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  2. Newsletter giuridica di concorrenza e regolamentazione - 30 marzo 2026
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Newsletter giuridica di concorrenza e regolamentazione - 30 marzo 2026

Mar 30 2026

Diritto della concorrenza – Europa / Competition Policy Brief sulle linee guida FSR – La Commissione chiarisce alcuni concetti chiave di cui alle Linee Guida per l’attuazione del Regolamento sulle Sovvenzioni Estere

Lo scorso 20 marzo, la Commissione europea (la Commissione) ha pubblicato un Competition Policy Brief  (il Policy Brief) che approfondisce alcuni aspetti chiave delle Linee Guida per l’attuazione del Regolamento UE 2022/2560 sulle sovvenzioni estere (le Linee Guida), pubblicate il 13 gennaio 2026 e già esaminate in questa Newsletter.

Il Policy Brief si concentra su alcuni concetti essenziali relativi all’applicazione del regime FSR nell’ambito delle operazioni di concentrazione. In particolare, esamina i seguenti tre aspetti, i primi due relativi alla valutazione nel merito delle operazioni: (i) l’identificazione delle distorsioni di mercato; (ii) l’applicazione del test di bilanciamento; e, infine, (iii) l’utilizzo del meccanismo di call-in.

Per quanto riguarda il primo aspetto, il Policy Brief illustra le due condizioni cumulative affinché una sovvenzione estera possa essere ritenuta distorsiva. La prima condizione sussiste se la sovvenzione è idonea a rafforzare la posizione competitiva dell’impresa beneficiaria delle sovvenzioni nel mercato interno, ad esempio se esiste un collegamento tra le misure e le attività svolte dall’impresa nell’Unione Europea. Nell’ambito di tale analisi, la Commissione distingue tra sovvenzioni “mirate”, che sostengono direttamente o indirettamente le attività nell’Unione Europea – come nei casi e&/PPF Telecom Group e ADNOC/Covestro – e sovvenzioni “non mirate”, ossia non chiaramente connesse alle attività dell’impresa nel mercato interno (ad esempio sovvenzioni generiche o destinate ad attività extra-UE che liberano risorse per le attività europee dell’impresa), per le quali occorre dunque esaminare il potenziale effetto di “cross‑subsidisation” delle attività economiche nel mercato interno.

La seconda condizione sussiste se la sovvenzione ha, o è in grado di avere, un impatto concorrenziale negativo sulla concorrenza nel mercato interno. Nell’ambito di tale analisi, la Commissione verifica se la sovvenzione influenza il comportamento dell’impresa beneficiaria e in che modo tale comportamento alteri o interferisca con le dinamiche competitive nel mercato interno, sulla base di indicatori quali le caratteristiche del settore, la posizione di mercato, la natura e frequenza delle sovvenzioni.

In questo contesto, il Policy Brief esamina alcune possibili situazioni nelle quali può verificarsi una distorsione della concorrenza, chiarendo che l’elenco non è esaustivo. La prima ipotesi concerne le acquisizioni nelle quali l’impresa che ha ricevuto il sussidio estero ha avuto la possibilità di offrire condizioni migliori (ad esempio, un prezzo di acquisto maggiore) rispetto alle condizioni che il mercato sarebbe stato naturalmente in grado di offrire, scoraggiando offerte concorrenti. Un’altra ipotesi consiste nell’aver beneficiato di minori costi di produzione o finanziamento (per esempio, una garanzia illimitata), che hanno consentito all’impresa di praticare prezzi più bassi o condizioni di vendita migliori rispetto a quelli di mercato, esercitando così una certa pressione sui concorrenti. La terza ipotesi attiene alle decisioni di investimento, rese meno rischiose e tali da favorire strategie di espansione particolarmente aggressive. Infine, la sovvenzione potrebbe creare una distorsione ad altri livelli, in conseguenza dell’espansione dell’impresa beneficiaria, ad esempio causando un rincaro degli input oppure ostacolando i concorrenti nell’accesso a tecnologie e know‑how.

Accertata la distorsione, la Commissione applica un test di bilanciamento basato sulle informazioni fornite dalle parti interessate, mettendo a confronto i possibili effetti positivi della sovvenzione – sullo sviluppo dell’attività economica interessata e sugli obiettivi di politica pubblica più ampi, anche extra‑UE, purché questi ultimi contribuiscano, ad esempio, al miglioramento del global welfare o alla tutela di beni pubblici globali – con i suoi impatti negativi sul mercato interno. Il beneficio deve essere direttamente attribuibile alla sovvenzione e gli effetti negativi devono risultare inevitabili per ottenere tale beneficio. Qualora prevalgano gli effetti negativi, i rimedi imposti all’impresa vengono modulati per limitare le distorsioni preservando, ove possibile, gli aspetti positivi, senza che l’impresa sia posta in una posizione peggiore rispetto a quella precedente.

Il Policy Brief chiarisce infine le condizioni per l’applicazione del meccanismo di call‑in, che consente alla Commissione di richiedere la notifica preventiva di concentrazioni sottosoglia (ossia, quelle che non superano le soglie previste dal Regolamento UE 2022/2560 sulle sovvenzioni estere). Questo potere può essere utilizzato solo se la concentrazione non è ancora stata completamente realizzata, se vi sono sospetti di sovvenzioni estere concesse nei tre anni precedenti e se l’operazione presenta un “impatto nell’Unione”, valutato sulla base di elementi quali il peso economico della target e il carattere strategico del settore o della value chain interessata. Vengono tuttavia previsti dei “safe harbour” per le imprese, escludendo la possibilità di utilizzare il potere di call‑in in caso di sovvenzioni di valore inferiore ai quattro milioni di euro nell’arco di tre anni o volte a rimediare ai danni da calamità naturali o circostanze eccezionali, ipotesi ritenute quindi poco suscettibili di distorcere il mercato. In tale contesto, qualsiasi soggetto interessato può trasmettere elementi informativi alla Commissione, sulla base dei quali la Commissione potrà decidere di utilizzare questo potere.

Gli elementi sinora descritti confermano il ruolo centrale che le Linee Guida assumono nell’orientare l’analisi sulle sovvenzioni estere nelle concentrazioni e, al contempo, offrono alle imprese che operano in Europa un quadro più chiaro sui poteri di intervento della Commissione, fornendo esempi di casi concreti che aiutano a comprendere l’applicazione in concreto dei criteri descritti.

Francesca Divetta e Marco Todisco

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Tutela del consumatore / Pratiche commerciali scorrette e settore delle recensioni online – L’AGCM ha sanzionato il gruppo Trustpilot per 4 milioni di euro

Con il provvedimento dello scorso 17 marzo, l’Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato (l’AGCM) ha irrogato una sanzione di 4 milioni di euro a Trustpilot Group Plc, in solido con Trustpilot A/S e Trustpilot S.r.l. (congiuntamente Trustpilot) per aver ingannevolmente indotto i consumatori a confidare nell’affidabilità e genuinità delle recensioni mostrate sulla propria piattaforma, sulla quale gli utenti potevano recensire le esperienze avute con 1,27 milioni di professionisti ed esprimere un giudizio in merito ai prodotti o servizi acquistati.

Per misurare la generale affidabilità del professionista, Trustpilot ricorre a diversi metodi, quali (i) un indice di gradimento (il TrustScore), per il cui calcolo viene presa in considerazione la frequenza e la data delle recensioni; (ii) una classifica dei professionisti più consigliati per categoria merceologica, e con un numero minimo di recensioni in un anno; e (iii) le etichette apposte alle recensioni “verificate”, considerate tali quando il professionista utilizzava strumenti automatici per invitare il consumatore a recensire.

Pur presentandosi come una piattaforma neutrale ed aperta, Trustpilot si rivolge anche ai professionisti, proponendo a questi ultimi abbonamenti e servizi a pagamento per aumentare l’affidabilità percepita dai consumatori. Infatti, tramite tali abbonamenti, i professionisti possono estendere considerevolmente il limite di inviti a recensire consentiti dal piano gratuito, ottenendo così un numero maggiore di recensioni. In ultima istanza, l’adesione ai servizi a pagamento offerti da Trustpilot risultava nel miglioramento del TrustScore e nell’avanzamento nella classifica per categoria merceologica, in ragione del maggior numero di inviti automatici disponibili al professionista, e, di conseguenza, al maggior numero di recensioni pubblicate (tra l’altro contrassegnate come “verificate”).

Alla luce di ciò, l’AGCM ha ritenuto che Trustpilot (i) non informasse adeguatamente i consumatori rispetto all’esistenza di servizi a pagamento messi a disposizione dei professionisti, i quali incidevano sulla presentazione generale del professionista; (ii) lasciasse intendere di adottare misure per assicurarsi che le recensioni rispecchiassero fedelmente le esperienze dei consumatori; e (iii) presentasse ai consumatori informazioni frammentarie e non immediatamente accessibili circa le modalità di funzionamento della piattaforma.

In primo luogo, secondo l’AGCM, la presentazione grafica della piattaforma di Trustpilot, dando una particolare enfasi visiva al TrustScore e al numero di recensioni verificate che apparivano sul profilo del professionista, lasciava intendere ai consumatori di poter visualizzare recensioni genuine ed imparziali, mentre ometteva di menzionare che tali indici potevano essere influenzati dalla presenza di piani a pagamento. In particolare, anche se un’indicazione relativa all’adesione ad un abbonamento compariva accanto al profilo del professionista, Trustpilot ricorreva a tecniche manipolative di visual prominence e information overload (riconducibili alla categoria dei dark patterns) per distogliere l’attenzione del consumatore dall’esistenza di un servizio a pagamento del quale il professionista poteva usufruire. In buona sostanza, le informazioni erano presentate in modo eccessivamente dispersivo, ed erano visualizzabili unicamente in talune sezioni del sito web solo tramite pop-up, banner, riquadri, o collegamenti ipertestuali.

Inoltre, a dispetto del fatto che Trustpilot vietasse ai professionisti l’invio di inviti “selettivi” – ovvero a prescindere dall’esistenza di un’interazione o di un’esperienza effettiva del consumatore – è emerso dall’istruttoria che Trustpilot metteva a disposizione dei professionisti aderenti ad un piano a pagamento la possibilità di invitare a recensire consumatori selezionati, ed incoraggiava tale prassi con il fine esplicito di migliorare il TrustScore del professionista e la propria presentazione sulla piattaforma.

In aggiunta, secondo l’AGCM, le risultanze istruttorie provavano l’ingannevolezza delle dichiarazioni di Trustpilot, secondo le quali la genuinità delle recensioni veniva comprovata tramite controlli documentali. Infatti, è emerso che l’etichetta “verificata” veniva apposta alle recensioni a seguito di una qualunque interazione fra il professionista e il consumatore, a prescindere dall’esistenza di un’esperienza autentica, essendo a tal fine sufficiente anche una semplice email di benvenuto. Ricorrendo a tali espedienti, a detta dell’AGCM, i professionisti potevano selezionare i consumatori a cui inviare l’invito a recensire, in modo da escludere coloro che non avevano avuto un’esperienza positiva con il professionista.

In conclusione, l’AGCM ha sanzionato Trustpilot per 4 milioni ritenendo che la presentazione della propria piattaforma come neutra ed imparziale risultasse ingannevole e contraddicesse l’offerta di piani a pagamento capaci di influire sulla presentazione dei professionisti agli occhi dei consumatori. Il provvedimento dimostra la crescente attenzione dell’AGCM per i c.d. dark patterns, chiarendo che non rileva unicamente quali e quante informazioni sono fornite al consumatore, ma anche il contesto visivo e grafico in cui queste sono inserite. 

Michael Tagliavini e Luca Giacomello

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Appalti, concessioni e regolazione / Regolazione e servizi di intermediazione online – Il CdS conferma l’illegittimità dell’obbligo di trasmissione dell’Informativa Economica di Sistema (IES) imposto dall’AGCOM ai fornitori di servizi di intermediazione online

Il Consiglio di Stato (CdS) ha respinto gli appelli dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) e confermato l’annullamento della delibera con cui l’Autorità aveva esteso ai fornitori di servizi di intermediazione online l’obbligo di trasmissione dell’Informativa Economica di Sistema (IES). Il CdS ha confermato che tale obbligo è incompatibile con il Regolamento UE 2019/1150 (c.d. Regolamento P2B) che, in applicazione del c.d. principio del paese d’origine, non consente di subordinare lo svolgimento di determinate attività in sede nazionale a obblighi e condizioni a carico di operatori che sono stabiliti in altri paesi.

Per gli operatori del settore, le pronunce chiariscono che uno Stato membro non può imporre unilateralmente obblighi informativi periodici in applicazione del Regolamento P2B.

La vicenda ha origine quando, con la delibera n. 161/21/CONS (la delibera), l’AGCOM aveva esteso ai fornitori di servizi di intermediazione online l’obbligo – già vigente per gli operatori di comunicazione tradizionali – di trasmettere ogni anno l’IES, ossia una dichiarazione dei dati anagrafici ed economici della propria attività, pena l’applicazione di sanzioni. La delibera applicava la legge n. 178/2020, che aveva affidato all’AGCOM la vigilanza sull’applicazione del Regolamento P2B, anche attraverso la raccolta di informazioni.

Expedia Inc. (Expedia, società con sede negli Stati Uniti) e Amazon EU s.à r.l. (Amazon, società con sede in Lussemburgo) avevano impugnato la delibera al TAR Lazio, che aveva rinviato in via pregiudiziale la questione alla Corte di giustizia dell’Unione Europea (Corte di giustizia) per un prospettato contrasto tra la disciplina nazionale ed il Regolamento P2B. Con le sentenze del 30 maggio 2024 (cause C-663/22 e C-665/22), la Corte di giustizia aveva dichiarato che il Regolamento P2B non giustifica l’imposizione di obblighi informativi periodici a contenuto economico che sono privi di nesso diretto con le finalità del Regolamento P2B. Il TAR aveva quindi annullato la delibera e l’AGCOM aveva proposto appello, contestando: (i) l’ambito soggettivo di applicazione della normativa europea, e (ii) che il TAR avrebbe omesso di valutare in concreto se gli obblighi di comunicazione dell’IES fossero giustificati alla luce dello specifico quadro fattuale.

Il CdS ha rigettato entrambi gli appelli richiamando il carattere vincolante erga omnes delle sentenze rese dalla Corte di giustizia in sede di rinvio pregiudiziale.

Nella sentenza Amazon, il CdS ha dichiarato l’obbligo IES incompatibile con il Regolamento P2B, che non autorizza gli Stati membri a imporre obblighi periodici di trasmissione di dati economici ai fornitori di servizi di intermediazione online. L’obbligo è stato ritenuto in contrasto anche con l’art. 3 della direttiva 2000/31/CE: trattandosi di una restrizione imposta dall’Italia a un operatore stabilito in Lussemburgo, essa è in contrasto con il principio del “paese di origine” sancito dalla direttiva. Nella sentenza Expedia, il CdS ha applicato lo stesso principio, chiarendo che il Regolamento P2B si applica ai fornitori «indipendentemente dal fatto che siano stabiliti in uno Stato membro o fuori dall’Unione», purché i loro utenti commerciali siano stabiliti nell’Unione Europea e offrano beni o servizi a consumatori ivi situati.

In entrambe le sentenze, il CdS ha respinto anche il secondo motivo di appello, con cui l’AGCOM sosteneva che il TAR avrebbe dovuto valutare autonomamente se gli obblighi IES fossero strumentali e giustificati per le finalità del Regolamento P2B. Il CdS ha osservato che la Corte di giustizia non si era limitata a un principio astratto, ma aveva esaminato nello specifico il contenuto dell’IES, concludendo per la sua incompatibilità con il diritto dell’Unione Europea.

In concreto, il CdS ha ritenuto che le statuizioni della Corte di giustizia trovassero piena corrispondenza nelle fattispecie in esame. Il CdS ha altresì richiamato un proprio precedente che, in materia analoga, aveva già concluso per l’incompatibilità con il diritto unionale di tre categorie di obblighi imposti dall’AGCOM ai fornitori di servizi di intermediazione online: l’iscrizione al ROC, l’invio dell’IES e il versamento del contributo all’AGCOM.

In sintesi, le sentenze del CdS si inseriscono in un filone di pronunce, della Corte di giustizia e dei giudici nazionali, che hanno sancito l’illegittimità degli obblighi informativi imposti dall’AGCOM ai fornitori di servizi di intermediazione online, a prescindere dal fatto che questi siano stabiliti in un altro Stato membro o al di fuori dell’UE. Il filo conduttore è che il Regolamento P2B non consente agli Stati membri di imporre unilateralmente obblighi periodici di comunicazione di dati economici ai fornitori di servizi di intermediazione online. Per le imprese del settore che operano sul mercato italiano, si tratta di un orientamento che si delinea con crescente chiarezza e che merita attenzione per valutare i futuri interventi dell’AGCOM in questo ambito.

Niccolò Ferracuti e Laura Pagliuso

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Legal News / Golden Power e settore aerospaziale – Il Consiglio di Stato ha confermato il veto opposto dal Governo a Manta Aircraft S.r.l. per la costituzione di una joint venture in Cina per lo sviluppo di una tecnologia avanzata nel settore aerospaziale

Con la sentenza dello scorso 16 marzo, il Consiglio di Stato (CdS) ha respinto l’appello proposto dalla società Manta Aircraft S.r.l. (Manta) confermando la sentenza del TAR che aveva respinto il ricorso di Manta avverso il D.P.C.M. del 29 ottobre 2024 (il DPCM) che aveva imposto, ai sensi della normativa Golden Power, il veto alla creazione di una joint venture (JV) tra Manta e la Shenyang Aviation Industry Group Co. Ltd (SAIG), società indirettamente controllata dal governo cinese, al fine di sviluppare una tecnologia avanzata nel settore aerospaziale.

Manta è una start-up nel settore aerospaziale che si distingue per uno spiccato know-how in tecnologie avanzate. Recentemente, aveva ideato e registrato un prototipo di aeroplano a scopi civili, capace di sfruttare la c.d. Advanced Air Mobility, in grado di effettuare decolli e atterraggi in verticale e dotato di propulsione ibrida, con motori elettrici alimentati da una batteria ricaricabile mediante un motore termico, a sua volta alimentabile anche con biocarburanti.

La società SAIG, indirettamente controllata dal governo cinese, aveva manifestato la volontà di investire nel progetto attraverso la costituzione di una JV di diritto cinese controllata da SAIG al 51% (l’Operazione). Per quanto riguarda la gestione dei diritti di proprietà intellettuale era previsto che i brevetti registrati prima della creazione della JV sarebbero rimasti in capo alle singole società. Tuttavia, SAIG sarebbe stata nominata “Type Certificate Holder”, avendo quindi accesso a tutti i design e le informazioni tecniche dei brevetti appartenenti a Manta.

Alla luce di ciò, Manta effettuava una prenotifica dell’Operazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri (la Presidenza) ai sensi della normativa Golden Power, a valle della quale la Presidenza richiedeva una notifica formale ai sensi dell’articolo 1 del d.l. 21/2012 (quindi ritenendo che le attività di JV fossero rilevanti ai sensi del settore della difesa e sicurezza) e, in ultima istanza, esercitava il potere di veto, ritenendo elevato il rischio che il know-how di Manta fosse acquisito da una società indirettamente controllata dall’amministrazione pubblica di un paese extra-UE, ulteriormente rinforzato dall’attuale contesto geopolitico. Inoltre, per la Presidenza l’imposizione di prescrizioni (pure ipotizzate nel corso dell’istruttoria) non avrebbe garantito una tutela adeguata della sicurezza nazionale, anche per l’estrema difficoltà, se non l’impossibilità di fatto, di assicurarne il rispetto nei confronti di una JV con sede in Cina. Avverso il DPCM, Manta presentava ricorso al TAR del Lazio, il quale però rigettava integralmente tutti i motivi addotti.

Di conseguenza, Manta ha proposto appello al CdS, lamentando, tra gli altri motivi, l’inapplicabilità del regime Golden Power all’Operazione, trattandosi di un investimento “in uscita” (c.d. outbound investment), e, come tale, non soggetta alla normativa del d.l. 21/2012. Inoltre, Manta lamentava (i) la violazione dell’articolo 63 del TFUE (ossia il divieto generale di restrizioni ai movimenti di capitale tra Stati membri, nonché tra Stati terzi), qualificando il know-how come “capitale” e l’errata applicazione dell’art. 1 del d.l. 21/2012 in quanto la tecnologia in questione sarebbe utilizzata esclusivamente ad uso civile e non militare; (ii) la violazione del termine, ai sensi del DPCM 133/2022, per comunicare alla Presidenza la conclusione della riunione del Gruppo di Coordinamento (GdC); nonché (iii) la carenza di motivazione del governo nel distaccarsi dalle conclusioni del GdC.

Il CdS ritiene infondati tutti i motivi addotti da Manta. In primo luogo, il CdS sottolinea curiosamente come gli investimenti “in uscita” siano sottratti alla disciplina comunitaria prevista al Regolamento UE 2019/452 e, di conseguenza, gli Stati membri hanno la possibilità di applicare le proprie normative nazionali per il controllo degli investimenti esteri, con il solo limite dei principi di ragionevolezza e proporzionalità, che il CdS ritiene rispettati nel caso di specie. Inoltre, il CdS rigetta l’interpretazione di Manta per la quale il know-how rappresenterebbe “capitale” ai sensi dell’articolo 63 TFUE, in quanto è evidente dal tenore della norma nel Trattato la necessità che il capitale sia di “carattere finanziario […] costituito da numerario o da valori mobiliari”.

In secondo luogo, il CdS chiarisce che il criterio da valutare per applicare l’articolo 1 del d.l. 21/2012 e, a fortiori, il concetto di “minaccia di grave pregiudizio per gli interessi essenziali della difesa”, debbano essere valutati in ottica sostanziale e non formale. Nel caso di specie, il CdS ritiene che, benché l’aeromobile di Manta sia stato ideato per scopi civili, non si può escludere a priori l’utilizzo militare della tecnologia utilizzata per la creazione dell’aeromobile. In particolare, il CdS richiama come il DPCM 108/2014, che enumera i settori strategici per la difesa e sicurezza nazionale, inserisca fra questi ultimi anche la produzione e lo sviluppo di “sistemi di propulsione aerospaziali…”.

Da ultimo, il CdS sottolinea il corretto utilizzo dei poteri discrezionali da parte della Presidenza, trovando ampiamente giustificato il discostamento dalla proposta presentata dal GdC – che proponeva di autorizzare l’Operazione, esercitando i poteri speciali nella forma di imposizione di specifiche condizioni – considerando, da un lato, la rilevanza delle tecnologie in esame che sono all’attenzione del settore della difesa in molti Paesi e, dall’altro, la difficoltà di monitorare la compliance con le condizioni imposte da parte di una società che sarà incorporata nella Repubblica Popolare Cinese. Secondo il CdS, quanto appena indicato è idoneo ad integrare una “minaccia di grave pregiudizio”.

La sentenza in commento ha molteplici profili di interesse. In primo luogo, si inserisce tra le poche pronunce giurisprudenziali che contribuiscono a tradurre nella pratica applicativa la disciplina sull’esercizio del Golden Power. In secondo luogo, è interessante notare la conferma da parte del CdS dell’assoggettabilità alla disciplina del Golden Power anche dei c.d. outbound investments. Da ultimo, è interessante notare come la giurisprudenza in materia di Golden Power confermi l’elevato grado di discrezionalità della Presidenza (anche con riguardo alle proposte del gruppo di coordinamento), in linea con i precedenti giurisprudenziali in materia, riguardanti in particolare investitori di nazionalità cinese.

Irene Indino e Alessandro Mastrangelo

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