Diritto della concorrenza – Europa / Intese e private enforcement – Secondo la CGUE il termine di prescrizione delle azioni follow-on non può decorrere prima della definitività della decisione dell’autorità nazionale accertante l’illecito
Con la sentenza del 4 settembre 2025, la Corte di giustizia dell’Unione europea (CGUE) si è pronunciata nella causa C-21/24, CP c. Nissan (Sentenza) a seguito di un rinvio pregiudiziale relativo a una causa di risarcimento del danno per un illecito antitrust in Spagna. Nella Sentenza, la CGUE affronta nuovamente la questione del momento da cui inizia a decorrere il termine di prescrizione nelle c.d. azioni follow-on.
La CGUE chiarisce che il termine di prescrizione quinquennale, di cui alla direttiva 2014/104/UE (Direttiva), non decorre dalla semplice pubblicazione iniziale della decisione dell’autorità nazionale di concorrenza ma soltanto dal momento in cui tale decisione diviene definitiva – vale a dire, una volta esauriti gli eventuali mezzi di impugnazione e pubblicata la sentenza che la rende definitiva.
La vicenda in questione ha origine nel 2015, quando la Commissione spagnola dei mercati e della concorrenza (CNMC) aveva sanzionato Nissan Iberia S.A. (Nissan) e altre imprese automobilistiche per violazione dell’articolo 101 TFUE. La decisione era stata pubblicata il 15 settembre 2015 sul sito della CNMC (Decisione) e successivamente era stata impugnata. Solo nel 2021 la Corte Suprema spagnola aveva confermato la legittimità della decisione, rendendola definitiva.
Nel 2023, un consumatore aveva promosso un’azione risarcitoria fondata sulla Decisione. Nissan aveva eccepito che l’azione fosse prescritta, sostenendo che il termine di prescrizione fosse iniziato a decorrere dal 2015, al momento della pubblicazione della Decisione. Il giudice spagnolo adito ha quindi rinviato la questione alla CGUE, chiedendo di chiarire se il termine di prescrizione avesse avuto inizio (i) dalla prima pubblicazione della Decisione sul sito della CNMC (2015) o (ii) solo dal passaggio in giudicato della stessa (2021).
Nella Sentenza, la CGUE innanzitutto rileva che una lettura conforme al principio di effettività (il quale esige che le modalità procedurali nazionali non rendano eccessivamente difficile per i singoli l’esercizio del diritto al risarcimento del danno antitrust, riconosciuto dalla normativa UE) impone che il termine di prescrizione inizi a decorrere solo quando il soggetto leso ha avuto la concreta possibilità di conoscere tutte le informazioni essenziali per agire in giudizio: l’esistenza dell’illecito, il danno da esso causato e l’identità dei responsabili.
Secondo la CGUE, tale conoscenza si acquisisce solo quando la decisione dell’autorità nazionale diventa definitiva, ossia quando essa non è più suscettibile di modifiche perché le eventuali impugnazioni sono state definite con sentenze passate in giudicato. Fino ad allora, l’accertamento operato dall’autorità nazionale (e da cui dovrebbe muovere l’azione di follow-on) può essere oggetto di modifica, come dimostrato nel caso concreto dal fatto che una parte significativa delle decisioni CNMC viene annullata dai giudici spagnoli – come già osservato nelle conclusioni presentate all’epoca dall’AG Medina e già commentate in questa Newsletter.
Inoltre, la CGUE precisa che affinché inizi a decorrere il termine di prescrizione così individuato, non è sufficiente il mero passaggio in giudicato: occorre anche che la sentenza definitiva dei giudici nazionali sia (i) pubblicata ufficialmente, (ii) accessibile al pubblico e (iii) con chiara indicazione della data di pubblicazione. Nel caso di specie, secondo i giudici di Lussemburgo, la pubblicazione della sentenza della Corte Suprema spagnola sul sito del Centro de Documentación Judicial soddisfa questi requisiti.
Muovendo da queste premesse, la CGUE conclude che pretendere dalle (potenziali) vittime dell’illecito anticoncorrenziale di agire prima che la decisione dell’autorità antitrust sia divenuta definitiva sarebbe contrario al diritto dell’Unione. La CGUE specifica inoltre che tale principio si applica non solo ai casi disciplinati ratione temporis dalla Direttiva (e quindi al termine quinquennale ivi previsto che, secondo la Direttiva stessa, resta sospeso fino a un anno dalla conclusione definitiva del procedimento antitrust), ma anche ai casi anteriori regolati dai precedenti regimi civilistici, come il termine annuale previsto dal Codice civile spagnolo, per effetto dell’interpretazione conforme richiesta dal principio di effettività.
La CGUE ha quindi scelto di ampliare il termine utile per proporre azioni follow-on basate su decisioni di autorità nazionali, attribuendo importanza centrale alla certezza e completezza delle informazioni indispensabili di cui il danneggiato deve essere in possesso. Peraltro, la sentenza non appare del tutto persuasiva nel chiarire il rapporto (invero, discutibile) tra quest’ultimo profilo e quello della definitività della decisione antitrust nazionale.
Francesco Tognato e Riccardo Ciani
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Diritto della concorrenza – Italia / Concentrazioni e settore farmaceutico – L’AGCM ha autorizzato con impegni l’operazione di concentrazione tra due dei principali distributori di prodotti medicinali nel Nord Italia
Con la delibera dello scorso 29 luglio, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha autorizzato, subordinatamente ad una serie di impegni, l’operazione di concentrazione tra Cooperativa Esercenti Farmacia S.c. a r.l. (CEF) e UNICO La Farmacia dei farmacisti S.p.A. (UNICO) (l’Operazione), entrambe attive nella distribuzione all’ingrosso di specialità medicinali e prodotti parafarmaceutici. L’Operazione prevede la fusione per incorporazione di UNICO in QFarma S.r.l. (QFarma), una nuova società a cui verranno conferite le attività attualmente esercitate da CEF.
In data 13 maggio 2025, l’AGCM aveva deciso di avviare un’istruttoria (c.d. fase II) - già oggetto di commento in questa Newsletter. Infatti, secondo la valutazione preliminare dell’AGCM, l’Operazione avrebbe presentato delle criticità tali da incidere significativamente sulla concorrenza in diversi mercati locali, in particolare nel Nord Italia, dove QFarma avrebbe raggiunto quote di mercato superiori al 35% nella quasi totalità delle province interessate, con picchi oltre il 55% e livelli di concentrazione estremamente elevati. Nello specifico, l’AGCM ha individuato il mercato del prodotto nella distribuzione all’ingrosso di specialità medicinali e prodotti parafarmaceutici realizzata dai full-line wholesalers (ossia i distributori che forniscono l’intera gamma di farmaci prescrivibili, in tempi brevi e anche più volte al giorno), ritenendo che lo stesso abbia dimensione locale, delimitata sulla base di isocrone definite da una distanza di 100 km stradali da ciascun deposito delle Parti.
Nel corso della propria analisi, l’AGCM ha condotto un’indagine campionaria (survey) destinata alle farmacie, ossia la domanda servita dalle parti dell’Operazione, finalizzata a comprendere meglio la struttura del mercato e le dinamiche di approvvigionamento: da tale analisi è emerso che oltre il 60% degli acquisti viene effettuato tramite distributori intermedi, mentre solo il 30% avviene direttamente presso le case farmaceutiche. I principali operatori identificati in termini di frequenza di utilizzo sono risultati essere: CEF (indicata come fornitore dal 60,4% delle farmacie intervistate), UNICO (49,1%) e, tra i concorrenti, Phoenix Pharma.
L’AGCM ha altresì valutato l’impatto dell’Operazione alla luce del network di farmacie affiliate a CEF e UNICO. In particolare, CEF è collegato a due tipologie di reti: da un lato, le reti “Strong” in cui le farmacie affiliate devono acquistare almeno il 75% del proprio fabbisogno di prodotti dal distributore CEF; dall’altro, le reti “Light” in cui l’obbligo è fissato ad almeno il 60% del proprio fabbisogno. Secondo l’AGCM, tali obblighi limitando la libertà delle farmacie nella scelta dei fornitori, risultano potenzialmente idonei a contribuire a rafforzare il potere di mercato dei distributori principali.
Le parti hanno presentato una serie di impegni di tipo strutturale, consistenti principalmente nel disporre due cessioni di rami d’azienda (ossia il deposito CEF 5 a Cremona e il deposito UNICO 8 a Nogarole Rocca) per ridurre il livello di concentrazione in alcuni mercati locali; nonché misure di natura comportamentale. Queste ultime comprendono: (i) l’eliminazione per i soci CEF dell’obbligo statutario di acquistare il 50% del loro fabbisogno annuo da CEF; (ii) la riduzione degli obblighi contrattuali di acquisto per le farmacie affiliate, con un tetto massimo del 40–50% del fabbisogno; (iii) la fissazione di una durata annuale dei contratti di affiliazione, con possibilità di recesso libero e senza penali; e (iv) l’eliminazione di ogni vincolo di acquisto per le farmacie affiliate attualmente servite da due depositi oggetto di cessione – ossia il deposito CEF 5, situato a Cremona e il deposito UNICO 8, ubicato a Nogarole Rocca – da considerarsi in riferimento a un raggio stradale di 110 km. I rimedi offerti sono stati ritenuti idonei dall’AGCM per risolvere le criticità concorrenziali emerse nel corso dell’istruttoria.
La vicenda conferma il tradizionale interesse dell’AGCM per le dinamiche competitive locali, nel caso di specie anche in mercati della distribuzione all’ingrosso.
Irene Indino e Oriella Trad
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Abusi e marketplace digitali – Il TAR Lazio conferma l’illiceità dell’abuso accertato dall’AGCM in capo a Amazon, ma ordina di rideterminare la più alta sanzione antitrust mai irrogata in Italia
Con la sentenza del 3 settembre 2025, il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (TAR Lazio) ha confermato che il gruppo Amazon (Amazon) aveva abusato della propria posizione dominante nel mercato dei servizi di intermediazione su marketplace favorendo illecitamente il proprio servizio di logistica rispetto a quello dei concorrenti. Il TAR Lazio ha tuttavia ordinato all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) di riterminare la sanzione originaria da 1,1 miliardi di euro, in quanto non adeguatamente motivata nel suo ammontare.
Il procedimento dell’AGCM era stato avviato nel 2019, quando era stato ipotizzato che Amazon avesse sfruttato la propria dominanza nel mercato dei servizi di intermediazione su marketplace per imporre ai venditori anche l’utilizzo del servizio di logistica di Amazon (Fulfilled by Amazon, FBA). In particolare, l’adesione al servizio FBA veniva premiata con diversi vantaggi, mentre Amazon avrebbe reso più difficoltose le vendite per coloro che avesse scelto servizi di logistica per e-commerce forniti da soggetti terzi.
Nel 2021, ad esito dell’istruttoria, l’AGCM aveva accertato l’esistenza di una condotta di c.d. self-preferencing illecito e sanzionato Amazon per 1,1 miliardi di euro. Amazon aveva impugnato il provvedimento di fronte al TAR Lazio.
In primo luogo, il TAR Lazio ha confermato la ricostruzione del mercato operata. Il mercato dei servizi di intermediazione su marketplace viene infatti ritenuto un mercato autonomo, nonostante la maggior parte dei venditori attivi su marketplace utilizzi anche altri canali di vendita (ad esempio, un sito web proprietario, o un negozio fisico). Il TAR Lazio ha in particolare rilevato come, sulla base di uno studio prodotto dalla stessa Amazon in fase istruttoria, solo una piccola percentuale di venditori sarebbe disposta a spostare i propri volumi di vendite da marketplace a canali alternativi, anche in presenza di aumenti significativi delle commissioni da parte degli intermediari.
Il TAR Lazio ha poi rigettato le argomentazioni di Amazon secondo cui non potrebbe esserci dominanza, in quanto il maggiore concorrente di Amazon (eBay) deterrebbe una quota di mercato solo di poco inferiore. Il TAR Lazio ha sottolineato come tali dati riguardino il numero di venditori registrati – ma non necessariamente attivi – su marketplace. Al contrario, se si considera il parametro (più rilevante) del valore delle transazioni realizzate, la posizione dominante di Amazon appare chiara.
In secondo luogo, il TAR Lazio ha esaminato le varie condotte contestate ad Amazon dall’AGCM, confermando che esse costituissero una forma illecita di self-preferencing.
Amazon aveva infatti messo a disposizione dei venditori aderenti a FBA i seguenti vantaggi, non accessibili invece a chi facesse uso di servizi di logistica terzi: (i) l’esonero dall’applicazione delle stringenti valutazioni di performance di Amazon, anche per quanto riguarda aspetti del prodotto non correlati alla logistica; (ii) la possibilità di ottenere il c.d. “bollino Prime”, con accesso alle relative opportunità di vendita ai clienti finali; (iii) la possibilità di partecipare ad alcuni eventi promozionali di vendita (per esempio, il c.d. “Black Friday di Amazon”); e (iv) le maggiori chance di accedere alla c.d. “buy box”, vale a dire un’opzione di vendita “in rilievo” per cui i vari venditori competono sulla base di parametri fissati da Amazon (inclusa, appunto, l’adesione a FBA).
In terzo luogo, il TAR Lazio ha accertato l’esistenza di significativi effetti anticoncorrenziali sia sul mercato della logistica per e-commerce, sia sul mercato degli stessi marketplace. Da un lato, infatti, dall’attuazione della condotta il servizio FBA sarebbe cresciuto del 10-20%, con un incremento dei fatturati del 60-70%, il tutto a danno degli operatori di logistica concorrenti. Dall’altro lato, secondo il TAR Lazio l’AGCM aveva correttamente accertato una correlazione fra l’aumento del numero di venditori aderenti a FBA e la diminuzione dell’utilizzo di marketplace alternativi a Amazon. Ciò, probabilmente, a causa della necessità dei venditori di non “duplicare” i costi della logistica.
Tuttavia, il TAR Lazio ha censurato il provvedimento dell’AGCM nella parte relativa alla quantificazione della sanzione. Il TAR Lazio ha infatti messo in dubbio che la maggiorazione del 50% applicata dall’AGCM in ragione delle grandi dimensioni del gruppo Amazon fosse stata sufficientemente motivata. In particolare, l’AGCM non avrebbe adeguatamente spiegato la ragione per cui tale maggiorazione dovesse applicarsi nel suo massimo e non in una percentuale minore, soprattutto a fronte dell’ammontare (già estremamente elevato) della base sanzionatoria. Il TAR Lazio ha dunque ordinato all’AGCM di rideterminare l’ammontare della sanzione.
In conclusione, i giudici amministrativi di primo grado hanno confermato l’impianto della decisione, pur fornendo indicazioni che dovrebbero portare ad una riduzione significativa dell’ammenda a carico di Amazon. Non resta ora che vedere l’esito del contenzioso amministrativo dinanzi al Consiglio di Stato.
Massimiliano Gelmi
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Tutela del consumatore / Pratiche commerciali scorrette e settore dell’abbigliamento – L’AGCM ha sanzionato alcune società del gruppo Armani per presunte dichiarazioni etiche e di responsabilità sociale ritenute non veritiere
Lo scorso 29 luglio, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha irrogato una sanzione di 3,5 milioni di euro alle società Giorgio Armani S.p.A. (GA) e G.A. Operations S.p.A. (GAO, congiuntamente Armani) per aver posto in essere – da aprile 2022 fino a febbraio 2025 – una pratica commerciale scorretta in violazione degli articoli 20 e 21 del Codice del Consumo, consistente nella diffusione di dichiarazioni etiche e di responsabilità sociale ingannevoli e non veritiere. Nello specifico, Armani avrebbe pubblicato sul proprio sito web dedicato (denominato Armani Values) comunicazioni concernenti il proprio impegno rispetto alle tematiche c.d. ESG (Environmental, Social, and Governance), intese come sviluppo sociale, economico ed occupazionale nel rispetto di standard e diritti internazionalmente riconosciuti (i.e., divieto di lavoro forzato, salute e sicurezza sul luogo di lavoro, orari di lavoro e retribuzioni adeguate).
Secondo l’AGCM, tali dichiarazioni contribuivano a legare in maniera organica i prodotti Armani a specifici valori etico-sociali, fino a renderli parte integrante dell’identità stessa del professionista e dei suoi prodotti. In questa prospettiva, lo “stile Armani” non sarebbe stato presentato soltanto come espressione estetica, ma come un modus operandi aziendale, caratterizzato da attenzione e rispetto per le persone lungo l’intera filiera produttiva.
Tuttavia, in netto contrasto con queste affermazioni – amplificate da una strategia di comunicazione realizzata tramite (i) un comunicato stampa, (ii) articoli su testate generaliste e specializzate, (iii) un’intervista a Giorgio Armani sul Corriere della Sera titolata “Sostenibilità è ora di agire. Così vogliamo dare l’esempio”, (iv) Bilanci di Sostenibilità e (v) un Modern Slavery Statement – la Procura di Milano (la Procura) ha individuato, tramite indagini iniziate nel 2015, un quadro strutturale di sfruttamento nella filiera produttiva di Armani, portando il Tribunale di Milano a disporre l’amministrazione giudiziaria di GAO nell’aprile 2024.
Le verifiche su diversi fornitori e subfornitori hanno fatto emergere pratiche quali l’impiego sistematico di manodopera irregolare e clandestina, la presenza di dormitori abusivi all’interno degli stabilimenti, la rimozione dei dispositivi di sicurezza dai macchinari per incrementare la produttività, la custodia inadeguata di agenti chimici e infiammabili, nonché l’omissione di visite mediche obbligatorie e della consegna dei dispositivi di protezione individuale.
Secondo quanto riportato dall’AGCM, la Procura ha qualificato tale fenomeno come espressione di una “cultura di impresa” radicata, idonea a favorire la “normalizzazione della devianza”: accanto a una struttura formale improntata alla compliance (codici etici, modelli 231, certificazioni di sostenibilità), si sarebbe invero sviluppata una struttura informale volta a perseguire esclusivamente l’efficienza economica, con la conseguente sistematica tolleranza e accettazione delle violazioni di legge.
È a valle di queste indagini, a luglio 2024, che l’AGCM ha comunicato l’avvio del procedimento istruttorio in questione. Armani ha cercato di difendersi sostenendo, tra le altre cose, che: (i) nessun sistema può eliminare totalmente il rischio di una condotta illecita realizzata da soggetti terzi e che il proprio programma di compliance fosse comunque idoneo a contenerlo; (ii) le indagini si sarebbero concentrate su un numero esiguo di opifici e su violazioni episodiche rispetto al totale delle attività produttive del gruppo Armani; (iii) le dichiarazioni in chiave ESG presenti su Armani Values non fossero rivolte ai consumatori, bensì agli stakeholders; e (iv) che, in ogni caso, la scelta di acquisto dei clienti – come dimostrato da una ricerca di mercato commissionata da Armani – dipenderebbe in larga misura da prezzo e qualità del prodotto e non sarebbe stata influenzata da queste informazioni. Armani ha inoltre lamentato il fatto che in un recente caso che ha visto coinvolte le società Christian Dior Couture S.A. e Christian Dior Italia S.r.l. (Dior) per condotte sostanzialmente sovrapponibili – già oggetto di commento in questa Newsletter – l’AGCM aveva accettato gli impegni proposti, mentre il rifiuto dei propri costituirebbe un atteggiamento discriminatorio e ingiustificato.
Sul punto, l’AGCM ha rilevato che, diversamente dal caso Dior, le dichiarazioni di Armani avrebbero assunto una valenza identitaria. Inoltre, numerosi documenti interni dimostrerebbero una perdurante consapevolezza di Armani circa i rischi di queste pratiche connessi alla filiera, a fronte di una sostanziale inerzia nell’adottare misure correttive.
L’AGCM ha respinto anche gli altri argomenti difensivi, evidenziando: (i) il carattere “pubblicitario” delle dichiarazioni e il loro impatto diretto sulla percezione del brand; (ii) che le pratiche commerciali scorrette hanno natura di “illecito di pericolo” e richiedono solo la verifica della loro potenzialità lesiva, senza necessità di provare un concreto condizionamento delle scelte; (iii) che la mera chiusura della procedura di amministrazione giudiziaria (finalità preventiva) non può fornire indicazioni in merito alla sussistenza o meno di una pratica commerciale scorretta (accertamento ex post e non prospettico); e (iv) che solo a seguito dell’amministrazione giudiziaria è stata avviata una razionalizzazione dei fornitori, accompagnata dall’introduzione di nuovi strumenti di tracciabilità, a conferma dell’inadeguatezza delle misure pregresse.
La posizione assunta dall’AGCM dimostra la sempre più crescente attenzione verso l’uso di dichiarazioni etiche e sociali, spesso valorizzate dalle imprese per il loro impatto su consumatori sempre più sensibili ai valori ESG. Oggi, infatti, la sostenibilità (anche quella sociale) per le imprese non rappresenta più soltanto una scelta reputazionale, ma una vera e propria sfida strategica e operativa, da presidiare con sistemi di controllo effettivi lungo l’intera filiera.
Eleonora Colombo e Giacomo Perrotta
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