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Newsletter giuridica di concorrenza e regolamentazione - 4 maggio 2026

May 4 2026

Diritto della concorrenza – Europa  / Aiuti di Stato e crisi in Medio Oriente – La Commissione europea adotta un nuovo quadro temporaneo per i settori maggiormente esposti all’aumento dei costi energetici

Con la Comunicazione C(2026) 2947 del 29 aprile 2026, la Commissione europea (Commissione) ha adottato un “Quadro temporaneo per gli aiuti di Stato in risposta alla crisi in Medio Oriente” (Middle East Crisis Temporary State Aid Framework - METSAF), per far fronte ai forti aumenti e all'elevata volatilità dei prezzi di petrolio, gas e fertilizzanti derivanti dalla chiusura di fatto dello stretto di Hormuz.

Diversamente dai precedenti quadri emergenziali adottati in risposta alla pandemia del Covid-19 e all’aggressione russa nei confronti dell’Ucraina, il METSAF trova la propria base giuridica nell’art. 107, par. 3, lett. c), TFUE, che consente di approvare aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di specifici settori economici. Il METSAF si presenta quindi come uno strumento mirato ai settori maggiormente esposti agli shock di costo, che la Commissione individua: (i) nell’agricoltura, (ii) nella pesca e acquacoltura, (iii) nel trasporto terrestre nonché (iv) nel trasporto marittimo a corto raggio intra-UE. Per il trasporto aereo, invece, la Commissione ritiene sufficienti gli strumenti già disponibili.

Nei settori in cui trova applicazione, il METSAF si presenta come strumento supplementare rispetto agli strumenti settoriali e generali già esistenti, che restano in vigore, con l’obiettivo di aggiungere una base temporanea per fronteggiare specifici extra-costi specificamente rilevanti in taluni ambiti e legati alla crisi in corso. Nella comunicazione la Commissione non manca pertanto di sottolineare come, in tutti i settori cui il METSAF si applica, rimangano di primaria rilevanza gli strumenti già esistenti, quali regolamenti di esenzione per categoria, orientamenti settoriali, regimi de minimis e, ove rilevanti, la disciplina relativa ai servizi di interesse economico generale (SIEG), ossia le attività economiche essenziali – come energia, trasporti, servizi postali e sanitari – soggette a obblighi di servizio pubblico.

Sul fronte dei prezzi dell’energia elettrica, invece, il METSAF non introduce un regime autonomo, ma modifica temporaneamente la sezione 4.5 della disciplina per gli aiuti di Stato nell’ambito del patto per l'industria pulita (Clean Industrial Deal State Aid Framework - CISAF), già dedicata alla riduzione del prezzo dell'elettricità per gli utenti ad alta intensità energetica. In questo settore, il METSAF si limita ad ampliare in via eccezionale – e fino al 31 dicembre 2026 – alcuni margini applicativi della CISAF, in particolare quanto al livello di costi coperti del sostegno e al cumulo con gli aiuti ETS per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra.

Il METSAF detta poi i criteri di ammissibilità specifici per i singoli settori interessati. In generale, gli aiuti dovranno essere concessi entro il 31 dicembre 2026 e possono coprire costi sostenuti nel periodo compreso tra il 1° marzo 2026 e il 31 dicembre 2026. Essi devono servire solo nella misura necessaria a coprire costi supplementari direttamente legati alla crisi, di regola fino al 70% del costo supplementare. Restano invece escluse, in linea di principio, le imprese già in difficoltà alla data del 28 febbraio 2026, con eccezioni per microimprese e piccole imprese, a determinate condizioni.

  • Nel valutare gli aiuti compatibili sulla base del METSAF, la Commissione applicherà i consueti criteri generali di compatibilità ai sensi dell'art. 107, par. 3, lett. c), TFUE, ossia gli aiuti: devono agevolare lo sviluppo delle attività economiche nei settori interessati e avere un effetto di incentivazione, che la Commissione presume sussistente quando, in assenza dell'aiuto, l'attività economica sovvenzionata sarebbe verosimilmente ridotta;
  • devono soddisfare i criteri di necessità, adeguatezza e proporzionalità tipici della disciplina degli aiuti di Stato, con ulteriori salvaguardie in caso di erogazione tramite intermediari finanziari; infine,
  • dovranno essere valutati anche in funzione del bilanciamento tra effetti positivi e negativi dallo stesso discendenti, il quale sarà normalmente ritenuto soddisfatto dalla Commissione se le condizioni delineate nel METSAF sono rispettate.

In tal senso, è interessante notare l’attenzione posta dalla Commissione al coordinamento tra il METSAF e gli strumenti già pensati per la transizione verde, prima tra tutti la CISAF. Il METSAF sottolinea infatti che il sostegno temporaneo non deve compromettere gli incentivi a ridurre la domanda di energia, né pregiudicare gli obiettivi di più lungo periodo relativi alla produzione interna di energia pulita e alla decarbonizzazione del sistema energetico.

Nel complesso, il METSAF si configura quindi come uno strumento settoriale, temporaneo e complementare al quadro esistente, volto ad affiancare – senza sostituirlo – l’impianto già costruito dalla Commissione per la transizione energetica e industriale in una fase eccezionale di shock dei prezzi.

Francesco Tognato e Salvatore Olivo

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Mercati digitali e regolamentazione – La Commissione europea ha pubblicato la prima relazione sulla revisione del Digital Markets Act

Lo scorso 28 aprile 2026, la Commissione europea (la Commissione) ha pubblicato la prima relazione sulla revisione del Digital Markets Act (DMA o il Regolamento) ed il relativo documento di accompagnamento (staff working document), sui primi due anni dalla sua entrata in vigore (la Revisione), con l’obiettivo di valutarne criticamente il suo impatto, la sua applicazione complessiva e, eventualmente, presentare proposte di modifica alla luce dell’evoluzione dei mercati digitali.

Nella Revisione, adottata ai sensi dell’articolo 53 del Regolamento, la Commissione esprime un giudizio complessivamente positivo sull’impatto del DMA, rilevando effetti tangibili sull’equità e contendibilità dei mercati digitali. Più specificatamente:

  • anche se, per la Commissione, non è ancora stato espresso a pieno il potenziale del Regolamento, gli utenti business hanno già potuto fruire di diversi benefici, quali ad esempio browser alternativi tramite schermate di scelta (i.e. pop-up che consentono all’utente di selezionare il proprio browser preferito al momento dell’apertura di una pagina web), la possibilità di avviare servizi innovativi basati sulla portabilità dei dati, di accedere ad app store alternativi, nonché di poter scegliere tra maggiori soluzioni in termini di interoperabilità; gli utenti finali hanno avuto possibilità concrete di consentire o negare il proprio consenso alla profilazione dei propri dati personali e rimuovere app preinstallate;
  • la Commissione riconosce che il DMA genera oneri per i gatekeeper, ma prevede che questi diminuiranno nel tempo con l’affermarsi di una cultura della compliance by design. Una regolamentazione frammentata a livello nazionale, per la Commissione, avrebbe rischiato di produrre risultati divergenti, moltiplicando ulteriormente tali oneri;
  • molti soggetti interessati hanno chiesto un enforcement continuativo e robusto. Ad oggi sono stati avviati 7 procedimenti di non-compliance (2 conclusi con accertamento di una violazione e sanzioni, 4 ancora in corso, 1 concluso senza accertamento di violazioni), e 4 procedimenti di specificazione ai sensi dell’art. 8 DMA (che consente di declinare in modo più preciso gli obblighi gravanti sui gatekeeper). La Commissione ha sottolineato l’importanza ed il ruolo centrale del dialogo costante con i gatekeeper, suggerendo che l’avvio di procedimenti non dovrebbe necessariamente costituire l’opzione preferita rispetto al confronto con i soggetti regolati;
  • le nuove sfide che, per la Commissione, dovranno affrontarsi in futuro sono in particolare connesse all’intelligenza artificiale (AI) ed al cloud computing. Sono stati già aperti 2 procedimenti di specificazione connessi all’AI e la Commissione conferma una crescente attenzione rispetto all’integrazione di strumenti AI nei core platform services. La Commissione valuterà anche se debbano essere attivati gli strumenti di revisione “future-proof” inclusi nel Regolamento per aggiornare gli obblighi esistenti anche se, per il momento, non sono previste modifiche. In tale contesto, la Commissione valuterà se alcuni servizi di “assistente virtuale” richiedano una designazione specifica come core platform services. Inoltre, la Commissione ha aperto 3 indagini di mercato sul cloud, di cui una per verificare se il DMA sia uno strumento sufficiente per affrontare le criticità del settore;
  • sul fronte delle operazioni di concentrazione di cui è richiesta un’informativa alla Commissione ai sensi dell’art. 14 DMA (con l’obiettivo di monitorare le acquisizioni dei gatekeeper e condividere le informazioni con gli Stati Membri), il documento di accompagnamento segnala che sono state comunicate ai sensi di questa previsione 55 operazioni dall’entrata in vigore della norma, alcune su base cautelativa (e.g. in relazione alle così dette acqui-hire, ossia l’assunzione di team di ingegneri attivi in start-up in luogo dell’acquisto della relativa società);
  • la Commissione monitora i contenziosi nazionali relativi al DMA (c.d. private enforcement), di cui risultano già le prime applicazioni (circa 10 procedimenti pendenti dinanzi ai giudici nazionali in Francia, Germania, Paesi Bassi e Polonia), e potrebbe adottare misure per garantire un approccio uniforme; infine,
  • la Commissione auspica anche un rafforzamento del coordinamento con le autorità nazionali di concorrenza (ECN) per assicurare un’applicazione coerente del Regolamento nella sua interazione con le altre normative settoriali.

Il chiaro messaggio della Commissione sembra essere che, a suo avviso, e nonostante le critiche ricevute da alcune imprese coinvolte, da alcuni commentatori nonché da istituzioni straniere (in particolate, negli Stati Uniti), il DMA “funziona”: la Commissione difende l’impianto normativo esistente, senza necessità – allo stato – di modifiche strutturali, e sembra puntare ad una possibile estensione del suo ambito applicativo, sul dialogo con i gatekeeper e su un enforcement rigoroso. 

Alessandro Mastrangelo

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Diritto della concorrenza – Italia / Intese e settore degli snack salati – L’AGCM ha irrogato una sanzione per un totale di circa 23 milioni di euro ad Amica Chips, Pata e Preziosi Food

Con il provvedimento dello scorso 15 aprile, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha sanzionato Amica Chips S.p.A. (Amica Chips), Pata S.p.A. (Pata) e Preziosi Food S.p.A. (Preziosi; e, congiuntamente, le Società) per un totale di circa 23 milioni di euro, accertando che le Società avevano posto in essere un’intesa restrittiva nel mercato della produzione e commercializzazione di chips e snack salati.

Per riassumere brevemente i fatti, nel 2024, a seguito di una segnalazione di un whistleblower, l’AGCM aveva aperto un’istruttoria (già commentata in questa Newsletter) contro Amica Chips e Pata, la quale era stata estesa soggettivamente anche a Preziosi. L’AGCM aveva ipotizzato che le Società avessero colluso tra loro, coordinando le proposte di prezzo da presentare agli acquirenti della Grande Distribuzione Organizzata (GDO) per la vendita di referenze a marchio privato (o private label) di chips distribuite presso i punti vendita di queste ultime.

A seguito dell’apertura dell’istruttoria, Amica Chips e Pata avevano presentato una domanda di non imposizione o riduzione della sanzione per la partecipazione al programma di clemenza ai sensi dell’art. 15-bis della l. 287/1990, che consente alle imprese di ottenere un trattamento favorevole in virtù di una qualificata collaborazione prestata nell’accertamento delle infrazioni. In seguito, come si apprende dal provvedimento di cui qui in commento, su invito dell’AGCM, le Società hanno presentato una proposta di c.d. transazione (settlement) ai sensi dell’articolo 14-quater. Quest’ultimo consente alle imprese coinvolte in un procedimento avanti all’AGCM di ottenere una riduzione della sanzione tra il 10% e 20%, a fronte del riconoscimento delle proprie responsabilità e della rinunzia alle fasi successive del procedimento. In aggiunta, Amica Chips e Pata hanno presentato dei programmi di compliance antitrust, che, se idonei a prevenire significativamente il rischio di violazioni della normativa a tutela della concorrenza, valgono come circostanza attenuante per il calcolo della sanzione ai sensi delle Linee Guida Sanzioni dell’AGCM e consentono quindi di ottenere degli ulteriori sconti sanzionatori.

Nel caso in esame le Società hanno ammesso che l’intesa si è dispiegata tramite (i) un patto di non-belligeranza tramite il quale esse si spartivano le procedure competitive indette dagli operatori della GDO, presentando offerte coordinate o talvolta non presentandone alcuna; e (ii) scambi sistematici di informazioni per reagire alla crescita dei costi di produzione registrata nel 2022.

In sede di calcolo della sanzione, l’AGCM ha applicato ad Amica Chips e per Pata degli sconti sanzionatori rispettivamente del 30% e 50% per la partecipazione a programmi di clemenza e a tutte le Società una riduzione della sanzione del 10% conseguente alla conclusione con esito positivo della procedura di transazione. In aggiunta, sono state applicate delle riduzioni del 5% a favore di Pata e Preziosi, che avevano tempestivamente presentato un programma di compliance antitrust, mentre Amica Chips non ha potuto godere della stessa agevolazione, avendo presentato il programma di compliance oltre il termine dei sei mesi dall’apertura dell’istruttoria.

Nel complesso, il provvedimento in parola rappresenta un esempio in cui le parti hanno fornito un’ampia cooperazione con l’AGCM beneficiando di significative riduzioni complessive delle sanzioni che sarebbero state altrimenti applicabili. In questo contesto, spicca la procedura sfociata nella transazione ex art. 14-quater della l. 287/1990 – introdotto nel 2022 e applicato per la prima volta dall’AGCM – mediante il quale le imprese coinvolte in procedimenti antitrust possono ottenere ulteriori sconti sanzionatori, cumulabili peraltro alle altre riduzioni, incluse quelle dovute alla partecipazione a programmi di clemenza o alla presentazione di programmi di compliance.

Luca Giacomello e Riccardo Ciani

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Appalti, concessioni e regolazione / FSR e appalti – La Commissione europea adotta la prima decisione di autorizzazione condizionata a seguito di un’indagine approfondita sulla gara per la metro di Lisbona

La Commissione europea (la Commissione) ha autorizzato la prosecuzione della procedura di aggiudicazione per la costruzione della metropolitana di Lisbona, subordinandola all’impegno del consorzio guidato da Mota-Engil di sostituire il subappaltatore cinese Portugal CRRC Tangshan Rolling Stock Unipessoal (Portugal CRRC) con il produttore polacco PESA. Si tratta della prima decisione condizionata adottata dalla Commissione a seguito di un’indagine approfondita in materia di appalti pubblici ai sensi del Regolamento UE 2022/2560 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2022 (la normativa FSR).

Come segnalato in questa Newsletter in occasione dell’apertura dell’indagine il 5 novembre 2025, la vicenda trae origine da una gara indetta nell’aprile 2025 dall’ente locale Metropolitano de Lisboa per la progettazione, costruzione e manutenzione della nuova linea “Viola” della metropolitana. Tra i partecipanti figurava un consorzio guidato dalla portoghese Mota-Engil, che includeva come subappaltatore Portugal CRRC, filiale portoghese del colosso cinese CRRC Tangshan, attivo nella produzione di materiale rotabile. L’appalto superava le soglie di applicazione della normativa FSR (valore stimato pari ad almeno 250 milioni di euro e contributi finanziari esteri aggregati pari ad almeno 4 milioni di euro nei tre anni precedenti), determinando l’obbligo di notifica alla Commissione.

In sede di esame preliminare, la Commissione ha ritenuto che i contributi esteri percepiti da CRRC Tangshan costituissero sovvenzioni e che avrebbero consentito al consorzio di presentare un’offerta indebitamente vantaggiosa, e ha aperto un’indagine approfondita. L’indagine ha confermato, ad avviso della Commissione, tale vantaggio competitivo sleale, a detrimento degli altri offerenti e dell’integrità del mercato interno.

A differenza dei precedenti casi in cui la Commissione aveva aperto indagini approfondite ai sensi della normativa FSR in ambito di appalti pubblici – che si erano tendenzialmente conclusi con il ritiro volontario dell’operatore economico dalla gara (come avvenuto in Bulgaria con un’altra società del gruppo CRRC e in Romania con due consorzi che includevano società cinesi del settore fotovoltaico) – nel caso di Lisbona Mota-Engil ha proposto impegni strutturali per eliminare la distorsione.

In concreto, il consorzio si è impegnato a sostituire il subappaltatore CRRC Tangshan con Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz S.A. (PESA), produttore polacco che non ha ricevuto sovvenzioni estere distorsive. La Commissione ha accettato tali impegni e ha autorizzato la partecipazione del consorzio alla gara, lasciando a Metropolitano de Lisboa la decisione finale sull’aggiudicazione e riservandosi di monitorare il rispetto degli impegni.

Si tratta della prima applicazione del meccanismo di conditional clearance previsto dalla normativa FSR per gli appalti pubblici. La normativa FSR prevede che la Commissione può: (i) accettare impegni che eliminino la distorsione; (ii) vietare l’aggiudicazione del contratto all’offerente sovvenzionato; oppure (iii) adottare una decisione di non obiezione.

Nel caso di specie, la Commissione ha applicato la prima opzione, ritenendo che la sostituzione del subappaltatore fosse sufficiente a rimuovere la distorsione.

La decisione chiarisce che il controllo della Commissione si estende all’intera catena di fornitura del consorzio e non si limita al contraente principale, riflettendo l’approccio della normativa FSR volto a cogliere la realtà economica complessiva dell’offerta.

Questa vicenda assume particolare rilievo per le imprese che partecipano a gare pubbliche nell’UE coinvolgendo partner o subappaltatori extra-UE. La decisione della Commissione conferma che i rimedi possono incidere direttamente sulla composizione soggettiva dei consorzi partecipanti alle procedure di appalto.

In questa prospettiva, sarà di particolare interesse verificare la compatibilità di rimedi di questo tipo con l’ordinamento italiano in materia di appalti pubblici. Il Codice dei contratti pubblici disciplina in modo rigoroso le modifiche soggettive dei raggruppamenti temporanei di imprese (RTI) e dei consorzi in corso di procedura, ammettendo la sostituzione di un componente alle condizioni stringenti dell’art. 97 d. lgs. 36/2023. Il rimedio accettato dalla Commissione in questo caso – la sostituzione di un subappaltatore quale condizione per la prosecuzione della partecipazione alla gara – potrebbe non essere automaticamente replicabile in una procedura italiana, specialmente nei casi in cui il soggetto da sostituire sia un membro del RTI o del consorzio e la sostituzione alteri i requisiti di qualificazione sulla base dei quali il RTI è stato ammesso. Sarà quindi necessario valutare caso per caso se e in che misura le decisioni condizionate della Commissione ai sensi della normativa FSR possano essere attuate senza entrare in conflitto con le regole nazionali sulla immodificabilità soggettiva dei concorrenti.

Niccolò Ferracuti e Laura Pagliuso

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