Newsletter giuridica di concorrenza e regolamentazione - 19 gennaio 2026
Diritto della concorrenza – Italia / Intese e settore della produzione dei getti di ghisa – L’AGCM ha sanzionato diverse fonderie attive nella produzione di getti di ghisa per un cartello operativo dal 2004
Lo scorso 22 dicembre, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (l’AGCM) ha sanzionato 16 imprese (le Fonderie), e l’associazione di categoria Assofond (Assofond, insieme con le Fonderie, le Parti) per un’intesa restrittiva della concorrenza “per oggetto” in violazione dell’articolo 101 TFUE, riguardante il coordinamento sui prezzi dei loro prodotti e sulle rispettive strategie commerciali.
Le Fonderie rappresentano circa il 54% della produzione destinata al territorio italiano, e, secondo quanto accertato dall’AGCM, il loro coordinamento era facilitato da Assofond attraverso atti di indirizzo e la pubblicazione di una serie di indicatori: la Quota Extra Materia Prima (QEMP), gli Input Diretti della Trasformazione e la Trasformazione euro-tonnellata (complessivamente, gli Indicatori).
Le indagini avviate ad aprile 2023 a seguito di una segnalazione da parte di un cliente – ed estese ad altre imprese partecipanti all’intesa a settembre dello stesso anno dopo un’ispezione condotta presso Assofond – hanno fatto emergere diffusi contatti tra le Parti, mirati a sviluppare a un meccanismo comune di indicizzazione dei prezzi per mantenere un livello “soddisfacente” di marginalità, fissato dalla stessa Assofond corrispondente a un EBITDA dell’8%.
In particolare, attraverso l’indicatore QEMP – utilizzato dalle Fonderie sin dalle riunioni del febbraio 2004 – sarebbe stato possibile coordinare l’adeguamento dei prezzi dei getti di pari passo con l’aumento dei costi dei fattori produttivi, mantenendo relativamente costante l’EBITDA durante periodi di forte crisi (i.e., pandemia Covid-19 e conflitto in Ucraina).
Le Parti si sono concentrate nel merito su tre aspetti fondamentali:
- l’erronea definizione del mercato, sia dal punto di vista del prodotto, sia geografico;
- la mancanza di potere di mercato rispetto alla domanda, come in thesi dimostrato dalla discrepanza tra la redditività del settore della produzione e la redditività dei committenti;
- la finalità degli indicatori Assofond e l’assenza di segretezza circa il loro utilizzo.
Secondo le Parti, le diverse tipologie di getti di ghisa sono differenziate sotto molteplici aspetti (i.e., peso, dimensioni, tipologia di ghisa utilizzata et al.), i quali dovrebbero essere tali da precludere la possibilità di individuare un singolo mercato e quindi contraddicendo la tesi accusatoria. Inoltre, a detta delle Parti, l’andamento dell’import/export del settore dimostrerebbe la pressione competitiva esercitata da diversi concorrenti europei, in grado di estendere i confini territoriali del mercato.
Sul secondo punto, risulterebbe evidente l’assenza di potere sulla domanda da parte delle Fonderie. I clienti sono i titolari dei disegni su cui vengono prodotti i getti di ghisa commissionati e, per questo motivo, possono facilmente rivolgersi ad altri concorrenti. Ancora, le Parti hanno menzionato diverse multinazionali (ad esempio Stellantis, Volkswagen, etc.) attive a valle nella catena del valore e, comparando il valore che loro trattengono sul prezzo finale del prodotto che commercializzano – circa l’80% – ed il valore che invece viene trattenuto dalle Fonderie – circa il 10% – si dimostrerebbe lo squilibrio delle posizioni in gioco.
Infine, argomentando in subordine per cercare di ammortizzare l’eventuale sanzione dell’AGCM, le Parti hanno sottolineato la possibilità di poter accedere pubblicamente agli indicatori Assofond, sostenendo che non possa dunque parlarsi di un’intesa segreta.
L’AGCM ha rigettato ognuno di questi argomenti stabilendo che:
- trattandosi di un cartello, sono le interazioni stesse tra le Parti a definire il perimetro del mercato rispetto al prodotto e, a dimostrazione di ciò, l’intesa ha coinvolto solo società italiane, dovendo pertanto ritenere il mercato di dimensione nazionale;
- la redditività superiore di operatori attivi a valle della catena del valore, rispetto alla posizione delle Fonderie, appare irrilevante rispetto all’esigenza di dimostrare l’assenza di un cartello; oltretutto, il livello dell’EBITDA registrato dal 2004 è stato per lo più “soddisfacente”, alla luce dello stesso metro di giudizio fornito da Assofond;
- nonostante gli indicatori Assofond fossero pubblici, l’intesa deve essere classificata come segreta rispetto alle comunicazioni private tra le Parti che riguardavano criteri comuni sull’aumento dei prezzi di vendita.
In definitiva, le Parti sono state sanzionate per EUR 70 milioni, ammontare relativamente contenuto rispetto al massimo applicabile, in quanto sono state tenute in considerazione le diverse crisi che hanno investito il settore.
L’AGCM ha ripetutamente fatto presente nel testo del provvedimento che le contestazioni mosse alle Parti non riguardavano semplici dialoghi sull’aumento dei costi dei fattori produttivi, oppure, l’autonomo adeguamento dei prezzi per le medesime ragioni, ma piuttosto la collaborazione tra le Parti. Trattandosi di un cartello, non vi è la necessità che l’AGCM dimostri gli effetti dell’intesa, sanzionabile in quanto tale per la sua elevata gravità. Resta da vedere se il Giudice amministrativo confermerà l’impianto accusatorio dell’AGCM nell’ambito di un probabile ricorso.
Giacomo Perrotta
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Intese e settore del vetro cavo – L’AGCM chiude il procedimento avviato nei confronti dei principali produttori di vetro cavo in Italia senza accertare un coordinamento dei prezzi in violazione dell’art. 101 TFUE
Lo scorso 16 dicembre, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (l’AGCM) ha concluso il procedimento avviato nei confronti dei principali produttori di vetro cavo attivi in Italia – tra cui O-I Italy, Verallia Italia, Zignago Vetro, Vetropack e altri (congiuntamente, le Parti) – escludendo la sussistenza di un’intesa restrittiva della concorrenza in violazione dell’art. 101 TFUE in relazione agli aumenti di prezzo delle bottiglie di vetro per il vino registrati nel biennio 2022-2023.
Il procedimento traeva origine da segnalazioni di clienti delle Parti, attive nel settore della produzione di bottiglie di vino in vetro, che lamentavano incrementi di prezzo comunicati in modo ravvicinato, con modalità e contenuti simili. In sede di avvio, l’AGCM aveva quindi ipotizzato un possibile coordinamento delle strategie commerciali, avente ad oggetto l’allineamento temporale e quantitativo degli aumenti di listino.
Tuttavia, all’esito dell’istruttoria – che ha compreso accertamenti ispettivi presso le sedi delle Parti – l’AGCM ha ritenuto che gli elementi raccolti non fossero idonei a dimostrare l’esistenza di un accordo o di una pratica concordata. In primo luogo, l’AGCM osserva che le comunicazioni di aumento dei prezzi non risultano né perfettamente sovrapponibili nel biennio considerato, né uniformi. Le Parti hanno infatti adottato strumenti diversi (aumenti percentuali generalizzati, c.d. surcharge, etc.), con tempistiche e intensità variabili, talora ricorrendo a trattative ad hoc con singoli clienti. Tale eterogeneità è stata ritenuta incompatibile con un meccanismo di coordinamento tra concorrenti.
In secondo luogo, le ispezioni svolte presso le sedi delle Parti e presso l’associazione nazionale di categoria Assovetro non hanno fatto emergere scambi informativi sensibili, contatti anticoncorrenziali o altre evidenze documentali riconducibili a un coordinamento sui prezzi.
Un ruolo centrale nella valutazione dell’AGCM è stato inoltre svolto dal contesto economico di riferimento. L’AGCM riconosce che il periodo considerato è stato caratterizzato da una particolare congiuntura economica europea, segnata da un aumento straordinario dei costi di produzione, in particolare dei costi energetici e delle materie prime del vetro cavo (principalmente rottame di vetro e soda), anche a seguito della crisi energetica (nell’estate del 2021, il gas e l’energia elettrica hanno raggiunto un livello doppio rispetto all’anno precedente) e del conflitto russo-ucraino. In tale contesto, il parallelismo nei comportamenti di prezzo viene ricondotto a una razionale e indipendente reazione delle imprese a shock di costo comuni, piuttosto che a una sostituzione della concorrenza con una concertazione illecita.
Alla luce di tali considerazioni, l’AGCM conclude che la fragilità degli indizi e in particolare l’assenza di evidenze di contatti collusivi tra le Parti non consentono di superare la soglia probatoria richiesta per accertare una violazione dell’art. 101 TFUE. L’AGCM non può che riconoscere che il mero parallelismo dei prezzi, anche se accompagnato da comunicazioni di aumento ravvicinate, non può di per sé essere sufficiente a dimostrare l’esistenza di un’intesa in mancanza di ulteriori elementi, quali contatti tra le parti, che attestino un coordinamento consapevole tra le imprese.
Numa Blondi
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Abusi e settore energetico – L’AGCM ha avviato un’istruttoria nei confronti del gruppo A2A per una presunta compressione dei margini nel mercato della mobilità elettrica
Con il provvedimento pubblicato lo scorso 5 gennaio, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (l’AGCM) ha reso noto l’avvio di un procedimento istruttorio, a valle di una segnalazione, nei confronti di A2A E-Mobility S.r.l., A2A Energia S.p.A. e A2A S.p.A. (complessivamente, A2A) – attive rispettivamente nel settore dell’ installazione e gestione delle infrastrutture di ricarica dedicate ai veicoli elettrici e nella fornitura dei servizi di ricarica agli utenti finali – in relazione ad una presunta condotta abusiva nei confronti dei concorrenti operanti in quest’ultimo mercato. Il procedimento era stato avviato a seguito di segnalazione da parte di una società che opera nei servizi di ricarica di veicoli elettrici.
Nel provvedimento in commento, l’AGCM ha in primo luogo evidenziato la costante crescita e rilevanza del settore in rilievo nel contesto italiano. Ad oggi, secondo le stime dell’AGCM, sono presenti in Italia oltre 70.000 unità di ricarica elettrica, di cui circa l’80% costituito da colonnine a ricarica “lenta” fino a 40kWh (AC) e circa il 20% da colonnine a ricarica “veloce”, da 40kWh in su (DC). La maggior parte delle infrastrutture risulta inoltre essere installata in aree urbane, che assumono pertanto un ruolo strategico per gli operatori attivi nei servizi di ricarica elettrica.
Merita particolare attenzione l’analisi dei mercati svolta dall’AGCM, soprattutto con riferimento alla dimensione geografica. L’AGCM ha segnatamente individuato due mercati rilevanti:
- il mercato a monte, relativo alla costruzione e gestione di infrastrutture di ricarica pubbliche, nel quale operano dal lato dell’offerta i Charge Point Operators (CPO) e dal lato della domanda gli operatori di servizi di ricarica (MSP), che acquistano energia all’ingrosso dai CPO e la rivendono, sotto forma di ricarica, ai consumatori finali. Per definire la dimensione geografica di tale mercato, l’AGCM ha proceduto, individuando bacini d’utenza per ciascuna colonnina rappresentati da un’area di attrazione delimitata da un raggio compreso tra 1 e 4 km per le colonnine in AC, e tra 5 e 10 km per le colonnine in DC. A valle di tale analisi e l’AGCM ha quindi individuato una pluralità di mercati locali di dimensioni coincidenti con tali bacini;
- il mercato a valle, nel quale operano gli MSP, che soddisfano esclusivamente la domanda di servizi di ricarica elettrica degli utenti finali. La dimensione geografica di tale mercato viene individuata come nazionale.
Diversi operatori del settore sono verticalmente integrati, come nel caso di A2A, che opera attraverso A2A E-Mobility nel mercato a monte e A2A Energia nel mercato a valle. Gli operatori di MSP che non sono invece verticalmente integrati, come il segnalante, sono costretti a concludere accordi di accesso e interoperabilità con gli operatori attivi nel mercato a monte dei CPO, al fine di operare come intermediario tra l’utente finale e l’infrastruttura di ricarica.
L’AGCM ha rilevato che A2A E-Mobility detiene una posizione dominante in oltre 500 bacini d’utenza nel mercato a monte, per lo più nelle zone di Milano e Brescia, e, più in generale, in Lombardia, in cui il gruppo A2A risulta storicamente e particolarmente radicato.
In relazione alla possibile condotta abusiva, l’ipotesi istruttoria dell’AGCM è che A2A abbia posto in essere una pratica di margin squeeze. Nello specifico, l’AGCM ha rilevato come A2A E-Mobility avrebbe applicato agli operatori MSP dei prezzi all’ingrosso pari a 0.77€/kWh, per la ricarica “lenta”, e 0.84 €/kWh per la ricarica “veloce”, salvo essa stessa offrire prezzi sensibilmente minori nel mercato MSP, mediante A2A Energia, pari a 0.56€/kWh per la ricarica “lenta” e poco superiori, ossia 0.86 €/kWh, per la ricarica “veloce”. Da ciò risulta, secondo l’AGCM, la difficoltà per gli operatori concorrenti nel mercato degli MPS a valle di competere con tali tariffe, vedendosi imposto un margine negativo nella vendita del servizio di ricarica lenta, e un margine sostanzialmente nullo per la vendita del servizio di ricarica veloce. Secondo l’AGCM, tale condotta risulterebbe accentuata dal momento in cui A2A Energia offre nel mercato a valle pacchetti di abbonamento (tariffe flat) che, a fronte di una quota mensile, abbattono ancora di più il prezzo €/kWh. Tali formule non sarebbero rese disponibili agli MSP, acuendo in modo sostanziale il carattere escludente della condotta.
In conclusione, il provvedimento in commento risulta essere di particolare interesse sia in considerazione della fase di crescita che caratterizza il settore delle auto elettriche nel mercato italiano, sia per il peculiare approccio seguito dall’AGCM nella definizione della dimensione geografica del mercato a monte, il quale sembra rendere incerta la valutazione della posizione di dominanza delle imprese che vi operano. Resta da vedere se il Giudice amministrativo confermerà l’impianto accusatorio dell’AGCM nell’ambito di un probabile ricorso.
Michael Tagliavini e Alessandro Mastrangelo
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Indagine conoscitiva nel settore della GDO e filiera agroalimentare – L’AGCM ha avviato un’indagine conoscitiva sul ruolo svolto dalla GDO nella filiera agroalimentare
Con il provvedimento pubblicato lo scorso 16 dicembre, l’Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato (l’AGCM) ha avviato un’indagine conoscitiva sul ruolo svolto dalla grande distribuzione organizzata (GDO) nella filiera alimentare, al fine di approfondire, tra le altre cose, le modalità di esercizio del potere di acquisto da parte delle catene della GDO.
L’indagine dell’AGCM nasce dalla constatazione di una significativa discrepanza fra l’indice generale dei prezzi al consumo, che si è assestato al 17,3% nel periodo fra ottobre 2021 e ottobre 2025, e l’aumento dei prezzi che ha invece interessato i generi alimentari, pari al 24,9% nello stesso periodo.
Inoltre, al netto di un aumento dei prezzi superiore all’inflazione generale, l’AGCM ha notato che i produttori agricoli lamentano una costante compressione dei propri margini (o, per lo meno, una trascurabile crescita), fattore che, come ipotizza l’AGCM, potrebbe essere dovuto allo squilibrio di potere contrattuale fra gli agricoltori e le catene della GDO. Peraltro, sempre secondo quanto prospettato dall’AGCM, mentre la base produttiva si mostra estremamente frammentata e manifesta un deciso ritardo nella crescita della dimensione delle imprese agricole nazionali, il settore della distribuzione finale presenta, invece, un notevole e crescente indice di concentrazione. Tale ultima circostanza potrebbe influire in maniera rilevante sul potere contrattuale esercitato dalla GDO nei confronti dei fornitori.
Alla luce di ciò, l’indagine dell’AGCM si concentrerà, inter alia, su:
- come l’evoluzione del settore abbia condizionato non solo i rapporti contrattuali tra GDO e fornitori, ma anche il confronto competitivo fra le catene di distribuzione;
- i metodi con i quali le catene della GDO esercitano il proprio potere contrattuale con forme di aggregazione non societaria su più livelli (cooperative, centrali e supercentrali);
- il rilievo dei prodotti a marchio del distributore, con i quali le catene della GDO entrano in competizione orizzontale con i propri fornitori e rafforzano il proprio potere contrattuale;
- la mappatura delle organizzazioni di acquisto, analizzandone le funzioni, il grado e le forme di coordinamento attivato, nonché le caratteristiche dei contributi per i servizi promozionali e di vendita.
Il termine di chiusura dell’indagine è fissato al 31 dicembre 2026 ed entro il 31 gennaio 2026 ogni soggetto interessato potrà presentare i propri contributi all’AGCM.
Il provvedimento in oggetto è di particolare interesse in quanto conferma l’attenzione dell’AGCM per la filiera alimentare, nonché per tutte le possibili dinamiche distorsive che possono incidere sul corretto funzionamento del mercato e, indirettamente, sul benessere dei consumatori.
Giovanni Pennetta e Luca Giacomello
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Legal News / Sovvenzioni estere e linee guida – La Commissione europea introduce le Linee guida per l’attuazione della normativa UE sulle sovvenzioni estere e indica i criteri per individuare le distorsioni concorrenziali che possono generare in operazioni di concentrazione e gare di appalto
La Commissione europea (la Commissione) ha pubblicato le Linee guida per l’attuazione del Regolamento UE 2022/2560 sulle sovvenzioni estere (le Linee Guida). Le Linee Guida hanno lo scopo di fornire chiarimenti sulla concreta applicazione che la Commissione darà del Regolamento in materia nell’ambito di operazioni societarie e gare di appalto. Le Linee Guida individuano, infatti, i criteri con cui la Commissione valuterà se una sovvenzione estera provochi una distorsione della concorrenza – anche nelle gare di appalto – sulla base di un bilanciamento tra effetti distorsivi ed effetti positivi derivanti dalla sovvenzione.
Innanzitutto, accertata l’esistenza di una sovvenzione estera a favore di un’impresa attiva nel mercato interno la Commissione adotterà un iter diviso in due fasi: (i) verificare se la sovvenzione abbia rafforzato (o potrebbe rafforzare) la posizione competitiva dell’impresa all’interno dell’Unione Europea e (ii) accertare se tale rafforzamento sia idoneo a modificare il comportamento concorrenziale e le dinamiche di mercato a discapito dei concorrenti.
Con riferimento agli appalti pubblici, le Linee Guida precisano, in particolare, che la Commissione accerterà se la sovvenzione estera abbia inciso sulle condizioni presentate dall’operatore nella propria offerta. In concreto, dopo aver accertato se l’operatore abbia o meno utilizzato la sovvenzione per la definizione dei termini della propria offerta, la Commissione confronterà l’offerta di questi con le altre proposte presentate per il medesimo bando, permettendole così di valutare se il vantaggio sia difficilmente spiegabile con normali fattori di mercato. In tale procedimento, le Linee Guida ipotizzano uno stretto rapporto di coordinamento fra Commissione e stazioni appaltanti, le quali dovrebbero verificare le ragioni dell’offerta e chiedere chiarimenti in caso di offerta bassa in modo anormale. In tale contesto, l’amministrazione potrà respingere l’offerta nel caso in cui i chiarimenti forniti dall’operatore non siano in grado di giustificare i termini dell’offerta presentata.
Cuore della verifica fatta dalla Commissione è il bilanciamento tra effetti negativi e positivi generati dalla sovvenzione. Le Linee guida indicano che la Commissione terrà conto solo degli effetti positivi specificamente riconducibili alla sovvenzione in esame (in termini, ad esempio, di sviluppo del mercato, innovazione e qualità dell’offerta), valutando al contempo la gravità della distorsione e la possibilità di conseguire tali benefici con strumenti meno distorsivi. Se gli effetti positivi prevalgono, la Commissione non solleverà obiezioni. In caso contrario e, quindi, nel caso in cui prevalgano quelli negativi, l’operatore assumerà degli impegni o, in alternativa, la Commissione potrà imporre delle misure correttive ovvero vietare l’aggiudicazione del contratto.
Infine, la Commissione può esercitare il potere di call-in chiedendo la notifica preventiva anche per concentrazioni e gare che, di regola, non vi sarebbero soggette. La Commissione procederà in questo senso se sospetta che, nei tre anni precedenti, le imprese coinvolte (o, nelle gare, l’operatore) abbiano ricevuto sovvenzioni estere potenzialmente distorsive. In ogni caso, tale intervento dovrà avvenire prima del perfezionamento della concentrazione o, in caso di appalto, prima della conclusione del contratto tra stazione appaltante e operatore.
Alla luce di quanto sopra, emerge come le Linee Guida siano uno strumento utile per comprendere da un lato come, in concreto, la normativa sulle sovvenzioni estere potrà trovare applicazione e, dall’altro, quali valutazioni le imprese dovranno fare rispetto alle proprie strategie di investimento, partecipazione alle gare e, soprattutto, gestione dei rapporti con finanziatori extra‑UE.
Andrea Scarpetta e Laura Pagliuso
