Newsletter giuridica di concorrenza e regolamentazione - 15 giugno 2026
Diritto della concorrenza – Italia / Concentrazioni e settore delle telecomunicazioni – Il TAR Lazio respinge il ricorso di Iliad e conferma la decisione dell’AGCM di non avviare un’istruttoria sull’operazione di concentrazione tra Poste Italiane e TIM
Con la sentenza dello scorso 10 giugno (la Sentenza), il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (il TAR Lazio) ha respinto il ricorso presentato da Iliad Italia S.p.A. (Iliad) confermando il provvedimento con il quale l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (l’AGCM) aveva deliberato di non avviare un’istruttoria (la Decisione) in relazione all’acquisizione da parte di Poste Italiane S.p.A. (Poste), del controllo esclusivo di Telecom Italia S.p.A. (TIM) (complessivamente, l’Operazione).
Ripercorrendo brevemente i fatti, in data 21 maggio 2025 Poste aveva notificato all’AGCM l’Operazione. A seguito della pubblicazione del relativo avviso, erano pervenute osservazioni critiche da parte di numerosi operatori del settore – tra cui, oltre a Iliad, Fastweb, Vodafone, Sky e Wind Tre – sulle prospettate criticità concorrenziali dell’Operazione. Acquisito il parere favorevole dell’AGCOM del 28 agosto 2025, l’AGCM aveva invece ritenuto che l’Operazione non fosse problematica, in quanto inidonea a ostacolare in misura significativa la concorrenza nei mercati interessati. Per un approfondimento della Decisione, si rimanda alla presente Newsletter dello scorso 15 settembre.
Iliad aveva quindi contestato tale valutazione deducendo, inter alia, l’eccesso di potere per difetto di istruttoria, irragionevolezza e manifesta illogicità, oltre all’erronea valutazione degli effetti orizzontali, verticali e conglomerali e alla contraddittorietà con precedenti valutazioni dell’AGCM, proponendo ricorso al TAR Lazio.
Quanto agli effetti orizzontali, il TAR Lazio ha ora ritenuto infondate le censure relative alla valutazione della posizione di TIM nel mercato dei servizi di telefonia fissa al dettaglio per clienti residenziali e small office home office (SOHO), valorizzando, in particolare: (i) il carattere “del tutto marginale” dell’incremento di quota derivante dall’Operazione, compreso tra l’1-5% e il 2,2% in volume; (ii) il “graduale indebolimento” del potere di mercato di TIM, confermato dalla costante contrazione della quota di mercato e dalla ridotta capacità di acquisire nuovi clienti; (iii) la cessione, dal 1° luglio 2024, della rete telefonica fissa a FiberCop (uno dei principali indicatori di dominanza in precedenza individuati) e (iv) l’evoluzione del contesto competitivo successiva alla combinazione Fastweb/Vodafone Italia, che ha ridotto il divario tra TIM e il secondo operatore.
Quanto agli effetti verticali, il TAR Lazio ha ritenuto corretta la valutazione dell’AGCM secondo cui la rete fisica di Poste non era idonea a determinare un significativo vantaggio concorrenziale a favore di TIM, alla luce del crescente peso del canale digitale e dei canali fisici “agili” – quali punti vendita multimarca, stand nei centri commerciali e grande distribuzione – nonché del processo di commoditization dei servizi di telecomunicazioni, che rende lo sportello fisico recessivo o comunque non più il principale mezzo di offerta. In tale contesto, il TAR Lazio ha valorizzato anche il fatto che Poste, pur beneficiando della propria capillare rete di sportelli ed essendo attiva nella telefonia fissa dal 2017, abbia raggiunto soltanto una quota di mercato marginale, pari a circa il 2%.
Quanto agli effetti conglomerali, il TAR Lazio ha parimenti confermato la valutazione dell’AGCM secondo cui l’Operazione non era idonea a generare rischi concorrenziali legati a strategie di bundling tra i servizi di Poste e TIM. Il TAR Lazio ha valorizzato, in particolare, la ridotta adesione della clientela alle offerte integrate già realizzate da Poste e la dichiarazione resa nel piano strategico 2024-2028, secondo cui Poste non intende proporre offerte abbinate con servizi di telecomunicazioni fisse o mobili di TIM per l’intera durata del piano. Tali elementi, secondo il TAR Lazio, eliminavano “in radice” la possibilità di rischi conglomerali.
Il TAR Lazio ha infine escluso la contraddittorietà del provvedimento rispetto ai precedenti Swisscom Italia/Vodafone Italia e Poste Italiane/Fornitura energia elettrica e gas, relativi a contesti fattuali e normativi diversi, e ha ribadito che il sindacato giurisdizionale sulle valutazioni tecnico-discrezionali dell’AGCM non può tradursi in una valutazione sostitutiva, ma resta un sindacato di mera legittimità. Su tali basi, il ricorso è stato integralmente respinto.
La Sentenza risulta di particolare interesse, specialmente per il settore delle telecomunicazioni, in quanto offre utili indicazioni sui criteri di analisi delle concentrazioni, e conferma in pieno l’indicazione dell’AGCM che la mera disponibilità di una rete distributiva capillare o di un ampio portafoglio di servizi adiacenti non è sufficiente, di per sé, a fondare preoccupazioni concorrenziali. Tali rischi devono essere verificati in concreto, alla luce delle dinamiche effettive del mercato, dell’evoluzione dei canali di vendita e della reale capacità dell’entità post-concentrazione di adottare strategie escludenti. Sarà ora interessante osservare se Iliad proporrà appello al Consiglio di Stato e quali ulteriori sviluppi caratterizzeranno l’integrazione tra Poste e TIM.
Fabio Bifarini e Martina Cicconi
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Tutela del consumatore / Pratiche commerciali scorrette e settore del tabacco – L’AGCM ha sanzionato Philip Morris Italia S.r.l. per 7 milioni di euro ritenendo che i claim “senza fumo” utilizzati nella promozione dei prodotti del tabacco senza combustione possano trarre in inganno i consumatori
Con il provvedimento dello scorso 9 giugno, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (l’AGCM) ha irrogato una sanzione di 7 milioni di euro nei confronti di Philip Morris Italia S.r.l. (PMI) – attiva nella distribuzione di tabacchi lavorati – per aver messo in atto una pratica commerciale ingannevole consistente nella pubblicizzazione dei propri prodotti come “senza fumo”, suggerendone implicitamente la ridotta nocività o la mancanza di dannosità per la salute.
Per ricapitolare brevemente i fatti, l’AGCM aveva aperto l’istruttoria su segnalazione del Ministero della Salute, rilevando che PMI pubblicizzava i propri prodotti – in particolare dispositivi a tabacco riscaldato, sigarette elettroniche e prodotti ad uso orale contenenti nicotina – come “senza fumo” e “innovativi”, vantando rischi ridotti per la salute dei consumatori rispetto alle sigarette tradizionali e presentandosi come il promotore di un “futuro senza fumo” (complessivamente, i Claim).
In primo luogo, l’AGCM ha rilevato nel provvedimento che i Claim erano diffusi sia tramite il sito web di PMI, sia a mezzo stampa con una tale ricorrenza da diventare il fulcro di una complessa strategia comunicativa, volta ad orientare le preferenze del consumatore verso i prodotti senza combustione commercializzati da PMI come “innovativi” e a legare l’immagine aziendale all’aura positiva con cui venivano presentati. A detta dell’AGCM, le campagne promozionali di PMI intendevano veicolare un messaggio capace di alterare la percezione generale del rischio per la salute tramite l’eliminazione del concetto di “fumo” – comunemente associato alla sigaretta tradizionale e ai suoi effetti dannosi – e la conseguente promozione della ridotta nocività dei prodotti senza combustione commercializzati da PMI.
Tuttavia, contrariamente alla narrativa diffusa da PMI, il Ministero della Salute, l’Istituto Superiore di Sanità e l’Organizzazione mondiale della Sanità avevano già notato che (i) l’aerosol emesso da dispositivi senza combustione è tecnicamente qualificabile come “fumo”; (ii) la nocività di tali prodotti è comprovata dalle risultanze scientifiche e non è possibile sostenere che essi siano meno nocivi delle sigarette tradizionali; (iii) i prodotti senza combustione contengono comunque nicotina, e quindi, causando dipendenza, sono da ritenersi dannosi di per sé.
Su tale base, l’AGCM ha quindi concluso che i Claim diffusi da PMI fossero intrinsecamente decettivi, ignorando le evidenze scientifiche e, anzi, diffondendo una narrazione apertamente in contrasto con esse. Con ciò, PMI avrebbe non solo violato il principio di precauzione – secondo il quale le comunicazioni commerciali da cui possa derivare una non/minore nocività per la salute del prodotto devono essere basate su risultati scientifici certi e definitivi, di lunga durata e indipendenti – ma anche la Direttiva UE/2014/40 (la Direttiva), che vieta la presentazione di prodotti con contenuto di tabacco alterandone la percepita nocività. Inoltre, PMI diffondeva tali Claim pur consapevole del crescente uso di prodotti senza combustione tra i minori come mezzo di iniziazione al fumo, oltre che del fenomeno del c.d. policonsumo – ovvero l’uso contestuale di prodotti senza combustione e sigarette tradizionali – anch’esso in aumento.
A nulla sono valse le controdeduzioni di PMI, la quale sosteneva che (i) la Direttiva era applicabile solamente all’etichettatura dei prodotti contenenti tabacco e non alla comunicazione promozionale; e che (ii) i Claim traducevano in italiano la locuzione “smokeless” usata nella versione inglese della Direttiva. L’AGCM ha infatti ritenuto che la Direttiva si applichi non solo all’etichettatura dei prodotti contenenti tabacco, ma anche al prodotto in sé, con questo includendo anche la sua fase di promozione e commercializzazione; e, dall’altro lato, che l’uso del termine tecnico “smokeless”, presente in effetti nella Direttiva, possa risultare decettivo quando usato nella comunicazione commerciale in una forma decontestualizzata.
Alla luce di ciò, l’AGCM ha sanzionato PMI per 7 milioni di euro, mettendo in risalto il fatto che le comunicazioni commerciali – specialmente quando incidono su interessi delicati come la salute – devono essere sempre basate su risultati scientifici certi, e che le imprese che promuovono prodotti idonei a incidere sulla salute dei consumatori sono vincolate al principio di precauzione, il quale impone la massima salvaguardia di tali interessi in situazioni di incertezza.
Luca Giacomello
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Pratiche commerciali scorrette e settore della telefonia mobile – Il TAR Lazio conferma la sanzione AGCM a PostePay per l’attivazione automatica di una tariffa a consumo in caso di credito insufficiente
Con la sentenza dello scorso 1 giugno, il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (il TAR Lazio) ha respinto il ricorso proposto da PostePay S.p.A. (PostePay) avverso il provvedimento con cui l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (l’AGCM) aveva accertato una pratica commerciale scorretta ai sensi dell’art. 26, comma 1, lett. f), del Codice del Consumo, irrogando una sanzione pari a 1,5 milioni di euro.
La vicenda riguardava il servizio di telefonia mobile di PosteMobile e, in particolare, il meccanismo applicato in caso di credito insufficiente al momento del rinnovo delle offerte flat periodiche (l’offerta flat). Secondo l’AGCM, in tali circostanze PostePay applicava automaticamente una tariffazione a consumo più onerosa (la tariffazione a consumo), consentendo la prosecuzione del traffico voce, SMS e dati in assenza di un consenso specifico e consapevole del consumatore.
Nel merito, PostePay ha fondato la propria difesa, in primo luogo, sull’asserita unitarietà dell’offerta commerciale. Le condizioni generali di contratto, i prospetti informativi e gli allegati economici costituirebbero, secondo PostePay, un sistema informativo coerente e accessibile, all’interno del quale anche la disciplina della tariffazione a consumo risulterebbe conoscibile dal consumatore diligente già in fase di adesione all’offerta flat. In particolare, PostePay ha richiamato la clausola 7.2 delle proprie condizioni generali, relativa alla necessità di disporre di credito residuo per la fruizione del servizio, nonché le informazioni contenute nella sezione “Termini e Condizioni” del proprio sito web, ove erano indicati i costi della tariffazione a consumo.
PostePay ha inoltre attribuito particolare rilievo al sistema di notifiche SMS, evidenziando come gli utenti ricevessero plurimi messaggi nei giorni precedenti la scadenza dell’offerta, volti a segnalare l’approssimarsi del rinnovo e l’insufficienza del credito. Un ulteriore SMS, inviato al momento del mancato rinnovo, informerebbe espressamente della sospensione dell’offerta flat e dell’applicazione della tariffazione a consumo. Tale sistema, secondo PostePay, garantirebbe un elevato livello di consapevolezza, escludendo sia la configurabilità di una fornitura non richiesta, sia qualsivoglia carenza informativa. In questa ricostruzione, la tariffazione a consumo costituirebbe una modalità fisiologica di prosecuzione del servizio già accettata al momento della sottoscrizione dell’offerta, e non una prestazione autonoma.
PostePay ha inoltre escluso la sussistenza di fenomeni di c.d. bill shock, richiamando la natura prepagata del servizio – che assicurerebbe al consumatore il pieno controllo della spesa – e il costo contenuto delle offerte flat, tale da rendere normalmente disponibile il credito necessario al rinnovo.
Il TAR Lazio ha respinto integralmente tali argomentazioni. In primo luogo, il TAR Lazio ha chiarito che l’unitarietà commerciale dell’offerta non implica unitarietà del consenso contrattuale: qualora il rapporto includa prestazioni distinte, caratterizzate da condizioni economiche differenziate, ciascuna richiede una manifestazione di volontà autonoma e consapevole. In tale ottica, la tariffazione a consumo è stata qualificata come prestazione distinta rispetto all’offerta flat, in quanto caratterizzata da un regime economico diverso e più oneroso, non automaticamente ricompreso nel consenso originariamente prestato.
Sotto il profilo informativo, il TAR Lazio ha ritenuto il sistema complessivamente carente. Le condizioni generali non contenevano un’adeguata evidenziazione della tariffazione a consumo e dei relativi costi, mentre le informazioni presenti sul sito erano collocate in sezioni non immediatamente percepibili, prive di una rappresentazione chiara e immediata nelle pagine delle offerte. Analoga valutazione è stata riservata al sistema di SMS: i primi messaggi si limitavano a segnalare l’insufficienza del credito, senza chiarire le conseguenze economiche del mancato rinnovo, mentre solo l’ultimo – inviato quando il piano più oneroso era già operativo – informava dell’applicazione della tariffazione a consumo, quando il consumatore risultava già esposto ai relativi addebiti.
Applicando il parametro del consumatore medio, il TAR Lazio ha ritenuto che un utente normalmente informato e ragionevolmente diligente non possa prevedere che il mancato rinnovo di un’offerta flat per credito insufficiente comporti automaticamente l’applicazione di una tariffazione a consumo più onerosa. Tale esito è stato definito controintuitivo, rafforzando la qualificazione della condotta come pratica commerciale aggressiva consistente nella fornitura di un servizio non richiesto.
Alla luce di tali considerazioni, il TAR Lazio ha confermato integralmente il provvedimento dell’AGCM, respingendo il ricorso di PostePay e confermando la sanzione irrogata.
Numa Blondi
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Appalti, concessioni e regolazione / La quantificazione del danno da mancata aggiudicazione di appalto pubblico – il Consiglio di Stato ritorna sul concetto di danno curriculare per il mancato aggiudicatario
Con la sentenza n. 4589 dell’8 giugno 2026, il Consiglio di Stato (di seguito anche il Collegio) è tornato sulla quantificazione del danno conseguente alla mancata aggiudicazione di un appalto pubblico, offrendo un interessante ragionamento sul danno curriculare e, in particolare, sulle condizioni in cui tale voce di danno deve ritenersi sussistente.
La vicenda trae origine dalla procedura indetta dal Comune di Sant’Ilario dello Ionio (il Comune) nel dicembre 2024 per la gestione dell’asilo nido comunale. La commessa, del valore di poco superiore a euro 121.000, doveva essere aggiudicata secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base di una formula indicata nei documenti di gara. Tuttavia, in sede di valutazione delle offerte, la commissione ha applicato in modo errato la formula e da tale circostanza è risultata aggiudicataria la RTI Iride. La società cooperativa “La Piramide-Cooperativa Sociale Onlus” (La Piramide o la Società) impugna quindi l’aggiudicazione, sostenendo che, se la commissione avesse correttamente applicato la formula, la Società avrebbe conseguito un totale di 89,92 punti e sarebbe quindi risultata prima in graduatoria.
Il TAR Calabria ha accolto il ricorso, dichiarando l’illegittimità dell’aggiudicazione e riconoscendo a La Piramide non solo il risarcimento del danno da mancato profitto ma anche il risarcimento del cd. “danno curriculare”, che consiste nel pregiudizio che l’impresa subisce per il mancato arricchimento del proprio curriculum e della propria immagine professionale, non potendo indicare l’avvenuta esecuzione della commessa. Il Comune ha quindi appellato la sentenza lamentando, fra le altre cose, il riconoscimento del danno curriculare in quanto disposto in difetto di prova e per una gara di modesta entità.
In tale contesto, il Consiglio di Stato ha confermato la sentenza di primo grado, ribadendo che il danno risarcibile per la mancata e illegittima aggiudicazione può includere non solo mancato profitto, ma anche il cd. danno curriculare. A tale riguarda, il Consiglio di Stato specifica che si tratta di una voce di danno autonoma: infatti, il solo fatto di eseguire un appalto pubblico, a prescindere dal corrispettivo percepito, costituisce di per sé fonte di un vantaggio economicamente valutabile, in quanto accresce la capacità dell’impresa di competere sul mercato e la chance di aggiudicarsi appalti futuri. Su queste basi, il Collegio ha respinto anche la tesi del Comune secondo cui la modesta entità dell’appalto escluderebbe ogni impatto sulla competitività futura. Nel caso concreto, peraltro, la voce assumeva un rilievo ulteriore poiché l’esecuzione della commessa avrebbe garantito a La Piramide, oltre al ritorno economico, “un accrescimento di popolarità a livello nazionale”, avendo l’impresa sede in una regione diversa da quella di esecuzione dell’appalto.
In conclusione, la pronuncia conferma alcuni principi rilevanti in tema di danno curriculare, la cui sussistenza viene accertata di rado dai tribunali amministrativi. Si tratta di una voce di danno autonoma rispetto al mancato profitto, fondata sul fatto che la sola esecuzione di un appalto pubblico accresce la capacità competitiva dell’impresa e le sue chance di aggiudicarsi commesse future, a prescindere dal corrispettivo. Il Consiglio di Stato esclude che la modesta entità dell’appalto basti, di per sé, a negare tale pregiudizio o a presumerne l’insussistenza in difetto di prova, valorizzando anzi, nel caso concreto, la maggiore visibilità garantita all’impresa, avente sede in altra regione.
Andrea Scarpetta
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