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  2. Newsletter giuridica di concorrenza e regolamentazione - 3 agosto 2026
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Newsletter giuridica di concorrenza e regolamentazione - 3 agosto 2026

Aug 3 2026

Diritto della concorrenza – Europa / Aiuti di Stato e settore delle energie rinnovabili – La Commissione europea avvia un’indagine su un lodo arbitrale che condanna la Romania a risarcire dieci investitori del settore fotovoltaico

La Commissione europea (la Commissione) ha annunciato l’apertura di un’indagine approfondita ai sensi della disciplina sugli aiuti di Stato per valutare la compatibilità con il mercato interno di un lodo arbitrale (il Lodo) che ha condannato la Romania a versare oltre 42,2 milioni di euro a dieci società attive nel settore fotovoltaico (le Ricorrenti) a titolo di risarcimento dei danni subiti da queste imprese a causa delle modifiche al regime di aiuto di cui erano beneficiarie.

La vicenda trae origine da un regime di aiuti di Stato introdotto dalla Romania a sostegno della produzione di energia da fonti rinnovabili, poi sottoposto a successive modifiche nel 2013, 2014 e negli anni seguenti, che hanno tutte ricevuto l’approvazione della Commissione in quanto compatibili con il mercato interno. Le Ricorrenti – che avevano pianificato i propri investimenti sulla base del regime di aiuti originario – avevano avviato un procedimento arbitrale contro lo Stato rumeno, invocando il risarcimento dei danni subiti a causa delle modifiche al regime in questione. Il collegio arbitrale aveva accertato la violazione da parte della Romania del Trattato sulla Carta dell’Energia (TCE) – il cui articolo 26 consente a un investitore di risolvere le controversie con lo Stato ospitante tramite procedure arbitrali – condannando la Romania al risarcimento di 42,2 milioni di euro, oltre ad interessi e costi. La Romania aveva quindi notificato il Lodo alla Commissione ai sensi delle regole sugli aiuti di Stato.

Date tali premesse, la Commissione ha aperto un’indagine approfondita al fine di verificare se il Lodo e la sua attuazione possano in sé costituire un aiuto di Stato incompatibile con il mercato interno.

La Commissione ha specificato che al fine di verificare la compatibilità del Lodo con la normativa in materia di aiuti di Stato, dovrà verificare anche il rispetto di altre norme: nello specifico, l’articolo 19(1) del Trattato sull’Unione europea e gli articoli 267 e 344 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, che affidano alla Corte di giustizia dell’Unione europea (la CGUE) il compito di assicurare l’uniforme interpretazione del diritto comunitario e garantire il rispetto dell’autonomia dell’ordinamento giuridico dell’Unione. Invero, nei precedenti Achmea (C-284/16) e Komstroy (C-741/19), la CGUE aveva già chiarito che sono incompatibili con il diritto UE le clausole compromissorie contenute in un trattato internazionale – tra cui anche quella dell’articolo 26 del TCE, sulla base della quale le Ricorrenti avevano adito il collegio arbitrale – che consentono di risolvere dispute intra-UE tra Stati e investitori tramite arbitrati. Infatti, nel caso in cui sorgessero questioni sull’interpretazione del diritto europeo nel corso della controversia, il collegio arbitrale, non essendo un giudice nazionale, non avrebbe il potere di effettuare un rinvio pregiudiziale alla CGUE, con ciò mettendo a repentaglio l’uniforme applicazione e l’autonomia del diritto europeo.

Tra l’altro, la Commissione ha ricordato che tale principio, consacrato dalla giurisprudenza della CGUE, era stato già codificato in diversi strumenti di c.d. soft law, tra cui una dichiarazione sulle conseguenze della decisione Komstroy, tramite cui gli Stati membri – inclusa la Romania – avevano riconosciuto l’inapplicabilità della clausola arbitrale contenuta nel TCE e la sua incompatibilità con il diritto europeo.

La Commissione dovrà ora accertare se il Lodo, proprio per essere stato reso in violazione di tale giurisprudenza, e quindi in contrasto con altre norme di diritto UE (diverse da quelle sugli aiuti di Stato), sia di per sé non suscettibile di una dichiarazione di compatibilità dell’aiuto (rappresentato dal Lodo) con il diritto comunitario.

Luca Giacomello e Edoardo Sasso

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Tutela del consumatore / Pratiche commerciali scorrette e settore dei servizi autostradali – Il CdS ha rinviato alla CGUE la questione relativa alla sanzione da 5 milioni di euro inflitta dall’AGCM ad Autostrade per l’Italia per la mancata riduzione dei pedaggi a fronte dei disagi da cantieri

Con l’ordinanza del 24 luglio 2026, il Consiglio di Stato (il CdS) ha accolto la richiesta di un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione europea (la CGUE) nell’ambito di un ricorso in appello promosso da Autostrade per l’Italia S.p.A. (API) avverso la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (il TAR), con la quale veniva confermato il provvedimento dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (l’AGCM) che sanzionava per 5 milioni di euro API per una pratica commerciale scorretta consistente nella mancata riduzione dei pedaggi a compensazione dei disagi subiti dai consumatori per la manutenzione di alcune tratte autostradali.

La vicenda prende avvio dal provvedimento dell’AGCM del 2021 (il Provvedimento), mediante il quale veniva accertata in capo ad API una pratica commerciale scorretta su tre specifici tratti autostradali, consistente sostanzialmente in due profili: (i) la mancata riduzione del pedaggio a fronte della tardività dei servizi di manutenzione che aveva comportato un forte disagio per gli utenti; (ii) le modalità, in ogni caso, non chiare e inadeguate dell’informativa fornita ai consumatori sulla possibilità di richiedere un rimborso del pedaggio stesso, misura che, comunque, era stata introdotta soltanto a valle dell’inizio dell’istruttoria dell’AGCM.

Avverso il Provvedimento, concluso con l’irrogazione di una sanzione pari a 5 milioni di euro, API proponeva ricorso innanzi al TAR, il quale, tuttavia, rigettava integralmente i motivi di ricorso.

La sentenza del TAR, in primo luogo, confermava i due requisiti necessari affinché una condotta possa essere riconosciuta come pratica commerciale scorretta, ossia: la negligenza professionale, in questo caso rappresentata dalla tardività della manutenzione di API sulle tratte autostradali, e l’idoneità della condotta ad alterare il comportamento del consumatore medio.

In merito al secondo requisito, il TAR valorizzava la caratteristica di monopolio naturale del mercato delle autostrade in Italia, sostenendo che la mancanza di alternative non permettesse ai consumatori di sottrarsi al servizio, risultando pertanto essi indebitamente condizionati dal professionista.

API impugnava tale sentenza di fronte al CdS adducendo cinque motivi di ricorso, tra i quali spiccava quello – ci sia consentita l’espressione, al limite del paradossale – relativo alla contestazione della configurabilità di una pratica commerciale scorretta in presenza di un monopolio naturale. In particolare, API sosteneva che sia l’AGCM che il TAR avrebbero applicato erroneamente gli standard per la valutazione di una pratica commerciale scorretta ai sensi della Direttiva europea 2005/29/CE in merito alle pratiche commerciali sleali (la Direttiva), e che, sempre ai sensi della medesima Direttiva, non era possibile riconoscere nel caso di specie una condotta idonea a influenzare indebitamente il consumatore medio. Per questo, API richiedeva quindi al CdS di rinviare la questione alla CGUE.

Con l’ordinanza in esame il CdS, in primo luogo, esprime le proprie perplessità circa la sentenza del TAR, curiosamente ribaltando l’impostazione fornita dal TAR circa il ruolo del monopolio naturale nel settore autostradale. Secondo il CdS, infatti, seguendo il paradosso del ricorrente in appello, la mancanza di alternative nel mercato escluderebbe di per sé che una condotta negligente dell’operatore in posizione di monopolio possa essere ricondotta ad un indebito condizionamento. Il CdS osserva che il consumatore continuerà ad utilizzare il servizio perché la struttura del mercato non permette altrimenti, con ciò esonerando anche la condotta negligente del monopolista.

In aggiunta, il CdS rileva come sia l’AGCM sia il TAR non abbiano spiegato nel dettaglio il motivo per cui tale condotta (ossia, il negligente ritardo nella manutenzione del sedime autostradale) possa influenzare il consumatore medio, e che, nel valutare tale particolare circostanza, non si riscontrino precedenti nazionali o comunitari rilevanti.

Alla luce di tutto ciò, il CdS accoglie la richiesta di API di rinviare la questione alla CGUE, ponendo il quesito se, in una situazione nella quale il consumatore non dispone di effettive alternative alla luce del monopolio del professionista, la mancata riduzione del corrispettivo contrattualmente previsto per un servizio, a fronte di un deficit qualitativo imputabile all’inadempimento del professionista agli obblighi di diligenza professionale, possa integrare una pratica commerciale sleale.

L’ordinanza in commento permette due considerazioni: la prima è il carattere al limite del paradossale dell’interpretazione fornita dal CdS, laddove è noto che l’esigenza di una solida tutela diretta dei consumatori è maggiormente sentita nei mercati dove la dinamica concorrenziale è meno forte, ed è in particolare necessaria proprio laddove vi è un monopolio; la seconda è legata all’importanza che il meccanismo del rinvio pregiudiziale sempre di più riveste, proprio al fine di garantire il mercato interno correggendo valutazioni giuridiche di giudici nazionali che si distaccano dalla ratio delle normative europee che sono chiamati ad applicare. Non resta ora da vedere come i giudici di Lussemburgo interpreteranno la relativa normativa di riferimento, ed in particolare se l’esistenza di un monopolio, naturale o meno, possa determinare dei limiti all’applicazione delle norme sulle pratiche commerciali scorrette a tutela dei consumatori.

Alessandro Mastrangelo

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Pratiche commerciali scorrette e settore del trasporto ferroviario – L’AGCM accetta gli impegni presentati da Trenitalia per rimuovere gli ostacoli alle richieste di rimborso a seguito di ritardi e cancellazioni

Con il provvedimento dello scorso 28 luglio, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (l’AGCM) ha accettato e reso obbligatori gli impegni presentati da Trenitalia S.p.A. (Trenitalia), chiudendo senza accertamento dell’infrazione l’istruttoria relativa alle modalità di rimborso dei biglietti in caso di disservizi ferroviari.

Il procedimento, avviato il 2 dicembre 2025, riguardava la possibile violazione degli articoli 20, comma 2, 24 e 25, comma 1, lettera d), del Codice del Consumo. In particolare, l’AGCM aveva contestato a Trenitalia la possibile frapposizione di ostacoli indebiti all’esercizio del diritto al rimborso riconosciuto dall’articolo 18 del Regolamento (UE) 2021/782 (il Regolamento), che attribuisce al passeggero il diritto ad ottenere il rimborso integrale del prezzo pagato per il biglietto ogniqualvolta sia ragionevolmente prevedibile, alla partenza o in caso di perdita di coincidenza o di soppressione del viaggio, che il treno giunga alla destinazione finale con un ritardo pari o superiore ai 60 minuti.

Per poter ricevere il rimborso, Trenitalia richiedeva ai passeggeri il previo ottenimento di un’attestazione di rinuncia al viaggio, richiedibile rivolgendosi, nell’immediatezza del disservizio, al personale di Trenitalia tramite call center telefonico o presso la biglietteria della stazione. Secondo l’AGCM, tale adempimento appariva indebito, sproporzionato e idoneo a limitare i diritti dei consumatori, anche alla luce della situazione di disagio in cui il passeggero era chiamato ad assolverlo. Il possibile effetto ostativo era inoltre aggravato – come rilevato dall’AGCM – dal numero limitato di canali disponibili per richiedere tale attestazione, nonché dalla scarsa chiarezza delle informazioni fornite da Trenitalia ai passeggeri.

Gli impegni presentati da Trenitalia al fine di rimuovere le criticità contestate dall’AGCM si articolano in tre distinte misure. Con il primo e forse più rilevante impegno, Trenitalia eliminerà il requisito dell’attestazione di rinuncia al viaggio, non solamente per le richieste di rimborso contemplate dall’articolo 18 del Regolamento, ma anche per alcune ulteriori ipotesi assimilabili ad una sostanziale soppressione del servizio e previste dalle Condizioni Generali di Trasporto di Trenitalia, quali l’impossibilità di intraprendere il viaggio per ordine dell’autorità pubblica o la mancata consegna in tempo utile del titolo di viaggio acquistato online o attraverso call center.

Gli ulteriori due impegni assunti sono descritti da Trenitalia stessa come un’ulteriore espressione della volontà di superare le contestazioni mosse dall’AGCM e come quid pluris rispetto al primo impegno. Con essi, Trenitalia si impegna a potenziare i canali attraverso i quali è possibile presentare una richiesta di rimborso, in particolare estendendo gli orari di operatività della chat online, e a predisporre sul proprio sito internet una pagina che contenga le principali informazioni sulle modalità, i termini e i canali utilizzabili per ottenere il rimborso del biglietto in caso di disservizi.

A seguito anche del parere favorevole dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti (l’ART), l’AGCM ha reso obbligatori gli impegni presentati da Trenitalia, ritenendoli complessivamente idonei a superare le criticità rilevate. In particolare, l’AGCM ha rilevato che l’eliminazione del requisito dell’attestazione è sufficiente a risolvere alla radice le contestazioni rivolte a Trenitalia, eliminando anche gli ulteriori profili di criticità riguardanti l’inadeguatezza delle informazioni e dei canali messi a disposizione dei passeggeri per ottenere l’attestazione di rinuncia al viaggio.

Numa Blondi e Luca Stefani

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Appalti, concessioni e regolazione / Appalti, settore della difesa e investimenti diretti stranieri (FDI) – Il TAR Lazio rinvia alla CGUE una questione interpretativa sul coordinamento tra i requisiti di partecipazione agli appalti finanziati dal Regolamento SAFE e la disciplina golden power

Con due ordinanze, il TAR Lazio ha rinviato alla Corte di giustizia dell’Unione europea (la CGUE) una questione interpretativa sul Regolamento (UE) 2025/1106 (il Regolamento SAFE), in materia di appalti pubblici nel settore della difesa. La CGUE dovrà chiarire se l’autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell’UE in materia di investimenti diretti stranieri (Foreign Direct Investments, FDI) sia idonea a soddisfare i requisiti di ammissione previsti dal Regolamento SAFE in una gara bandita da un altro Stato membro.

La vicenda trae origine da due gare indette dal Ministero della Difesa italiano (il Ministero) per la fornitura di droni militari cui ha partecipato Atlas Aerospace, SIA (Atlas), una società lettone. Nel 2025 Atlas è stata acquisita dalla società israeliana Xtend Reality Expansion Ltd. La Lettonia aveva autorizzato l’operazione senza condizioni, al termine del procedimento di screening sugli investimenti esteri diretti disciplinato dal Regolamento (UE) 2019/452 (il Regolamento 2019/452). Il Ministero italiano ha però escluso Atlas da entrambe le gare in quanto la nazionalità della società controllante di Atlas non garantiva la piena tutela dell’interesse nazionale legato alla difesa.

Le due gare erano finanziate dal Regolamento SAFE che consente alla Commissione europea di erogare prestiti agli Stati membri che investano nella difesa europea. Poiché mobilita risorse dell’Unione, il Regolamento SAFE pone delle condizioni di ammissibilità per chi partecipa agli appalti da esso finanziati per evitare che fondi europei finiscano nella disponibilità di soggetti extra-UE. L’art. 16, par. 3, richiede che i contraenti e i subappaltatori siano stabiliti nell’Unione, in uno Stato EFTA-SEE o in Ucraina, e non siano controllati da un Paese terzo. È su questa norma che il Ministero ha fondato l’esclusione di Atlas, ritenendo il controllo totalitario israeliano incompatibile con il requisito e l’autorizzazione lettone priva di efficacia in Italia.

Il TAR Lazio individua il nodo interpretativo nel rapporto tra l’art. 16, par. 3, e il successivo par. 5, che introduce una deroga: un operatore controllato da un Paese terzo può comunque partecipare se è stato sottoposto allo screening sugli investimenti esteri diretti. Il TAR Lazio prospetta due letture di questa deroga. La prima è la tesi ricostruita da Atlas: lo screening superato in uno Stato membro varrebbe come titolo per l’ammissione dell’operatore in qualsiasi gara SAFE bandita nell’Unione, secondo una logica di mutuo riconoscimento.

La seconda lettura è quella che lo stesso TAR sembra favorire: il TAR Lazio dubita che l’autorizzazione di uno Stato membro possa agire come un “passaporto europeo per la sicurezza” vincolante erga omnes, e ritiene che l’art. 346 TFUE (che riserva agli Stati la tutela degli interessi essenziali di sicurezza e difesa relativi al commercio di materiale bellico), l’art. 4, par. 2, TUE e lo stesso Regolamento 2019/452 escludano un mutuo riconoscimento, preservando la facoltà di ciascuno Stato di valutare l’affidabilità degli operatori a controllo straniero che accedono alle proprie commesse militari.

In concreto, la CGUE dovrà stabilire se il Ministero fosse obbligato ad allinearsi al “via libera” del governo lettone, oppure se potesse opporre un autonomo potere di esclusione. Se la CGUE accogliesse la tesi di Atlas, l’esclusione dalla gara dovrebbe essere dichiarata illegittima, con obbligo di riammissione; in caso contrario, il Ministero della Difesa potrebbe legittimamente negare l’accesso alla commessa.

In sintesi, il TAR Lazio chiede alla CGUE se un’autorizzazione FDI (normativa che nel nostro ordinamento è conosciuta come i c.d. golden power) rilasciata da uno Stato membro vincoli le amministrazioni degli altri Stati nelle gare SAFE sulla base dell’articolo 16, par. 5, o se resti fermo il potere di ciascuno Stato di opporre propri motivi di sicurezza nazionale. In gioco vi è il coordinamento tra il Regolamento SAFE, le discipline nazionali sul controllo degli investimenti esteri, nonché le normative nazionali in materia di appalti pubblici nel settore della difesa, e più in generale il rapporto tra mutuo riconoscimento e sovranità nazionale in materia di difesa. Per le imprese del settore della difesa e per gli investitori extra-UE è importante seguire l’esito di questo rinvio, perché il rapporto tra FDI e ammissione alle gare SAFE non è ancora definito. Solo con la pronuncia della CGUE si saprà se prevarrà la tesi del “passaporto europeo per la sicurezza”, quella dell’autonomia degli Stati membri, o un’ulteriore soluzione intermedia (ad esempio, in ipotesi, una posizione secondo cui, ai fini della deroga, rileverebbe unicamente lo screening effettuato dallo stesso Stato che ha bandito la gara).

Laura Pagliuso

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