Diritto della concorrenza – Italia / Intese e settore navalmeccanico – Il TAR Lazio ha respinto il ricorso di Tps Taranto contro il provvedimento dell’AGCM che ne accertava la partecipazione ad una spartizione di gare pubbliche
Con la sentenza pubblicata il 27 novembre, il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (TAR Lazio) ha respinto il ricorso presentato da Tps Taranto s.r.l (Tps), volto ad ottenere l’annullamento del provvedimento (già commentato in questa newsletter) con cui l’Autorità garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha irrogato alla stessa Tps una sanzione di circa 44 mila euro. Con tale provvedimento, l’AGCM ha accertato la partecipazione di Tps, insieme ad altre 14 imprese operanti nell’indotto dell’Arsenale di Taranto (le Società), a un’intesa orizzontale segreta di ripartizione del mercato nelle gare bandite dall’Arsenale Militare per servizi di ammodernamento di unità navali, in violazione dell’art. 101 TFUE.
La relativa istruttoria era stata avviata il 13 luglio 2021 dopo una segnalazione della Marina Militare del 12 novembre 2020 e l’acquisizione, da parte della Guardia di Finanza (GF), delle intercettazioni e della documentazione di gara utilizzate nel parallelo procedimento penale. A conclusione del procedimento, l’AGCM ha accertato un accordo tra le Società volto alla “spartizione a tavolino” degli affidamenti relativi ai servizi di ammodernamento di tre unità navali tramite quattro procedure ristrette e undici affidamenti in economia derivanti dal “frazionamento” di una gara iniziale. L’intesa si sarebbe articolata, in una prima fase, nella diserzione concordata della prima procedura di gara e, in una seconda fase, nella pianificazione di reciproche astensioni al fine della rotazione delle aggiudicazioni nelle undici procedure in economia.
Tps ha presentato quattro motivi di ricorso: (i) la tardività dell’avvio dell’istruttoria, in violazione del termine di 90 giorni di cui all’art. 14 l. 689/1981; (ii) l’illegittimità delle proroghe dei termini per la conclusione del procedimento e il difetto di motivazione delle relative delibere; (iii) l’insussistenza di un accordo anticoncorrenziale ai sensi dell’art. 101 TFUE; e (iv) l’erroneità e iniquità della quantificazione della sanzione, con particolare riguardo all’aumento per recidiva.
Richiamandosi all’interpretazione della Corte di Giustizia dell’Unione Europea (oggetto di commento in questa newsletter), il TAR Lazio ha respinto il motivo sub (i), chiarendo che il termine di 90 giorni per l’avvio dell’istruttoria non ha natura perentoria e che il suo mancato rispetto non comporta automaticamente l’annullamento della decisione né la decadenza del potere sanzionatorio, dovendosi leggere tale scadenza alla luce del principio di “termine ragionevole” e dell’effettiva applicazione degli artt. 101 e 102 TFUE. Nel caso di specie, il TAR Lazio ha ritenuto che (i), l’intervallo tra la segnalazione, l’integrazione documentale della GF e l’avvio dell’istruttoria fosse compatibile con la complessità delle verifiche svolte in fase pre‑istruttoria; e (ii) che il ricorrente non abbia indicato alcun concreto pregiudizio ai propri diritti di difesa.
Il TAR Lazio ha parimenti rigettato il motivo di ricorso sub (ii) ritenendo adeguate le ragioni addotte dall’AGCM per la prima proroga del procedimento, ossia la complessità dell’istruttoria, nonché per la seconda proroga, data l’esigenza di accogliere l’istanza di una delle parti per ampliare il contraddittorio.
Rispetto al motivo di ricorso sub (iii), Tps sosteneva che: le condotte non fossero idonee a violare l’art. 101 TFUE, richiamando la circostanza che le gare del 2018 si erano svolte tramite MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, gestito da Consip), aperto a una platea molto ampia di operatori, ritenuta insuscettibile di collusione; e l’assenza di offensività delle condotte stesse, poiché numerose procedure erano state aggiudicate con ribassi significativi. Il TAR, dopo aver richiamato l’ampio margine di discrezionalità dell’AGCM nella definizione del mercato rilevante, ha ritenuto corretta l’individuazione del mercato rilevante nell’insieme delle gare pubbliche alterate, confermando la qualificazione delle condotte come un’intesa orizzontale di ripartizione del mercato. Inoltre, il TAR Lazio, respingendo le argomentazioni di Tps, ha evidenziato che, nonostante la formale apertura, le procedure erano in concreto accessibili a una platea ristretta per via di specifici requisiti, e che l’accertato boicottaggio collettivo seguito da condotte spartitorie rende irrilevante l’evidenza dei ribassi praticati, i quali avrebbero potuto essere più elevati in assenza di concertazione.
Sul piano probatorio, il TAR Lazio ha ribadito che l’esistenza di una pratica concordata può essere dimostrata anche mediante un quadro indiziario, purché fondato su indizi gravi, precisi e concordanti. In presenza di elementi esogeni (anomalia delle condotte non spiegabile in chiave concorrenziale) che rendono ragionevole l’ipotesi di concertazione dell’AGCM – peraltro supportata dalle numerose intercettazioni fornite dalla GF – spetta infatti alle imprese offrire una spiegazione alternativa lecita dei contatti e delle condotte contestate. Nel caso di specie, le giustificazioni fornite da Tps sono state giudicate non idonee a confutare il quadro probatorio delineato dall’AGCM.
Rispetto all’ultimo motivo di ricorso sub (iv), il TAR conferma la correttezza della sanzione, in quanto la determinazione dell’importo base è stata effettuata conformemente alle Linee Guida dell’AGCM in materia, assumendo a valore delle vendite gli importi di aggiudicazione (o di base d’asta) delle gare alterate. Quanto alla recidiva applicata dall’AGCM, il TAR ne conferma la correttezza chiarendo che il quinquennio rilevante ai sensi del punto 22 delle citate Linee Guida decorre dalla data di notifica della precedente delibera di accertamento fino all’inizio della nuova infrazione.
Il TAR Lazio ha dunque respinto integralmente il ricorso, confermando inter alia la giurisprudenza che qualifica come meramente ordinatori i termini per l’avvio e la conclusione dell’istruttoria antitrust – purché rispettosi del “termine ragionevole” e dei diritti di difesa.
Francesco Tognato e Luca Giacomello
-----------------------------------------
Antitrust e professioni legali – L’AGCM ha chiuso con impegni il procedimento avviato nei confronti del Consiglio Nazionale in materia di equo compenso
Lo scorso 12 novembre, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (l’AGCM) ha chiuso con impegni il procedimento avviato nei confronti del Consiglio Nazionale Forense (il CNF) in relazione al nuovo articolo 25-bis del Codice deontologico forense (il Codice), introdotto in attuazione della L. n. 49/2023 sul c.d. equo compenso.
Il CNF, quale organismo di vertice dell’avvocatura italiana, è competente ad emanare e aggiornare il Codice, curandone la pubblicazione e la diffusione anche tramite circolari interpretative e pareri rivolti ai Consigli degli ordini circondariali (i COA), funzionali a chiarire la portata delle previsioni deontologiche.
Lo scorso 25 marzo, l’AGCM ha avviato un’istruttoria per possibile violazione dell’articolo 101 TFUE, contestando al CNF che l’articolo 25-bis, e le relative comunicazioni rese ai professionisti iscritti all’albo degli avvocati, avessero attribuito alla disciplina dell’equo compenso una portata più ampia di quella voluta dal legislatore. La normativa primaria, introdotta con la L. n. 49/2023, configura infatti un regime speciale limitato ai rapporti professionali intercorrenti tra gli avvocati e i cosiddetti “grandi clienti”, ossia banche, assicurazioni, medie e grandi imprese e la Pubblica Amministrazione (i grandi clienti). Tale disciplina si fonda sul presupposto che, nei confronti di queste categorie di clienti, il professionista possa subire un significativo squilibrio contrattuale inducendolo ad accettare compensi inferiori, appunto considerati non “equi”, rispetto a quelli che normalmente applicherebbe.
Secondo l’AGCM, il CNF avrebbe dovuto recepire tali disposizioni offrendo un’interpretazione rigorosamente aderente al dettato letterale della legge, così da circoscrivere con chiarezza l’applicazione dell’equo compenso ai soli grandi clienti. Al contrario, la formulazione generica del primo comma dell’articolo 25-bis, ribadita in più comunicazioni istituzionali diffuse dal CNF tra febbraio e marzo 2024, avrebbe potuto applicarsi a qualsiasi rapporto professionale, omettendo di delimitare chiaramente la sfera di applicazione della disciplina all’area dei grandi clienti.
L’AGCM ha ritenuto che questa lettura estensiva fosse idonea a determinare effetti anticoncorrenziali. In particolare, essa avrebbe potuto indurre i professionisti a evitare compensi inferiori ai parametri forensi anche nei rapporti con i clienti ordinari, determinando un irrigidimento dell’offerta e un aumento generalizzato dei livelli tariffari al di fuori del perimetro soggettivo previsto dalla L. n. 49/2023.
Nel corso dell’istruttoria, il CNF ha presentato impegni volti a eliminare ogni ambiguità interpretativa. Gli impegni, sottoposti a market test a cui non sono peraltro seguite osservazioni, prevedono una completa riformulazione dell’articolo 25-bis, che ora riproduce espressamente l’elenco dei grandi clienti individuati dall’articolo 2 della L. n. 49/2023. I nuovi commi 1 e 2 chiariscono in modo “positivo” che la norma deontologica si applica esclusivamente ai rapporti professionali con tali soggetti, mentre il nuovo comma 3, introdotto dal CNF per rafforzare ulteriormente la chiarezza interpretativa, stabilisce “in negativo” che l’articolo 25-bis non trova applicazione nei rapporti con clienti diversi dai grandi clienti. L’AGCM ha sottolineato che tali modifiche non rappresentano un mero intervento informativo, ma incidono in modo diretto e strutturale sul contenuto della disposizione, rimuovendo le criticità concorrenziali individuate in fase istruttoria. La nuova formulazione, infatti, non lascia margini per interpretazioni estensive e consente di ripristinare l’allineamento della normativa deontologica al principio generale di libertà tariffaria, derogato solo nei casi espressamente previsti dalla legge.
Accanto alla riforma della disposizione, il CNF ha assunto un ampio pacchetto di impegni comportamentali volto ad assicurare la corretta diffusione della nuova disciplina, attraverso una capillare attività informativa indirizzata ai COA e agli iscritti, comunicati stampa alle principali testate di settore e generaliste, pubblicazioni sui canali digitali istituzionali e sui social media, newsletter dedicate, un intervento presso l’Osservatorio nazionale sull’equo compenso e l’organizzazione di eventi formativi annuali fino al 2028.
L’AGCM ha pertanto chiuso il procedimento senza accertamento di infrazione, ritenendo gli impegni idonei e proporzionati a eliminare i profili anticoncorrenziali oggetto dell’istruttoria.
Numa Blondi
---------------
Tutela del consumatore / Pratiche commerciali scorrette e trasporto pubblico locale – L’AGCM chiude con impegni il procedimento avviato nei confronti di ATAC per carenze nella regolarità del servizio e per la mancata adozione di misure compensative per gli utenti
Lo scorso 25 novembre 2025, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (l’AGCM) ha chiuso il procedimento avviato nel febbraio 2025 per possibili pratiche commerciali scorrette nei confronti di ATAC S.p.A. (ATAC) – società affidataria della gestione esclusiva del servizio di trasporto pubblico locale (TPL) non periferico del Comune di Roma Capitale – accettando gli impegni proposti dalla stessa ATAC.
Secondo quanto emerso dall’istruttoria, nel triennio 2021-2023 ATAC (i) avrebbe sistematicamente disatteso gli obiettivi di qualità e quantità del servizio fissati dal contratto di servizio con il Comune di Roma e prospettati ai consumatori attraverso la Carta dei Servizi del Trasporto Pubblico e (ii) non avrebbe adottato misure correttive, né previsto forme di ristoro o di riduzioni tariffarie per gli utenti colpiti dai disagi. Le criticità individuate dall’AGCM riguardavano, in particolare, la regolarità delle corse di superficie e di metropolitana, i presidi di sicurezza nelle stazioni, il funzionamento di ascensori, montascale e scale mobili, nonché l’illuminazione delle stazioni metropolitane.
Nel corso del procedimento, ATAC ha presentato un pacchetto di impegni comprensivo di cinque misure che, secondo l’AGCM, sono idonee a eliminare i profili di scorrettezza evidenziati nel corso dell’istruttoria, nonostante i rilievi critici espressi dall’Autorità di Regolazione dei Trasporti (l’ART).
In primo luogo, ATAC introdurrà una procedura strutturata di rimborso per gli abbonati annuali con Metrebus Card, riconoscendo 0,50 euro per ogni ritardo superiore a 15 minuti rispetto all’orario programmato non imputabile ad ATAC. La richiesta andrà presentata entro 48 ore dall’avvenuto ritardo, attraverso un’apposita sezione di una nuova applicazione sviluppata da ATAC (l’App), operativa dal 1° gennaio 2026. In caso di accoglimento, il rimborso sarà erogato entro 30 giorni, mediante accredito su un borsellino elettronico integrato nell’App.
In secondo luogo, viene prevista l’erogazione automatica – all’atto di registrazione sull’App – di un ristoro economico di 5 euro per tutti gli utenti con Metrebus Card attiva che abbiano avuto un abbonamento annuale valido almeno un giorno nel 2024, e di ulteriori 5 euro per quelli che abbiano anche avuto un abbonamento attivo per almeno un’altra annualità nel corso del triennio 2021-2023.
In terzo luogo, ATAC si impegna a rafforzare il presidio delle stazioni metropolitane attraverso l’inserimento di 61 nuovi agenti sulle linee A e B/B1, così da migliorare sicurezza, assistenza agli utenti e operatività degli impianti.
In quarto luogo, ATAC si obbliga ad adottare un programma di compliance in materia di tutela del consumatore, con la previsione di training periodici del personale, revisione delle procedure interne e monitoraggio continuo delle condotte potenzialmente scorrette.
Infine, ATAC potenzierà i propri canali informativi rivolti agli utenti, principalmente tramite la nuova App, al fine di garantire maggiore accessibilità alle informazioni su frequenze, percorsi, servizi accessibili e modalità di richiesta di rimborsi e ristori.
Nell’accogliere tali impegni, l’AGCM ha evidenziato in particolare il carattere fortemente innovativo della procedura di rimborso, trattandosi del primo meccanismo strutturale di indennizzo per ritardi nel TPL urbano italiano, e ha rilevato che l’uso dell’App consente di assicurare criteri oggettivi e tempi certi nella gestione delle richieste. Le misure restitutorie sono state ritenute proporzionate rispetto ai disagi subiti dagli utenti più esposti, mentre gli interventi organizzativi e di compliance sono stati considerati idonei a prevenire il ripetersi delle criticità contestate.
Quanto ai rilievi critici dell’ART, l’AGCM ha preso atto dell’assenza di rilievi sulla compatibilità degli impegni con la regolazione di settore, sottolineando come alcune osservazioni dell’ART, relative, ad esempio, all’opportunità di canali alternativi all’App o alla platea dei beneficiari dei ristori, sconfinino in valutazioni di merito al di fuori della competenza dell’ART e riservate all’AGCM.
Il provvedimento in commento risulta di particolare interesse, poiché ribadisce il favor dell’AGCM per impegni che includano misure compensative nei confronti dei consumatori, oltre a evidenziare un non pieno allineamento con l’ART su più profili.
Ignazio Pinzuti Ansolini ed Elena Pezzoli
--------------------------------------------
Foreign Direct Investment / Golden Power e pegni su azioni - Il Consiglio di Stato annulla la decisione relativa a Cedacri, escludendo l’applicabilità della normativa alla costituzione di pegni senza trasferimento dei diritti di voto
Con la sentenza n. 9619/2025 (Sentenza), il Consiglio di Stato (CdS) ha accolto l’appello di Cedacri S.p.A. (Cedacri), annullando il DPCM del 27 luglio 2023 che aveva imposto, ai sensi della normativa sui c.d. Golden Power, alcune prescrizioni sull’utilizzo di un prestito obbligazionario garantito da pegni sulle azioni della società.
La vicenda trae origine da una delibera nel 2023 di Cedacri, impresa attiva nei servizi IT per il settore bancario, avente ad oggetto l’emissione di un prestito obbligazionario da 275 milioni di euro, garantito da pegni sulle proprie azioni, senza peraltro che i relativi diritti di voto fossero stati trasferiti al creditore pignoratizio. Il Governo, ritenendo che tale finanziamento fosse rilevante quale operazione soggetta all’obbligo di notifica preventiva, e soggetta ad approvazione per essere realizzata, previsto dall’art. 2, d.l. 21/2012 (c.d. Golden Power), l’ha autorizzata, assoggettandola tuttavia a prescrizioni ed imponendo in particolare che le somme fossero destinate a investimenti strategici e non alla distribuzione di dividendi (la Decisione).
Cedacri ha impugnato la Decisione, sostenendo – per quanto più rileva ai fini della Sentenza in esame – che il pegno, poiché non prevedeva (in deroga pattizia alla disciplina codicistica) il trasferimento dei diritti di voto, non modificava né il controllo, né la disponibilità di asset strategici e pertanto non ricadesse in tale disciplina. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (TAR Lazio) aveva confermato l’impianto della Decisione, e Cedacri ha così proposto appello dinanzi al CdS.
La questione giuridica centrale era appunto stabilire se la costituzione di un pegno su azioni, privo di effetti immediati sul diritto di voto, rientri nell’ambito dell’art. 2 del d.l. 21/2012.
Il CdS ha adottato un’interpretazione restrittiva sul punto, escludendo quindi la giurisdizione Golden Power per tale fattispecie. Ciò, sulla base di una serie di considerazioni, ampiamente illustrate nella Sentenza, fra cui:
- il dato testuale della norma rilevante – poc’anzi richiamata – la quale prevede che sono sottoposte all'obbligo di notifica solo le operazioni che hanno per effetto la modifica della titolarità, controllo, disponibilità o destinazione degli attivi strategici;
- la ratio della disciplina, posto che “…[l]a notifica [...] è finalizzata ad assicurare il controllo sulla disponibilità degli attivi strategici e non invece a monitorare genericamente qualsiasi operazione…”. Sul punto, il CdS ha espresso una posizione nettamente diversa da quella del TAR Lazio, avendo ritenuto che posticipare l’esame Golden Power al successivo (ed eventuale) momento dell’inadempimento del debitore e, quindi, dell’escussione del pegno con relativo esercizio dei diritti di voto non pregiudichi affatto l’effettività dello scrutinio, nella misura in cui l’escussione (con conseguente spossessamento) e l’esercizio di quei diritti da parte del creditore siano subordinati – come era espressamente previsto nel caso di Cedacri – alla previa autorizzazione Golden Power;
- valutazioni comparatistiche, legate al fatto che i maggiori ordinamenti nazionali FDI in Europa non prevedono un obbligo di notifica in tali circostanze;
- in ultima analisi, i principi di proporzionalità e certezza del diritto, in linea con l’ordinamento UE.
In conclusione, l’appello è stato accolto, e la Decisione è stata annullata. Pertanto, è stato finalmente chiarito che nel caso di società attive in settori sensibili ai sensi del Golden Power, la costituzione di pegni sulle loro azioni che non trasferiscono diritti di voto o poteri di governance in sé non rientra nell’ambito dell’obbligo di notifica ai sensi del d.l. 21/20212.
La Sentenza, che era attesa oramai da mesi con grande interesse dagli specialisti della materia nonché dagli operatori attivi nei settori dei finanziamenti e correlate garanzie, chiarisce in modo utile, e con ampie motivazioni, i confini dell’obbligo di notifica e i limiti dell’intervento governativo nell’ambito della disciplina sul Golden Power in un’area di grande rilevanza pratica, ripristinando l’interpretazione seguita sul punto prima della Decisione.
Alessandro Di Giò
-------------
Appalti, concessioni e regolazione / Regolazione e settore delle rinnovabili – L’11 dicembre entrerà in vigore il Decreto Correttivo che aggiorna e semplifica i regimi amministrativi relativi agli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili
Lo scorso 26 novembre è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo n. 178/2025 (il Correttivo), che aggiorna e semplifica la disciplina sugli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili (impianti FER) contenuta nel decreto legislativo n. 190 del 25 novembre 2024 (il t.u. rinnovabili).
Il Correttivo, che entrerà in vigore l’11 dicembre prossimo, persegue l’obiettivo generale di semplificare e rendere più efficiente il quadro autorizzativo per gli impianti FER, nonché di favorire la digitalizzazione delle relative procedure amministrative.
Tra le novità principali, innanzitutto, il Correttivo estende il perimetro degli impianti soggetti al t.u. rinnovabili, includendo ora espressamente anche gli impianti di accumulo e gli elettrolizzatori, cioè quegli impianti che, utilizzando energia elettrica, scindono l’acqua in idrogeno e ossigeno tramite elettrolisi. Questa precisazione punta a rendere il quadro autorizzativo più coerente con l’evoluzione tecnologica e con le nuove esigenze della transizione energetica, favorendo anche l’integrazione di questi impianti nel ciclo FER.
Corrispondentemente, il Correttivo modifica anche la definizione di “impianto ibrido”, che ora comprende non solo gli impianti che combinano più fonti rinnovabili, ma anche quelli integrati con sistemi di accumulo o elettrolizzatori. Ciò comporterà l’applicazione anche per tali impianti del regime più oneroso tra quelli previsti per le singole tipologie di intervento. Il Correttivo chiarisce anzi che, in caso di interventi su impianti ibridi in regime di autorizzazione unica (AU), qualora essi siano in parte di competenza regionale e in parte di competenza statale, prevalga la competenza statale.
Per impedire che i progetti vengano suddivisi artificiosamente al solo scopo di accedere a regimi autorizzativi più favorevoli, il Correttivo ridefinisce i criteri per qualificare un progetto come “unico”: un progetto si considera unico se comprende più interventi riferibili alla stessa fonte rinnovabile, localizzati in aree vicine, tali da poter essere considerati parte di un unico contesto di sviluppo, e riconducibili a un centro di interessi unico (ad esempio, stesso soggetto proponente, stessa strategia di produzione, stesso centro decisionale e/o di gestione tecnica). In questi casi, in cui gli interventi fanno sostanzialmente parte di un unico piano progettuale integrato, la potenza del progetto, rilevante per stabilire quale sia la procedura applicabile, è data dalla somma delle potenze dei singoli interventi.
Al fine di semplificare le procedure autorizzative, il Correttivo rafforza il percorso di digitalizzazione avviato dal t.u. rinnovabili, assegnando allo Sportello Unico Energie Rinnovabili (SUER) il ruolo di piattaforma unica digitale per l’intero iter autorizzativo degli impianti da fonti rinnovabili. Tutti i modelli unici semplificati dovranno essere presentati tramite SUER, che diventerà la vera e propria porta di ingresso unica per le autorizzazioni FER in Italia. In attesa che il SUER entri pienamente in funzione, le pratiche continueranno con le modalità oggi in uso. La creazione e messa in funzione dello sportello unico digitale per le autorizzazioni relative alle energie rinnovabili rientra tra gli obiettivi che l’Italia si è impegnata a raggiungere nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.
Molto rilevanti sono anche le modifiche al procedimento di AU, tipicamente richiesta per gli impianti FER più complessi o potenzialmente impattanti. Il Correttivo introduce un migliore coordinamento tra l’AU e le valutazioni ambientali obbligatorie. Prima di avviare formalmente il procedimento, infatti, l’amministrazione competente deve accertare se l’intervento è soggetto a valutazione di impatto ambientale o a valutazione di incidenza ambientale. Tale verifica deve essere effettuata entro 90 giorni dalla conclusione del controllo di completezza della documentazione. Se poi l’impianto richiede anche autorizzazioni edilizie queste devono essere acquisite nell’ambito della stessa AU. Non servirà pertanto fare procedure separate: l’AU diventa un titolo unico integrato, nel cui ambito vengono ricompresi anche i titoli edilizi.
Il Correttivo detta poi un procedimento accelerato per l’AU relativa agli interventi di incremento della potenza (repowering) di impianti FER (se il repowering non supera il 15%). Questa speciale procedura è applicabile anche se si tratta di impianti geotermici di potenza inferiore ai 50 MW. L’accelerazione agisce in un duplice senso. Alcuni termini infraprocedimentali vengono diminuiti della metà (ad es., la verifica di completezza dei documenti allegati all’istanza di AU, integrazioni documentali, convocazione della conferenza dei servizi). Inoltre, il termine per concludere la conferenza dei servizi per il rilascio dell’AU viene ridotto da 120 a 40 giorni.
Infine, il Correttivo introduce meccanismi di risoluzione extragiudiziale (procedimenti ADR) per le controversie aventi tassativamente ad oggetto la presentazione telematica di progetti, istanze e documentazione relativi agli interventi oggetto del t.u. rinnovabili; la completezza della documentazione prodotta a supporto dell’AU o della PAS; la verifica dei vincoli contemplati dalla disciplina del regime di attività libera; l’applicazione della disciplina semplificata per gli interventi che insistano in aree idonee o in zone di accelerazione; l’individuazione del regime amministrativo applicabile al singolo intervento.
In questi casi, in alternativa al contenzioso, le parti potranno dunque attivare dei procedimenti ADR gestiti da Acquirente Unico S.p.A. Spetterà all’ARERA definire la durata massima di questi procedimenti, che dovranno essere svolti garantendo il contraddittorio tra le parti, la gratuità e lo svolgimento in modalità digitale. La decisione extragiudiziale potrà comunque essere impugnata con ricorso al TAR o con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
Lato contenzioso, invece, con una modifica al codice del processo amministrativo (cpa), il Correttivo stabilisce che alle controversie aventi ad oggetto le procedure e i provvedimenti della pubblica amministrazione relativi ai progetti di impianti FER si applichi il rito abbreviato previsto dall’art. 119 cpa.
Niccolò Ferracuti
