Find a lawyerOur capabilitiesYour career
Locations
Our capabilities
News

Select language:

Locations
Our capabilities
News

Select language:

hamburger menu showcase image
  1. Our thinking
  2. Newsletter giuridica di concorrenza e regolamentazione - 22 giugno 2026
12MIN

Newsletter giuridica di concorrenza e regolamentazione - 22 giugno 2026

Jun 22 2026

Diritto della concorrenza – Italia / Indagini conoscitive e settore RC Auto – L’AGCM avvia un’indagine conoscitiva nel settore della responsabilità civile auto in collaborazione con l’IVASS

Lo scorso 9 giugno 2026 l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (l’AGCM) ha avviato un’indagine conoscitiva ai sensi dell’articolo 12, comma 2 della legge n. 287/1990 al fine di verificare la portata di alcune possibili criticità concorrenziali nel settore della responsabilità civile auto (RC Auto).

L’indagine – che verrà svolta congiuntamente all’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS) – si inserisce nel quadro dei poteri rafforzati attribuiti all’AGCM dal decreto-legge n. 104/2023 (c.d. Decreto Asset), convertito con legge n. 136/2023, che ha significativamente ampliato la capacità dell’AGCM di intervenire su possibili criticità concorrenziali senza limiti settoriali o di ordine merceologico, attraverso la possibilità di imporre misure comportamentali o strutturali al fine di eliminare le distorsioni alla concorrenza individuate.

Considerata la natura obbligatoria della copertura RC Auto e la capillare diffusione degli autoveicoli, il settore presenta dimensioni di rilievo, con una raccolta premi complessiva di circa 13,5 miliardi di euro nel 2025. Nel corso del tempo, sia il legislatore, sia il regolatore sono intervenuti più volte sulla relativa disciplina, anche alla luce delle considerazioni espresse dall’AGCM in diverse segnalazioni, con l’obiettivo di accrescere l’efficienza del sistema e la concorrenza tra le compagnie assicurative. Allo stato attuale, secondo l’AGCM e l’IVASS potrebbero persistere alcune criticità che ora ritengono opportuno approfondire.

Un primo profilo riguarda i meccanismi di attribuzione del rischio, con particolare riferimento al sistema bonus-malus e alle classi di merito, attraverso cui il premio assicurativo viene modulato in funzione del numero di sinistri a carico del conducente. A fronte della progressiva “saturazione” del sistema, con una concentrazione degli assicurati nelle classi più favorevoli, secondo l’AGCM le società assicurative avrebbero reagito sviluppando sistemi di classificazione interni, definiti con parametri propri, che rischierebbero di rendere opaca la definizione del premio e di ostacolare la mobilità dei consumatori tra i vari operatori.

Un secondo profilo oggetto dell’indagine riguarda le procedure di risarcimento diretto, in base alle quali il danneggiato domanda il risarcimento alla propria compagnia anziché a quella del responsabile del sinistro. La compensazione avviene direttamente tra compagnie, non sulla base del costo reale di ciascun sinistro, ma attraverso parametri forfettari calcolati sul costo medio di mercato; il che, secondo l’AGCM, potrebbe presentare profili di criticità anche in termini di possibili distorsioni delle politiche di prezzo, di incentivi al contenimento dei costi per i risarcimenti e di dinamiche competitive tra le imprese.

Un ulteriore profilo di attenzione riguarda la diffusione delle cc.dd. “scatole nere”, dispositivi di monitoraggio degli stili di guida ormai ampiamente utilizzati dalle compagnie sia per accertare le responsabilità nei sinistri, sia per contenere le frodi assicurative. Secondo l’AGCM, però, potrebbero sussistere ostacoli alla portabilità dei dati raccolti, che limitano la capacità dei consumatori di cambiare compagnia assicurativa senza perdere i benefici legati al proprio storico relativo allo stile di guida.

Infine, l’indagine si occuperà degli effetti che la complessità delle offerte commerciali e la prassi relativa agli sconti producono sull’efficace funzionamento degli strumenti di comparazione dei prezzi, tra cui il preventivatore pubblico Preventivass. Secondo l’AGCM, infatti, la diffusa applicazione di sconti talvolta molto rilevanti da parte delle compagnie o anche ad opera degli intermediari assicurativi, in un contesto di offerte commerciali caratterizzate da una significativa complessità, potrebbe privare i premi di riferimento del valore informativo che la regolazione di settore e gli strumenti di comparizione assegnano loro anche a fini pro-competitivi.

Contestualmente all’avvio dell’indagine, l’AGCM ha lanciato una consultazione pubblica per acquisire i contributi di tutti i soggetti interessati, che dovranno essere ricevuti entro il 31 luglio 2026. Sembra ragionevole attendersi che gli stakeholder coinvolti evidenzieranno, ad esempio, come sia quanto meno sorprendente che elementi di differenziazione dell’offerta e l’applicazione di sconti siano identificati come segnali di una possibile criticità dal punto di vista concorrenziale. Non resta che attendere la conclusione del procedimento, attualmente prevista per il 31 dicembre 2027.

Ignazio Pinzuti Ansolini e Edoardo Sasso

--------------------------------------------

Abuso di posizione dominante e settore del ticketing – Il TAR Lazio ha respinto la domanda risarcitoria di TicketOne contro l’AGCM

Con la sentenza dello scorso 10 giugno, il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (il TAR Lazio) ha respinto il ricorso con cui la società TicketOne S.p.A. (TicketOne) chiedeva all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (l’AGCM) il risarcimento dei danni derivanti dal provvedimento sanzionatorio del 22 dicembre 2020 (il Provvedimento), successivamente annullato in sede giurisdizionale.

La vicenda trae origine dal procedimento istruttorio con cui l’AGCM aveva accertato in capo al gruppo Eventim-TicketOne la realizzazione di una strategia escludente nel mercato nazionale dei servizi di vendita dei biglietti (c.d. ticketing) per eventi live di musica leggera. Le condotte contestate a TicketOne riguardavano quattro punti fondamentali: (i) l’acquisizione di quattro tra i principali promoter a livello nazionale; (ii) la stipula di contratti di esclusiva con pressoché tutti i promoter leader nella produzione di eventi live di musica leggera; (iii) l’imposizione di esclusive sui promoter locali; e (iv) la messa in atto di condotte ritorsive nei confronti dei promoter locali che non avessero accettato le imposizioni del gruppo Eventim-TicketOne.

Il provvedimento era stato successivamente annullato dal TAR Lazio con sentenza del 24 marzo 2022, confermata dal Consiglio di Stato (il CdS) con sentenza del 24 ottobre 2022, già oggetto di commento in questa Newsletter. In sede giurisdizionale era stato accertato un difetto di istruttoria derivante dalla mancata considerazione delle argomentazioni di TicketOne circa l’inesistenza di una finalità escludente alla base delle acquisizioni dei promoter, nonché dalla mancata considerazione del contesto competitivo caratterizzato dall’espansione in Italia del gruppo competitor Live Nation-Ticketmaster.

A seguito dell’annullamento, TicketOne ha agito quindi per il risarcimento del danno, deducendo una condotta dell’AGCM “doppiamente e gravemente negligente”, sostenendo che le lacune accertate dal giudice amministrativo sarebbero già state segnalate da TicketOne stessa in diverse memorie e audizioni nel corso della fase procedimentale, per essere poi – secondo quanto prospettato da TicketOne – trascurate, o addirittura ignorate, dall’AGCM in sede decisoria. TicketOne ha quantificato il danno non inferiore a 651.167 euro, derivante dalla perdita di commissioni e di service charges.

Nel respingere la domanda risarcitoria, il TAR Lazio si è innanzitutto espresso sulla qualificazione della responsabilità della Pubblica Amministrazione (la PA) per lesione di interessi legittimi, ribadendo che si tratta di responsabilità extracontrattuale (o aquiliana). Su tali basi, il TAR Lazio ha ribadito che il risarcimento del danno presuppone la prova, a carico del danneggiato, di tutti gli elementi costitutivi previsti dall’art. 2043 c.c., ovvero gli elementi oggettivi del nesso di causalità materiale e del danno ingiusto, nonché l’elemento soggettivo del dolo o della colpa.

Esaminato il fascicolo procedimentale, il TAR Lazio ha rilevato che l’AGCM non aveva ignorato i rilievi difensivi; dunque, il difetto istruttorio accertato in sede di annullamento non era imputabile a un’illegittimità procedurale, quanto piuttosto ad un’errata valutazione di merito. Tenuto conto della “notevole complessità valutativa” del procedimento, emersa anche dalla sentenza di conferma dell’annullamento del CdS, il TAR Lazio ha concluso per l’assenza dell’elemento psicologico del dolo o della colpa, e dunque per l’assenza di una responsabilità risarcitoria dell’AGCM.

Da ultimo, il TAR Lazio ha riaffermato che l’elemento soggettivo rappresenta un elemento non derubricabile ai fini della condanna al risarcimento dei danni, anche a tutela della serenità operativa della PA. Richiamando la ratio dell’articolo 21 del decreto-legge n. 76/2020, il TAR Lazio ha ribadito come la sanzionabilità oggettiva e automatica delle complesse valutazioni decisionali dell’AGCM porterebbe a percepire come troppo elevato il rischio di provvedere, fungendo da disincentivo all’esercizio delle sue funzioni.

La pronuncia del TAR Lazio si inserisce, peraltro, in un filone interpretativo che trova riscontro anche a livello europeo. Con la sentenza resa sulla domanda risarcitoria proposta da UPS a seguito dell’annullamento del divieto di concentrazione con TNT Express – poi confermata dalla Corte di Giustizia dell’Unione europea – il Tribunale dell’Unione europea aveva infatti sottolineato come il mero accertamento dell’illegittimità di un atto non sia sufficiente a far sorgere un diritto al risarcimento del danno e che è necessario preservare un sufficiente margine di manovra e di libertà di valutazione in capo alle istituzioni. Certamente, un equilibrio difficile da trovare date le conseguenze potenzialmente dirompenti per le imprese nel caso di una valutazione riconosciuta come errata.

Numa Blondi e Luca Stefani

------------------------------

Tutela del consumatore / Pratiche commerciali ingannevoli e settore alimentare – Il CdS ha accolto l’appello di IASA, annullando il provvedimento con cui l’AGCM aveva accettato gli impegni di Bolton Food

Con la sentenza dello scorso 17 giugno, il Consiglio di Stato (il CdS) ha accolto l’appello proposto da IASA s.r.l. (IASA) e ha annullato il provvedimento dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (l’AGCM) con il quale venivano accettati e resi vincolanti gli impegni proposti da Bolton Food S.p.A. (Bolton Food) per rispondere alla presunta ingannevolezza della dicitura “grigliato/grigliati” sulle confezioni dei filetti di salmone e sgombro del marchio “Rio Mare”.

Per ripercorrere brevemente i fatti, l’AGCM aveva avviato (su segnalazione di IASA) un’istruttoria per accertare la possibile ingannevolezza di una pratica commerciale di Bolton Food, che commercializzava prodotti ittici in scatola come “grigliati” quando in realtà la c.d. grigliatura sarebbe consistita solamente in un’impressione estetica del prodotto ancora crudo, mentre la vera e propria fase di cottura sarebbe avvenuta solo in un momento successivo. A seguito dell’apertura di istruttoria, Bolton Food si è impegnata a specificare il claim, chiarendo che “la grigliatura è una delle fasi del processo di cottura”, in modo da rimuovere la potenziale scorrettezza della pratica. Contro il provvedimento di accoglimento degli impegni, IASA ha quindi presentato ricorso al Tribunale Amministrativo per il Lazio, che lo ha rigettato e, quindi, appello al CdS.

In via preliminare, l’AGCM e Bolton Food hanno eccepito la mancanza di legittimazione ad agire di IASA, che non era destinataria del provvedimento di accoglimento degli impegni, né (secondo AGCM e Bolton Food) era stata direttamente danneggiata dallo stesso. Tuttavia, il CdS ha confermato che (i) anche chi non è diretto destinatario del provvedimento amministrativo può agire in giudizio per la tutela della propria situazione giuridica – purché qualificata e differenziata – se dimostra il danno subito; e che (ii) IASA, in qualità di segnalante e concorrente diretto di Bolton Food, aveva interesse a che l’AGCM vieti la diffusione di claim potenzialmente ingannevoli e che, in quanto tali, alterano le condizioni di concorrenza nel mercato in cui IASA stessa opera.

Con il primo motivo di appello, IASA lamentava il travisamento dei fatti da parte dell’AGCM, che avrebbe accolto gli impegni partendo dal presupposto – erroneo – che la grigliatura effettivamente esista nel processo produttivo e che sia una parte di un più ampio processo di cottura. Tuttavia, come poi confermato dal CdS, la grigliatura consisteva solamente nella marchiatura superficiale a caldo del prodotto ancora crudo per un tempo medio di 2 secondi, e aveva finalità meramente estetiche, mentre la vera e propria cottura si realizzava con la c.d. sterilizzazione, in una fase successiva. Conseguentemente, il CdS ha chiarito che la specifica introdotta con gli impegni – con cui si chiariva che la grigliatura era una fase del processo di cottura – aggiungeva delle informazioni non veritiere ad una dicitura già di per sé ambigua ed ingannevole, e che gli impegni risultavano dunque inidonei a superare i profili di ingannevolezza contestati.

Inoltre, il CdS ha accolto anche il secondo motivo di appello proposto da IASA, secondo la quale l’AGCM si sarebbe limitata semplicemente ad acquisire la documentazione fornita da Bolton Food rinunciando a qualsiasi autonoma valutazione. Infatti, durante l’ispezione condotta presso i locali di Bolton Food, i funzionari si sarebbero limitati ad ascoltare le descrizioni verbali dei dipendenti senza poter verificare il metodo di fabbricazione, visto che la linea produttiva era ferma per ferie; né l’AGCM sarebbe ricorsa ad ulteriori perizie o accertamenti di sorta per poter acquisire ulteriori materiali di valutazione.

In conclusione, il CdS ha annullato il provvedimento di accoglimento degli impegni, sottolineando che, quando la decisione è viziata da un manifesto travisamento dei fatti, allora anche i profili di merito del provvedimento sono sindacabili dal giudice. Non resta che attendere l’esito finale della vicenda, ora che l’AGCM sarà chiamata ad esprimere nuovamente le proprie valutazioni. 

Luca Giacomello

---------------------

Appalti, concessioni e regolazione / I limiti del ricorso in Cassazione contro le sentenze del Consiglio di Stato – La Cassazione chiarisce in quali casi è configurabile l’eccesso di potere giurisdizionale

Con l'ordinanza dell’11 giugno 2026, la Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili torna a precisare i limiti alle impugnazioni delle sentenze del Consiglio di Stato (il CdS) per motivi di giurisdizione ai sensi dell’art. 111, ottavo comma, Cost. La Corte ha ribadito che tali motivi ricorrono solo in caso di difetto assoluto o relativo di giurisdizione, e non quando si contesti il modo in cui il giudice amministrativo ha interpretato le norme o valutato i fatti. Ciò significa che la sentenza del CdS è, di regola, l’ultima parola sul merito della controversia.

La vicenda trae origine da un contenzioso tra due imprese, Pizzalto S.p.A. (Pizzalto) e Sole & Neve S.n.c. (Sole & Neve) relativo a un diritto di superficie su terreni di uso civico nel Comune di Roccaraso, concessi per la realizzazione di impianti sciistici e servizi annessi. Pizzalto, titolare di una concessione risalente al 1989 e successivamente prorogata, contestava il rilascio a Sole & Neve di un diritto di superficie su una particella che assumeva ricompresa tra i suoli a sé concessi.

Dopo che il giudice ordinario aveva declinato la giurisdizione in favore di quello amministrativo, il TAR Abruzzo e poi il CdS avevano ricostruito il rapporto concessorio e respinto le domande di Pizzalto, accertando che la sua concessione era ormai scaduta. Pizzalto ricorreva allora in Cassazione per motivi di giurisdizione ai sensi dell’art. 111, ottavo comma, Cost. In particolare, Pizzalto provava a configurare un eccesso di potere giurisdizionale del CdS, sostenendo che questo non avesse ricostruito correttamente la durata e la portata della concessione e, per l’effetto, avesse omesso di esercitare appieno la giurisdizione amministrativa in materia di concessioni.

In linea con il proprio consolidato orientamento, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha ribadito che l’eccesso di potere giurisdizionale va riferito alle sole ipotesi di difetto assoluto o relativo di giurisdizione. Il difetto assoluto ricorre quando il giudice speciale afferma la propria giurisdizione nella sfera riservata al legislatore o alla discrezionalità amministrativa (invasione o sconfinamento), ovvero la nega sull’erroneo presupposto che la materia non possa in assoluto formare oggetto di cognizione giurisdizionale (arretramento). Il difetto relativo ricorre quando il giudice viola i limiti esterni della propria giurisdizione, pronunciandosi su materia attribuita ad altra giurisdizione o negandola sull’erroneo presupposto che appartenga ad altri giudici.

Il fulcro della pronuncia risiede nella distinzione tra rifiuto di giurisdizione “in astratto” e “in concreto”. L’eccesso “per arretramento” si configura solo quando la declinatoria di giurisdizione avviene in astratto, traducendosi nell’affermazione che la situazione giuridica soggettiva è priva di tutela giurisdizionale. Non integra, invece, un motivo di giurisdizione il rifiuto espresso “in concreto”, ossia quando la negazione di tutela sia conseguenza di un’interpretazione inesatta delle norme o di una non corretta valutazione dei fatti: in tale ipotesi la censura non investe la sussistenza o i limiti del potere giurisdizionale, ma soltanto la legittimità del suo esercizio.

Applicando tali principi, le Sezioni Unite hanno dichiarato inammissibili tutti i motivi di ricorso. Secondo la Cassazione, Pizzalto, in sostanza, non lamentava che il CdS avesse rifiutato di giudicare la sua causa, ma che l’avesse giudicata male. La censura principale mirava a sindacare la ricostruzione del rapporto concessorio operata dal CdS, in particolare la durata della concessione. Allo stesso modo, gli ulteriori motivi prospettavano in sostanza errori di giudizio e di interpretazione, e non vizi attinenti ai limiti esterni della giurisdizione.

In sintesi, le Sezioni Unite hanno confermato che il ricorso in Cassazione contro le sentenze del CdS è ammissibile solo per motivi inerenti alla giurisdizione: si può contestare se il giudice poteva o doveva decidere quella causa, ma non come l’ha decisa. L’eccesso di potere giurisdizionale presuppone un difetto assoluto o relativo di giurisdizione, e l’eccesso “per arretramento” ricorre unicamente quando la tutela sia negata in astratto, non quando la decisione sfavorevole derivi da un’interpretazione delle norme o da una valutazione dei fatti ritenute errate. Per le imprese che si confrontano con il giudice amministrativo la pronuncia è un promemoria di rilievo strategico: la sentenza del CdS è di norma definitiva sul merito, e gli eventuali errori interpretativi o ricostruttivi del giudice non aprono la strada a un ulteriore grado di giudizio.

Laura Pagliuso

Contatti

Rome

Gian Luca Zampa

Partner
Milan, Rome

Ermelinda Spinelli

Italy Managing Partner
Rome

Alessandro Di Giò

Counsel
Rome

Giorgio Candeloro

Counsel
Rome

Nico Moravia

Counsel
NAVIGATE TO
About usLocations and officesYour careerOur thinkingOur capabilitiesNews
CONNECT
Find a lawyerAlumniContact us
NEED HELP
Fraud and scamsComplaintsTerms and conditions
LEGAL
AccessibilityCookiesLegal noticesTransparency in supply chains statementResponsible procurementPrivacy

Select language:
Select language:
© 2026 Freshfields. Attorney Advertising: prior results do not guarantee a similar outcome