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  2. Newsletter giuridica di concorrenza e regolamentazione - 26 gennaio 2026
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Newsletter giuridica di concorrenza e regolamentazione - 26 gennaio 2026
Jan 26 2026

Diritto della concorrenza – Europa / Intese e mercato dell’etanolo – Il Tribunale dell’UE ha respinto il ricorso di Lantmännen contro la decisione della Commissione

Con la sentenza del 21 gennaio 2026, il Tribunale dell’Unione europea (Tribunale) ha respinto il ricorso proposto da Lantmännen ek för e Lantmännen Biorefineris (di seguito, congiuntamente, Lantmännen o Ricorrenti) contro la decisione con cui la Commissione europea (Commissione) aveva accertato la loro partecipazione a un’infrazione dell’art. 101 TFUE nel mercato europeo dell’etanolo, infliggendogli un’ammenda complessiva di 47,718 milioni di euro.

La decisione della Commissione – già commentata in questa Newsletter – riguardava il cartello nei mercati del bioetanolo e dell’etanolo. Secondo la decisione impugnata, Lantmännen, Abengoa e il gruppo Alcogroup avevano concluso accordi e/o attuato pratiche concordate per i prezzi all’ingrosso, mediante la manipolazione degli indici di riferimento elaborati da S&P Global Platts nell’ambito del processo del c.d. Market on Close. Tali condotte erano idonee a incidere sensibilmente sui prezzi di vendita dell’etanolo, poiché la componente variabile del prezzo nei contratti bilaterali di fornitura a lungo termine dipendeva da tali indici.

Sul piano procedurale, il caso si è svolto come un procedimento “ibrido” scaglionato. Dopo l’avvio del procedimento nel 2015, tutte e tre le imprese coinvolte hanno avviato discussioni per pervenire ad una transazione (settlement) con la Commissione, la quale nel 2021 ha tuttavia adottato una decisione di settlement nei confronti della sola Abengoa. Lantmännen e Alcogroup hanno al contrario deciso di non aderire alla transazione, con conseguente prosecuzione del procedimento ordinario nei loro confronti.

A seguito di tale procedimento, la Commissione ha escluso la partecipazione di Alcogroup all’infrazione. Con un’ulteriore decisione del dicembre 2023, la Commissione ha invece accertato la responsabilità delle Ricorrenti con il provvedimento oggetto dell’impugnazione in commento. Dinanzi al Tribunale, le Ricorrenti hanno dedotto due motivi di ricorso: (i) la violazione della presunzione d’innocenza in ragione del ricorso a un procedimento “ibrido” scaglionato; e (ii) la violazione del requisito di imparzialità, con conseguente lesione dei propri diritti di difesa.

Con il primo motivo, le Ricorrenti sostenevano, da un lato, che il ricorso a un procedimento ibrido scaglionato con un’unica impresa fosse di per sé incompatibile con la presunzione d’innocenza; dall’altro, che la decisione di settlement in relazione ad Abengoa contenesse riferimenti alla partecipazione e responsabilità delle Ricorrenti, tali da costituire un giudizio prematuro sulla loro colpevolezza.

Il Tribunale ha integralmente respinto questo primo motivo. In particolare, esso ha sottolineato che la Commissione, esercitando la propria discrezionalità, può legittimamente avviare un procedimento per pervenire ad una transazione nei confronti delle imprese che presentano proposte di settlement e, parallelamente, proseguire un procedimento ordinario nei confronti delle imprese che non intendono transigere. La presunzione d’innocenza, in tal caso, è violata solo se una decisione o dichiarazione ufficiale contiene, in assenza di una condanna definitiva, un’affermazione chiara secondo cui la persona (o impresa) interessata ha commesso la violazione contestata; la valutazione deve essere svolta in concreto, considerando i termini utilizzati, il contesto e la natura del procedimento.

Applicando tali principi, il Tribunale ha rilevato che la Commissione ha adottato specifiche “precauzioni redazionali” per chiarire che le “altre parti interessate” non erano destinatarie della decisione. I riferimenti alle “altre parti interessate” sono stati ritenuti funzionali a descrivere il comportamento di Abengoa e, ove inseriti nella valutazione giuridica, configurano al più “imprecisioni redazionali”, che non equivalgono a un’affermazione chiara della loro colpevolezza.

Con il secondo motivo, le Ricorrenti lamentavano la violazione del requisito di imparzialità, sostenendo che l’adozione preventiva della decisione di transazione aveva reso impossibile per la Commissione affrontare in maniera non condizionata la valutazione della loro responsabilità.

Il Tribunale ha respinto anche tale motivo, osservando, in primo luogo, che l’adozione di una decisione di settlement nei confronti di una sola impresa non obbliga la Commissione a riconoscere la responsabilità delle altre nella successiva decisione ordinaria. In particolare, il Tribunale ha richiamato proprio l’esempio di Alcogroup – nei cui confronti il procedimento è stato concluso senza imposizione di ammende. Quanto alla giurisprudenza D & A Pharma, invocata dalle Ricorrenti per sostenere che non spetterebbe alle imprese fornire “indizi concreti” di parzialità, il Tribunale ha rilevato che nel caso di specie non emerge alcun elemento dal fascicolo idoneo a far dubitare, nemmeno oggettivamente, dell’imparzialità della Commissione.

La sentenza conferma la legittimità del ricorso a procedimenti “ibridi” scaglionati in materia di cartelli e ribadisce l’onere probatorio elevato che grava sulle imprese che intendono dedurre violazioni dei loro diritti procedurali nei confronti della Commissione.

Francesco Tognato ed Elena Pezzoli

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Diritto della concorrenza – Italia / Intese e settore del packaging – L’ACGM avvia un’istruttoria per un presunto accordo di c.d. no-poach nel mercato dei validatori di macchinari per il packaging

Il 22 dicembre 2025 l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (l’AGCM) ha avviato un’istruttoria nei confronti delle società I.M.A. S.p.A., G.D. S.p.A., Coesia S.p.A., Akkodis Italy S.r.l., I.E.M.A. S.r.l., S.I.A. S.r.l. e S.P.A.I.Q. S.r.l. (le Società) per indagare su un presunto accordo di non assunzione reciproca di manodopera (c.d. no-poach agreement) concluso dalle Società.

A quanto si apprende dal provvedimento di avvio, l’AGCM avrebbe svolto le prime indagini a marzo del 2025, a valle di una segnalazione tramite whistleblowing che denunciava l’accordo no-poach in essere tra le Società almeno dal 2024. Quest’ultimo impedirebbe le assunzioni di addetti ai processi di validazione industriale di macchinari per il packaging (c.d. Validatori) provenienti da imprese aderenti al cartello, scoraggiando così la mobilità lavorativa dei Validatori.

Tutte le società destinatarie del provvedimento hanno sede in Emilia-Romagna (tranne Akkodis, con sede a Torino) e appartengono alla c.d. packaging valley italiana: il comparto industriale che accorpa imprese attive nella produzione di macchinari per l’imballaggio (di precisione), di componentistica per le suddette e di servizi di consulenza industriale a supporto. Il comparto necessita appunto di Validatori: ingegneri – dotati di esperienza pregressa nel settore – in grado di verificare che le macchine per il packaging o i loro componenti siano stati prodotti e/o installati in situ (presso il cliente finale) in aderenza alla normativa vigente e ai regolamenti del produttore.

Secondo le risultanze preistruttorie dell’AGCM, le Società – ancorché non sempre concorrenti fra loro a valle (alcune producono le macchine, altre i componenti, altre ancora offrono solo i servizi di validazione) – avrebbero partecipato ad un cartello sull’approvvigionamento della forza lavoro, pratica vietata dall’art. 101 TFUE. Occorre infatti rammentare che il diritto della concorrenza vieta anche le intese volte a pregiudicare la concorrenza nei mercati di approvvigionamento dei fattori produttivi (qual è la manodopera), non solo in quelli a valle di vendita di un prodotto o di prestazione di un servizio. Il cartello, secondo l’AGCM, avrebbe dimensione regionale, anche se l’AGCM non ne esclude la dimensione nazionale.

In sede di avvio, l’AGCM ha richiamato gli Orientamenti sull’applicazione del diritto della concorrenza dell’Unione agli accordi collettivi concernenti le condizioni di lavoro dei lavoratori autonomi individuali, diramati dalla Commissione europea nel 2022, i quali annoverano gli accordi no-poach fra le violazioni per oggetto, ossia quelle più gravi ed in relazione alle quali un’autorità antitrust non è tenuta a verificare gli effetti. L’AGCM ha anche rammentato che gli accordi di non assunzione frustrano la concorrenza sia nei mercati a monte, sia in quelli a valle: nei primi essi riducono le opportunità di assunzione e i salari; nei secondi generano inefficienze nell’allocazione della manodopera, con ricadute sulla produttività e conseguenti aumenti dei prezzi, riduzione della qualità dei prodotti finali e disincentivi all’innovazione, inclusi quelli alla formazione del personale. Un punto, quest’ultimo relativo alle ricadute negative sull’innovazione frutto degli accordi no-poach, menzionato espressamente anche dal Rapporto Draghi, che aveva suggerito un’attenzione maggiore delle autorità della concorrenza sul tema, per risolvere le diffuse skill shortages nel mercato unico europeo.

Non resta che attendere i risultati dell’istruttoria dell’AGCM, che per la prima volta ha avviato un’istruttoria relativa a pratiche anticoncorrenziali in un mercato del lavoro. L’AGCM si unisce così alla lista di autorità antitrust nel mondo che negli ultimi anni hanno diretto la propria attività direttamente a tutela dei lavoratori, a conferma della rilevanza pratica (e non solo nel dibattito accademico, molto interessato a questo tema negli ultimi anni) del diritto della concorrenza anche ai mercati dell’approvvigionamento dei fattori produttivi della forza lavoro.

Riccardo Ciani

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Concorrenza e trasparenza sui prezzi nel settore aereo – L’AGCM ha concluso la sua indagine conoscitiva sugli algoritmi di prezzo sulle rotte da/per Sicilia e Sardegna

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha concluso l’indagine conoscitiva (l’Indagine) sugli algoritmi di prezzo nel settore del trasporto aereo passeggeri sulle rotte nazionali da/per Sicilia e Sardegna, a seguito della pubblicazione del rapporto preliminare nel dicembre del 2024 (già oggetto di commento nella nostra Newsletter del 9 dicembre 2024). L’Indagine aveva come scopo quello di verificare: (i) l’utilizzo degli algoritmi di prezzo come strumento per la massimizzazione del profitto (c.d. revenue management), capaci di differenziare significatamene le tariffe dei biglietti aerei applicate ai singoli consumatori, eventualmente anche dando luogo a fenomeni collusivi, ma anche (ii) il grado di trasparenza e confrontabilità online di tali tariffe, inclusi i servizi ancillari (i.e. bagagli, scelta posto ecc.).

L’AGCM ha raggiunto le proprie conclusioni mediante un dialogo con i principali vettori attivi sulle tratte da/per Sicilia e Sardegna (i.e. Ryanair, ITA, easyJet, WizzAir et al.), un’indagine di mercato realizzata dalla società Doxa ed un accertamento informatico (c.d. auditing algoritmico), affidato alla società ML Cube s.r.l., circa l’utilizzo di algoritmi di prezzo nella definizione della tariffa applicata ai biglietti aerei.

In particolare, sono state osservate: (i) le caratteristiche del settore, i sistemi algoritmici e le logiche di revenue management adottate dai principali vettori; (ii) il livello e l’andamento dei prezzi – con un focus specifico sui “periodi di picco della domanda” (estivi e natalizi) – confrontando Sicilia e Sardegna con rotte “analoghe”; (iii) il ruolo delle misure di continuità territoriale (i.e. obblighi di servizio pubblico (OSP) e gli aiuti sociali), finalizzati a imporre ai vettori obblighi sulla frequenza di determinate tratte ed applicare sconti in casi specifici; e, infine, (iv) i processi per l’acquisto di un biglietto aereo sulle piattaforme dei vettori o sulle piattaforme di metasearch, funzionali per la comparazione delle tariffe per la medesima tratta attenzionata.

L’Indagine ha evidenziato una forte “stagionalità” della domanda, in grado di influenzare concretamente le strategie commerciali di ogni vettore benché, a detta dei diversi intervenienti, questi non potrebbero allocare maggiori risorse per coprire l’incremento della richiesta a causa, soprattutto, di un incremento omogeneo, non limitato alle tratte oggetto di indagine.

Sui sistemi di definizione dei prezzi, l’AGCM ha accertato che i vettori utilizzano sistemi di revenue management sostanzialmente “tradizionali”, fondati su una “componente umana” e da classi tariffarie definite da variabili determinabili in anticipo, (i.e. storico della domanda, discriminazione intertemporale, il livello di riempimento e, talvolta, i prezzi dei concorrenti). Pur essendo in fase di sperimentazione modelli più evoluti, capaci di adattare costantemente i prezzi delle tariffe sfruttando tecniche di AI e machine learning, non risulta, allo stato, un utilizzo sistematico di tali strumenti capaci di svolgere il loro compito “in autonomia”.

Sull’andamento dei prezzi, l’Indagine mostra che i livelli medi annui su Sicilia e Sardegna sono comparabili a quelli di rotte “analoghe”, con prezzi medi di tratta in un intervallo indicativo di  60–80 euro e una quota compresa tra circa il 70% e il 90% dei passeggeri che paga meno di 100 euro a tratta.

L’indagine ha prestato particolare attenzione alle misure di continuità territoriale, oggetto di valutazione e dibattiti circa la loro influenza sulle dinamiche concorrenziali, oltre che la loro compatibilità con la disciplina sugli aiuti di Stato. Per la Sardegna, gli OSP su alcune rotte principali (es. verso Roma Fiumicino e Milano Linate) assicurano tariffe agevolate per residenti e categorie equiparate, incidendo però soprattutto nei mesi di bassa e media stagione. In Sicilia, invece, gli OSP sono circoscritti a collegamenti specifici, mentre, per i principali aeroporti, il servizio è affidato al libero mercato, con la Regione che, similmente alla Sardegna, ha introdotto diverse forme di aiuti sociali per i residenti.

Esclusa, quindi, la presenza allo stato di fattispecie (anticoncorrenziali) riconducibili ad una c.d. collusione algoritmica, l’aspetto maggiormente critico ravvisato dall’AGCM riguarda invece, in un’ottica perlopiù di tutela consumeristica, la scarsa trasparenza e la confrontabilità delle tariffe aeree. Dall’analisi delle piattaforme dei vettori è emerso infatti che: (i) il prezzo inizialmente esposto riguardi solo il “servizio base” di trasporto, mentre il costo dei servizi ancillari – spesso necessari per il passeggero medio – venga rivelato progressivamente lungo il percorso di acquisto, aumentando di molto il prezzo finale (c.d. drip pricing); (ii) la composizione delle offerte (tariffe base, bundle, opzioni unbundled) non è omogenea tra vettori, rendendo complesso e più oneroso il confronto delle offerte da parte dei consumatori; questi aspetti rischiano – ad avviso dell’AGCM – di attenuare la pressione concorrenziale, specie sui servizi ancillari.

In chiave prospettica, l’AGCM richiama l’art. 23 del Reg. (CE) n. 1008/2008 e l’attuale processo di revisione in corso sulla disciplina attinente la trasparenza delle tariffe aeree, segnalando in un simile contesto l’opportunità di: (i) rafforzare (anche ex lege) la trasparenza in ordine al prezzo dei principali servizi ancillari, rendendoli visibili in modo contestuale alla tariffa del volo; (ii) promuovere una maggiore standardizzazione e disponibilità di dati supplementari verso i metasearch; e (iii) coordinare eventuali interventi regolatori a livello Unionale, al fine di evitare soluzioni frammentate a livello nazionale.

Nel complesso, l’indagine si chiude sia senza contestazioni di illeciti concorrenziali in termini di collusione o abuso, sia senza l’adozione di misure comportamentali o strutturali (i ben noti “nuovi poteri” dell’AGCM nel contesto di indagini conoscitive) ma evidenziando, come già rilevato, diverse perplessità e preoccupazioni sulla comparabilità delle offerte e sull’impatto degli attuali modelli di business adoperati sul benessere dei consumatori, coerentemente all’attuale indirizzo europeo volto a garantire un’effettiva confrontabilità delle tariffe nel trasporto aereo.

Giacomo Perrotta

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Abuso di posizione dominante e settore dell’e-commerce – Il Consiglio di Stato sospende in via cautelare gli obblighi contenuti nel provvedimento del 2021 con cui l’AGCM ha sanzionato Amazon

Con l’ordinanza dello scorso 14 gennaio (Ordinanza), il Consiglio di Stato (CdS) ha accolto la richiesta di Amazon Europe Core S.à.r.l., Amazon Services Europe S.à r.l., Amazon EU S.à r.l., Amazon Italia Services S.r.l. e Amazon Italia Logistica S.r.l. (congiuntamente, Amazon) di sospendere in via cautelare l’efficacia della diffida contenuta nel provvedimento del 2021 (Provvedimento) con cui l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) aveva sanzionato Amazon per abuso di posizione dominante per condotte connesse ai propri servizi di logistica.

Ripercorrendo brevemente i fatti, nel 2021 l’AGCM aveva sanzionato Amazon per un abuso ex art 102 TFEU, per aver asseritamente sfruttato la propria dominanza nel mercato dei servizi di intermediazione su marketplace per imporre ai venditori anche l’utilizzo del servizio di logistica di Amazon (Fulfilled by Amazon, FBA). In particolare, l’adesione al servizio FBA veniva premiata con diversi vantaggi, mentre Amazon avrebbe reso più difficoltose le vendite per coloro che avessero scelto servizi di logistica per e-commerce forniti da terzi (Fulfilled by Seller Program, FSP). Oltre ad imporre una sanzione di oltre un miliardo di euro, l’AGCM aveva posto in capo ad Amazon una serie di obblighi volti a ripristinare condizioni concorrenziali, tra cui la cessazione di ogni forma di intermediazione e gestione diretta del rapporto tra venditori e operatori terzi nel servizio FSP (si veda la nostra Newsletter del 13 dicembre 2021). Per quel che rileva ai presenti fini, utile ricordare che la Commissione europea (Commissione) nel 2022 aveva chiuso con impegni un’indagine parallela volta a verificare se i criteri applicati da Amazon per selezionare il venditore che ha accesso alla Buy Box e/o al programma Prime determinassero un “self preferencing” delle vendite al dettaglio di Amazon o dei venditori che utilizzano i servizi FBA (si veda la nostra Newsletter del 9 gennaio 2023). Tale indagine, e l’ambito di applicazione degli impegni in ultimo resi obbligatori, escludevano l’Italia, stante la parallela sanzione (ed obblighi imposti da) l’AGCM. Gli impegni accettati dalla Commissione prevedevano anch’essi un obbligo di cessare l’intermediazione, ma consentivano ad Amazon di mantenere un ruolo di “facilitatore informatico” per, inter alia, il tracking degli ordini e la delivery performance.

Il Provvedimento veniva confermato dal Tribunale Regionale Amministrativo (TAR) per il Lazio ad eccezione della parte relativa alla quantificazione della sanzione, su cui veniva ordinata una rideterminazione all’AGCM (che ha ridotto poi l’importo a circa 750 milioni di euro: si veda la nostra Newsletter dell’8 settembre 2025). Entrambe le parti proponevano appello dinanzi al CdS avverso la sentenza del TAR. In tale contesto, Amazon chiedeva in via cautelare la sospensione dell’efficacia del Provvedimento.

Con l’Ordinanza in commento il CdS ha accolto la richiesta di sospensione degli obblighi di condotta contenuti nel Provvedimento. Quanto al requisito di fumus boni iuris (ossia la probabile e ragionevole fondatezza del diritto fatto valere in giudizio), il CdS ne ha ravvisato la sussistenza in relazione al motivo di ricorso presentato da Amazon circa l’eccessiva durata della fase preistruttoria dell’AGCM. E ciò alla luce dell’esistenza di un rinvio pregiudiziale pendente dinanzi alla Corte di Giustizia sulla compatibilità con il diritto dell’UE del termine decadenziale di 90 giorni per notificare l’avvio di un’istruttoria. Sul punto, il CdS suggerisce sostanzialmente di attendere l’esito di tale rinvio pregiudiziale in quanto rilevante per la soluzione (anche) del caso di specie.

Di maggiore interesse sembrano le valutazioni sul requisito del periculum in mora (ossia del rischio di un danno grave e irreparabile prima della definizione del giudizio). Per il CdS tale periculum sussisterebbe per Amazon, in relazione agli obblighi che erano stati imposti nel Provvedimento. In particolare, il CdS richiama anche la discrepanza tra gli obblighi imposti dal Provvedimento e quelli derivanti dagli impegni resi vincolanti dalla Commissione. Infatti, gli impegni contenuti nel Provvedimento avrebbero un perimetro più ampio rispetto a quanto accolto dalla Commissione, e per il CdS, l’attuazione di tali obblighi potrebbe “…determinare … effetti pregiudizievoli e sostanzialmente irreversibili sull’organizzazione dell’attività di impresa […] nonché sulla trama di rapporti contrattuali che lega i medesimi venditori ed operatori terzi”.

L’Ordinanza in commento risulta di particolare interesse per le valutazioni del CdS circa l’interazione di procedimenti paralleli a livello nazionale ed europeo conclusisi con esiti parzialmente diversi, e le criticità che possono discendere da ciò per le imprese in ottica di ottemperanza (specie quando si è dinanzi ad obblighi particolarmente pervasivi). Non resta che attendere l’esito della vicenda nel merito.

Cecilia Carli e Alessandro Mastrangelo

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Appalti, concessioni e regolazione / Appalti e settore radiotelevisivo – Il TAR Lazio annulla la nota della RAI di applicazione del principio di rotazione nell’ambito di una procedura aperta 

Con la sentenza n. 1087, pubblicata in data 20 gennaio 2026 (la Sentenza), il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (il TAR Lazio) ha annullato la nota con cui Rai – Radio Televisione Italiana S.p.A. (la Rai) escludeva la società statunitense Apus Enterprises Ltd (Apus) dalla procedura per l’affidamento di servizi di produzione e post-produzione negli Stati Uniti, sulla base di un’errata applicazione del principio di rotazione.

Nell’ottobre 2024, la Rai aveva avviato un’indagine di mercato per individuare gli operatori economici interessati a presentare un’offerta per l’affidamento dei servizi di produzione e post-produzione radiotelevisiva nelle proprie sedi di New York e Washington. Apus, società attiva nel settore e gestore uscente, aveva manifestato il proprio interesse. Tuttavia, la Rai decideva di non invitarla a partecipare alla procedura “in applicazione del principio di rotazione degli affidamenti essendo, codesta Impresa, attuale esecutrice dei servizi oggetti dell’appalto”.

La motivazione della RAI fa riferimento al principio di rotazione degli affidamenti previsto all’art. 49 del D. Lgs. 36/2023, il quale impone alle stazioni appaltanti di alternare gli operatori da invitare alle procedure al fine di evitare che sia sistematicamente favorito – come era prassi in passato – il gestore uscente; circostanza questa che poteva incidere negativamente sulla concorrenza. Tuttavia, la costante giurisprudenza amministrativa limita l’applicazione di principio alle sole procedure mediante affidamento diretto ovvero nei casi in cui l’amministrazione opera discrezionalmente la scelta dei concorrenti da invitare alla fase di selezione.

Nel caso in esame, la Rai aveva prima avviato un’indagine di mercato tramite avviso pubblico per la manifestazione di interesse alla partecipazione alla gara aperta a tutti gli operatori economici interessati, senza porre quindi alcun limite al numero di operatori. In seguito, però ha invitato tutti gli operatori in possesso dei requisiti richiesti, meno che Apus e questo – giustifica la nota Rai – in applicazione del principio di rotazione.

Il TAR Lazio ha censurato tale condotta, chiarendo come, nel caso di specie, non ricorressero i presupposti per l’applicazione del principio di rotazione. Infatti, la stazione appaltante non può far riferimento al principio di rotazione in modo discrezionale, ricorrendo, prima, ad un meccanismo sostanzialmente equivalente a quello di una procedura aperta e poi escludendo, in modo discrezionale, un singolo operatore. Pertanto, il mancato invito di Apus risultava ingiustificato, non fungendo da contrappeso alla scelta discrezionale degli invitati, che caratterizza, invece, le procedure “chiuse”. Così facendo, la scelta di escludere Apus si è tradotta sostanzialmente in una misura di tipo punitivo nei confronti del gestore uscente. Per queste ragioni, il TAR Lazio ha annullato la nota di esclusione della RAI, obbligandola a invitare Apus alla fase successiva della procedura.

La Sentenza chiarisce, quindi, il ruolo del principio di rotazione. La sua funzione è quale di garantire la concorrenza nelle procedure in cui la stazione appaltante procede con affidamento diretto o con selezione discrezionale degli operatori da invitare. Tuttavia, tale principio non può trovare applicazione anche nelle procedure aperte, dove la concorrenza è garantita dalla assenza di limiti per gli operatori di presentare la propria offerta. Un ragionamento opposto, come quello applicato dalla Rai e censurato dal TAR Lazio, porterebbe alla conseguenza paradossale di limitare quella stessa concorrenza fra gli operatori economici che il principio di rotazione tende a tutelare

Andrea Scarpetta e Laura Pagliuso

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