Newsletter giuridica di concorrenza e regolamentazione - 3 giugno 2026
Diritto della concorrenza - Europa / Intese e settore manifatturiero – la Commissione europea manda due comunicazioni degli addebiti in due procedimenti volti ad accertare possibili accordi restrittivi della concorrenza nella produzione, installazione e riciclo di manti sintetici per impianti sportivi nei Paesi Bassi e in Germania
Mediante il comunicato stampa dello scorso 21 maggio, la Commissione europea (la Commissione) ha annunciato l’invio di due comunicazioni degli addebiti nell’ambito di due procedimenti volti ad accertare possibili accordi restrittivi della concorrenza in violazione dell’articolo 101 TFUE, posti in essere nei Paesi Bassi e in Germania da alcune imprese attive nella produzione, installazione e riciclo di manti sintetici per impianti sportivi (Manti Sintetici). Come noto, la comunicazione degli addebiti non è il provvedimento finale ma è un atto infra-procedimentale diretto a consentire alle imprese destinatarie di conoscere gli elementi essenziali degli illeciti contestati, esercitare i propri diritti di difesa e presentare osservazioni prima che la Commissione adotti una decisione definitiva.
L’istruttoria relativa a condotte poste in essere nei Paesi Bassi coinvolge le società Oranjewoud, TenCate Grass (TenCate), Sports & Leisure Group (SL Group) e Domo Sports Grass Nederland (Domo) – tutte attive nella produzione e installazione di Manti Sintetici. L’istruttoria copre una serie di condotte poste in essere a partire dal 2019, quando venne costituita la società GBN-AGR (GBN), attiva nel riciclo di Manti Sintetici, controllata da Oranjewoud e in cui sia TenCate, sia SL Group avevano acquistato partecipazioni di minoranza.
Secondo la Commissione, Oranjewoud, TenCate, SL Group avrebbero concordato di non competere con GBN nel settore del riciclo di Manti Sintetici, di avvalersi esclusivamente dei servizi di riciclo di GBN e di fissare i prezzi di quest’ultima in modo tale da evitare la concorrenza tra loro, ponendo al contempo in una posizione di svantaggio i terzi. Inoltre, un anno dopo la costituzione di GBN, esse avrebbero sottoscritto un accordo per marginalizzare fornitori di servizi di riciclo sostenibile, diretti concorrenti dei servizi di riciclo di GBN.
In tal modo, Oranjewoud, TenCate, SL Group (e Domo, che è stata scorporata da SL Group come attività autonoma di installazione nel maggio 2025), sebbene dal comunicato stampa non ne risultano chiare le modalità concrete, avrebbero perseguito lo scopo di (i) rafforzare la posizione di GNB nel mercato del riciclo di Manti Sintetici, al fine di monopolizzarlo nel corso del tempo, escludendo i concorrenti, di (ii) rafforzare le proprie posizioni nel mercato correlato della installazione e sostituzione di Manti Sintetici, e di (iii) escludere i concorrenti nel mercato a monte della fornitura di Manti Sintetici.
L’istruttoria relativa a quanto accaduto in Germania coinvolge Oranjewoud e la società tedesca Sport Group. L’asserita condotta illecita riguarderebbe il periodo 2020-2023, in cui Oranjewoud puntava a far espandere i mercati serviti da GBN per le attività di riciclo di Manti Sintetici, mentre Sport Group era intenta allo sviluppo di una soluzione proprietaria per il riciclo di tali prodotti e alla costituzione di una società dedita allo scopo, FormaTurf.
Secondo la Commissione, nel contesto di trattative intercorse tra Oranjewoud e Sport Group per avviare una cooperazione in Germania, che prevedeva anche l’acquisto di partecipazioni di minoranza incrociate in GBN e FormaTurf – poi mai avveratasi – Oranjewoud e Sport Group si sarebbero scambiate informazioni confidenziali e strategiche riguardanti prezzi attuali e futuri, nonché capacità di produzione. Inoltre, Oranjewoud e Sport Group potrebbero aver fissato la componente di prezzo principale delle attività di riciclo di Manti Sintetici, c.d. gate fee.
In attesa di capire meglio come queste condotte supportino la teoria del danno perseguita dalla Commissione e di vedere come evolveranno le istruttorie oggetto del presente commento, è da segnalare il rinnovato interesse della Commissione rispetto a condotte potenzialmente lesive della concorrenza legate a partecipazioni di minoranza incrociate tra imprese concorrenti. Una questione che era anche alla base della decisione della Commissione dello scorso 2 giugno 2025 nel caso Delivery Hero/Glovo, in cui la Commissione ha attribuito rilievo decisivo alla partecipazione di minoranza detenuta da Delivery Hero in Glovo, ritenuta strumentale a facilitare l’accesso a informazioni sensibili e il coordinamento strategico, tra imprese concorrenti.
In tale contesto, il caso in commento conferma che le partecipazioni di minoranza in imprese concorrenti – pur di per sé lecite – possono costituire un veicolo di collusione se accompagnate da condotte parallele e/o assetti di governance idonei a creare incentivi volti a ridurre il confronto concorrenziale ovvero comunque a ridurre l’autonomia competitiva delle parti. Ne discende la necessità, per le imprese, di valutare attentamente i rischi antitrust già in fase di strutturazione e negoziazione dell’operazione, adottando cautele adeguate (in particolare sul piano dei flussi informativi e dei diritti amministrativi) per escludere possibili restrizioni della concorrenza.
Ignazio Pinzuti Ansolini
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Diritto della concorrenza – Italia / Abusi e settore farmaceutico – L’AGCM ha avviato un’istruttoria nei confronti di Biogen per possibile abuso di posizione dominante
Con il provvedimento dello scorso 19 maggio, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (l’AGCM) ha avviato un’istruttoria nei confronti di Biogen Italia S.r.l. e della sua controllante Biogen Inc. (il Gruppo Biogen) per una possibile violazione dell’articolo 102 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea (il TFUE), in relazione alla commercializzazione del farmaco biologico Tysabri, farmaco originator a base di natalizumab (il NZB) per il trattamento della sclerosi multipla recidivante-remittente (la SMRR).
Il procedimento trae origine dalla segnalazione presentata da Sandoz S.p.A. (la Segnalante), concorrente di Biogen nel mercato dei farmaci a base di NZB, ove commercializza il biosimilare Tyruko. Secondo la Segnalante, il Gruppo Biogen avrebbe posto in essere condotte idonee a ostacolare la sua possibilità di competere con il prodotto originator, successivamente alla scadenza della relativa copertura brevettuale nel febbraio 2024.
Per meglio comprendere il possibile potenziale restrittivo delle condotte oggetto di indagine, è necessario premettere che, nell’ambito delle terapie per il trattamento della SMRR, i farmaci a base di NZB rientrano nella categoria delle cosiddette Disease-Modifying Therapies (le DMT), volte a modificare l’andamento della malattia e ridurre la frequenza degli attacchi. L’utilizzo del principio attivo NZB comporta, tuttavia, il rischio di insorgenza della leucoencefalopatia multifocale progressiva (la PML), una grave patologia demielinizzante del sistema nervoso centrale causata dalla riattivazione del virus John Cunningham (il JCV), generalmente latente nella popolazione adulta.
In tale contesto, il Gruppo Biogen ha sviluppato il test Stratify, rimasto fino al maggio 2022 l’unico test anti-JCV autorizzato sul mercato e divenuto nel tempo lo standard di riferimento clinico per la valutazione del rischio PML. Il test è protetto da copertura brevettuale fino al 2032 e il servizio di testing è finanziato integralmente dal Gruppo Biogen per i pazienti candidati al trattamento con Tysabri.
Sandoz ha invece sviluppato il test anti-JCV concorrente ImmunoWell. I due test presentano, tuttavia, differenze metodologiche che rendono le rispettive stime dell’indice anticorpale anti-JCV (il JCV Index) non perfettamente sovrapponibili: ImmunoWell tende a sottostimare il JCV Index rispetto a Stratify, con conseguenti incertezze cliniche nella valutazione del rischio PML e una propensione dei medici a fare prevalente affidamento sul test del Gruppo Biogen.
In tale contesto, la Segnalante ha lamentato innanzi all’AGCM che la propria posizione concorrenziale avrebbe subito un indebito pregiudizio in ragione delle seguenti condotte attribuibili al Gruppo Biogen: (i) la riserva dell’accesso al test Stratify ai soli pazienti candidati al trattamento con Tysabri, attuata sia mediante il deposito di domande di brevetto volte a legare il test Stratify allo specifico farmaco a base di NZB, sia attraverso una piattaforma digitale messa a disposizione delle strutture ospedaliere che esclude automaticamente le richieste di utilizzo del test Stratify relative a pazienti non candidati al trattamento con Tysabri; e (ii) il reiterato diniego opposto dal Gruppo Biogen alle richieste della Segnalante di acquistare il test. Tali condotte avrebbero ostacolato la diffusione di Tyruko, il quale, pur essendo commercializzato a un prezzo inferiore del 20% rispetto a Tysabri, avrebbe registrato vendite significativamente inferiori rispetto a quelle attese.
Nelle proprie valutazioni, l’AGCM ha individuato – in linea con la prassi della Commissione europea – due distinti mercati rilevanti, entrambi di dimensione nazionale, alla luce delle differenze tra i sistemi sanitari e delle specificità che caratterizzano l’approvvigionamento dei test: (i) il mercato dei servizi diagnostici di laboratorio per lo screening anti-JCV e (ii) il mercato dei farmaci per il trattamento della sclerosi multipla a base di NZB.
In entrambi i mercati, ad avviso dell’AGCM, il Gruppo Biogen deterrebbe una posizione dominante, con una quota superiore al 70%. Tale posizione risulta, a detta dell’AGCM, particolarmente consolidata nel mercato dei test anti-JCV, ove Stratify costituisce lo standard clinico di riferimento e nel quale lo sviluppo di tavole di probabilità alternative, utilizzate per stimare su base statistica la probabilità di sviluppare la PML in ragione della terapia a base di NZB, appare improbabile nel breve-medio termine. Analogamente, nel mercato dei farmaci a base di NZB, la posizione di incumbent storico del Gruppo Biogen sarebbe rafforzata dalle significative barriere alla sostituzione terapeutica, atteso che la migrazione verso altri principi attivi è clinicamente sconsigliata per il rischio di patologie correlate.
Quanto alla condotta, secondo l’AGCM il Gruppo Biogen avrebbe adottato una strategia abusiva di natura escludente che si sarebbe sostanziata in una pratica legante, facendo leva sulla posizione dominante detenuta nel mercato del test diagnostico per escludere e limitare la concorrenza nel separato mercato dei farmaci a base di NZB attraverso la vendita in abbinamento del test Stratify con il farmaco Tysabri, rifiutando di renderlo commercialmente disponibile a pazienti non trattati con il suo farmaco.
Il provvedimento si inserisce nell’ambito della più recente attività di enforcement dell’AGCM nel settore farmaceutico, volta in particolare a favorire l’ingresso sul mercato dei farmaci biosimilari, e costituisce un chiaro segnale delle priorità di intervento in tale settore. Resta tuttavia da attendere l’esito del procedimento in commento, atteso per il 31 dicembre 2027.
Michael Tagliavini e Martina Cicconi
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Tutela del consumatore / Pratiche commerciali scorrette e greenwashing – La Commissione europea pubblica le FAQ interpretative sulla direttiva UE 2024/825 che vieta le dichiarazioni ambientali ingannevoli
Lo scorso 18 maggio la Commissione europea (la Commissione) ha pubblicato un documento di risposta (FAQ) alle domande più frequenti sollevate da parte degli operatori di mercato in merito alla Direttiva (UE) 2024/825 (Direttiva) del 28 febbraio 2024 recepita nel nostro ordinamento con il Decreto legislativo n. 30 del 20 febbraio 2026.
La Direttiva, modificando la precedente Direttiva 2005/29/CE in materia di pratiche commerciali sleali e la Direttiva 2011/83/UE in materia di diritti dei consumatori, persegue, inter alia, l’obiettivo di contrastare le pratiche commerciali scorrette fondate sulla presentazione vaga, ingannevole o non verificabile delle caratteristiche ambientali e sociali, della durabilità e della riparabilità dei prodotti – ivi incluse le pratiche di greenwashing e di obsolescenza programmata – che ostacolano la capacità dei consumatori di compiere scelte di acquisto consapevoli e sostenibili.
In primo luogo, le FAQ relative alla Direttiva hanno confermato come quest’ultima si applichi esclusivamente ai rapporti business-to-consumer (B2C), venendo in linea generale esclusi i rapporti business-to-business (B2B), i quali rimangono disciplinati da altri strumenti normativi.
In secondo luogo, viene chiarito il concetto di “asserzione ambientale” (c.d. environmental claim), consistente in qualsiasi dichiarazione relativa alle caratteristiche ambientali dei prodotti offerti ai consumatori. Tale dichiarazione non potrà essere generica, ma dovrà essere adeguatamente specificata e supportata da elementi oggettivi e verificabili. In questo contesto, anche i nomi dei marchi e dei prodotti, nonché la progettazione grafica delle confezioni (soprattutto se contenenti elementi visivi, quali foglie verdi, gocce d’acqua o icone simili), possono essere valutati come indicazioni ambientali, esplicite o implicite, ai sensi della Direttiva, sulla base di una valutazione caso per caso dell’impatto sul consumatore medio. Inoltre, anche le dichiarazioni generiche di neutralità carbonica sono vietate, a meno che l’operatore non sia in grado di provare un’eccellente prestazione ambientale (riconosciuta ad es. da certificati di conformità).
Viene poi precisato che le stesse regole anti-greenwashing si applicano integralmente alle dichiarazioni relative a caratteristiche sociali di prodotti o imprese, quali condizioni lavorative, diritti umani nella filiera, commercio equo e benessere animale.
Nelle FAQ viene altresì chiarito che ai sensi della Direttiva sono considerati ingannevoli i claim relativi a vantaggi che siano al contempo irrilevanti e che non derivino direttamente da alcuna caratteristica del prodotto, come ad esempio l’etichetta “gluten free” apposta sulle bottiglie d’acqua. Vengono inoltre considerate ingannevoli le omissioni, da parte dei trader che offrono servizi di comparazione tra prodotti sulla base di caratteristiche ambientali, sociali o di circolarità, di informazioni relative ai prodotti e ai fornitori comparati, al metodo di comparazione adottato e alle misure per mantenere tali informazioni aggiornate, qualora tali omissioni siano idonee a influenzare la decisione di acquisto del consumatore medio.
Inoltre, viene specificato che un obbligo giuridico può essere presentato come elemento differenziante solo se non è universalmente applicabile a tutti i prodotti in commercio nell’UE: qualora il requisito sia comune a tutti i prodotti del mercato, presentarlo come una caratteristica esclusiva verrebbe verosimilmente considerato una pratica commerciale ingannevole. Con riferimento alle etichette di sostenibilità, l’eccezione che ne consente la visualizzazione quando istituite da autorità pubbliche si riferisce in linea di principio alle autorità degli Stati membri UE; le etichette istituite da autorità pubbliche di paesi terzi sono in linea generale vietate, salvo che si basino su uno schema di certificazione riconosciuto, la cui ammissibilità deve essere valutata caso per caso tenendo conto del contesto e della credibilità dello schema.
Con riferimento invece alle modifiche introdotte alla Direttiva 2011/83, le FAQ hanno chiarito, inter alia, che le informazioni sulla durabilità e riparabilità dei prodotti devono essere fornite al consumatore prima dell’acquisto in modo chiaro e comprensibile, e si considerano "disponibili" quando il produttore le abbia rese accessibili al venditore, il quale non è tenuto a ricercarle autonomamente.
Le FAQ in commento offrono quindi un primo orientamento interpretativo utile per gli operatori di mercato in vista della piena applicabilità della Direttiva, a partire dal 27 settembre 2026. Tuttavia, permangono ancora profili di incertezza interpretativa e applicativa, che richiederanno ulteriori chiarimenti o il consolidarsi della prassi relativa a specifici casi concreti per essere pienamente risolti.
Giovanni Pennetta e Edoardo Sasso
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Pratiche commerciali ingannevoli e settore termale – Il CdS respinge l’appello di QC Terme e censura l’archiviazione AGCM sull’uso del termine “terme”
Con la sentenza dello scorso 25 maggio, il Consiglio di Stato (il CdS) ha respinto l’appello proposto da QC Terme S.r.l. (QC Terme), confermando la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (il TAR Lazio), che aveva annullato il provvedimento con cui l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (l’AGCM) aveva archiviato una segnalazione relativa al presunto utilizzo ingannevole dei termini “terme” e “spa” da parte di strutture prive di acque termali. La vicenda trae origine da una segnalazione presentata nel 2023 da Terme e Grandi Alberghi di Sirmione S.p.A. (la Segnalante) nei confronti di QC Terme. Secondo la Segnalante, alcune strutture del gruppo QC Terme utilizzavano nella propria denominazione termini evocativi dell’attività termale, pur non disponendo di acque termali, né svolgendo attività aventi riconosciuta efficacia terapeutica. L’AGCM aveva tuttavia disposto l’archiviazione della segnalazione in fase preistruttoria, ritenendo che il sito internet della società distinguesse chiaramente i “centri termali” dai “centri benessere” e che non vi fossero indicazioni idonee a indurre in errore i consumatori circa la presenza di acque termali.
A seguito dell’impugnazione proposta dalla Segnalante, il TAR Lazio aveva annullato il provvedimento di archiviazione, rilevando un difetto istruttorio e motivazionale. In particolare, secondo il TAR Lazio, l’AGCM non aveva adeguatamente considerato un elemento centrale della segnalazione, ossia l’utilizzo del termine “terme” direttamente nella denominazione di strutture prive di acque termali, circostanza potenzialmente idonea a generare nei consumatori un erroneo convincimento circa la natura dei servizi offerti.
Nel confermare la decisione del TAR Lazio, il CdS ha anzitutto ribadito che il sindacato giurisdizionale sui provvedimenti di archiviazione dell’AGCM può estendersi alla verifica della completezza dell’istruttoria e della coerenza della motivazione, senza per questo sostituirsi alle valutazioni discrezionali dell’AGCM (sottratte al sindacato giurisdizionale). Secondo il CdS, il TAR Lazio non ha infatti anticipato valutazioni di merito riservate all’AGCM, ma si è limitato a rilevare l’omessa considerazione di un profilo essenziale della segnalazione, tale da rendere carente l’istruttoria svolta.
Il CdS ha inoltre chiarito che anche la denominazione sociale o commerciale di un’impresa può assumere rilevanza pubblicitaria e influenzare le scelte economiche dei consumatori. Pertanto, la verifica circa la possibile portata ingannevole dell’utilizzo del termine “terme” rientra pienamente nelle competenze dell’AGCM in materia di pratiche commerciali scorrette e tutela dei consumatori. Né, secondo il CdS, tale valutazione può ritenersi assorbita dagli strumenti civilistici di tutela contro la concorrenza sleale previsti dall’art. 2598 c.c., trattandosi di ambiti distinti e caratterizzati da finalità differenti.
Resta ora all’AGCM il compito di riesaminare la vicenda e valutare, nell’esercizio della propria discrezionalità, se sussistano i presupposti per l’avvio di un procedimento istruttorio.
Numa Blondi e Salvatore Olivo
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Appalti, concessioni e regolazione / Appalti e diritto di accesso – Il Consiglio di Stato ha chiarito i presupposti di applicabilità del rito super-accelerato, distinguendo tra mera inerzia della stazione appaltante e decisione di oscuramento effettivamente adottata
Con la recente sentenza dello scorso 21 maggio, il Consiglio di Stato (CdS) ha chiarito l’ambito di applicazione della disciplina speciale in tema di accesso agli atti delle offerte negli appalti pubblici. In particolare, la sentenza precisa quando si applica il rito super-accelerato ex art. 36 del d.lgs. n. 36/2023 per contestare le decisioni dell’amministrazione che oscurano le informazioni riservate nelle offerte e le sottraggono pertanto all’accesso degli altri concorrenti. La sentenza è rilevante perché l’applicazione di questo rito processuale super accelerato comporta termini decadenziali brevissimi per l’impugnazione delle decisioni dell’amministrazione.
La vicenda trae origine da una gara indetta dal Comune di Monza per l’affidamento del servizio di ristorazione, aggiudicata a Sodexo Italia S.p.A. (Sodexo). Accogliendo la richiesta di Sodexo, la stazione appaltante aveva oscurato parti della sua offerta contenenti segreti tecnici e commerciali. La stazione appaltante dava atto della decisione nei verbali di gara, senza tuttavia indicarne puntualmente le ragioni. La concorrente Euroristorazione S.r.l. (Euroristorazione) impugnava dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (il TAR Lombardia) la decisione di oscuramento.
Euroristorazione proponeva ricorso utilizzando il rito ordinario in materia di accesso agli atti di cui all’art. 116 c.p.a., e non il rito previsto dall’art. 36, comma 4, d.lgs. n. 36/2023, che impone di impugnare entro dieci giorni dalla comunicazione digitale dell’aggiudicazione (c.d. rito super-accelerato). Sodexo eccepiva l’irricevibilità del ricorso per tardività, sostenendo che il termine del rito super-accelerato fosse già decorso. La questione centrale era dunque se, nel caso di specie, trovasse applicazione il rito speciale o quello ordinario. Il TAR Lombardia ha escluso l’applicabilità del rito super-accelerato, ritenendo che l’art. 36 – norma eccezionale e di stretta interpretazione – presupponga una determinazione espressa e specifica della stazione appaltante sulle richieste di oscuramento, insussistente nel caso di specie.
Il CdS ha riformato l’ordinanza, tracciando una distinzione netta tra le due ipotesi. In caso di mera inerzia della stazione appaltante il rito super-accelerato non si applica, mancando il presupposto strutturale della fattispecie: la “decisione” dell’art. 36, comma 3. In caso di decisione effettivamente adottata, anche se viziata nella motivazione, il rito si applica: un provvedimento illegittimo resta comunque un provvedimento esistente. Come osservato dal CdS, una diversa soluzione introdurrebbe in via interpretativa un’eccezione non prevista dalla legge, fondata sulla sovrapposizione – dogmaticamente scorretta – tra elementi costitutivi della fattispecie di diritto pubblico e i suoi requisiti di validità.
Nel caso di specie, i verbali di gara attestavano l’accoglimento della richiesta di oscuramento di Sodexo, pur senza motivazione puntuale. Tanto è bastato al CdS per ravvisare una decisione esplicita e non mera inerzia, con conseguente applicabilità del rito super-accelerato. Il ricorso di Euroristorazione, proposto oltre il termine di dieci giorni con il rito ordinario, è stato pertanto dichiarato irricevibile.
In sintesi, il CdS ha stabilito che il rito super-accelerato ex art. 36 del d.lgs. 36/2023 si applica ogni volta che la stazione appaltante abbia adottato una decisione sull’oscuramento, a prescindere dalla completezza della motivazione. Per le imprese che partecipano a gare pubbliche, questa pronuncia impone di verificare con la massima attenzione la comunicazione di aggiudicazione e i verbali di gara: se emerge una decisione sull’oscuramento – anche sommaria – il termine per impugnarla è quello brevissimo di dieci giorni. Impugnare nei termini del rito ordinario in materia di accesso, sul presupposto che la motivazione sia insufficiente, conduce all’irricevibilità del ricorso.
Laura Pagliuso
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