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  2. Newsletter giuridica di concorrenza e regolamentazione - 2 febbraio 2026
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Newsletter giuridica di concorrenza e regolamentazione - 2 febbraio 2026

Feb 2 2026

Diritto della concorrenza – Europa / Intese e risarcimento danni – La CGUE chiarisce i limiti dell’accesso preliminare alle prove nelle azioni di risarcimento danni da violazioni antitrust

Con la sentenza del 29 gennaio 2026, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea (la CGUE) ha chiarito che, qualora ciò sia previsto dalla normativa nazionale, i giudici nazionali possono ordinare la divulgazione di prove al fine di consentire ai soggetti danneggiati di valutare l’eventuale proposizione di azioni di risarcimento del danno per violazioni del diritto della concorrenza (non necessariamente intese tra concorrenti), nei termini e nei limiti dell’articolo 5, paragrafo 1, della Direttiva (UE) 2014/104 (la Direttiva). Nel caso di intese verticali, però, è necessario dimostrare la plausibilità di un danno effettivo e di un nesso di causalità tra la violazione e il danno.

La vicenda trae origine da un rinvio pregiudiziale proposto dal Supremo Tribunal de Justiça (la Corte Suprema) del Portogallo. In particolare, la Commissione europea (la Commissione) aveva accertato che alcune pratiche distributive di Meliá Hotels International S.A. (Meliá) costituivano restrizioni verticali della concorrenza contrarie all’articolo 101 TFUE. L’associazione di consumatori Ius Omnibus ha quindi richiesto al giudice di primo grado competente di ordinare a Meliá l’esibizione di diversi documenti al fine di valutare la praticabilità di una successiva azione collettiva risarcitoria in nome e per conto dei consumatori lesi residenti in Portogallo.  La legge portoghese di recepimento della Direttiva, infatti, prevede la possibilità di ottenere l’accesso agli elementi di prova anche prima della proposizione di un’azione per il risarcimento del danno.

Tuttavia, poiché l’articolo 5, paragrafo 1, della Direttiva fa espresso riferimento al potere dei giudici nazionali di ordinare la divulgazione di prove solo nel contesto di un’azione di risarcimento del danno qualora il danneggiato ne faccia motivata richiesta, dimostrando, in particolare, la plausibilità del danno, la Corte Suprema ha sottoposto alla CGUE tre quesiti pregiudiziali, riguardanti: (i) l’applicabilità dell’articolo 5 della Direttiva alle azioni preliminari esercitate prima della proposizione di un’azione per il risarcimento del danno; (ii) la sufficienza, ai fini della dimostrazione della plausibilità del danno in presenza di una restrizione verticale, di una decisione adottata da un’autorità competente in materia di concorrenza; e (iii) il livello di probabilità richiesto per soddisfare il criterio della plausibilità previsto dalla Direttiva.

In risposta al primo quesito, la CGUE ha chiarito che l’articolo 5 della Direttiva si applica anche alle azioni preliminari volte ad ottenere elementi di prova prima della proposizione di un’azione di risarcimento, purché tale tipologia di azione sia prevista dal diritto nazionale. Tale interpretazione estensiva, secondo la CGUE, trova conferma nell’esame del contesto e delle finalità della Direttiva, che mira a facilitare l’effettivo esercizio del diritto al risarcimento e a colmare l’asimmetria informativa che caratterizza questo tipo di contenzioso.

Per quanto concerne il secondo quesito, la CGUE ha chiarito che una decisione della Commissione che accerta una violazione del diritto della concorrenza non è sufficiente, di per sé, a dimostrare la plausibilità di una domanda di risarcimento del danno. Infatti, se l’accertamento della Commissione manifesta la plausibilità della violazione anticoncorrenziale (in modo anche vincolante per i giudici nazionali una volta divenuto definitivo), la CGUE precisa che è necessario dare evidenza anche che è plausibile l’esistenza di un danno effettivo e di un nesso di causalità tra la violazione e il danno.

Secondo la CGUE, a differenza dei cartelli – per i quali la Direttiva prevede una presunzione relativa di danno – per le restrizioni verticali l'attore deve fornire ulteriori fatti e prove ragionevolmente disponibili per sostenere la plausibilità del danno e del nesso causale.

Infine, in risposta al terzo quesito che verteva sul grado di probabilità richiesto per la “plausibilità del danno”, la CGUE ha risolutivamente affermato che l'articolo 5, paragrafo 1, della Direttiva non richiede che l’attore dimostri che le condizioni per il sorgere della responsabilità siano “più probabili che improbabili”. Al contrario, è sufficiente che l'attore presenti al giudice un quadro credibile, tale da rendere l'ipotesi della sussistenza della violazione, del danno e del nesso di causalità ragionevolmente accettabile. Questa delimitazione, secondo la CGUE, è cruciale, poiché distingue nettamente la richiesta di accesso alle prove dalla decisione finale nel merito della causa.

In conclusione, la sentenza in commento conferma l’ammissibilità delle azioni preliminari di divulgazione delle prove, in linea con la ratio della normativa europea volta a garantire l’effettività del diritto al risarcimento e a ridurre l’asimmetria informativa. La CGUE, tuttavia, riafferma anche l’esigenza di evitare richieste meramente esplorative, chiarendo che, nelle ipotesi di restrizioni della concorrenza – fatta eccezione per i cartelli – la decisione della Commissione non è di per sé sufficiente a rendere plausibili le domande di risarcimento, imponendo all’attore di identificare ulteriori elementi fattuali a sostegno della plausibilità del danno e del nesso causale.

Samuel Scandola e Oriella Trad

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Diritto della concorrenza – Italia / Flash – Concentrazioni e modalità di notifica – L’AGCM introduce un formulario online

Con il provvedimento deliberato lo scorso 16 dicembre e recentemente pubblicato in Bollettino, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (l’AGCM) ha modificato la Comunicazione sulle “Modalità di comunicazione delle operazioni di concentrazione” (di cui alla Delibera AGCM del 27 febbraio 2024) al fine di introdurre un nuovo sistema digitale di notifica delle operazioni di concentrazione. In particolare, la sezione dedicata alla compilazione e all’invio del formulario è stata sostituita, prevedendo che le notifiche debbano essere effettuate esclusivamente tramite apposito formulario disponibile sulla piattaforma Formulari‑Web, accessibile dal sito istituzionale dell’AGCM. È previsto un periodo transitorio fino al 31 agosto 2026 durante il quale sarà ancora possibile trasmettere la notifica tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) utilizzando il formulario tradizionale.

Per completezza, si segnala che, nella stessa riunione dello scorso 16 dicembre, l’AGCM ha anche deliberato l’introduzione della piattaforma e‑Leniency, già operativa dal 27 gennaio 2026, che consente la presentazione online delle domande di non imposizione e riduzione delle sanzioni in forma semplificata, accessibile sempre dal sito istituzionale dell’AGCM tramite le credenziali SPID, CIE o eIDAS. È inoltre disponibile una Guida per facilitare l’utilizzo di suddetta piattaforma.

Resta ora da vedere se l’introduzione di tali supporti digitali produrrà benefici in termini pratici o se emergeranno nuove complessità operative.

Numa Blondi

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Abusi di posizione dominante e settore postale – Il Consiglio di Stato conferma il provvedimento con cui l’AGCM ha sanzionato Poste per una strategia escludente nel mercato del recapito della corrispondenza c.d. business

Con la sentenza dello scorso 28 gennaio, il Consiglio di Stato (il CdS) ha respinto l’appello proposto da Poste Italiane S.p.A. (Poste) avverso il provvedimento, con cui l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (l’AGCM) le aveva irrogato una sanzione di oltre 23 milioni di euro per aver posto in essere una strategia escludente consistente nell’offerta di servizi di recapito a condizioni economicamente non replicabili dai concorrenti, e nell’applicazione di sconti ed altre condizioni di esclusiva/fidelizzanti.

Per inquadrare meglio i fatti, giova ricordare che Poste offriva due tipi di servizi di recapito, ossia (i) la c.d. posta massiva, parte del Servizio Universale (SU), servizio a prezzo regolamentato e senza tracciamento della corrispondenza e (ii) la c.d. posta time, un servizio liberalizzato di qualità superiore in quanto comprendeva anche il tracciamento (a prezzi di mercato). Nella prospettazione dell’AGCM, nelle aree extraurbane non coperte dalle (limitate) reti di distribuzione delle imprese concorrenti, Poste – unica impresa dotata di una rete articolata e diffusa su tutto il territorio nazionale, per ragioni storiche di incumbent monopolista in relazione a tutti i servizi di recapito postale in Italia – aveva offerto all’ingrosso ai concorrenti, per il recapito della corrispondenza, unicamente il servizio di posta massiva (di qualità inferiore rispetto a posta time). Allo stesso tempo, Poste aveva offerto ai propri clienti finali il servizio posta time a prezzi (al dettaglio) inferiori a quelli (all’ingrosso) praticati alle imprese concorrenti. In questo modo, avrebbe costretto le concorrenti a operare con costi superiori a quelli praticati ai propri clienti finali, con evidente impatto sulla competitività di tali concorrenti e/o compressione dei margini di guadagno.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (TAR Lazio) aveva confermato il Provvedimento in primo grado di appello (con sentenza già commentata in questa Newsletter). Con la sentenza in commento, il CdS ha ribadito in toto la correttezza della sentenza del TAR Lazio. 

In via preliminare, il CdS ha ritenuto che lo spostamento di parte della domanda dai servizi postali tradizionali a sistemi di comunicazioni elettronica, che secondo Poste avrebbe dovuto condizionare le valutazioni dell’AGCM, fosse irrilevante in quanto non esclude la possibilità di attuare una condotta escludente, e non inficia la valutazione di posizione dominante detenuta da Poste. Inoltre, la presunta contraddizione – sollevata da Poste – fra le conclusioni dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (a parere della quale i problemi di competitività interessavano una porzione minima del mercato postale) e dell’AGCM è stata ritenuta inconferente. Per il CdS, le due autorità sono preposte a funzioni differenti e con obiettivi complementari.

Rispetto all’esistenza di una condotta abusiva, il CdS ha ritenuto che il percorso argomentativo dell’AGCM fosse plausibile e sufficientemente argomentato. La determinazione dell’AGCM muoveva infatti dal presupposto che Poste gode di un vantaggio competitivo non basato sui meriti ma derivante dalla propria posizione di ex monopolista e unico fornitore ex lege nelle aree extraurbane, vantaggio non replicabile dai concorrenti, in quanto sviluppare reti alternative in tali aree non è economicamente sostenibile. Poste avrebbe quindi applicato nelle aree extraurbane prezzi migliori e condizionato tali prezzi a vincoli di esclusiva o basati sui volumi, mirando ad acquisire la domanda di clienti finali anche nelle aree in cui erano presenti reti postali alternative. Il vantaggio di Poste nelle aree extraurbane sarebbe stato quindi utilizzato per rendere non replicabili le offerte ai grandi clienti per concorrenti di Poste.

Inoltre, Poste aveva tentato di far valere l’applicabilità dell’art. 106(2) TFUE, che dispone che le imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale sono sottoposte alle regole di concorrenza nei limiti in cui l’applicazione di tali norme non osti all’adempimento della “missione” pubblica loro affidata. Per il CdS, tale “deroga” non è applicabile nel caso di specie, in quanto la condotta in analisi non rappresenta l’unico modo possibile per conseguire le finalità istituzionali dell’ente. Inoltre, ritenere applicabile l’art. 106(2) TFUE costituirebbe “un’ipotesi paradossale e non accettabile” per il CdS alla luce del processo di liberalizzazione dei servizi postali. 

In ultimo, Poste aveva lamentato che il TAR Lazio avesse errato nel ritenere che l’operazione di concentrazione Poste/Nexive (commentata in questa Newsletter) confermasse le argomentazioni dell’AGCM sull’esistenza di una strategia escludente. Il CdS ritiene che l’autorizzazione dell’acquisizione di Nexive dell’AGCM non assume rilievo nella vicenda (posto che l’abuso non è stato accertato con riferimento all’operazione di concentrazione, ma alla complessiva strategia escludente). In ogni caso – essendo stata autorizzata proprio sul presupposto di una particolare difficoltà economica di Nexive – essa al più confermerebbe che l’abuso di Poste ha prodotto effetti lesivi per i concorrenti. 

In conclusione, la sentenza in commento chiude il cerchio su una vicenda che si pone come importante punto di riferimento nell’ambito della casistica italiana relativa agli abusi escludenti, e fornisce anche utili spunti di riflessione circa i rapporti tra la disciplina antitrust, regolamentazione di settore e le circostanze fattuali connesse alla possibile applicabilità dell’art. 106 TFEU. 

Cecilia Carli e Luca Giacomello

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Indagini conoscitive – L’AGCM ha concluso la sua indagine conoscitiva sul settore dell’editoria scolastica 

Lo scorso 25 dicembre, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (l’AGCM) ha pubblicato il Rapporto finale dell’indagine conoscitiva (l’Indagine) riguardante il settore dell’editoria scolastica. L’indagine, durata poco più di un anno, è stata caratterizzata dall’ampia partecipazione procedimentale dei principali operatori del settore.

È stata altresì condotta una consultazione pubblica sul Rapporto preliminare (già commentato in questa Newsletter), pubblicato il 29 luglio 2025, che ha raccolto osservazioni provenienti da diversi soggetti d’interesse, tra cui anche il Ministero dell’Istruzione e del Merito.

Dal punto di vista della struttura del mercato, l’indagine ha evidenziato come negli ultimi anni il settore abbia registrato un progressivo indebolimento della domanda, attribuibile principalmente al calo demografico: tra il 2020 e il 2024, il numero complessivo di studenti è diminuito del 7%, attestandosi a circa 7,9 milioni. Parallelamente, a una domanda sempre più ridotta per dimensione e capacità di spesa si è contrapposta un’offerta gradualmente sempre più concentrata: i primi quattro gruppi editoriali detengono quasi l’80% del mercato complessivo, delineando uno scenario in cui pochi operatori presidiano stabilmente la gran parte del settore.

Le maggiori criticità riscontrate nell’indagine riguardano principalmente (i) gli obiettivi di riforma digitale mai avverati, (ii) le limitazioni all’utilizzo delle risorse digitali, (iii) il frequente ricambio delle adozioni e nuove edizioni, nonché (iv) i limiti alla scontistica.

Con riferimento al profilo sub (i), l’indagine è stata condotta a distanza di oltre un decennio dall’avvio di un generale processo di riforma, inteso a incentivare l’utilizzo di risorse digitali nell’editoria scolastica, con l’aspettativa – ampiamente delusa – di raggiungere risparmi di spesa e guadagni di efficienza. Infatti, come chiaramente messo in luce dall’indagine, il progetto di transizione alle risorse digitali non si è mai pienamente realizzato in quanto le scelte dei collegi dei docenti continuano a orientarsi verso l’adozione di copie cartacee accompagnate da e‑book.

Per quanto riguarda, invece, il profilo sub (ii), dall’indagine sono emersi limiti significativi alla circolabilità, all’accessibilità e all’usabilità delle stesse. Infatti, ad ostacolare la transizione digitale concorrono non solo la persistente carenza di dispositivi tecnologici individuali adeguati (PC, tablet, smartphone), ma anche le limitazioni alle condizioni di licenza imposte dagli editori sui contenuti digitali. In particolare, tali limitazioni riguardano principalmente (a) l’impossibilità di riutilizzare o trasferire licenze digitali già attivate, (b) il divieto di stampa, anche parziale, della versione digitale e (c) la limitazione temporale della disponibilità delle risorse digitali. Inoltre, dalle limitazioni connaturate a tali condizioni di licenza conseguono effetti negativi sui mercati dell’usato, del comodato d’uso e del noleggio, nei quali i limiti alla trasferibilità tipici delle attuali licenze ostacolano la diffusione di soluzioni più economiche e sostenibili.

Per quanto concerne il profilo sub (iii) le variazioni nelle adozioni da parte dei collegi dei docenti sono state individuate dall’AGCM come una significativa criticità nella sua indagine. Sebbene tali variazioni rivestano un ruolo centrale nel mercato dell’editoria scolastica e fungano da motore di concorrenza tra gli editori, il tasso di nuove adozioni si rivela oggettivamente elevato: nelle classi ‘capo-ciclo’ delle scuole secondarie (SS1 e SS2), supera il 35%. Ciò implica che circa un terzo dei libri cambia da un ciclo all’altro nella stessa scuola, traducendosi per le famiglie nell’impossibilità di riutilizzare i testi precedentemente adottati.

In relazione al profilo sub (iv), persistenti criticità sono altresì state riscontrate nella normativa che limita gli sconti sui libri scolastici a un massimo del 15% del prezzo di copertina. L’AGCM, ribadendo le sue precedenti segnalazioni, sottolinea come tale restrizione, pur intesa a proteggere la sostenibilità economica dei rivenditori tradizionali, finisca per penalizzare i consumatori, nonostante l’esistenza di strumenti di sostegno alle attività commerciali alternativi, come sgravi fiscali o crediti d’imposta.

Infine, anche l’inefficacia dei tetti di spesa e lo scarso utilizzo di risorse educative aperte e autoproduzioni scolastiche costituiscono elementi che, a parere dell’AGCM, contribuiscono a generare inefficienze nel mercato.

All’esito dell’Indagine, i principali operatori hanno manifestato la propria disponibilità a risolvere alcune criticità riguardanti l’accessibilità, l’usabilità e la circolazione delle risorse digitali. In particolare, gli editori si sono mostrati disponibili a modificare le condizioni contrattuali delle licenze digitali, ad esempio tramite: (i) “rigenerazione” o riattivazione delle licenze a prezzi molto scontati per i possessori di libri scolastici con licenza digitale già utilizzata una volta; (ii) possibilità di stampare i contenuti (comunque nei limiti già previsti per la riproduzione delle opere a stampa); e (iii) accesso prolungato ai contenuti digitali rispetto agli attuali limiti.

A valle dell’indagine, l’AGCM ha inoltre inviato una segnalazione ai sensi dell’art. 22 l. n. 287/90 indirizzata ai Presidenti di Senato e Camera, al Presidente del Consiglio, al Ministro dell’Istruzione e del Merito, e ai Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome, incoraggiando questi ultimi a: (i) stabilire standard minimi comuni per accessibilità, usabilità e circolabilità delle risorse digitali, (ii) promuovere la modularità dei libri e le Risorse Educative Aperte (OER), (iii) rivedere i limiti agli sconti e i tetti di spesa sui libri scolastici, e (iv) migliorare l’efficienza degli acquisti pubblici per la scuola primaria. 

È apprezzabile che il dialogo instaurato con i principali operatori abbia generato – sostanzialmente all’esito di una moral suasion –  un’apertura da parte di questi ultimi per affrontare le criticità riscontrate dall’AGCM nel settore dell’editoria scolastica. Resta ora da stabilire se anche gli attori istituzionali sapranno cogliere i numerosi spunti contenuti nella segnalazione dell’AGCM. Al di là delle considerazioni di merito legate al caso di specie, inoltre, sarà interessante analizzare l’impatto pratico di uno strumento relativamente nuovo e difficilmente inquadrabile nelle categorie tradizionali della “cassetta degli attrezzi” antitrust.

Giovanni Pennetta

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Tutela del consumatore / Pratiche commerciali scorrette e settore agricolo – La CGUE afferma che il principio dell’infrazione unica, complessa e continuata, sviluppato nel contesto dell’art. 101 TFUE non è applicabile in materia di pratiche commerciali sleali nella filiera agricola e alimentare

Lo scorso 29 gennaio, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea (CGUE) – in sede di rinvio pregiudiziale – ha stabilito che la Direttiva (UE) 2019/633 in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare (la Direttiva) non osta a una normativa nazionale che consenta di qualificare congiuntamente più pratiche sleali poste in essere dallo stesso soggetto come un’unica violazione, purché l’autorità nazionale possa imporre una sanzione efficace, proporzionata e dissuasiva. Questo sebbene il concetto di “infrazione unica e continuata” elaborato dalla stessa CGUE in relazione a intese restrittive della concorrenza non trovi diretta applicazione.

La vicenda ha avuto origine nel 2023, quando l’Autorità Federale della Concorrenza austriaca (la BWB) chiedeva al Tribunale Superiore del Land di Vienna (il Tribunale) l’irrogazione di sedici distinte sanzioni pecuniarie nei confronti di un operatore che gestiva punti di vendita al dettaglio di prodotti alimentari (la Società). La Società aveva, infatti, avanzato richieste di pagamento non connesse alla vendita di prodotti agricoli e alimentari a sedici fornitori diversi. Secondo la BWB, ciascuna richiesta costituiva una distinta violazione del divieto previsto dalla normativa austriaca che recepisce l’art. 3, comma 1, lett. d) della Direttiva, che qualifica come sleale la richiesta da parte dell’acquirente al fornitore di pagamenti che non sono connessi alla vendita dei prodotti agricoli e alimentari del fornitore.

La Società contestava tale impostazione sostenendo che le condotte in parola non potessero essere considerate distintamente, in violazione del principio del ne bis in idem, ma che integrassero un’“infrazione unica” a cui doveva essere applicata un’unica sanzione di importo massimo pari a 500.000 euro, come previsto dalla normativa austriaca. Il Tribunale dubitava, però, che l’applicazione di un’unica sanzione, peraltro di importo relativamente limitato, potesse realizzare l’obiettivo perseguito dalla Direttiva di sanare lo squilibrio di potere contrattuale tra acquirenti e piccoli fornitori nella filiera agricola e alimentare, anche tramite sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive.

In proposito, la CGUE ha innanzitutto chiarito che non può essere richiamata la nozione di “infrazione unica e continuata” sviluppata in relazione a quegli atti che, avendo ad oggetto la medesima distorsione della concorrenza e inserendosi in un “piano d’insieme” unitario, integrano un’unica violazione dell’art. 101 TFUE. Secondo la CGUE, infatti, tale giurisprudenza risponde a una logica diversa da quella sottesa alla Direttiva, che non trova infatti base giuridica nella normativa a tutela della concorrenza, ma nell’art. 43, comma 2 del TFUE in materia di politica agricola comune.

La CGUE ha quindi affermato che l’art. 6, comma 1, lett. e) della Direttiva, considerato alla luce della logica di armonizzazione minima a cui la Direttiva è ispirata, lascia gli Stati membri liberi di optare per una qualificazione congiunta di infrazioni distinte e, dunque, per l’applicazione di una sanzione unica. Tuttavia, per poter avere una effettiva deterrenza, è necessario che le autorità nazionali possano discrezionalmente quantificare la sanzione, in modo che il massimale non risulti inferiore rispetto alla prospettiva di guadagno conseguito attraverso la pratica commerciale sleale.

In ogni caso, la CGUE ha precisato che l’irrogazione di distinte sanzioni per richieste effettuate a fornitori diversi non può violare il principio del ne bis in idem, tutelato dall’art. 50 della Carta di Nizza, mancando il requisito dell’identità dei fatti materiali sanzionati: nel caso di specie, infatti, si erano avute sedici richieste a sedici fornitori diversi.

La sentenza lascia, dunque, un margine di discrezionalità agli Stati, che possono qualificare come un’infrazione unica una serie di violazioni della Direttiva, purché la sanzione irrogata sia efficace, proporzionata e dissuasiva e tenga conto della natura, della durata, della frequenza e della gravità dell’infrazione.

Ignazio Pinzuti Ansolini e Petra Alcidi

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Appalti, concessioni e regolazione / Il Decreto Legislativo n. 5/2026 attua la Direttiva RED III e accelera sulla diffusione delle energie rinnovabili, introducendo nuovi target vincolanti e obblighi per industria, edilizia e trasporti

Con il decreto legislativo n. 5 del 9 gennaio 2026 (il Decreto), l’Italia recepisce la Direttiva (UE) 2023/2413 (RED III) in materia di energie rinnovabili. Sul piano europeo, la Direttiva fa parte del c.d. pacchetto Fit for 55 e del piano REPowerEU. A livello nazionale, l’intervento legislativo modifica il d.lgs. n. 199/2021, aggiornando il quadro normativo alla luce dell’evoluzione tecnologica e accelerando il percorso nazionale verso la transizione energetica. Il Decreto entrerà in vigore il 4 febbraio 2026.

Il primo ambito di intervento riguarda le definizioni. Viene ampliato il perimetro del concetto di fonti rinnovabili, includendo tecnologie emergenti come l’energia osmotica, mentre la nozione di Power Purchase Agreement (PPA) viene estesa agli accordi per l’acquisto di energia termica e frigorifera rinnovabile, non solo elettrica. L’obiettivo è offrire agli operatori strumenti contrattuali più flessibili e coerenti con le nuove configurazioni tecnologiche. Vengono inoltre aggiornate varie definizioni tecniche, dai combustibili rinnovabili di origine non biologica ai sistemi di ricarica, alle batterie e alle tecnologie innovative.

Il nucleo del Decreto è l’innalzamento dei target nazionali al 2030. L’art. 3 eleva l’obiettivo generale di energia rinnovabile sul consumo finale lordo dal 30% al 39,4%. Il nuovo quadro si declina, poi, in traguardi settoriali più stringenti: (i) per gli edifici, l’obiettivo nazionale indicativo relativo alla quota di energia rinnovabile prodotta negli edifici viene portato ad almeno il 40,1% entro il 2030; (ii) per l’industria, è previsto un obiettivo nazionale che prevede l’aumento della quota di fonti rinnovabili nel settore pari ad almeno 1,6% come media annuale per il periodo 2026 – 2030. Rilevante anche la revisione della disciplina per i trasporti: l’art. 16 del Decreto riscrive integralmente l’obbligo nazionale, portando la quota minima di energia rinnovabile nel settore al 29% entro il 2030. Viene inoltre introdotto per la prima volta un target vincolante per l’impiego industriale di combustibili rinnovabili di origine non biologica, che dovranno contribuire per almeno il 42% entro il 2030 e il 60% entro il 2035.

Un capitolo importante riguarda il potenziamento del ruolo del Gestore dei Servizi Energetici (GSE). Il Ministro dell’Ambiente potrà affidare al GSE compiti ampliati di gestione, verifica e controllo sia sui meccanismi di incentivazione sia sugli obblighi introdotti dal Decreto. Il GSE assume anche un ruolo centrale nell’interfaccia con la banca dati dell’Unione europea sui combustibili rinnovabili, contribuendo alla certificazione, verifica e tracciabilità dei dati forniti dagli operatori.

L’insieme delle misure introdotte conferma la volontà del Legislatore nazionale ed europeo di imprimere un’accelerazione alla transizione energetica, rafforzando sia gli strumenti di supporto sia i controlli. In tale panorama, le imprese saranno chiamate ad adeguarsi a un contesto più evoluto e più esigente, ma anche più orientato alla stabilità e alla competitività del settore.

Andrea Scarpetta 

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