Newsletter giuridica di concorrenza e regolamentazione - 12 gennaio 2026
Diritto della concorrenza – Italia / Abusi e settore aereo – L’AGCM ha sanzionato Ryanair per abuso di posizione dominante a danno delle agenzie di viaggio
Con il provvedimento pubblicato lo scorso 19 dicembre, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha irrogato una sanzione di circa 256 milioni di euro a Ryanair DAC (Ryanair) per aver abusato della propria posizione dominante nel mercato del trasporto aereo civile a corto raggio ai danni delle agenzie di viaggio, sia online (OTA) che fisiche, precludendo loro l’accesso ai biglietti aerei Ryanair, per la rivendita degli stessi da soli o in combinazione con altri servizi turistici.
Le condotte di Ryanair (collettivamente, le Condotte), come già profilate nel provvedimento di avvio dell’istruttoria (già oggetto di commento in questa Newsletter), si sono realizzate attraverso (i) sistemi informatici atti a rendere eccessivamente difficoltoso, per il cliente finale, l’acquisto di biglietti tramite OTA, come l’introduzione di un processo di verifica biometrica del passeggero o il blocco dei pagamenti associati alle OTA; (ii) la cancellazione massiva ed automatica degli account riconducibili alle OTA; (iii) pressioni per la sottoscrizione di accordi di collaborazione, congiunte a campagne mediatiche aggressive e discriminatorie verso le agenzie che non avevano intenzione di diventare partner; e (iv) l’impossibilità per le OTA di acquistare biglietti appartenenti alle classi tariffarie più basse.
Riguardo al posizionamento sul mercato a monte dei servizi di trasporto aereo di linea, l’AGCM ha ritenuto che Ryanair detenesse una posizione dominante, in quanto titolare di una quota di mercato superiore al 40% nei collegamenti domestici ed europei da e per l’Italia. Infatti, non solo Ryanair trasporta il 44-50% dei passeggeri su voli domestici e il 38-39% su voli europei, ma dispone di una rete di offerta capillare, essendo presente in più del 50% delle tratte, con forti posizioni locali.
Secondo la ricostruzione dell’AGCM, le Condotte hanno avuto l’effetto di dirottare il traffico internet – elemento competitivo chiave nei mercati a valle dell’intermediazione turistica – dalle OTA al sito di Ryanair, che offriva ai consumatori non solo biglietti aerei, ma veri e propri pacchetti turistici in concorrenza con le OTA. Infatti, a seguito delle Condotte, da un lato le prenotazioni di biglietti Ryanair effettuate tramite OTA sono crollate dell’80%, con un effetto a cascata sulle attività delle OTA, mentre, dall’altro lato, Ryanair ha registrato un aumento del traffico dati sul proprio sito internet e del fatturato legato alla vendita di servizi turistici accessori.
A fronte delle contestazioni dell’AGCM, Ryanair ha contro dedotto che (i) il mercato rilevante fosse stato erroneamente definito, dovendo includere anche voli extraeuropei ed intercontinentali, oltre che mezzi di trasporto alternativi, come treni e traghetti; (ii) le Condotte dovessero considerarsi espressione della libertà di impresa, salvo non ricorressero i presupposti stabiliti dalla sentenza Bronner (sentenza del 26 novembre 1998, C-7/97) – secondo cui il rifiuto di consentire l’accesso ad un input essenziale integra un abuso di posizione dominante quando esso è essenziale per l’attività economica dei concorrenti, sicché il diniego avrebbe l’effetto di eliminare la concorrenza, in assenza di obiettive giustificazioni – condizioni che, a dire di Ryanair, non sarebbero state riscontrabili nel caso concreto; (iii) che le verifiche richieste alle OTA prima dell’acquisto fossero oggettivamente giustificate dalla necessità di identificare il passeggero e da esigenze di sicurezza informatica; e (iv) che le OTA applicassero sovrapprezzi, danneggiando il modello low-cost di Ryanair.
Tuttavia, l’AGCM, rigettando tali argomenti, ha ritenuto – in sintesi – che:
- i voli intercontinentali da e per l’Italia (su cui, tra l’altro, Ryanair non è attiva), come anche gli altri mezzi di trasporto, appartengono ad altri mercati, con caratteristiche diverse da quello in oggetto;
- il test legale applicato nella sentenza Bronner non si applica al caso di specie, in quanto non si discute dell’accesso a un’infrastruttura “chiusa” e sviluppata solo per uso interno, bensì della prosecuzione di una prassi commerciale (la distribuzione online dei voli tramite terzi), consentita fino a prima dell’implementazione delle Condotte; pertanto, la situazione non ricadrebbe nell’ambito applicativo della dottrina “essential facility” riconducibile – ad avviso della stessa AGCM – in Bronner;
- non fossero oggettivamente necessarie le restrizioni dovute all’implementazione del sistema di verifica del passeggero, assenti nelle altre compagnie aeree e, come emerso dai documenti interni, esplicitamente concepite per “fermare le OTA”;
- l’esigenza di proteggere il modello low-cost non giustifica l’eliminazione dei canali delle OTA concorrenti, in quanto sarebbero sufficienti al riguardo degli obblighi di trasparenza sul prezzo.
In conclusione, secondo il provvedimento in oggetto una compagnia aerea non può far leva sulla propria posizione dominante per restringere i propri canali di vendita al fine di escludere o comprimere l’operatività delle agenzie concorrenti nei mercati a valle. C’è ora interesse per seguire gli sviluppi legati al probabile contenzioso amministrativo che sorgerà con riguardo a questa decisione.
Numa Blondi e Luca Giacomello
------------------------------------
Abusi e settore sportivo – Il CdS ha confermato l’abuso di posizione dominante della FIGC nel mercato dell’organizzazione di eventi calcistici
Il Consiglio di Stato (CdS) ha accolto con sentenza l’appello presentato dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) avverso la decisione del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio (TAR Lazio) che aveva annullato la delibera con cui la stessa AGCM aveva accertato un abuso di posizione dominante ex Art.102 TFUE nei confronti della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), sanzionandola per circa EUR 4.2 milioni – ammenda quindi ora confermata dal massimo organo della giustizia amministrativa.
A seguito di una segnalazione da parte di un ente di promozione sportiva (EPS) – il quale aveva lamentato delle condotte illecite da parte della FIGC volte a espandere la sua posizione dominante sul mercato dell’organizzazione degli eventi sportivi calcistici a carattere agonistico anche al mercato dell’organizzazione di eventi calcistici a carattere ludico-amatoriale nel settore giovanile – erano state avviate delle indagini da parte dell’AGCM, culminate con l’accertamento dell’abuso da parte della FIGC.
Lo scopo perseguito dalla FIGC sarebbe stato quello di aumentare il proprio numero di tesserati, a danno degli EPS e delle associazioni sportive dilettantistiche, attraverso una strategia escludente strutturata in diversi punti. In particolare, la FIGC (i) non avrebbe stipulato alcuna convenzione con gli EPS per permettere loro di organizzare eventi agonistici giovanili; (ii) avrebbe applicato dei vincoli mediante convenzioni/autorizzazioni per impedire ai propri tesserati appartenenti alla fascia “amatoriale” (dai 5 ai 12 anni) di partecipare alle iniziative organizzate dagli EPS e (iii) avrebbe qualificato come “attività agonistica” quella svolta dai suoi tesserati appartenenti alla fascia d’età dai 12 ai 17 anni.
Il TAR Lazio aveva annullato in primo grado la delibera dell’AGCM, ritenendo che quest’ultima avesse errato: (i) nel valutare come scorretta la definizione di “attività agonistica” fornita dalla FIGC, (ii) nel considerare come “intimidatorie” le condotte della FIGC lamentate dall’EPS segnalante – soprattutto in funzione dell’assenza di qualsivoglia ricorso presentato presso la Corte Fedele d’Appello della FIGC da parte degli interessati – e (iii) nel ricostruire il quadro dei comunicati ufficiali della FIGC susseguiti nel tempo, attraverso i quali è stata colmata l’assenza della convenzione con gli EPS.
L’AGCM ha appellato la seguente decisione di fronte al CdS presentando 4 motivi, riguardanti rispettivamente l’analisi su: (i) l’inerzia della FIGC nello stipulare la convenzione con gli EPS, (ii) la definizione scorretta di “attività agonistica” fornita dalla FIGC, (iii) l’assenza di proporzionalità della regolamentazione della FIGC e (iv) la non pertinenza dei dati economici considerati ai fini della decisione (es. la percentuale superiore di crescita dei tesserati negli EPS rispetto a quella della FIGC).
Il CdS ha essenzialmente accolto tutti i motivi presentati dall’AGCM per diverse ragioni. In particolare, il Collegio ha stabilito che:
- le risultanze istruttorie hanno evidenziato diversi solleciti da parte di EPS rivolti verso la FIGC per la sottoscrizione di una convenzione, simile al modello presentato dal CONI nel 2014 a seguito dell’approvazione del Regolamento degli EPS nello stesso anno;
- l’interpretazione fornita dal TAR Lazio sulla definizione di “attività agonistica”, fondata su un’interpretazione letterale del D.M. del Ministero della Salute del 18.2.1982, il quale indica l’età minima di 12 anni per praticare attività a carattere agonistico, non potesse essere condivisa. Alla luce della circolare del Ministero n.7/1983, l’attività “agonistica” non è sinonimo di “attività competitiva”, fondando tale distinzione sull’intensità e sulle caratteristiche della prestazione ad oggetto. Sulla falsa riga di questa valutazione, un’attività sportiva può essere ritenuta ludico-amatoriale a prescindere dall’età dei soggetti che la pongono in essere;
- la FIGC sia passata dall’imposizione di un divieto assoluto nei confronti dei suoi tesserati alla partecipazione degli eventi calcistici organizzati dagli EPS, ad un consenso condizionato da una pre-autorizzazione. Nel determinare l’illiceità della seguente regolamentazione settoriale ai sensi del diritto antitrust, il Collegio ha richiamato diversi precedenti della Corte di Giustizia dell’Unione Europea per confermare l’applicazione del diritto EU agli organismi sportivi, subordinando la legittimità di condotte anticompetitive al soddisfacimento diverse condizioni (e. il perseguimento di obiettivi legittimi come la salute, l’integrità delle competizioni sportive ecc., la necessità di proporzionalità dei mezzi utilizzati, la compressione della concorrenza non oltre il necessario). Riconosciuti questi principi, non può essere ammesso il rispetto di queste condizioni per ciò che riguarda la regolazione della FIGC;
- l’art. 102 TFUE sanziona lo sfruttamento abusivo di una posizione dominante, anche indipendentemente dal suo esito fruttuoso. L’assenza di effetti concreti non basta dunque a escludere l’infrazione; oltretutto, posto che occorre che l’Autorità nazionale dimostri la capacità di una pratica di restringere la concorrenza basata sui meriti, ciò è evidente nel caso di specie, in cui viene preclusa l’accesso da parte dei tesserati FIGC, se non a condizioni restrittive, ai “prodotti” offerti dai concorrenti di quest’ultima (ossia le EPS).
Per queste ragioni, il CdS ha confermato l’abuso originariamente identificato dall’AGCM, conformandosi con l’indirizzo della giurisprudenza UE che parifica in parte la figura delle organizzazioni sportive a quella delle imprese, qualora l’attività di cui si occupano possa qualificarsi come avente natura economica.
Giacomo Perrotta
------------------------------------
Concentrazioni e trasporto navale – Il CdS ha confermato la sentenza del TAR Lazio di annullamento dell’autorizzazione con impegni della concentrazione fra Terminal San Giorgio e Ignazio Messina
Con la sentenza del 30 dicembre 2025, il Consiglio di Stato (CdS) ha respinto l’appello proposto dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) e l’appello incidentale di Ignazio Messina & C. S.p.A. (IM&C), confermando la decisione del TAR Lazio che annullava il provvedimento di autorizzazione con impegni dell’operazione di acquisizione di Terminal San Giorgio S.r.l. (TSG) da parte di IM&C.
La controversia trae origine dal provvedimento con cui l’AGCM aveva autorizzato, dopo aver esercitato i poteri di call-in, un’operazione c.d. sotto-soglia avente ad oggetto l’acquisizione del controllo esclusivo di TSG, impresa terminalistica attiva nel porto di Genova, da parte di IM&C, società soggetta al controllo congiunto del Gruppo Messina S.p.A. (Gruppo Messina) e di Marinvest S.r.l., società del gruppo MSC (Gruppo MSC) (complessivamente l’Operazione). Per un approfondimento circa il provvedimento di autorizzazione dell’AGCM, si rimanda alla Newsletter del 3 giugno 2024.
Con sentenza del 12 maggio 2025, il TAR Lazio aveva accolto il ricorso proposto da Grimaldi Euromed S.p.A. (Grimaldi), annullando il provvedimento AGCM per plurimi vizi, rilevati in particolare (i) nella definizione del mercato geografico rilevante, (ii) nella valutazione degli effetti orizzontali e verticali dell’Operazione nonché (iii) nell’adeguatezza e proporzionalità degli impegni accolti dall’AGCM. Per un approfondimento circa le motivazioni del TAR, si rimanda alla Newsletter dello scorso maggio.
L’AGCM e IM&C hanno impugnato la sentenza del TAR Lazio dinnanzi al CdS, articolando i rispettivi appelli in quattro motivi, tutti esaminati e respinti dal CdS. In particolare, i motivi riguardavano: (i) un asserito travalicamento, da parte del TAR Lazio, dei limiti del sindacato di legittimità sulle valutazioni tecnico-discrezionali dell’AGCM; (ii) la delimitazione del mercato geografico rilevante; (iii) la valutazione degli effetti orizzontali dell’Operazione; e (iv) la sussistenza e l’adeguata considerazione dei possibili effetti verticali.
Con riferimento al primo motivo, il CdS ha ribadito che il sindacato giurisdizionale sui provvedimenti connotati da ampia discrezionalità tecnica, come quelli nel cd. merger control, ben può estendersi anche alla verifica della correttezza dell’iter istruttorio e della coerenza logico-motivazionale delle valutazioni svolte dall’AGCM. Nel caso di specie, il TAR Lazio non si è sostituito all’AGCM nelle valutazioni di merito, ma ha legittimamente rilevato carenze istruttorie, profili di contraddittorietà e difetti di motivazione del provvedimento di autorizzazione, rimanendo pertanto entro i limiti del controllo di legittimità.
Quanto alla delimitazione del mercato geografico rilevante, il CdS ha confermato le conclusioni del giudice di primo grado, rilevando come l’AGCM non abbia adeguatamente motivato l’effettiva accessibilità e sostituibilità dei porti alternativi rispetto a quello di Genova. In particolare, il CdS ha evidenziato che le limitazioni infrastrutturali e le condizioni di saturazione degli scali considerati dall’AGCM avrebbero richiesto una valutazione più approfondita, trattandosi di elementi idonei a incidere in modo decisivo sulla delimitazione del mercato rilevante e, conseguentemente, sull’analisi degli effetti concorrenziali dell’Operazione. L’AGCM, al contrario, avrebbe tralasciato di
fornire una motivazione accurata in ordine all’inclusione dei porti considerati (con specifico riferimento al porto di Savona-Vado Ligure e Marina di Carrara).
In relazione agli effetti orizzontali, il CdS ha ritenuto corretto l’approccio del TAR Lazio nel valorizzare la scomparsa di un operatore indipendente dal mercato a seguito della concentrazione, con il passaggio da tre terminalisti attivi nel porto di Genova (Stazioni Marittime, TSG e IM&C) a due. Il CdS ha evidenziato come l’Operazione determini, già sulla base del mercato delineato dall’AGCM, quote di mercato post-merger riconducibili al Gruppo Messina particolarmente elevate, comprese tra il 55% e il 65%. Tali quote risultano peraltro destinate ad aumentare ulteriormente laddove il mercato geografico rilevante fosse correttamente circoscritto al solo porto di Genova, alla luce delle criticità emerse in ordine alla reale sostituibilità degli scali alternativi.
Infine, con riferimento ai possibili effetti verticali dell’Operazione, il CdS ha condiviso le valutazioni del TAR Lazio circa l’inadeguatezza delle misure proposte dalle parti e poi imposte dall’AGCM a presidio delle criticità concorrenziali individuate in istruttoria. In particolare, il CdS ha ritenuto che le modifiche alla governance e gli obblighi di non discriminazione e di accesso non fossero idonei a neutralizzare in modo effettivo e strutturale il rischio di esclusione (input foreclosure) a danno dei concorrenti nei mercati a valle del trasporto marittimo di merci su rotabili, e in particolare di Grimaldi, concorrente diretto di Grandi navi veloci S.p.A. (società del Gruppo MSC), operante sulle banchine gestite da TSG. Il CdS ha inoltre sottolineato il carattere temporaneo di tali obblighi di accesso (di durata biennale), osservando che la limitazione nel tempo delle garanzie accordate finisce per tradursi in un mero differimento degli effetti anticoncorrenziali dell’Operazione, senza però eliminarne le cause strutturali.
La sentenza in commento conferma, dunque, l’annullamento dell’autorizzazione condizionata rilasciata dall’AGCM e rafforza l’esigenza di un’istruttoria completa in materia di concentrazioni, specie in mercati infrastrutturali ad alta concentrazione. Appare interessante in particolare il rilievo da parte del CdS sull’importanza per l’AGCM di valutare la disponibilità in concreto degli scali alternativi (in questo caso saturi), già nella definizione del mercato rilevante e non solo nelle successive valutazioni. Spetterà ora all’AGCM rinnovare l’istruttoria e sarà interessante vedere come la stessa terrà conto dei rilievi formulati dai giudici amministrativi.
Fabio Bifarini ed Elena Pezzoli
------------------------------------
Appalti, concessioni e regolazione / Regolazione e settore delle rinnovabili – La Corte costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale della normativa della Regione Sardegna sull’individuazione delle aree idonee all’installazione degli impianti da fonti energetiche rinnovabili
Con sentenza n. 184 del 16 dicembre 2025, la Corte costituzionale (la Corte) ha dichiarato illegittime alcune disposizioni della legge regionale della Sardegna 5 dicembre 2024, n. 20 (la Legge Regionale) contenente norme per l’individuazione di aree idonee e non idonee all’installazione degli impianti a fonti di energia rinnovabile (Impianti FER) e per la semplificazione dei procedimenti autorizzativi.
Il giudizio di legittimità era stato instaurato dal Presidente del Consiglio dei ministri (la Presidenza del Consiglio), che aveva eccepito l’incostituzionalità della Legge Regionale perché in contrasto con i principi costituzionali di uguaglianza, di certezza del diritto, di legittimo affidamento e di libertà di iniziativa economica oltre che per contrasto con i principi eurounitari di decarbonizzazione e di massima diffusione dell’energia prodotta da fonti rinnovabili (Direttiva 2018/2001/UE e Regolamento UE 2021/1119/UE).
Guardando al merito delle censure, la Presidenza del Consiglio aveva, inter alia, sollevato questione di costituzionalità della Legge Regionale nella parte in cui prevedeva che la stessa dovesse applicarsi sia ai procedimenti autorizzatori di impianti FER in corso sia a quelli già conclusi. La Corte ha ritenuto fondata la censura relativa all’applicazione della Legge Regionale ai procedimenti già conclusi, dal momento che travolgere gli atti autorizzativi già rilasciati risulterebbe in una diretta violazione dei principi del legittimo affidamento e di certezza del diritto, ravvisando così una violazione dei principi costituzionali ed eurounitari. In tal senso, la Corte ha ricordato che il principio di legittimo affidamento non impedisce al legislatore di intervenire in senso sfavorevole per i destinatari della norma, ma sottopone tali interventi ad un rigido vaglio di costituzionalità. Nel caso concreto, la scelta di caducare tutti gli atti autorizzativi già rilasciati viene giudicata dalla Corte una compressione irragionevole del legittimo affidamento.
Allo stesso modo, la Corte accoglie il motivo di incostituzionalità della Legge Regionale nella parte in cui introduce un divieto di realizzazione degli impianti FER ricadenti nelle aree qualificate come “non idonee”. Sul punto, la Corte richiama un proprio precedente, in cui viene esplicitato che, in applicazione della normativa nazionale, le regioni hanno il potere di individuare le aree “non idonee” ma non possono fare derivare da tale inidoneità un divieto assoluto e aprioristico di realizzazione di impianti FER nelle stesse aree.
Infine, la Corte dichiara l’illegittimità costituzionale anche della disciplina speciale introdotta dalla Legge Regionale per l’autorizzazione degli impianti FER collocati in aree qualificate come “non idonee”, accogliendo anche sul punto le censure della Presidenza del Consiglio. Secondo la Corte, tale disciplina integra una deroga non consentita alla normativa statale in materia di tutela dell’ambiente e del paesaggio: essa consente, infatti, di approvare interventi in aree “non idonee” a prescindere dall’autorizzazione paesaggistica. Quest’ultima, però, è un istituto di protezione ambientale riconducibile alla competenza esclusiva dello Stato (art. 117, comma 2, lett. s, Cost.) e perciò non derogabile dalla normativa regionale.
Andrea Scarpetta e Laura Pagliuso
------------------------------------
Diritto dell’Unione europea / Ordinamento sportivo e concorrenza – Secondo l’AG Spielmann gli articoli 101 e 102 TFUE non ostano a una normativa nazionale che attribuisce poteri sanzionatori agli organi sportivi
Lo scorso 18 dicembre 2025 sono state pubblicate le conclusioni dell’Avvocato Generale Spielmann (AG) nelle cause riunite C‑424/24 e C‑425/24. Tra i vari profili affrontati, relativi a diversi campi della normativa UE, assumono particolare rilievo, per il diritto della concorrenza, le valutazioni sulla compatibilità con gli artt. 101 e 102 TFUE delle sanzioni disciplinari sportive che inibiscono ai dirigenti lo svolgimento dell’attività professionale.
La vicenda trae origine dai procedimenti disciplinari avviati dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) nei confronti dell’ex presidente e di un ex consigliere di amministrazione della Juventus F.C. S.p.A. (Juventus), accusati di aver orchestrato un sistema di plusvalenze fittizie nei bilanci del club. All’esito del procedimento dinanzi agli organi di giustizia sportiva, la Corte Federale d’Appello presso la FIGC ha irrogato ad entrambi una sanzione disciplinare consistente nell’inibizione a svolgere attività in ambito FIGC per 24 mesi, da ultimo estesa a livello mondiale dalla Commissione Disciplinare della Fédération Internationale de Football Association (FIFA).
Esauriti i gradi della giustizia sportiva, i dirigenti hanno adito il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (TAR), chiedendo, in via principale, l’annullamento della sanzione e, in subordine, il risarcimento del danno. Il TAR ha rilevato che la giurisdizione amministrativa è ex lege limitata ad un controllo incidentale delle decisioni sportive, con possibilità di riconoscere solo una tutela “per equivalente” (risarcitoria), senza potere di annullamento né di adozione di misure cautelari.
Da qui il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea (CGUE) sulla compatibilità di tale normativa nazionale con il diritto alla tutela giurisdizionale effettiva e – sul versante antitrust – con gli artt. 101 e 102 TFUE.
Dal punto di vista antitrust, l’AG muove da un presupposto ormai consolidato nella giurisprudenza della CGUE: quando presenta una dimensione economica, l’attività sportiva rientra nel campo di applicazione del diritto dell’Unione
Peraltro, con riferimento all’art. 101 TFUE, nel caso di specie, anche assumendo che le decisioni federali siano “decisioni di associazioni di imprese”: (i) l’oggetto primario delle sanzioni riguarda persone fisiche (i dirigenti), non i club, e (ii) non emergono – ad avviso dell’AG – elementi secondo cui tali sanzioni avrebbero comportato retrocessioni, esclusioni o altre conseguenze incidenti sulle condizioni di concorrenza tra le società calcistiche nel mercato rilevante.
Quanto all’art. 102 TFUE, anche ammettendo che la FIGC e il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) possano essere qualificate come “imprese” ai sensi del diritto della concorrenza, l’AG evidenzia che non è individuabile alcun mercato sul quale tali entità detengano una posizione dominante che verrebbe abusivamente sfruttata tramite l’irrogazione di sanzioni disciplinari ai dirigenti. In tale contesto, la lamentata assenza di criteri sostanziali trasparenti, oggettivi e precisi per l’esercizio del potere sanzionatorio non assume rilievo ai fini dell’applicazione dell’art. 102 TFUE, ferma restando la sua rilevanza sotto altri profili (in particolare, rispetto al test di proporzionalità nell’ambito delle libertà di circolazione e alle garanzie procedurali collegate alla tutela giurisdizionale effettiva).
Appare dunque che, se la CGUE dovesse seguire l’approccio dell’AG, il quadro tracciato dalla giurisprudenza European Superleague Company e International Skating Union (già oggetto di commento in questa Newsletter) in relazione ai rapporti tra sport e antitrust verrebbe specificato come segue: la lente degli artt. 101 e 102 TFUE sulle attività delle federazioni sportive resterebbe concentrata sulle regole strutturali (e.g., accesso alle competizioni, sfruttamento e commercializzazione dei diritti), mentre le sanzioni disciplinari individuali rimarrebbero, di regola, fuori dal perimetro di rilevanza delle norme UE antitrust, salvo effetti restrittivi.
Sul piano sistemico, la novità più rilevante potrebbe però discendere da un’eventuale adesione della Corte alla posizione espressa dall’AG in materia di controllo giurisdizionale effettivo sulle sanzioni disciplinari (i.e., indipendenza nei vari gradi e potere di annullamento a livello amministrativo), con possibili ricadute significative sull’intera architettura della giustizia sportiva italiana. Infatti, l’AG ha ritenuto che il diritto UE (in particolare, l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali) osta a una normativa nazionale, come quella italiana, che limita il controllo della legittimità delle sanzioni disciplinari, come quelle dell’ordinamento sportivo qui in questione, ad un controllo in via incidentale che può, in caso di illegittimità, comportare esclusivamente la concessione di un risarcimento pecuniario a favore dei soggetti ai quali tali sanzioni sono state inflitte: le giurisdizioni nazionali devono invece poter annullare siffatte sanzioni e concedere, se del caso, provvedimenti provvisori che consentano di garantire la piena effettività della futura pronuncia giurisdizionale nel merito.
Eleonora Colombo e Oriella Trad
------------------------------------
