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  2. Newsletter giuridica di concorrenza e regolamentazione - 30 giugno 2026
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Newsletter giuridica di concorrenza e regolamentazione - 30 giugno 2026

Jun 30 2026

Diritto della concorrenza – Europa / Servizi della società dell’informazione e tutela dell’ordine pubblico – La Corte di giustizia chiarisce i limiti al principio del controllo dello Stato membro d’origine e il regime applicabile ai prestatori “hosting” ai sensi della Direttiva e-commerce

Lo scorso 16 giugno 2026, la Corte di giustizia dell’Unione europea (CGUE) ha pronunciato la sentenza in risposta a due rinvii pregiudiziali, trattati congiuntamente, promossi dal Conseil d’État francese sull’interpretazione della direttiva 2000/31/CE sul commercio elettronico (la Direttiva).

La prima causa (C-188/24) traeva origine da due società con sede in Repubblica Ceca che gestivano siti internet a carattere pornografico, cui le autorità francesi avevano notificato una diffida che le obbligava ad adottare un sistema di verifica dell’età degli utenti – in attuazione di una disposizione del codice penale francese che vieta la diffusione di contenuti pornografici accessibili ai minori. Le società avevano contestato la legittimità di tale diffida, sollevando in particolare la questione se una simile disposizione penale, generale e astratta, rientrasse nell’ambito di applicazione della Direttiva e potesse quindi essere opposta a prestatori di servizi della società dell’informazione (SSI) stabiliti in un altro Stato membro.

Investita del quesito, la CGUE ha ritenuto che la disposizione penale francese rientrasse effettivamente nell’art. 2, lett. h), della Direttiva, relativo anche a norme di diritto penale e disposizioni poste a tutela dell’ordine pubblico, purché esse prevedano prescrizioni relative all’accesso o all’esercizio dell’attività di SSI non espressamente escluse dalla medesima Direttiva.

Ciò premesso, la CGUE ha quindi verificato se la diffida individuale rivolta alle società ceche potesse qualificarsi come “provvedimento” ai sensi dell’art. 3, par. 4, della Direttiva – e quindi essere legittimamente opposta a un prestatore stabilito in un altro Stato membro – rispettandone le condizioni sostanziali e procedurali. La CGUE ha risposto affermativamente, precisando che, a differenza di una misura generale e astratta, una diffida individuale rivolta a uno specifico prestatore soddisfa il requisito per cui il provvedimento deve riguardare “un determinato servizio della società dell’informazione” che arreca pregiudizio agli obiettivi di tutela dell’ordine pubblico.

La CGUE ha inoltre riconosciuto la proporzionalità della misura delle autorità francesi rispetto agli obiettivi di tutela della dignità umana e dei diritti dei minori ai sensi della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

La seconda causa (C-190/24) riguardava invece una società stabilita in Francia che forniva un servizio elettronico di ausilio alla guida mediante geolocalizzazione, laddove un decreto delle autorità francesi vietava agli operatori di tali servizi di ridiffondere, tramite le proprie piattaforme, segnalazioni trasmesse dagli utenti relative alla presenza di determinati controlli stradali. La società aveva contestato tale divieto, sostenendo che esso violasse la Direttiva e, in particolare, che configurasse un obbligo generale di sorveglianza imposto da uno Stato membro in violazione dell’art. 15 della Direttiva.

In questo caso, la CGUE si è soffermata sui presupposti per l’applicazione dell’esenzione di responsabilità prevista per i servizi di hosting dall’art. 14 della Direttiva (c.d. safe harbour) e sulla portata del divieto di imporre ai relativi prestatori un obbligo generale di sorveglianza ai sensi dell’art. 15 della Direttiva.

Il beneficio del safe harbour presuppone, secondo la CGUE, che il prestatore svolga un ruolo neutro, meramente tecnico e passivo rispetto alle informazioni memorizzate – il che implica che esso non conosca né controlli tali informazioni. L’utilizzo di algoritmi non esclude di per sé tale qualifica, ma il beneficio dell’art. 14 viene meno quando l’algoritmo determina, nell’interesse dell’operatore o del servizio, le condizioni, le modalità o l’ordine di priorità della diffusione dei contenuti. Quanto al divieto di obblighi generali di sorveglianza previsto dall’art. 15, la CGUE ha precisato che esso non impedisce l’adozione di misure volte a bloccare automaticamente la diffusione di informazioni previamente individuate e sufficientemente circoscritte, senza che il prestatore debba prendere conoscenza del contenuto dei messaggi trasmessi dagli utenti.

La pronuncia in commento appare di particolare rilievo per gli operatori digitali: essa conferma che le misure nazionali di diritto penale possono essere opposte, ove rispettino le condizioni dell’art. 3, par. 4, della Direttiva, anche a prestatori stabiliti in altri Stati membri. Al contempo, conferma come l’utilizzo di algoritmi di diffusione dei contenuti possa incidere sulla qualificazione del servizio come hosting e, quindi, sull’accesso al relativo safe harbour.

Francesco Tognato e Martina Cicconi

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Controllo nazionale degli investimenti esteri e normativa UE – La Commissione pubblica il nuovo Regolamento sullo screening degli investimenti esteri nell’Unione

Lo scorso 17 giugno 2026 è stato adottato il Regolamento (UE) 2026/1386 relativo al controllo degli investimenti esteri nell’Unione (il Regolamento), pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il 26 giugno 2026 e destinato ad abrogare e sostituire il vigente Regolamento (UE) 2019/452. Il nuovo testo, che troverà applicazione a decorrere dal 17 gennaio 2028, rappresenta l’esito del percorso di riforma avviato dalla Commissione con la proposta del 24 gennaio 2024 nell’ambito del pacchetto sulla sicurezza economica europea, già oggetto di commento della presente Newsletter.

Il vigente Regolamento 2019/452 si è limitato a riconoscere, e, laddove mancanti, a promuovere l’introduzione di regimi c.d. FDI a livello nazionale e a istituire un meccanismo di cooperazione tra gli Stati membri chiamati a esaminare un investimento estero, senza tuttavia imporre l’adozione di regimi nazionali di controllo, né armonizzarne i contenuti o le procedure. La pandemia e il mutato quadro geopolitico hanno nel frattempo accresciuto la centralità dello screening degli investimenti esteri, rendendo evidenti le carenze del sistema e la necessità di un suo aggiornamento. Si riportano di seguito le maggiori novità del Regolamento.

In primo luogo, il Regolamento introduce l’obbligo per tutti gli Stati membri di dotarsi di un meccanismo di controllo conforme alle prescrizioni dell’Unione e di notificarlo alla Commissione, superando così l’attuale impostazione meramente facoltativa.

In secondo luogo, viene definito un ambito settoriale minimo comune, soggetto in tutti gli Stati membri ad autorizzazione preventiva e ad effetto sospensivo: vi rientrano, tra gli altri, i prodotti a duplice uso e per la difesa; le tecnologie critiche quali semiconduttori, intelligenza artificiale e tecnologie quantistiche; le infrastrutture critiche nei settori dell’energia, dei trasporti e del digitale; le materie prime strategiche; le infrastrutture dei mercati finanziari e quelle elettorali. Resta ferma la facoltà degli Stati membri di estendere il controllo oltre tale soglia minima.

In terzo luogo – e si tratta del cambiamento più rilevante – il Regolamento estende il proprio ambito di applicazione agli investimenti realizzati nell’Unione per il tramite di un’impresa stabilita nell’UE ma controllata, direttamente o indirettamente, da un investitore di un paese terzo. Si supera così l’attuale impostazione, perlomeno come espressa nella giurisprudenza della CGUE e che, a dire il vero, molti Stati membri (inclusa l’Italia) già non seguivano. Infatti, sotto questo profilo, l’ordinamento italiano è già in larga parte allineato all’impostazione del Regolamento, posto che la disciplina nazionale in materia di poteri speciali (c.d. Golden Power) già assoggetta a verifica anche le operazioni realizzate attraverso società acquirenti formalmente europee ma riconducibili a soggetti extra-UE.

In quarto luogo, vengono stabilite regole chiare in ordine ai casi da sottoporre obbligatoriamente al meccanismo di cooperazione: in particolare, gli investimenti rientranti nell’ambito minimo provenienti da investitori controllati da un governo di un paese terzo o destinatari di misure restrittive dell’Unione, nonché i casi in cui sia stata avviata un’indagine approfondita. Si tratta di un sistema assai più mirato rispetto al passato, quando agli Stati membri era richiesto di notificare tutti i casi sottoposti a “screening formale”, nozione interpretata in modo eterogeneo.

In quinto luogo, il Regolamento detta una procedura armonizzata, scandita da un esame iniziale di quarantacinque giorni e, ove necessario, da un’eventuale indagine approfondita, per la quale, peraltro, il Regolamento non prevede alcun termine di durata, rimettendone la scansione alle procedure nazionali dei singoli Stati membri. Esso impone inoltre, per le operazioni soggette a controllo in più Stati membri, la presentazione delle relative notifiche nel medesimo giorno, con coordinamento delle tempistiche decisionali. Occorre tuttavia osservare che l’uniformazione della data di notifica per tutte le giurisdizioni coinvolte in una medesima operazione conduce, di per sé, a un’armonizzazione soltanto parziale, posto che i tempi di esame e di decisione continuano a variare sensibilmente tra gli Stati membri. Sono inoltre rafforzati i poteri consultivi della Commissione, che può ora emettere un parere anche con riguardo a più investimenti considerati congiuntamente; resta tuttavia fermo che il parere non è vincolante e che la decisione finale, così come la definizione dello standard sostanziale di valutazione, permangono di esclusiva competenza degli Stati membri.

Il Regolamento risulta di particolare interesse in quanto segna il passaggio da un quadro meramente abilitante a un sistema fondato su obblighi minimi vincolanti e armonizzati, pur senza istituire un meccanismo di notifica unico, né attribuire alla Commissione un potere decisionale.

In questa prospettiva, appare interessante interrogarsi sull’impatto della riforma con specifico riguardo all’ordinamento italiano. L’Italia dispone già di un regime di controllo particolarmente sviluppato, imperniato sui poteri speciali (Golden Power) e su un ambito di applicazione assai esteso, nel quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri gode di un ampio margine di apprezzamento discrezionale. Per tali ragioni, è ragionevole attendersi che l’impatto del nuovo Regolamento sull’ordinamento italiano risulti complessivamente più contenuto rispetto a quello che si produrrà in altri Stati membri.

Non resta ora che attendere gli sviluppi della fase di attuazione e le scelte che i singoli legislatori nazionali compiranno in vista dell’applicazione del Regolamento a decorrere dal gennaio 2028.

Fabio Bifarini

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Diritto della concorrenza – Italia / Abusi e settore del teleriscaldamento – Il TAR Lazio conferma la sanzione dell’AGCM a Hera per prezzi eccessivi nel teleriscaldamento a Ferrara

Con la sentenza n. 11455 del 13 maggio 2026, il Tribunale Amministrativo regionale per il Lazio (TAR Lazio) ha rigettato il ricorso proposto da Hera S.p.A. (Hera) avverso il provvedimento dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) del 26 novembre 2024, confermando così la sanzione di circa 1,9 milioni di euro – già oggetto di commento in questa Newsletter  – irrogata dall’AGCM a Hera per aver abusato della propria posizione dominante praticando prezzi eccessivi ai consumatori.

Il provvedimento trae origine dalla condotta tenuta da Hera nella rete di teleriscaldamento di Ferrara, gestita in regime di concessione e costituente un monopolio legale. All’epoca dei fatti, il settore del teleriscaldamento non era soggetto ad alcuna regolazione tariffaria pubblica – il primo intervento del regolatore risale alla Deliberazione ARERA 638/2023, con effetti dal 1° gennaio 2024 – e Hera determinava pertanto autonomamente i prezzi applicati agli utenti finali. La condotta, contestata dall’AGCM, era consistita nell’aver parametrato il prezzo del teleriscaldamento alla quotazione del gas naturale, nonostante la rete ferrarese fosse alimentata per oltre l’80% da fonti non gas-dipendenti, e nel non aver adottato sufficienti meccanismi correttivi del prezzo al consumo a seguito della crisi energetica del 2021, coincisa con l’aumento delle quotazioni del gas naturale.

Il TAR ha integralmente validato l’impostazione dell’AGCM, confermando la piena applicabilità del test elaborato dalla Corte di Giustizia dell’Unione europea (CGUE) in United Brands (C-27/76 ) e successivamente precisato dall’Avvocato generale Wahl nelle conclusioni relative al caso AKKA/LAA (C-177/16). Nel caso di specie, il test si era articolato in due fasi distinte. Nella prima fase, l’AGCM aveva verificato l’esistenza di una significativa sproporzione tra i prezzi praticati e i costi effettivamente sostenuti, ricorrendo a metodologie complementari – inclusi il confronto tra molteplici indici di redditività dell’attività di Hera e parametri di rendimento di riferimento del settore, assieme a un’analisi c.d. cost-plus che aveva raffrontato direttamente ricavi e costi riconosciuti.

Nella seconda fase, l’AGCM ha accertato l’iniquità del prezzo: sia in assoluto – rilevando a tal proposito l’assenza di qualsiasi razionale correlazione tra il prezzo praticato agli utenti e il costo effettivo di approvvigionamento del calore – sia per comparazione con le tariffe praticate da altri operatori attivi nel settore. Il TAR ha inoltre sottolineato la sovrabbondanza dell’analisi dell’AGCM, confermando che le due condizioni di questa seconda fase operano in via alternativa, essendo sufficiente la ricorrenza di una sola di esse.

Con riferimento ai motivi di ricorso di Hera, il TAR ha rigettato, in primo luogo, la tesi del legittimo affidamento dell’impresa sulla propria formula tariffaria, tesi basata sul fatto che detta formula non era mai stata direttamente contestata da ARERA, richiamando il consolidato principio secondo cui l’abuso di posizione dominante ha natura oggettiva e prescinde dalla conformità della condotta ad altre normative di settore. In aggiunta, Hera aveva anche contestato l’esclusione dal calcolo cost-plus dei costi sostenuti per alcuni contratti di copertura finanziaria sul rischio gas, mentre il TAR – confermando l’impostazione dell’AGCM – ha chiarito che tali strumenti erano soprattutto volti alla tutela della stabilità degli elevati margini di ricavo di Hera, non costituendo costi intrinseci all’erogazione del servizio.

La sentenza si segnala per aver confermato in sede giurisdizionale la solidità dell’impianto metodologico seguito dall’AGCM nell’accertamento di prezzi eccessivi – un terreno tradizionalmente incerto. Sarà ora interessante osservare se e in che misura tale pronuncia verrà impugnata avanti il Consiglio di Stato, e eventualmente influenzerà l’approccio dell’AGCM nei confronti di tale fattispecie di abuso.

Riccardo Ciani e Edoardo Sasso

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Tutela del consumatore / Pratiche commerciali scorrette e settore degli articoli per la casa – L’AGCM ha irrogato una sanzione di 2 milioni di euro a Deghi per promozioni tramite l’uso di dark pattern consistenti in un contatore fittizio

Con il recente provvedimento dello scorso 23 giugno, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha irrogato a Deghi S.p.A. (Deghi) – attiva nella commercializzazione di articoli per la casa e prodotti di arredo – una sanzione di 2 milioni di euro per aver ingannevolmente prospettato ai consumatori finti sconti promozionali a termine che, tramite l’uso di un contatore, si rinnovavano identici alla scadenza, in violazione degli articoli 20 e ss. del Codice del Consumo.

In particolare, Deghi pubblicizzava sul proprio sito internet offerte promozionali con l’uso di un contatore, tramite il quale il consumatore poteva visualizzare il tempo rimanente fino allo scadere dell’offerta. Tuttavia, dall’istruttoria dell’AGCM – avviata su segnalazione dei consumatori – è emerso che alla scadenza del conto alla rovescia il contatore ripartiva dal principio, e che dunque la promozione veniva rinnovata nei medesimi termini e con le stesse condizioni economiche. Secondo l’AGCM, da ciò derivava la presentazione ingannevole dell’offerta, visto che i consumatori erano indotti a credere che la scadenza della promozione fosse quella indicata dal contatore, e non erano assolutamente informati sulla possibilità di proroga dell’offerta stessa. In aggiunta, dopo il rinnovo dell’offerta, lo sconto continuava ad essere calcolato sul prezzo “pieno” applicato prima della promozione (il Prezzo Pieno), invece che sul prezzo “precedente” – e ben più basso – applicato nei 30 giorni prima del rinnovo (il Prezzo Precedente).

A nulla sono valse le osservazioni di Deghi, secondo cui da un lato (i) il contatore compariva per un numero limitato di prodotti in offerta e la pratica commerciale non avrebbe quindi realmente danneggiato i consumatori; e, dall’altro, (ii) il rinnovo della promozione equivaleva alla proroga e continuazione di quella già esistente (e non ad una nuova campagna promozionale), con la conseguenza che lo sconto doveva essere calcolato a partire dal Prezzo Pieno e non dal Prezzo Precedente.

Nel respingere le osservazioni di Deghi, l’AGCM (i) ha ricordato la natura di illecito di pericolo della pratica commerciale scorretta, che non richiede la prova del pregiudizio specifico a danno dei consumatori ai fini del suo accertamento; e (ii) ha evidenziato che – non avendo Deghi reso ai consumatori alcuna informativa sulla possibilità della proroga della promozione –, il rinnovo doveva intendersi come una nuova offerta e, pertanto, lo sconto doveva essere calcolato sulla base del Prezzo Precedente e non del Prezzo Pieno.

Peraltro, le dichiarazioni acquisite in sede ispettiva hanno confermato, secondo l’AGCM, le proprie prospettazioni, chiarendo che (i) Deghi ricorreva agli sconti a termine tramite contatore per incentivare le vendite, rinnovandoli alla scadenza finché rimanevano prodotti “da smaltire” in magazzino; e che (ii) Deghi pubblicizzava gli sconti senza tener conto del prezzo più basso nei 30 giorni antecedenti la promozione – ovvero il Prezzo Precedente, come prescritto dal Codice del Consumo – ma calcolava il prezzo promozionale a partire dal Prezzo Pieno anche dopo il rinnovo dell’offerta.

Come nota conclusiva, l’AGCM ha specificato che l’uso di un contatore fittizio rappresenta una tecnica manipolativa (c.d. dark pattern) che instilla un senso di urgenza nel consumatore per rendere maggiormente attrattive le promozioni; e, proprio in ragione dell’uso di un tale contatore, ha ritenuto la condotta di Deghi intrinsecamente ingannevole.

Il provvedimento in parola, che ha irrogato a Deghi una sanzione di 2 milioni di euro, conferma la crescente attenzione dell’AGCM verso i dark pattern e verso la potenziale ingannevolezza nella presentazione delle offerte commerciali. Per le aziende rimane dunque essenziale assicurarsi che i messaggi promozionali siano veicolati in modo chiaro e trasparente e che non inducano il consumatore ad una percezione distorta delle reali caratteristiche dell’offerta, compresa la durata di eventuali promozioni.

Luca Giacomello

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Appalti, concessioni e regolazione / Divieto di pubblicità dei giochi e sanzione minima – La Corte Costituzionale ha discusso la legittimità costituzionale del sistema sanzionatorio in materia di divieto di pubblicità del gioco e delle scommesse

Il 24 giugno 2026 la Corte Costituzionale ha discusso la questione di legittimità costituzionale dell’art. 9 del D.L. n. 87/2018 (Decreto Dignità), sollevata dal TAR Lazio. La norma vieta qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, di giochi o scommesse con vincite in denaro e prevede, in caso di violazione, una sanzione pari al 20% del valore della pubblicità, con un minimo inderogabile di 50.000 euro per ogni violazione. La questione è sorta dal caso di un content creator sanzionato dall’AGCOM per aver pubblicato su YouTube e Twitch video di sessioni di gioco d’azzardo con banner promozionali. L’AGCOM ha irrogato una sanzione di 157.000 euro a fronte di ricavi totali di circa 1.000 euro. Il creator ha quindi impugnato il provvedimento, sollevando, tra gli altri motivi, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 9.

Il TAR Lazio ha deferito la questione alla Consulta, invocando, inter alia, l’art. 3 e l’art. 42 della Costituzione, e individuando tre paradossi nella soglia minima di 50.000 euro: l’appiattimento delle condotte, poiché tale soglia equipara situazioni radicalmente diverse; l’effetto deterrente distorto, considerando che tale meccanismo incide in modo sproporzionato sui soggetti con ricavi marginali; la disparità interna alla fascia minima, considerando che coloro che hanno ottenuto ricavi fino a 249.999 euro vengono sanzionati sempre per 50.000 euro, così che anche un soggetto con ricavi irrisori come nel caso di specie viene sanzionato quanto o addirittura (in proporzione) di più di colui che – sempre nella fascia fino ai 250.000 euro – ha ottenuto ricavi significativi.

Durante l’udienza pubblica, la difesa del ricorrente ha sostenuto che il problema non risiede nel criterio proporzionale del 20%, bensì nella soglia minima di 50.000 euro, che si configura come una sanzione fissa senza la possibilità di rimodulazione. Di contro, l’Avvocatura dello Stato ha difeso il sistema, definendo la sanzione “elastica” e richiamando la ratio della norma che risiederebbe nella necessità di tutelare la salute pubblica, qui declinata nel contrasto alla ludopatia. In tal senso, secondo l’Avvocatura, una riduzione della soglia minima indebolirebbe l’effetto deterrente. La Corte, invece, nel corso dell’udienza si è concentrata sull’efficacia del meccanismo sanzionatorio, sollevando il seguente dubbio: se la soglia minima è pensata come deterrente, perché incide sproporzionatamente solo sulle piccole violazioni e non sui grandi operatori, per i quali si applica automaticamente il 20% proporzionale? Questo suggerisce che la Corte stia concentrando la propria analisi sull’architettura sanzionatoria e non tanto sulla legittimità del divieto in sé.

In attesa della sentenza, quanto accaduto durante l’udienza lascia intuire che dubbi sulla compatibilità costituzionale del sistema siano emersi anche in seno alla Corte, aprendo alla possibilità di una declaratoria di incostituzionalità o di una ridefinizione dell’art. 9 del Decreto Dignità, magari con l’introduzione di un potere di rimodulazione della sanzione in capo all’Amministrazione.

Andrea Scarpetta

 

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