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  2. Newsletter giuridica di concorrenza e regolamentazione - 21 settembre 2026
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Newsletter giuridica di concorrenza e regolamentazione - 21 settembre 2026

Sep 21 2026

Diritto della concorrenza – Europa  / Concentrazioni e settore del nickel – La Commissione ha comunicato le proprie conclusioni preliminari sulla concentrazione fra MMG e Anglo American’s Nickel Business

Con il comunicato stampa dello scorso 16 settembre, la Commissione europea (la Commissione) ha annunciato di aver inviato a Minerals and Metals Group (MMG) una comunicazione degli addebiti per esporre la propria posizione preliminare rispetto alla concentrazione (l’Operazione) rappresentata dall’acquisizione di MMG del ramo di azienda relativo all’estrazione e produzione di Nickel di Anglo American (la Target), entrambe società attive nell’estrazione metallurgica e mineraria.

In particolare, l’Operazione – rispetto alla quale la Commissione aveva avviato l’esame nella c.d. Fase II – consiste nell’acquisizione di due stabilimenti situati nella località brasiliana di Barro Alto, tramite i quali la Target estrae ferronichel a basso contenuto di carbonio, materiale necessario per la produzione di acciaio inossidabile. L’acquirente, MMG, è una multinazionale mineraria con sede in Australia che estrae metalli primari (principalmente rame e zinco), e la cui maggioranza azionaria risulta detenuta da China Minmetals Corporation, un’azienda di Stato sotto la supervisione e il controllo del governo della Repubblica Popolare Cinese.

La comunicazione in parola ha confermato le preoccupazioni già sollevate dalla Commissione con l’avvio della Fase II, ritenendo che, a seguito dell’acquisizione dei due stabilimenti della Target, MMG potrebbe indirizzare le attuali forniture di ferronichel – componente strategica ed essenziale per l’industria metallurgica – ad imprese europee verso le proprie controllate cinesi, privando il mercato europeo in tal modo di un input essenziale. Con ciò, dato che (i) il mercato del ferronichel risulta altamente concentrato, con una significativa quota di mercato detenuta dalla Target, e che (ii) le fonti di fornitura alternative per i produttori europei risultano limitate, l’Operazione potrebbe causare un significativo aumento dei prezzi nel mercato europeo, compromettendone la resilienza e riducendo la capacità dei produttori europei di competere sia nel continente, sia a livello globale.

Le osservazioni sollevate dalla Commissione dimostrano un particolare interesse, in quanto rivelano che nell’esame delle concentrazioni possano emergere non solo considerazioni storicamente di natura concorrenziale, in questo caso incentrate sul possibile effetto di preclusione che l’operazione potrebbe determinare, ma anche valutazioni ulteriori sulla resilienza, autonomia e indipendenza del mercato europeo, ossia parametri che sembrano maggiormente funzionali alle valutazione che vengono effettuate ai sensi delle normative in materia di investimenti stranieri diretti (c.d. FDI, che in Italia sono conosciuti come Golden Power). È altresì interessante rilevare che, ai sensi della bozza delle nuove linee guida in materia di concentrazioni, le valutazioni sulla resilienza e autonomia in relazione agli approvvigionamenti sono prese in considerazione quali possibili giustificazioni di un’operazione piuttosto che come beni giuridici in sé da tutelare. Diversamente, nel caso de quo le esigenze di tutelare l’indipendenza e la resilienza del sistema europeo sembrerebbero essere prese in considerazione per vietare l’Operazione ovvero per subordinarla a rimedi. Rimane ora da attendere se le criticità sollevate dalla Commissione saranno confermate nella decisione finale.

Luca Giacomello

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Digital Markets Act e designazione dei gatekeepers – Il Tribunale dell’Unione europea respinge il ricorso di Opera Norway contro la decisione della Commissione che non aveva designato Microsoft come gatekeeper per il browser Edge ai sensi del DMA

Con la sentenza dello scorso 2 settembre, il Tribunale dell’Unione europea (il Tribunale) ha respinto il ricorso proposto da Opera Norway AS (Opera) contro la decisione della Commissione europea (la Commissione) del 12 febbraio 2024, con cui era stata esclusa la designazione di Microsoft come gatekeeper ai sensi del Digital Markets Act (DMA) con riferimento, tra gli altri, al browser Edge. Nel 2023 Microsoft aveva notificato alla Commissione che Edge, che in quanto browser rappresenta un c.d. core platform service (CPS), raggiungeva le soglie quantitative previste dall’articolo 3(2) DMA, presentando tuttavia argomentazioni volte a dimostrare che, nonostante ciò, il browser non costituiva un important gateway (un punto di accesso importante) ai sensi dell’articolo 3(1)(b) DMA. All’esito della successiva indagine di mercato, la Commissione aveva accolto tali argomentazioni e deciso di non designare Microsoft come gatekeeper per Edge.

Opera, concorrente di Microsoft nel mercato dei browser, ha impugnato tale decisione articolando un unico motivo di ricorso, le cui principali censure possono essere così sintetizzate: (i) la Commissione avrebbe erroneamente utilizzato la limitata quota di mercato di Edge per confutare la presunzione derivante dal superamento delle soglie quantitative; (ii) la dipendenza di Edge dal motore di rendering terzo Blink – ossia il cuore di un browser - non sarebbe stata pertinente; (iii) diversamente da quanto sostenuto dalla Commissione, l’ecosistema Microsoft avrebbe conferito a Edge un vantaggio artificioso, in particolare sui dispositivi Windows.

Il Tribunale ha respinto tutte le censure. In primo luogo, in relazione a (i), ha ritenuto legittimo il confronto tra la scala di utilizzo di Edge e quella degli altri browser: tale confronto non equivale, infatti, alla definizione di un mercato rilevante, né all’utilizzo di una vera e propria quota di mercato. La Commissione poteva quindi considerare la limitata scala di utilizzo di Edge quale elemento idoneo a mettere in discussione la sua rilevanza come punto di accesso importante. In particolare, la Commissione aveva rilevato che, nel dicembre 2022, Edge rappresentava il 5,8% delle pagine Internet consultate in Europa, a fronte del 59% di Chrome e del 22% di Safari.

Con riferimento a (ii), il Tribunale ha inoltre confermato la rilevanza del fatto che Edge utilizzi Blink, un motore di rendering sviluppato da terzi. Poiché il motore di rendering svolge un ruolo essenziale nel funzionamento del browser e Microsoft non dispone di un grado di autonomia sufficiente sul suo sviluppo, tale elemento poteva essere considerato dalla Commissione nel valutare la capacità di Microsoft di influenzare le attività degli utenti commerciali.

Particolare rilievo assume poi, nell’ambito di (iii), la valutazione dell’ecosistema Microsoft. Il Tribunale ha al riguardo chiarito che – in quella che sembra essere una posizione in controtendenza rispetto ai recenti sviluppi in materia di ecosistemi digitali - la mera esistenza di un ecosistema non è, di per sé, sufficiente a dimostrare che un CPS costituisca un punto di accesso importante: occorre invece valutarne, caso per caso, i vantaggi o gli svantaggi concreti in termini, tra l’altro, di contendibilità. Nel caso di Edge, nonostante la preinstallazione e l’impostazione predefinita sui dispositivi Windows e le ulteriori pratiche adottate da Microsoft per promuoverne l’utilizzo, l’utilizzo del browser rimaneva significativamente inferiore a quella di Chrome e solo lievemente superiore a quella di Firefox. Secondo il Tribunale, tali pratiche non avevano quindi prodotto un vantaggio sufficiente da mettere in discussione la conclusione della Commissione.

Concludendo, è interessante notare anche che un concorrente terzo abbia proposto ricorso contro una decisione di non designazione ai sensi del DMA. Pur avendo respinto il ricorso nel merito e confermato la decisione della Commissione di non designare Microsoft come gatekeeper per Edge, infatti, il Tribunale ha ritenuto ammissibile il ricorso di Opera, riconoscendo che la mancata designazione di Edge incideva sulla sua posizione, anche in ragione della possibilità che, in caso di designazione, Opera avrebbe potuto essere inclusa tra i browser concorrenti presentati agli utenti nella “schermata di scelta del browser” prevista dall’articolo 6(3) DMA.

Numa Blondi e Maria Stella Cappelli

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Diritto della concorrenza – Italia / Concentrazioni e settore bancario – L’AGCM ha deliberato l’avvio di una c.d. Fase II in relazione all’offerta pubblica di acquisto e scambio promossa da Intesa Sanpaolo su Banca Monte dei Paschi di Siena

Con il provvedimento deliberato lo scorso 14 settembre, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (l’AGCM) ha avviato un’istruttoria ai sensi della normativa sul controllo delle concentrazioni (c.d. Fase II) in relazione all’offerta pubblica di acquisto e scambio (OPAS) lanciata da Intesa Sanpaolo S.p.A. (ISP), sulla totalità delle azioni ordinarie di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (MPS, congiuntamente con ISP, le Parti) (l’Operazione).

Ripercorrendo brevemente i fatti, l’OPAS è stata promossa da ISP l’8 giugno 2026 ed è subordinata, tra l’altro, all’ottenimento delle necessarie autorizzazioni in materia di controllo delle concentrazioni, nonché all’adesione di almeno il 66,67% del capitale sociale di MPS. L’Operazione è stata comunicata all’AGCM lo scorso 26 giugno.

Un ulteriore elemento di complessità è rappresentato dalla partecipazione del 13,32% detenuta indirettamente da MPS, per il tramite della controllata Mediobanca S.p.A., in Assicurazioni Generali S.p.A. (Generali). Secondo l’AGCM, anche se tale partecipazione sembrerebbe non conferire a ISP il controllo di fatto su Generali, alla luce dei legami di governance evidenziati anche nelle osservazioni fornite da parte di Generali, l’Autorità ha ritenuto opportuno considerare il posizionamento complessivo di ISP e Generali nella valutazione di determinati mercati.

Anticipando le possibili problematiche antitrust, ISP aveva già stipulato un accordo con Unipol Assicurazioni S.p.A. contestualmente al lancio dell’OPAS, impegnandosi a cedere, una volta completata l’Operazione, un ramo d’azienda comprendente ben 635 filiali di MPS. Tuttavia, alla data di apertura dell’istruttoria, soltanto 445 filiali risultavano identificate in via definitiva; l’AGCM, pertanto, ha definito il perimetro della propria analisi solo al netto di queste ultime.

Nel valutare preliminarmente la concentrazione, l’AGCM ha individuato numerosi mercati in cui l’Operazione determinerebbe rilevanti sovrapposizioni tra le attività delle Parti nel settore bancario e assicurativo, In particolare, ha rilevato possibili criticità concorrenziali nei mercati della raccolta e degli impieghi, del risparmio amministrato e gestito, nonché in alcuni mercati assicurativi.

Con riferimento alla raccolta bancaria e agli impieghi, l’AGCM ha rispettivamente individuato possibili criticità in 20 province (raccolta), in 72 province (credito/prestiti alle famiglie), in 17 province (credito/prestiti alle piccole imprese) e in 9 regioni (credito/prestiti alle imprese medio-grandi). Tali aree saranno oggetto di ulteriori approfondimenti nel corso dell’istruttoria eventualmente affinando l’analisi a livello di bacini di utenza (c.d. catchment areas) per le attività considerate a livello provinciale.

Quanto al risparmio amministrato e gestito, l’AGCM ha rilevato possibili criticità in 27 province per quanto riguarda la fornitura di servizi di risparmio amministrato e alla distribuzione del risparmio gestito. Sebbene nella produzione di quest’ultimo, considerata a livello nazionale, le quote di MPS siano modeste, l’AGCM ha considerato anche il posizionamento di Generali, ritenendo che il legame con ISP possa attenuare gli incentivi dei due operatori a competere, oltre a favorire il coordinamento e lo scambio di informazioni sensibili.

Infine, in relazione alla fornitura di servizi assicurativi, considerati a livello nazionale per la produzione e a livello provinciale per la distribuzione, le sovrapposizioni dirette tra ISP e MPS sarebbero complessivamente contenute. Tuttavia, tenendo conto anche del posizionamento di Generali, incumbent nel settore assicurativo, l’AGCM ha individuato possibili criticità in alcuni rami delle assicurazioni vita e danni.

Il provvedimento si inserisce in una fase di particolare fermento del settore bancario italiano ed europeo, caratterizzato da numerose operazioni volte a ridefinirne gli equilibri e da assetti proprietari sempre più complessi. In questo contesto, il provvedimento in commento evidenzia, tra l’altro, come anche partecipazioni di minoranza in primari operatori finanziari e assicurativi possano assumere rilievo nella valutazione degli effetti concorrenziali, pur in assenza di controllo.

Alessandro Mastrangelo

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Appalti, concessioni e regolazionezo / Riparto di giurisdizione e incentivi energetici – Incentivi energetici e riparto di giurisdizione – Il TAR Lazio solleva la questione di legittimità costituzionale sulla giurisdizione per le controversie restitutorie

Con l’ordinanza n. 14647, pubblicata il 15 settembre 2026, il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (il TAR Lazio) ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell’art. 133, comma 1, lett. o), del codice del processo amministrativo (c.p.a.) nella parte in cui esclude dalla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie volte alla restituzione di incentivi pubblici concessi nel settore energetico.

La vicenda trae origine dall’annullamento in autotutela, disposto dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE), di un incentivo concesso alla società Tamarin s.c.a.r.l. (la Società) per un impianto fotovoltaico, i cui crediti erano stati ceduti ad un istituto di credito (Banco di Napoli S.p.A., cui poi era subentrata Intesa Sanpaolo S.p.A.. A seguito dell’annullamento del provvedimento di ammissione all’incentivo, il GSE ha chiesto la restituzione delle somme indebitamente percepite sia alla Società (Euro 482.009,84) che all’istituto di credito (Euro 383.610), ottenendo un decreto ingiuntivo dal TAR Lazio contro cui l’istituto di credito. Il GSE ha adito il Tar Lazio sul presupposto che l’azione per il recupero dell’incentivo indebitamente percepito ricadesse nella categoria delle controversie relative alle procedure e ai provvedimenti concernenti la produzione di energia incluse quelle risarcitorie che sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. o, del c.p.a.

L’istituto di credito ha quindi fatto opposizione contro il decreto ingiuntivo e, nel corso del giudizio di opposizione, il TAR Lazio ha rilevato d’ufficio un potenziale difetto di giurisdizione a favore del giudice ordinario. Infatti, secondo giurisprudenza della Corte di Cassazione, la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. p) del c.p.a. non si estende alle azioni per la restituzione degli incentivi indebitamente percepiti. Questo perché, sempre secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione, qualora il provvedimento amministrativo che costituisce il presupposto della restituzione – vale a dire l’annullamento dell’ammissione all’incentivo – diventi inoppugnabile, la giurisdizione sulla conseguente azione restitutoria delle somme da ripetere verrebbe a radicarsi presso il giudice ordinario, in quanto “la controversia sulla restituzione degli incentivi non conosce più dell’esercizio di poteri pubblicistici”.

In tale contesto, il TAR Lazio ha prospettato una possibile incostituzionalità dell’art. 133, comma 1, lett. o) del c.p.a. nella parte in cui esclude le azioni per la restituzione degli incentivi dal campo di applicazione della giurisdizione amministrativa. In particolare, il TAR Lazio ha sollevato la questione di legittimità per violazione – inter alia – di tre principi costituzionali: (i) il principio di ragionevolezza di cui all’art. 3 Cost., per la disparità di trattamento che l’art. 133, comma 1, lett. o) del c.p.a. instaura fra titolari di diritti restitutori e titolari di diritti risarcitori; (ii) il principio della pienezza della tutela di cui agli artt. 24, 111 e 113 Cost., dal momento che escludere la tutela restitutoria dalla Norma implicherebbe una riduzione della pienezza ed effettività della tutela da parte del giudice amministrativo; e infine (iii) l’art. 103, poiché l’interpretazione fornita contraddice la logica della giurisdizione esclusiva, che viene concepita per concentrare la tutela su materie complesse quale quella della produzione di energia, generando invece una frammentazione della tutela.

Il TAR Lazio ha quindi sospeso il giudizio in attesa della pronuncia della Corte Costituzionale. La decisione della Consulta avrà un impatto determinante sul riparto di giurisdizione in un settore di primario rilievo economico quale quello energetico, chiarendo se il giudice amministrativo, una volta investito della cognizione sulla legittimità degli atti di gestione del rapporto incentivante, possa anche conoscere di tutte le conseguenze patrimoniali che ne derivano, in un’ottica di concentrazione ed effettività della tutela.

Andrea Scarpetta

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