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  3. Newsletter giuridica di concorrenza e regolamentazione - 04 agosto 2025
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Newsletter giuridica di concorrenza e regolamentazione - 04 agosto 2025

Newsletter giuridica di concorrenza e regolamentazione - 04 agosto 2025
Aug 4 2025

Diritto della concorrenza – Europa / Abusi e settore del vetro per smartphone – La Commissione chiude un procedimento per abuso di posizione dominante accettando gli impegni presentati da Corning

Il 18 luglio 2025, la Commissione europea (la Commissione) ha annunciato di aver accolto gli impegni proposti dal gruppo tecnologico facente capo a Corning Incorporated (Corning), nell’ambito di un’istruttoria relativa ad un potenziale abuso di posizione dominante da parte di Corning nel settore del vetro alcalino-alluminosilicato (Vetro Alkali-AS) per beni elettronici portatili, quali smartphone, tablet o smartwatch (BEP).

Corning produce varie tipologie di Vetri Alkali-AS, impiegati nella realizzazione dei touchscreen di BEP, nonché delle relative pellicole protettive. L’istruttoria, avviata dalla Commissione il 6 novembre 2024, aveva ad oggetto un sospetto abuso della posizione dominante di Corning nel mercato del Vetro Alkali-AS, realizzato mediante la conclusione di accordi di fornitura contenenti clausole di esclusiva ed annessi schemi di scontistica con importi crescenti subordinati al raggiungimento di determinate soglie di vendite, sia con produttori di BEP (i Produttori) sia con imprese che realizzano gli schermi dei BEP a partire dal Vetro Alkali-AS grezzo (le Finishers).

Per rispondere alle preoccupazioni della Commissione in ordine ai potenziali effetti anticoncorrenziali derivanti da tali condotte, Corning aveva tempestivamente proposto un nutrito gruppo di impegni, che a valle del loro market test – il quale, da quanto risulta, è stato disposto in via eccezionalmente rapida – sono stati ulteriormente integrati (gli Impegni).

Nella loro versione definitiva, gli Impegni hanno ad oggetto sia i Vetri Alkali-AS, sia i prodotti Corning in vetro ceramico trasparente (il Vetro Ceramico), hanno durata pari a nove anni e prevedono, tra gli altri:

  • la rinuncia ai diritti derivanti da tutte le clausole di esclusiva di accordi già conclusi con Produttori e Finishers, e il divieto di stipula di clausole simili in futuro;
  • nello Spazio economico europeo, la rinuncia a imporre ai Produttori, direttamente o indirettamente, l’acquisto di una quantità minima di Vetri Corning, e a prevedere sconti suscettibili di provocare il medesimo effetto;
  • nel resto del mondo, simili accorgimenti si riferiranno unicamente a volumi superiori al 50% della domanda dei Produttori e Finishers nei confronti di alcune categorie di Vetri Alkali-AS e Vetro Ceramico prodotti da Corning;
  • la rinuncia a far valere eventuali violazioni contrattuali al fine di tutelare i propri diritti brevettuali sui prodotti rientranti nell’ambito degli Impegni, per tutelare i quali Corning farà solo affidamento sui mezzi tipici a disposizione dei titolari di brevetti;
  • il tutto, sotto la supervisione di un monitoring trustee.

Nel complesso, la vicenda in commento costituisce una rara ipotesi di procedimento per sospetto abuso di posizione dominante chiuso mediante l’accettazione di impegni proposti dalle imprese soggette ad istruttoria, e un significativo monito nei confronti di imprese dominanti, rispetto a condotte commerciali – come la stipula di contratti di esclusiva di portata particolarmente ampia, o la previsione di sconti fortemente condizionati – ripetutamente “attenzionate” dalla Commissione. Al contempo, il caso sottolinea l’importanza della collaborazione proattiva delle imprese con la Commissione anche in fase preistruttoria, che può portare alla conclusione di procedimenti antitrust in tempi particolarmente brevi.

Ignazio Pinzuti Ansolini e Riccardo Ciani

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Diritto della concorrenza – Italia / Abusi e settore del trasporto pubblico locale – Per il TAR Lazio l’AGCM ha correttamente accertato un abuso di posizione dominante nel contesto delle gare per l’affidamento del servizio di trasporto pubblico locale su gomma in Toscana

Con la sentenza del 30 luglio 2025, il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (TAR) ha respinto il ricorso promosso da Tiemme S.p.A. (Tiemme) avverso il provvedimento con cui l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) aveva accertato un abuso di posizione dominante posto in essere dalla società consortile One s.c. a r.l. (il Consorzio) e dalle sue consorziate, tra cui Tiemme, quali gestori uscenti della concessione per il trasporto pubblico locale su gomma in Toscana, e consistente in una strategia abusiva volta ad ostacolare il subentro del nuovo gestore Autolinee Toscane S.p.A. (Autolinee).

Ripercorrendo brevemente i fatti, la Regione Toscana (Regione) aveva avviato nel 2012 una procedura ad evidenza pubblica per l’affidamento del servizio di trasporto pubblico locale su gomma. L’iter per l’aggiudicazione era stato caratterizzato da una serie di lunghi contenziosi, in pendenza dei quali la Regione aveva stipulato un “contratto ponte” con il Consorzio per garantire la continuità del servizio. La Regione aveva quindi stipulato il contratto di concessione a favore di Autolinee, subordinando l’avvio dell’attività alla conclusione di un contratto di cessione con il Consorzio, avente ad oggetto l’acquisizione da parte di Autolinee di beni essenziali allo svolgimento del servizio (immobili, autobus e vari beni mobili). Nel 2020, l’AGCM aveva aperto un’indagine per verificare l’esistenza di una strategia abusiva posta in essere dal Consorzio per ritardare ed ostacolare il subentro di Autolinee al fine di estendere la pregressa gestione, adottando contestualmente delle misure cautelari. A conclusione dell’indagine, l’AGCM aveva ritenuto che il Consorzio avesse posto in essere una condotta abusiva realizzata tramite la mancata trasmissione di informazioni indispensabili per la stipula dei contratti di cessione dei beni di cui sopra e la mancata sottoscrizione degli atti di trasferimento degli stessi a favore di Autolinee. Per l’AGCM, ciò aveva consentito al Consorzio di continuare a offrire il servizio ben oltre i termini stabiliti dalla Regione.

Tiemme ha quindi impugnato il provvedimento dell’AGCM, sostenendo – tra l’altro – che (i) le condotte in questione, collocandosi in una fase successiva rispetto all’aggiudicazione della gara per la concessione del servizio, non avrebbero costituito un abuso ai sensi dell’articolo 102 TFUE; (ii) non sussistesse neppure una posizione dominante del Consorzio in quanto la presunta violazione si sarebbe consumata successivamente alla stipula del contratto di concessione da parte di Autolinee (risultando, secondo questa “ardita” tesi, quindi formalmente quest’ultima l’unico operatore dominante sul mercato); (iii) le condotte in analisi non costituissero un abuso, in quanto motivate dall’esigenza di tutelare il proprio diritto di difesa e di proprietà sui beni oggetto di cessione alla luce dell’incertezza determinata dai numerosi contenziosi pendenti; e (iv) il provvedimento dell’AGCM fosse illegittimo nella parte in cui quantificava il preteso danno subito dalla Regione.

Il TAR ha rigettato in toto il ricorso. In primo luogo, le censure relative alla posizione dominante del Consorzio ed alla qualificazione della condotta come abuso sono state ritenute infondate, principalmente in quanto il momento in cui le violazioni erano state asseritamente poste in essere rispetto alla scadenza della precedente concessione è stato ritenuto irrilevante. Infatti, la condotta del Consorzio aveva comunque compromesso la concorrenza per il mercato, impedendo di fatto il subentro del nuovo concessionario del servizio ed estendendo il monopolio del precedente concessionario. Il vulnus alle dinamiche concorrenziali si sarebbe verificato in ragione del ritardo nell’avvio del servizio di Autolinee – ossia nel momento attuativo degli esiti di gara. In secondo luogo, per il TAR, la posizione dominante del Consorzio doveva ritenersi “pacifica”, essendo irrilevante che, al momento delle condotte in rilievo, il concessionario del servizio fosse (solo formalmente) un altro soggetto giuridico. Inoltre, per il TAR, l’AGCM aveva correttamente individuato una strategia abusiva: il Consorzio si era volontariamente astenuto dal dare corso al provvedimento di aggiudicazione volto al “passaggio di consegne” ad Autolinee, non trasmettendo informazioni rilevanti (o trasmettendole in modo parziale ed incompleto), la proprietà dei veicoli e di altri beni mobili, sottoponendo all’Agenzia delle entrate quesiti per ipotesi manifestamente inconferenti e tentando di rendere squilibrate a proprio favore le pattuizioni necessarie al trasferimento dell’accordo di cessione.

In ultimo, con un passaggio di interesse in ottica di potenziali azioni risarcitorie in sede civile c.d. follow on, il TAR ha ritenuto inammissibile la censura relativa all’illegittima quantificazione da parte dell’AGCM del danno asseritamente subito dalla Regione. Per il TAR, la preoccupazione di Tiemme circa l’incidenza del provvedimento dell’AGCM su eventuali giudizi risarcitori non è condivisibile, in quanto la valutazione dell’AGCM è da considerarsi acclarata esclusivamente in relazione alla natura della violazione e alla sua estensione personale, materiale e temporale, escludendo un simile valore in relazione al nesso di causalità ed all’esistenza di un danno. Per il TAR, l’accoglimento del motivo di ricorso non sarebbe comunque stato di alcuna utilità a Tiemme, trattandosi di questioni di competenza del giudice civile; il provvedimento emesso dall’AGCM, infatti, non sarebbe “in alcun modo vincolante in parte qua”.

Non resta che attendere un eventuale secondo grado di giudizio, anche se – alla luce delle motivazioni espresse dal TAR – potrebbe allo stato sembrare una strada in salita.

Daria Vescovi e Cecilia Carli

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Tutela del consumatore / Pratiche commerciali scorrette e settore immobiliare online – Il CdS ha respinto il ricorso in appello di Immobiliare contro la decisione dell’AGCM di accoglimento degli impegni presentati da Idealista

Con la sentenza del 25 luglio 2025, il Consiglio di Stato (CdS) ha respinto il ricorso di Immobiliare S.p.A. (Immobiliare), confermando la precedente pronuncia del TAR Lazio e riconoscendo la legittimità del provvedimento dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) con cui erano stati accolti gli impegni proposti da Idealista S.p.A. (Idealista).

La controversia traeva origine dal ricorso presentato da Immobiliare, concorrente di Idealista, contro il provvedimento con cui l’AGCM aveva accolto gli impegni presentati da Idealista nell’ambito di un procedimento per pratiche commerciali scorrette, avviato a seguito della diffusione di messaggi ritenuti potenzialmente ingannevoli in merito alla posizione di primato di Idealista nel mercato dell’intermediazione immobiliare.

Immobiliare, in qualità di soggetto segnalante, ha contestato la decisione dell’AGCM per aver ritenuto che l’utilizzo di claim di primato potesse avvenire a prescindere da controlli sulla validità e attendibilità dei parametri posti a fondamento del claim stesso. In particolare, l’AGCM aveva considerato sufficiente che il soggetto auto-attribuitosi il primato rendesse noti e visibili ai consumatori i parametri discrezionalmente scelti per sostenere un simile claim.

Il CdS, preliminarmente, ha ricordato come nel 2015 fosse stato proprio Immobiliare ad esser oggetto di segnalazione all’AGCM per l’utilizzo di un claim di primato dalla presunta portata ingannevole. In tale occasione Immobiliare aveva presentato un set di impegni volti a: (i) garantire che sul sito vi fosse la spiegazione dei parametri posti alla base del claim; (ii) garantire il costante aggiornamento dei parametri; (iii) rimuovere il claim in caso di mancata soddisfazione di uno dei parametri; e (iv) evitare la pubblicità comparativa tra i risultati ottenuti da Immobiliare e i suoi concorrenti.

In relazione al provvedimento del 2025 nei confronti di Idealista, Immobiliare ha lamentato inter alia una disparità di trattamento rispetto alla decisione che aveva dichiarato vincolanti gli impegni di Immobiliare del 2015, sostenendo che gli impegni presentati da Idealista non fossero idonei a rimuovere i profili di ingannevolezza e dovessero esser dichiarati inammissibili per assenza del nesso diretto nonché dei requisiti di concretezza ed efficacia a correggere i profili problematici. La disparità di trattamento, secondo Immobiliare, sarebbe in particolare originata dal fatto che, nel caso di Immobiliare, l’AGCM si sarebbe spinta fino a imporre l’utilizzo di certi parametri per valutare l’esistenza di un primato sul mercato, mentre, nel caso di Idealista, avrebbe ritenuto sufficiente la mera trasparenza nei parametri scelti arbitrariamente dalla società.

Nello specifico, il set di impegni presentato da Idealista e accettato dall’AGCM prevedeva: (i) la modifica della landing page del sito collegata al claim di primato in modo da distinguere tra le metriche riferite al solo portale di Idealista e quelle riferite congiuntamente a entrambi i portali italiani di proprietà di Idealista (www.idealista.it e www.casa.it), indicando anche le fonti e la cadenza di aggiornamento dei dati; (ii) l’integrazione informativa sulla scelta dei parametri; (iii) l’aggiornamento trimestrale dei dati; (iv) l’eliminazione del claim di primato in caso in cui nessuno dei parametri fosse idoneo a dimostrarlo; (v) l’integrazione informativa nella landing page dell’App mediante link a una pagina esplicativa del claim.

Il CdS ha respinto l’appello affermando, in primo luogo, l’assenza del presupposto per far valere la disparità di trattamento come motivo di illegittimità del provvedimento, ossia la perfetta identità di fattispecie; infatti, secondo il CdS, le condotte oggetto di istruttoria nei due procedimenti relativi ai claim di Immobiliare e Idealista erano simili, ma non coincidenti, da cui la non completa coincidenza degli impegni proposti. In secondo luogo, il CdS afferma che nell’operare la sua valutazione l’AGCM non ha mutato approccio teorico, avendo coerentemente considerato in entrambi i casi se gli impegni proposti permettessero effettivamente al consumatore di verificare l’attendibilità dei criteri alla base del claim. Tale valutazione aveva per altro portato all’accoglimento anche degli impegni di Immobiliare (idonei tanto quanto quelli di Idealista) che era invece stata sanzionata in un momento successivo, proprio a causa dell’inottemperanza a tali impegni.

Inoltre, il CdS ha ricordato che l’AGCM gode di ampia discrezionalità nell’accogliere e respingere gli impegni e che la relativa valutazione è sindacabile in sede giurisdizionale solo in caso di evidente illogicità e irragionevolezza della motivazione. Il giudice amministrativo non opera una valutazione di merito sulle considerazioni dell’AGCM. Ciò anche in ragione del fatto che l’intervento dell’AGCM, intervenendo nel procedimento sanzionatorio, e in particolare nella fase di ponderazione dell’efficacia degli impegni, persegue la sola finalità di tutela dei consumatori e non è volto a stabilire chi detenga in concreto una posizione di primato nel mercato, né a definire i parametri per accertarla.

In terzo luogo e nello specifico in relazione all’impegno (iv) presentato da Idealista, Immobiliare aveva affermato che la sola trasposizione dell’informativa predisposta per il sito web unitamente all’indicazione del numero dei download non fosse idonea a garantire la trasparenza della comunicazione. Sul punto, il CdS ha ritenuto che il provvedimento dell’AGCM avesse, invece, correttamente analizzato le misure proposte valutando sufficienti le informazioni fornite sull’App.

Sulla base di questi elementi, il CdS ha respinto l’appello di Immobiliare ribadendo, da un lato, i limiti del sindacato del giudice amministrativo sulle decisioni dell’AGCM in materia di impegni e, dall’altro, chiarendo che la finalità cui deve tendere l’AGCM in sede di valutazione di simili impegni è la tutela dei consumatori rispetto a messaggi potenzialmente ingannevoli.

La pronuncia risulta, inoltre, interessante in quanto sembra riconoscere che un’impresa concorrente, ossia Immobiliare – anche soggetto segnalante nel procedimento a quo – può impugnare in sede giurisdizionale il provvedimento dell’AGCM qualora ritenga che gli impegni accettati dall’AGCM non siano idonei a ovviare alla violazione segnalata e oggetto di procedimento.

Michael Tagliavini e Laura Pagliuso

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Appalti, concessioni e regolazione / Concessioni e settore del gioco d’azzardo – Il CdS conferma l’interesse alla pronuncia della CGUE sulle “concessioni bingo”, ritenendo ancora aperte alcune questioni pregiudiziali

Dopo la sentenza del 20 marzo 2025 della Corte di Giustizia dell’Unione europea (CGUE) – già oggetto di commento in questa Newsletter – che aveva dichiarato l’incompatibilità con il diritto europeo del regime di “proroga tecnica” per le concessioni del gioco del Bingo, il Consiglio di Stato (CdS), con l’ordinanza dello scorso 22 luglio, ha confermato il proprio interesse a ottenere un’ulteriore pronuncia in un rinvio pregiudiziale parallelo su profili simili. Il CdS ha infatti ritenuto che la CGUE non si fosse pronunciata in modo specifico su tutte le questioni interpretative formulate.

Ripercorrendo brevemente i fatti, alcuni soggetti aggiudicatari delle concessioni per il gioco del Bingo (i Concessionari) avevano lamentato di fronte al giudice amministrativo che il regime di “proroga tecnica” – introdotto per allineare temporalmente la scadenza delle concessioni con l’avvio di nuove gare per la loro assegnazione – incidesse su elementi sostanziali del rapporto concessorio. Nello specifico, il regime di proroga tecnica comportava l’aumento del canone fisso mensile dovuto dai Concessionari, il divieto di trasferimento dei locali e l’adesione a tale regime come requisito imprescindibile per accedere alle future gare.

Le multiple impugnazioni dei Concessionari avevano portato a due rinvii pregiudiziali del CdS alla CGUE.

Nel contesto di un primo rinvio pregiudiziale del 2022 (il Primo rinvio), il CdS aveva sollevato dubbi sulla compatibilità del regime di proroga tecnica con la Direttiva 2014/23/UE relativa alle concessioni (la Direttiva).

Parallelamente, nel contesto di un secondo rinvio pregiudiziale del 2023 (il Secondo rinvio), il CdS aveva sottoposto alla CGUE quesiti simili circa la compatibilità del regime di proroga tecnica con il diritto europeo. Anche le ricorrenti in questo procedimento parallelo (le Ricorrenti) avevano infatti contestato il regime come irragionevole e sproporzionato.

Nonostante le questioni sollevate dalle Ricorrenti coincidessero in larga parte con quelle già espresse e oggetto del primo rinvio pregiudiziale nel 2022, il CdS ha comunque ritenuto necessario effettuare un nuovo e ulteriore il rinvio, formulando tre quesiti interpretativi:

(A) se il regime di proroga tecnica delle concessioni violi le libertà di stabilimento e di impresa, in particolare per l’aumento del canone scollegato dal fatturato, il divieto di cessione dei locali e l’obbligo di accettare tali condizioni per partecipare a future gare, posticipate a tempo indeterminato;

(B) se tale restrizione possa considerarsi giustificata da un motivo imperativo di interesse generale, quale l’allineamento temporale delle concessioni per una messa a gara coordinata di queste;

(C) se risultino violati i principi di proporzionalità e di concorrenza, in quanto, rispettivamente, le misure adottate appaiono non adeguate allo scopo dichiarato e distorcono il mercato.

La CGUE, con la sentenza del 20 marzo 2025, ha deciso il Primo rinvio e dichiarato tale regime incompatibile con il diritto europeo, qualificando la proroga tecnica come “modifica sostanziale” delle concessioni, per cui sarebbe stata necessaria una gara.

In tale contesto, la CGUE ha chiesto al CdS di chiarire se, alla luce di tale recente sentenza, il CdS intendesse confermare l’interesse ad ottenere una pronuncia sul Secondo rinvio.

Con l’ordinanza del 22 luglio 2025, il CdS ha confermato l’interesse, evidenziando come la CGUE si fosse espressa in modo diretto solo sul primo quesito, giudicando il regime di proroga tecnica incompatibile con la Direttiva, ma avesse affrontato solo in via indiretta e non esaustiva le ulteriori questioni, relative alla potenziale giustificabilità della restrizione per un motivo imperativo di interesse generale (l’allineamento temporale delle concessioni) e alla possibile violazione dei principi di proporzionalità e concorrenza.

Pur nella sua estrema sinteticità, l’ordinanza è interessante perché mette in evidenza la tendenza del giudice nazionale a non accettare in modo passivo le rielaborazioni interpretative operate dalla CGUE in sede di esame del quesito pregiudiziale. Infatti, nel caso di specie, nonostante l’illegittimità del regime di proroga tecnica emergesse già con chiarezza dalla sentenza del 20 marzo 2025, il CdS ha ritenuto residuasse un interesse ad ottenere risposta puntuale a dubbi interpretativi ulteriori, di fatto chiedendo alla CGUE di esaminare la stessa vicenda in una nuova luce.

Massimiliano Gelmi e Lavinia Pelicella

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