Newsletter giuridica di concorrenza e regolamentazione - 27 aprile 2026
Aiuti di Stato e settore del trasporto aereo – La CGUE ha confermato l’annullamento della decisione con cui la Commissione aveva approvato l’aiuto a una compagnia aerea
Lo scorso 23 aprile 2026, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea (CGUE) si è pronunciata nella causa C-457/23 P, respingendo l’impugnazione proposta da una compagnia aerea tedesca (la Compagnia aerea) avverso la sentenza del Tribunale UE (il Tribunale) nelle cause riunite T‑34/21 e T‑87/21. Con tale sentenza, il Tribunale aveva confermato l’annullamento della decisione della Commissione Europea (la Commissione) avente ad oggetto l’approvazione di un progetto di ricapitalizzazione della compagnia aerea tedesca nel contesto della pandemia di COVID-19 (la Decisione).
Nel giugno 2020, la Germania aveva notificato alla Commissione un aiuto consistente nella ricapitalizzazione a favore della Compagnia Aerea per un importo complessivo di 6 miliardi di euro, volto a ripristinare la posizione di bilancio e la liquidità del gruppo nella situazione eccezionale causata dalla pandemia. La misura era strutturata in tre componenti, e ricomprendeva, inter alia, una partecipazione tacita di 1 miliardo di euro con caratteristiche di un’obbligazione convertibile in azioni (la Partecipazione Tacita II), suddivisa a sua volta in due tranche – (i) la prima convertibile ad un prezzo fisso pari a 2,56 euro per azione, e (ii) la seconda al prezzo di mercato al momento della conversione meno uno sconto del 10% o del 5,25% a seconda dell’evento di attivazione.
Con decisione del 25 giugno 2020, la Commissione aveva dichiarato la misura compatibile con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE e del Quadro Temporaneo per le misure di aiuto di Stato nell’emergenza COVID-19 (il Quadro Temporaneo).
Con sentenza del 10 maggio 2023, già oggetto di commento in questa Newsletter, il Tribunale aveva accolto i ricorsi presentati da Ryanair DAC e Condor Flugdienst, annullando la Decisione. Investita dell’impugnazione della Compagnia Aerea, la CGUE ha confermato l’annullamento della Decisione, pur accogliendo cinque dei sei motivi di ricorso presentati dalla ricorrente.
Da un lato, la CGUE ha infatti ritenuto che, quanto ai motivi relativi (i) all’ammissibilità del beneficiario, (ii) al meccanismo di step-up (ossia il meccanismo volto a incentivare il riacquisto della partecipazione statale da parte del beneficiario), (iii) al potere di mercato significativo e (iv) agli impegni sulla cessione di slot, il Tribunale avesse oltrepassato i limiti del proprio sindacato giurisdizionale, conducendo un esame eccessivamente rigoroso della Decisione e sostituendo in più punti la propria valutazione a quella della Commissione.
In particolare, la CGUE ha ribadito che, in ambiti che richiedono valutazioni economiche complesse, il sindacato giurisdizionale deve limitarsi alla verifica dell’assenza di errori manifesti di valutazione dell’aiuto.
Analogamente, quanto all’obbligo di motivazione in capo alla Commissione, la CGUE ha ricordato che una decisione di non sollevare obiezioni nei confronti di una misura di aiuto ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE richiede soltanto una motivazione succinta, sufficiente ad esporre in modo chiaro e univoco le ragioni per cui la Commissione ha ritenuto di non trovarsi di fronte a serie difficoltà nella valutazione della compatibilità dell’aiuto con il mercato interno – fermo restando che la sufficienza della motivazione deve essere valutata caso per caso, alla luce delle circostanze specifiche della misura in esame.
Dall’altro lato, la CGUE ha respinto il terzo motivo di impugnazione, relativo alla metodologia di determinazione del prezzo di conversione della Partecipazione Tacita II.
Il Quadro Temporaneo prevede infatti che la conversione di strumenti ibridi in azioni avvenga a un tasso inferiore di almeno il 5% al Theoretical Ex-Rights Price (TERP) – il prezzo teorico ex diritto, ossia il prezzo del titolo a seguito di un’emissione con diritto di opzione. Nel caso di specie, nessuno dei metodi alternativi adottati per le due tranche della Partecipazione Tacita II corrispondeva a tale formula. Infatti, la stessa Commissione aveva riconosciuto nella propria decisione che, qualora il prezzo di mercato delle azioni della Compagnia Aerea fosse sceso al di sotto di una certa soglia, la conversione sarebbe avvenuta a condizioni non in linea con quelle previste dal Quadro Temporaneo. A copertura di tale rischio, la Germania si era impegnata a richiedere l’autorizzazione della Commissione prima della conversione in caso di non conformità.
Tuttavia, la CGUE ha ritenuto, inter alia, che il meccanismo di autorizzazione ex post previsto nella Decisione fosse incompatibile con il principio di autorizzazione preventiva degli aiuti di Stato sancito dall’articolo 108, paragrafo 3, TFUE. La Germania si era impegnata soltanto a richiedere l’autorizzazione della Commissione qualora il prezzo di conversione non fosse risultato conforme al requisito del TERP, senza tuttavia garantirne la conformità. La Decisione, peraltro, non definiva alcun criterio in base al quale la Commissione avrebbe valutato una conversione non conforme.
Poiché ciascun errore individuato dal Tribunale era, di per sé, sufficiente a giustificare l’annullamento della Decisione, la sopravvivenza di questo unico motivo – per quanto circoscritto a un profilo specifico dell’architettura finanziaria della ricapitalizzazione – ha confermato l’annullamento della Decisione.
Nondimeno, la pronuncia riveste un rilievo significativo, in quanto su cinque dei sei motivi di impugnazione, la CGUE ha ritenuto che il Tribunale avesse ecceduto i limiti del proprio sindacato giurisdizionale, sostituendo la propria valutazione a quella della Commissione anziché limitarsi a verificare l’assenza di errori manifesti di valutazione, purché quest’ultima avesse soddisfatto il proprio onere di motivazione.
Oriella Trad
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Abusi e settore del gas – Pubblicate le conclusioni dell’Avvocato Generale Medina sull’appello della Commissione nel caso BEH Gas
Con le conclusioni presentate lo scorso 23 aprile (le Conclusioni), l’Avvocato Generale Medina (l’AG) si è pronunciata in merito all’impugnazione proposta dalla Commissione Europea (la Commissione) avverso la sentenza del Tribunale dell’Unione europea (il Tribunale) che aveva annullato integralmente la decisione della Commissione nel caso BEH Gas (la Decisione). L’AG ha suggerito alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea (la CGUE) di accogliere parzialmente il ricorso, annullare la sentenza impugnata nei limiti dei motivi ritenuti validi e rinviare la causa al Tribunale per un nuovo esame.
Con la Decisione, la Commissione aveva accertato che Bulgarian Energy Holding EAD, insieme alle controllate Bulgargaz EAD e Bulgartransgaz EAD (congiuntamente, BEH), avesse commesso un’infrazione unica e continuata dell’articolo 102 TFUE, rifiutando a terzi l’accesso alla rete di trasmissione bulgara, al gasdotto rumeno Romanian Pipeline 1 (RP1) e al sito di stoccaggio di Chiren, con conseguente preclusione dei mercati bulgari della fornitura di gas, e aveva irrogato un’ammenda di oltre 77 milioni di euro.
Ripercorrendo brevemente i fatti, il caso trae origine dalla Decisione con cui la Commissione aveva ritenuto che il BEH avesse perseguito una strategia anticoncorrenziale unitaria volta a proteggere la propria posizione dominante sui mercati bulgari della fornitura di gas, impedendo o ritardando l’accesso di terzi alle tre infrastrutture considerate essenziali. Il Tribunale, con sentenza del 25 ottobre 2023 (commentata in questa Newsletter), aveva tuttavia annullato integralmente tale decisione, ritenendo in sostanza che la Commissione non avesse adeguatamente dimostrato l’esistenza di un rifiuto di accesso idoneo a rientrare nell’ambito dell’articolo 102 TFUE.
In primo luogo, l’AG affronta la questione dell’applicabilità della giurisprudenza Bronner al RP1. Sul punto, le Conclusioni sono rilevanti perché confermano che la logica di Bronner resta quella tradizionale di preservare l’incentivo dell’impresa dominante a investire in infrastrutture efficienti, ma ne precisano la portata in termini meno formalistici.
In sede di appello, la Commissione ha sostenuto che la condotta contestata non integrasse un rifiuto di accesso, bensì una strategia di capacity hoarding, con conseguente inapplicabilità del test Bronner. Secondo l’AG, la rilevanza di Bronner non discende dalla qualificazione formale della condotta, ma dall’impatto sostanziale della stessa in termini di accesso all’infrastruttura. L’AG osserva che, al di là della qualificazione come capacity hoarding, la Decisione aveva in concreto impostato l’analisi secondo il paradigma del rifiuto di accesso e aveva espressamente fatto riferimento ai criteri Bronner; da qui, la correttezza dell’impostazione seguita dal Tribunale nel sindacarne la legittimità su tale base.
Richiamando poi la recente giurisprudenza Lukoil, l’AG chiarisce che, ai fini dell’applicazione della giurisprudenza Bronner, non è decisivo che l’impresa dominante abbia materialmente costruito o finanziato l’infrastruttura. Ciò che rileva è piuttosto che essa abbia acquisito diritti esclusivi a condizioni di mercato e goda di un’autonomia decisionale tale da consentirle di controllarne pienamente l’accesso, trovandosi così in una posizione assimilabile a quella del proprietario. Né vale opporre l’esistenza di obblighi regolatori di accesso, poiché nel caso di specie tali obblighi gravavano sul TSO rumeno, Transgaz, e non su Bulgargaz, che restava il soggetto in concreto titolare del controllo esclusivo sulla capacità prenotata. Per tali ragioni, l’AG ritiene che il Tribunale non abbia errato nel valutare la fattispecie alla stregua della giurisprudenza, nonostante il gasdotto fosse stato finanziato con fondi pubblici e non appartenesse formalmente a Bulgargaz.
In secondo luogo, l’AG censura il Tribunale per avere valutato in modo eccessivamente rigido la nozione di “concorrente potenziale”. In particolare, il Tribunale aveva trasposto in modo pressoché automatico al mercato del gas i criteri elaborati nella sentenza Generics (UK), richiedendo alla Commissione di dimostrare che il soggetto richiedente avesse già adottato “sufficienti misure preparatorie” per entrare nel mercato rilevante. Secondo l’AG, tuttavia, tale parametro non ha portata generale e autonoma: ciò che conta è verificare, alla luce della struttura del mercato e del relativo contesto economico e giuridico, se l’operatore disponga di possibilità reali e concrete di ingresso e sia effettivamente in grado di esercitare una pressione concorrenziale non meramente ipotetica.
L’AG, tuttavia, non segue la Commissione su tutti i fronti. Quanto all’infrazione unica e continuata, ritiene corretta la conclusione del Tribunale secondo cui la Decisione non poteva essere “salvata” solo in parte. L’AG ricorda infatti che la Commissione può, in astratto, qualificare diversi episodi di condotta come meri segmenti di un’unica infrazione oppure anche come infrazioni autonome poi riunite in una infrazione unica e continuata; tale scelta è decisiva ai fini della possibilità di un annullamento parziale. Nel caso di specie, la Decisione qualificava le tre condotte solo come componenti di un’unica infrazione, senza attribuire loro anche una distinta qualificazione come infrazioni separate ai sensi dell’articolo 102 TFUE. Ne deriva, secondo l’AG, che il Tribunale non ha errato nel ritenere inscindibile la Decisione impugnata e nel negare la possibilità di un annullamento solo parziale.
Infine, sul piano procedurale, l’AG conferma che il ricorso a una data room tramite la quale – al fine di proteggere la confidenzialità dei documenti – determinati documenti sono resi disponibili solo ai consulenti esterni e con una serie di limitazioni non è di per sé incompatibile con i diritti della difesa, ma costituisce uno strumento eccezionale che limita il diritto di accesso al fascicolo e che può essere giustificato solo ove vi sia una reale esigenza di protezione della riservatezza e ove tale modalità sia effettivamente più appropriata rispetto ad alternative meno restrittive. L’uso di una procedura così restrittiva era nel caso concreto ingiustificato, poiché i documenti in questione, data la loro natura risalente nel tempo, avevano perso il loro carattere di riservatezza e avrebbero dovuto essere resi più liberamente accessibili ai fini di un esercizio più compiuto del diritto di difesa.
Le conclusioni in commento risultano di particolare interesse in quanto, da un lato, consolidano una lettura della giurisprudenza Bronner non rigidamente ancorata alla titolarità formale o alla costruzione dell’infrastruttura, ma al controllo esclusivo e all’autonomia decisionale su di essa e, dall’altro, chiariscono che la nozione di concorrente potenziale e la valutazione degli effetti escludenti non possono essere irrigidite mediante trasposizioni automatiche di criteri elaborati per mercati profondamente diversi. Resta ora da vedere se la CGUE confermerà l’impostazione suggerita dall’AG, con possibili ricadute significative sui futuri casi di rifiuto di accesso in mercati infrastrutturali e regolati.
Fabio Bifarini e Elena Giuseppini
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Esenzioni per categoria e accordi di trasferimento di tecnologia – La Commissione ha adottato il nuovo regolamento di esenzione per categoria per gli accordi di trasferimento di tecnologia e le relative Linee Guida
Lo scorso 16 aprile, la Commissione Europea (la Commissione) ha pubblicato il nuovo Regolamento relativo all’applicazione dell’articolo 101 par. 3 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE) in materia di trasferimento di tecnologia (il Regolamento) e le relative linee guida (le Linee Guida).
Gli accordi di trasferimento di tecnologia consistono in convenzioni con cui un licenziante autorizza un licenziatario ad utilizzare taluni diritti tecnologici per la produzione di beni o servizi. Essi favoriscono la diffusione della tecnologia e incentivano la ricerca e lo sviluppo, contribuendo così alla promozione dell'innovazione.
In particolare, il Regolamento crea un regime di esenzione dall’articolo 101 par. 1 TFUE per tutti i trasferimenti di tecnologia che soddisfino determinate condizioni, sul presupposto che tali accordi soddisfino le condizioni di cui all’articolo 101 par. 3 del TFUE, il quale prevede un regime di c.d. safe harbour per le tipologie di accordi che generino efficienze.
Il Regolamento e le Linee Guida si inseriscono in un articolato processo di revisione avviato dalla Commissione nel novembre 2022 e conclusosi nel novembre 2024, cui ha fatto seguito una consultazione pubblica svoltasi tra il gennaio e l’aprile del 2025. L’intervento normativo risponde all’esigenza di adeguare il quadro regolatorio del 2014 ai più recenti sviluppi dei mercati tecnologici, con particolare riguardo agli sviluppi in materia di economia digitale. Le modifiche introdotte riguardano quattro profili principali.
Sul piano della determinazione delle quote di mercato, profilo che aveva sollevato notevoli difficoltà applicative nella prassi, il Regolamento introduce due modifiche di rilievo. Da un lato, si stabilisce che le tecnologie non ancora commercializzate sono considerate titolari di una quota di mercato pari a zero, rientrando così automaticamente nel regime di safe harbour. Dall’altro, si estende da due a tre anni il periodo di tolleranza applicabile nei casi in cui le quote di mercato delle parti superino le soglie rilevanti durante la vigenza dell’accordo.
Sul versante degli accordi di licenza di dati, profilo di assoluta novità rispetto al quadro normativo del 2014, la Commissione introduce una nuova sezione nelle Linee Guida, al fine di rafforzare la certezza del diritto in un settore in rapida evoluzione. La nuova sezione chiarisce che il Regolamento e le Linee Guida possono applicarsi alle licenze di dati qualora i dati concessi in licenza rientrino in una delle categorie di diritti tecnologici definite nel Regolamento, quali il know-how produttivo, ovvero qualora facciano parte di una banca dati protetta da diritto d’autore o da diritti sui generis, a determinate condizioni. Per le altre tipologie di licenze di dati rimane ferma la necessità di una valutazione caso per caso.
Con riguardo ai c.d. pool tecnologici, accordi mediante i quali due o più parti costituiscono un pacchetto di diritti tecnologici da concedere in licenza ai partecipanti o a terzi, le nuove Linee Guida intervengono a rafforzare le condizioni del regime di esenzione precedentemente previsto. In particolare, viene introdotto l’obbligo per i membri del pool di comunicare ai licenziatari le tecnologie incluse nel pacchetto, la metodologia utilizzata per valutarne il carattere essenziale e i risultati di tali valutazioni; inoltre, il pool è tenuto a garantire che i licenziatari non siano chiamati a corrispondere più volte i diritti di licenza per la medesima tecnologia (c.d. double dipping).
Le Linee Guida aggiornate intervengono infine in merito agli accordi per la costituzione di gruppi di negoziazione per la concessione di licenze, le c.d. licensing negotiating groups (LNG), che raggruppano più utilizzatori di tecnologia con il fine di negoziare congiuntamente le condizioni delle licenze con i titolari dei diritti. Tali gruppi di negoziazione congiunta presentano potenziali effetti pro-concorrenziali, in termini di riduzione dei costi di negoziazione e di riequilibrio delle asimmetrie informative tra le parti, ma possono altresì dare luogo a effetti restrittivi, quali l’esercizio di un eccessivo potere d’acquisto o il coordinamento tra i partecipanti nei mercati a valle. La Commissione ha preferito non prevedere un regime di esenzione automatica per tali accordi, considerata la loro relativa novità e la limitata esperienza applicativa disponibile, optando invece per l’individuazione di misure concrete che i gruppi possono adottare per ridurre il rischio di incorrere nella violazione dell’articolo 101 TFUE.
Il nuovo quadro normativo, che entrerà in vigore dal 1° maggio 2026, segna un significativo passo in avanti nell’adeguamento del diritto della concorrenza alle sfide dell’economia digitale.
Numa Blondi e Edoardo Sasso
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Legal News / Intese e beni di lusso – La Corte Distrettuale di Amsterdam ha respinto il ricorso di 123Inkt, e ha ritenuto che i sistemi di distribuzione selettiva non violino necessariamente l’art. 101 TFUE
Con la recente sentenza C/13/739577, il Tribunale distrettuale di Amsterdam (il Tribunale) ha respinto il ricorso di 123Inkt, fornitore olandese di stampanti e cartucce, contro l’azienda produttrice di stampanti HP, offrendo spunti interessanti sull’applicazione del divieto di intese anticoncorrenziali di cui all’articolo 101 TFUE ai sistemi di distribuzione selettiva. All’origine del ricorso, 123Inkt sosteneva, tra l’altro, che il sistema di distribuzione selettiva di HP violasse l’articolo 101 TFUE.
Nella sua sentenza provvisoria del dicembre 2024, il Tribunale aveva inizialmente ritenuto che il sistema di distribuzione selettiva di HP non soddisfacesse i criteri stabiliti dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea (la CGUE) nel caso C-26/76 (i Criteri Metro), che vengono utilizzati per determinare se un sistema di distribuzione selettiva esula dall’ambito di applicazione dell’articolo 101 TFUE.
Per ricapitolare brevemente, secondo i Criteri Metro, un sistema di distribuzione selettiva non rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 101 TFUE quando: (i) le caratteristiche del prodotto in questione richiedono una rete di distribuzione selettiva al fine di mantenere la qualità e garantire un uso corretto; (ii) i rivenditori sono selezionati sulla base di criteri oggettivi stabiliti in modo uniforme per tutti i potenziali rivenditori e applicati senza discriminazioni; e (iii) i criteri stabiliti non vanno oltre il necessario. La Corte ha quindi osservato che le cartucce per stampanti non soddisfano il requisito sub(i) dei Criteri Metro e, dunque, non giustificano l’uso di un sistema di distribuzione selettiva. Tuttavia, pur ritenendo che il sistema di distribuzione selettiva di HP rientrasse nell’ambito di applicazione dell’articolo 101 TFUE, la Corte ha osservato che ciò non significava che il sistema di distribuzione selettiva fosse automaticamente vietato, e ha quindi offerto a HP l’opportunità di dimostrare che il suo sistema potesse beneficiare dell’esenzione ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 3, del TFUE.
Nel marzo 2026, la Corte ha emesso la sentenza in parola, che non si concentra sull’esenzione di cui all’articolo 101, paragrafo 3, ma affronta esclusivamente la questione se il sistema di distribuzione selettiva di HP rientrasse nell’ambito di applicazione dell’articolo 101 TFUE. La Corte ha riconosciuto un errore nella sua decisione provvisoria, chiarendo di aver omesso un passo cruciale: non aveva valutato se il sistema di HP avesse effettivamente l’oggetto o l’effetto di restringere la concorrenza nel mercato interno. Facendo riferimento alla sentenza 1615/5/7/23 della Corte d’appello per la Concorrenza del Regno Unito (Sentenza Up and Running), la Corte ha osservato che l’onere di argomentare e dimostrare che il sistema di distribuzione selettiva limita la concorrenza per oggetto o per effetto ricadeva su 123Inkt. Tuttavia, secondo la Corte, 123Inkt ha mancato di dimostrare l’illiceità del sistema di distribuzione selettivo di HP, e, dunque, di soddisfare tale onere della prova.
Prima dell’udienza, la Corte ha chiesto alle parti di formulare osservazioni sulla Sentenza Up and Running. 123Inkt, richiamandosi alle sentenze della CGUE nelle cause C-230/16 (Coty) e C-439/09 (Pierre Fabre), si è limitata ad affermare che uno dei requisiti imposti da HP costituiva una restrizione per oggetto e che ogni sistema di distribuzione selettiva è un sistema chiuso e quindi per sua natura limita la concorrenza. Tuttavia, la Corte ha osservato che nella sentenza Coty la CGUE ha ritenuto che la distribuzione selettiva influisca sulla concorrenza, senza tuttavia necessariamente implicare che essa abbia l’oggetto e/o l’effetto di limitare la concorrenza.
Ciò significa che 123Inkt non ha soddisfatto l’onere della prova per dimostrare che il sistema di distribuzione selettiva di HP restringe la concorrenza né per oggetto né per effetto. 123Inkt non ha preso alcuna posizione sulle conseguenze per i mercati geografici e di prodotto, né sullo scenario controfattuale (ossia, come sarebbe stato il mercato se il sistema di distribuzione selettiva non fosse esistito). Pertanto, la Corte ha concluso che non si può ritenere nel caso concreto che il sistema di distribuzione selettiva di HP violi l’articolo 101 TFUE.
Questo caso dimostra che, anche se un sistema di distribuzione selettiva non soddisfa i Criteri Metro, ciò non significa che il sistema di distribuzione selettiva rientri automaticamente nell’ambito di applicazione del divieto disposto dall’articolo 101 TFUE. Inoltre, la sentenza in parola conferma che le imprese che contestano la legittimità di tali sistemi di distribuzione selettiva devono dimostrare, con prove concrete, la natura anticoncorrenziale del sistema. Sembrerebbe che la sentenza in parola possa avere una rilevanza più ampia rispetto alla giurisdizione dei Paesi Bassi, vista l’attenzione che la Corte dedica all’interpretazione del quadro normativo europeo sui sistemi di distribuzione selettiva.
Tess Heystee
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