Diritto della concorrenza – Europa / Sovvenzioni estere e settore degli scanner di sicurezza – La CGUE ordina a Nuntech di consegnare il contenuto di alcune caselle e-mail, pur se memorizzato in server cinesi
Con l’ordinanza del 21 marzo 2025 la Corte di Giustizia dell’Unione europea (CGUE) ha rigettato il ricorso in appello di Nuctech W.C.L. sp. z.o.o. e InsTech Netherlands BV (congiuntamente, le Ricorrenti) avverso un’ordinanza del Tribunale dell’Unione europea (Tribunale dell’UE). Quest’ultimo aveva rigettato la precedente richiesta delle Ricorrenti d'ottenere la sospensione provvisoria di una decisione della Commissione europea (Commissione) in tema di sovvenzioni estere.
In particolare, il procedimento era stato avviato il 16 aprile 2024, in relazione a possibili sovvenzioni estere ricevute dalle Ricorrenti. Esse sono attive nella distribuzione di scanner per persone e merci, installati presso diversi porti e aeroporti europei, a seguito dell’aggiudicazione – da parte delle Ricorrenti – dei relativi contratti di fornitura assegnati con procedure competitive.
La Commissione, nell’ambito delle ispezioni presso la sede delle imprese Ricorrenti, aveva ordinato loro di consegnarle il contenuto di alcune caselle di posta elettronica. Esse però si erano opposte, sostenendo che detta corrispondenza fosse memorizzata nei server della loro controllante, che essi erano localizzati in Cina e che, pertanto, trasmettere tali informazioni alla Commissione, con la fuoriuscita delle medesime dal territorio cinese, avrebbe comportato l’assunzione di responsabilità legali in Cina.
A seguito d’un infruttuoso ricorso al Tribunale dell’UE, le Ricorrenti si sono rivolte alla CGUE, dinanzi alla quale hanno provato a dimostrare che consegnare il contenuto delle caselle di posta elettronica avrebbe provocato loro un danno grave e irreparabile (requisito necessario al fine dell’ottenimento di misure provvisorie), rappresentato dalle conseguenze delle violazioni del diritto cinese.
Tra le altre cose, le Ricorrenti hanno argomentato che, adempiendo all’intimazione della Commissione, oltre al rischio d’essere sanzionate in Cina per aver violato la normativa che tutela i contenuti informatici memorizzati sui server locali, avrebbero inoltre subito un rilevante danno reputazionale derivante proprio da tale condotta, contraria alle leggi vigenti in Cina.
Tuttavia, la CGUE non ha accolto tale motivo di ricorso in appello; essa, infatti, ha specificato che, affinché il danno reputazionale dipendente da una sanzione conseguente a una violazione di norme di diritto pubblico possa essere considerato sufficientemente grave, anche tale sanzione deve necessariamente connotarsi della medesima gravità. E se tale gravità può sicuramente associarsi, ad esempio, a una sanzione penale, lo stesso non si potrebbe invece dire dell’asserita sanzione amministrativa che potrebbe essere emessa in base alle regole applicabili in Cina. Le Ricorrenti, così, sono state obbligate ad adempiere alle specifiche richieste ispettive della Commissione, adottate in base alla normativa sul controllo delle sovvenzioni estere.
Nell’attesa di potenziali sviluppi, l’ordinanza conferma che, ai fini di valutare il possibile conflitto tra l’ottemperanza a una decisione della Commissione, quale quella in parola, e il rispetto di una normativa di un'altra giurisdizione, il discrimen rimane la natura delle sanzioni che l’impresa rischia di ricevere, qualora si conformi al diritto dell’UE. Ciò laddove quelle a carattere puramente amministrativo sono considerate meno afflittive di quelle penali e non risultano soddisfare il parametro utilizzato dalla CGUE per giustificare un comportamento contra legem nell’UE; in particolare, l’ordinanza giunge a distanza di sette anni dalla decisione della Corte europea dei diritti dell’uomo nel caso Pro Plus v. Slovenia (proc. 47072/15), in cui i giudici di Strasburgo avevano sottolineato la natura quasi-penale dei procedimenti antitrust.
Riccardo Ciani
Diritto della concorrenza – Italia / Concentrazioni e settore bancario – Nel mercato del credito alle imprese, una quota post-merger del 25% può essere sufficiente per l’avvio di un’istruttoria approfondita da parte dell’AGCM
L’8 aprile 2025, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha deliberato l’avvio di un’istruttoria approfondita (c.d. Fase 2) nell’ambito della concentrazione bancaria fra BPER Banca S.p.A. (BPER) e Banca Popolare di Sondrio (BPSO e, congiuntamente, le Parti), limitatamente al settore del credito alle piccole imprese nelle province di Varese, Pavia e Como.
Il 26 febbraio 2025, BPER ha comunicato all’AGCM, ai sensi della disciplina sul controllo delle concentrazioni, la propria intenzione di acquisire il controllo esclusivo su BPSO.
Ad avviso dell’AGCM, la concentrazione interesserebbe numerosi mercati rilevanti legati al settore bancario, data l’ampia sovrapposizione nelle attività delle Parti.
Per quanto riguarda la maggior parte di tali mercati, l’AGCM si è limitata ad un pre-screening sulla base di ridotte quote di mercato dell’entità risultante dalla concentrazione (la Società) (quasi ovunque inferiori o pari al 15%) o comunque alla luce d’incrementi non significativi rispetto alle quote attuali (meno dell’1%). Tali mercati si riferiscono, in particolare, ai settori: (i) del risparmio amministrato, (ii) del risparmio gestito, (iii) del credito al consumo, (iv) del leasing, (v) del factoring, (vi) dei servizi di pagamento e (vii) dei prodotti assicurativi.
L’AGCM ha invece focalizzato la propria attenzione sul mercato della raccolta bancaria mediante conti correnti e affini (il Mercato della raccolta), nonché sul mercato dei crediti a breve, medio e lungo termine (il Mercato degli impieghi).
Per quanto riguarda il Mercato della raccolta, l’AGCM ha precisato, preliminarmente (in maniera peraltro non particolarmente convincente) che questo non ricomprenderebbe la raccolta postale. Inoltre, l’AGCM ha riconosciuto che, sebbene i conti correnti online non siano del tutto equiparabili a quelli tradizionali, è indubbio che vi sia una certa pressione concorrenziale da parte delle banche online nell’ambito del Mercato della raccolta, la qual cosa potrebbe militare per una loro inclusione nell’ambito di questo mercato. Infine, dal punto di vista geografico, l’AGCM ha definito il Mercato della raccolta come un mercato tendenzialmente provinciale.
Sugli effetti della concentrazione nel Mercato della raccolta, l’AGCM ha notato come in una sola provincia, quella di Varese, la Società avrebbe una quota di mercato significativa (più del 25%), con un incremento non trascurabile (più del 2%). Tuttavia, un’analisi più approfondita, sulla base dell’indice di concentrazione del mercato post-merger (l’HHI), ha portato l’AGCM a ritenere che non sussistano preoccupazioni concorrenziali.
Per quanto riguarda invece il Mercato degli impieghi, l’AGCM lo ha ulteriormente frammentato in quattro sotto-mercati autonomi, sulla base del beneficiario del credito: (i) un mercato del credito alle famiglie consumatrici, di dimensioni provinciali; (ii) un mercato del credito alle famiglie produttrici e alle piccole imprese, sempre di dimensioni provinciali; (iii) un mercato del credito alle medie e grandi imprese, di dimensioni regionali; e (iv) un mercato del credito agli enti pubblici, di dimensioni nazionali.
Se i mercati sub (i), (iii) e (iv) non hanno destato preoccupazioni, alla luce di quote ridotte per la Società o comunque di un HHI sotto le soglie d’attenzione, diverso è il caso del mercato del credito alle famiglie produttrici e alle piccole imprese.
Infatti, nelle quattro province di Varese, Genova, Pavia e Como, la Società acquisirebbe una quota complessiva del 25% o più, con un incremento superiore al 2%. L’AGCM ha ritenuto la combinazione di questi due elementi sufficiente a richiedere l’applicazione di un’analisi più approfondita sulla base dell’HHI. Inoltre, ad esito di tale esame, il significativo tasso di concentrazione in tre delle quattro province – Varese, Pavia e Como – nonché il delta rilevante rispetto allo scenario attuale, hanno suscitato preoccupazioni concorrenziali nell’AGCM.
Limitatamente a tali province, l’AGCM ha dunque ritenuto necessaria un’istruttoria più approfondita e ha deliberato l’inizio della Fase 2, che riguarderà quindi in via esclusiva gli effetti della concentrazione sul Mercato degli impieghi e, in particolare, sul sotto-mercato del credito alle famiglie produttrici e alle piccole imprese, verosimilmente in aree geografiche più ristrette delle province, attraverso il computo d’isocrone, ossia, delle aree incentrate sugli sportelli di BSO.
Massimiliano Gelmi
Tutela del consumatore / Pratiche commerciali scorrette e settore delle telecomunicazioni – Il CdS annulla la sanzione irrogata a Iliad
Con la sentenza n. 03292 del 2025, il Consiglio di Stato (il CdS) ha accolto l’appello di Iliad Italia S.p.A. (Iliad), annullando il provvedimento dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (l’AGCM) con cui aveva sanzionato l’operatore per pratiche commerciali scorrette relative alla promozione della rete 5G.
L’AGCM aveva irrogato, nel marzo 2022, una sanzione di 1,2 milioni di euro, ritenendo Iliad responsabile di due distinte condotte ingannevoli: (i) la mancanza di chiarezza sulle condizioni geografiche e sulle tecniche di accesso alla rete 5G e (ii) la scarsa trasparenza riguardo alla disponibilità di traffico dati.
In primo grado, il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio (TAR Lazio) aveva respinto il ricorso di Iliad, confermando la sanzione e l’accertamento delle violazioni. Al contrario, il CdS, ritenendo che l’AGCM avesse violato il termine perentorio previsto dall'articolo 7 del Regolamento sulle procedure istruttorie nelle materie di tutela del consumatore e pubblicità ingannevole e comparativa (delibera n. 31356 del 5 novembre 2024), relativo alla durata dell’istruttoria, ha adottato la decisione in commento.
Il CdS ha osservato che il termine finale del procedimento era stato prorogato tre volte, senza tuttavia fornire adeguate giustificazioni. La prima proroga era stata concessa fino al 30 novembre 2021 per esigenze legate alla valutazione degli impegni proposti da Iliad; la seconda proroga fino al 28 gennaio 2022, per ulteriori esigenze istruttorie; da ultimo, con la terza il termine era stato fissato al 29 marzo 2022, ancora per ragioni istruttorie. L’AGCM aveva così superato il termine massimo di 270 giorni, previsto dal citato articolo 7, con una proroga finale che è stata ritenuta dal CdS illegittima, poiché replicava una motivazione già utilizzata nelle proroghe precedenti, violando il principio di certezza del diritto e la natura perentoria dei termini processuali. Inoltre, il CdS ha sottolineato che l’allungamento del procedimento non ha avuto alcuna utilità sostanziale per l'Autorità, poiché durante la proroga non sono state intraprese nuove attività istruttorie e Iliad non ha chiesto ulteriori proroghe o esercitato i propri diritti difensivi.
Infine, il CdS ha richiamato la giurisprudenza europea, in particolare la sentenza del 21 gennaio 2021, C-308/19, della Corte di Giustizia dell’Unione europea, emessa nel caso Whiteland Import Export, evidenziando che i termini procedurali in ambito sanzionatorio devono rispettare il principio di certezza del diritto; eventuali eccessi temporali, se non giustificati, compromettono quindi la legittimità della sanzione.
Alla luce di queste considerazioni, il CdS ha annullato la decisione dell’AGCM e la sanzione irrogata, riformando integralmente la sentenza del TAR Lazio.
Oriella Trad
Appalti, concessioni e regolazione / Appalti e settore dei media – Il Comune di Sanremo pubblica l’avviso per la raccolta di manifestazioni d’interesse a organizzare e trasmettere in chiaro il Festival della Canzone Italiana
In esecuzione della sentenza del TAR Liguria del 5 dicembre 2024 n. 843 – già commentata in questa Newsletter – il Comune di Sanremo (il Comune) non ha atteso l’esito del giudizio d’appello e ha pubblicato un avviso pubblico (l’Avviso) per selezionare tramite gara l’operatore che organizzerà il prossimo Festival della Canzone Italiana.
La sentenza del TAR Liguria aveva dichiarato illegittimo l’affidamento a RAI S.p.A. (la RAI), in via diretta e senza gara, dell’organizzazione e della trasmissione del Festival. Nell’occasione, il TAR Liguria ha riconosciuto che il contratto tra il Comune e la RAI configurava un contratto attivo, vale a dire un contratto che non produce spesa e da cui deriva un’entrata per la pubblica amministrazione. Questi contratti, pur non ricadendo formalmente nell’ambito d’applicazione del Codice dei contratti pubblici, sono pur sempre soggetti ai principi di evidenza pubblica e pertanto il loro affidamento deve avvenire sulla base di una procedura concorsuale.
La RAI ha appellato la sentenza ma, nel frattempo, con ordinanza del 4 aprile, il Consiglio di Stato (CdS) ha ritenuto di non concedere la tutela cautelare e, dunque, di non sospendere l’efficacia della sentenza impugnata. Infatti, la fissazione dell’udienza pubblica per il prossimo 22 maggio 2025 è stata ritenuta sufficiente ad escludere il pericolo di un danno irreparabile alle ragioni della RAI.
Pertanto, in esecuzione della sentenza del TAR Liguria, ma con la riserva di annullare la gara in dipendenza dell’esito del giudizio pendente dinanzi al CdS, il Comune ha pubblicato l’avviso pubblico, finalizzato alla raccolta di manifestazioni d’interesse ad organizzare e trasmettere in chiaro e in diretta integrale il Festival per il triennio 2026-2028, con possibilità di proroga per ulteriori due anni.
Secondo l’Avviso, alla procedura potranno partecipare solo le emittenti qualificate e generaliste, che dimostrino comprovata capacità di organizzare e diffondere eventi musicali e culturali di particolare rilevanza per la società.
Nello specifico, un’emittente qualificata è un’emittente soggetta alla giurisdizione italiana, in grado di assicurare ad almeno l’80% della popolazione la possibilità di seguire l’evento su un palinsesto gratuito senza costi supplementari. Un’emittente si qualifica come generalista se fornisce una programmazione diffusa in ambito nazionale, dedicata a più generi differenziati inclusa l’informazione, distribuiti tra loro in modo equilibrato all’interno del palinsesto.
La procedura si articolerà in due fasi: una prima, di carattere selettivo, destinata a individuare l’operatore economico vincitore; una seconda, di carattere negoziale, diretta a definire con l’operatore i termini e le condizioni dello schema di convenzione.
A livello economico, il Comune s’impegna a concedere all’operatore economico lo sfruttamento esclusivo dei marchi legati al Festival, a fronte d’un corrispettivo composto da una parte fissa, pari almeno a 6,5 milioni di euro, e da una parte variabile, pari all’1% degli introiti incassati dall’operatore derivanti dai proventi pubblicitari e dallo sfruttamento dei marchi.
Inoltre, il Comune si farà carico di noleggiare il Teatro Ariston per un periodo massimo di 70 giorni, mentre l’operatore dovrà sopportare i costi tecnici ed economici dell’organizzazione, oltreché del Festival e degli eventi collaterali ad esso connessi (ad es., Area Sanremo) e dovrà impegnarsi a promuovere la città di Sanremo, il suo Casinò e la sua produzione floricola.
Infine, viene fissato uno standard minimo di performance richiesto all’operatore: l’Avviso prevede che il Comune si riserva il diritto di risolvere il contratto, senza oneri a suo carico, se una o più edizioni ottengano risultati d’ascolto inferiori di 15 punti rispetto alla percentuale media degli ascolti delle cinque precedenti edizioni.
Con la pubblicazione dell’Avviso, il Comune di Sanremo ha oggi avviato la procedura, ma si resta in attesa di conoscere l’esito dal giudizio d’appello che sarà discusso a breve e di vedere se, in caso d’accoglimento, il Comune proseguirà comunque la procedura oppure se confermerà l’affidamento diretto alla RAI.
Niccolò Ferracuti