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  2. Newsletter giuridica di concorrenza e regolamentazione - 8 giugno 2026
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Newsletter giuridica di concorrenza e regolamentazione - 8 giugno 2026

Jun 8 2026

Diritto della concorrenza – Europa / Gun-jumping e corrispondenza personale dei dipendenti – Il Tribunale dell’UE rigetta i ricorsi di Vivendi e Lagardère confermando la legittimità della richiesta di informazioni della Commissione

In data 3 giugno 2026, il Tribunale dell’Unione europea (il Tribunale) ha rigettato ricorsi presentati dalle società francesi Vivendi S.E.  (Vivendi) e Lagardère S.A. (Lagardère) (congiuntamente, le Società), entrambe attive nel settore dei media e dell’intrattenimento, contro la Commissione europea (la Commissione) in merito a due decisioni aventi ad oggetto la raccolta e la trasmissione di documenti contenuti nelle caselle di posta elettronica e nei cellulari personali di alcuni dipendenti delle Società.

Dopo aver autorizzato in via condizionata l’acquisizione di Lagardère da parte di Vivendi a luglio 2023 (l’Operazione), la Commissione aveva avviato un’indagine volta ad accertare se Vivendi avesse violato l’obbligo di c.d. “standstill”, sospettando che quest’ultima avesse esercitato un’influenza determinante su Lagardère prima del ricevimento dell’autorizzazione dell’Operazione (v. in questa Newsletter).

In tale contesto, la Commissione aveva emesso due decisioni ai sensi dell’art. 11, par. 3, del Regolamento UE n. 139/2004 (EUMR), imponendo alle Società di raccogliere i documenti scambiati da alcuni dipendenti, inclusa la corrispondenza contenuta nella posta elettronica personale e nei messaggi dei cellulari personali, a condizione che tali mezzi fossero stati utilizzati almeno una volta da questi dipendenti per comunicazioni professionali.

Le Società hanno impugnato le rispettive decisioni chiedendone l’annullamento e ottenendo, nel giugno 2024, la sospensione cautelare della loro esecuzione. Nel merito, i due ricorsi articolano motivi in larga parte coincidenti, contestando le decisioni impugnate sotto sei profili e lamentando, in particolare: (i) lo sviamento di potere nella forma di una c.d. fishing expedition; (ii) la violazione del diritto alla vita privata ai sensi dell’articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (la Carta) e dell’articolo 8 della CEDU; e (iii) la violazione della libertà di stampa e della protezione delle fonti giornalistiche ai sensi dell’articolo 11 della Carta e dell’articolo 10 della CEDU.

Con riferimento al primo motivo, le ricorrenti sostenevano che la richiesta di informazioni della Commissione fosse sostanzialmente una c.d. fishing expedition, poiché richiedeva alle imprese di condurre l’indagine attraverso parole chiave generiche e criteri di selezione indeterminati. Il Tribunale ha rigettato l’argomento ricordando come lo sviamento di potere richieda la prova di indizi obiettivi, pertinenti e concordanti che l’atto sia stato adottato per uno scopo diverso da quello istituzionale – prova che, nel caso di specie, non era stata fornita. Secondo il Tribunale, la Commissione può dunque formulare richieste strutturalmente ampie senza incorrere in tale vizio, purché il perimetro temporale, soggettivo e tematico sia sufficientemente determinato.

Inoltre, di particolare interesse è il bilanciamento di interessi tra la tutela del diritto della concorrenza e quella dei diritti fondamentali operata dal Tribunale in merito al terzo motivo di riscorso. Infatti, il Tribunale ha confermato che il criterio del “singolo utilizzo professionale” è di per sé sufficiente ad estendere la richiesta di informazioni ai dispositivi personali dei dipendenti, con conseguente ingerenza – riconosciuta come potenzialmente grave – nel diritto tutelato dall’articolo 7 della Carta.

Tuttavia, tale ingerenza è stata ritenuta giustificata in ragione dell’obiettivo di tutela della concorrenza effettiva nel mercato interno, della limitazione della richiesta a soggetti con funzioni apicali e dell’adeguatezza delle garanzie procedurali predisposte. Su quest’ultimo punto, il Tribunale ha affermato che, nel contesto delle comunicazioni digitali, i poteri istruttori della Commissione perderebbero qualsiasi effetto utile qualora le imprese potessero sottrarsi all’obbligo di trasmettere documenti per il solo fatto che questi siano stati scambiati tramite strumenti di comunicazione personali, a prescindere dal loro contenuto professionale. Inoltre, le garanzie procedurali dalla Commissione verso Vivendi e Lagardère, tra cui l’istituzione di una data room virtuale per i documenti sensibili, sono state ritenute idonee ad assicurare un adeguato bilanciamento con il diritto alla vita privata.

Infine, il Tribunale ha rigettato il motivo relativo alla violazione della libertà di espressione e la protezione delle fonti giornalistiche. Secondo il Tribunale, l’ingerenza su tali diritti non raggiunge una soglia di particolare gravità poiché le decisioni non mirano direttamente all’identificazione delle fonti giornalistiche, potendo tale effetto prodursi solo in via meramente incidentale rispetto allo scopo principale dell’indagine. Inoltre, le garanzie procedurali introdotte dalla Commissione – in particolare, la possibilità per i titolari di tesserino stampa di rivedere i documenti, espungere le informazioni identificative delle fonti o ritirare i documenti sensibili dalla produzione – sono state ritenute conformi agli standard richiesti dalla Corte EDU per neutralizzare tali rischi.

Le due sentenze risultano di particolare interesse in quanto affrontano il tema del bilanciamento tra le esigenze di tutela della concorrenza, da un lato, e la protezione del diritto al rispetto della vita privata e della libertà di stampa nel contesto dell’enforcement della Commissione, dall’altro. Resta ora da vedere se Vivendi e Lagardère decideranno di appellare le sentenze dinanzi alla Corte di giustizia dell’UE e, in tal caso, se la Corte confermerà o meno questo bilanciamento di interessi, con possibili ricadute significative sulla definizione dei limiti dei poteri istruttori della Commissione.

Oriella Trad ed Edoardo Sasso

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Digital Markets Act e piattaforme digitali – Il Tribunale dell’UE annulla in parte la decisione della Commissione che aveva designato un servizio Marketplace come Core Platform Service 

Con la sentenza  del 3 giugno 2026, Il Tribunale dell’Unione Europea (il Tribunale) ha parzialmente accolto il ricorso presentato da Meta Platforms Inc. (Meta) avverso la decisione con cui la Commissione europea (la Commissione) l’aveva designata come “gatekeeper” ai sensi del Digital Markets Act (il DMA) rispetto ai suoi servizi Messenger e Marketplace, in particolare annullando la designazione per il servizio Marketplace.

Ripercorrendo brevemente i fatti, con la decisione del 5 settembre 2023, la Commissione aveva designato Meta come gatekeeper (ossia un operatore che fornisce servizi considerati un punto di accesso fondamentale per raggiungere utenti commerciali e privati, e che ha una posizione significativa e consolidata sul mercato; la Decisione). E ciò con riferimento, tra gli altri, ai seguenti c.d. Core Platform Services (CPS): Facebook, quale “social network online”; Messenger, quale “servizio di comunicazione interpersonale indipendente dal numero” (NIICS); e Marketplace, quale “servizio di intermediazione online” (c.d., ritenendo che fossero soddisfatte le soglie quantitative previste dall’art. 3.2 DMA le quali, se superate, danno luogo ad una presunzione di esistenza di una posizione di “gatekeeper”). Meta impugnava la Decisione limitatamente alla designazione di Messenger e Marketplace.

Rispetto a Messenger, il Tribunale ha respinto il ricorso. In primo luogo, il Tribunale ha ritenuto che la Commissione avesse correttamente stabilito che Messenger non fosse meramente ancillare a Facebook, ma un servizio distinto (stante l’esistenza di una app separata, il possibile utilizzo da parte degli utenti anche con account Facebook disattivato e dato che Meta promuove strumenti specifici per Messenger). In secondo luogo, per il Tribunale, la Commissione aveva correttamente applicato il metodo di calcolo degli utenti commerciali ai fini del soddisfacimento delle soglie quantitative rilevanti. In terzo luogo, il Tribunale ha ritenuto che la Commissione avesse correttamente concluso per la qualifica di Messenger come “NIICS” posto che i gatekeeper spesso forniscono servizi di chat/messaggistica come parte della loro piattaforma e la Commissione era, per il Tribunale, pienamente consapevole della complessità della composizione di tali piattaforme. In ultimo, il Tribunale ha ritenuto che Meta non avesse soddisfatto l’onere probatorio su di essa incombente ai fini del superamento della presunzione di sussistenza di una posizione di gatekeeper.

Il Tribunale ha accolto invece i motivi di ricorso relativi al Marketplace, annullando la Decisione nella parte relativa alla sua designazione come CPS. Un punto cruciale per la designazione di Marketplace era stato quello relativo al calcolo degli utenti commerciali del servizio. Per quanto qui in rilevo, Meta aveva sostenuto che gli utenti aziendali di Facebook non avevano più la possibilità di creare inserzioni su Marketplace dalla propria pagina aziendale di Facebook dal 30 gennaio 2023, quando Meta aveva rimosso tale funzionalità. Tuttavia, la Commissione, nella Decisione, aveva ritenuto queste modifiche non rilevanti ai fini della designazione, posto che le informazioni funzionali alla verifica del superamento delle soglie quantitative erano relative ai tre anni precedenti alla designazione (2020-2022). Meta aveva presentato una richiesta di riconsiderare la Decisione nel 2024 alla luce di ulteriori modifiche, ma la Commissione aveva rimosso la designazione di Marketplace solo il 23 aprile 2025.

In primo luogo, il Tribunale ha ritenuto che Meta avesse ancora interesse al ricorso nonostante la revoca della designazione, in quanto gli effetti di ciò erano solo prospettici, mentre l’annullamento della Decisione avrebbe travolto i suoi effetti sin dall’entrata in vigore. In secondo luogo, per il Tribunale, la Commissione aveva errato nel non tener conto delle modifiche apportate da Meta prima della Decisione, che avrebbero portato il numero di utenti business sotto la soglia quantitativa rilevante: la Decisione non conteneva un’adeguata motivazione ovvero analisi specifica volta a spiegare perché avesse ritenuto, a seguito delle modifiche del 2023, che potesse esserci ancora un numero rilevante di utenti commerciali sul servizio. Il Tribunale non rimprovera la Commissione di aver preso in considerazione – ai fini dell’applicazione delle presunzioni quantitative – i dati afferenti il 2020-2022, ma ha aggiunto che il legislatore non ha previsto una simile limitazione temporale anche per la valutazione della classificazione di un servizio come CPS (art. 2.2 DMA). In terzo luogo, il Tribunale ha ritenuto la posizione della Commissione incompatibile con l’art. 3.3 del Regolamento di attuazione del DMA, che stabilisce l’obbligo per un’impresa di comunicare senza ritardo alla Commissione eventuali modifiche sostanziali dei fatti: se l’impresa ha tale obbligo, la Commissione allora deve tenere conto dei nuovi fatti per adeguare anche la propria decisione.

La sentenza in commento è la seconda occasione in cui il Tribunale si è pronunciata sul processo di designazione delle imprese come gatekeeper rispetto ai propri CPS (dopo il caso Bytedance – commentato in questa Newsletter), ma è la prima in cui viene annullata l’originaria designazione. Resta da vedere l’impatto concreto della sentenza in esame, stanti le misure già adottate da Meta per conformarsi agli obblighi del DMA a valle della designazione, nonché attendere eventuali ulteriori sviluppi dinanzi alle corti europee.

Alessandro Mastrangelo

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Diritto della concorrenza – Italia / Avvocati e concorrenza – L’AGCM ha espresso il proprio parere nell’ambito dell’iter legis del disegno di legge di delega al Governo sulla riforma dell’ordinamento forense

Lo scorso 22 aprile l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (l’AGCM) ha reso il proprio parere nell’ambito del procedimento legislativo sul disegno di legge recante “Delega al Governo per la riforma dell’ordinamento forense” (il DDL Delega) attualmente in fase di discussione alla Camera dei Deputati.

Il parere è stato reso dall’AGCM in virtù di quanto specificamente previsto dall’art. 3, co. 3, del D. lgs. 142/2020, il quale, nel recepire la Direttiva (UE) n. 2018/958 riguardante il c.d. “test della proporzionalità” da effettuare prima dell’adozione di una nuova regolamentazione delle professioni, ha attribuito tale specifica funzione dell’AGCM.

L’AGCM – dopo avere espresso apprezzamento per gli obiettivi dichiaratamente perseguiti dalla riforma forense – manifesta alcune perplessità, principalmente su tre fronti: (i) compensi, (ii) ruolo degli ordini professionali e (iii) formazione, aggiornamento professionale e specializzazione.

In primis, pur rilevando con favore il richiamo al principio della libera pattuizione dei compensi tra le parti, l’AGCM mette in guardia verso alcune disposizioni del DDL Delega recanti principi e criteri direttivi che a suo giudizio potrebbero comportare (per via interpretativa o in sede di attuazione) un’estensione del perimetro di applicabilità dei minimi tariffari, con possibili effetti di irrigidimento del sistema e – quindi – di attenuazione delle dinamiche concorrenziali.

L’AGCM richiama quindi la necessità di mantenere inalterato l’ambito di applicazione della disciplina dell’equo compenso, basata sui parametri forensi, avente carattere eccezionale e limitata ai rapporti degli avvocati con i c.d. “grandi clienti” ex. art. 2, l. n. 49/2023. La stessa ratio porta l’AGCM a suggerire di emendare il DDL Delega nella parte in cui si riferisce ai rapporti di monocommittenza o di collaborazione continuativa laddove sembra estendere l’applicazione della disciplina sui minimi tariffari anche a tali fattispecie (che non presenterebbero le medesime esigenze di tutela rispetto a quelli descritti dalla l. n. 49/2023).

Con riferimento al ruolo degli Ordini, l’AGCM critica le disposizioni del DDL Delega in quanto attribuirebbero de facto l’esercizio di un potere regolamentare diretto al Consiglio Nazionale Forense (il CNF) in relazione a profili rilevanti dell’accesso e dell’esercizio della professione. Richiamando alcuni suoi precedenti, l’AGCM ribadisce come l’attribuzione di una potestà regolatoria a organismi rappresentativi di interesse di categoria possa risultare in contrasto con i principi di concorrenza.

Quanto alle disposizioni in materia di formazione e aggiornamento professionale, l’AGCM afferma nuovamente la necessità che si prevedano ulteriori modalità – alternative alla frequenza di corsi formativi – propedeutiche al conseguimento del titolo abilitativo e all’esercizio della professione forense, apparendo preferibile un “sistema aperto” in cui la valutazione dei percorsi professionali e di studio e ricerca avvenga sulla base di criteri certi, oggettivi, trasparenti e non discriminatori.

In conclusione, l’AGCM rappresenta la generale esigenza che i provvedimenti attuativi della delega al Governo rispettino i criteri di proporzionalità, adottando soluzioni normative ponderate, adeguatamente giustificate e non discriminatorie, coerenti con gli obiettivi perseguiti dalla riforma.

Fabio Bifarini e Salvatore Olivo

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Appalti, concessioni e regolazione / Regolazione e settore estrattivo – La Corte costituzionale dichiara illegittimo l’obbligo di “filiera corta” imposto dalla Regione Toscana per la lavorazione del marmo di Carrara

Con la sentenza n. 90 del 2026, la Corte costituzionale (la Corte) ha dichiarato illegittime le disposizioni della legge della Regione Toscana 21 agosto 2025, n. 52 (la Legge Toscana) che imponevano di lavorare nel sistema produttivo locale almeno il 50% del materiale estratto nel distretto apuo-versiliese. La Corte ha ritenuto che tale obbligo violi la competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza (art. 117, comma 2, lett. e), Cost.), il divieto di ostacolare la libera circolazione delle merci (art. 120, comma 1, Cost.) e la libertà di iniziativa economica (art. 41 Cost.). La pronuncia ribadisce che la tutela della concorrenza opera come limite per la legislazione regionale e che vincoli di localizzazione territoriale rigidi e generalizzati costituiscono barriere protezionistiche illegittime.

La Legge Toscana introduceva un obbligo di “filiera corta” nel settore estrattivo: chi estraeva marmo ornamentale nel distretto apuo-versiliese doveva lavorarne almeno il 50% nel sistema produttivo locale. Il vincolo era condizione necessaria per il rilascio e il mantenimento delle concessioni ed era assistito da sanzioni, fino alla sospensione del titolo. Un obbligo analogo esisteva nella disciplina previgente, ma riguardava solo le cave su patrimonio indisponibile comunale e operava come condizione per la proroga di titoli in scadenza. La riforma del 2025 lo ha generalizzato, estendendolo a tutte le tipologie di siti estrattivi. Il Governo ha impugnato in via principale le disposizioni, denunciando la violazione degli artt. 117, comma 2, lett. e), 120, comma 1, e 41 Cost.

La Corte ha accolto tutte le censure. In primo luogo, ha ribadito che la tutela della concorrenza è materia trasversale di competenza esclusiva statale (art. 117, comma 2, lett. e), Cost.) e funge da limite anche per le competenze residuali delle Regioni: la regolazione della concorrenza deve essere uniforme sul territorio nazionale e non ammette discipline regionali che creino barriere territoriali. In secondo luogo, le norme erigevano una barriera protezionistica che preclude l’accesso paritario al mercato alle imprese di altri territori, in violazione dell’art. 120, comma 1, Cost. Infine, la restrizione della concorrenza e della libera circolazione si ripercuote sulla libertà di iniziativa economica dei singoli operatori, in violazione dell’art. 41 Cost.

La Corte ha anche risposto alla difesa della Regione Toscana, che invocava finalità di tutela ambientale e paesaggistica per giustificare il vincolo. La Corte ha respinto l’argomento: la lavorazione in loco non neutralizza il danno paesaggistico provocato dall’estrazione, non è accompagnata da alcuna valutazione della sostenibilità dei processi di trasformazione locali, non è una misura compensativa né un criterio premiale, ma una prescrizione rigida e generalizzata, lesiva del canone di proporzionalità. In definitiva, secondo la Corte, si tratta di una misura protezionistica a favore dell’industria locale.

Per questi motivi, la Corte ha dichiarato l’illegittimità di tutte le disposizioni impugnate. In concreto, il vincolo del 50% privilegia le imprese locali e discrimina quelle extra-regionali, alterando l’assetto concorrenziale del mercato senza che sussista una giustificazione in un obiettivo legittimo o in motivi imperativi di interesse generale.

La Corte ha pertanto eliminato dall’ordinamento il vincolo toscano di lavorazione locale del marmo di Carrara, ritenendo che la Regione abbia travalicato i limiti della propria competenza residuale in materia di cave. Più in generale, la sentenza conferma il rapporto tra tutela della concorrenza e regolazione regionale: anche quando una Regione interviene in ambiti di propria competenza, non può introdurre vincoli che alterino l’assetto concorrenziale del mercato. Obblighi rigidi e generalizzati di radicamento territoriale, imposti come prescrizioni cogenti anziché come incentivi, costituiscono barriere protezionistiche illegittime quando non sono proporzionati e razionalmente connessi alla finalità perseguita.

Laura Pagliuso

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