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  2. Newsletter giuridica di concorrenza e regolamentazione - 31 agosto 2026
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Newsletter giuridica di concorrenza e regolamentazione - 31 agosto 2026

Aug 31 2026

Diritto della concorrenza – Europa / Indagini antitrust, legal professional privilege e avvocati in-house – Il Tribunale UE conferma che le comunicazioni con gli avvocati in-house dell’impresa sono sottratte al legal professional privilege, anche quando oggetto di protezione in un’altra giurisdizione

Con l’ordinanza del 3 agosto 2026 nella causa T‑280/26 R, Broadcom e VMware International contro Commissione europea (l’Ordinanza), il Presidente del Tribunale dell’Unione europea (Tribunale) ha respinto la domanda di sospensione cautelare presentata da Broadcom Inc. (Broadcom) e dalla controllata VMware International Unlimited Company avverso la decisione della Commissione europea (Commissione) del 26 febbraio 2026, adottata, ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 3, del Regolamento (CE) n. 1/2003 (la Decisione), nell’ambito di un’istruttoria per presunto abuso di posizione dominante nel mercato del software di virtualizzazione.

La Decisione imponeva inizialmente a Broadcom la produzione di tutti i documenti pertinenti rispetto alla richiesta di informazioni, senza fare nessuna eccezione anche se coperti da legal professional privilege (LPP) ai sensi del diritto di uno Stato terzo, in particolare in questo caso gli Stati Uniti. La Commissione procedeva successivamente, in data 13 maggio 2026, ad escludere dall’obbligo di produzione le comunicazioni con avvocati esterni, anche se qualificati in Paesi terzi extra-UE, ma non quelle con gli avvocati in-house di Broadcom stabiliti in paesi al di fuori dell’Unione ove il LPP trova applicazione anche nei confronti di questa categoria. È su questo punto che si è concentrata l’istanza cautelare di Broadcom e la relativa controversia.

Con il primo motivo, Broadcom ha sostenuto che la decisione violasse il diritto dell’Unione, il diritto internazionale pubblico e i diritti fondamentali, sotto un duplice profilo. Sul piano del LPP, ha invocato la giurisprudenza AM & S e Akzo Nobel, sostenendo che la Commissione ne aveva fatto un’applicazione eccessivamente restrittiva. Il Tribunale ha respinto la censura, ribadendo che tale giurisprudenza subordina la tutela della riservatezza delle comunicazioni a due condizioni cumulative: (i) l’esistenza di un collegamento tra la comunicazione e i diritti di difesa dell’impresa, e (ii) l’indipendenza del legale dal cliente. Da ciò ne consegue per il Tribunale che il LPP non copre mai le comunicazioni con gli avvocati in-house dell’impresa, essendo questi privi di un sufficiente grado di indipendenza. Il Tribunale ha inoltre precisato che tale tutela costituisce un concetto autonomo di diritto dell’Unione, non condizionabile dal diritto di uno Stato terzo, pena il pregiudizio dell’applicazione uniforme del diritto UE: la protezione della corrispondenza con i legali interni di Broadcom negli Stati Uniti sarebbe dunque stata irrilevante, mentre la protezione riservata dalla Commissione agli avvocati esterni extra-UE discende da una scelta discrezionale della Commissione stessa ispirata anche a principi di comity internazionale e, di conseguenza, non da un obbligo previsto dal diritto dell’Unione.

Sul secondo profilo del primo motivo, relativo all’ubicazione dei documenti richiesti negli Stati Uniti, Broadcom ha sostenuto che la loro produzione costituiva un esercizio di giurisdizione extraterritoriale vietato dal diritto internazionale pubblico, tale da richiedere il consenso degli Stati Uniti. Il Tribunale ha respinto anche questa censura, ribadendo che una richiesta di informazioni non costituisce una misura coercitiva eseguita su suolo estero, e che la giurisdizione della Commissione è sufficientemente giustificata dal test degli “effetti qualificati”, ovvero di “attuazione” della condotta nel mercato interno. Il principio di comity, parimenti invocato da Broadcom, non ha forza vincolante e non impedisce alla Commissione di richiedere documenti che si trovino negli Stati Uniti, quando la condotta oggetto di analisi abbia avuto effetti nel mercato interno.

Con il secondo motivo, relativo alla proporzionalità, Broadcom ha sostenuto che la produzione dei documenti richiesti dalla Commissione non fosse né necessaria, né proporzionata. Il Tribunale ha ritenuto, da un lato, che spettasse alla Commissione stessa valutare la necessità delle informazioni richieste e, dall’altro, che lo stralcio dal fascicolo delle comunicazioni tra Broadcom e avvocati esterni fosse sufficiente a non pregiudicare la sostanza dei diritti di difesa di Broadcom.

L’ordinanza conferma il principio ormai consolidato secondo il quale le comunicazioni con gli avvocati in-house dell’impresa sono sottratte al LPP, anche qualora queste ne beneficino in un’altra giurisdizione. Risulta invero interessante, tuttavia, pur non essendo un punto oggetto di controversia, che il Tribunale, con i dovuti caveat, sembra in buona misura legittimare la decisione della Commissione di non acquisire le comunicazioni con avvocati esterni extra-UE, pur tecnicamente non soggetti al LPP, utilizzando tale elemento nella propria valutazione a supporto della proporzionalità della richiesta della Commissione.     

Michael Tagliavini e Edoardo Sasso

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Diritto della concorrenza – Italia / Intese e settore del turismo montano – L’AGCM chiude con impegni il procedimento per presunta intesa aperto nei confronti del Federconsorzio Dolomiti SuperSki e dei dodici Consorzi aderenti

Con il provvedimento adottato lo scorso 4 agosto 2026, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha reso obbligatori, ai sensi dell’articolo 14-ter, comma 1, della legge n. 287/1990, gli impegni presentati dalla Federazione dei Consorzi di zona degli imprenditori esercenti il trasporto di persone Dolomiti SuperSki (la Federazione) e dai dodici Consorzi di zona ad essa aderenti (i Consorzi), chiudendo così il procedimento I877 senza accertamento dell’infrazione (il Provvedimento).

Ripercorrendo brevemente i fatti, il procedimento era stato avviato in data 1° luglio 2025 a seguito della segnalazione di SportIt S.r.l., società attiva nella vendita online di servizi turistici legati agli sport invernali tramite la piattaforma SnowIt, all’esito della quale l’AGCM aveva ipotizzato un’intesa restrittiva della concorrenza nel contesto di un accordo di commercializzazione congiunta di skipass (per un approfondimento della fase di avvio si rimanda alla nostra Newsletter del 14 luglio 2025). In particolare, le criticità concorrenziali attenevano, per un verso, al coordinamento delle politiche di prezzo degli skipass dei singoli Consorzi di valle attraverso le previsioni statutarie della Federazione e, per altro verso, alla compressione dell’autonomia dei Consorzi nella distribuzione online dei propri titoli, subordinata all’autorizzazione preventiva della Federazione e presidiata da un apparato sanzionatorio di matrice statutaria.

Per superare tali criticità, le Parti hanno presentato un articolato pacchetto di impegni. La Federazione si è anzitutto obbligata a eliminare il coordinamento dei prezzi e delle promozioni degli skipass di valle (ossia, gli skipass relativi esclusivamente ai singoli comprensori gestiti dai Consorzi membri della Federazione), riconoscendo ai Consorzi piena autonomia commerciale, e a rimuovere i vincoli alla libertà di distribuzione, che potrà ora avvenire anche attraverso canali di terzi, fatta salva la sola compatibilità tecnica con l’infrastruttura dello skipass Dolomiti SuperSki. Le previsioni statutarie ritenute critiche (articoli 4, 5, 6 e 7 dello Statuto) saranno oggetto di modifica, accompagnata dall’adozione di un sistema strutturato di compliance antitrust. Gli impegni prevedono inoltre la stabilizzazione per cinque stagioni di alcune promozioni sullo skipass Dolomiti SuperSki (per un valore di circa 20 milioni di euro) e, soprattutto, l’erogazione di benefici economici – secondo la modalità first come first served – ai consumatori che avevano acquistato skipass di valle nelle stagioni 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025. L’importo complessivo previsto per tali misure è pari, nel complesso, a 30 milioni di euro, ripartito tra rimborsi (pari al 20% del precedente acquisto) e sconti (pari al 30% su acquisti futuri). L’attuazione degli impegni è inoltre assistita dalla nomina di un Monitoring Trustee indipendente.

All’esito del market test, erano pervenute osservazioni critiche tanto della segnalante – che aveva censurato, inter alia, la genericità delle modifiche statutarie e l’assenza di un obbligo di accesso allo skipass Dolomiti SuperSki in favore di operatori terzi – quanto di alcune associazioni dei consumatori, che avevano contestato la proporzionalità e le modalità di erogazione dei benefici. L’AGCM ha tuttavia ritenuto gli impegni presentati complessivamente idonei a rimuovere i profili anticoncorrenziali oggetto di istruttoria, osservando, inter alia, che il tetto di prezzo dello skipass di valle rispetto a quello Dolomiti SuperSki opera quale segnale qualitativo e, indirettamente, in senso pro-concorrenziale, e che l’imposizione di un obbligo di accesso in favore di terzi avrebbe ecceduto il perimetro delle contestazioni delineate in avvio.

Sotto il profilo procedurale, merita segnalazione il fatto che gli impegni siano stati presentati, ben oltre la scadenza del termine di 3 mesi previsto dalla normativa, solo il 24 marzo 2026, a seguito della rimessione in termini disposta dall’AGCM in accoglimento dell’istanza delle Parti. L’AGCM ha infatti ribadito che il termine per la presentazione degli impegni ex art. 14-ter l. 287/1990 non ha natura perentoria, trattandosi di uno strumento volto a conseguire in maniera non conflittuale l’interesse pubblico alla corretta definizione degli assetti concorrenziali del mercato.  Risulta interessante osservare che gli impegni sono strumento tipicamente impiegato nei casi di abuso di posizione dominante e nelle intese non gravi, restando preclusi per i casi c.d. hardcore in coerenza con il considerando 13 del Regolamento (CE) n. 1/2003. La loro praticabilità nel caso di specie, pur trattandosi di un'intesa, si spiega, secondo l’AGCM, con la natura non hardcore della condotta, consistita in un accordo di commercializzazione congiunta di matrice statutaria e come tale privo di carattere segreto.

La Decisione si segnala per diversi profili di interesse. In primo luogo, essa conferma l’attenzione dell’AGCM verso le dinamiche restrittive annidate nelle previsioni statutarie di realtà associative quali i consorzi, ribadendo che la cooperazione funzionale all’integrazione dell’offerta non può tradursi in un coordinamento delle politiche commerciali dei singoli aderenti. In secondo luogo, l’entità e la natura marcatamente consumeristica dei benefici accettati confermano la crescente rilevanza, nella prassi decisionale in materia di impegni, di misure di diretto ristoro per i consumatori. Sarà ora interessante osservare l’attuazione del pacchetto sotto la vigilanza del Monitoring Trustee e le eventuali reazioni dei consumatori e degli operatori che, nel market test, avevano lamentato la persistente difficoltà di accesso al canale digitale della super-ski-area.

Fabio Bifarini

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Concentrazioni sotto-soglia e settore aeroportuale – L’AGCM apre la Fase II su un’operazione nel settore del cargo handling

Con il provvedimento dello scorso 28 luglio, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha avviato un’istruttoria approfondita (c.d. Fase II) sull’acquisizione del controllo esclusivo di Alha Holding S.p.A. (Alha) da parte di BCube S.p.A. (BCube e, congiuntamente ad Alha, le Parti) (nel complesso, l’Operazione). Alha e BCube sono attive nei servizi di gestione delle merci presso i principali aeroporti italiani (c.d. cargo handling).

L’Operazione non era soggetta all’ordinario obbligo di notifica, poiché il fatturato complessivo realizzato in Italia dalle Parti era inferiore alla soglia prevista dall’art. 16, comma 1, della legge n. 287/1990. Avendo tuttavia ciascuna Parte realizzato in Italia un fatturato superiore a 36 milioni di euro, ricorreva una delle condizioni per l’esercizio del potere di richiamo (c.d. call-in) previsto dal successivo comma 1-bis, che prevede che in presenza di concreti rischi per la concorrenza, l’AGCM possa richiedere la notifica di una concentrazione sotto-soglia fino a sei mesi dal suo perfezionamento.

È in questa prospettiva che si spiega la scelta delle Parti di anticipare il confronto con l’AGCM. Con la comunicazione volontaria presentata da BCube l’11 marzo 2026, l’Operazione è stata sottoposta al vaglio preventivo dell’AGCM, la quale ha quindi ritenuto di richiedere che l’Operazione venisse notificata. La notifica formale è stata quindi presentata il 13 maggio 2026.

Come già osservato in questa Newsletter con riferimento, tra l’altro, alle operazioni nei settori terminalistico e cementiero, i poteri di c.d. call-in dell’AGCM sinora non si sono concentrati sulle c.d. killer acquisitions di start-up tecnologiche ovvero sulle imprese innovative, ma sono stati per lo più utilizzati in settori tradizionali nei quali fatturati sotto-soglia possono comunque accompagnarsi a posizioni significative in mercati locali, concentrati o con risorse scarse.

Nella vicenda in esame, l’AGCM ha individuato due mercati rilevanti interessati dall’Operazione: (i) i servizi di movimentazione a terra delle merci, comprendenti lo stoccaggio e la preparazione delle merci per il successivo carico sugli aeromobili; e (ii) i servizi di rampa per le merci, relativi al trasferimento delle merci tra magazzini e aeromobili e alle attività di carico e scarico. Per entrambi i mercati, l’AGCM ha individuato in via preliminare una dimensione geografica limitata ai singoli aeroporti nei quali si sovrappongono le operazioni delle Parti, segnatamente gli aeroporti di Milano-Malpensa (Malpensa) e di Roma-Fiumicino (Fiumicino) per la movimentazione a terra delle merci, e il solo scalo di Malpensa per le operazioni di rampa.

Richiamando il precedente KLM/Martinair della Commissione europea, le Parti hanno sostenuto che il trasporto delle merci via camion verso l’aeroporto di partenza estenderebbe la catchment area, che rappresenterebbe il mercato geografico rilevante, fino a un raggio di circa 800-1.200 chilometri, o a dodici ore di viaggio su strada. Gli operatori di cargo handling presenti nei diversi aeroporti in tale isocrona sarebbero quindi sottoposti a una pressione concorrenziale reciproca.

Per verificare tale tesi, l’AGCM ha inviato questionari a circa ottanta compagnie aeree clienti delle Parti. Le evidenze raccolte non avrebbero tuttavia confermato la sostituibilità prospettata: la distribuzione dei flussi tra aeroporti dipenderebbe dalla configurazione del network delle compagnie aeree – destinazioni servite, disponibilità e riempimento degli aeromobili, connettività, tempi di consegna e diritti di traffico – e non dai costi relativi dell’handling. Sebbene i vettori possano quindi materialmente indirizzare le merci verso altri aeroporti, non avrebbero incentivo a farlo in risposta a un aumento, anche significativo, del prezzo dell’handling, poiché la deviazione potrebbe compromettere l’efficienza complessiva del network.

Guardando al singolo aeroporto, l’AGCM ha rilevato che la nuova entità gestirebbe circa il 60% delle merci movimentate a Malpensa e oltre il 60% a Fiumicino. In termini di capacità dei magazzini, le quote congiunte raggiungerebbero circa il 60-65% a Malpensa e l’80-85% a Fiumicino. Le preoccupazioni dell’AGCM si fondano altresì sul fatto che i mercati sarebbero caratterizzati da elevate barriere all’ingresso e all’espansione, derivanti dalla scarsità degli spazi idonei per la movimentazione a terra e, per quanto riguarda i servizi di rampa a Malpensa, dal contingentamento delle relative autorizzazioni. A Fiumicino, in particolare, l’unico concorrente delle Parti utilizzerebbe già pressoché integralmente gli spazi disponibili e non sarebbe quindi in grado di assorbire nuovi volumi e la sua presenza sul mercato non si tradurrebbe, pertanto, in un vincolo competitivo credibile.

A Malpensa, inoltre, le Parti sarebbero gli unici operatori in grado di prestare alcuni servizi di ispezione e trattamento richiesti per categorie particolari di merci, tra cui animali vivi, alimenti freschi, salme, materiale radioattivo e merci a temperatura controllata. Poiché alcuni di questi servizi sono attualmente prestati soltanto da una delle due Parti, l’Operazione eliminerebbe anche la disciplina concorrenziale derivante dal loro reciproco bisogno di accedervi. La nuova entità potrebbe così peggiorarne le condizioni di fornitura e utilizzarli come leva per precludere o rendere più onerosa l’attività degli handler concorrenti.

Sempre a Malpensa, in termini di tonnellate movimentate, la quota congiunta delle Parti nei servizi di rampa raggiungerebbe il 75-80% con riferimento ai soli aeromobili cargo operati da compagnie che non li gestiscono in autoproduzione. Le Parti sarebbero inoltre gli unici operatori in grado di offrire congiuntamente servizi di magazzino e di rampa ai vettori interessati. La nuova entità sarebbe l’unico fornitore di un servizio integrato che i concorrenti non potrebbero replicare in condizioni equivalenti.

Nel complesso, l’Operazione sembra concentrare una serie di colli di bottiglia infrastrutturali e regolamentari. Sarà interessante capire se l’AGCM è disposta a considerare rimedi di carattere comportamentale in relazione ad una concentrazione dove le barriere rappresentate dalla capacità produttiva scarsa sembrano giocare un ruolo critico.

Eleonora Colombo e Luca Stefani

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Concentrazioni e richieste di informazioni – Il TAR Lazio ha ritenuto legittima la sanzione irrogata ad Agsm Aim per aver risposto in ritardo ad una richiesta di informazioni ricevuta dall’AGCM

Con la sentenza del 14 agosto 2026, il Tribunale amministrativo Regionale del Lazio (TAR) ha respinto il ricorso proposto da Agsm Aim S.p.A. (oggi rinominata Magis S.p.A., la Ricorrente) avverso il provvedimento con cui l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) aveva irrogato una sanzione di 30 mila euro a seguito del mancato riscontro, entro il termine assegnato, a una richiesta di informazioni (RFI) formulata nell’ambito dell’esame della concentrazione Marbles/Irideos.

La vicenda trae origine dal procedimento relativo all’operazione di acquisizione del controllo esclusivo su Irideos S.p.A. da parte di Marbles S.p.A. Nell’ambito delle proprie attività di verifica preliminare, l’AGCM aveva richiesto informazioni a diversi operatori del settore, inclusa la Ricorrente, al fine di acquisire elementi utili alla valutazione della concentrazione. Non avendo ricevuto risposta entro il termine assegnato, né a seguito di un successivo sollecito, l’AGCM ha avviato un procedimento sanzionatorio ai sensi dell’articolo 16-bis della Legge n. 287/1990 (Legge Antitrust), solo a seguito del quale la Ricorrente ha trasmesso le informazioni originariamente richieste. All’esito del sub-procedimento, l’AGCM ha sanzionato la Ricorrente, la quale ha proposto ricorso al TAR, contestando tale sanzione.

Con tre distinti motivi di ricorso (integralmente respinti dal TAR), la Ricorrente ha sostenuto: (i) l’eccentricità e irragionevolezza della RFI, in quanto le richieste ivi contenute sarebbero state estranee rispetto all’attività svolta dalla Ricorrente; (ii) che il potere sanzionatorio previsto dall’articolo 16-bis della Legge Antitrust non potesse essere esercitato prima dell’avvio di un procedimento istruttorio e che, peraltro, la norma sanzionerebbe esclusivamente il rifiuto o l’omessa risposta, non anche il mero ritardo nel riscontro; e (iii) l’ammontare sproporzionato della sanzione imposta dall’AGCM.

Con riguardo al motivo sub (i), il TAR ha osservato che l’AGCM, nel valutare una concentrazione, può richiedere informazioni non soltanto a concorrenti delle parti coinvolte nell’operazione, ma anche a clienti e operatori che possano detenere informazioni utili alla ricostruzione delle dinamiche competitive del mercato interessato. In tale prospettiva, la RFI è stata ritenuta dal TAR proporzionata e coerente con le finalità dell’attività svolta dall’AGCM. Inoltre, il TAR chiarisce che è, in ogni caso, onere del privato (in questo caso della Ricorrente) eccepire l’eccentricità o irragionevolezza delle richieste in ossequio al principio di leale collaborazione con l’autorità amministrativa.

Per quanto riguarda il motivo sub (ii), la sentenza chiarisce che l’articolo 16-bis, introdotto in recepimento della Direttiva (UE) n. 1/2019 (Direttiva ECN+), attribuisce all’AGCM il potere di richiedere informazioni e documenti “in ogni momento” a imprese ed enti che ne siano in possesso, anche nella fase antecedente all’eventuale apertura dell’istruttoria formale. Secondo il TAR, la finalità della disposizione è quella di consentire all’AGCM di acquisire un patrimonio informativo quanto più completo possibile ai fini dell’esercizio delle proprie competenze in materia di concentrazioni, in linea con quanto disposto dalla Direttiva ECN+ per i procedimenti in materia di violazioni degli articoli 101 e 102 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (atteso che il fine ultimo della disciplina del controllo delle concentrazioni è il medesimo, ossia la protezione del libero mercato).

Particolarmente rilevante è il passaggio in cui il TAR afferma che il richiamo operato dall’articolo 16-bis al regime sanzionatorio di cui all’articolo 14, comma 5, della Legge Antitrust, non consente di limitare l’esercizio del potere sanzionatorio ai soli casi in cui la richiesta di informazioni sia formulata nell’ambito di un’istruttoria formalmente avviata. Secondo il TAR, una simile interpretazione letterale del termine “istruttoria” si porrebbe infatti in contrasto con la ratio dell’articolo 16-bis, che mira a garantire l’effettività dei poteri istruttori dell’AGCM già nella fase preliminare di analisi delle operazioni di concentrazione, in linea con gli obiettivi del legislatore nazionale ed europeo. Di conseguenza, il TAR ha ritenuto manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale e di compatibilità con il diritto dell’Unione Europea prospettate dalla Ricorrente.

Il TAR ha inoltre chiarito che la risposta tardiva, ove non adeguatamente giustificata, può essere equiparata a un’omissione. Infatti, sempre secondo il TAR, una diversa interpretazione consentirebbe alle imprese di ritardare arbitrariamente la propria collaborazione con l’AGCM, compromettendo l’efficacia delle attività svolte da quest’ultima.

Da ultimo, con riferimento al motivo sub (iii), il TAR ha confermato la proporzionalità della sanzione irrogata, sottolineando come la società fosse rimasta inerte anche dopo il successivo sollecito da parte dell’AGCM a rispondere e avesse fornito le informazioni richieste soltanto a seguito dell’avvio del procedimento sanzionatorio.

La sentenza in commento assume particolare rilievo in quanto rappresenta una delle prime pronunce concernenti il “nuovo” articolo 16-bis della Legge Antitrust. Il TAR conferma un’interpretazione ampia dei poteri di indagine attribuiti all’AGCM nell’ambito del controllo delle concentrazioni e ribadisce il dovere di collaborazione gravante sugli operatori economici anche nella fase preliminare alle attività istruttorie. Non resta che attendere e vedere se tale interpretazione – che appare invero conforme agli obiettivi della Direttiva ECN+ – sarà confermata anche dal Consiglio di Stato in un eventuale appello.

Irene Indino

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Tutela del consumatore / Pratiche commerciali scorrette e settore della micromobilità – L’AGCM ha accertato che Lime Technology, Bird Rides Italy ed EmTransit (marchio Dott) hanno ostacolato l’attivazione dei rispettivi pass per corse agevolate riservati agli abbonati Metrebus del Comune di Roma

Con tre distinti provvedimenti adottati il 28 luglio e il 4 agosto 2026, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha accertato alcune pratiche commerciali scorrette poste in essere da Lime Technology S.r.l. (Lime), Bird Rides Italy S.r.l.  (Bird) ed EmTransit S.r.l., operante con il marchio Dott (Dott e, congiuntamente a Lime e Bird, gli Operatori), nell’offerta di servizi di micromobilità in sharing nel comune di Roma, irrogando sanzioni per complessivi 2,675 milioni di euro.

I procedimenti hanno riguardato i pacchetti di corse gratuite offerti dagli Operatori ai titolari di abbonamenti annuali Metrebus (il Pass), in attuazione degli impegni assunti nell’ambito delle procedure indette da Roma Capitale per l’affidamento dei servizi di sharing di monopattini ed e-bike. A seguito di numerose segnalazioni relative a ritardi, mancate attivazioni e carenze nell’assistenza, l’AGCM ha avviato tre distinti procedimenti istruttori nei confronti degli Operatori, svolgendo anche accertamenti ispettivi presso le rispettive sedi operative. All’esito delle istruttorie l’AGCM ha ritenuto che le strutture organizzative predisposte dagli Operatori fossero inadeguate e ostacolassero l’esercizio dei diritti contrattuali dei consumatori.

Gli Operatori hanno ricondotto le criticità, tra l’altro, a un numero di richieste superiore alle previsioni e alla necessità di verificare con attenzione il possesso dei requisiti; secondo l’AGCM, tuttavia, tali circostanze non potevano giustificare le inefficienze, trattandosi di impegni liberamente assunti anche per aumentare le probabilità di aggiudicazione della gara stessa. Nel corso delle istruttorie, gli Operatori hanno comunque adottato misure correttive, valutate positivamente dall’AGCM ai fini del calcolo delle sanzioni.

Con specifico riferimento a Lime, il processo di attivazione era gestito prevalentemente in modo manuale, mediante un foglio di calcolo e con una sola risorsa dedicata, che processava mediamente circa venti richieste a settimana; tra ottobre 2023 e dicembre 2025, soltanto il 55-65% delle richieste ricevute è stato processato. Particolare rilievo è stato attribuito alle comunicazioni interne nelle quali si prospettava di rendere volutamente il processo di attivazione “difficoltoso” per contenere l’impegno operativo, e di “temporeggiare con le attivazioni” per controllarne il numero settimanale. L’AGCM ha pertanto qualificato la pratica come aggressiva e contraria alla diligenza professionale, irrogando una sanzione di 1,4 milioni di euro.

Quanto a Dott, il Pass aveva una durata di trenta giorni e richiedeva la ripetizione dell’intera procedura a ogni scadenza, nonostante fosse riservato ai titolari di un abbonamento annuale e, ragionevolmente, avrebbe dovuto avere pari durata. Ai controlli manuali era stata progressivamente destinata una sola risorsa, rispetto alle tre iniziali, e anche in questo caso soltanto il 55-65% delle richieste che avevano superato la verifica si è tradotto nell’invio del codice di attivazione, con attese che in alcuni casi hanno superato il mese e mezzo. Secondo l’AGCM, Dott non aveva quindi predisposto risorse adeguate alle modalità di rinnovo prescelte; la sanzione è stata quindi fissata in 525.000 euro.

Diversamente dagli altri Operatori, nei confronti di Bird l’AGCM ha accertato due distinte pratiche scorrette. La prima riguardava gli ostacoli all’attivazione e al rinnovo mensile del Pass, con ritardi riconducibili alle carenze organizzative e alla gestione dell’assistenza; la seconda, di portata nazionale, consisteva nella disattivazione degli account senza informazioni chiare sui relativi presupposti, avvisi preventivi o un adeguato contraddittorio. Tale politica era applicata con particolare rigore ai titolari del Pass, nonostante, come si evince dalle risultanze istruttorie, il team legale interno fosse al corrente circa i rischi consumeristici derivanti dalla sproporzione dei blocchi e dall’assenza di un sistema di avvisi preventivi. Di conseguenza, Bird è stata sanzionata per 300.000 euro per la prima pratica e per 450.000 euro per la seconda.

La diversa entità delle sanzioni riflette sia le condizioni economiche degli Operatori, sia le specificità delle condotte accertate. In particolare, Lime presentava il fatturato più elevato (circa 37 milioni di euro, a fronte dei 14 milioni di Dott e 7,6 milioni di Bird) e, secondo l’AGCM, le comunicazioni interne dimostravano una scelta consapevole di limitare e rallentare le attivazioni; nel caso di Dott, le criticità erano invece principalmente riconducibili all’inadeguatezza della struttura organizzativa predisposta, mentre nei confronti di Bird, nonostante il fatturato più contenuto, sono state accertate due distinte pratiche, una delle quali, come detto sopra,  di portata nazionale.

I tre provvedimenti confermano l’attenzione dell’AGCM per le condotte che, anche attraverso carenze organizzative e procedurali, possono ostacolare l’esercizio dei diritti contrattuali dei consumatori e indurli a desistere dalla fruizione di un servizio.

Alessandro Mastrangelo

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