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  2. Newsletter giuridica di concorrenza e regolamentazione - 9 febbraio 2026
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Newsletter giuridica di concorrenza e regolamentazione - 09 febbraio 2026

Feb 9 2026

Diritto della concorrenza – Europa / Abusi e piattaforme digitali – Il Bundeskartellamt vieta ad Amazon i meccanismi algoritmici di controllo dei prezzi sanzionandolo per 59 milioni di euro

Con il press release pubblicato lo scorso 5 febbraio (il Press release), il Bundeskartellamt, ossia l’autorità tedesca della concorrenza, ha annunciato di aver vietato ad Amazon l’utilizzo dei meccanismi di controllo dei prezzi sulla propria piattaforma nazionale di marketplace, imponendole una sanzione pari a circa 59 milioni di euro.

Considerata la rilevanza della condotta per i mercati digitali, durante il corso del procedimento, l’Autorità tedesca ha coordinato strettamente i procedimenti con la Commissione Europea, che è responsabile, tra le altre cose, dell'applicazione del Digital Markets Act (DMA), ossia il regolamento dell’Unione europea che disciplina ex ante l’attività delle grandi piattaforme digitali.

Amazon è attiva in Germania nel settore dei marketplace digitali, operando, da un lato, come gestore della piattaforma e, dall’altro, come venditore diretto sulla stessa piattaforma tramite la divisione Amazon Retail. In Germania, oltre il 60% del fatturato del commercio online tedesco di beni viene realizzato tramite la piattaforma commerciale di Amazon, dove la sua divisione Amazon Retail - da sola - realizza circa il 40% del volume totale delle vendite.

Le condotte contestate dal Bundeskartellamt consistono nell’utilizzo di un meccanismo automatizzato di controllo massivo dei prezzi, non trasparente e basato su algoritmi, in base al quale Amazon si riserva la possibilità di rimuovere o penalizzare le offerte che raggiungono un prezzo ritenuto “too high”. Ciò avviene attraverso tre differenti modalità:

  • “errori di prezzo”: in tale categoria Amazon ricomprende le offerte che, rispetto al prezzo medio di un determinato bene venduto sulla piattaforma, risultano talmente elevate da poter essere considerate come errori; la conseguenza è la rimozione tout court dell’offerta dalla piattaforma;
  • “prezzi troppo alti”: in questa ipotesi vengono ricomprese le offerte che presentano prezzi eccessivi, che non sono però tali da poter essere ricompresi tra gli errori di prezzo; in questi casi la piattaforma esclude l’offerta dalla c.d. BuyBox, con un conseguente rilevante pregiudizio economico per il venditore;
  • “prezzi non competitivi”: per i prodotti offerti anche su altri marketplace concorrenti, gli algoritmi di Amazon effettuano confronti di prezzo continuativi individuando un “prezzo competitivo”, pari al prezzo più basso attualmente praticato da questi rivenditori; in caso di offerta di un prodotto a un prezzo superiore a tale soglia, essa viene esclusa dalla BuyBox.

Secondo il Bundeskartellamt, la sistematica interferenza di Amazon sulle libertà di prezzo dei rivenditori configura un abuso ai sensi dell’articolo 102 TFUE, dell’articolo 19 della legge generale sulla concorrenza (GWB) e della sezione speciale della stessa legge dedicata alle condotte delle piattaforme digitali (il paragrafo 2 dell’articolo 19a), che vieta di adottare misure che ostacolino l’attività di altri operatori su mercati che dipendono dall’accesso ai loro servizi di piattaforma. Pertanto, il Bundeskartellamt ha imposto ad Amazon il pagamento di una sanzione pari a circa 59 milioni di euro a titolo di restituzione del vantaggio economico indebitamente conseguito tramite le proprie condotte anticoncorrenziali, consentendo l’utilizzo di tali meccanismi di controllo dei prezzi solo in casi eccezionali.

La decisione dell’Autorità tedesca assume rilievo per due aspetti: in primo luogo, sembra condannare un comportamento di Amazon volto a ridurre, e non aumentare, i prezzi dei prodotti venduti attraverso il suo marketplace; inoltre, e soprattutto, appare peculiare in relazione agli aspetti connessi al coordinamento tra i poteri di enforcement antitrust e quelli previsti da DMA. Nonostante Amazon sia stato designato come gatekeeper dalla Commissione europea e il relativo marketplace rientri trai i c.d. core platfrom service ai sensi del DMA, il Bundeskartellamt ha ritenuto di imporre obblighi considerati “ulteriori” rispetto a quelli contenuti nel Regolamento, considerando la condotta in questione non astrattamente riconducibile a quest’ultimo.

La decisione si segnala, quindi, sia per la novità delle condotte contestate, che per i profili di coordinamento e sovrapposizione tra i poteri di enforcement antitrust “tradizionali” e il DMA. Resta ora da attendere di leggere maggiori dettagli nella decisione, quando pubblicata, nonché l’eventuale impugnazione di Amazon dinanzi ai giudici tedeschi.

Giovanni Pennetta e Alessandro Mastrangelo

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Tutela del consumatore / Pratiche commerciali scorrette e settore aereo – L’AGCM ha sanzionato eDreams per 9 milioni di euro per pratiche ingannevoli e aggressive nell’ambito dell’abbonamento Prime

Lo scorso 27 gennaio, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (l’AGCM) ha sanzionato complessivamente per 9 milioni di euro le società Vacaciones eDreams S.L., eDreams International Network S.L. ed eDreams S.r.l. (congiuntamente, eDreams) per due distinte pratiche commerciali scorrette poste in essere nell’ambito della promozione e gestione dell’abbonamento Prime.

eDreams opera quale online travel agency (OTA) e promuove, tramite sito web e app, l’adesione al programma Prime, un abbonamento annuale che dà accesso a sconti e benefici dedicati, anche nella versione più onerosa Prime Plus.

Nell’ambito di tale attività, l’AGCM ha accertato l’esistenza di una prima pratica commerciale ingannevole e aggressiva, volta a indurre i consumatori ad aderire all’abbonamento Prime mediante l’utilizzo di tecniche di indebito condizionamento e strategie manipolative (c.d. dark patterns). Tra le condotte rilevanti, l’AGCM ha censurato l’applicazione di differenziazioni di prezzo non comunicate in base al canale di accesso alla piattaforma: in caso di accesso diretto al sito o all’app di eDreams, il prezzo base risultava sistematicamente più elevato rispetto a quello mostrato ai consumatori reindirizzati da piattaforme di metaricerca (come ad esempio Skyscanner) con la conseguenza di amplificare artificialmente il valore dello sconto Prime e la percezione di convenienza dell’abbonamento. L’AGCM ha rilevato – nel 99,9% dei casi analizzati – che i prezzi base praticati tramite il canale diretto risultavano (in media) superiori di oltre 45 euro rispetto a quelli offerti tramite il canale indiretto.

Ulteriori profili di ingannevolezza sono stati individuati nella quantificazione del risparmio derivante dall’adesione a Prime, veicolata attraverso claim generici, e nella prospettazione ambigua di alcuni servizi accessori, come il cambio prenotazione, presentato come gratuito nonostante la persistente applicazione di costi. L’AGCM ha inoltre contestato la presentazione manipolativa del prezzo mediante una tecnica definita internamente da eDreams come “reverse psychology”, in base alla quale la tariffa base veniva mostrata come maggiorata rispetto al prezzo Prime, anziché rappresentare quest’ultimo come uno sconto. La pratica risultava ulteriormente aggravata dall’uso di messaggi ingannevoli sulla scarsità e sull’urgenza d’acquisto, nonché dalla preselezione dell’opzione più onerosa Prime Plus.

La seconda pratica scorretta accertata dall’AGCM, di natura aggressiva, riguarda la frapposizione di ostacoli all’esercizio del diritto di recesso dall’abbonamento Prime. L’AGCM ha rilevato che eDreams aveva strutturato il percorso di disdetta in modo complesso e poco intuitivo, omettendo di inserire un chiaro bottone di cancellazione e indirizzando i consumatori verso canali telefonici presentati come il metodo “più efficace” per la gestione della richiesta. Tali canali erano gestiti da operatori dedicati (i c.d. Retention Agents), specificamente istruiti a dissuadere il cliente dal recesso.

Sotto questo profilo, il provvedimento presenta elementi di interesse, in quanto l’AGCM dedica specifica attenzione alle attività di retention, qualificandole come aggressive non tanto in ragione del numero o dell’intensità dei tentativi di contatto, quanto per le modalità con cui è costruito il percorso di recesso. In questo caso, infatti, l’accesso alla disdetta era strutturato in modo da indurre il consumatore a interagire con operatori appositamente formati per trattenerlo, impedendogli di procedere in maniera autonoma, immediata e agevole alla cancellazione dell’abbonamento.

Per quanto riguarda le difese avanzate da eDreams, quest’ultima ha sostenuto che le differenze di prezzo tra accesso diretto e metaricerca fossero il risultato di pratiche legittime e tipiche del settore, riconducibili alla necessità di compensare le commissioni applicate dalle piattaforme e, più in generale, alla libertà d’impresa nella determinazione delle strategie di prezzo. eDreams ha inoltre affermato che i claim promozionali avessero natura meramente esemplificativa, che il canale telefonico rappresentasse un’opzione aggiuntiva per il consumatore e che la scarsa visibilità della disdetta fosse dovuta a ragioni tecniche, escludendo infine qualsiasi intento manipolativo, qualificando le espressioni interne sulla “reverse psychology” come informali.

L’AGCM ha respinto integralmente tali difese, rilevando come le condotte contestate non fossero episodi isolati, ma parte di una strategia coerente e sistematica, perseguita in modo continuativo e supportata da documentazione interna acquisita in ispezione. L’AGCM ha inoltre escluso che la differenziazione dei prezzi tra canali potesse ritenersi legittima, poiché non resa trasparente al consumatore e utilizzata, al contrario, per amplificare artificialmente la convenienza percepita dell’abbonamento Prime.

Un profilo di ulteriore interesse del provvedimento è rappresentato dal richiamo al D.Lgs. 70/2003 (il Decreto), attuativo della Direttiva 2000/31/CE sul commercio elettronico, norma che raramente trova spazio nelle decisioni dell’AGCM in materia di pratiche commerciali scorrette. Poiché due delle tre società del gruppo eDreams sanzionate risultano stabilite in Spagna, l’AGCM ha dato conto del rispetto del meccanismo di cooperazione transfrontaliera previsto per gli operatori digitali transfrontalieri ai sensi dell’art. 5 del Decreto, notificando il procedimento alle autorità spagnole competenti e informando sia queste, sia la Commissione europea dell’intenzione di adottare un provvedimento finale.

In conclusione, il caso eDreams conferma il recente trend dell’AGCM volto a sanzionare tutte quelle strategie promozionali che, attraverso sollecitazioni costanti, pressioni temporali e artificiose sensazioni di urgenza o esclusività, risultano idonee a distorcere il processo decisionale del consumatore.

Numa Blondi

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Pratiche commerciali scorrette e servizi di pagamento digitali – Il TAR Lazio ha annullato il provvedimento con cui l’AGCM aveva sanzionato Poste Italiane per aver subordinato l’utilizzo della sua app all’accesso ai dati degli utenti 

Con la sentenza del 2 febbraio 2026, il TAR Lazio ha annullato il provvedimento con cui l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) aveva sanzionato Poste Italiane S.p.A. (Poste Italiane) per 4 milioni di euro per un’asserita pratica commerciale scorretta nel settore dei servizi di pagamento digitali.

La vicenda trae origine nell’aprile 2024, quando Poste Italiane, nell’ambito delle proprie politiche di prevenzione delle frodi informatiche, ha introdotto una misura di sicurezza per gli utenti che accedevano tramite dispositivi Android alle app “BancoPosta” e “Postepay”. In particolare, l’accesso a tali app era stato subordinato al rilascio del consenso al trattamento di alcune informazioni tecniche del dispositivo, necessarie al funzionamento di un sistema anti-frode e anti-malware (ThreatMetrix, oggi LexisNexis ThreatMetrix), integrato nella piattaforma di sicurezza di Poste Italiane. In mancanza del consenso, l’utente non poteva utilizzare le app, ma poteva comunque accedere ai servizi tramite browser o presso gli uffici postali.

Con il provvedimento del 20 maggio 2025 – già oggetto di commento nella presente Newsletter – l’AGCM aveva ritenuto che tale condotta integrasse una pratica commerciale scorretta, in violazione degli artt. 20, 24 e 25 del Codice del Consumo, qualificandola come aggressiva, in quanto idonea ad impedire l’utilizzo dei servizi di Poste Italiane tramite app e, per questa ragione, a comprimere la libertà di scelta del consumatore. Sulla base di tali presupposti, l’AGCM ha irrogato una sanzione di 4 milioni di euro, respingendo gli impegni proposti da Poste Italiane.

Poste Italiane ha impugnato il provvedimento davanti al TAR Lazio, sostenendo in particolare che la condotta contestata non rientrasse nell’ambito di applicazione del Codice del Consumo, in quanto priva di finalità commerciali e funzionale esclusivamente ad assicurare la sicurezza delle transazioni finanziarie. Ha inoltre rivendicato il rispetto del canone di diligenza professionale, evidenziando come la misura adottata fosse coerente con gli obblighi imposti agli intermediari finanziari dalla normativa di settore. Infine, Poste Italiane ha contestato la qualificazione della condotta come pratica aggressiva, rilevando come l’accesso ai servizi fosse comunque garantito attraverso canali alternativi, e come l’AGCM non avesse dimostrato alcuno sviamento delle decisioni commerciali dei consumatori.

Con la sentenza in commento, il TAR Lazio ha ora accolto il ricorso di Poste Italiane, ritenendo che la condotta contestata non fosse effettivamente qualificabile come “pratica commerciale” ai sensi del Codice del Consumo. Secondo il TAR Lazio, la mera esistenza di un rapporto contrattuale di consumo non è sufficiente, di per sé, a ricondurre automaticamente ogni comportamento del professionista nell’ambito applicativo della disciplina consumeristica. Richiamando la giurisprudenza sulla nozione di pratica commerciale scorretta, il TAR Lazio ha infatti sottolineato la necessità di individuare un comportamento inserito in una strategia dell’impresa idonea a produrre un vantaggio economico o un’utilità commercialmente apprezzabile, anche mediante lo sfruttamento della posizione di forza nel rapporto con il consumatore.

Nel caso di specie, invece, il TAR Lazio ha ritenuto “incontroverso” che l’acquisizione dei dati tecnici richiesti agli utenti Android fosse esclusivamente funzionale all’operatività del presidio anti-frode e anti-malware integrato nella piattaforma di sicurezza di Poste Italiane. Tali informazioni, qualificate come “dati di utilizzo”, risultavano raccolte e trattate in forma anonima al solo fine di garantire la sicurezza delle transazioni commerciali. Secondo il TAR Lazio, l’AGCM non avrebbe dimostrato che i dati venissero impiegati per finalità ulteriori rispetto a quelle di sicurezza, né che dalla loro raccolta derivasse un’utilità di carattere commerciale, sotto forma di monetizzazione, profilazione o cessione a terzi dei dati. Muovendo da tali premesse, il TAR Lazio ha escluso che la condotta potesse essere qualificata come “pratica commerciale”, rilevando la mancanza di uno degli elementi costitutivi di tale fattispecie, ossia la finalizzazione della condotta al conseguimento di un indebito vantaggio economico.

Quanto all’assenza di un profilo di scorrettezza nella pratica in questione, invero analizzato ad abundantiam dal TAR Lazio, è stato valorizzato il rispetto da parte di Poste Italiane del quadro regolamentare di riferimento, evidenziando al contempo come fosse comunque garantita la continuità del servizio attraverso canali alternativi di accesso ai servizi per i clienti che avevano negato l’autorizzazione al trattamento dei dati.

La sentenza in parola risulta di particolare interesse in quanto contribuisce a chiarire i limiti di applicazione della disciplina consumeristica nel settore dei servizi digitali regolati, evidenziando come, nei settori soggetti a stringenti obblighi di sicurezza, l’analisi delle pratiche commerciali scorrette debba tenere conto della finalità delle misure adottate e della loro collocazione nel quadro regolatorio di riferimento. Inoltre, essa risulta significativa nello stabilire confini più rigorosi nei rapporti tra privacy e disciplina consumeristica, e specificamente circa la possibile qualificazione come pratica scorretta di condotte legate all’acquisizione di dati personali.

Michael Tagliavini ed Elena Pezzoli

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Appalti, concessioni e regolazione / Appalti e connettività satellitare – Il TAR Lombardia respinge il ricorso del RTI FiberCop ed evidenzia che, in una gara per connessioni satellitari di natura sperimentale, conta più il risultato sulle prestazioni del rispetto dei requisiti tecnici

Con la sentenza n. 366 del 26 gennaio 2026, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (TAR Lombardia), ha respinto il ricorso presentato dal raggruppamento temporaneo guidato da FiberCop (RTI FiberCop) e ha confermato l’aggiudicazione a favore del raggruppamento temporaneo Fastweb/Telespazio (RTI Fastweb) nell’ambito di una gara per la sperimentazione di connessioni satellitari. La decisione chiarisce che nelle gare di natura sperimentale conta maggiormente il risultato atteso rispetto al raggiungimento del singolo requisito tecnico.

La vicenda trae origine da una gara indetta dall’Agenzia Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti della Lombardia (Agenzia Regionale) a inizio 2025 nell’ambito della Strategia Nazionale Banda Ultra Larga 2023 – 2026. La gara aveva come obiettivo la sperimentazione di soluzioni di connettività satellitare nelle aree periferiche e interne (“aree bianche”) della Lombardia. RTI FiberCop e RTI Fastweb erano risultati rispettivamente al secondo e al primo posto nella graduatoria finale.

In questo contesto, RTI FiberCop ha impugnato l’aggiudicazione a favore del RTI Fastweb, sostenendo che la sua offerta non fosse conforme ai requisiti tecnici minimi previsti dalla documentazione di gara. In particolare, secondo il RTI FiberCop, l’offerta del RTI Fastweb era troppo generica e rinviava alla fase di esecuzione elementi importanti per il progetto (tra cui il numero di antenne).

Il TAR Lombardia ha respinto il ricorso, ritenendo che la natura dichiaratamente sperimentale della gara giustificasse un approccio orientato al raggiungimento dei risultati complessivi, anziché il vaglio della sussistenza di tutti i requisiti tecnici.

Il punto centrale della decisione del TAR Lombardia è relativo alla lex specialis della gara: sia il capitolato di gara che i successivi chiarimenti dimostravano un approccio orientato alla sperimentazione e alla modulabilità delle soluzioni. La lex specialis chiedeva infatti di raggiungere determinati target prestazionali (in termini di banda aggregata, stabilità e replicabilità della soluzione su larga scala), lasciando all’operatore scelto la libertà di adeguare e modulare la soluzione tecnica nei dettagli.

Nel caso concreto, dunque, l’offerta del RTI Fastweb, che indicava chiaramente la capacità di trasmissione attesa e prevedeva un numero di antenne modulabile in funzione del traffico di rete, è stata ritenuta conforme alla disciplina di gara.

In conclusione, Il TAR Lombardia ha confermato che, nelle gare a natura sperimentale, è legittimo premiare la soluzione che meglio garantisce i risultati attesi anche quando non vi sia totale coincidenza con i requisiti tecnici. In tal senso, il ricorso di FiberCop contro l’aggiudicazione a Fastweb/Telespazio viene respinto.

Per le imprese il ragionamento del TAR è di interesse in quanto chiarisce che quando la procedura persegue obiettivi di sperimentazione e innovazione, il baricentro può spostarsi sul risultato complessivo da conseguire: in altri termini, ciò che conta è il raggiungimento di determinate prestazioni, anche qualora la soluzione tecnica abbia dei margini di flessibilità rispetto ai requisiti tecnici.

Andrea Scarpetta e Laura Pagliuso

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