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  2. Newsletter giuridica di concorrenza e regolamentazione - 19 ottobre 2026
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Newsletter giuridica di concorrenza e regolamentazione - 19 ottobre 2026

Oct 19 2026

Diritto della concorrenza – Europa / Abusi e settore farmaceutico – La Commissione accetta gli impegni di Sanofi sulla possibile denigrazione del vaccino concorrente Fluad

Con il comunicato del 14 ottobre 2026, la Commissione europea (la Commissione) ha reso noto di aver accettato, ai sensi dell’art. 9 del Regolamento (CE) n. 1/2003, gli impegni presentati (gli Impegni) da Sanofi S.A. e dalle imprese ad essa collegate (congiuntamente, Sanofi), chiudendo senza accertamento di infrazione il procedimento sul possibile abuso di posizione dominante ex art. 102 TFUE avente ad oggetto la lamentata denigrazione del vaccino Fluad, prodotto da Seqirus UK Limited (Seqirus).

Sia il Fluad di Seqirus che l’Efluelda di Sanofi sono vaccini antinfluenzali potenziati, ossia sviluppati per offrire una maggiore protezione a persone over 60 e, secondo la Commissione, gli unici due prodotti di questa categoria attualmente commercializzati nell’UE. Nei mercati tedesco e francese, Sanofi potrebbe detenere – sempre ad avviso della Commissione – una posizione dominante.

In questo contesto, tra il 2024 e il 2025 Sanofi avrebbe diffuso presso gli operatori sanitari comunicazioni fuorvianti, idonee a screditare il Fluad e ostacolarne l’adozione, e segnatamente: (i) sottolineando che le evidenze scientifiche a supporto del Fluad sarebbero state più deboli di quelle sull’Efluelda, contrariamente alle valutazioni del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC) e degli organismi nazionali competenti in materia vaccinale; (ii) descrivendo l’Efluelda come l’unico vaccino raccomandato per gli over 60; e (iii) presentando la raccomandazione della Commissione tedesca per le vaccinazioni (STIKO) per il Fluad come soggetta a obiezioni scientifiche irrisolte, in realtà già esaminate e respinte dalla STIKO prima della sua adozione.

Gli Impegni, ritenuti dalla Commissione idonei a rimuovere le preoccupazioni concorrenziali sollevate, intervengono sulle comunicazioni future e sui possibili effetti di quelle già diffuse. Nello specifico, per quattro stagioni vaccinali, fino al 2030, Sanofi si asterrà dalle comunicazioni sopra descritte, comprese presentazioni scorrette o selettive degli studi che suggeriscano evidenze scientifiche più deboli sul Fluad. Restano invece consentiti confronti sulla sicurezza o efficacia fondati sul riassunto delle caratteristiche del prodotto o su studi comparativi diretti, randomizzati o osservazionali, che forniscano stime affidabili e sufficientemente certe. Le restrizioni coprono anche i materiali forniti da Sanofi agli esperti per le comunicazioni con gli operatori sanitari. Peraltro, i nuovi contratti con tali esperti relativi all’Efluelda in Germania e Francia dovranno includere una clausola informativa sugli impegni assunti da Sanofi.

In Germania, i materiali individuati dagli Impegni dovranno richiamare in modo completo le raccomandazioni STIKO vigenti nel corpo del documento. Parallelamente, in Francia, Sanofi continuerà a illustrare oggettivamente le strategie terapeutiche raccomandate dall’Alta Autorità francese per la salute (HAS), come già richiesto dalla normativa nazionale. Sanofi pubblicherà inoltre dichiarazioni di rettifica rispetto a quanto sostenuto sul Fluad sui siti Sanofi Campus e nelle sezioni dei comunicati stampa tedeschi e francesi per 24 mesi, mantenendole in evidenza durante la campagna vaccinale. In Germania è previsto anche l’invio diretto di tali dichiarazioni agli operatori sanitari e agli esperti coinvolti.

L’attuazione del pacchetto di Impegni sarà verificata da un soggetto indipendente incaricato del monitoraggio (c.d. monitoring trustee).

Il caso si inserisce nella linea di interventi della Commissione ex art. 102 TFUE sulla denigrazione nel settore farmaceutico seguita nei procedimenti Vifor (si veda la Newsletter del 29 luglio 2024) e Teva Copaxone (si veda la Newsletter del 4 novembre 2024). Nel caso Vifor, come in quello Sanofi, la Commissione ha contestato il ricorso alle evidenze scientifiche per suggerire asseriti limiti qualitativi del farmaco concorrente che tuttavia gli studi disponibili non supportavano.

In Vifor, anch’esso concluso con impegni, il messaggio riguardava la sicurezza: studi e rapporti basati su segnalazioni spontanee di reazioni avverse – secondo quanto ipotizzato dalla Commissione – erano utilizzati selettivamente per presentare il prodotto concorrente come meno sicuro. Quei dati, soggetti a rilevanti distorsioni, non avrebbero consentito un confronto attendibile dei profili di sicurezza. Vifor avrebbe inoltre omesso di illustrarne i limiti e le valutazioni dell’Agenzia europea per i medicinali.

In Sanofi, la contestazione riguarda anche la qualità delle evidenze. La rettifica da pubblicare in Germania chiarisce che ECDC e STIKO avevano considerato i prodotti come comparabili, nonostante il Fluad fosse supportato da dati raccolti nell’impiego del prodotto (c.d. real-world evidence), anziché da studi randomizzati controllati. La diversa metodologia, secondo la Commissione, non giustificava, da sola, l’affermazione di una base probatoria più debole.

La linea sottile comune ai due casi che la Commissione cerca di perseguire non è il divieto di confrontare scientificamente i prodotti, ma il rischio di screditare il concorrente traendo dalle evidenze disponibili conclusioni che esse non supportano: in Vifor, un maggiore rischio per la sicurezza; in Sanofi, una minore solidità delle evidenze dedotta dalla diversa tipologia di studi, nonostante le valutazioni degli organismi competenti. Se, da un punto teorico, la distinzione tra comparazione scientifica legittima e discredito non supportato da evidenze è chiara, all’atto pratico, stante la complessità delle scienze, questi casi sembrano prestarsi più a situazioni di manifesta denigrazione, ossia dove la discrasia tra studi e report tecnici e affermazioni è netta, piuttosto che a situazioni al margine dove entrambi i produttori di un farmaco possono legittimamente far valere nella comunicazione la superiorità ovvero la diversità del proprio farmaco in relazione a certe variabili.

La vicenda si è chiusa a circa un anno dalle ispezioni, una rapidità che la vicepresidente Ribera ha ricondotto anche alla cooperazione di Sanofi nel suo intervento pubblico di presentazione della decisione sul caso. Peraltro, il market test degli Impegni, iniziato meno di due settimane dopo l’apertura formale del procedimento, suggeriva che il confronto sul loro contenuto fosse già avanzato.

Non resta che attendere la pubblicazione della decisione per approfondire la valutazione della Commissione. Gli Impegni mettono però già a fuoco la tematica della ricerca di un equilibrio delicato: lasciare spazio alla discussione sui metodi scientifici, allo stesso tempo evitando che le differenze tra studi siano utilizzate per suggerire una debolezza del concorrente che le valutazioni disponibili non supportano.

Eleonora Colombo e Maria Stella Cappelli

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Diritto di accesso e cooperazione tra autorità – Il Tribunale dell’UE respinge il ricorso contro il rifiuto della Commissione di concedere l’accesso al modulo con cui le autorità nazionali antitrust si chiedono assistenza per l’acquisizione di prove

Con la sentenza del 14 ottobre 2026, nella causa T-205/25, il Tribunale dell’Unione europea (il Tribunale) ha respinto il ricorso per annullamento proposto da un privato contro la decisione della Commissione europea (la Commissione) di negare l’accesso alla versione integrale del modulo standard utilizzato dalle autorità nazionali di concorrenza (NCA) per le richieste di assistenza reciproca (il Modulo). Il Tribunale ha ritenuto che la tutela della finalità delle ispezioni, e dell’efficacia di queste ultime come strumento di raccolta delle prove, prevalga sul generale diritto di accesso, anche quando il documento non si riferisce a un’indagine specifica.

La vicenda trae origine da una richiesta presentata alla Commissione ai sensi del Regolamento (CE) n.1049/2001 (il Regolamento 1049/2001), volta a ottenere l’accesso alla versione integrale del Modulo, impiegato per formalizzare le richieste di assistenza tra autorità della concorrenza degli Stati membri ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 1/2003. L’istanza riguardava specificamente il modello in quanto tale, ossia la versione “in bianco”, priva di riferimenti a indagini specifiche o pendenti. La Commissione aveva concesso un accesso solo parziale, oscurando il numero di settimane antecedenti la data prevista dell’ispezione e la descrizione delle fasi investigative e dei passaggi intermedi che le autorità competenti devono seguire prima dell’ispezione. A fondamento di tale decisione, la Commissione aveva invocato l’eccezione al diritto di accesso di cui all’articolo 4, paragrafo 2, del medesimo Regolamento 1049/2001, eccezione posta a tutela delle attività di ispezione, indagine e revisione contabile, derogabile solo in presenza di un interesse pubblico prevalente alla divulgazione, che l’istante non aveva motivato.

Il ricorrente ha impugnato la decisione della Commissione deducendo, con il primo motivo, che il Modulo non rientrasse nell’ambito applicativo dell’eccezione e che il rischio di pregiudizio all’attività di ispezione non fosse stato adeguatamente dimostrato; con il secondo motivo, che non sussistesse in capo al richiedente un onere di dimostrare l’interesse pubblico alla divulgazione, affermando comunque che, nel caso di specie, ricorreva un interesse pubblico prevalente alla trasparenza sulle attività delle NCA.

Il Tribunale ha respinto integralmente il ricorso, confermando la legittimità della decisione della Commissione. Il Tribunale ha chiarito che le nozioni di “ispezione” e “indagine” ai sensi del Regolamento 1049/2001 sono concetti autonomi del diritto dell’Unione, che prescindono dalla qualificazione del diritto nazionale e comprendono ogni procedura strutturata e formalizzata diretta all’acquisizione di elementi istruttori. Rientrano in tale nozione anche le attività svolte da un’autorità nazionale su richiesta di un’altra ai sensi dell’articolo 22(1) del Regolamento 1/2003, a prescindere dal fatto che il documento non si riferisca a una specifica indagine già avviata. Il Tribunale ha inoltre ribadito che, da un lato, per negare l’accesso, l’istituzione deve dimostrare che la divulgazione comprometterebbe in modo concreto l’interesse protetto; e, dall’altro, che l’onere di dimostrare nel concreto un interesse pubblico prevalente alla divulgazione grava sempre sul richiedente.

Il Tribunale ha accertato nel caso in esame che la struttura del Modulo, pur in assenza di dati relativi a un caso specifico, rivela la tempistica delle fasi procedurali che precedono un’ispezione. Se tale tempistica fosse divulgata, chiunque si trovasse coinvolto in una delle fasi nell’ambito di un’indagine – ad esempio ricevendo una richiesta riconducibile a una di esse – potrebbe risalire alla data prevista di un’ispezione, pregiudicando l’effetto sorpresa necessario a prevenire la distruzione o l’occultamento di prove. Quanto al secondo motivo, il Tribunale ha ritenuto insufficiente il richiamo del ricorrente alla Raccomandazione OCSE del 2021 sulla trasparenza e l’equità procedurale al fine di sostenere l’esistenza di un interesse pubblico alla divulgazione, qualificandolo come generico, inidoneo a dimostrare un interesse prevalente nel caso concreto.

In sintesi, il Tribunale ha confermato la legittimità del diniego parziale di accesso al Modulo utilizzato dalle NCA per le richieste di assistenza ispettiva ex articolo 22(1) del Regolamento n.1/2003. Il Tribunale ha affermato che la tutela della finalità delle ispezioni e delle indagini si estende anche a documenti in bianco, non riferiti a un procedimento specifico, qualora il loro contenuto sia idoneo a rivelare la tempistica o le modalità operative delle autorità competenti.

La pronuncia è rilevante per le imprese coinvolte in procedimenti antitrust transfrontalieri, perché conferma che i documenti relativi alla cooperazione tra autorità restano riservati rispetto agli strumenti generali di trasparenza, quando il loro contenuto possa rivelare la tempistica o le modalità operative di un’ispezione.

Laura Pagliuso e Francesca Imparato

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DMA e gatekeepers – L’AG Biondi ha presentato le proprie conclusioni proponendo di respingere l’appello di ByteDance contro la sentenza del Tribunale che aveva confermato la sua designazione di TikTok come gatekeeper

Lo scorso 15 ottobre 2026, l’avvocato generale Biondi (l’AG) ha presentato le proprie conclusioni nella causa C-627/24 P, riguardante l’appello proposto da ByteDance Ltd (la Ricorrente) avverso la sentenza del Tribunale dell’Unione europea (il Tribunale), che aveva confermato la designazione della Ricorrente quale gatekeeper ai sensi del Regolamento (UE) 2022/1925 (il DMA).

La vicenda trae origine dalla decisione del 5 settembre 2023 (la Decisione), con cui la Commissione europea (la Commissione) ha designato la Ricorrente quale gatekeeper con riferimento a TikTok, qualificato come “servizio di social network online”. La Ricorrente superava infatti le soglie quantitative previste dall’articolo 3, paragrafo 2, del DMA, facendo così scattare la presunzione relativa della sussistenza dei requisiti qualitativi per tale designazione.

Nella notifica del 3 luglio 2023, la Ricorrente, nel cercare di superare la presunzione aveva presentato una serie di argomentazioni volte a contestare tali presunzioni. In particolare veniva evidenziato il fatto che TikTok non si inseriva nell’ambito di un più ampio ecosistema digitale nonché il significativo impatto del fenomeno del multi-homing, ossia che gli utilizzatori di TikTok utilizzano svariate piattaforme, elementi che, secondo la Ricorrente, intaccherebbero profondamente l’impatto che TikTok può avere nei confronti degli utenti e che escluderebbero che ByteDance possa qualificarsi come gatekeeper. Ritenendo che tali argomentazioni non fossero idonee a superare le presunzioni, la Commissione aveva adottato la Decisione senza avviare un’indagine di mercato.

Il ricorso era stato integralmente rigettato dal Tribunale (si veda la Newsletter del 22 luglio 2024), che aveva confermato la designazione di TikTok come gatekeeper, pur riscontrando una violazione del diritto della Ricorrente di essere sentita su alcuni aspetti, ritenuta tuttavia ininfluente sull’esito della Decisione.

Il giudizio ora pendente dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea (CGUE) verte, in particolare, (i) sull’applicazione dell’articolo 3 del DMA al procedimento di designazione; (ii) sulla lamentata violazione dei diritti della difesa della Ricorrente, nonché (iii) sulla richiesta della Commissione di annullare la motivazione della sentenza nella parte in cui il Tribunale aveva riconosciuto una violazione del diritto di essere sentiti. Su invito della CGUE, l’AG ha esaminato tali tre questioni.

In primo luogo, la Ricorrente contesta lo standard probatorio applicato dal Tribunale per valutare quando la Commissione deve procedere ad una indagine di mercato, ritenendolo eccessivamente rigoroso. L’AG propone di respingere tale censura pur affermando (in maniera peraltro non del tutto chiara) che, nella fase preliminare, l’impresa non è tenuta a dimostrare in modo conclusivo di non essere un gatekeeper, ma può limitarsi a presentare argomentazioni dotate di un “alto grado di plausibilità” e sufficientemente convincenti da mettere seriamente in discussione le presunzioni. Una volta raggiunta tale soglia, secondo l’interpretazione fornita dall’AG, l’avvio dell’indagine non sarebbe rimesso alla discrezionalità della Commissione. Infatti, nonostante l’articolo 3, paragrafo 5, del DMA stabilisca letteralmente che la Commissione “può” avviare l’indagine di mercato, questa sarebbe necessaria quando l’impresa dimostri, con “l’alto grado di plausibilità” richiesto, che, nonostante il superamento delle soglie quantitative, potrebbe eccezionalmente non soddisfare i requisiti sostanziali per la designazione come gatekeeper.

In secondo luogo, la Ricorrente contesta la presunzione alla luce del fatto che TikTok non si inserisce in un più ampio ecosistema digitale, come altri fornitori dei servizi di social networks o altri servizi di piattaforma digitale. L’AG conferma l’impostazione del Tribunale, osservando anzitutto che l’assenza di un ecosistema non è sufficiente a superare tale presunzione: l’esistenza di un ecosistema costituirebbe infatti un indice rilevante, ma non un requisito necessario, poiché la posizione di “punto di accesso importante” (gatekeeper) può derivare anche da effetti di rete o di lock-in. Quanto al multi-homing, l’AG avalla nella sostanza il ragionamento del Tribunale, ribadendo che argomentazioni generali, riferibili all’intera categoria dei social network, non sarebbero infatti sufficienti a confutare la presunzione relativa allo specifico servizio. Inoltre, il DMA non richiederebbe che il servizio costituisca l’unico canale attraverso cui gli utenti commerciali raggiungono gli utenti finali, essendo sufficiente che rappresenti un canale importante.

In terzo luogo, l’AG esamina la censura relativa al diritto di essere sentiti e, condividendo l’impostazione della Commissione, propone di accogliere la richiesta di sostituire la motivazione della sentenza impugnata. Secondo l’AG, le garanzie previste dall’articolo 34 del DMA, ossia la comunicazione delle risultanze preliminari e la possibilità di presentare osservazioni, operano soltanto nell’ambito dell’indagine di mercato. Nel caso di specie, il diritto di essere sentiti sarebbe invece garantito dalla possibilità per l’impresa di contestare le presunzioni e presentare le proprie argomentazioni già in sede di notifica, senza che la Commissione sia tenuta a comunicarle preventivamente la propria valutazione provvisoria. L’AG esclude quindi che si sia verificata una violazione del diritto di essere sentiti ma, diversamente dal Tribunale, respinge l’ulteriore conclusione secondo cui, anche ove accertata, tale violazione sarebbe stata irrilevante in assenza di effetti sull’esito del procedimento – un’impostazione che, come già osservato nel nostro precedente commento, si discostava dalla recente giurisprudenza europea in materia di diritti della difesa.

Le conclusioni in commento sono di particolare interesse in quanto si tratta della prima occasione in cui la CGUE sarà chiamata a pronunciarsi su un procedimento di designazione di gatekeeper. Resta da vedere se la CGUE seguirà l’impostazione proposta dall’AG, in particolare con riguardo al profilo sulla prova di effetti concreti derivanti dalla violazione di diritti di difesa, nonché laddove l’AG propone un’interpretazione dell’articolo 3, paragrafo 5, del DMA che va oltre il dato letterale della norma, trasformando la facoltà della Commissione di avviare un’indagine di mercato in un vero e proprio obbligo qualora le argomentazioni dell’impresa rimettano manifestamente in discussione le presunzioni derivanti dal superamento delle soglie quantitative. In questo ultimo caso sarebbe importante che la CGUE fornisca criteri chiari per valutare quando la parte ha effettivamente “messo in discussione” le presunzioni in parola.

Oriella Trad

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Diritto della concorrenza – Italia / Attività di segnalazione e settore dell’energia – L’AGCM ha sollevato al Parlamento e al Governo criticità concorrenziali su alcune disposizioni del “Decreto Bollette”

Con il provvedimento dello scorso 24 settembre, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (l’AGCM) ha trasmesso ai presidenti della Camera e del Senato e al presidente del Consiglio dei Ministri una segnalazione ai sensi dell’art. 21 l. n. 287/1990 concernente la disciplina delle sollecitazioni commerciali telefoniche relative ai contratti di fornitura di energia elettrica e gas introdotta all’art. 51, comma 8-bis del d.lgs. n. 206/2005 (Codice del Consumo) dall’art. 1, comma 5-bis, del d.l. n. 21/2026, convertito con modificazioni dalla l. n. 49/2026 (c.d. “Decreto Bollette”).

La disposizione attenzionata introduce un nuovo comma nell’articolo 51 del Codice del Consumo, inerente ai requisiti per stipulare contratti a distanza, stabilendo il divieto di effettuare sollecitazioni commerciali per telefono, anche tramite messaggistica, al fine di proporre o concludere contratti di fornitura di energia elettrica e gas, con due importanti eccezioni. La norma infatti considera tale pratica commerciale legittima nei casi in cui:

1) il sollecito sia stato espressamente richiesto dal consumatore attraverso le interfacce informatiche messe a disposizione dal professionista; o

2) il sollecito sia rivolto a consumatori che sono già clienti del professionista per forniture di gas ed energia elettrica e che abbiano manifestato il proprio consenso.

Pur riconoscendo le condivisibili finalità a tutela dei consumatori che hanno portato all’adozione delle disposizioni in questione, consistenti nel contrastare fenomeni di telemarketing aggressivo a danno dei consumatori, l’AGCM sottolinea che l’attuale formulazione della norma presenta criticità concorrenziali nei mercati della vendita retail dell’energia elettrica e del gas.

Per quanto concerne la prima eccezione, l’AGCM riflette sul rischio che legittimare la sollecitazione su richiesta del consumatore effettuata esclusivamente tramite l’interfaccia direttamente messa a disposizione dal professionista finirebbe per escludere dalla dinamica commerciale quegli intermediari indipendenti il cui ruolo è di consentire ai consumatori di comparare offerte e prezzi e ai fornitori di raggiungere un più ampio bacino di utenza. Secondo la segnalazione, una riduzione del loro impiego andrebbe a danno della concorrenza, rendendo più difficoltoso per gli operatori del settore contendere la clientela ai concorrenti già presenti sul mercato.

Con riferimento alla seconda eccezione, considerata più problematica dall’AGCM, quest’ultima chiarisce che vincolare la possibilità di sollecitare nuovi clienti ad un pregresso rapporto di fornitura in atto finirebbe, da un lato, per svantaggiare indebitamente i fornitori di energia che non dispongono già di una base di clientela consolidata e, dall’altro, per creare uno squilibrio tra fornitori di energia e gas ed operatori di altri settori (ad esempio le telecomunicazioni) che siano interessati ad ampliare la propria clientela e la propria offerta di servizi. Se, infatti, un operatore di un diverso settore che intenda offrire anche forniture di energia o gas non può, stando alla norma, sollecitare la propria clientela consolidata proponendo nuove offerte in ambito energy, lo stesso non vale al contrario. Dato che la disposizione in oggetto non si applica a settori diversi dall’energia e dal gas, un fornitore già operante in ambito energy potrebbe ben sfruttare la propria base di clientela per proporre offerte in settori complementari o presentare offerte integrate multiutility (ad esempio un pacchetto energia e telecomunicazioni).

Inoltre, per l’AGCM la disciplina in oggetto finisce per limitare indebitamente la contendibilità della clientela esistente, dato che essa autorizza il sollecito per raggiungere i propri clienti consolidati ma impedisce di raggiungere consumatori già serviti da altri fornitori. In questo modo, secondo la segnalazione si accentuano effetti di retention a favore degli operatori già attivi, si riducono le possibilità per i consumatori di ricevere e confrontare offerte alternative e la pressione concorrenziale sui fornitori.

La segnalazione chiarisce infine che lo squilibrio creatosi tra operatori del settore energy e operatori di altri settori non può essere compensato estendendo l’attuale disciplina anche a questi ultimi, ma individuando una nuova disciplina meno invasiva delle attività degli intermediari e maggiormente favorevole alla contendibilità della clientela. Pertanto, l’AGCM auspica una revisione del dettato normativo attuale al fine di individuare soluzioni che incentivino un assetto concorrenziale valido pur preservando il contrasto a tutte le pratiche commerciali di indebito sollecito che ledono i consumatori.

Michele Amodio

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FDI - Italia / Golden Power e strategicità sopravvenuta - Il Tribunale di Bologna esclude che la sopravvenuta rilevanza strategica della società partecipata Ferretti faccia sorgere l'obbligo di notificare una partecipazione già detenuta

Con l’ordinanza del 12 ottobre 2026 (l’Ordinanza), il Tribunale di Bologna – Sezione specializzata in materia di impresa (il Tribunale) ha rigettato il ricorso cautelare proposto da Azúr A.S. (la Ricorrente), riconducibile al gruppo ceco KKCG e titolare del 23,23% del capitale di Ferretti S.p.A. (Ferretti), volto ad ottenere la sospensione dell’efficacia delle deliberazioni con le quali l’assemblea ordinaria di Ferretti del 14 maggio 2026 aveva determinato il numero dei componenti e nominato il consiglio di amministrazione (CdA) e il collegio sindacale (le Delibere).

Ripercorrendo brevemente i fatti, dal 2012 Ferretti è controllata dal gruppo Weichai (ritenuto riconducibile, in ultima istanza, alla Repubblica Popolare Cinese) attraverso Ferretti International Holding S.p.A. (FIH), che detiene il 39,5% del capitale. Nel marzo 2016 il CdA di Ferretti ha deliberato l'avvio di un nuovo progetto nella sicurezza navale e nella difesa militare, a cui è seguita la costituzione della Ferretti Security Division (FSD).

Secondo la Ricorrente, da tale momento sarebbe sorto l’obbligo di notificare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri (la Presidenza), ai sensi dell’articolo 1, comma 5, del D.L. n. 21/2012 (la Normativa Golden Power), la partecipazione già detenuta, in ragione della rilevanza strategica che Ferretti avrebbe assunto nel settore della difesa. In via subordinata, tale obbligo sarebbe comunque sorto al più tardi nel 2025, quando la Presidenza stessa avrebbe riconosciuto la rilevanza strategica di Ferretti nell’ambito dell'esame di altre operazioni. La mancata notifica avrebbe determinato la sospensione dei diritti di voto di FIH e, dunque, la nullità o l’annullabilità delle Delibere che avevano visto prevalere la lista proposta da FIH. La Ricorrente ha poi lamentato la violazione dell’articolo 122 del TUF, per l’esistenza di patti parasociali non resi pubblici, oltre che l’abuso del diritto di voto.

Il Tribunale ha preliminarmente osservato come l’articolo 1 della Normativa Golden Power distingua tra le delibere, gli atti e le operazioni dell’impresa che incidono sugli attivi strategici – per le quali l’obbligo di notifica è posto a carico dell’impresa ai sensi del comma 4 – e l’acquisto di partecipazioni, disciplinato dal comma 5, con obbligo di notifica a carico dell’acquirente. A tale riguardo, il Tribunale ha ricordato che la notifica è dovuta quando l’acquirente venga a detenere una partecipazione superiore al 3% e, successivamente, al superamento di specifiche soglie rilevanti. Nel caso di specie, era incontroverso che Weichai avesse acquisito il controllo di Ferretti nel 2012 e che solo nel marzo del 2016 il CdA avesse deliberato l’avvio del nuovo progetto nel settore della sicurezza navale. Ne consegue, secondo il Tribunale, che in questo caso non si era verificata alcuna acquisizione della partecipazione di FIH in Ferretti, giacché la partecipazione ed il relativo assetto di controllo preesistevano.

Secondo il Tribunale, il comma 5 riguarda esclusivamente l’acquisizione della partecipazione e chi la effettua: non impone dunque una nuova notifica al titolare di una partecipazione già acquisita, solo perché la società partecipata abbia avviato in seguito un’attività strategica.

Il Tribunale ha respinto anche gli argomenti a sostegno di una lettura sostanziale della normativa fondati sulla prassi di Ferretti di informare la Presidenza in occasione dei progetti di quotazione a Milano (2019 e 2022) e a Hong Kong (2021) e dell’operazione di acquisto e successivo annullamento di azioni proprie del 2024. Ferretti ha infatti dichiarato di aver effettuato tali comunicazioni in via prudenziale e, secondo il Tribunale, una simile prassi non può ampliare il perimetro dell'obbligo legale.

Infine, il Tribunale ha ritenuto non comparabile (anche se non in maniera interamente convincente) il precedente caso Pirelli del giugno 2023 invocato dalla Ricorrente, relativo al rinnovo di un patto parasociale sulla governance, in cui il Governo aveva esercitato i poteri speciali imponendo prescrizioni, tra cui obblighi di notifica per le successive modifiche: una situazione che il Tribunale ritiene sostanzialmente diversa dal mero mantenimento, da parte di FIH, di una partecipazione acquistata prima che Ferretti iniziasse l’attività strategica.

L’Ordinanza in commento risulta di notevole interesse in quanto afferma, in sede cautelare, una lettura restrittiva dell’obbligo di notifica previsto dal comma 5. Inoltre, è interessante notare come la disciplina Golden Power, strumento di controllo pubblicistico affidato al Governo, nel caso in esame è stata invocata davanti al giudice civile da un socio di minoranza, con l’obiettivo di neutralizzare il voto del socio di controllo e ribaltare l’esito dell’assemblea. Si è trattato, in sostanza, di un tentativo di private enforcement della normativa in parola. Non è escluso che il caso apra la “porta” ad altre simili iniziative. Trattandosi di una decisione resa in cognizione sommaria, resta ora da vedere come si orienterà il giudizio di merito e se la questione verrà approfondita anche dalla Presidenza, alla quale verosimilmente sono state “denunciate” dalla Ricorrente le stesse Delibere.

Fabio Bifarini e Federico Corallo

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