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  2. Newsletter giuridica di concorrenza e regolamentazione - 13 luglio 2026
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Newsletter giuridica di concorrenza e regolamentazione - 13 luglio 2026

Jul 13 2026

Diritto della concorrenza – Europa / Intese e settore delle assicurazioni – L’Avvocato Generale Rantos presenta le sue conclusioni sui requisiti probatori per l’accertamento delle pratiche concordate

Lo scorso 9 luglio 2026, l’Avvocato Generale Rantos (l’AG) ha presentato le proprie conclusioni nella causa C-357/25 Groupama, relativa ad un rinvio pregiudiziale promosso dall’Alta Corte di Cassazione e di Giustizia rumena (l’Alta Corte) avente ad oggetto l’interpretazione dei requisiti probatori necessari per la qualificazione di uno scambio di informazioni tra imprese nel settore assicurativo come pratica concordata contraria all’art. 101, par. 1, TFUE.

Il giudizio a quo vede contrapposte Groupama Asigurări S.A. (Groupama), società assicurativa, e il Consiglio per la concorrenza rumeno (il CC), a seguito dell’impugnazione di una decisione con cui il CC ha accertato la partecipazione di Groupama ad una pratica concordata volta all’aumento delle tariffe nel mercato rumeno dell’assicurazione per la responsabilità civile automobilistica (RC Auto). In particolare, la decisione del CC si fonda su una serie di contatti avvenuti tra alcune imprese assicurative rumene, nel corso dei quali sarebbero stati discussi aumenti delle tariffe RC Auto e questioni connesse al contesto regolatorio e finanziario del mercato.

Dopo che la Corte d’appello di Bucarest, investita dell’impugnazione in primo grado, ha confermato l’accertamento dell’infrazione, Groupama ha adito l’Alta Corte. In tale appello, Groupama ha sostenuto, in primo luogo, che la genericità dei temi trattati durante i contatti con le proprie concorrenti non avesse determinato uno scambio d’informazioni sensibili sufficientemente preciso e dettagliato da aver potuto determinare una restrizione della concorrenza ai sensi dell’art. 101 TFUE; in secondo luogo, ha sostenuto che il CC – ritenendo sufficientemente provata la pratica concordata – si sarebbe ingiustamente rifiutato anche solo di valutare la spiegazione alternativa di Groupama, volta a dimostrare che gli aumenti tariffari fossero integralmente riconducibili a ragioni economiche e attuariali autonome, dettate dalle specifiche condizioni del mercato rumeno. L’Alta Corte – ritenendo le due questioni non prive di complessità – ha quindi sospeso il procedimento per rimetterle alla Corte di giustizia dell’Unione europea (la CGUE) tramite il rinvio pregiudiziale in esame.

Quanto al primo profilo, l’AG muove dalla giurisprudenza T-Mobile (C-8/08) già richiamata dall’Alta Corte, chiarendo che tale precedente non impone, in ogni caso, uno scambio di informazioni dettagliate o individualizzate sul momento, sulla portata e sulle modalità dell’adeguamento futuro del comportamento delle imprese. Il criterio decisivo – secondo l’AG – consisterebbe invece nell’idoneità concreta dello scambio, valutata alla luce delle caratteristiche del mercato, ad attenuare o eliminare l’incertezza strategica tra concorrenti. Sebbene non determinante, la specificità delle informazioni resta rilevante, nella misura in cui informazioni più precise hanno maggiore probabilità di assumere carattere strategico, mentre scambi meramente generici sulla possibile evoluzione futura dei prezzi non dovrebbero, di per sé, bastare a dimostrare una pratica concordata. Nel caso di specie, l’AG – andando oltre la valutazione della mera questione giuridica – ha ritenuto non problematici gli scambi informativi tra le società assicuratrici rumene, in quanto limitati alla mera menzione della possibilità di futuri innalzamenti di prezzi.

Quanto al secondo profilo, l’AG ricorda che, una volta accertata una concertazione e fintanto che l’impresa resta attiva sul mercato, opera una presunzione di nesso causale tra lo scambio informativo e il successivo comportamento dell’impresa sul mercato. L’AG sottolinea che tale presunzione non è però assoluta: l’impresa potrebbe superarla dimostrando di non aver tenuto conto delle informazioni scambiate nell’ambito della propria condotta sul mercato. In tale contesto, soprattutto ove lo scambio abbia natura generica e sussistano dubbi sul suo carattere intrinsecamente anticoncorrenziale, l’autorità nazionale è tenuta a prendere in considerazione tutti gli elementi di prova addotti dall’impresa a sostegno di tale difesa.

Resta ora da vedere se la CGUE farà propria l’impostazione dell’AG, soprattutto con riferimento alla natura della presunzione che in caso di scambio di informazioni, le imprese coinvolte abbiano tenuto conto delle stesse nel loro agire sul mercato: presunzione che, sebbene ammetta la prova contraria, allo stato non risulta essere mai stata “ribaltata” in nessun caso, trasformandosi così in una vera e propria “prova diabolica”. In caso affermativo, una siffatta pronuncia potrebbe contribuire in maniera significativa a chiarire i requisiti probatori applicabili agli scambi di informazioni tra concorrenti, confermando la centralità di una valutazione concreta della capacità dello scambio di incidere sull’autonomia competitiva delle imprese e di ridurre l’incertezza strategica sul mercato.

Riccardo Ciani e Martina Cicconi

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Aiuti di Stato e settore del trasporto aereo – Il Tribunale UE ha respinto il ricorso di Ryanair avverso la decisione della Commissione che approvava un regime di compensazione a favore di vettori aerei italiani

In data 8 luglio 2026, il Tribunale dell’Unione Europea (il Tribunale) si è pronunciato nell’ambito di due cause connesse riguardanti il regime italiano di compensazione dei danni subiti da alcune compagnie aeree a causa della pandemia COVID-19 (il Regime). In particolare, il Tribunale: (i) nella causa T‑268/21 RENV, ha respinto il ricorso proposto da Ryanair DAC (Ryanair) avverso la decisione della Commissione Europea (la Commissione) che aveva autorizzato il Regime (la Decisione); e (ii) nella causa connessa T‑538/24, ha altresì respinto il ricorso di Ryanair avverso la successiva decisione della Commissione, adottata nell’aprile 2024, con cui il Regime era stato esteso all’intero anno 2021, mediante un incremento del budget di 100 milioni di euro.

Con la Decisione, la Commissione aveva approvato, nel dicembre 2020, un fondo di 130 milioni di euro a favore dei vettori titolari di licenza operativa italiana – Air Dolomiti S.p.A. (Air Dolomiti), Blue Panorama Airlines S.p.A. e Neos S.p.A. (Neos) (congiuntamente, i Beneficiari) – volto alla compensazione dei danni subiti a seguito delle restrizioni alla mobilità imposte durante la pandemia. L’accesso al Regime era subordinato al possesso di una licenza operativa italiana e al rispetto di un requisito di retribuzione minima, fissata dal contratto collettivo nazionale del settore aeronautico, per i dipendenti con una c.d. home base in Italia.

Avverso la Decisione, Ryanair ha proposto ricorso di annullamento dinanzi al Tribunale. Sebbene a maggio del 2023 il Tribunale avesse inizialmente annullato la Decisione per un difetto di motivazione relativo al requisito della retribuzione minima, la Corte di giustizia dell’Unione europea (la CGUE), adita da Neos, ha successivamente annullato tale pronuncia e rinviato la causa al Tribunale per l’esame delle restanti censure proposte da Ryanair.

Con il primo motivo, Ryanair lamentava che le condizioni di ammissibilità al Regime fossero discriminatorie e contrarie alla libertà di prestazione dei servizi e alla libertà di stabilimento sancite dal Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea (TFUE), sostenendo che tale Regime favorisse le compagnie titolari di una licenza operativa italiana e subordinasse l’accesso all’aiuto al rispetto di un requisito di retribuzione minima per i lavoratori con home base in Italia. Il Tribunale ha respinto tali censure, rilevando che, nell’ambito dell’articolo 107, paragrafo 2, lettera b), TFUE, uno Stato membro può limitare una misura compensativa a determinate imprese purché ciò sia giustificato dall’obiettivo di compensare i danni causati da un evento eccezionale e non ecceda quanto necessario per conseguirlo.

Nel caso di specie, la scelta di circoscrivere il Regime ai vettori titolari di una licenza italiana è stata ritenuta oggettivamente giustificata, poiché tali compagnie erano particolarmente esposte alle restrizioni imposte durante il periodo considerato e soggette al controllo delle autorità italiane. Il Tribunale ha inoltre escluso che il requisito della retribuzione minima introducesse una discriminazione fondata sulla nazionalità o costituisse una restrizione ingiustificata alle libertà fondamentali, osservando che esso si applicava a tutti i lavoratori con home base in Italia, indipendentemente dalla nazionalità della compagnia aerea interessata.

Con il secondo motivo di ricorso, Ryanair sosteneva che la Commissione avesse commesso un errore manifesto di valutazione nell’applicazione dell’articolo 107, paragrafo 2, lettera b), TFUE, autorizzando una compensazione eccedente i danni effettivamente causati dalla pandemia. In particolare, Ryanair contestava sia il periodo preso in considerazione per il calcolo dei danni – comprendente anche i giorni immediatamente precedenti e successivi al lockdown nazionale italiano –, sia il rischio di una sovracompensazione derivante da altri aiuti pubblici eventualmente ricevuti dai gruppi societari cui appartenevano i beneficiari.

Il Tribunale ha respinto tali censure, rilevando che la Commissione aveva correttamente dimostrato il nesso causale tra le restrizioni ai viaggi e i danni subiti dalle compagnie interessate durante l’intero periodo considerato. Inoltre, il Tribunale ha ritenuto che la metodologia di calcolo del danno, inclusa la deduzione dei costi evitati, fosse sufficientemente chiara e che il Regime contenesse adeguati meccanismi di controllo ex post e recupero per evitare sovracompensazioni.

Quanto, specificamente, al rischio di sovracompensazione derivante da altri aiuti ricevuti dai gruppi societari cui appartengono i Beneficiari, Ryanair sosteneva che la Commissione avrebbe dovuto valutare il rischio di un trasferimento indiretto di tali aiuti ai rispettivi gruppi (c.d spill over) – con specifico riferimento ad Air Dolomiti, controllata di Deutsche Lufthansa AG, la quale aveva a sua volta beneficiato di un separato regime di aiuti di Stato da parte del governo tedesco, successivamente dichiarato incompatibile dalla CGUE, come già commentato in questa Newsletter.

Nel merito, il Tribunale ha respinto la censura muovendo dalla distinzione tra regime di aiuti (aid scheme) e aiuto individuale (individual aid) ai sensi dell’articolo 1 del Regolamento (UE) 2015/1589: per i regimi di aiuti, come nel caso di specie, la Commissione è tenuta ad esaminare esclusivamente le caratteristiche generali del regime e non la situazione dei singoli beneficiari, le cui posizioni possono essere valutate individualmente soltanto ex post, nell’ambito dei meccanismi di controllo e in sede di recupero.

Infine, per quanto riguarda i restanti motivi di ricorso, relativi alla mancata apertura del procedimento di indagine formale da parte della Commissione e al difetto di motivazione della Decisione, essi sono stati parimenti respinti: il Tribunale ha infatti ritenuto che Ryanair non avesse fornito argomenti specifici e sostanziali a supporto delle proprie censure e che la motivazione della Decisione fosse adeguata alle circostanze del caso.

Le pronunce si inseriscono nel filone ormai consolidato del contenzioso promosso da Ryanair avverso regimi di aiuto adottati dagli Stati membri durante la pandemia COVID-19 e confermano l’ampio margine di discrezionalità riconosciuto agli Stati nell’ambito dell’articolo 107, paragrafo 2, lettera b), TFUE. Le sentenze ribadiscono, in particolare, che la limitazione dei beneficiari ai vettori titolari di una licenza nazionale può risultare compatibile con il diritto dell’Unione qualora sia oggettivamente giustificata dall’obiettivo perseguito e rispetti il principio di proporzionalità.

Oriella Trad e Edoardo Sasso

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Diritto della Concorrenza – Italia / Intese e settore del trasporto marittimo – Il TAR Lazio ha respinto il ricorso di Grimaldi per l’annullamento del provvedimento con cui l’AGCM aveva accettato gli impegni presentati da SAS, Grandi Navi Veloci e Moby

Con la sentenza dello scorso 7 luglio, il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (il TAR Lazio) ha respinto il ricorso con cui le società Grimaldi Euromed S.p.A. e Grimaldi Group S.p.A. (Grimaldi) chiedevano l’annullamento del provvedimento del 22 ottobre 2025 con il quale l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (l’AGCM) aveva accolto e reso obbligatori gli impegni presentati dalle società SAS Shipping Agencies Services (SAS), Moby S.p.A. (Moby) e Grandi Navi Veloci S.p.A. (GNV) (le Parti).

La vicenda trae origine dal perfezionamento di una serie di accordi a seguito dei quali Moby e SAS (società appartenente al Gruppo MSC e controllante di GNV, compagnia di navigazione diretta concorrente di Moby) si venivano strutturalmente a legare, sia sul piano societario, sia su quello finanziario. Secondo l’AGCM, tali legami avrebbero potuto agevolare la circolazione di informazioni strategiche, configurando una possibile intesa restrittiva della concorrenza ai sensi dell’articolo 101 TFUE. Al fine di far fronte a tali preoccupazioni concorrenziali dell’AGCM, le Parti avevano presentato impegni strutturali e comportamentali, accolti dall’AGCM con provvedimento già oggetto di commento in questa Newsletter (gli Impegni). Tali Impegni prevedevano: (i) la cessione ad un prezzo simbolico delle partecipazioni di SAS in Moby; (ii) la rinuncia da parte di SAS al pegno sul restante capitale sociale di Moby; (iii) l’estinzione del debito di Moby attraverso la vendita di asset. In seguito alla procedura di vendita all’asta degli asset, SAS si era aggiudicata cinque navi appartenenti a Moby.

Grimaldi aveva quindi presentato ricorso al TAR Lazio contestando, principalmente, la valutazione di idoneità degli Impegni assunta dall’AGCM, sostenendo che tali Impegni avevano ridotto la capacità competitiva di Moby e consolidato ulteriormente la posizione di preminenza di SAS sulle rotte nazionali. Inoltre, Grimaldi lamentava l’assenza di concorrenzialità e trasparenza nella procedura di vendita degli asset di Moby.

Nel respingere il ricorso nel merito, il TAR Lazio ha innanzitutto rilevato come, nella valutazione degli impegni, lo standard valutativo seguito sia circoscritto alla valutazione della completezza e della veridicità dei fatti addotti e all’assenza di errori o illogicità manifesti, in ossequio alla giurisprudenza Alrosa (C-441/07). Su tale base, il TAR Lazio ha operato una valutazione generale sugli Impegni, rilevando che attraverso di essi le Parti, in sostanza, avrebbero proposto di “smontare” l’intera operazione societaria e finanziaria oggetto dell’istruttoria ex art. 101, par.1, TFEU, eliminando quindi il presupposto a monte che l’AGCM aveva ritenuto potesse essere il mezzo per porre in essere un’intesa anticoncorrenziale. Secondo il TAR Lazio, di conseguenza, era ragionevole che l’AGCM avesse ritenuto gli Impegni idonei a superare le criticità concorrenziali da essa evidenziate.

Come ulteriore motivo di gravame, Grimaldi aveva altresì lamentato la mancata qualificazione della vicenda come concentrazione, invece scrutinata dall’AGCM ai sensi dell’art. 101 TFUE. La Commissione Europea (la Commissione) aveva infatti ricevuto una notifica di concentrazione da SAS, legata alla proposta di acquisto di controllo su Moby tramite l’esercizio dell’opzione di acquisto sulle azioni di quest’ultima - fatto questo, poi non avvenuto. La stessa Commissione aveva poi accettato il rinvio all’AGCM richiesto dalle parti, e Grimaldi riteneva che tale decisione vincolasse l’AGCM a trattare la vicenda come una concentrazione e non come un’intesa restrittiva della concorrenza. Il TAR Lazio ha invece chiarito che la decisione della Commissione si limitava ad accogliere la richiesta delle parti di rinviare all’AGCM l’esame di una concentrazione, che si sarebbe verificata solo in presenza di determinati presupposti futuri ed eventuali, senza avere accertato che si fosse già verificata una concentrazione tra SAS e Moby per effetto dei legami in essere tra le due società.

La sentenza del TAR Lazio ribadisce l’elevato standard richiesto affinché parti terze possano ottenere dal giudice amministrativo l’annullamento di decisioni con impegni adottati dall’AGCM, limitandosi in sostanza il sindacato del giudice amministrativo a un giudizio di “illogicità” della decisione, in linea con la consolidata giurisprudenza Alrosa.

Michael Tagliavini e Luca Stefani

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Appalti, concessioni e regolazione / Infrastrutture di comunicazione elettronica e usi civici – La Corte Costituzionale dichiara l’illegittimità della norma del codice delle comunicazioni elettroniche che esclude l’applicazione dei vincoli paesaggistici per le nuove infrastrutture

Con la sentenza n. 3552, del 6 luglio 2026, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 54-bis del d.lgs. n. 259/2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche) nella parte in cui esclude tout court l’applicazione del vincolo paesaggistico per la realizzazione di infrastrutture di comunicazione elettronica su terreni gravati da usi civici. In particolare, la norma prevede che per la realizzazione di infrastrutture di comunicazione elettronica ad alta velocità nelle zone gravate da usi civici non si applicano i vincoli paesaggistici di cui all’art. 142, comma 1, lettera h), del d.lgs. n. 42/2004.

La vicenda trae origine da una controversia insorta nel Comune di Valmontone, dove Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. (Inwit S.p.A.) aveva ottenuto in locazione dall’Università agraria di Valmontone una porzione di terreni gravati da usi civici per installarvi proprie apparecchiature. L’Associazione Regionale Università Agrarie del Lazio (ARUAL) ha denunciato l’illegittima occupazione dei terreni al Commissario per gli usi civici e, di contro, l’Università di Valmontone ha sostenuto che – ai sensi dell’art. 54-bis – non era necessaria alcuna autorizzazione per l’installazione delle infrastrutture di Inwit S.p.A. Il Commissario ha sollevato la questione di legittimità costituzionale della norma, ritenendo che questa sottraeva i terreni gravati da usi civici alla tutela paesaggistica e, pertanto, ne comprometteva la funzione di salvaguardia ambientale. Nel giudizio di costituzionalità, l’Avvocatura dello Stato ha sostenuto, a difesa della norma censurata, che l’art. 54-bis non compromette la tutela ambientale, ma è il frutto di un bilanciamento orientato all’interesse pubblico alla diffusione delle infrastrutture di comunicazione elettronica. Inoltre, Inwit S.p.A., intervenuta in giudizio, ha evidenziato che tali strutture sono paragonabili alle opere di urbanizzazione primaria e che la norma censurata esprime una ragionevole valutazione ex ante del Legislatore circa la compatibilità degli interventi con gli altri interessi in gioco.

La Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 54-bis nella parte in cui esclude l’applicazione del vincolo paesaggistico alle nuove installazioni su terreni gravati da usi civici. La sentenza sostiene che – prima dell’introduzione della norma censurata avvenuta nel 2023 nell’ambito dell’attuazione del PNRR – il previgente sistema di semplificazione per la realizzazione di tali infrastrutture era fondato sul presupposto che la tutela paesaggistica fosse comunque garantita mediante una verifica caso per caso della compatibilità degli interventi: l’art. 54-bis ha eliminato tale garanzia, stabilendo in via generale la prevalenza dell’interesse alla diffusione delle reti. Da ultimo, i giudici costituzionali ammoniscono che le esigenze di semplificazione non possono tradursi nella negazione in radice di ogni forma di tutela ambientale.

Sul piano pratico, resta ora aperta la questione relativa alle modalità con cui il legislatore potrà ridisegnare un sistema di semplificazione compatibile con le garanzie costituzionali, presumibilmente attraverso strumenti differenziati che consentano di contemperare gli interessi coinvolti senza rinunciare alla necessaria valutazione di compatibilità dei singoli interventi.

Andrea Scarpetta

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