Diritto della concorrenza – Europa/Abusi e settore dei microprocessori – Il Tribunale dell’Unione Europea annulla parzialmente la decisione della Commissione europea che sanzionava Intel per abuso di posizione dominante
Con la sentenza dello scorso 10 dicembre, il Tribunale dell’Unione Europea (il Tribunale) ha chiuso un ulteriore capitolo della “saga Intel”, parzialmente accogliendo il ricorso di Intel Corporation Inc. (Intel) contro la decisione C(2023) 5914 final (la Nuova Decisione) della Commissione europea (la Commissione), con cui quest’ultima, ad esito di un lungo contenzioso giudiziario, aveva rideterminato l’importo della sanzione comminata nel 2009 ad Intel per un abuso di posizione dominante nel mercato dei microprocessori (la Decisione Originaria).
Rinviando per ulteriori dettagli ai contributi precedenti pubblicati nella presente Newsletter, ripercorrendo la vicenda in via di sintesi, con la Decisione Originaria Intel veniva sanzionata per oltre un miliardo di euro per aver abusato della propria posizione dominante nel mercato dei microprocessori x86 (i Processori) in danno del suo unico concorrente, AMD. L’abuso sarebbe consistito in (i) sconti e/o pagamenti a quattro grandi produttori di computer condizionati al fatto che si rifornissero da Intel per tutto (o quasi) il loro fabbisogno di Processori (gli Sconti); e (ii) pagamenti ad alcuni produttori e a un distributore volti a ritardare o non procedere con il lancio di prodotti contenenti Processori a marchio AMD (le Naked Restrictions).
Dopo l’annullamento della Decisione Originaria con riguardo agli Sconti, la Commissione adottava quindi la Nuova Decisione – circoscritta alle sole Naked Restrictions – rideterminando la sanzione in poco più di 376 milioni di euro.
Con i primi due motivi di ricorso avverso la Nuova Decisione, Intel aveva quindi lamentato che la Commissione (i) non aveva valutato nuovamente la sussistenza della propria competenza per procedere alla sanzione delle sole Naked Restrictions, a seguito dell’annullamento della Decisione Originaria, che le legava strettamente agli Sconti (oggetto dell’annullamento parziale della Decisione Originaria); (ii) non aveva comunque sufficientemente supportato gli elementi di fatto della decisione, nonché non aveva adeguatamente motivato le sue conclusioni circa la natura anti-competitiva delle Condotte e la valutazione della loro gravità, limitandosi a meri riferimenti alla Decisione Originaria; (iii) non aveva adottato una nuova comunicazione degli addebiti, che tenesse in considerazione l’annullamento della Decisione Originaria; e (iv) aveva violato i diritti di difesa di Intel, a cui non era stata data l’opportunità di contraddire prima dell’adozione della Nuova Decisione.
Su tali motivi, il Tribunale, ha ritenuto, nell’ordine, che (i) le Naked Restrictions non integrassero una nuova infrazione, poiché non oggetto dell’annullamento della Decisione Originaria. Sicché, secondo il Tribunale, la sussistenza della competenza della Commissione a censurarle non doveva essere nuovamente valutata, poiché confermata dal contenzioso relativo alla Decisione Originaria; (ii) la Nuova Decisione poteva ben essere motivata con dei semplici riferimenti alla Decisione Originaria, ben nota a Intel; (iii) non era necessaria una nuova comunicazione degli addebiti, data la mancanza di novità dell’infrazione. Inoltre, per il Tribunale (iv) i diritti di difesa di Intel non erano stati violati, poiché la Commissione l’aveva informata con riguardo all’intenzione di procedere alla rideterminazione della sanzione, assegnando un termine per presentare delle osservazioni.
Intel aveva peraltro sostenuto che la Commissione aveva ricalcolato l’importo della sanzione in modo sproporzionato, senza tenere in considerazione che i Processori interessati dalle Naked Restrictions erano solo l’8% del dei Processori oggetto delle condotte contestate nella Decisione Originaria. Poiché la Decisione Originaria aveva censurato otto condotte totali (3 riguardanti le Naked Restrictions, e 5 gli Sconti), nella Nuova Decisione la Commissione aveva infatti rideterminato la sanzione delle sole Naked Restrictions in 3/8 di quella originaria.
Sul punto, il Tribunale ha confermato l’approccio della Commissione, sostenendo che il valore delle vendite – da prendere come riferimento per il calcolo della sanzione ai sensi delle Linee Guida del 2006 – deve comprendere l’ammontare di tutte le vendite dei prodotti nel mercato interessato dall’infrazione (nel caso di specie, tutti i Processori, oggetto sia degli Sconti, sia delle Naked Restrictions), sebbene la quantità di prodotti effettivamente interessati da queste ultime vada tenuto in considerazione per valutare l’importanza economica dell’infrazione.
Pur rigettando i motivi sollevati da Intel, il Tribunale ha tuttavia valorizzato sia la durata inferiore delle Naked Restrictions rispetto alle violazioni contestate nella Decisione Originaria, sia la loro minore gravità, alla luce del numero modesto di Processori coinvolti; sicché ha ridotto per equità l’importo della sanzione finale di circa 140 milioni, riducendola a circa 237 milioni di euro.
L’ennesimo capitolo della “saga Intel” mostra profili di particolare interesse sia, in primo luogo, chiarendo quali sono le conseguenze di un annullamento parziale di un provvedimento di sanzione della Commissione sia, in secondo luogo, specificando le metodologie per il calcolo del valore delle vendite rilevanti ai fini della determinazione della sanzione stessa.
Ignazio Pinzuti Ansolini e Luca Giacomello
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FSR e sistemi di sorveglianza – La Commissione europea ha avviato un’istruttoria approfondita nei confronti di Nuctech per valutare la compatibilità dei sussidi del governo cinese ai sensi della Foreign Subsidies Regulation
Lo scorso 11 dicembre 2025, la Commissione europea (la Commissione) ha reso noto di aver avviato un’istruttoria approfondita nei confronti di Nuctech Tecnology (Nuctech), società indirettamente controllata dal governo cinese e attiva nel settore dei Threat Detection System (TDS), ai sensi della Foreign Subsidies Regulation (FSR).
Secondo la Commissione, le sovvenzioni avrebbero consentito a Nuctech di presentare, nelle gare pubbliche, offerte non replicabili per altri operatori attivi nel settore dei TDS di grandi dimensioni e servizi correlati, con potenziali effetti distorsivi sulla concorrenza.
L’avvio dell’indagine fa seguito agli accertamenti ispettivi effettuati dalla Commissione il 23 aprile 2024 (già oggetto di commento nella presente Newsletter), e successivamente contestata da Nuctech dinanzi ai giudici dell’UE (per ulteriori dettagli, si veda questa Newsletter). Inoltre, l’apertura dell’istruttoria approfondita si colloca a pochi giorni di distanza dalla seconda ispezione effettuata dalla Commissione nei confronti della piattaforma cinese Temu.
L’istruttoria approfondita consentirà ora alla Commissione di valutare l’eventuale esistenza di sovvenzioni estere distorsive e, se del caso, l’adozione di misure correttive ai sensi del FSR.
Appare sempre più chiaro che la Commissione intenda avvalersi degli ampi poteri attribuitele dal FSR, anche se la scarsa casistica sviluppatasi sino ad ora in merito alla relativa valutazione sostanziale rende ancora incerto prevederne gli esiti, lasciando le imprese in uno stato di incertezza la concreta applicazione del FSR.
Michael Tagliavini e Giorgia Lolli
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Diritto della concorrenza – Italia/Intese e settore della distribuzione di orologi – L’AGCM ha avviato un’istruttoria nei confronti di Citizen Watch e The Swatch Group per presunte restrizioni verticali della concorrenza nei propri sistemi di distribuzione selettiva
Il 25 novembre scorso, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha avviato due distinte istruttorie nei confronti (i) di Citizen Watch Italy S.p.A. e della capogruppo giapponese Citizen Watch Co. Ltd. (Citizen), e (ii) di The Swatch Group (Italia) S.p.A. e della capogruppo The Swatch Group Ltd (Swatch), due noti gruppi attivi nella produzione e commercializzazione di orologi, per accertare presunte restrizioni verticali della concorrenza in violazione dell’art. 101 TFUE che sarebbero state poste in essere da Citizen e Swatch tramite la determinazione dei prezzi di rivendita e la fissazione dei livelli massimi di sconto nell’ambito dei propri sistemi di distribuzione selettiva (c.d. Resale Price Maintenance).
L’istruttoria avviata nei confronti di Citizen (il caso Citizen) trae origine dalle segnalazioni di due rivenditori autorizzati, attivi tramite sia punti vendita fisici, sia online, che hanno evidenziato come Citizen avrebbe inserito negli accordi di rivendita per i prodotti a marchio Bulova una clausola che impone ai rivenditori di esporre “unicamente il prezzo consigliato”. A tale previsione contrattuale si accompagnerebbe, quantomeno a partire dal 2015, un’attività di monitoraggio sistematica da parte degli agenti di vendita di Citizen delle politiche di prezzo applicate dai rivenditori per “correggere” eventuali disallineamenti rispetto ai prezzi consigliati tramite la minaccia e l’effettiva adozione di misure ritorsive, quali il blocco delle forniture o la modifica in peius delle condizioni di pagamento.
Diversamente, l’istruttoria avviata nei confronti di Swatch (il caso Swatch) – che origina da segnalazioni anonime presentate tramite la piattaforma di whistleblowing predisposta dall’AGCM – ha ad oggetto solo il canale distributivo online e non riguarderebbe l’imposizione di clausole contrattuali analoghe a quelle di cui sopra. In particolare, le condotte segnalate riguardano contatti informali, avvenuti quantomeno a partire dal 2022, con cui i rappresentanti commerciali di Swatch avrebbero richiesto la rimozione non solo degli sconti immediatamente visibili sui siti dei rivenditori in deviazione dai prezzi consigliati, ma anche di quelli eventualmente visualizzabili dal consumatore dopo l’inserimento del prodotto nel carrello, con minacce di sospensione delle forniture in caso di mancato adeguamento.
In entrambi i casi, l’AGCM – dopo aver individuato quale mercato rilevante quello nazionale della vendita di orologi di fascia media/accessibile – osserva che le condotte contestate potrebbero equivalere all’imposizione di prezzi minimi pubblicizzati (c.d. Minimum Advertised Prices), con il conseguente divieto in capo ai rivenditori di rendere visibili eventuali sconti che quest’ultimi vogliono applicare. Come espressamente riconosciuto dalla normativa europea in materia, tali pratiche, anche laddove il rivenditore rimanga teoricamente libero di praticare in ultima istanza prezzi inferiori ai propri clienti, sono fortemente limitative della concorrenza (c.d. restrizioni hardcore) poiché costituiscono un disincentivo per il distributore ad applicare un prezzo di vendita inferiore, limitando la sua possibilità di informare potenziali clienti in merito a sconti disponibili, ed eliminando così un parametro fondamentale per la concorrenza sui prezzi tra rivenditori.
A supporto del quadro indiziario, l’AGCM ha svolto anche delle rilevazioni a campione sui prezzi online di rivendita di alcuni prodotti di entrambi i gruppi, confrontandoli con quelli applicati sui siti ufficiali dei marchi interessati. In particolare, tali verifiche sono state svolte sui marchi Citizen e Bulova nel caso Citizen e sui marchi Mido e Tissot nel caso Swatch, evidenziando un grado di allineamento dei prezzi rispetto a quelli consigliati che risulterebbe rispettivamente di circa l’85% e l’87%. Secondo l’AGCM, una tale uniformità dei prezzi, congiuntamente alle altre evidenze raccolte, costituirebbe un significativo indizio dell’esistenza di politiche non occasionali di fissazione dei prezzi di rivendita, idonee a comprimere la concorrenza a valle della filiera.
Entrambe le istruttorie in commento confermano la centralità delle restrizioni verticali della concorrenza nell’enforcement antitrust, anche nella forma dell’imposizione di prezzi minimi pubblicizzati nei canali distributivi. Resta ora da vedere se e in che misura, nel corso dell’istruttoria, emergeranno ulteriori elementi idonei a confermare la ricostruzione preliminare dell’AGCM.
Niccolò Antoniazzi e Elena Pezzoli
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Sanzioni antitrust e interessi – Ritorno al passato: il CdS afferma che, in caso di riduzione della sanzione, muta la base di calcolo ma non il dies quo per la determinazione degli interessi moratori
A volte ritornano e spesso non sono buone nuove. È quello che successo con la sentenza del Consiglio di Stato (CdS) pubblicata lo scorso 10 dicembre che torna sul tema dell’individuazione del dies a quo per il calcolo degli interessi moratori quando una sanzione dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) è annullata nel quantum e si deve procedere alla sua rideterminazione.
La sentenza afferma che gli interessi non decorrono dal momento in cui il quantum della sanzione viene rideterminato, ma devono essere calcolati – ovviamente sul minor importo che viene rideterminato – con decorrenza che rimane riferita all’originario provvedimento sanzionatorio che era stato annullato. È vero che lo scorso aprile il CdS aveva espresso il medesimo principio. Tuttavia, la sentenza in commento giunge del tutto inattesa. Infatti, da un lato, essa si pone in contrasto con un orientamento giurisprudenziale di segno diametralmente opposto che sia era consolidato da oltre dieci anni. Dall’altro, al pari del precedente dello scorso aprile, la sua motivazione ignora del tutto l’esistenza della consolidata posizione della giurisprudenza su questa questione.
La vicenda origina dal provvedimento con cui l’AGCM aveva sanzionato International Paper Italia per la realizzazione di intese anticoncorrenziali. Nel 2023, il CdS aveva accolto l’appello di International Paper Italia, annullando il provvedimento per errore nel metodo di calcolo della sanzione e imponendo all’AGCM di procedere alla sua rideterminazione.
Nel 2024 l’AGCM aveva adottato la decisione sulla rideterminazione della sanzione, confermando il medesimo ammontare della sanzione. International Paper Italia ha pertanto promosso un nuovo ricorso per inottemperanza e, in tale occasione, il CdS ha direttamente ridotto la sanzione, stabilendo che sull’importo così modificato l’AGCM avrebbe dovuto calcolare gli interessi moratori.
A valle di questa sentenza, è nato un contrasto tra le parti circa il calcolo degli interessi sulla sanzione rideterminata. L’AGCM pretendeva che il dies a quo degli interessi dovesse essere riferito al provvedimento sanzionatorio originario anche se questo era stato annullato per un errore nella quantificazione della sanzione. L’operatore invece sosteneva che non vi potessero essere interessi moratori antecedentemente al momento in cui l’importo della sanzione è stato rideterminazione nel quantum. In tale contesto, International Paper Italia ha promosso un nuovo contenzioso sulla questione.
In primo grado, il TAR Lazio aveva seguito l’orientamento giurisprudenziale che si era consolidato negli anni e aveva accolto il ricorso dell’operatore. In linea con la giurisprudenza, il TAR Lazio aveva ritenuto che l’annullamento anche parziale del provvedimento comportasse l’inesigibilità della sanzione e, di conseguenza, facesse venire meno anche il presupposto per il decorso degli interessi moratori; secondo questa ricostruzione, il quantum sanzionatorio sarebbe divenuto esigibile solo dopo la sua rideterminazione (nel caso di specie, avvenuta nel 2024). In altre parole, poiché la decisione e la sanzione originaria erano state accertate come illegittime, appariva evidente che i relativi interessi potessero essere calcolati non solo sulla parte “legittima” della sanzione, ma anche solo a decorrere dal momento in cui tale accertamento veniva pronunciato.
In sede di appello, il CdS ha riformato la sentenza di primo grado. Esso ha affermato che gli interessi moratori si riferiscono al diritto al risarcimento per il ritardo di pagamento, e che l’obbligo di corrisponderli nasce con l’insorgenza della mora, vale a dire alla scadenza prevista dalla decisione originaria dell’AGCM. Secondo il CdS, questa conclusione si basa sulla regola per cui gli interessi moratori maturano quando il debito è esigibile, quindi alla scadenza della decisione originaria dell’AGCM, anche se il suo importo non è ancora stato definitivamente quantificato. Al contrario gli interessi corrispettivi maturano solo se il debito è esigibile e liquidato, mentre per gli interessi compensativi è sufficiente che il debito sia stato liquidato.
Il CdS ha quindi da un lato rilevato che, se il provvedimento è annullato integralmente (nell’an e nel quantum), ovviamente non decorre alcun interesse moratorio; dall’altro, con una inversione a “u” rispetto alla recente giurisprudenza in materia ha statuito che in caso di annullamento parziale e relativa rideterminazione della sanzione resta invariata la decorrenza degli interessi.
In conclusione, secondo il CdS il pagamento degli interessi moratori è dovuto anche a fronte di un annullamento parziale del provvedimento, e deve essere calcolato sul quantum rideterminato ma a partire dalla scadenza prevista dal primo provvedimento sanzionatorio.
Nel decidere il caso concreto, la sentenza del CdS alimenta l’esistenza di un contrasto, e l’evoluzione interpretativa rimane oggetto di particolare attenzione in attesa di un auspicato intervento dell’Adunanza Plenaria che dia un indirizzo tanto all’Autorità, quanto agli operatori.
Niccolò Ferracuti e Laura Pagliuso
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Tutela del consumatore/Pratiche commerciali scorrette e settore dei servizi televisivi – L’AGCM sanziona Sky Italia per tre condotte relative ai servizi TV Sky e Now
Con la decisione dello scorso 18 novembre, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha sanzionato per oltre 4 milioni di euro Sky Italia S.r.l. (Sky) per tre distinte pratiche commerciali scorrette relative alla gestione dei rapporti contrattuali e delle comunicazioni verso i clienti dei servizi TV a pagamento Sky e Now.
Il procedimento istruttorio – aperto nel febbraio 2025 e che aveva visto l’AGCM svolgere anche accertamenti ispettivi presso la sede della società – aveva riguardato: (i) le modalità di comunicazione degli aumenti di prezzo degli abbonamenti Sky TV (Condotta A); (ii) l’applicazione di aumenti di prezzo alle offerte Now TV pubblicizzate con il claim “finché non disdici” (Condotta B); e (iii) la prospettazione ai consumatori, in prossimità della scadenza del contratto o a seguito di richieste di recesso, di offerte vantaggiose in ottica di customer retention (sconti/servizi aggiuntivi) (Condotta C).
Quanto alla Condotta A, Sky aveva sostenuto di aver agito con diligenza, ritenendo che le comunicazioni fossero conformi alla normativa di settore e diffuse tramite ogni canale disponibile. Ciò sarebbe stato dimostrato dal fatto che solo un numero molto limitato di abbonati avrebbe manifestato criticità, le quali erano state risolte tramite iniziative di caring, senza che la pratica potesse realmente influenzare le scelte dei consumatori. L’AGCM, dissentendo dalle argomentazioni di Sky, ha ritenuto la condotta ingannevole ai sensi degli articoli 20, 21 e 22 del Codice del Consumo (CdC), poiché le informazioni venivano inserite nelle fatture in modo poco evidente, non immediato e comunque con contenuto quantomeno ambiguo, risultando inidonee a informare compiutamente il consumatore su tempistiche e modalità per esercitare il diritto di recesso gratuito (evitandone i costi ed il relativo aumento dell’offerta).
Relativamente alla Condotta B, Sky aveva ribadito che i prezzi fossero stati aumentati solo laddove previsto dalle condizioni contrattuali e che il claim “finchè non disdici” fosse riferito alla durata dell’abbonamento, non all’immutabilità del prezzo. Inoltre, per Sky, la possibilità di recesso mensile avrebbe stata comunque garantita. L’AGCM ha al contrario ritenuto che la condotta fosse ingannevole. Per l’AGCM, la difesa di Sky relativa alla formulazione delle clausole contrattuali che consentivano lo ius variandi non coglieva nel segno in quanto l’oggetto della contestazione era la discrepanza tra il claim utilizzato per promuovere le offerte (che suggeriva che il prezzo sarebbe rimasto invariato) e l’aumento del prezzo in concreto esercitato da Sky. Tale ingannevolezza non era, per l’AGCM, sanata dalle note legali cui Sky faceva riferimento.
Infine, sulla Condotta C, Sky aveva attribuito le difformità rilevate dall’AGCM a problemi tecnici o errori episodici, negando qualsiasi intento ingannevole; aveva inoltre precisato che ogni reclamo era stato risolto tramite interventi di caring e che la pratica sarebbe comunque cessata grazie a nuove misure organizzative e di compliance adottate volontariamente nel corso del procedimento. Per l’AGCM, tuttavia, la condotta faceva sì che il consumatore intenzionato ad interrompere il rapporto con il professionista, poteva essere indotto ad una scelta commerciale diversa proprio a seguito delle prospettazioni vantaggiose poi sistematicamente disattese in fattura.
Alla luce di quanto sopra, l’AGCM ha ritenuto di imporre una sanzione di oltre 4 milioni (complessivi) di euro per le tre condotte. In sede di determinazione della sanzione è stato tuttavia tenuto conto di alcune circostanze attenuanti, tra cui l’aver sistematicamente accolto e risolto i reclami dei consumatori tramite iniziative di caring, inclusi rimborsi, aver adottato misure correttive nel corso dell’istruttoria rafforzando un pacchetto di impegni rigettati dall’AGCM ma sostanzialmente già implementati da Sky volontariamente, nonché aver affiancato al proprio programma di compliance antitrust un nuovo programma dedicato alla normativa consumeristica.
Il provvedimento in commento conferma l’attenzione dell’AGCM verso il comparto pay TV in ambito consumeristico (si veda ad esempio il precedente recente intervento dell’AGCM già segnalato in questa Newsletter) e la crescente importanza di iniziative di caring, rimborsi, oltre alla predisposizione di programmi di compliance incentrati sulla tutela consumeristica per poter beneficiare di circostanze attenuanti in sede di quantificazione della sanzione.
Cecilia Carli e Oriella Trad
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