Newsletter giuridica di concorrenza e regolamentazione - 23 marzo 2026
Diritto della concorrenza – Europa / Intese e settore agricolo – Per l’Avvocato Generale Rantos la CGUE dovrebbe respingere l’appello di Conserve Italia e Conserves France, sanzionate dalla Commissione per aver partecipato ad un’intesa restrittiva
Con le conclusioni rassegnate lo scorso 19 marzo 2026 (le Conclusioni), l’Avvocato Generale Rantos (AG) si è espresso nella causa Conserve Italia / Commissione, pendente dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea (CGUE), proponendo di respingere integralmente l’impugnazione proposta da Conserve Italia – Consorzio Italiano fra cooperative agricole Soc. coop. agr. (Conserve Italia) e dalla sua controllata Conserves France SA (congiuntamente, le Ricorrenti) avverso la sentenza del Tribunale del 4 settembre 2024. Oggetto dell’appello delle Ricorrenti è esclusivamente il metodo di determinazione del massimo edittale dell’ammenda ai sensi dell’art. 23, par. 2, del Regolamento n. 1/2003 (il Regolamento).
La vicenda trae origine dalla decisione con cui la Commissione europea (Commissione) aveva accertato una violazione dell’art. 101 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE) da parte delle Ricorrenti, per la loro partecipazione tra il 2000 e il 2013 a un’intesa restrittiva nel settore delle conserve vegetali, avente ad oggetto (i) il coordinamento dei prezzi, (ii) la ripartizione dei mercati e (iii) lo scambio di informazioni sensibili in relazione alle vendite, nello Spazio economico europeo, di alcune tipologie di conserve. Per tale condotta, la Commissione aveva irrogato alle Ricorrenti, in solido, un’ammenda pari a 20 milioni di euro.
Dinanzi al Tribunale, e in sede di impugnazione, le Ricorrenti hanno contestato il criterio utilizzato per calcolare il fatturato su cui determinare il tetto massimo della sanzione, sostenendo che, alla luce della natura cooperativa e della struttura mutualistica di Conserve Italia, la Commissione e il Tribunale avrebbero dovuto applicare il fatturato delle imprese socie delle Ricorrenti (di cui al terzo comma dell’art. 23, par. 2, del Regolamento), e non quello delle stesse Ricorrenti (ex secondo comma del medesimo articolo), qualificando Conserve Italia come “associazione di imprese”. In questa prospettiva, il limite edittale del 10% non avrebbe dovuto essere calcolato sul fatturato complessivo di Conserve Italia, ma su un fatturato più ristretto, rappresentato dai conferimenti delle imprese socie alla stessa Conserve Italia.
Le Ricorrenti sostengono infatti che il Tribunale avrebbe adottato un approccio eccessivamente formalistico, senza attribuire adeguato rilievo alla funzione svolta da Conserve Italia come mera struttura di coordinamento e commercializzazione della produzione dalle cooperative e dalle imprese agricole aderenti all’associazione. In questa prospettiva, il beneficio economico derivante dall’attività sul mercato delle conserve avrebbe dovuto essere ricondotto, in ultima analisi, ai soci produttori, e non a Conserve Italia come entità autonoma.
Nelle proprie Conclusioni, l’AG propone alla CGUE di rigettare integralmente le censure sollevate dalle Ricorrenti. In via preliminare, rileva che l’art. 23, par. 2, secondo comma, del Regolamento stabilisce, come regola generale, che l’ammenda non possa superare il 10% del fatturato totale dell’impresa o associazione di imprese che ha partecipato all’infrazione, mentre il terzo comma costituisce una lex specialis, applicabile quando l’infrazione di un’associazione riguarda le attività dei suoi membri attivi sul mercato interessato. Secondo l’AG, tale disciplina deve essere letta alla luce della sua genesi e della sua ratio, ossia garantire al tempo stesso proporzionalità e deterrenza, facendo riferimento al fatturato che meglio rifletta la reale dimensione e potenza economica del soggetto responsabile dell’infrazione.
Muovendo da tali premesse, l’AG attribuisce rilievo decisivo all’individuazione del mercato interessato dall’infrazione. Nel caso di specie, tale mercato era quello delle conserve vegetali, nel quale operava direttamente e autonomamente Conserve Italia. Le imprese agricole richiamate dalle Ricorrenti, invece, risultavano attive soltanto sul mercato a monte degli ortofrutticoli freschi. Da ciò consegue, secondo l’AG, che il fatturato rilevante ai fini del massimo edittale doveva essere quello della stessa Conserve Italia, in quanto entità che operava in modo autonomo sul mercato interessato dall’intesa e che realizzava su tale mercato le proprie vendite.
L’AG aggiunge, inoltre, che la soluzione prospettata dalle Ricorrenti non trova effettivo fondamento nel testo dell’art. 23, par. 2, terzo comma, il quale fa riferimento al fatturato dei membri attivi sul mercato interessato, e non a una porzione del fatturato dell’associazione stessa. Le Ricorrenti, secondo l’AG, propongono una lettura funzionale della disposizione, volta a introdurre un criterio intermedio o ibrido, privo però di riscontro letterale nella norma.
Infine, sotto un ulteriore profilo, l’AG propone di respingere anche l’argomento secondo cui il ricorso al fatturato di Conserve Italia condurrebbe a un risultato sproporzionato. A suo avviso, tale criterio non risulta contrario al principio di proporzionalità, proprio perché riflette l’attività dell’entità che ha operato sul mercato delle conserve vegetali e che, su quel mercato, ha preso parte all’infrazione.
Le Conclusioni in commento appaiono particolarmente rilevanti in quanto chiariscono, anzitutto, che un’organizzazione cooperativa composta da altre associazioni di imprese e da imprese individuali può essere qualificata, al tempo stesso, come “impresa” e come “associazione di imprese” ai fini dell’applicazione dell’art. 101 TFUE. Esse chiariscono, inoltre, che la forma cooperativa o mutualistica dell’entità coinvolta non è, di per sé, sufficiente a giustificare l’applicazione del regime speciale previsto per le associazioni di imprese ai fini del calcolo dell’ammenda. Il criterio decisivo resta, piuttosto, l’individuazione del soggetto che opera concretamente e in modo autonomo sul mercato interessato dall’infrazione e il cui fatturato rifletta adeguatamente la reale capacità economica dell’autore della violazione. Resta ora da attendere la decisione della CGUE.
Elena Pezzoli
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Aiuti di Stato e settore dei trasporti – La Commissione adotta il Regolamento e gli Orientamenti sugli aiuti di Stato nel settore del trasporto ferroviario, per vie navigabili interne e multimodale
Il 16 marzo 2026, la Commissione europea (Commissione) ha adottato il Regolamento di esenzione degli aiuti di Stato per categoria nel settore del trasporto ferroviario, per vie navigabili interne e multimodale (Regolamento) e i nuovi Orientamenti sugli aiuti di Stato al trasporto terrestre e multimodale (Orientamenti). Entrambi entreranno in vigore il 30 marzo 2026. Il Regolamento sarà valido fino al 2034, con gli Orientamenti che andranno a sostituire le Linee guida per gli aiuti di Stato alle imprese ferroviarie, risalenti al 2008.
Entrambi gli strumenti introducono maggiore flessibilità per il supporto pubblico alla transizione verde. Con essi, la Commissione ha inteso favorire aiuti nazionali destinati a (i) ridurre i c.d. “costi esterni” connessi all’attività dei trasporti (ossia quelle esternalità negative evitabili adottando una modalità di trasporto più sostenibile al posto di una più competitiva economicamente, come ad esempio l’inquinamento atmosferico generato dal trasporto su gomma), (ii) rispondere ai fallimenti del mercato nel garantire coordinamento e interoperabilità delle reti europee dei trasporti, nonché (iii) ridurre gli svantaggi spesso sofferti dalle imprese di trasporti che per prime decidono di investire in innovazione.
L’ambito di operatività del Regolamento e degli Orientamenti è molto simile. Entrambi – in concreto – si applicano ad aiuti volti a ridurre i menzionati costi esterni, avviare nuovi collegamenti commerciali, supportare innovazioni o ammodernamenti infrastrutturali di nodi o reti di trasporto (ferroviarie, per vie navigabili interne o multimodali), finanziare acquisti di unità di trasporto intermodali e gli ingressi di nuovi operatori, nonché favorire l’interoperabilità tra più modalità di trasporto.
Tuttavia, il funzionamento giuridico dei due strumenti è distinto. Invero, da un lato, gli Orientamenti vincolano la Commissione ad autorizzare un aiuto notificatole da uno Stato membro, qualora esso rientri fra gli aiuti discussi e tutti i parametri previsti negli Orientamenti – sia generali, sia di dettaglio per ciascuna tipologia di aiuto – siano stati rispettati. Dall’altro, il Regolamento, per le stesse categorie di aiuti, prevede una generale esenzione dall’obbligo di notifica dell’aiuto, a fronte però del soddisfacimento di parametri più stringenti applicabili ai sussidi in questione.
Ad esempio – sempre con riferimento a possibili aiuti volti alla riduzione dei costi esterni – è previsto che l’intensità di tali aiuti non potrà superare il 60% dei costi ammissibili, per poter rientrare nell’ambito d’esenzione del Regolamento e, pertanto, permettere allo Stato membro coinvolto di non notificare la relativa misura. Tuttavia, se l’intensità della stessa categoria di aiuti sale fino al 90% dei costi ammissibili, la misura dovrà essere necessariamente notificata alla Commissione, la quale procederà ad autorizzarla applicando le disposizioni favorevoli contenute negli Orientamenti. Più in generale, il Regolamento prevede anche dei limiti dimensionali assoluti – fissati tra i 4 e i 30 milioni di euro, a seconda della tipologia d’aiuto – oltre i quali qualsiasi sussidio nazionale andrà comunque notificato alla Commissione.
Infine, gli Orientamenti – oltre a mantenere l’obbligo di notifica per le tipologie di aiuti ivi elencati – prevedono che la Commissione possa richiedere allo Stato membro erogante l’aiuto la redazione di una valutazione di compatibilità dello stesso con il diritto europeo, successiva all’attuazione del medesimo e ad opera di un esperto indipendente.
In ultima analisi, il Regolamento e gli Orientamenti recentemente varati dalla Commissione si aggiungono al caleidoscopico panorama degli strumenti normativi di regolazione degli aiuti di Stato, confermando inoltre il vivo interesse delle istituzioni europee al raggiungimento degli obiettivi della transizione verde con tutti gli strumenti a disposizione del diritto dell’Unione europea.
Riccardo Ciani
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Diritto della concorrenza – Italia / Concentrazioni e settore energia – L’AGCM ha autorizzato con condizioni l’acquisto da parte di Plenitude del 100% di Acea Energia S.p.A. e del 50% della sua controllata Umbria Energia
Con il provvedimento dello scorso 27 febbraio, l’Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato (AGCM) ha approvato con impegni l’acquisizione da parte di ENI Plenitude S.p.A. (Plenitude) di Acea Energia S.p.A. (Acea Energia) e Umbria Energia S.p.A. (Umbria Energia), società controllata congiuntamente da Acea Energia e Acea S.p.A. (l’Operazione).
L’autorizzazione giunge ad esito del completamento dell’istruttoria (c.d. fase II) avviata dall’AGCM per esaminare possibili criticità derivanti dall’Operazione, specialmente nei mercati (i) della vendita al dettaglio di energia elettrica ai clienti domestici; (ii) della vendita di gas naturale a piccoli clienti; e (iii) delle infrastrutture pubbliche per la ricarica dei veicoli elettrici.
In primo luogo, l’AGCM ha definito i mercati sub(i) e sub(ii) come locali, coerentemente con la propria prassi applicativa, evidenziando che la transizione ad un mercato nazionale non si sia ancora completata. L’AGCM ha valorizzato in tal senso (1) l’alta concentrazione di quote di mercato e di clientela su base provinciale, (2) una particolare densità territoriale dei canali di vendita fisici – che rivestirebbero ancora un ruolo chiave per l’utenza – nelle zone di particolare radicamento degli operatori, nonché (3) la circostanza che alcuni operatori operino differenziazioni di prezzo all’interno del territorio nazionale, per soddisfare particolari esigenze della domanda, con offerte destinate a specifiche aree in cui hanno un maggior radicamento territoriale.
La fase II ha rilevato che l’entità post-concentrazione godrebbe di rilevanti quote di mercato nei mercati locali della provincia di Roma e di Terni. In particolare, nel mercato sub(i) nella provincia di Roma – dove i primi tre operatori servono l’80% della domanda – l’Operazione eliminerebbe uno dei concorrenti principali e porterebbe l’entità post-concentrazione a risultare come primo operatore, con una quota di mercato di circa il 40%-45% (con un aumento del 20%-25%). Inoltre, l’AGCM ha sottolineato che Plenitude e Acea Energia esercitano l’una sull’altra un elevato grado di pressione concorrenziale e che quindi, venuta meno tale pressione, l’entità post-concentrazione avrebbe un incentivo ad aumentare i prezzi. Anche nel mercato sub(ii) l’AGCM ha notato analoghe problematicità concorrenziali, rilevando che le quote combinate delle parti a seguito della transazione arriverebbero al 35%, con un aumento del 5% rispetto alla situazione pre-concentrazione.
In relazione al mercato sub(iii), l’AGCM ha ritenuto che il mercato fosse circoscritto sulla base di aree d’utenza di ampiezza compresa tra uno e quattro chilometri e centrate attorno al punto di ricarica, in base alla distanza che i consumatori sarebbero stati disposti a percorrere per la ricarica del veicolo elettrico. Sulla base di tale ristretta definizione geografica del mercato, sono quindi state identificate numerose sovrapposizioni in alcune aree d’utenza di Plenitude e di Umbria Energia, che avrebbero condotto l’entità post-concentrazione a detenere una quota di mercato di 70%-90% in tali aree.
A fronte di ciò, Plenitude ha proposto un pacchetto di rimedi strutturali e comportamentali, che sono stati ritenuti idonei dall’AGCM a eliminare le preoccupazioni concorrenziali evidenziate nella fase II, permettendo così l’autorizzazione dell’Operazione.
In primo luogo, Plenitude si è impegnata a escludere dall’Operazione la partecipazione nella società Servizio Elettrico Roma S.p.A. – appartenente allo stesso gruppo di Acea Energia, che deteneva un totale di circa il 5%-10% dei clienti nella provincia di Roma. Inoltre, fino alla migrazione dei clienti Acea Energia a Plenitude, quest’ultima garantirà loro – tra le altre – l’applicazione delle stesse tariffe commerciali sottoscritte con Acea Energia, e ad esito della migrazione, garantirà il transito a condizioni economiche corrispondenti a quelle godute al momento della migrazione e il medesimo trattamento della customer base di Plenitude pre-Operazione. Infine, Plenitude si è impegnata a cedere la stazione di ricarica nell’area di Terni concorrente con gran parte delle infrastrutture di Umbria Energia.
Il provvedimento in esame chiude un lungo iter autorizzativo dell’Operazione, che ha visto la notifica originaria in Commissione europea e il referral all’AGCM, avvenuto ad agosto del 2025, e conferma la particolare attenzione dell’AGCM riservata ad operazioni nel settore energetico.
Ignazio Pinzuti Ansolini e Luca Giacomello
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Indagine conoscitiva e settore del Quantum Computing – L’AGCM ha avviato un’indagine conoscitiva sul Quantum Computing per esaminare possibili criticità concorrenziali
Con il provvedimento dello scorso 10 marzo, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (l’AGCM) ha avviato un’indagine conoscitiva (l’indagine) sul settore del Quantum Computing (QC) nell’ottica di approfondire potenziali criticità concorrenziali, anche alla luce di dinamiche già osservate con la diffusione dell’IA.
Più in dettaglio, il QC costituisce un sistema di calcolo basato sulle leggi della meccanica quantistica che, utilizzando qubit anziché i tradizionali bit, consente in linea teorica di raggiungere capacità di elaborazione esponenzialmente superiori rispetto ai sistemi computazionali convenzionali. Nonostante la tecnologia si trovi ancora in una fase di sviluppo intermedia – caratterizzata da errori frequenti e perdita di coerenza – il settore sta intraprendendo una fase di rapida espansione e rilevanti aspettative di crescita economica.
Dal punto di vista concorrenziale, un primo elemento evidenziato dall’AGCM riguarda la difficoltà di individuare con precisione i mercati rilevanti nel settore del QC. Allo stato attuale, infatti, le demarcazioni tra hardware quantistico e software di programmazione risultano meno nette rispetto a quanto avviene nel settore dei computer tradizionali. Ciò dipende dal fatto che lo sviluppo delle componenti materiali e quello delle architetture software risultano fortemente interdipendenti: gli operatori impegnati nella progettazione dell’hardware partecipano frequentemente anche alla definizione degli strumenti di programmazione.
Quanto agli operatori economici attivi in tale settore, l’AGCM osserva come tra i principali protagonisti della “corsa” al QC figurino i grandi operatori tecnologici globali – i c.d. hyperscaler – che gestiscono infrastrutture cloud e data center su scala mondiale nell’ambito del modello Infrastructure as a Service (IaaS). Accanto a tali operatori vi sono imprese più specializzate, spesso ancora in fase di start-up, focalizzate sullo sviluppo di componenti tecnologiche specifiche del QC.
In un tale contesto, l’AGCM nota come la natura stessa della tecnologia quantistica, caratterizzata da ingenti investimenti in ricerca e sviluppo e dalla necessità di infrastrutture altamente sofisticate, tenda a favorire l’emergere di un numero limitato di operatori di grandi dimensioni. L’AGCM ipotizza che i principali operatori generalisti possano assumere un ruolo potenzialmente critico di gatekeeper, alla luce delle caratteristiche dei servizi tecnologici offerti e delle modalità di erogazione degli stessi.
Particolare attenzione è dedicata ai possibili rischi concorrenziali connessi alle modalità di commercializzazione della tecnologia. L’AGCM rileva infatti una tendenza dei principali operatori cloud a offrire capacità di calcolo quantistico attraverso le proprie infrastrutture digitali secondo un modello di Quantum-as-a-Service. In tale scenario, gli hyperscaler potrebbero fungere da intermediari privilegiati per l’accesso alla potenza di calcolo quantistica, integrando tali servizi all’interno delle piattaforme cloud già diffuse su scala globale. Se, da un lato, questo modello potrebbe favorire la diffusione della tecnologia riducendo i costi di accesso per imprese e utenti – che non sarebbero più tenuti a sviluppare infrastrutture proprietarie – dall’altro lato esso potrebbe consentire ai principali operatori cloud di estendere e rafforzare le posizioni di mercato già detenute nel settore dell’IaaS anche nel nascente mercato del QC.
L’AGCM richiama inoltre il rischio di fenomeni di lock-in, sia di natura tecnologica, sia contrattuale. In particolare, in uno scenario di vendor lock-in, un numero ristretto di fornitori globali potrebbe catturare una quota molto ampia della domanda di servizi quantistici sfruttando la propria posizione dominante nei servizi cloud. Tale rischio potrebbe essere accentuato dall’assenza di standard condivisi nelle interfacce di programmazione e nei linguaggi di controllo dei qubit, circostanza che potrebbe rendere difficile per le imprese migrare software e algoritmi sviluppati su una determinata piattaforma verso hardware alternativi.
Ulteriori profili di attenzione riguardano, da un lato, la rapida crescita delle registrazioni di brevetti nel settore del QC – fenomeno che potrebbe riflettere strategie di tech preemption – e, dall’altro lato, la possibilità di c.d. killer acquisitions di start-up innovative da parte di operatori più grandi.
Sorge tuttavia spontaneo un interrogativo sul tema. Se, da un lato, l’indagine riflette l’esigenza – sempre più avvertita dalle autorità antitrust – di monitorare tempestivamente le dinamiche concorrenziali nei mercati tecnologici emergenti, dall’altro lato non è privo di interrogativi il fatto che un’analisi di questo tipo venga avviata in una fase ancora molto precoce dello sviluppo del settore e, soprattutto, a livello nazionale, considerata la dimensione inevitabilmente globale delle dinamiche competitive nel campo del Quantum Computing.
Numa Blondi
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