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  3. Newsletter giuridica di concorrenza e regolamentazione - 18 maggio 2026
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Newsletter giuridica di concorrenza e regolamentazione - 18 maggio 2026

May 18 2026

Diritto della concorrenza – Italia / Intese e settore delle telecomunicazioni – L’AGCM ha avviato un’istruttoria per un’intesa restrittiva della concorrenza sull’accordo di RAN sharing tra TIM e Fastweb

Con il provvedimento dello scorso 21 aprile (il Provvedimento), l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha avviato un’istruttoria nei confronti di Telecom Italia S.p.A. (TIM) e Fastweb S.p.A. (Fastweb, congiuntamente, le Società) per una possibile violazione dell’art. 101 TFUE, in relazione a un accordo di cooperazione tra le Società nel settore delle reti mobili (l’Accordo). Secondo l’AGCM, l’Accordo sarebbe suscettibile di incidere sulle dinamiche concorrenziali nei mercati dei servizi mobili all’ingrosso e al dettaglio.

A gennaio del 2026, le Società hanno concordato e sottoscritto i termini essenziali dell’Accordo, con lo scopo di accelerare lo sviluppo della rete 5G in specifiche aree del territorio italiano. L’Accordo ha ad oggetto la creazione di una Joint Venture (la JV) di natura cooperativa, ossia non tale da costituire una concentrazione soggetta a previa notifica e approvazione ai sensi della disciplina sul c.d. merger control, e per questo invece scrutinata ai sensi dell’art. 101 TFUE. La JV sarà responsabile della gestione della Radio Access Network (RAN), ossia la rete di accesso che cattura il segnale dei dispositivi, ad esempio le antenne telefoniche, nonché delle frequenze radio che TIM e Fastweb hanno ottenuto a valle delle consuete gare indette dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy (nell’ambito delle quali le Società si sono aggiudicate, nell’ultima procedura, oltre il 60% delle frequenze messe a disposizione). L’Accordo si articola in una fase iniziale di consolidamento delle infrastrutture esistenti, una successiva fase di espansione con eventuale realizzazione di nuovi siti in condivisione e, infine, una fase di gestione operativa condivisa.

Più nel dettaglio, l’Accordo prevede che ciascun operatore possa utilizzare per i propri clienti nelle aree interessate l’infrastruttura di accesso radio-mobile dell’altro, evitando duplicazioni infrastrutturali. Il traffico di ciascun cliente viene poi instradato verso il c.d. Core Network – ovverosia la componente centrale della rete mobile che riceve il traffico proveniente dalla RAN e ne cura la gestione, l’instradamento e il trattamento – del rispettivo operatore, risultando il Core Network escluso dal perimetro dell’Accordo. Quanto all’aspetto geografico, è previsto che l’Accordo si applichi a tutti i comuni con meno di 35.000 abitanti, che rappresentano circa il 90% dei comuni italiani e circa il 60% della popolazione. Inoltre, è prevista una divisione in due macro-blocchi territoriali, composti da dieci regioni ciascuno, all’interno dei quali TIM o Fastweb (la quale – si ricorderà – ha recentemente acquistato Vodafone in Italia) assumono il ruolo di responsabile della gestione, della manutenzione e della progettazione della rete nell’area assegnata.

Nel Provvedimento, l’AGCM ritiene che tale Accordo possa costituire un’intesa restrittiva in grado di produrre effetti anticoncorrenziali in due distinti mercati del prodotto: il mercato di accesso alla rete mobile all’ingrosso, dove le Società detengono complessivamente una quota pari a oltre l’80%; e il mercato dei servizi di rete mobile al dettaglio, dove congiuntamente detengono oltre il 55% (e più del 70% nel segmento business).

Nello specifico, l’AGCM evidenzia che l’Accordo appare potenzialmente idoneo ad incidere sia in termini di concorrenza statica, influenzando direttamente la qualità e i prezzi delle infrastrutture e dei servizi, sia in termini di concorrenza dinamica, in quanto potenzialmente idoneo a ridurre gli incentivi per ciascuna delle Società ad investire nella rete, anche nel medio-lungo periodo, al fine di migliorarne le prestazioni e sviluppare tecnologie innovative. Peraltro, l’Accordo sarebbe anche in grado di incidere sulle future procedure competitive per l’assegnazione delle frequenze, potendo in thesi ridurre l’incentivo delle Società a competere ed agevolando scambi illeciti di informazioni sensibili.

Le Società, d’altra parte, sostengono che l’Accordo sia in grado di generare efficienze, nella misura in cui agevola miglioramenti strutturali in comuni di piccole e medie dimensioni, che costituiscono aree territoriali in cui le Società difficilmente avrebbero investito individualmente. Tali efficienze (ad es. decisive per l’approvazione della concentrazione nel Regno Unito tra Vodafone e Three, nella recente famosa decisione della CMA e ora al centro della bozza di nuove linee guida sulle concentrazioni appena pubblicate dalla Commissione), nel caso in cui sia accertata l’esistenza di un’intesa restrittiva della concorrenza, saranno valutate dall’AGCM in base ai criteri di cui all’art. 101(3) del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea.

L’AGCM ha quindi ritenuto con il Provvedimento di avviare un’istruttoria per verificare se l’Accordo è compatibile con l’art. 101 TFUE.

Il caso appare particolarmente interessante, perché fa emergere, da un lato, la necessità di non ridurre l’incentivo degli operatori all’innovazione, salvaguardando la concorrenza dinamica nei mercati interessati e, dall’altro, la necessità di agevolare un investimento efficiente nelle aree italiane in cui i grandi operatori non sono soliti investire. Sarà particolarmente interessante vedere quale sarà l’esito del procedimento, la cui chiusura è al momento prevista entro aprile del 2027, e come l’AGCM valuterà tale bilanciamento.

Irene Indino e Alessandro Mastrangelo

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Abuso di dipendenza economica e settore della vendita retail – L’AGCM apre un procedimento nei confronti di Benetton per possibile inottemperanza agli impegni precedentemente assunti

Lo scorso 21 aprile 2026, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha avviato un procedimento nei confronti di Benetton Group S.r.l. e Benetton S.r.l. (congiuntamente, Benetton) per verificare l’eventuale inottemperanza agli impegni precedentemente resi vincolanti dall’AGCM a conclusione del procedimento aperto nei confronti della stessa Benetton per possibile abuso di dipendenza economica, conclusosi nel 2023.

Ripercorrendo brevemente i fatti, l’AGCM, nel 2020, aveva avviato un’istruttoria nei confronti di Benetton per verificare la sussistenza di condotte suscettibili di integrare un abuso di dipendenza economica nei confronti dei propri franchisee, e consistenti nell’imposizione a carico di questi ultimi di condizioni contrattuali eccessivamente onerose e idonee a limitarne significativamente l’autonomia imprenditoriale (in particolare, con riguardo alle scelte sull’acquisto di determinati quantitativi di merce, la predisposizione di sistemi di gestione degli ordini e di riassortimento automatico), oltre alla richiesta di investimenti significativi per adeguare la struttura dei punti vendita. Nel corso dell’istruttoria, Benetton aveva presentato una serie di impegni, tra cui: (i) la definizione di una procedura in caso di inadempimento dell’affiliato, che prevedeva una serie di contestazioni formali prima di sospendere la fornitura; (ii) l’eliminazione di qualsiasi riferimento contrattuale a budget minimi di acquisto; (iii) l’introduzione di una policy volta a garantire la libertà degli affiliati nella presentazione degli ordini di acquisto; (iv) l’eliminazione del sistema automatico di riassortimento; e (v) il riacquisto degli arredi dei punti vendita in caso di cessazione del rapporto. L’AGCM aveva ritenuto che tali impegni fossero idonei a garantire un adeguato margine di autonomia imprenditoriale ai franchisee, e li aveva quindi accolti chiudendo il procedimento senza accertamento di infrazione (Newsletter del 27 febbraio 2023).

A seguito di segnalazioni provenienti da alcuni franchisee, l’AGCM ha tuttavia sollevato dubbi circa l’effettiva attuazione degli impegni, avviando un procedimento volto ad accertare la possibile inottemperanza ai sensi dell’art. 14-ter, comma 2, della legge n. 287/1990. In particolare:

  • a fronte di un impegno che prevedeva l’invio di tre richiami formali prima di sospendere le forniture agli affiliati, Benetton avrebbe, in modo sistematico, inviato un’unica comunicazione, contestando genericamente un grave e perdurante inadempimento, con l’immediata cessazione delle forniture e il blocco dei sistemi gestionali degli affiliati;
  • a fronte di impegni che prevedevano l’eliminazione di qualsiasi riferimento contrattuale a budget minimi di acquisto e la garanzia della libera determinazione degli ordini e dei riassortimenti degli affiliati, Benetton avrebbe continuato a definire unilateralmente i budget stagionali (sostituendo il termine budget con forecast e comunicandoli telefonicamente, via Teams ovvero con email prive di oggetto o con allegati senza denominazione per renderli difficilmente tracciabili, senza possibilità di modifica da parte degli affiliati), la composizione degli ordini ed il riassortimento minimo (determinato da Benetton tramite algoritmo/software preimpostato centralmente e continuando ad esercitare pressione sugli affiliati affinché accettassero le proposte);
  • a fronte di un impegno che prevedeva il riacquisto degli arredi al valore di mercato in caso di cessazione del rapporto, Benetton non avrebbe dato seguito alle richieste di riacquisto avanzate dai franchisee.

L’AGCM ha quindi ritenuto che le evidenze a disposizione fossero sintomatiche di un’attuazione parziale o meramente formale degli impegni, continuando Benetton, nella prassi operativa, ad attuare le medesime condotte già oggetto di indagine.

Il segnale per le imprese è chiaro: l’ottemperanza agli impegni assunti nel contesto di un procedimento istruttorio viene valutata e monitorata dall’AGCM a livello sostanziale, rendendo fondamentale per le imprese la riflessione interna circa l’architettura e la fattibilità operativa che precede l’eventuale proposizione di impegni. Il rischio è quello di un nuovo procedimento istruttorio, che può attrarre sanzioni significative (fino al 10% del fatturato totale realizzato a livello mondiale).

Cecilia Carli e Edoardo Sasso

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Tutela del consumatore / Pratiche commerciali scorrette e trasporto aereo – Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello di Ryanair annullando le sanzioni per due pratiche commerciali scorrette legate alla gestione delle cancellazioni dei voli nel periodo post-Covid

Con la sentenza del 12 maggio 2026 n. 03718, il Consiglio di Stato (CdS) ha annullato il provvedimento sanzionatorio (la Decisione) che l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (l’AGCM) aveva emesso nei confronti di Ryanair per pratiche commerciali scorrette legate alla gestione delle cancellazioni dei voli nel periodo post-Covid.

In particolare, l’AGCM aveva contestato a Ryanair due condotte: (i) la prima relativa alla gestione post-vendita, con informazioni carenti sulle cancellazioni e sui diritti dei consumatori; e (ii) la seconda relativa alla campagna pubblicitaria, ritenuta ingannevole in quanto prospettava la modifica gratuita dei biglietti in contrasto con le condizioni tariffarie effettivamente applicate.

In prima istanza, Ryanair aveva impugnato dinanzi al TAR la Decisione. Nel ricorso aveva contestato che, inter alia, l’AGCM avesse illegittimamente rigettato la proposta di impegni che Ryanair aveva presentato nel corso del procedimento per far chiudere l’istruttoria evitando l’accertamento della condotta illecita e l’irrogazione della sanzione (il Rigetto degli Impegni). Il TAR aveva respinto integralmente il ricorso e, per quanto concerne il Rigetto degli Impegni, aveva confermato la legittimità della valutazione in ragione dell’ampia discrezionalità amministrativa riconosciuta all’AGCM in materia.

In tale contesto, Ryanair ha proposto appello al CdS, che ha riformato e annullato la sentenza di primo grado.

In particolare, per quanto qui di interesse, il CdS ha ora statuito che l’AGCM aveva illegittimamente disposto il Rigetto degli Impegni proposti da Ryanair. Il CdS, da un lato, riconosce che la valutazione circa l’idoneità degli impegni proposti da Ryanair ai sensi dell’art. 27, comma 7, del Codice del Consumo rientra nell’ampia discrezionalità dell’AGCM. Tuttavia, tale discrezionalità non esclude il sindacato del giudice amministrativo che, attraverso il vizio dell’eccesso di potere, è chiamato a verificare la legittimità dell’esercizio del potere amministrativo nel rispetto dei principi di pienezza ed effettività della tutela giurisdizionale sanciti dall’art. 1 c.p.a., ferme restando le valutazioni di merito riservate all’amministrazione.

Nel caso di specie, il CdS ha ritenuto che il potere discrezionale attribuito all’AGCM fosse stato esercitato in modo non conforme ai principi di coerenza, ragionevolezza e non discriminazione che devono informare l’azione amministrativa, individuando, a tal fine, tre distinti profili di vizio nell’esercizio di tale discrezionalità.

In primo luogo, sotto il profilo della disparità di trattamento, il CdS evidenzia una significativa incoerenza nell’operato dell’AGCM. Infatti, a fronte di condotte sostanzialmente analoghe a quelle contestate a Ryanair, nell’ambito di procedimenti paralleli avviati nei confronti di Alitalia, Vueling e Blue Panorama, l’AGCM aveva instaurato un’effettiva interlocuzione procedimentale, consentendo a tali vettori di integrare e rimodulare gli impegni proposti e concludendo i procedimenti con la loro accettazione, senza accertamento dell’infrazione. Diversamente, nel caso di Ryanair, l’AGCM ha proceduto al rigetto degli impegni sulla base di una motivazione sintetica, senza attivare alcun contraddittorio, in violazione dei principi di coerenza, ragionevolezza e non discriminazione.

In secondo luogo, il CdS rileva l’irragionevolezza del rigetto, in quanto fondato, in misura determinante, su un profilo – l’onere imposto ai consumatori di effettuare il cambio volo entro sette giorni prima della partenza – non previamente contestato nella comunicazione di avvio del procedimento, con conseguente lesione del contraddittorio procedimentale e dell’effettiva possibilità per Ryanair di approntare adeguate misure correttive.

Infine, quanto alla dedotta “assenza di misure a favore dei consumatori incisi dalla pratica”, il CdS osserva che gli impegni proposti da Ryanair includevano delle misure specifiche – quali il rimborso monetario in alternativa al voucher, l’estensione della durata dei voucher e il rimborso automatico di quelli non utilizzati – sostanzialmente analoghe a quelle accettate nei confronti degli altri vettori (Alitalia, Vueling e Blue Panorama). Ne discende che la motivazione dell’AGCM risulta carente e contraddittoria rispetto alle determinazioni assunte nei procedimenti paralleli.

La sentenza in commento riveste particolare interesse poiché rappresenta uno dei rari casi in cui il giudice amministrativo si spinge a sindacare nel merito la valutazione dell’AGCM in materia di impegni, tradizionalmente presidiata da un’ampia deferenza verso la discrezionalità dell’AGCM. Sul piano degli effetti, il CdS sembra richiedere all’AGCM di riaprire l’interlocuzione con Ryanair sugli impegni, procedere a una loro nuova valutazione e, verosimilmente, chiudere il procedimento con la loro accettazione. Resta pertanto da vedere quali provvedimenti l’AGCM deciderà di adottare in ottemperanza a questa pronuncia.

Oriella Trad

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Appalti, concessioni e regolazione / Diritto d’autore e diritti connessi nel mercato digitale – La Corte di giustizia dell’Unione Europea si è pronunciata sui limiti dell’intervento nazionale nella tutela delle pubblicazioni giornalistiche online

La Corte di giustizia dell’Unione Europea (la CGUE) ha chiarito, nell’ambito di un rinvio pregiudiziale promosso dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (il TAR Lazio), i limiti entro i quali gli Stati membri possono disciplinare il diritto degli editori di pubblicazioni giornalistiche a ottenere un equo compenso per l’utilizzo online dei propri contenuti (l’Equo Compenso), ai sensi dell’art. 15 della direttiva (UE) 2019/790 sul diritto d’autore nel mercato unico digitale (la Direttiva Copyright).

La pronuncia interviene nel contesto dell’impugnazione dinanzi al TAR, da parte di un prestatore di servizi della società dell’informazione (SSI), della delibera 3/23/CONS (la Delibera) dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (l’AGCom) recante il regolamento attuativo dell’art. 43-bis della legge n. 633/1941 sul diritto d’autore. Disposizione, quest’ultima, che recepisce nel diritto interno l’art. 15 della Direttiva Copyright e disciplina la tutela delle pubblicazioni giornalistiche in caso di utilizzo online.

Nel dettaglio, la Delibera stabilisce i criteri per la determinazione dell’Equo Compenso e gli obblighi gravanti sui prestatori di SSI ai fini della relativa determinazione – tra cui l’avvio delle negoziazioni e la trasmissione all’AGCom delle informazioni necessarie – attribuendo alla stessa AGCom poteri di vigilanza, ispettivi e sanzionatori in caso di inadempimento.

I quesiti sottoposti dal TAR alla CGUE hanno riguardato, in sostanza, la compatibilità con il diritto dell’Unione di una disciplina nazionale che, oltre a riconoscere agli editori i diritti esclusivi previsti dall’art. 15 della Direttiva Copyright, attribuisce loro anche un diritto a un Equo Compenso, impone ai prestatori di SSI specifici obblighi funzionali alla sua determinazione e assoggetta tali obblighi alla vigilanza dell’AGCom, cui è altresì attribuito un potere di intervento in caso di mancato accordo tra le parti. Il TAR chiedeva inoltre se tale disciplina fosse conforme, più in generale, alla libertà d’impresa garantita dall’art. 16 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea (la Carta).

La CGUE ha anzitutto affermato che l’art. 15 della Direttiva Copyright non osta, di per sé, a una disciplina nazionale che riconosca agli editori, accanto ai diritti esclusivi previsti, anche un diritto a un Equo Compenso. In tal senso, la CGUE ha valorizzato gli obiettivi perseguiti dall’art. 15 della Direttiva Copyright, che includono anche il porre rimedio alle difficoltà in cui gli editori incorrono nella concessione di licenze per l’uso online delle proprie pubblicazioni e garantire la possibilità di recuperare gli investimenti richiesti per la loro produzione.

Tuttavia, precisa la CGUE, tale compatibilità è subordinata a due condizioni essenziali. In primo luogo, gli editori devono poter autorizzare l’utilizzo gratuito delle proprie pubblicazioni oppure rifiutarlo. In secondo luogo, i prestatori di SSI non possono essere obbligati né a corrispondere alcuna remunerazione, né a fornire informazioni se non utilizzano, o non intendono utilizzare, le pubblicazioni giornalistiche.

Quanto ai poteri attribuiti all’AGCom, la CGUE ha ritenuto compatibile con il diritto dell’Unione un intervento pubblico volto a favorire la determinazione di una remunerazione adeguata, purché esso resti entro i limiti sopra indicati. Secondo la CGUE, infatti, tale intervento può essere giustificato anche dalla necessità di riequilibrare la posizione negoziale degli editori rispetto ai prestatori di SSI, che spesso detengono le informazioni necessarie per stimare il valore economico dell’utilizzo online delle pubblicazioni giornalistiche.

La CGUE ha inoltre escluso, in via di principio, che la disciplina impugnata violi la libertà d’impresa garantita dall’art. 16 della Carta. Se la previsione dell’Equo Compenso non costituisce di per sé una limitazione di tale libertà, gli obblighi imposti agli SSI ne rappresentano invece una restrizione. Tuttavia, tali obblighi sono stati ritenuti proporzionati, poiché limitati ai dati necessari per determinare l’Equo Compenso, azionabili solo su richiesta della parte interessata e assistiti da una sanzione, pari all’1% del fatturato, che la CGUE non ha ritenuto manifestamente irragionevole.

La pronuncia in commento appare di particolare rilievo, poiché conferma che, nell’ordinamento dell’Unione, gli Stati membri possono introdurre meccanismi che riconoscono agli editori un Equo Compenso per l’utilizzo online delle pubblicazioni giornalistiche e attribuire a un’autorità nazionale poteri di vigilanza e di intervento nella fase negoziale. Per i prestatori di SSI, ciò implica che l’utilizzo di contenuti giornalistici online può comportare non soltanto obblighi economici, ma anche obblighi informativi, nonché l’assoggettamento a poteri regolatori e sanzionatori – pur nei limiti richiamati dalla CGUE.

Spetterà ora al giudice del rinvio interpretare la normativa nazionale alla luce dei criteri indicati dalla CGUE e verificare se, in concreto, essa sia compatibile con il diritto dell’Unione.

Ignazio Pinzuti Ansolini e Martina Cicconi

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