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  2. Newsletter giuridica di concorrenza e regolamentazione - 28 settembre 2026
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Newsletter giuridica di concorrenza e regolamentazione - 28 settembre 2026

Sep 28 2026

Diritto della concorrenza – Europa / Aiuti di Stato e settore siderurgico – La Corte di Giustizia esclude dalle agevolazioni energetiche le imprese in amministrazione straordinaria

Con la sentenza dello scorso 24 settembre, resa nelle cause riunite C-503/25 e C-504/25, la Corte di Giustizia dell’Unione europea (la CGUE) si è pronunciata, a seguito del rinvio pregiudiziale del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia (il TAR Lombardia), nell’ambito della causa promossa da Acciaierie d’Italia S.p.A. (ADI), in amministrazione straordinaria, contro la Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA). La CGUE ha chiarito che l’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE, letto in combinato disposto con gli Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione (OASR), non osta a una normativa nazionale che escluda le imprese in amministrazione straordinaria dalle agevolazioni sui costi energetici riservate ai grandi consumatori.

ADI, sottoposta al regime di amministrazione straordinaria e dichiarata insolvente dal Tribunale Fallimentare di Milano il 29 febbraio 2024, aveva richiesto a CSEA l’iscrizione nei registri dei grandi consumatori di gas naturale ed elettricità per il 2025, così da poter accedere alle relative agevolazioni sui costi energetici. CSEA aveva tuttavia respinto le domande, qualificando ADI come “impresa in difficoltà” ai sensi del punto 20 degli OASR, richiamato dalla normativa italiana di settore che esclude tali imprese dall’accesso alle agevolazioni energetiche.

Il rigetto si fondava, in particolare, sulla nozione di “impresa in difficoltà” prevista dagli OASR, che ricomprende anche le imprese soggette a una procedura concorsuale per insolvenza. Il TAR Lombardia dubitava, tuttavia, che tale qualificazione potesse applicarsi a un’impresa sottoposta ad amministrazione straordinaria, considerato che questa procedura non è diretta alla liquidazione dell’impresa, ma mira a preservarne la continuità aziendale e a consentirne il rilancio. Il TAR Lombardia si è quindi interrogato sulla compatibilità con il diritto dell’Unione europea della normativa nazionale che, sulla base di tale qualificazione, esclude le imprese in amministrazione straordinaria dalle agevolazioni energetiche riservate ai grandi consumatori.

La CGUE ha confermato la correttezza di tale qualificazione e, quindi, della relativa esclusione dal regime agevolato, chiarendo che un’impresa sottoposta ad amministrazione straordinaria rientra nella nozione di “impresa in difficoltà” ai sensi degli OASR (par. 20). Secondo la CGUE, l’amministrazione straordinaria costituisce infatti una procedura concorsuale applicabile a un’impresa insolvente, la cui apertura presuppone un previo accertamento giudiziale dello stato di insolvenza. La CGUE ritiene che tale conclusione sia ulteriormente confermata dal fatto che l’amministrazione straordinaria è espressamente qualificata come procedura di insolvenza dal Regolamento (UE) 2015/848 relativo alle procedure nei casi di imprese insolventi.

La CGUE ha inoltre chiarito che la finalità di rilancio e di ripristino della redditività perseguita dall’amministrazione straordinaria non è incompatibile con la qualificazione dell’impresa come “in difficoltà”. Gli stessi OASR sono infatti diretti al salvataggio, alla ristrutturazione e al recupero della redditività delle imprese che versano in tale situazione. Il fatto che una procedura nazionale persegua i medesimi obiettivi non esclude, pertanto, che le imprese ad essa sottoposte rientrino nella nozione di “impresa in difficoltà” prevista dal diritto dell’Unione europea.

La CGUE ha infine respinto l’argomento secondo cui l’esclusione dalle agevolazioni energetiche aggraverebbe la situazione finanziaria dell’impresa, distinguendo tra gli aiuti energetici oggetto del procedimento e gli aiuti al salvataggio e alla ristrutturazione disciplinati dagli OASR. Un’impresa in difficoltà non è infatti esclusa da qualsiasi forma di sostegno pubblico, potendo accedere, nel rispetto delle condizioni previste dagli OASR, agli aiuti destinati al suo salvataggio e alla sua ristrutturazione. Essa non può tuttavia beneficiare di misure di sostegno finalizzate al perseguimento di obiettivi di politica pubblica diversi, come la riduzione dei costi energetici delle imprese a forte consumo, poiché ciò equivarrebbe a utilizzarla come strumento di una politica pubblica diversa da quella perseguita dagli OASR.

La CGUE ha quindi concluso che l’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE, letto in combinato disposto con gli OASR, non osta alla normativa nazionale che esclude le imprese in amministrazione straordinaria dalle agevolazioni energetiche riservate ai grandi consumatori, purché l’ammissione alla procedura sia subordinata all’accertamento giudiziale dello stato di insolvenza. Sul piano pratico, le imprese sottoposte ad amministrazione straordinaria restano dunque escluse dagli aiuti energetici settoriali, pur potendo, in linea di principio e nel rispetto delle relative condizioni, accedere agli aiuti al salvataggio e alla ristrutturazione.

Numa Blondi

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Tutela del consumatore /  Pratiche commerciali scorrette e settore dell’intelligenza artificiale - L’AGCM avvia un’istruttoria nei confronti di Perplexity AI per presunte pratiche aggressive ed ingannevoli e possibili clausole vessatorie

Con il recente avviso “per pubblici proclami”, pubblicato sul proprio Bollettino a seguito della mancata ricezione della notifica da parte della società, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha reso noto l’avvio di un’istruttoria nei confronti di Perplexity AI (Perplexity), fornitore dell’omonimo servizio di “chatbot” fondato su sistemi di intelligenza artificiale. L’avvio del procedimento, originato da segnalazioni di consumatori pervenute a partire da gennaio 2026, contesta a Perplexity due potenziali e distinte pratiche commerciali scorrette, unitamente alla presenza di alcune presunte clausole vessatorie nelle relative condizioni generali di servizio.

La prima pratica contestata riguarda la modifica unilaterale apportata da Perplexity alle condizioni della promozione avviata nel luglio 2025 in partnership con TIM, che consentiva ai clienti dell’operatore telefonico di usufruire gratuitamente del servizio Perplexity Pro per 12 mesi, senza rinnovo automatico. Da gennaio 2026, infatti, Perplexity apportava la suddetta modifica, introducendo il rinnovo automatico del servizio e richiedendo agli utenti della promozione l’inserimento di un metodo di pagamento, pena la disattivazione del servizio. Secondo l’AGCM, tale condotta potrebbe configurare una pratica commerciale aggressiva in violazione degli artt. 24 e 25 del Codice del Consumo, in quanto suscettibile di condizionare indebitamente la libertà di scelta dei consumatori, posti di fronte all’alternativa tra accettare la modifica o perdere il beneficio della promozione.

La seconda contestazione ha ad oggetto il carattere omissivo ed ingannevole delle informazioni rese sulle caratteristiche e i limiti del servizio offerto, in violazione degli artt. 20, 21 e 22 del Codice del Consumo. Secondo l’AGCM, infatti, Perplexity non sembrerebbe fornire ai consumatori informazioni chiare, complete e immediatamente accessibili in ordine ai modelli, alle condizioni e ai limiti di utilizzo dei sistemi IA di terze parti disponibili. Ciò in quanto l’interfaccia indurrebbe a ritenere che la semplice registrazione gratuita consenta l’accesso anche ai più avanzati modelli di intelligenza artificiale di terze parti, mentre procedendo con la registrazione viene richiesta a tal fine la sottoscrizione di un piano a pagamento; inoltre, non verrebbero specificati i limiti quantitativi di query per piano, ossia le richieste effettuabili dall’utente in un determinato arco temporale. In secondo luogo, la funzione di generazione immagini, presentata come inclusa in tutti i piani, avrebbe subito blocchi o limitazioni da gennaio 2026. Infine, sempre secondo l’AGCM, significative carenze informative emergerebbero con riferimento al rischio di generazione di contenuti inesatti (c.d. “allucinazioni”), relegando generici avvertimenti a sezioni secondarie e non facilmente accessibili agli utenti, a fronte di affermazioni presenti sul sito web che enfatizzerebbero, al contrario, l’accuratezza del servizio.

L’AGCM ha infine altresì contestato la presunta vessatorietà, ai sensi dell’articolo 33 del Codice del Consumo, di diverse clausole contenute nei Termini di servizio, tra cui: i) la previsione di uno ius variandi unilaterale e non sufficientemente giustificato in relazione a prezzi e piani di abbonamento; ii) le clausole di accettazione del servizio “così com’è”, corredate da ampie esclusioni di responsabilità a favore del professionista, anche in caso di colpa grave, e con fissazione di un tetto risarcitorio massimo di 100 dollari; iii) l’obbligo di devoluzione delle controversie ad un arbitrato in lingua inglese e la rinuncia all’azione collettiva; iv) la facoltà per il professionista di sospendere e cancellare gli account senza preavviso né motivazione, nonché v) l’individuazione come foro esclusivo per le controversie non devolute ad arbitrato dei tribunali di San Francisco, in California.

Alla luce di tali elementi, l’AGCM ha deliberato l’avvio del procedimento e formulato richieste di informazioni nei confronti del professionista.

Giovanni Pennetta e Maria Stella Cappelli

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Appalti, concessioni e regolazione / Processo amministrativo e notificazione al controinteressato – Il TAR Lazio solleva dubbi sulla legittimità costituzionale della regola che impone di notificare il ricorso ad almeno un controinteressato a pena di decadenza

Con la ordinanza n. 14560 del 2026, il Tribunale amministrativo per il Lazio (TAR Lazio) ha rimesso alla Corte costituzionale la questione di legittimità degli artt. 41, comma 2, e 49, comma 1, c.p.a., che impongono di notificare il ricorso ad almeno uno dei controinteressati, pena l’inammissibilità. La questione non è volta ad eliminare la partecipazione dei controinteressati al giudizio amministrativo, ma solamente ad evitare una ‘classica’ causa di inammissibilità del ricorso se questo non è notificato fin da subito ad almeno uno dei controinteressati. Se accolta, la questione semplificherebbe gli adempimenti processuali per la proposizione di un’azione di fronte al giudice amministrativo.

La vicenda nasce da un concorso pubblico bandito da un’azienda sanitaria regionale per l’assunzione di operatori addetti al servizio ambulanze: il candidato aveva superato le prove, ma era stato escluso dalla graduatoria finale perché l’amministrazione riteneva che non avesse dimostrato, nella documentazione presentata, di possedere il requisito di esperienza richiesto. Impugnando l’esclusione, il ricorrente aveva notificato l’atto introduttivo solo alle amministrazioni intimate, chiedendo contestualmente l’autorizzazione a notificare ai controinteressati per pubblici proclami – senza però eseguire alcuna notifica individuale entro il termine di legge, né presentare un’istanza di accesso per ottenerne i dati identificativi. Rilevata d’ufficio la possibile causa di inammissibilità, il TAR Lazio ha sospeso la trattazione della domanda cautelare e ha sollevato la questione di costituzionalità.

Per comprendere il dubbio sollevato dal TAR Lazio, è utile spiegare brevemente come funzionano le due norme coinvolte. L’art. 41, comma 2, c.p.a. impone di notificare il ricorso, a pena di decadenza, all’amministrazione e ad almeno un controinteressato; l’art. 49, comma 1, c.p.a. consente di sanare l’omissione solo se qualcuno è stato notificato. Se invece non è stato notificato nessuno dei controinteressati, la legge non prevede alcun rimedio, e il ricorso resta inammissibile. Il TAR Lazio dubita della legittimità costituzionale di questo assetto per quattro ragioni: (i) la regola non ha funzione riconoscibile quando i controinteressati sono più di uno, dato che il contraddittorio può comunque iniziare incompleto, ed essere poi integrato in seguito; (ii) la scelta di quale controinteressato notificare è lasciata al caso, creando disparità tra soggetti nella stessa posizione; (iii) reperire in tempo i dati di un controinteressato può esser difficile, con conseguente lesione del diritto di agire in giudizio garantito dagli artt. 24 e 113 Cost.; (iv) i correttivi elaborati dalla giurisprudenza per attenuare la rigidità della regola (ritenendo sufficiente la ricerca diligente dei dati, o la richiesta di notifica per pubblici proclami) rendono l’esito del giudizio imprevedibile, in contrasto con gli artt. 111 e 117 Cost. e con l’art. 6 CEDU.

Applicato al caso concreto, il diritto vigente condurrebbe all’inammissibilità del ricorso, non essendovi alcuna via di sanatoria disponibile. Proprio perché l’esito cambierebbe radicalmente in caso di accoglimento – il ricorso diventerebbe ammissibile e i controinteressati potrebbero essere chiamati in causa su ordine del giudice – il TAR Lazio ha ritenuto la questione rilevante e ha sospeso il giudizio in attesa della pronuncia della Corte costituzionale.

Il TAR Lazio ha così chiesto alla Corte costituzionale di pronunciarsi su una regola processuale risalente e di uso quotidiano, che però nel tempo ha generato delle perplessità in giurisprudenza. La tesi del TAR Lazio è che l’obbligo di notificare almeno un controinteressato entro il termine decadenziale, a pena di inammissibilità, sarebbe irragionevole, sproporzionato e produttivo di esiti imprevedibili; se accolta, resterebbero fermi sia il termine di decadenza per notificare all’amministrazione sia l’obbligo generale di evocare tutti i controinteressati (art. 27 c.p.a.), mentre cadrebbe la sanzione dell’inammissibilità automatica per chi non riesce a notificare almeno un controinteressato entro il termine. Fino alla decisione della Corte costituzionale, la prassi prudente resta la notifica tempestiva ad almeno un controinteressato, se necessario previa istanza di accesso mirata.

Laura Pagliuso

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Legal News / Commercio internazionale e controllo delle esportazioni – L’avvocato generale della CGUE Ćapeta propone un’interpretazione estensiva della nozione di prodotto a duplice uso

Lo scorso 24 settembre 2026, l’avvocato generale Ćapeta (l’AG) ha presentato le proprie conclusioni sulla vicenda riguardante l’autorizzazione all’esportazione degli aeromobili della società austriaca Flugzeugherstellerin (la Ricorrente), avente ad oggetto l’interpretazione della nozione di bene a “duplice uso” ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1 del Regolamento (UE) 2021/821 relativo a tali prodotti (il Regolamento).

La questione prende le mosse dal provvedimento mediante il quale il Ministero per l’Economia, l’Energia e il Turismo austriaco (il Ministero) ha respinto, nel 2023, la richiesta di proroga dell’autorizzazione all’esportazione di aeromobili biposto a configurazione acrobatica concessa alla Ricorrente nel 2018. Nello specifico, il provvedimento aveva ad oggetto un modello di aeromobile concepito per l’addestramento dei piloti per la navigazione aerea generale e per il volo acrobatico. Tali prodotti erano destinati ad una società commerciale civile con sede in Myanmar, anche se l’aeronautica militare del Myanmar era indicata quale utilizzatore finale.

Il diniego opposto dal Ministero (che si fondava, tra l’altro, sulla ritenuta idoneità degli aeromobili a essere riconvertiti per impieghi militari, sul deterioramento della situazione geopolitica del Myanmar e sulle correlate preoccupazioni relative al rispetto dei diritti umani in Myanmar) era stato impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Federale Austriaco (il Tribunale), che aveva a sua volta sollevato due questioni pregiudiziali alla Corte di Giustizia dell’Unione europea (CGUE). Il Tribunale ha proposto due distinti quesiti alla CGUE: in primo luogo, chiede di chiarire se e a quali condizioni un aeromobile civile destinato all’addestramento dei piloti possa essere considerato suscettibile di un utilizzo anche militare e, dunque, essere ricondotto alla categoria dei prodotti a duplice uso non espressamente elencati nell’Allegato I del Regolamento.

Sempre nell’ambito del primo quesito, il Tribunale domanda altresì se, al fine di valutare la natura di prodotto a duplice uso, assumano rilievo fattori ulteriori, quali, ad esempio: la situazione geopolitica del Paese di destinazione, le capacità dell’utilizzatore finale, il rischio di sviamento o la possibilità di riconversione del prodotto.

In secondo luogo, il Tribunale chiede se uno Stato membro possa controllare o vietare l’esportazione di un prodotto verso un Paese terzo per ragioni legate alla tutela dei diritti umani, anche quando il prodotto non presenta le caratteristiche di un prodotto a duplice uso.

Nelle proprie conclusioni, l’AG aderisce ad un’interpretazione estensiva della nozione di prodotto a duplice uso, ritenendo che il Regolamento debba essere interpretato alla luce del mutato contesto geopolitico e del crescente rilievo attribuito dal legislatore dell’Unione europea alle esigenze di difesa e sicurezza. Infatti, secondo l’AG, nell’odierno scenario geopolitico, “considerazioni di politica estera e sicurezza” hanno un peso crescente al punto di acquisire – per riprendere le parole dell’AG –un’importanza pari a quella attribuita al mercato interno e al libero scambio.

Muovendo da tale premessa, l’AG procede quindi all’esame del primo quesito posto dal Tribunale, sostenendo che, ai fini della qualificazione di un prodotto come prodotto a duplice uso, è necessario che quest’ultimo abbia un “utilizzo [anche] militare”. Secondo l’AG, perché ciò avvenga non è necessario che il prodotto contribuisca in modo essenziale alle capacità militari dell’utilizzatore finale, ma è sufficiente la sola esistenza di un nesso tra i possibili utilizzi del prodotto e le capacità militari del Paese di destinazione. Concludendo sulla necessità di adottare tale interpretazione nel giudizio a quo, l’AG ritiene di proporre che anche l’utilizzo di un aeromobile per la formazione di base dei piloti militari, ancorché coincidente con quella dei piloti civili,  è sufficiente a integrare un “utilizzo [anche] militare” del prodotto.

L’AG propone quindi alla CGUE di procedere all’accertamento della natura di prodotto a duplice uso sulla base delle caratteristiche tecniche oggettive del prodotto al momento dell’esportazione, nonché della capacità, anche potenziale, di essere utilizzato per un fine militare. Al contrario, sempre secondo l’AG, non dovrebbero essere oggetto di valutazione per l’accertamento della natura di prodotto a duplice uso elementi quali le capacità militari dell’utilizzatore finale, la situazione del Paese di destinazione o la possibilità di una conversione del prodotto – circostanze che dovrebbero avere rilievo soltanto in una fase successiva, ossia ai fini della motivazione dell’eventuale diniego dell’autorizzazione all’esportazione.

Le conclusioni in commento sono di particolare interesse nella misura in cui, proponendo una lettura ampia della nozione di prodotto a duplice uso, riflettono la crescente centralità delle esigenze di difesa e sicurezza nell’ambito della politica commerciale dell’Unione europea. Peraltro, l’impatto di una definizione ampia di prodotti a duplice uso può incidere su altri strumenti destinati alla protezione degli interessi di sicurezza e difesa dell’Unione europea come, ad esempio, il nuovo Regolamento (UE) 2026/1386 relativo al controllo degli investimenti esteri, più volte citato nelle conclusioni dell’AG, nonché sull’ambito di applicabilità delle normative nazionali sul controllo degli investimenti esteri (c.d. FDI), come quella sui Golden Powers in Italia, che richiamano la nozione di prodotti a duplice uso.

Non resta ora che attendere la pronuncia della CGUE, per vedere se confermerà l’interpretazione estensiva suggerita dall’AG.

Irene Indino e Francesca Imparato

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