Newsletter giuridica di concorrenza e regolamentazione - 7 aprile 2026
Diritto della concorrenza – Italia / Intese e settore orafo-gioielliero – L’AGCM ha irrogato una sanzione record di circa 26 milioni di euro a Morellato per imposizione di sconti massimi e clausole di c.d. marketplace ban
Con il provvedimento pubblicato lo scorso 17 marzo 2026, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha irrogato una sanzione di circa 26 milioni di euro a Morellato S.p.A. (Morellato), uno dei principali operatori attivi nel mercato di gioielli e orologi di fascia medio-accessibile in Italia, per aver posto in essere un’intesa verticale in violazione dell’articolo 101 TFUE. In particolare, l’AGCM ha accertato che Morellato ha imposto ai propri distributori sia il divieto di rivendere i prodotti su siti terzi e piattaforme di intermediazione online (c.d. marketplace, come eBay o Amazon), sia una politica di sconti massimi imposti ai distributori per i propri canali online, accompagnata da un sistema di monitoraggio e misure ritorsive in caso di deviazioni.
L’indagine dell’AGCM ha tratto le mosse da una segnalazione anonima sulla piattaforma di whistleblowing dell’AGCM (strumento che si sta rivelando sempre più efficace per l’avvio di istruttorie), che ha rivelato come - a partire dal 2018 - Morellato vietasse ai propri distributori di rivendere i prodotti dei suoi marchi sui marketplace (c.d. clausola di “marketplace ban”), mentre al contempo Morellato vendeva i medesimi prodotti sulle piattaforme di intermediazione online. L’indagine è stata poi estesa dall’AGCM a seguito di elementi tratti dalla documentazione ispettiva che suggerivano l’esistenza di condotte di fissazione dei prezzi di rivendita dei distributori al dettaglio (c.d. resale price maintenance, RPM).
Nel corso dell’istruttoria l’AGCM – tramite l’acquisizione ed analisi dei contratti di distribuzione e copiosa corrispondenza e documentazione interna – ha confermato che Morellato avesse:
- incluso nei propri contratti di distribuzione selettiva, a far data dal 2018, una clausola contrattuale che vietava la rivendita dei prodotti Morellato su tutti i marketplace e siti terzi. Tale divieto, secondo l’AGCM, veniva applicato in modo discriminatorio, posto che Morellato continuava ad avvalersi di tali canali, in taluni casi concedendo al gestore dello stesso marketplace (come Amazon) di commercializzare direttamente i propri prodotti in qualità di distributori di Morellato;
- adottato una “internet policy” (Internet Policy), che vietava ai distributori di applicare sconti oltre una certa soglia (condotta equivalente all’imposizione di prezzi minimi di rivendita), a seconda della categoria di prodotto, per le proprie vendite online. A ciò si accompagnava un sistema di monitoraggio delle vendite dei distributori per il tramite di un software chiamato Competitoor (Software) specificatamente concepito per monitorare capillarmente i prezzi applicati dai distributori su internet e rilevare eventuali violazioni della Internet Policy, così da poter svolgere dei “richiami” e adottare, in caso di persistenti deviazioni, misure ritorsive come il blocco delle forniture, degli account Amazon – nel caso i fornitori fossero attivi nelle vendite su marketplace in violazione delle istruzioni date da Morellato –, o minacce di recesso dal contratto.
Per l’AGCM, tali condotte hanno costituito un’intesa verticale in violazione dell’articolo 101 TFUE.
La condotta di c.d. RPM è stata considerata una restrizione fondamentale ai sensi dell’articolo 4(a) del Regolamento UE n. 720/2022 – che contiene l’esenzione di categoria per gli accordi verticali (c.d. Regolamento VBER), ossia una restrizione che in ragione della sua idoneità a determinare gravi effetti anticoncorrenziali impedisce beneficiare dell’esenzione dall’applicazione dell’art. 101 TFEU di cui al citato VBER. A nulla sono valse le difese di Morellato volte a sostenere che la condotta mirasse a prevenire fenomeni di contraffazione: da un lato, non era emersa alcuna evidenza che Morellato avesse mai valutato la qualità e/o tipologia dei prodotti offerti, ma solo il prezzo proposto dai distributori e se questo risultasse in violazione della Internet Policy: dall’altro le attività di monitoraggio non erano volte a identificare “sconti anomali” potenzialmente sintomatici di fenomeni di contraffazione, ma solo quelli non rispettosi della Internet Policy (ed infatti i report generati dal Software segnalavano anche sconti del 15-25%, non abnormi, pur superiori ai limiti imposti dalla Internet Policy). Infine, per l’AGCM, sarebbero esistite alternative meno restrittive come l’apposizione di numeri seriali sui prodotti per monitorare/verificare la loro originalità.
Del pari, la clausola di c.d. marketplace ban è stata ritenuta una restrizione verticale della concorrenza pur essendo possibile, ai sensi giurisprudenza del caso C‑230/16 - Coty introdurre talune limitazioni rispetto ai canali di rivendita rappresentati dagli online marketplace in determinate circostanze, ossia quando ciò è richiesto dalla natura dei beni, e, nei sistemi di distribuzione selettiva, la scelta dei rivenditori avviene secondo criteri oggettivi di natura qualitativa stabiliti indistintamente per tutti i rivenditori, ed essi sono applicati in modo non discriminatorio e non vanno oltre quanto necessario. Tuttavia, secondo quanto concluso dall’AGCM, nel caso di specie tali condizioni non erano ritenute soddisfatte: il c.d. marketplace ban era infatti applicato in modo discriminatorio, posto che Morellato, sia direttamente, sia indirettamente attraverso alcuni gestori dei marketplace, vendevano i prodotti Morellato su tali canali. Pertanto, una simile restrizione non era giustificabile ai sensi della giurisprudenza Coty ed è stata quindi ritenuta idonea a produrre effetti di limitazione della concorrenza intrabrand (ossia tra rivenditori di prodotti dello stesso marchio) in violazione dell’art. 101 TFEU, 1° comma. Inoltre, dalla documentazione in atti, piuttosto che obiettivi di efficienza e volti a preservare la qualità e garantire l’uso corretto dei prodotti in questione, sarebbe emersa solo la volontà di controllare la politica commerciale dei distributori di Morellato. La condotta non è stata quindi ritenuta giustificabile neanche ai sensi dell’art. 10, 3° comma1 TFUE (che prevede una eccezione legale al divieto di cui al primo comma dell’art. 101 TFEU), in quanto non sono stati ritenuti soddisfatti i requisiti di proporzionalità e necessità della restrizione stante l’esistenza di misure meno restrittive.
Il caso in commento rappresenta il primo caso in cui l’AGCM ha imposto una sanzione per un’intesa verticale attuata tramite pratiche di RPM. Al contrario, il c.d. marketplace ban era già stato valutato e sanzionato nel 2021 (caso I842 – Vendita prodotti Apple e Beats su Amazon Marketplace, la cui impugnazione è ancora pendente), anche se in quella sede l’AGCM lo aveva curiosamente considerato una intesa orizzontale. Negli ultimi anni, si ricordano solo precedenti conclusi con l’imposizione di impegni, (quali e.g. I854 - Sofar/fornitura integratori alimentari, I813 - Restrizioni alle vendite on line di stufe e I766B – Inverter Solari ed Eolici – Imposizione prezzi minimi). Si conferma inoltre la crescente attenzione nei confronti di pratiche restrittive nel contesto dei rapporti verticali nella catena distributiva, e sarà interessante vedere come l’esito del caso in commento potrà o meno influire sulle altre istruttorie in corso per simili condotte (casi I878 – DJI/Nital – Vendita di Droni; I879 – Citizen Watch Italy – Criticità distribuzione orologi; e I880 – Gruppo Swatch/Criticità distribuzione orologi).
Cecilia Carli e Luca Giacomello
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Abusi e settore dei buoni pasto – L’AGCM ha avviato un’istruttoria nei confronti di Edenred SE ed Edenred Italia per un presunto abuso di posizione dominante nel mercato dei buoni pasto
Con il provvedimento d’avvio del 17 marzo 2026 (il Provvedimento), l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (l’AGCM) ha avviato un’istruttoria nei confronti di Edenred SE e della sua controllata Edenred Italia S.r.l. (congiuntamente, Edenred) per un presunto abuso di posizione dominante, in violazione dell’art. 102 TFUE, nel mercato nazionale dei servizi sostitutivi di mensa tramite buoni pasto.
Per meglio inquadrare la vicenda, è utile ricostruire brevemente la struttura di tale mercato: le società emittenti di buoni pasto, come Edenred, li vendono alle società c.d. datori di lavoro, a fronte del valore nominale dei buoni ovvero con uno sconto rispetto a tale valore. Questi buoni vengono dati come parte del compenso ai dipendenti di tali imprese che li utilizzano presso diversi esercenti, tra cui bar, ristoranti e la grande distribuzione organizzata (GDO). Gli esercenti convenzionati, una volta accettati i buoni, li presentano quindi all’emittente per il rimborso del valore nominale, al netto di una commissione di rimborso (il c.d. sconto incondizionato). In pratica, lo sconto incondizionato è la trattenuta che l’emittente applica al momento del rimborso agli esercenti e remunera i servizi di base (adesione, autorizzazione delle transazioni, rendicontazione, fatturazione e liquidazione) connessi all’accettazione e al rimborso dei buoni.
Su questo meccanismo il legislatore è intervenuto più volte. Per quanto qui rileva, la legge annuale per il mercato e la concorrenza del 2024 (legge n. 193/2024) ha previsto che lo sconto incondizionato descritto sopra non possa superare il 5% del valore nominale del buono pasto (il Tetto). Dopo un regime transitorio avviato il 1° settembre 2025, le nuove disposizioni trovano applicazione, per tutti i buoni in circolazione, dal 1° gennaio 2026.
Nel periodo tra luglio 2025 e gennaio 2026, in corrispondenza di queste scadenze, l’AGCM ha ricevuto alcune segnalazioni da parte di operatori nel settore della GDO relative al rispetto del Tetto e alle condizioni di accettazione dei buoni pasto.
Nell’analizzare tali condotte, nel Provvedimento l’AGCM descrive innanzitutto il mercato interessato: il mercato nazionale dei servizi sostitutivi di mensa tramite buoni pasto, che comprende sia (i) le attività di emissione e gestione in favore dei datori di lavoro, sia quelle (ii) di convenzionamento/accettazione/rimborso in favore degli esercenti. Secondo l’AGCM, si tratta di un mercato a due versanti: da un lato, vi è la domanda c.d. “corporate”, dove i datori di lavoro scelgono l’emittente e tendono al single‑homing (un solo emittente per ragioni di efficienza amministrativa); dall’altro, vi sono gli esercenti, che al contrario praticano il multi‑homing, accettando tendenzialmente i buoni di più emittenti per ampliare la clientela potenziale.
Nel Provvedimento, l’AGCM distingue due modelli per fornire il servizio di accettazione dei buoni pasto: (i) l’integrazione diretta, in cui l’operatore GDO sviluppa, un collegamento diretto tra i propri sistemi di cassa e le piattaforme delle emittenti; e (ii) l’integrazione indiretta, in cui il sistema di cassa della GDO è collegato a una piattaforma tecnica indipendente (il provider), che instrada le transazioni verso l’emittente corrispondente. In questo secondo caso, il provider deve essere autorizzato dall’emittente ad accedere all’infrastruttura autorizzativa e addebita alla GDO una fee per ogni transazione, che si aggiunge allo sconto incondizionato trattenuto dall’emittente.
Quanto alla struttura del mercato, secondo l’AGCM i due versanti sono interdipendenti: l’attrattività per i datori di lavoro dipende dall’ampiezza della rete di esercenti convenzionati e, specularmente, l’interesse degli esercenti dipende dal numero di utenti che utilizzano i buoni di quella emittente.
In questo contesto, l’AGCM ritiene che Edenred detenga una posizione dominante. Nel 2024, secondo le stime riportate nel Provvedimento, le prime quattro società emittenti rappresenterebbero complessivamente oltre il 90%, mentre Edenred deterrebbe il 50%. L’AGCM attribuirebbe particolare rilievo all’ampiezza della rete di esercenti convenzionati di Edenred – soprattutto nel canale della GDO – e, muovendo da tali elementi, giunge ipotizzare che la stessa possa rappresentare un unavoidable trading party per gli operatori della GDO.
L’AGCM ritiene che, sfruttando tale posizione di dominanza, Edenred abbia posto in essere una strategia articolata per superare gli effetti negativi derivanti dal Tetto.
Tra la primavera del 2025 e l’inizio del 2026, Edenred avrebbe comunicato a vari operatori GDO la volontà di superare il modello di integrazione diretta (dove i sistemi di cassa della GDO sono direttamente connessi ai server di Edenred), richiamando esigenze tecnologiche e di sostenibilità economica connesse al Tetto. Dinnanzi a tale prospettata dismissione, Edenred avrebbe offerto due alternative per gestire l’accettazione dei buoni pasto (i) integrazione tramite provider terzi autorizzati; oppure (ii) un POS Edenred gratuito per ciascun punto vendita. Secondo quanto riportato nel Provvedimento, per gli operatori GDO quest’ultima soluzione sarebbe risultata, in concreto, difficilmente praticabile in contesti multi‑cassa, inducendoli a orientarsi verso un modello di collegamento indiretto via provider.
Contestualmente, il Provvedimento riporta che diversi operatori della GDO che già utilizzavano l’integrazione indiretta hanno ricevuto comunicazioni da parte dei propri provider relative a un significativo incremento delle fee, con decorrenza dal 1° gennaio 2026. Stando al Provvedimento, tali aumenti sarebbero stati collegati, principalmente, all’innalzamento delle commissioni che Edenred – nonché le altre principali emittenti – avrebbe applicato ai provider per l’accesso alle rispettive piattaforme autorizzative; incrementi che i provider avrebbero poi trasferito sulla GDO.
Inoltre, il provvedimento cita brevemente ulteriori condotte, il cui rilievo appare quantomeno poco chiaro, che, secondo l’AGCM, Edenred avrebbe posto in essere: (i) l’allungamento unilaterale dei termini di rimborso dei buoni pasto e (ii) delle asserite pressioni commerciali esercitate sugli operatori della GDO affinché aderiscano al nuovo sistema “Universal Acceptance for Merchants”, che prevede pagamenti contactless e un servizio innovativo di “pagamento complementare” per transazioni miste.
Il Provvedimento d’avvio conclude che le condotte segnalate potrebbero rappresentare una strategia abusiva volta a trasferire sulla GDO oneri ritenuti ingiustificati, facendo leva sulla posizione di unavoidable trading party attribuita a Edenred. Il Provvedimento, tuttavia, non qualifica in modo puntuale la fattispecie di abuso, sembra dimenticare l’esistenza di un mercato per la fornitura dei servizi di intermediazione tecnica tra emittenti ed esercenti, nonché non individua un test giuridico specifico per accertare le ragioni per cui si tratterebbe di un abuso rilevante ai sensi dell’art. 102 TFEU.
Con il Provvedimento, l’AGCM ha dunque disposto l’avvio dell’istruttoria nei confronti di Edenred, stabilendo che il procedimento dovrà concludersi entro il 30 settembre 2027. Sarà interessante seguire il prosieguo dell’istruttoria per verificare se – e con quali argomenti – l’AGCM seguirà l’impostazione delineata nel Provvedimento.
Francesco Tognato ed Elena Pezzoli
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Tutela del consumatore / Pratiche commerciali scorrette e settore energetico – Il CdS ha respinto gli appelli dell’AGCM avverso le sentenze del TAR Lazio che avevano annullato le sanzioni irrogate a Eni Plenitude S.p.A., Acea Energia S.p.A. e Enel Energia S.p.A., per pratiche commerciali scorrette per la violazione del divieto di c.d. ius variandi di cui all’art. 3 del D.l. n. 115/2022 (c.d. Decreto Aiuti bis)
Il Consiglio di Stato, con le sentenze n. 2487/2026, 2456/2026 e 2438/2026, ha respinto gli appelli dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) contro le decisioni del Tar per il Lazio che avevano annullato i provvedimenti sanzionatori adottati nei confronti di Eni Plenitude S.p.A. (Eni Plenitude), Acea Energia S.p.A. (Acea) ed Enel Energia S.p.A. (Enel). In tali provvedimenti l’AGCM aveva contestato alle tre società una pratica commerciale aggressiva, ai sensi degli artt. 24 e 25 del Codice del consumo, per aver inviato ai propri clienti comunicazioni di modifica delle condizioni economiche di fornitura nel periodo di vigenza dell’art. 3 del d.l. n. 115/2022 (c.d. Decreto Aiuti-bis).
La vicenda – già oggetto di approfondimento nella presente Newsletter - può sintetizzarsi come segue. Per fronteggiare la crisi energetica del 2022, acuita dal conflitto russo-ucraino, veniva emanato il Decreto Aiuti-bis. L’articolo 3 , 1° comma, del Decreto Aiuti-bis, in particolare, disponeva la sospensione fino al 30 aprile 2023 dell’efficacia delle clausole contrattuali che consentivano ai fornitori di energia elettrica e gas di modificare unilateralmente le condizioni generali di contratto relative alla definizione del prezzo (c.d. ius variandi), nonché – al secondo comma – l’inefficacia dei preavvisi per l’esercizio di tali facoltà, inviati prima dell’entrata in vigore del Decreto Aiuti-bis (ossia, il 10 agosto 2022).
Tra l’ottobre e il dicembre 2022, l’AGCM avviava undici procedimenti nei confronti di altrettante società attive nel mercato della fornitura di energia elettrica e gas, tra le quali Acea, Enel Energia ed Eni Plenitude, per accertare eventuali violazioni del decreto e, conseguentemente, della disciplina in materia di pratiche commerciali scorrette. Contestualmente, venivano adottate altrettante misure cautelari, volte a sterilizzare l’efficacia delle clausole contrattuali che consentivano ai fornitori di energia elettrica e/o gas di modificare unilateralmente le condizioni economiche di fornitura.
Le società impugnavano i predetti provvedimenti cautelari e sulla questione interveniva il Consiglio di Stato che, con l’ordinanza cautelare n. 5986/2022 adottata sul ricorso di altro operatore, chiariva che l’art. 3 del decreto citato doveva essere applicato esclusivamente ai casi di ius variandi per contratti le cui condizioni economiche non erano ancora scadute, non impedendo, perciò, gli aggiornamenti adottati dagli operatori economici aventi ad oggetto condizioni economiche in scadenza o già scadute.
Nelle more, il legislatore aveva aderito al contenuto dell’ordinanza del Consiglio di Stato, aggiungendo, per effetto della modifica introdotta con l’art. 11, comma 8, d.l. 29 dicembre 2022 (c.d Decreto Milleproroghe), un periodo all’art. 3 del Decreto Aiuti-bis, che espressamente escludeva l’applicabilità delle disposizioni ivi contenute alle ipotesi di aggiornamento delle condizioni economiche intervenute alla naturale scadenza delle stesse.
In data 30 dicembre 2022, l’AGCM adottava provvedimenti di revoca parziale delle misure cautelari precedentemente imposte ma, alla conclusione delle istruttorie, accertava comunque che gli operatori economici avevano posto in essere una pratica commerciale aggressiva ai sensi degli artt. 24 e 25 del Codice del Consumo, sanzionando Acea per un importo pari a 560.000 euro, Eni Plenitude per un importo pari a 5.000.000 euro, ed Enel Energia per un importo pari a 10.000.000 euro.
In particolare, l’AGCM qualificava come aggressive le clausole che prevedevano, dopo la scadenza del periodo di validità delle condizioni economiche, la proroga tacita delle tariffe “fino ad apposita comunicazione di variazione” (Acea), “fino a nuova comunicazione” (Eni Plenitude) ovvero “fino a diversa comunicazione” o “fino alla comunicazione del nuovo periodo di applicabilità, se diverso dal precedente” (Enel), ritenendo che tali previsioni dessero luogo, in assenza di una nuova scadenza predeterminata, a un regime di proroga sine die in cui ogni successivo aumento di prezzo costituiva esercizio dello ius variandi sospeso dall’art. 3 del Decreto Aiuti‑bis.
I provvedimenti sanzionatori venivano impugnati innanzi al Tar Lazio, il quale, con sentenze nn. 20405/2024, 20401/2024 e 20404/2024, li annullava, chiarendo come il testo del decreto precludesse al professionista unicamente la modifica unilaterale delle «condizioni generali di contratto» che regolavano la fissazione delle tariffe di vendita, ma che, di converso, il legislatore non avesse imposto alcun divieto all’aggiornamento delle condizioni economiche scadute, atteso che quest’ultima fattispecie si sviluppava – per l’appunto - senza variazione delle condizioni generali del contratto. Al fine di chiarire ulteriormente cosa si intendesse per condizioni scadute, il Tar precisava, inoltre, che per condizioni scadute dovevano intendersi anche quelle rispetto alle quali fosse già decorso il periodo iniziale di vigenza, non potendosi la proroga automatica delle stesse interpretare quale trasformazione a tempo indeterminato di un’offerta che, per pattuizione contrattuale, era bloccata solo per un periodo di tempo determinato.
L’AGCM impugnava le sentenze del Tar innanzi al Consiglio di Stato, il quale, con sentenze nn. 2487/2026, 2456/2026 e 2438/2026, confermava la posizione interpretativa del Tar, così respingendo gli appelli e ribadendo a sua volta come il divieto temporaneo di modifiche unilaterali dei prezzi dell’energia, riguardasse esclusivamente lo ius variandi in senso stretto – ossia la facoltà del fornitore di modificare il prezzo prima della scadenza delle condizioni economiche – e non gli aggiornamenti tariffari su contratti in regime di proroga tacita dopo la scadenza dell’offerta originaria. Questi ultimi, infatti, fondandosi su un meccanismo di rinnovo preventivamente concordato e sulla facoltà del consumatore di recedere, non costituivano modifiche “unilaterali” ai sensi della norma.
In definitiva, le pronunce del Consiglio di Stato confermano l’interpretazione già accolta dal Tar Lazio, chiarendo l’ambito applicativo dell’art. 3 del Decreto Aiuti-bis e delimitando la portata del divieto di modifiche unilaterali delle condizioni economiche. Gli esiti dei giudizi contribuiscono così a definire con maggiore certezza il quadro normativo e regolatorio applicabile agli operatori del settore energetico nel periodo considerato.
Giovanni Pennetta
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Appalti, concessioni e regolazione / Regolazione e piattaforme che forniscono video on demand – Prosegue il contenzioso tra Netflix e AGCOM sul contributo dovuto dagli operatori del settore del video on demand. Il TAR Lazio ha disposto la sospensione del giudizio relativo al contributo per l’anno 2024, in attesa della decisione della CGUE sulla questione pregiudiziale sollevata dal Consiglio di Stato nel procedimento relativo al contributo per l’anno 2022
Con due identiche ordinanze del 16 marzo, il TAR Lazio ha disposto la sospensione dei giudizi con i quali, Netflix International B.V. e Netflix Italy Services S.r.l. (Netflix) hanno impugnato la delibera AGCOM, che stabilisce il contributo dovuto per il 2024 dalle imprese che operano nel settore del diritto d’autore, inclusi i prestatori di servizi della società dell’informazione nel settore del video on demand (VOD), ossia le piattaforme che consentono la visione di contenuti audiovisivi su richiesta dell’utente.
Il Tar Lazio ha disposto la sospensione in attesa della sentenza della Corte di Giustizia (CGUE) in un diverso giudizio dove, con riferimento al medesimo contributo relativo all’anno 2022, il Consiglio di Stato ha sollevato una questione pregiudiziale per un prospettato contrasto tra il diritto UE e la normativa italiana che impone l’applicazione del contributo in esame. In particolare, il CdS ha chiesto alla CGUE se il diritto UE consenta a un’autorità nazionale di imporre un contributo agli operatori VOD, senza distinguere in base all’effettiva intensità delle attività di regolazione e vigilanza svolte in relazione ai diversi tipi di servizi.
Il TAR ha quindi ritenuto utile attendere l’esito del rinvio pregiudiziale poiché, pur trattandosi di annualità differenti, la sentenza della CGUE esprimerà un principio di diritto valevole per entrambe.
La delibera impugnata da Netflix si inserisce nel contesto del recepimento della direttiva UE n. 2019/790 (la Direttiva) sul diritto d’autore nel mercato digitale, attuato in Italia con il d.lgs. n. 177/2021 (il Decreto Copyright). Quest’ultimo ha attribuito ad AGCOM il potere di fissare il contributo dovuto dagli operatori VOD fino al limite massimo del 2 per mille dei ricavi realizzati in Italia. La legge di bilancio 2026 ha di recente riformato questa previsione: dal 1° gennaio 2026, non è più l’AGCOM con delibera, ma direttamente la legge a stabilire che il contributo è dovuto nella misura del due per mille dalle piattaforme che producono o distribuiscono programmi audiovisivi e opere cinematografiche.
Comunque, la questione pregiudiziale sollevata dal CdS nasce proprio nell’ambito del contenzioso avviato da Netflix, che in effetto aveva già impugnato (perdendo in primo grado) i contributi dovuti per gli anni 2022 e 2023. La linea difensiva di Netflix, in tutti questi procedimenti, si è basata su due principali eccezioni: i) l’assenza del nesso di proporzionalità tra l’ammontare del contributo e le spese di funzionamento dell’Autorità finanziate con il prelievo; ii) l’uniforme applicazione di un medesimo contributo a operatori attivi in mercati differenti, senza tener conto del diverso grado di intensità dell’attività di regolazione dell’Autorità rispetto a ciascun settore.
Il TAR Lazio, per il contributo del 2022, ha respinto il ricorso con sentenze nn. 20440 del 18 novembre 2024 e 20571 del 20 novembre 2024. Lo stesso ha fatto, con identiche motivazioni, per il contributo del 2023, con sentenze nn. 3904 e 3905 del 21 febbraio 2025. Secondo il TAR Lazio, non esisterebbe una correlazione tra contributi richiesti e costi sostenuti dall’AGCOM poiché il contributo non costituisce una controprestazione del servizio reso dall’AGCOM, ma un prelievo di natura coattiva imposto dall’ordinamento giuridico. Questa considerazione giustificherebbe anche l’applicazione un’unica aliquota di contribuzione a tutti gli operatori, senza tener conto del grado di intensità dell’attività di regolamentazione svolta nei diversi settori.
Netflix ha appellato le sentenze del TAR per i contributi del 2022 e del 2023, riproponendo le censure del primo grado. Per il contributo dell’anno 2022, come visto il CdS ha deciso di sospendere il giudizio e rinviare alla CGUE una questione interpretativa. Per il contributo 2023, invece, il caso è ancora pendente davanti al CdS e l’udienza è prevista a giugno 2026. È probabile che anche questo giudizio venga sospeso in attesa della decisione della CGUE. L’esito della vicenda potrebbe avere effetti che vanno oltre il ricorrente. Considerata la sostanziale analogia tra i servizi offerti dalle principali piattaforme di streaming on demand, una eventuale decisione favorevole a Netflix potrebbe estendersi anche ad altri operatori del settore. Si tratta allo stato di una mera previsione: per averne la certezza, occorrerà attendere e conoscere le motivazioni delle decisioni della CGUE e del CdS.
Per il contributo 2024, invece, si è visto che il TAR Lazio ha ritenuto stavolta opportuno evitare di esprimersi e attendere la decisione della CGUE. Per questo contributo, però, bisognerà anche tenere conto della più recente sentenza del TAR Lazio n. 5360 del 23 marzo 2026, che ha accolto il ricorso di Meta Platforms Ireland Limited (Meta) e, previa disapplicazione delle disposizioni della direttiva Copyright, ha annullato proprio la delibera AGCOM n. 281/23, nella parte in cui impone il contributo anche agli operatori nel settore del VOD.
In questa sentenza, il TAR Lazio ha accolto l’eccezione sollevata da Meta sulla base di un diverso profilo, ossia la incompatibilità del contributo con il principio del country of origin riconosciuto dalla Direttiva UE c.d. “E-Commerce” a tutela della libertà di circolazione dei servizi nel mercato unico. In base a questo principio, per quanto qui interessa, una piattaforma digitale è, in linea di principio, unicamente soggetta alle leggi dello Stato membro in cui è stabilita almeno per quanto riguarda l’accesso e l’esercizio dell’attività che svolge. Dunque, una piattaforma stabilita in Irlanda, come Meta, non può essere soggetta ad un obbligo contributivo da parte dell’AGCOM. In questo modo, il TAR Lazio si è posto in linea di continuità con la consolidata giurisprudenza amministrativa che ha ritenuto in contrasto con il diritto europeo anche il contributo richiesto dall’AGCOM agli operatori del settore platform-to-business. Due indizi forse non sono solo una coincidenza, ma stavolta fanno una prova…
Bisognerà vedere se l’AGCOM impugnerà questa sentenza e quale sarà il possibile esito dell’appello. Se dovesse essere confermata, almeno per il contributo del 2024 ne potrebbe beneficiare anche Netflix (la società del gruppo stabilita in Olanda e non in Italia) a prescindere dall’esito della decisione della CGUE. Infatti, ad una prima valutazione, il profilo circa la proporzionalità del contributo richiesto agli operatori del settore VOD non può che apparire recessivo rispetto al profilo della totale incompatibilità del contributo con il diritto UE.
Niccolò Ferracuti
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