Diritto della concorrenza – Europa / Concentrazioni e settore metallurgico – La Commissione europea ha avviato la fase II sull’ acquisizione del segmento ferronichel di Anglo American plc da parte di MMG
Con il comunicato stampa pubblicato lo scorso 4 novembre, la Commissione europea (la Commissione) ha annunciato l’avvio della fase II in relazione all’acquisizione del segmento ferronichel di Anglo American plc (Target) da parte di Minerals and Metals Group (MMG) (l’Operazione).
Le società sono entrambe attive nel settore metallurgico e minerario. In particolare, la Target estrae ferronichel a basso contenuto di carbonio – materiale necessario per la produzione di acciaio inossidabile – in Brasile, prevalentemente negli stabilimenti minerari di Barro Alto. Il ferronichel estratto in Brasile è destinato a numerosi mercati di acciaio nel mondo, tra cui quello europeo. MMG, invece, è una multinazionale mineraria con sede in Australia che estrae metalli primari (principalmente rame e zinco). La maggioranza azionaria di MMG risulta detenuta da Cina Minmetals Corporation, un’azienda di Stato sotto la supervisione e il controllo del governo della Repubblica Popolare Cinese.
Nel settembre 2025, l’Operazione è stata notificata come concentrazione ai sensi del Regolamento (UE) 139/2004 alla Commissione, la quale, all’esito di un primo esame, ha ritenuto che l’Operazione sia in grado di incidere significativamente sul mercato metallurgico europeo, in cui gli operatori di acciaio provenienti da Stati terzi verrebbero a detenere un significativo vantaggio, a discapito dei propri concorrenti europei.
Nello specifico, secondo la Commissione, a seguito della concentrazione MMG avrebbe un incentivo a diminuire le forniture di ferronichel – che è una componente essenziale per l’industria metallurgica – verso operatori europei e dirottare la propria produzione verso le proprie controllate cinesi, provocando un significativo innalzamento dei prezzi nel mercato europeo del ferronichel.
Infatti, dal lato della struttura dell’offerta, tale mercato risulta essere altamente concentrato, con una quota sostanziale detenuta dalla Target e un accesso limitato dei produttori di acciaio europei a fonti di fornitura alternative. Come conseguenza, la Commissione ritiene che l’Operazione sia in grado di influire negativamente sul prezzo e sulla qualità di una quota consistente della produzione europea di acciaio inossidabile, riducendo così la capacità dei produttori europei di competere sia all’interno dell’Unione, sia a livello globale.
Nel tentativo di superare le preoccupazioni sollevate dalla Commissione in merito a tali possibili effetti, MMG aveva presentato una proposta di impegni. Tuttavia, rilevando che l’offerta di MMG includeva esclusivamente delle misure di tipo “comportamentale”, senza nessuna cessione, la Commissione aveva respinto la proposta senza nemmeno sottoporre gli impegni al market test. Al contempo, diversi operatori attivi nel settore metallurgico hanno comunque presentato le proprie osservazioni, evidenziando la portata significativa degli effetti negativi che si produrrebbero nel mercato europeo dell’acciaio a seguito dell’Operazione.
La decisione in commento risulta particolarmente interessante per diverse ragioni. Da un lato, si evidenzia come, nel contesto di un’operazione che genera preoccupazioni di carattere sostanzialmente verticale, la Commissione ha ritenuto inadeguati i rimedi “comportamentali” proposti, in assenza di rimedi di tipo strutturale. Inoltre, l’analisi della Commissione rivela come, nel corso dell’esame di una concentrazione, possano farsi spazio non solo valutazioni concorrenziali in senso tecnico ma anche considerazioni legate all’indipendenza, resilienza e autonomia del mercato europeo rispetto ai propri concorrenti globali.
Non resta che attendere le determinazioni della Commissione all’esito della fase II, il cui temine è previsto il 20 marzo 2026.
Irene Indino e Luca Giacomello
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Diritto della concorrenza – Italia / Concentrazioni e settore della distribuzione al dettaglio – L’AGCM avvia un’istruttoria nel settore dei supermercati
Lo scorso 28 ottobre 2025, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha deliberato, ai sensi dell’articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, l’avvio di un’istruttoria volta a valutare gli effetti dell’operazione di concentrazione (di seguito, l’Operazione) consistente nell’acquisto da parte di Conad Adriatico (Conad), dell’intero capitale sociale di Risto Cash&Carry (Risto), Eurocisette S.r.l. (Eurocisette) e della sua controllata Cisette Più Sette S.r.l. (CisettePiùSette) (congiuntamente, la Target). In particolare, l’Operazione comporterebbe l’acquisizione del controllo su un totale di undici punti vendita, nove dei quali ubicati in provincia di Bari e due in quella di Brindisi.
Le parti coinvolte nell’Operazione operano nel settore della distribuzione al dettaglio. In particolare, Conad è una cooperativa attiva nella gestione di una rete di punti vendita al dettaglio di prodotti alimentari e non alimentari, mentre la Target, gestisce supermercati a insegna Famila Superstore e Cisettepiusette, localizzati principalmente nelle province di Bari e Brindisi.
Nel settore della distribuzione al dettaglio convivono due diversi modelli aziendali: da un lato la c.d. “grande distribuzione organizzata” (la GDO), formata da catene integrate sotto un’unica proprietà, e dall’altro la c.d. “distribuzione organizzata” (la GD), composta da imprese indipendenti che collaborano attraverso consorzi o cooperative. Per quanto riguarda la politica degli approvvigionamenti, la filiera distributiva si articola in più livelli: i punti vendita sono coordinati da centri di distribuzione, cui si affiancano centrali di acquisto, talvolta ulteriormente aggregate in supercentrali, che svolgono la negoziazione centralizzata delle forniture.
Nell’ambito del settore della distribuzione al dettaglio, l’AGCM individua un primo versante rappresentato dai mercati locali della vendita a consumatori finali di prodotti alimentari e non alimentari di largo consumo. In particolare, dal punto di vista della tipologia di servizi offerti, l’AGCM definisce tali mercati in relazione alle caratteristiche dimensionali (la superficie) dei punti vendita, i quali comprendono supermercati, superette, ipermercati e discount, delineando una catena di sostituzione asimmetrica tra gli stessi. Nel caso di specie, l’AGCM considera rilevante il mercato dei supermercati, inteso come l’insieme dei punti vendita della GDO e GD con superficie superiore a 100 mq. Sotto il profilo geografico, l’AGCM considera il mercato come circoscritto a un’area locale, definita da un’isocrona di 15 minuti di guida in condizioni di traffico reale, calcolata a partire da ciascun punto vendita oggetto dell’Operazione.
Secondo l’analisi preliminare svolta dall’AGCM, l’Operazione appare idonea a generare effetti anticoncorrenziali significativi in cinque mercati locali, dove l’entità post-merger deterrebbe quote di mercato superiori al 50%, con incrementi tra l’8% e il 15%. L’AGCM osserva altresì che, in questi mercati, l’Operazione comporterebbe un incremento significativo del grado di concentrazione, come confermato dal confronto tra l’indice HHI pre-merger e post-merger. Inoltre, in due dei cinque mercati locali si configurerebbe una struttura di mercato fortemente concentrata, caratterizzata da un duopolio in cui i primi due operatori arriverebbero a detenere complessivamente oltre l’80-90% del mercato. Alla luce di ciò, l’AGCM ritiene che l’Operazione sia, prima facie, idonea ad ostacolare in modo significativo la concorrenza effettiva in questi mercati.
Il secondo versante considerato dall’AGCM riguarda, invece, l’approvvigionamento di prodotti alimentari e non alimentari di largo consumo, attività caratterizzata da una dimensione nazionale e che vede la presenza di centrali di acquisto che aggregano le catene della GDO/GD. L’AGCM ha lasciato aperta la definizione merceologica di tali mercati ritenendo che, nel caso di specie, l’Operazione non sia in ogni caso suscettibile di generare effetti concorrenziali significativi, in ragione del peso trascurabile della Target nel contesto delle alleanze di acquisto nazionali.
Sulla base di questa prima analisi, l’AGCM ha ritenuto opportuno avviare un’istruttoria (c.d. fase II) al fine di verificare l’effettiva sussistenza delle preoccupazioni concorrenziali evidenziate, in particolare nei cinque mercati locali interessati.
Samuel Scandola e Oriella Trad
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Tutela del consumatore / Pratiche commerciali scorrette e settore dell’abbigliamento – L’AGCM sanziona con 300.000 euro Man Project S.r.l. per una pratica commerciale scorretta relativa alla vendita di capi d’abbigliamento a marchio Coveri Tailor
Lo scorso 28 ottobre 2025, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (l’AGCM) ha irrogato alla società Man Project S.r.l. (MP) una sanzione amministrativa pari a 300.000 euro, per aver posto in essere almeno dal 2023 una pratica commerciale scorretta nel contesto della vendita di prodotti di abbigliamento a marchio Coveri Tailor presso negozi outlet (i Prodotti).
In particolare, per mezzo dell’istruttoria è stata accertata una pratica commerciale scorretta ai sensi degli artt. 20, 21 e 22 del decreto legislativo n. 206/2005 (il Codice del Consumo), consistente nella commercializzazione dei Prodotti con etichette che, accanto ad un prezzo di vendita c.d. outlet (il Prezzo Outlet), contenevano anche un più alto “prezzo pieno” barrato (il Prezzo Retail), parametrato ad un meramente ipotetico valore di mercato dei Prodotti, in realtà mai applicato.
Nel corso dell’iter procedimentale, MP ha presentato osservazioni difensive sostenendo, in primo luogo, che la produzione di capi destinati esclusivamente agli outlet costituirebbe una prassi commerciale conforme agli usi del settore e legittima – richiamando in tal senso una legge regionale del Veneto. L’AGCM, tuttavia, ha respinto tale argomentazione, rilevando che né le leggi regionali vigenti nelle località in cui sono commercializzati i Prodotti, né il Codice del Consumo, contengano clausole di esonero per i prodotti venduti in outlet dalla disciplina generale che impone la fornitura di indicazioni corrette, veritiere e trasparenti in ordine alla natura dei prodotti, inclusi prezzi e promozioni.
In secondo luogo, MP ha dichiarato di essere tenuta, in forza dei contratti stipulati con i proprietari dei centri outlet, a riportare su ciascun capo sia il Prezzo Retail, sia il Prezzo Outlet, quale condizione necessaria per operare negli spazi commerciali concessi. L’AGCM ha tuttavia escluso la rilevanza di tali obblighi contrattuali, precisando che accordi privati non possono in alcun modo legittimare condotte contrarie alle disposizioni – di natura imperativa – del Codice del Consumo.
Un ulteriore profilo difensivo ha riguardato la tesi di MP, secondo cui il prezzo barrato avrebbe rappresentato un valore economico approssimativo in base ai prezzi medi di marchi analoghi. L’AGCM ha però rilevato l’assenza di qualsiasi riscontro oggettivo o criterio verificabile a sostegno di tali stime, qualificando dunque il Prezzo Retail come puramente fittizio, inserito al solo fine di far apparire uno sconto maggiore e a indurre il consumatore in errore.
Da ultimo, l’AGCM ha anche chiarito che il riferimento di MP alla sentenza del Tribunale Regionale Amministrativo del Lazio n. 15901/2025 – resa in sede di ricorso avverso la sanzione irrogata dall’AGCM a Yoox Net-A-Porter S.p.A. (Yoox) ad esito del procedimento PS11852 – risulti del tutto inconferente, poiché in quest’ultimo caso il prezzo più alto barrato era stato realmente applicato (ancorché non da Yoox), diversamente da quello indicato da MP.
Il provvedimento in esame conferma nuovamente l’attenzione dell’AGCM a pratiche commerciali ingannevoli consistenti in una prospettazione fuorviante dei prezzi di vendita dei prodotti.
Ignazio Pinzuti Ansolini e Giorgia Lolli
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Pratiche commerciali scorrette e settore energetico – Il CdS ha respinto l’appello dell’AGCM avverso la sentenza del TAR Lazio che aveva ridotto una sanzione per inottemperanza inflitta ad ENI Gas e Luce
Con la sentenza dello scorso 29 ottobre, il Consiglio di Stato (il CdS) ha respinto l’appello proposto dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (l’AGCM) volto ad ottenere la riforma della sentenza del 2023 con cui il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (il TAR Lazio) aveva parzialmente accolto l’impugnazione di ENI Gas e Luce S.p.A. (EGL) (la Sentenza del 2023) avverso il provvedimento con cui l’AGCM aveva accertato l’inottemperanza di EGL (il Provvedimento per Inottemperanza) ad un precedente provvedimento dell’AGCM del 2016 (il Provvedimento Sanzionatorio).
In particolare, la vicenda aveva avuto origine con il Provvedimento Sanzionatorio, con il quale l’AGCM aveva sanzionato EGL per un totale di 3,6 milioni di euro per due pratiche commerciali scorrette che consistevano nella (i) gestione inadeguata dei reclami dei clienti finali relativi a fatture riportanti crediti erroneamente calcolati, accompagnata da una aggressiva attività di riscossione dei medesimi crediti tramite, ad esempio, interruzioni della fornitura senza preavviso, nonché nella (ii) mancata o ritardata restituzione di importi dovuti a vario titolo ai clienti finali.
Nel 2022 il TAR Lazio – a seguito della relativa impugnazione di EGL e con sentenza confermata in appello dal CdS nel 2024 – aveva parzialmente riformato il Provvedimento Sanzionatorio, stabilendo che alcune delle condotte rientrati nella pratica sub (i) fossero in realtà lecite perché conformi alla disciplina di settore, riducendo di conseguenza la relativa porzione di sanzione da circa 3 milioni di euro a 1 milione di euro (la Sentenza del 2022). Il TAR Lazio aveva inoltre stabilito che le condotte che integravano la condotta sub (ii) fossero invece lecite in toto, con annullamento integrale della relativa porzione di sanzione.
Tuttavia, nelle more dell’impugnazione relativa al Provvedimento Sanzionatorio, l’AGCM aveva altresì accertato l’inottemperanza di EGL al Provvedimento Sanzionatorio con riferimento esclusivamente alla pratica sub (i), ed irrogato di conseguenza un’ulteriore sanzione pari a 1,8 milioni di euro. A seguito della relativa impugnazione di EGL, il TAR Lazio ha quindi ridotto proporzionalmente la sanzione irrogata per l’inottemperanza a 600.000 euro in linea con le risultanze della Sentenza del 2022 (ossia, ha applicato la medesima percentuale di riduzione).
L’AGCM ha quindi proposto successivamente impugnazione avverso la Sentenza del 2023. Più in dettaglio, con un unico motivo d’impugnazione, l’AGCM ha lamentato che la Sentenza del 2023 operasse una “riproduzione meccanica” della precedente Sentenza del 2022, contestando la motivazione nella parte in cui riteneva lecite alcune condotte sub (i). Infatti, secondo l’AGCM, utilizzare la conformità alla disciplina di settore come unico criterio per negare la possibile scorrettezza di una condotta introdurrebbe un criterio di alternatività tra discipline che non è contemplato dall’ordinamento. Il CdS ha sbrigativamente respinto tale insidioso motivo solamente facendo riferimento all’efficacia di giudicato acquisita dalla Sentenza del 2022 successivamente alla relativa conferma del CdS.
Con il proprio appello incidentale, EGL ha lamentato innanzitutto che le condotte oggetto del Provvedimento per Inottemperanza avessero delle caratteristiche del tutto diverse da quelle del Provvedimento Sanzionatorio, asserendo che fossero limitate ad un numero ridotto di segnalazioni e spiegabili come fisiologici errori umani, non integrando quindi la condotta generalizzata oggetto del Provvedimento Sanzionatorio. Il CdS ha tuttavia respinto tale motivo, ritenendo invece corretto il rilievo dell’AGCM per cui le condotte contestate sono espressione di un comportamento rivolto complessivamente alla generalità degli utenti in considerazione della sistematicità dei malfunzionamenti che hanno portato all’emissione “a tappeto” di fatture erronee.
Non è stato accolto nemmeno il secondo motivo di impugnazione, con cui EGL lamentava un asserito allargamento del perimetro delle condotte considerate dall’AGCM ai fini della propria pronuncia sull’inottemperanza, in particolare con riferimento alla riscossione di crediti prescritti e all’arbitraria determinazione del dies a quo, ritenuto infondato dal CdS che ha notato come, in realtà, tali condotte fossero già state considerate ai fini del Provvedimento Sanzionatorio.
Infine, EGL ha criticato anche la rideterminazione della sanzione operata dal TAR Lazio, ritenendola sproporzionata rispetto ai precedenti e agli effetti della condotta, vista l’asserita limitatezza del numero di casi in cui la condotta sarebbe stata reiterata. Il CdS non ha condiviso nemmeno tale motivo, avendo innanzitutto già confermato l’identità tra le condotte contestate con il Provvedimento Sanzionatorio e quelle sanzionate con il Provvedimento per Inottemperanza, e osservando altresì come la proporzionalità della rideterminazione effettuata dal TAR Lazio rispetto alla Sentenza del 2022 tenga intrinsecamente conto delle nuove valutazioni del TAR Lazio sulla gravità e gli effetti della condotta reiterata, come appunto ridimensionata con la Sentenza del 2022.
Con la sentenza in commento, il CdS ha quindi confermato integralmente la pronuncia del TAR Lazio ponendo fine ad una vicenda ormai decennale.
Niccolò Antoniazzi e Tommaso Cavaliere
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Appalti, concessioni e regolazione / Appalti e sovvenzioni estere – La Commissione europea ha avviato un’indagine per valutare se, nell’ambito di una partecipazione a una gara pubblica d’appalto, il produttore cinese CRRC abbia beneficiato di sovvenzioni estere idonee a falsarne la partecipazione in violazione del Regolamento FSR
Lo scorso 5 novembre 2025, la Commissione europea (la Commissione) ha annunciato di aver avviato un’indagine (l’indagine) nell’ambito di una procedura per l’affidamento di un appalto pubblico per verificare se la società portoghese Portugal CRRC Tangshan Rolling Stock Unipessoal (Portugal CRRC) stia beneficiando di sovvenzioni estere che hanno determinato la presentazione di un’offerta indebitamente vantaggiosa ai sensi del Regolamento UE 2022/2560 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2022 (la normativa FSR).
Portugal CRRC è la filiale portoghese del colosso cinese nella produzione di veicoli ferroviari CRRC Tangshan, impegnato nella progettazione, produzione, collaudo e messa in servizio di locomotive e materiale rotabile.
La vicenda tra origine nell’ambito di una gara indetta nella primavera di quest’anno da Metropolitano de Lisboa, relativa alla costruzione e manutenzione di una nuova linea metropolitana. La gara supera le soglie che determinano l’applicazione della normativa FSR e, pertanto, gli operatori che partecipano devono comunicare i dati relativi all’eventuale percezione di sovvenzioni estere e la Commissione europea è tenuta ad eseguire la verifica se tali sovvenzioni siano idonee o meno alla formulazione di offerte indebitamente vantaggiose. In particolare, la normativa FSR prevede un obbligo di notifica in capo all’operatore economico che partecipi ad una procedura di appalto pubblico, qualora l’appalto abbia valore pari o superiore a 250 milioni di euro e all’operatore economico siano stati concessi da un Paese terzo, nei tre anni precedenti, contributi economici pari o superiori a 4 milioni di euro.
Nell’ambito di questa gara, il consorzio Mota-Engil ha presentato un’offerta indicando tra i suoi principali subappaltatori proprio Portugal CRRC. In tale contesto, ricevuta la notifica ai sensi della normativa FSR, la Commissione ha avviato un procedimento per la verifica delle sovvenzioni percepite dal subappaltatore Portugal CRRC che, in ultima istanza, avrebbe consentito – secondo l’ipotesi istruttoria – al consorzio Mota-Engil di formulare un’offerta indebitamente vantaggiosa per la fornitura di veicoli ferroviari leggeri.
Si tratta finora di uno dei pochi casi in cui la normativa FSR è stata applicata in materia di appalti pubblici.
Come noto (e come ricordato in questa Newsletter), la Commissione monitora anche le sovvenzioni estere che causano o rischiano di causare una distorsione nell’ambito di una procedura di appalto pubblico. Tali sono, in particolare, le sovvenzioni che consentono ad un operatore economico di presentare un’offerta indebitamente vantaggiosa in relazione ai lavori, ai servizi o alle forniture oggetto di appalto.
In materia di public procurement, questa decisione può avere tre possibili esiti.
In primo luogo, se la Commissione constata che un operatore economico beneficia effettivamente di una sovvenzione estera distorsiva, l’operatore economico interessato può proporre impegni che la Commissione accetta se ritenuti idonei ad eliminare integralmente ed efficacemente la distorsione.
In secondo luogo, se l’operatore economico non presenta rimedi o se la Commissione ritiene che essi siano insufficienti o inappropriati, la Commissione vieta l’aggiudicazione dell’appalto all’operatore economico interessato.
In terzo luogo, se la Commissione non rileva l’esistenza di una sovvenzione estera distorsiva, essa decide di non sollevare obiezioni.
L’esperienza dimostra comunque che, nei precedenti casi in cui la Commissione ha avviato un’indagine approfondita ai sensi della normativa FSR in ambito di appalti pubblici, l’indagine si sia tendenzialmente conclusa con il ritiro dell’operatore economico interessato dalla gara.
Così, ad esempio, è già avvenuto in Bulgaria che una società satellite dello stesso gruppo CRCC, a seguito della comunicazione di apertura di un’indagine approfondita ad opera della Commissione, abbia ritirato l’offerta presentata in una gara di appalto indetta dal Ministero dei Trasporti bulgaro per l’acquisto e la manutenzione di 20 treni elettrici.
Allo stesso modo, in Romania, in una gara bandita per la realizzazione di un impianto fotovoltaico, due consorzi che comprendevano società cinesi specializzate nella produzione di energia hanno ritirato le offerte dopo l’apertura dell’indagine approfondita ad opera della Commissione.
Niccolò Ferracuti
