.
La vicenda risale al 2020, quando l’AGCM aveva sanzionato le Società per la presunta violazione degli artt. 20, 24 e 25 del d.lgs. n. 206/2005 in relazione a condotte relative alla gestione dei rapporti con i consumatori (inerenti alle istanze di prescrizione biennale, dei reclami e dei tentativi di conciliazione, all’errato accertamento della responsabilità dei consumatori per la mancata o tardiva lettura dei contatori e all’incasso di somme indebite).
Con le sentenze n. 10043/2022 e n. 10045/2022 (le Sentenze 2022), il CdS aveva annullato tali provvedimenti sulla base di diversi profili concorrenti e autonomi: (i) la violazione sia del termine di 90 giorni (di cui all’art. 14 della legge n. 689/1981), sia di quello di 180 giorni (di cui all’art. 6 del Regolamento AGCM sulle procedure istruttorie in materia di pratiche commerciali scorrette del 2015, il Regolamento AGCM 2015), per l’avvio di un procedimento istruttorio – poiché l’AGCM possedeva elementi sufficienti per procedere con l’avvio sin dalla fine del 2019, ma aveva formalmente avviato il procedimento solo a luglio 2020; e (ii) l’incompatibilità tra le garanzie previste dagli artt. 6 CEDU e 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e la durata della fase preistruttoria, irragionevolmente protrattasi per 2 anni e 4 mesi.
In tale contesto, sono poi intervenute le sentenze della Corte di Giustizia dell’Unione europea (la CGUE) rese nelle cause C-510/23 e C-511/23 (nel complesso, le Pronunce CGUE) – già oggetto di commento nella presente Newsletter – secondo cui il diritto UE osta a una disciplina nazionale che imponga all’AGCM di avviare l’istruttoria entro un termine fisso di 90 giorni dall’accertamento della violazione, a pena di annullamento automatico della decisione finale e di preclusione di un nuovo procedimento per gli stessi fatti.
In virtù delle Pronunce CGUE, nel luglio 2025 l’AGCM avviava così un nuovo procedimento sulle medesime condotte oggetto dell’annullamento, rilevando che la violazione dei termini di avvio non comportasse più automaticamente la preclusione all’esercizio del potere sanzionatorio e sostenendo che la giurisprudenza nazionale sull’art. 14 della l. n. 689/1981 fosse in “insanabile contrasto” con il diritto UE. Ad esito di tale secondo procedimento, l’AGCM irrogava nuovamente delle sanzioni di importo pari a quelle irrogate nel 2022 ed oggetto dell’annullamento del CdS.
Con le sentenze oggetto del presente commento, il CdS ha dichiarato la nullità della nuova decisione con cui l’AGCM ri-irrogava le sanzioni del 2022, già dichiarate nulle ai sensi dell’art. 21-septies della l. n. 241/1990, per violazione del giudicato.
Il CdS ha valorizzato, in primis, che l’annullamento operato dal CdS nel 2022 non si fondava esclusivamente sulla violazione del termine di cui all’art. 14 della l. n. 689/1981, ma su ulteriori due profili che restano impregiudicati dalle Pronunce CGUE: la violazione del termine di 180 giorni del Regolamento AGCM 2015 e l’irragionevole durata della fase preistruttoria. Ne deriva dunque l’esistenza di un giudicato che ha definitivamente accertato la tardività dell’azione amministrativa e la decadenza dal potere sanzionatorio.
In secondo luogo, il CdS ha escluso la rilevanza che il contrasto tra la giurisprudenza nazionale e le Pronunce CGUE giustificasse la riapertura di un procedimento per le medesime sanzioni già oggetto di annullamento passato in giudicato. Ciò per due ragioni: innanzitutto, per l’inconferenza del richiamo alle teorie dell’effetto conformativo del giudicato e della formazione progressiva dello stesso, allorché l’interesse oppositivo delle Società all’annullamento del primo aveva già ricevuto piena tutela con le Sentenze 2022. Diversamente opinando, infatti, dall’applicazione di tale effetto conformativo se ne verrebbe a giovare l’AGCM allora soccombente. Inoltre, il diritto dell’UE, secondo quanto rilevato dalla stessa CGUE in Hochtief Solutions (C-620/17), non impone necessariamente di rimettere in discussione il giudicato, presidio della certezza del diritto e della stabilità dei rapporti giuridici, né di disapplicare le norme processuali interne che gli attribuiscono forza, anche quando ciò consentirebbe di rimediare a una situazione contrastante con il diritto UE.
Le Sentenze risultano di notevole interesse in quanto sottraggono la vicenda in esame alla questione, ancora non sopita, della compatibilità dei termini di avvio dei procedimenti istruttori dell’AGCM con il diritto dell’UE. Come già segnalato nella presente Newsletter, sulle medesime questioni è ancora pendente la questione di legittimità costituzionale sollevata dal CdS con l’ordinanza n. 9396/2025 nel giudizio di appello sulla sanzione di oltre 1,1 miliardi di euro inflitta dall’AGCM ad Amazon per abuso di posizione dominante. Resta da vedere quale sarà l’orientamento della Corte costituzionale e quali effetti produrrà sui procedimenti non ancora definiti con sentenza passata in giudicato.
Ignazio Pinzuti Ansolini e Federico Corallo
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Energy / Relazione ARERA alla Camera – Il 13 ottobre 2026 ARERA ha presentato alla Commissione Attività produttive della Camera una memoria sui costi dell’energia per consumatori e imprese
Con la memoria presentata lo scorso 13 ottobre alla X Commissione Attività produttive, commercio e turismo della Camera dei deputati, l’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) ha illustrato le ragioni alla base dell’andamento dei prezzi dell’energia elettrica e del gas naturale nel 2026, delineando le principali iniziative regolatorie e di enforcement volte a rafforzare il funzionamento dei mercati energetici e la tutela dei consumatori.
Con riferimento ai mercati all’ingrosso, ARERA ha evidenziato che l’aumento del prezzo del gas, legato anche alle tensioni geopolitiche, si è riflesso sul mercato elettrico italiano, considerato che circa il 50% dell’elettricità prodotta in Italia deriva dal gas naturale. Il PUN (ossia, “prezzo unico nazionale”) dell’energia ha così raggiunto una media di quasi 208 €/MWh a settembre e di 213 €/MWh nella prima decade di ottobre, i valori più elevati dal 2022. Tali dinamiche sono state accentuate, tra l’altro, dalla minore produzione idroelettrica ed eolica rispetto al 2025 e dal conseguente maggiore ricorso alla produzione termoelettrica.
Quanto al mercato al dettaglio, nel primo semestre del 2026 il prezzo medio dell’energia elettrica sostenuto dai clienti domestici nel mercato libero è risultato superiore del 22,9% rispetto al mercato tutelato riservato ai clienti vulnerabili, e del 35,5% rispetto al servizio a tutele graduali, applicato ai clienti non vulnerabili che, al cambio della normativa sul mercato tutelato, non avevano ancora scelto un’offerta sul mercato libero. Anche per il gas naturale il prezzo medio del mercato libero è stato superiore del 13,2% a quello del mercato tutelato.
Partendo da tale quadro, ARERA ha individuato una serie di interventi mirati sui mercati all’ingrosso e al dettaglio. Sul primo versante, con la delibera 272/2026/R/eel (la Delibera), ARERA ha avviato un procedimento volto a valutare l’introduzione di misure ex ante per prevenire strategie di offerta suscettibili di alterare la naturale formazione dei prezzi. La Delibera mira, inoltre, a rafforzare l’applicazione del Regolamento (UE) n. 1227/2011 (REMIT), che tutela l’integrità e la trasparenza dei mercati energetici all’ingrosso e vieta, tra l’altro, le condotte manipolative, attraverso strumenti di monitoraggio più prossimi al tempo reale e nuove metodologie per individuare tempestivamente le condotte rilevanti. A tal fine, ARERA intende rafforzare anche la collaborazione con l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e con la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa.
Sul mercato al dettaglio, le iniziative di ARERA mirano principalmente a rendere le offerte più semplici e comparabili. Dal 1° aprile 2026, le nuove disposizioni del Codice di condotta commerciale dell’ARERA (obbligatorio per le imprese del settore) hanno standardizzato la struttura delle offerte destinate ai clienti domestici, limitando gli elementi di prezzo stabiliti dai venditori a una quota fissa annuale e a un corrispettivo legato ai consumi. Sono stati inoltre rafforzati gli obblighi informativi in caso di modifiche unilaterali e rinnovi delle condizioni economiche, mentre i venditori devono rendere disponibili sui propri siti le offerte presenti nel Portale Offerte (il comparatore ufficiale di offerte di luce e gas istituito e gestito da ARERA) identificandole mediante un codice univoco.
Ulteriori interventi sono ancora in fase di definizione. Con la delibera 188/2026/R/com, ARERA ha proposto di superare il silenzio-assenso per le modifiche contrattuali peggiorative, subordinandole al consenso espresso del cliente; con la delibera 138/2026/R/com ha invece avviato un procedimento volto a rafforzare la tutela dei beneficiari dei bonus sociali. Nell’ambito del nuovo quadro strategico 2026-2029, l’ARERA intende inoltre ampliare le funzionalità del Portale Offerte e intensificare il monitoraggio dei mercati all’ingrosso e al dettaglio, anche per individuare anomalie nella formazione dei prezzi, disallineamenti tra prezzi all’ingrosso e offerte commerciali o carenze di trasparenza.
Nel complesso, la memoria individua nel rafforzamento del monitoraggio dei mercati e nella riduzione dello squilibrio informativo tra fornitori e consumatori le principali direttrici dell’intervento di ARERA.
Non resta ora che vedere come le misure prospettate saranno concretamente attuate e se contribuiranno a rendere più trasparenti e concorrenziali i mercati energetici.
Alessandro Mastrangelo
