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  3. Newsletter giuridica di concorrenza e regolamentazione - 03 novembre 2025
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Newsletter giuridica di concorrenza e regolamentazione - 03 novembre 2025
Nov 3 2025

Diritto della concorrenza – Europa / Programmi di clemenza e cooperazione tra autorità – La Corte di Giustizia chiarisce i limiti di accesso alle dichiarazioni del leniency applicant nei procedimenti penali

Con la sentenza del 30 ottobre 2025 (causa C-2/23), la Corte di Giustizia dell’Unione Europea (CGUE) ha fornito un’interpretazione di particolare interesse dell’articolo 31, paragrafo 3, della Direttiva (UE) 2019/1, volta ad aumentare i poteri istruttori delle autorità nazionali (Direttiva ECN+), soffermandosi in particolare sulla legittimità della trasmissione, da parte di una autorità nazionale di concorrenza, delle dichiarazioni di clemenza al pubblico ministero e sull’accessibilità del fascicolo da parte degli imputati, nonché, potenzialmente, da parte di soggetti terzi quali gli attori in sede civile per il risarcimento dei danni cagionati dalla condotta oggetto di tali dichiarazioni.

La controversia trae origine da alcuni cartelli nel settore delle costruzioni in Austria, dove alcune imprese – tra cui le società ricorrenti (le Società) – avrebbero manipolato, attraverso accordi collusivi, gare d’appalto tra il 2006 e il 2020 (c.d. bid rigging). In linea con le disposizioni previste dall’ordinamento austriaco, sono stati avviati due procedimenti paralleli: il primo, di natura amministrativa, promosso dall’Autorità federale garante della concorrenza per accertare possibili violazioni del diritto antitrust; il secondo, di natura penale, instaurato dal pubblico ministero nei confronti di alcune imprese e dei rispettivi dirigenti, accusati di turbativa d’asta ai sensi del Codice penale austriaco.

Nell’ambito della seconda, il pubblico ministero aveva richiesto – ed ottenuto – la trasmissione dell’intero fascicolo antitrust, incluse le dichiarazioni di clemenza e le proposte di transazione nel frattempo intervenute nel procedimento antitrust. Tale trasmissione trova fondamento nell’articolo 22 della legge costituzionale federale austriaca, nonché nella prassi e nella giurisprudenza consolidata della Corte suprema nazionale, secondo cui le disposizioni che limitano l’accesso ai fascicoli da parte di terzi non si applicano al pubblico ministero e alle autorità penali.

Secondo il diritto dell’Unione europea in materia di concorrenza, le dichiarazioni rese nell’ambito di programmi di clemenza godono di una protezione assoluta, finalizzata a preservare l’efficacia del sistema di antitrust enforcement. La divulgazione di tali dichiarazioni potrebbe infatti compromettere gli incentivi alla cooperazione volontaria con le autorità garanti della concorrenza.

Per queste ragioni, le Società hanno contestato dinanzi al Tribunale competente l’uso dei documenti in parola nel procedimento penale, ritenendolo contrario al diritto dell’Unione. Il giudice nazionale ha quindi sospeso il procedimento e ha rinviato la questione alla Corte di giustizia dell’Unione europea.

I quesiti pregiudiziali sollevati mirano a chiarire: (i) se la normativa nazionale possa consentire la trasmissione al pubblico ministero dei fascicoli antitrust contenenti dichiarazioni relative alla partecipazione a programmi di clemenza, anche in procedimenti penali non legati a violazioni del diritto della concorrenza; (ii) se la tutela dell’articolo 31, par. 3, della Direttiva ECN+ (che prevede il divieto di accesso alle dichiarazioni di clemenza e le proposte di transazione da parte di soggetti terzi) si estenda anche ai documenti accessori alle dichiarazioni di clemenza; e (iii) se sia conforme al diritto dell’Unione permettere l’accesso a tali documenti da parte di terzi diversi dai soggetti indagati e in particolare i soggetti che agiscano in sede civile per il risarcimento del danno.

In risposta al primo quesito, la CGUE ha ritenuto, in via di principio, compatibile con il diritto dell’Unione una normativa nazionale che consenta la trasmissione al pubblico ministero dei fascicoli antitrust inclusivi delle dichiarazioni di clemenza. La CGUE, tuttavia, ha precisato che tale trasmissione deve avvenire nel rispetto della riservatezza, al fine di preservare l’efficacia del sistema di clemenza, in quanto la divulgazione indiscriminata di tali documenti rischierebbe infatti di svuotare di contenuto la protezione accordata ai leniency applicant, disincentivando la cooperazione volontaria con le autorità garanti della concorrenza e compromettendo l’effettività dell’enforcement antitrust.

Per quanto riguarda, invece, il secondo quesito, la CGUE ha confermato – in continuità con precedenti orientamenti – che la tutela prevista dall’articolo 31, par. 3, della Direttiva ECN+ si applica esclusivamente alle dichiarazioni di clemenza e alle proposte di transazione, escludendo i documenti e le informazioni che sono stati forniti per illustrare, concretizzare e comprovare il contenuto di tali dichiarazioni e di tali proposte.

Infine, con riferimento al terzo quesito, la CGUE ha chiarito che, nei procedimenti penali non direttamente connessi a violazioni del diritto della concorrenza, è consentito l’accesso alle dichiarazioni di clemenza e alle proposte di transazione da parte degli indagati qualora ciò sia strettamente necessario per l’esercizio del loro diritto di difesa. La CGUE ha invece escluso tale accesso ad altri soggetti.

La sentenza risulta interessante in quanto prosegue nel solco tracciato dalla recente giurisprudenza in merito, volendo bilanciare, da un lato, l’interesse pubblico alla repressione dei cartelli e, dall’altro, le garanzie difensive in sede penale, con particolare riferimento ai soggetti indagati per una loro possibile responsabilità in sede penale per l’illecito identificato dalle autorità antitrust. Resta da vedere come le autorità nazionali – e in particolare le procure – adegueranno prassi e protocolli di cooperazione per assicurare che la condivisione di fascicoli non pregiudichi gli incentivi alla collaborazione volontaria delle imprese ai fini dell’emersione (e repressione) degli illeciti antitrust. Al riguardo, si evidenzia che in sede di trasposizione della Direttiva ECN+, al fine di garantire il suddetto bilanciamento, è stato previsto che i dipendenti e gli amministratori delle società che accedono al beneficio dell'immunità siano tenuti indenni dalle conseguenze sanzionatorie dell'illecito, sul piano amministrativo e penale, purché la richiesta di immunità preceda l'avvio del procedimento penale e i soggetti interessati cooperino attivamente con le autorità nazionali di concorrenza.

Fabio Bifarini e Oriella Trad

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Diritto della concorrenza – Italia  / Intese e settore del trasporto marittimo – L’AGCM ha chiuso con impegni il procedimento avviato nei confronti di SAS, Moby e GNV per una potenziale intesa anticoncorrenziale 

Con il provvedimento dello scorso 22 ottobre, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha chiuso il procedimento istruttorio avviato ex art. 101 TFEU il 5 novembre 2024 nei confronti di SAS Shipping Agencies Services (SAS), Moby S.p.A. (Moby) e Grandi Navi Veloci S.p.A. (GNV), accogliendo e rendendo obbligatori gli impegni presentati dalle parti.

SAS, società appartenente al Gruppo MSC è a sua volta la controllante indiretta di GNV, concorrente diretta di Moby, società parte del gruppo al cui vertice vi è Onorato Armatori S.p.A. (OA). Il procedimento – già oggetto di commento in questa Newsletter – traeva origine dall’operazione mediante la quale SAS aveva acquisito una partecipazione (senza diritti di voto o altri poteri di governance) pari al 49% del capitale sociale di Moby nonché stipulato, nel dicembre 2023, una serie di accordi (gli Accordi) per consentire a Moby di ricevere le risorse finanziarie necessarie per estinguere i propri debiti. Gli Accordi prevedevano: (i) la cessione da parte di Moby a una società del Gruppo MSC di due navi, per un valore complessivo di 109 milioni di euro; (ii) la conclusione di un contratto di finanziamento (il Contratto di Finanziamento) per la concessione da parte di SAS di un prestito di importo pari a 243 milioni di euro a Moby; (iii) la conclusione di un contratto di pegno e opzione (il Contratto di Pegno e Opzione), in virtù del quale OA si impegnava a garantire, in via autonoma e a prima richiesta, l’adempimento di tutte le obbligazioni di Moby derivanti dal Contratto di Finanziamento, con il pegno sul 51% di Moby detenuto da OA.

L’AGCM ha ritenuto che tali legami azionari e finanziari, sebbene non fossero tali da attribuire a SA un controllo congiunto su Moby, potessero determinare un coordinamento delle strategie commerciali tra Moby e GNV, potenzialmente idoneo a restringere la concorrenza nei mercati rilevanti, configurando una possibile intesa restrittiva della concorrenza ai sensi dell’articolo 101 TFUE.

Interessante notare come l’AGCM abbia ipotizzato che la partecipazione azionaria di SAS in Moby, unitamente ai rapporti finanziari intercorrenti, potesse facilitare forme di coordinamento tra i due operatori, con possibili effetti di allineamento delle politiche commerciali e riduzione della pressione concorrenziale, ma non ha ritenuto che tale situazione si concretizzasse in una situazione di controllo (congiunto, almeno di fatto) soggetto alla disciplina sul controllo delle concentrazioni.

A seguito delle preoccupazioni espresse, SAS, Moby e GNV hanno presentato una serie di impegni di natura strutturale e comportamentale, ritenuti idonei dall’AGCM a eliminare le criticità concorrenziali. In particolare, SAS si è impegnata a trasferire senza corrispettivo a OA la propria partecipazione del 49% in Moby, eliminando così ogni legame azionario tra le parti, e a rinunciare contestualmente al diritto di pegno costituito a garanzia del finanziamento, rimuovendo qualsiasi potenziale potere di influenza. Moby, da parte sua, oltre a partecipare, per quanto necessario, insieme a SAS e OA alla stipula dell’accordo di trasferimento delle azioni e alla rinuncia al pegno da parte di SAS, sarà anche parte nell’attuazione delle misure compensative a favore dei consumatori, in linea con quelle previste da GNV. Secondo l’AGCM, tali misure compensative, stimate per un importo complessivo compreso tra 1 e 5 milioni di euro per ciascuna impresa, rappresentano un quid pluris rispetto all’eliminazione dei legami strutturali tra Moby e SAS e attenuano gli effetti negativi che l’ipotizzata intesa avrebbe potuto avere sugli utilizzatori dei servizi di trasporto offerti sulle rotte operate in concorrenza da Moby e GNV.

SAS e Moby si sono inoltre impegnate a definire un piano di dismissione finalizzato all’estinzione del debito di Moby nei confronti di SAS. A tal fine, Moby individuerà – sulla base di una perizia indipendente – gli asset da alienare e affiderà a una società terza l’organizzazione di una procedura di gara aperta, trasparente e non discriminatoria, soggetta all’approvazione dell’AGCM. Una volta completata la vendita degli asset, l’eventuale credito residuo vantato da SAS nei confronti di Moby sarà ceduto a uno o più soggetti terzi indipendenti, individuati congiuntamente dalle parti e con il consenso dell’AGCM.

Sulla base di tali elementi, l’AGCM ha ritenuto che gli impegni proposti fossero proporzionati e idonei a rimuovere le preoccupazioni concorrenziali, rendendoli pertanto obbligatori e chiudendo il procedimento senza accertare alcuna violazione dell’articolo 101 TFUE. Alla luce delle peculiarità della vicenda, sarebbe stato particolarmente interessante analizzare le considerazioni in base a cui è stata esclusa l’applicabilità della normativa a tutela delle concentrazioni, anche alla luce del rinvio operato dalla Commissione all’AGCM proprio sulla base di suddetta normativa.

Numa Blondi

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Restrizioni della concorrenza intra-brand e droni civili – L’AGCM apre un’istruttoria nei confronti di DJI Europe B.V. e Nital S.p.A. per una presunta intesa verticale nella vendita online di droni 

In data 29 ottobre 2025, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (l’AGCM) ha annunciato l’avvio di un’istruttoria nei confronti di DJI Europe B.V. (DJI Europe), parte dell’omonimo gruppo cinese attivo nella produzione di droni civili, e Nital S.p.A. (Nital), importatore e rivenditore di droni a marchio DJI in Italia, volta ad accertare la sussistenza di una o più violazioni dell’articolo 101 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE), nella forma di un’intesa verticale avente ad oggetto un sistema di c.d. Resale Price Maintenance (RPM) per la vendita online di droni civili professionali (i Droni Enterprise DJI).

E’ utile premettere che in Italia i Droni Enterprise DJI sono distribuiti: all’ingrosso, da (i) Nital e (ii) da alcuni rivenditori autorizzati elencati sul sito web di DJI (i c.d. Rivenditori Ufficiali); e, al dettaglio, (i) da Nital, tramite proprio sito internet “Hobbyhobby” (Hobbyhobby) nonché da canali di distribuzione offline, (ii) da DJI Europe (online), e (iii) dai Rivenditori Ufficiali nonché da altri rivenditori indipendenti (i Rivenditori Indipendenti, assieme ai Rivenditori Ufficiali, i Rivenditori).

Il procedimento trae origine da una segnalazione da parte di un Rivenditore Indipendente pervenuta all’AGCM lo scorso 19 febbraio, con la quale veniva denunciato un presunto sistema di RPM posto in essere da DJI Europe e Nital. Tale sistema sarebbe articolato (i) in uno stringente controllo dei prezzi praticati dai Rivenditori per verificarne l’allineamento con i prezzi esposti su Hobbyhobby, che fungerebbe di fatto da listino prezzi, anche mediante incontri periodici tra DJI Europe, Nital e i Rivenditori; (ii) nel controllo di eventuali acquisti dall’estero di Droni Enterprise DJI, diretto alla loro sostanzialmente eliminazione, con conseguente ostacolo al commercio parallelo; (iii) nelle richieste esplicite ai Rivenditori di allineare i prezzi di rivendita online a quelli di Hobbyhobby; (iv) nella stipula di accordi con parte dei Rivenditori, contenenti il divieto di praticare sconti ed effettuare acquisti all’estero; e (v) in misure ritorsive volte a punire i Rivenditori disallineati, come il blocco delle forniture e la diffida di DJI Europe contro l’uso dei propri segni distintivi sui siti web dei Rivenditori disallineati.

Secondo il provvedimento di avvio vi sarebbero evidenze empiriche sembrerebbero confermare tale quadro, atteso che il 70% dei rivenditori risulterebbe completamente allineato ai prezzi pubblicati su Hobbyhobby e le rare ipotesi di disallineamento si mantengono sotto la soglia di un coefficiente del 5%.

Secondo l’AGCM, queste condotte costituirebbero una restrizione fondamentale della concorrenza, tale da escludere l’applicazione del regime di esenzione previsto dal Regolamento (UE) 720/2022 sulle intese verticali, ai sensi dell’art. 4 lett. a).

Infine, benché il procedimento sia al momento limitato, dal punto di vista oggettivo, alle condotte relative alla distribuzione online sul mercato nazionale dei Droni Enterprise DJI, l’AGCM sembra non escludere una sua possibile estensione anche ai canali di vendita fisici, nonché prodotti complementari ai droni, come piattaforme di lancio e garanzie convenzionali.

Il provvedimento in esame conferma nuovamente l’attenzione dell’AGCM a fattispecie potenzialmente restrittive della concorrenza di carattere verticale, anche in mercati high-tech e specialmente con riguardo ai canali di distribuzione online, già oggetto di precedenti interventi (tipicamente, finora, chiusi con impegni). Non resta che attendere l’esito dell’istruttoria per comprendere se l’AGCM identificherà un interesse all’accertamento del possibile illecito.

Ignazio Pinzuti Ansolini e Tommaso Cavaliere

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Abusi di posizione dominante e settore digitale – Il Consiglio di Stato conferma l’abusività del rifiuto di integrare l’app di Enel X in Android Auto, ma ordina all’AGCM di rideterminare la sanzione 

Con la sentenza dello scorso 29 ottobre, a valle del rinvio pregiudiziale sollevato dinanzi alla Corte di Giustizia sulla vicenda (CGUE), il Consiglio di Stato (CdS) ha confermato l’abusività ai sensi dell’art. 102 TFEU del rifiuto – da parte di alcune società del gruppo Alphabet (Google) – di garantire l’interoperabilità della sua piattaforma Android Auto con l’applicazione JuicePass sviluppata da Enel X Italia (Enel X). Tuttavia, ha riscontrato qualche irregolarità nelle modalità in cui era stata quantificata la sanzione, ordinando all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) di procedere alla sua rideterminazione.

Ripercorrendo brevemente i fatti, JuicePass era un’app sviluppata da Enel X per offrire una serie di funzionalità relative ai veicoli elettrici, tra cui la ricerca su mappa e prenotazione delle colonnine di ricarica. Enel X aveva chiesto a Google di rendere JuicePass interoperabile con Android Auto, sistema proprietario di Google che permette di accedere ad applicazioni tramite lo schermo di bordo delle automobili. Google aveva negato tale possibilità adducendo l’assenza di un c.d. “template” (ossia, l’interfaccia software) che permettesse la compatibilità di questo tipo di applicazioni e avanzando ragioni di sicurezza e necessità di allocazione razionale delle proprie risorse. L’AGCM aveva quindi aperto un’indagine (su segnalazione di Enel X), sostenendo che la condotta costituisse un rifiuto ingiustificato di consentire l’interoperabilità di JuicePass con Android Auto e, nel 2021, aveva sanzionato Google per oltre 100 milioni di euro (oltre ad imporre di rilasciare la versione definitiva del template necessario e sviluppare eventuali funzionalità mancanti), ritenendo che simile rifiuto costituisse un abuso di posizione dominante volto a favorire i servizi di Google. Dopo il rigettato del ricorso di Google dinanzi al Tribunale Amministrativo del Lazio, in secondo grado di giudizio, il CdS aveva rimesso la questione alla CGUE per alcuni chiarimenti sull’interpretazione dell’art. 102 TFUE.

Pronunciandosi a valle della sentenza della CGUE, il Consiglio di Stato ha confermato l’abusività della condotta, ma ha parzialmente accolto le doglianze di Google in punto di quantificazione della sanzione, demandando all’AGCM la sua rideterminazione.

In primo luogo, la CGUE aveva chiarito che il rifiuto da parte di un’impresa dominante che ha sviluppato una piattaforma digitale può considerarsi abusivo anche qualora la piattaforma non sia indispensabile per lo sfruttamento dell’applicazione, ma solo idonea a renderla più attraente per i consumatori. E ciò quando la piattaforma è stata sviluppata nella prospettiva di essere utilizzabile da terzi. Su tale scia, il CdS ha ritenuto che l’accesso ad Android Auto fosse necessario affinché Enel X potesse offrire l’app agli utenti in modo più semplice e sicuro. L’argomento di Google per cui l’app di Enel X sarebbe stata comunque fruibile tramite smartphone non sarebbe risolutivo. Android Auto, infatti, era stata sviluppata per rendere fruibili le app di soggetti terzi (e sulla piattaforma erano invero disponibili altre applicazioni). Quindi, il CdS – sulla scorta della pronuncia della CGUE – ha rigettato le censure volte a sostenere il contrasto del provvedimento dell’AGCM rispetto alla giurisprudenza Bronner, che richiede l’indispensabilità dell’infrastruttura per poter configurare un rifiuto abusivo.

In secondo luogo, in punto di idoneità della condotta a generare effetti escludenti, la CGUE aveva indicato che la permanenza sul mercato delle imprese cui è stato negato l’accesso non indica in sé che il rifiuto non fosse idoneo a generare effetti anticoncorrenziali. Il CdS, in sintonia con tale principio, ha ritenuto la condotta di Google suscettibile di ostacolare la fruizione di JuicePass. Il fatto che quest’ultima fosse stata frequentemente scaricata non sarebbe dirimente. Per il CdS, JuicePass, sarebbe stata esclusa dalla piattaforma per tutto il 2020 e parte del 2021 e ciò era concretamente capace di limitare le possibilità di Enel X di costruire la propria base utenti. L’utilizzo dell’app al di fuori di Android Auto sarebbe stato, per il CdS, “residuale e non sufficiente” a sostenere la diffusione dell’app. Secondo il CdS, senza accesso ad Android Auto JuicePass non sarebbe utilizzabile dal conducente, se non dallo smartphone, che ne avrebbe diminuito l’appetibilità per il consumatore.

In ultimo, la CGUE aveva indicato la possibilità per le imprese dominanti di invocare giustificazioni oggettive circa l’inesistenza di un modello che consente l’interoperabilità ovvero motivi di sicurezza ma, in assenza di simili ragioni, l’impresa in posizione dominante è tenuta a sviluppare un siffatto modello entro un termine ragionevole e, eventualmente, a fronte di un corrispettivo adeguato. Per il CdS, Google non avrebbe sufficientemente dimostrato l’esistenza di alcuna circostanza oggettiva atta a giustificare la propria condotta. Pur apportando ragioni astrattamente plausibili, secondo il CdS Google non avrebbe individuato come l’app potesse in concreto risultare pericolosa per gli utenti, o la concreta impossibilità di soluzioni transitorie.

Il CdS ha tuttavia accolto alcune delle doglianze di Google in punto di quantificazione della sanzione. In particolare, ha ritenuto che (i) l’infrazione dovesse ritenersi cessata alla data di rilascio definitivo del template che consentiva l’interoperabilità (piuttosto che la data del provvedimento di avvio dell’istruttoria); e soprattutto, che (ii) l’AGCM non avesse sufficientemente motivato – ai fini del valore delle vendite per la base di calcolo della sanzione – i criteri allocativi adottati per derivare dal valore dei ricavi disponibili nel bilancio, la relativa attribuzione all’Italia e l’incidenza dei prodotti rilevanti, senza chiarire perché le proprie stime fossero da preferirsi rispetto ai dati forniti da Google.

Con la sentenza in commento, il CdS ha chiuso il cerchio su una vicenda di estrema rilevanza circa i criteri di valutazione delle condotte abusive nei mercati digitali, fornendo ulteriori spunti di riflessione sui parametri considerati di maggior rilievo in punto di pretesi effetti escludenti e sullo standard probatorio richiesto per sostanziare le giustificazioni oggettive eventualmente addotte.

Cecilia Carli

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Appalti, concessioni e regolazione / La valutazione della Commissione Europea sulle direttive UE in materia di appalti – Aumentano trasparenza e digitalizzazione delle procedure, ma negli Stati Membri il quadro normativo resta complesso 

A distanza di dieci anni dalla loro entrata in vigore, la Commissione Europea (la Commissione) ha reso pubblica un’analisi sugli effetti delle tre direttive europee in tema di appalti e concessioni: la direttiva 2014/23/UE sulle concessioni; la direttiva 2014/24/UE sugli appalti e la direttiva 2014/25/UE sugli appalti nei settori speciali (le Direttive). La valutazione della Commissione evidenzia che gli obiettivi prefissati sono stati raggiunti solo parzialmente: necessità di maggiore semplificazione; un ruolo più efficace della digitalizzazione nel garantire l’accesso alle gare e personale più qualificato nelle stazioni appaltanti sono alcuni dei punti critici sollevati dalla Commissione, che ha basato la sua valutazione su dati TED, fonti nazionali, studi specialistici ed una consultazione pubblica aperta.

Un primo punto riguarda le procedure di aggiudicazione. Le Direttive offrono, infatti, varie procedure e strumenti per la conduzione delle gare, ma nella pratica l’uso resta concentrato sulla procedura aperta, che rappresenta l’82% delle aggiudicazioni. A questo occorre aggiungere che la complessità delle procedure è accresciuta dal cosiddetto “gold-plating” a livello nazionale, vale a dire l’aggiunta di requisiti aggiuntivi in sede di recepimento della direttiva. Un apporto verso la semplificazione era previsto dalla digitalizzazione nel settore, ma il suo strumento principe, vale a dire l’ESPD (European Single Procurement Document), ha creato oneri imprevisti per formati non armonizzati e scarsa interoperabilità.

In termini di interconnettività fra i paesi membri, la partecipazione transfrontaliera diretta alle gare resta contenuta e in media riguarda circa il 2% degli aggiudicatari e il 4% del valore complessivo, ossia una porzione limitata di gare vinte da operatori stabiliti in un altro Stato (UE o Paese terzo). A pesare sono barriere pratiche, come la lingua, i requisiti documentali, e gli oneri di localizzazione, e regolatorie, che rendono più conveniente competere indirettamente tramite affiliate locali o partnership.

Un ulteriore punto evidenziato dalla analisi della Commissione evidenzia la necessità di avere autorità aggiudicatrici professionalizzate: secondo la Commissione, questo punto è fondamentale ed indispensabile per garantire lungo tutto il processo trasparenza, prevenzione della corruzione e perseguimento degli obiettivi strategici (ambiente, sociale e innovazione).

In conclusione, la Commissione riconosce i progressi compiuti in termini di trasparenza, sostenibilità e concorrenza, ma evidenzia anche criticità persistenti. Le procedure restano complesse e poco flessibili, la governance necessita maggiore professionalizzazione delle stazioni appaltanti e il sistema necessità di maggiore agilità e coerenza. Sulla base di queste osservazioni della Commissione, non è difficile pensare che proprio queste criticità saranno poste alla base delle eventuali nuove riforme a livello europeo in materia di appalti e concessioni.

Andrea Scarpetta e Giorgia Lolli

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