Newsletter giuridica di concorrenza e regolamentazione - 29 settembre 2025
Diritto della concorrenza – Europa / Abusi e settore dei software per l’ufficio – La Commissione ha aperto un’indagine sulle sospette pratiche di tying attuate da SAP
Lo scorso 25 settembre, la Commissione europea (Commissione) ha avviato un’indagine nei confronti della società SAP SE (SAP) per un possibile abuso di posizione dominante nel mercato dei servizi di manutenzione e assistenza (servizi di assistenza) per software. L’oggetto dell’istruttoria riguarda una potenziale pratica legante (c.d. tying) tra l’offerta da parte di SAP di software aziendale per l’enterprise resource planning (ERP), da loro sviluppato ed i relativi servizi di assistenza.
SAP è una società tedesca che sviluppa software per definire ed organizzare i processi aziendali fondamentali (software gestionali). Il software ERP – appartenente alla macrocategoria dei software gestionali – viene offerto ai clienti attraverso due modalità, on premises ed off premises. La differenza tra le due tipologie risiede nell’erogazione e nella gestione del servizio: nel primo caso attraverso l’installazione del software direttamente sui computer dei clienti, mentre nel secondo via cloud, ossia tramite l’accesso da remoto sfruttando la connessione internet.
Oltre a SAP ci sono varie società in grado di offrire servizi di assistenza per software gestionali, anche nel caso di un software proprietario come è l’ERP di SAP.
In questo contesto, la Commissione ha individuato quattro condotte sulle quali ha focalizzato il suo scrutinio:
- SAP imporrebbe ai propri clienti, qualora avessero necessità di servizi di assistenza per il software ERP on premises, il bundle di servizi offerti dalla stessa SAP;
- qualora il cliente non utilizzi più il software ERP precedentemente installato, non avrebbe la possibilità di interrompere l’erogazione dei servizi di assistenza forniti da SAP, dovendo continuare a versare un corrispettivo per un servizio non utilizzato;
- SAP estenderebbe sistematicamente la durata inziale delle licenze di utilizzo EPR on premises (i.e., initial term period); neppure durante questo lasso di tempo il cliente potrebbe interrompere l’erogazione dei servizi di assistenza;
- verrebbero applicati oneri di riattivazione e tariffe retroattive ai clienti che, a seguito dell’interruzione dei servizi di assistenza offerti originariamente da SAP, decidono di sottoscrivere nuovamente un contratto per tali servizi. In alcuni casi, questi costi corrispondono all’intero importo che i clienti avrebbero versato se avessero continuato a usufruire dei servizi assistenziali erogati da SAP senza interruzioni.
La Commissione ritiene che SAP, attraverso queste condotte, possa aver ostacolato la concorrenza nei confronti di fornitori indipendenti di servizi di assistenza relativi al software ERP on premises di SAP. Inoltre, la Commissione sospetta che alcune pratiche adottate da SAP possano configurare uno sfruttamento della propria clientela, attraverso l’imposizione di condizioni commerciali non eque.
La Commissione continua quindi a dimostrare un interesse per le pratiche di tying nel mercato dei servizi software, evidenziando un approccio volto alla riduzione delle barriere di ingresso ed all’accrescimento dell’interoperabilità per operatori terzi ed esterni.
Giacomo Perrotta
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Diritto della concorrenza – Italia / Abusi e settore del trasporto ferroviario – L’AGCM ha avviato il market test sugli impegni presentati da RFI per un presunto abuso nel mercato dei servizi ferroviari ad alta velocità
Con il provvedimento dello scorso 24 settembre 2025, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha invitato i terzi interessati a presentare osservazioni sugli impegni offerti da Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (RFI), nell’ambito di un procedimento per presunto abuso di posizione dominante asseritamente volto a impedire l’ingresso di nuove imprese nel mercato dei servizi di trasporto passeggeri ad alta velocità su rotaia (AV), favorendo così Trenitalia S.p.A. (Trenitalia), parte del medesimo gruppo al cui vertice vi è Ferrovie dello Stato Spa (FS).
Ripercorrendo brevemente i fatti, a seguito di una segnalazione di SNCF Voyages Italia S.r.l. (SNCF), società facente parte del gruppo riconducibile all’incumbent ferroviario francese, nel marzo 2025 era stato notificato a RFI e FS il provvedimento di avvio di un procedimento per un presunto abuso di posizione dominante nel mercato dell’accesso all’infrastruttura ferroviaria nazionale (già oggetto di commento in questa Newsletter del 24 marzo 2025). La condotta di RFI si inserisce nell’ambito della procedura di accesso alla rete ferroviaria, disciplinata dal “Prospetto Informativo della Rete” (PIR). Il PIR è predisposto direttamente da RFI ed è approvato dall’Autorità di Regolazione dei Trasporti. Il quadro regolamentare richiede, tra l’altro, che RFI garantisca alle imprese ferroviarie l’accesso all’infrastruttura a condizioni “eque, non discriminatorie e trasparenti”.
Per assegnare le tratte ferroviarie nel contesto del PIR, RFI può stipulare con le imprese degli accordi quadro che, tuttavia, non possono complessivamente occupare più dell’85% della capacità dell’infrastruttura, in modo da garantire la possibilità di accedervi anche di altri operatori. In caso di superamento della soglia, RFI è tenuta a seguire una procedura di coordinamento in due fasi: (i) in una prima fase i conflitti vengono risolti applicando il criterio del miglior utilizzo della rete, che include considerazioni commerciali ed economiche (tra cui anche il grado di concorrenza nel mercato); (ii) nella seconda fase, eventuale, i conflitti sono risolti sulla base di criteri di preferenza, a vantaggio delle imprese con il maggior numero di “tracce omologhe” e che prediligono, nella sostanza, gli operatori con una maggiore intensità di utilizzo della rete.
Anche a seguito delle lamentele da parte di SNFC, che ha dichiarato di essere stata penalizzata da tale meccanismo, l’AGCM ha contestato a RFI alcune condotte che a suo avviso possono integrare una violazione dell’art. 102 TFEU. Nello specifico, RFI, da un lato avrebbe omesso, e reso meramente formale, la prima fase di valutazione; dall’altro, avrebbe svolto la seconda fase applicando criteri di preferenza discriminatori, in modo da prediligere le imprese con il maggior numero di “tratte omologhe”, con ciò indirettamente premiando quelle storicamente presenti nel mercato ferroviario (come, appunto, Trenitalia). Peraltro, RFI avrebbe superato il limite di “salvaguardia” dell’85%, trovandosi difatti nelle condizioni di applicare più spesso i suddetti criteri di preferenza. Inoltre, secondo quanto indicato nel provvedimento di avvio, RFI avrebbe tentato di aggravare ulteriormente la situazione tramite una proposta di modifica, inserita nel PIR 2026, che penalizza gli operatori che intendano accedere alla rete ferroviaria AV con vagoni a doppio piano.
A seguito dell’avvio dell’istruttoria, RFI ha presentato una serie di impegni volti a superare le preoccupazioni sollevate dall’AGCM. Contestualmente alla loro presentazione, RFI ha ribadito di essersi già obbligata a ridurre la percentuale di occupazione dell’infrastruttura ferroviaria entro il limite dell’85%. Inoltre, RFI ha portato all’attenzione dell’AGCM come la proposta di modifica del PIR 2026, che penalizzava di fatto gli operatori di treni AV con vagoni a due piani, non sia mai stata approvata.
Con specifico riguardo agli impegni sottoposti a consultazione: in primo luogo, RFI ha in primo luogo riallocato la disponibilità delle tratte ferroviarie offrendo a SNFC ben 22 canali orario/giornalieri (di cui 14 rispondono alla richiesta originaria di SNFC, mentre i restanti canali orario sono su direttrici non espressamente richieste da SNFC, ma ugualmente offerte da RFI per garantire “una distribuzione più omogenea del servizio”); in secondo luogo, RFI si è impegnata a modificare il PIR in modo da abbandonare il criterio del “maggior numero di tracce omologhe” e prediligere criteri incentrati sul “miglior utilizzo dell’infrastruttura”, tenendo in considerazione anche rilievi di natura concorrenziale ed economica, oltre che di parità di trattamento.
Gli impegni presentati da RFI sono ora sottoposti al c.d. market test. Gli interessati avranno tempo fino al 24 ottobre 2025 per presentare le proprie osservazioni. Non resta che attendere per vedere, all’esito di questa fase di consultazione, quali potrebbero essere le modifiche accessorie agli impegni e se l’AGCM riterrà di poter concludere il procedimento senza accertare l’infrazione, aprendo di fatto il mercato dei treni AV in Italia (storicamente dominato da due soli operatori) a nuovi entranti.
Irene Indino e Luca Giacomello
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Intese e settore dei carburanti per autotrazione – L’AGCM ha sanzionato i principali distributori di carburanti per autotrazione in Italia per aver posto in essere una pratica concordata restrittiva della concorrenza
Con il provvedimento del 26 settembre, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha chiuso l’istruttoria avviata nei confronti di alcune compagnie petrolifere operanti in Italia, accertando l’esistenza di un’intesa restrittiva della concorrenza relativa alla determinazione della componente “bio” del prezzo dei carburanti in violazione dell’articolo 101 TFUE.
Come già riportato in questa Newsletter, l’AGCM aveva avviato l’istruttoria nel 2023 a seguito della denuncia di un whistleblower rimasto anonimo, per accertare un presunto coordinamento nella determinazione dei prezzi applicati sulla componente di biocarburante. Tale componente rappresenta la quota destinata a coprire gli obblighi normativi di immissione in consumo di biocarburanti.
L’AGCM ha quindi accertato che ENI, ESSO, IP, KUWAIT, SARAS e TAMOIL (le Parti) avrebbero posto in essere una pratica concordata volta ad applicare aumenti simultanei e sostanzialmente corrispondenti del valore della componente bio, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2020 e il 30 giugno 2023.
Il mercato interessato dalla pratica in rilievo è quello nazionale dell’immissione in consumo di carburanti per autotrazione, connotato da un assetto oligopolistico altamente concentrato, in cui le Parti rappresentano oltre il 90% dell’offerta. Secondo quanto riportato dall’AGCM, si tratta di un mercato altamente trasparente, con forti barriere all’ingresso e un prodotto omogeneo, tutti elementi che hanno secondo l’AGCm contribuito a rendere ancor più grave la pratica concordata posta in essere dalle Parti.
Dalle evidenze raccolte nell’istruttoria dell’AGCM è emerso che fino al 2019 il valore della componente bio era rimasto sostanzialmente stabile. A partire dal 2020, invece, in concomitanza con l’aumento legislativo degli obblighi normativi di immissione in consumo di biocarburanti e con il rialzo dei costi delle materie prime, le Parti avrebbero coordinato le proprie condotte sul mercato a discapito del normale gioco concorrenziale. Ciò sarebbe risultato in un allineamento delle Parti che secondo l’AGCM risultava evidente già nel 2020. e ulteriori aumenti paralleli si sarebbero avuti negli anni successivi.
Il meccanismo collusivo si sarebbe basato ad avviso dell’AGCM su due strumenti principali: da un lato, i contatti diretti tra le Parti, testimoniati da scambi di e-mail e documenti interni, nei quali venivano anticipate le intenzioni di incremento (cc.dd. elementi esogeni); dall’altro, gli annunci pubblici diffusi tramite la rivista di settore Staffetta Quotidiana, che hanno fornito un benchmark di riferimento e un livello di ufficialità agli aumenti concordati dalle Parti (cc.dd. elementi endogeni). Questi annunci, ritenuti dall’AGCM privi di utilità per consumatori e clienti indipendenti (come invece sostenuto dalle Parti), hanno in realtà funzionato come strumento di monitoraggio reciproco e di stabilizzazione dell’intesa.
La condotta è stata qualificata come pratica concordata restrittiva della concorrenza, vietata dall’articolo 101 TFUE. L’AGCM ha quindi sanzionato le Parti, ritenendo la condotta delle stesse gravemente anticoncorrenziale e rigettando le giustificazioni proposte a giustificazione del parallelismo delle condotte sul mercato. In ragione di ciò, l’AGCM ha inflitto alle Parti una sanzione pari nel complesso a oltre 936 milioni di Euro.
Con questa decisione l’AGCM ha confermato l’approccio all’analisi concorrenziale del parallelismo di condotte richiesto dalla giurisprudenza amministrativa, l’AGCM ha a tal fine valorizzato l’esistenza sia di elementi di prova esogeni, sia endogeni e ribadito che, a fronte dell’esistenza di tale quadro probatorio, spetta alle parti provare che vi sono giustificazioni alternative alla condotta illecita alla base delle loro condotte.
Michael Tagliavini e Daria Zumbo
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Appalti, concessioni e regolazione / Intelligenza Artificiale - L’Italia è il primo Stato membro dell’Unione Europea ad approvare una legge che regolamenta l’intelligenza artificiale
Con l’approvazione della legge 23 settembre 2025, n. 132 (la Legge), l’Italia è divenuta il primo Stato membro dell’UE ad adottare una disciplina nazionale organica che regola l’impiego dei sistemi e modelli di intelligenza artificiale.
A livello sistematico, la Legge si inserisce nel quadro normativo delineato dal Regolamento (UE) 2024/1689 (AI Act) ed è destinata ad essere interpretata e applicata in coerenza con esso. A tale fine, la Legge specifica espressamente che essa non introduce nuovi obblighi rispetto a quelli già previsti dall’AI Act, di cui recepisce definizioni e approccio metodologico.
Dunque, la Legge non innova il quadro regolatorio sostanziale, ma si connota soprattutto per le sue dichiarazioni di principio e per il suo rilevante valore politico-istituzionale, enunciando che lo sviluppo, l’impiego e l’adozione di sistemi e modelli di AI devono avvenire nel rispetto dei diritti fondamentali, delle libertà garantite dalla Costituzione e del principio di centralità dell’essere umano. In tal senso, il legislatore italiano ribadisce l’esigenza di un utilizzo antropocentrico e responsabile dell’intelligenza artificiale, improntato alla trasparenza, alla valutazione del rischio, alla prevenzione del danno e alla salvaguardia dell’autonomia decisionale umana.
Le autorità incaricate di garantire l’applicazione e l’attuazione della normativa nazionale ed europea in materia di AI saranno, per quanto di competenza, l’Agenzia per l’Italia digitale (AgID) e l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN).
Per il resto, la Legge interviene a regolare l’utilizzo dei sistemi AI in vari settori. Tra i più rilevanti, con riferimento all’esercizio delle professioni intellettuali, essa stabilisce che l’utilizzo dell’AI deve essere limitato alle attività strumentali e di supporto all’attività professionale, con prevalenza comunque del lavoro intellettuale umano. Inoltre, dal punto di vista deontologico, il professionista incaricato dovrà fornire al cliente informazioni chiare, semplici ed esaustive in merito ai sistemi AI utilizzati per svolgere l’attività intellettuale.
In relazione all’amministrazione della giustizia, i sistemi AI possono essere impiegati per svolgere e semplificare l’attività giudiziaria, ma la Legge ribadisce che al giudice soltanto rimane riservata l’interpretazione e l’applicazione del diritto, nonché la valutazione dei fatti e delle prove.
Dal punto di vista processuale, si introduce una nuova competenza esclusiva del Tribunale civile per le cause che hanno ad oggetto il malfunzionamento di un sistema AI.
A tutela dei minori di quattordici anni, il genitore dovrà prestare il consenso all’utilizzo dei sistemi AI e al trattamento dei dati personali del minore.
Con riguardo al diritto d’autore, la relativa tutela viene accordata solamente alle opere generate con l’ausilio dell’AI, a patto che siano il risultato del lavoro intellettuale dell’autore. La legge facoltizza anche il c.d. text and data mining, ossia le riproduzioni e le estrazioni da opere disponibili in rete o in banche date, finalizzate ad estrarre dati attraverso sistemi AI, purché l’autore non abbia deciso di vietarlo esercitando il suo diritto di opt out.
Infine, dal punto di vista penale, la Legge introduce una nuova figura di reato, cioè l’illecita diffusione di contenuti generati o alterati con sistemi AI senza il consenso della persona danneggiata, punita con la reclusione da uno a cinque anni. Inoltre, l’utilizzo di sistemi AI diviene una circostanza aggravante speciale dei reati di aggiotaggio, manipolazione del mercato e attentato ai diritti politici del cittadino. Fuori di questi casi, l’utilizzo di sistemi AI può costituire circostanza aggravante comune se il loro impiego ha impedito la pubblica o privata difesa, se ha aggravato le conseguenze del reato o se ha costituito un mezzo insidioso.
In tale contesto, da un lato, la Legge rappresenta una disciplina manifesto in tema di AI e, dall’altro, delega Governo l’adozione di ulteriori norme attuative. Viene quindi rinviata una valutazione sull’impatto che la nuova regolamentazione avrà nei diversi settori cui si rivolge.
Niccolò Ferracuti
