Newsletter giuridica di concorrenza e regolamentazione - 16 marzo 2026
Diritto della concorrenza – Europa / Intese e settore bancario – Secondo l’AG Emiliou va confermato il provvedimento della Commissione Europea che aveva determinato la sanzione di Crédit Agricole e J.P. Morgan sulla base del criterio alternativo del fattore di riduzione
Nei casi C-160/24 P e C-191/24 P l’Avvocato Generale (AG) Emiliou ha raccomandato alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea (CGUE) di accogliere l’appello incidentale presentato dalla Commissione Europea (la Commissione) e quindi di confermare il provvedimento (il Provvedimento) con cui JPMorgan Chase & Co. e Crédit Agricole SA (le Ricorrenti) erano state sanzionate per aver violato l’art. 101 TFUE, manipolando il normale andamento dei prezzi dell’indice EIRD (Euro interest rate derivatives), usato nell’ambito dei derivati sui tassi di interesse dell’Euro, dei prodotti finanziari usati per proteggersi (hedging) dai rischi legati all’oscillazione di detti tassi. In via subordinata, l’AG ha chiesto di accogliere l’appello principale proposto dalle Ricorrenti e volto all’annullamento della sentenza con cui il Tribunale dell’Unione Europea (il Tribunale) aveva rideterminato la sanzione.
Per comprendere l’interazione tra gli appelli delle parti, è opportuno ricapitolare brevemente i fatti alla base di questa vicenda: la Commissione aveva accertato che le Ricorrenti, insieme ad altre imprese, avevano partecipato ad un’intesa restrittiva della concorrenza, alterando il corso normale dei prezzi sul mercato degli EIRD. Per il calcolo della sanzione, visto che all’indice EIRD non sono direttamente legate vendite nel senso abituale del termine, la Commissione ha dichiarato di non essere in grado di applicare la metodologia ordinaria (di cui alle relative Linee Guida della stessa Commissione) basata sul valore delle vendite e ha quindi calcolato l’importo base prendendo in considerazione le entrate in denaro generate dalle Ricorrenti nel portafoglio dei derivati EIRD, per poi diminuire tale importo tramite un fattore di riduzione (il Fattore di Riduzione), fissato dalla Commissione a ben il 98,8% dell’importo totale. Il Provvedimento è quindi stato impugnato dalle Ricorrenti e dalle altre imprese sanzionate in procedimenti distinti.
A seguito della decisione adottata in un procedimento parallelo – con cui il Tribunale aveva ritenuto che la Commissione non avesse adeguatamente motivato le ragioni per cui il Fattore di Riduzione era stato fissato al 98,8% anziché ad un valore più alto – la Commissione ha adottato una decisione di modifica (la Decisione di Modifica), fornendo delle spiegazioni supplementari rispetto alla fissazione del Fattore di Riduzione. Alla luce di ciò, a seguito di ricorso delle Ricorrenti, il Tribunale ha (i) ritenuto che le motivazioni date con la Decisione di Modifica non dovessero essere prese in considerazione, in quanto in sede processuale non è possibile sanare i vizi di motivazione del Provvedimento; (ii) rilevato la mancanza di motivazione del Provvedimento; e (iii) ricalcolato la sanzione, in base alla piena giurisdizione di merito in materia, arrivando peraltro agli stessi importi già determinati dalla Commissione. Contro la sentenza del Tribunale, le Ricorrenti hanno quindi proposto appello davanti alla CGUE, mentre la Commissione ha proposto un’impugnazione incidentale.
Con l’appello incidentale, la Commissione ha censurato il fatto che il Tribunale avesse erroneamente ignorato le motivazioni fornite nella Decisione di Modifica. L’AG ha ritenuto tali argomentazioni meritevoli di accoglimento, ricordando che il giudice dell’Unione può valutare la legittimità della Decisione di Modifica, ma non gli è consentito semplicemente ignorarne gli effetti, quando essa è ritenuta valida. Infatti, nel caso di specie, (i) nulla suggeriva che la Decisione di Modifica fosse invalida, visto che la modifica del Provvedimento rientra nei poteri della Commissione; (ii) la Decisione di Modifica non può essere trattata come una memoria processuale nel procedimento in corso – e dunque non contravviene al divieto di integrazione processuale della motivazione – ma è invece una decisione in senso stretto; e (iii) l’adozione della Decisione di Modifica è coerente con il principio di buona amministrazione ed economia processuale, in quanto essa sana eventuali vizi del Provvedimento annullato dal Tribunale.
In via subordinata, l’AG ha suggerito alla CGUE di accogliere l’appello principale proposto dalle Ricorrenti, le quali lamentavano che il Tribunale avesse ricalcolato la sanzione a sua volta senza fornire un’adeguata motivazione, ed applicando lo stesso Fattore di Riduzione che era stato applicato nel Provvedimento. In via preliminare, l’AG ricorda che, nonostante il Tribunale goda del potere di esercitare una cognizione estesa al merito ricalcolando la sanzione, esso non è esentato dal dovere di fornire una motivazione, considerando tutti gli argomenti sollevati dalle parti, nonché i principi di proporzionalità, individualizzazione e deterrenza delle sanzioni, e parità di trattamento. Secondo l’AG, la motivazione del Tribunale mancava di una coerenza interna, dato che il Tribunale si era limitato a considerare lo stesso importo base della Commissione, ovvero le entrate generate nel portafoglio EIRD, senza né chiarirlo esplicitamente, né spiegarne i motivi, applicando altresì lo stesso Fattore di Riduzione. Invece, ad avviso dell’AG, il Tribunale avrebbe dovuto sia esplicitare quale fosse il Fattore di Riduzione applicato, sia chiarire il motivo per cui avesse optato per tale Fattore di Riduzione, motivando altresì perché le proposte alternative formulate dalle Ricorrenti per il calcolo della sanzione non potessero essere ritenute adeguate.
In conclusione, ed in modo non del tutto intuitivo, l’AG Emiliou suggerisce alla CGUE di confermare il Provvedimento della Commissione o, in via subordinata, di accogliere l’appello principale e per l’effetto rimandare il caso al Tribunale per la rideterminazione della sanzione.
Più chiara e lineare appare l’opinione dell’AG nel confermare che, nell’applicazione delle metodologie tecniche per il calcolo della sanzione, il Tribunale, nell’esercizio della giurisdizione estesa al merito, è, alla stessa stregua della Commissione, tenuto a fornire un’adeguata motivazione a supporto delle proprie decisioni. Resta ora da attendere quali saranno le determinazioni della CGUE, la cui pronuncia sarà importante nel delimitare la discrezionalità della Commissione in materia di calcolo della sanzione.
Michael Tagliavini e Luca Giacomello
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Abusi e settore dei servizi di raccolta rifiuti – L’Avvocato Generale Campos Sánchez Bordona si è pronunciato in ambito pregiudiziale sull’interpretazione dell’articolo 102 TFUE in ambito di servizi pubblici
Con le conclusioni del 12 marzo 2026, l’Avvocato Generale Campos Sánchez Bordona si è espresso sulla domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte Suprema lettone (la Corte) nella causa C 11/25. (Conclusioni). La questione sottoposta alla Corte attiene all’interpretazione dell’articolo 102 TFUE e concerne, in particolare, la possibilità di qualificare un comune come “impresa” ai fini dell’applicazione della disciplina relativa all’abuso di posizione dominante.
L’origine della controversia risale al 2004, quando il Comune lettone di Jelgava (il Comune) ha affidato in house i servizi municipali di gestione dei rifiuti a una società partecipata al 51% dal Comune stesso e al 49% da un socio privato. Nel 2021, tale affidamento è stato oggetto di una denuncia al Consiglio per la concorrenza lettone (il KP), che ha ritenuto che il Comune, scegliendo l’affidamento diretto senza gara, avesse agito come un’impresa e che la condotta potesse integrare uno sfruttamento abusivo di posizione dominante.
Oggetto di impugnazione, la controversia è stata infine sottoposta alla Corte Suprema lettone, che ha a sua volta rimesso la questione alla Corte di Giustizia dell’Unione europea (la CGUE), chiedendo se un Comune possa essere considerato come un soggetto che agisce in qualità di impresa ai sensi dell’articolo 102 TFUE quando adotta la decisione di organizzare la prestazione dei servizi municipali di gestione dei rifiuti in modo tale da aggiudicare, mediante un affidamento c.d. in-house, il diritto di prestare tale servizio a un’impresa che appartiene in parte al Comune stesso.
Sul punto, l’Avvocato Generale ricorda che, sebbene un ente locale possa essere qualificato come impresa in relazione ad altre attività economiche, ciò non avviene quando esso organizza la gestione dei rifiuti urbani nell’ambito di un regime giuridico che collega tale gestione all’esercizio di prerogative dei pubblici poteri (che, comunque, nel caso di specie spetterà al giudice del rinvio confermare).
Pertanto, l’Avvocato Generale, nella sue Conclusioni ha proposto alla Corte di rispondere alla questione sollevata chiarendo che un comune che, nell’esercizio di prerogative dei pubblici poteri, decida di organizzare la prestazione del servizio di raccolta e trattamento dei rifiuti nel suo territorio, aggiudicandolo mediante un procedimento interno (c.d. affidamento in-house) ad un ente soggetto ad un controllo analogo a quello esercitato da tale comune sui propri servizi, non può essere qualificato come “impresa” ai sensi dell’articolo 102 TFUE.
Sulla diversa questione circa la conformità della procedura di affidamento in-house alle direttive 2014/24 e 2014/23, l’Avvocato Generale, avallando la posizione del giudice del rinvio, afferma che la questione potrà essere esaminata nell’ambito di un procedimento relativo a una violazione della normativa in materia di appalti pubblici. Infatti, la decisione del Comune di Jelgava asseritamente irregolare potrà essere contestata dinanzi agli organi cui spetta giudicare gli atti delle amministrazioni pubbliche in materia di appalti.
Sarà dunque interessante osservare se la CGUE accoglierà l’impostazione proposta dall’Avvocato Generale nelle sue conclusioni, andando ulteriormente a chiarire i rapporti tra art. 102 TFUE e servizi pubblici, un contesto in cui i frequenti problemi di restrizioni della concorrenza trovano presidi piuttosto in altri rimedi previsti dagli ordinamenti eurounitario e nazionali.
Giovanni Pennetta e Sofia Arcangeletti
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Diritto della concorrenza – Italia / Archiviazioni di segnalazioni e settore delle pastiglie per i freni – Il Consiglio di Stato accoglie l’appello di Quartz e ribadisce che la motivazione è un elemento essenziale dell’esercizio del potere amministrativo anche nell’ambito delle archiviazioni preliminari
Con la sentenza n. 1920 del 10 marzo 2026, il Consiglio di Stato ha accolto l’appello di Quartz S.r.l. (Quartz) contro l’archiviazione, da parte dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), di una segnalazione per presunto abuso di posizione dominante nel mercato dei materiali chimici per il settore automobilistico (la Sentenza). Il Consiglio di Stato ha ribadito il principio per cui il provvedimento di archiviazione deve sempre essere motivato, poiché la motivazione rappresenta un presupposto essenziale per il legittimo esercizio del potere amministrativo.
I fatti alla base della vicenda possono essere così riassunti. Quartz – impresa specializzata nella produzione di solfuri di stagno destinati al settore delle pastiglie freno per autoveicoli – ha ottenuto nel 2018 l’autorizzazione dall’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) all’immissione in commercio dei propri prodotti in Europa. In breve tempo, l’impresa è divenuta una delle principali concorrenti di Tribotecc Gmbh (Tribotecc), ex monopolista e tuttora operatore dominante nel mercato di riferimento. Secondo Quartz, Tribotecc avrebbe sfruttato il proprio ruolo di “lead registrant” presso l’ECHA per imporre condizioni economiche non trasparenti e ostacolare l’ingresso della stessa Quartz sul mercato: condotte che avrebbero potenzialmente configurato una fattispecie di abuso di posizione dominante ex art. 102 TFUE.
Alla luce di ciò, Quartz ha presentato una segnalazione nel 2023 all’AGCM, la quale ha tuttavia deciso per l’archiviazione della denuncia, limitandosi ad affermare che “…non risultano, allo stato, emergere elementi di fatto e di diritto sufficienti a giustificare ulteriori accertamenti…”. Quartz ha quindi impugnato il provvedimento e, in primo grado, il TAR Lazio ha respinto il ricorso, ritenendo sufficiente una motivazione sintetica nella fase preistruttoria, come quella presentata dall’AGCM.
Tuttavia, in sede di appello, il Consiglio di Stato giudica non corretta questa conclusione sottolineando come anche l’archiviazione preistruttoria deve contenere un adeguato compendio motivazionale che, seppur sintetico, indichi le ragioni di fatto e di diritto della decisione assunta. La motivazione, ricorda il Consiglio di Stato richiamando l’art. 3 della legge n. 241 del 1990 (L. 241/1990) e l’art. 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, rappresenta “…il presupposto, il fondamento, il baricentro e l’essenza stessa del legittimo esercizio del potere amministrativo…” e non può essere omessa neppure nelle decisioni interinali rese “allo stato degli atti” in fase preistruttoria.
Nel caso concreto, il Consiglio di Stato ha rilevato quindi che il verbale della seduta dell’AGCM e la comunicazione inviata a Quartz non contenevano nessuna indicazione sugli elementi esaminati, né sugli argomenti posti alla base della scelta di archiviare. La Sentenza precisa, inoltre, che una motivazione adeguata è necessaria anche per consentire al segnalante di comprendere quali direttrici seguire per integrare eventualmente la propria segnalazione. Il Consiglio di Stato ha, dunque, annullato il provvedimento di archiviazione e imposto all’AGCM di riesercitare il proprio potere, motivando compiutamente se confermare la chiusura o avviare un’istruttoria.
Viene ribadito che la motivazione dei provvedimenti di archiviazione delle segnalazioni in materia di antitrust non è un adempimento formale ma un presidio di legalità sostanziale, non surrogabile con formule generiche. Per le imprese, questa Sentenza segna un rafforzamento nelle garanzie nei procedimenti di segnalazione: l’AGCM non può limitarsi a comunicare l’esito negativo delle segnalazioni senza spiegarne le ragioni, in quanto il segnalante ha diritto ad una risposta motivata che gli consenta di orientare le proprie scelte, compresa l’eventuale integrazione della segnalazione. Occorrerà monitorare se l’AGCM, chiamata a pronunciarsi nuovamente, riterrà sussistenti i presupposti per aprire un’istruttoria o se confermerà l’archiviazione, questa volta corredandola con una motivazione conforme ai principi enunciati dal Consiglio di Stato.
Andrea Scarpetta e Laura Pagliuso
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Tutela del consumatore / Pratiche commerciali scorrette e AI – L’AGCM ha accettato gli impegni di Mistral AI in merito alle c.d. allucinazioni del proprio servizio di chatbot, ma l’AGCOM ha rivendicato la propria competenza sul tema
Lo scorso 17 febbraio 2026, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha chiuso senza accertamento di infrazione il procedimento avviato a giugno 2025 nei confronti della società Mistral AI SAS (Mistral AI) per possibili pratiche commerciali scorrette, accettando e rendendo obbligatori gli impegni presentati dalla società in relazione al servizio di chatbot “Le Chat”.
Mistral AI è una start-up francese attiva nello sviluppo di modelli di intelligenza artificiale (IA), tra cui “Le Chat”, accessibile (anche in Italia) via web e app da febbraio 2025. L’istruttoria, avviata a giugno 2025 ai sensi degli artt. 20, 21 e 22 del Codice del consumo (CdC), riguarda (i) l’insufficienza dell’informativa agli utenti italiani sul rischio di c.d. allucinazioni (ovvero output dell’IA inesatti, fuorvianti o inventati), nonché (ii) la mancata messa a disposizione in lingua italiana delle condizioni generali di servizio.
Secondo l’AGCM, Mistral avrebbe: (i) fornito un’informativa inadeguata circa il rischio di allucinazioni, limitata a una pagina del Centro Assistenza e a formulazioni generiche nei Termini di Servizio e (ii) reso di fatto poco accessibili le condizioni contrattuali (anche per l’assenza di una versione in italiano), in potenziale violazione dei principi di trasparenza e chiarezza sanciti dal CdC.
Dopo aver eccepito l’inapplicabilità della disciplina consumeristica alla fase anteriore alla promozione attiva del servizio in Italia, sostenendo che la mera accessibilità del sito e dell’app non basterebbe a dimostrare la volontà di contrattare con consumatori italiani, Mistral nel merito si è difesa sottolineando: (i) il carattere ormai “notorio” del rischio di allucinazione nei sistemi di AI; (ii) l’esistenza di un’intera pagina dedicata alle allucinazioni nel Centro Assistenza; (iii) la reperibilità dei Termini di servizio tramite un pop-up al primo accesso; nonché la presenza di (iv) avvisi, in alcuni output, sull’opportunità di verificare le risposte o rivolgersi a professionisti.
Contestualmente alle difese, Mistral AI ha presentato un articolato pacchetto di impegni, successivamente integrato, che l’AGCM ha ritenuto idoneo a “facilitare, rendere più trasparente, intellegibile e immediata l’informativa sul rischio di allucinazioni” e, quindi, a far venir meno i profili di possibile scorrettezza: (i) l’inserimento, nelle finestre di dialogo (web e app, prima e dopo l’accesso) di un banner permanente in italiano, graficamente evidente, che avvisa della possibilità di errori nelle risposte e invita a verificarle, con collegamento diretto alle Condizioni di Servizio, le quali vengono ulteriormente richiamate tramite molteplici link in varie fasi del contatto con l’utente per facilitarne la consultazione; e (ii) la traduzione in italiano dell’intero sito, incluse le pagine del Centro Assistenza e le Condizioni di Servizio, con l’integrazione di un disclaimer dello stesso tenore di cui sopra.
L’AGCM ha valutato positivamente tali impegni, peraltro in larga parte già attuati, valorizzando anche il design degli avvisi (lingua, evidenza grafica, contrasto cromatico, collocazione), ritenendoli idonei a consentire agli utenti di decidere in modo informato “se, quando e come” utilizzare il servizio.
Come atteso, l’AGCM tratta il rischio di output inesatti come elemento essenziale dell’informativa: non basta che sia “fatto notorio”, né che l’avvertenza esista nei Termini di Servizio; l’avviso deve essere comprensibile (in italiano), visibile e integrato nel flusso d’uso. Inoltre, l’AGCM non si limita al contenuto dell’informativa ma considera posizione, dimensioni, contrasto e persistenza dell’informativa all’interno della chat. Si intravede qui un allineamento con la crescente attenzione, a livello UE, al design responsabile (si pensi alle recenti contestazioni mosse a TikTok (già affrontate in questa Newsletter).
Di particolare interesse è il passaggio del provvedimento dedicato all’interazione tra l’AGCM e l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM), che segnala una potenziale linea di tensione tra applicazione del il regolamento (UE) 2022/2065 (Digital Services Act – DSA) (di competenza dell’AGCOM) e tutela dei consumatori (affidata all’AGCM). Poiché la pratica era diffusa via internet, l’AGCM ha richiesto il parere obbligatorio dell’AGCOM ai sensi dell’art. 27, co. 6, del CdC. L’AGCOM, però, ha deliberato di non esprimerlo, ritenendo che il caso riguardasse violazioni della normativa di settore sui servizi digitali – in particolare, il DSA – e che, quale Coordinatore dei servizi digitali per l’Italia, spetterebbe a essa vigilare su obblighi quali: (i) trasparenza e completezza delle condizioni generali di servizio; (ii) divieto di interfacce ingannevoli o manipolative; (iii) obbligo di consentire decisioni libere e informate da parte degli utenti. Nella prospettiva di AGCOM, Mistral svolgerebbe “in termini funzionali l’attività propria di un motore di ricerca fondato sull’IA generativa”, rientrando così nel perimetro dei “servizi intermediari” disciplinati dal DSA.
L’AGCM, nel provvedimento, replica su due fronti: (i) sulla qualificazione del servizio – contestando che Mistral AI possa essere equiparata a un “motore di ricerca online” ai sensi del DSA, osservando che l’eventuale consultazione del web da parte del modello è solo eventuale e comunque deselezionabile dall’utente; e (ii) sul riparto di competenze – richiamando l’art. 27, co. 1‑bis del CdC – che attribuisce all’AGCM competenza esclusiva in materia di pratiche commerciali scorrette anche quando la condotta integri contestualmente la violazione di norme settoriali (nonché lo stesso DSA, che “non pregiudica” l’acquis in materia di tutela dei consumatori).
Da ultimo, il caso Mistral si inserisce in un quadro più ampio in cui le allucinazioni dei sistemi di AI iniziano ad avere conseguenze giuridiche tangibili in diversi ordinamenti, ed in particolare sul fronte civilistico.
Negli Stati Uniti, la società Nippon Life Insurance ha intentato una causa contro OpenAI davanti ad una corte federale dell’Illinois, sostenendo che ChatGPT avrebbe fornito assistenza legale non autorizzata, inducendo un’utente a tentare di riaprire una causa chiusa con transazione proponendo numerose azioni prive di reale fondamento giuridico, comportando ingenti spese legali per la società.
In Italia, una recente decisione del Tribunale di Siracusa ha condannato la parte attrice, che aveva citato in una memoria quattro precedenti di Cassazione inesistenti, verosimilmente generati da un modello di IA generativa senza alcuna verifica, al pagamento a favore della controparte di una somma a titolo di risarcimento del danno, oltre alle spese di lite, per aver svolto le proprie difese “con colpa grave, se non con mala fede”.
In questo scenario, il caso Mistral indica una chiara direzione di marcia: i sistemi di IA potranno diventare via via più sofisticati, ma ad essi saranno accompagnati – almeno in Europa – obblighi sempre più stringenti di trasparenza, correttezza informativa e design responsabile nei confronti degli utenti.
Eleonora Colombo e Alessandro Mastrangelo
