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  2. Newsletter giuridica di concorrenza e regolamentazione - 2 marzo 2026
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Newsletter giuridica di concorrenza e regolamentazione - 2 marzo 2026

Mar 2 2026

Diritto della concorrenza – Europa / Abusi e social media – L’AG Rantos ha rassegnato le proprie conclusioni in merito a due decisioni con cui la Commissione europea aveva richiesto l’esibizione di documenti interni nel contesto di un’indagine per abuso di posizione dominante

Con le conclusioni rassegnate lo scorso 26 febbraio 2026 (le Conclusioni), l’Avvocato Generale Rantos (AG) si è espresso in merito a dui ricorsi, attualmente pendenti dinanzi alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea (CGUE), con cui una società attiva nel settore digitale (la Società) ha contestato la legittimità di una richiesta di informazioni che presupponeva un’ampia analisi elettronica di dati (la c.d. eSearch), basata sull’art. 18 del Regolamento UE 1/2003 (il Regolamento), disposta dalla Commissione europea (la Commissione) al fine di ricercare documenti rilevanti al fine di un’indagine circa un asserito abuso di posizione dominante.

Più specificamente, la controversia trae origine da due decisioni della Commissione (le Decisioni) del 2020 che hanno imposto una eSearch con un elevato numero di parole chiave per il periodo dal 2013 al 2020.

Le Decisioni erano già state modificate dalla stessa Commissione alla luce delle ordinanze del Tribunale dell’Unione europea (il Tribunale) in sede di esame cautelare delle stesse, includendo la previsione di una c.d. Virtual Data Room (la VDR) volta a garantire una revisione dei documenti contenenti informazioni sensibili ai sensi dell’art. 9 del GDPR limitata a un numero particolarmente ristretto di soggetti, prevedendo ulteriori garanzie di anonimizzazione.

Nonostante questa cautela aggiuntiva, la Società procedeva con due nuove impugnazioni dinanzi al Tribunale, richiamando, inter alia, una carenza di motivazione delle Decisioni, la violazione del principio di necessità e proporzionalità e dell’art. 7 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (la Carta), il quale prevede il diritto al rispetto della vita privata e familiare, del domicilio e delle comunicazioni. Il Tribunale, il 24 maggio 2023 rigettava integralmente entrambi i ricorsi. La Società, di conseguenza, ha proposto ricorso di fronte alla CGUE, proponendo motivi riguardanti (i) la violazione del principio di necessità delle informazioni richieste, (ii) la necessità di una valutazione complessiva delle Decisioni e (iii) la violazione del diritto alla riservatezza ai sensi dell’art. 7 della Carta.

In primo luogo, la Società sostiene che, a valle della ricerca con le keywords, la Commissione avrebbe individuato una moltitudine di documenti non rilevanti, e questo non rispetterebbe il requisito della necessità ai sensi dell’art. 18 del Regolamento.

In relazione al secondo motivo, la Società, riprendendo un rilievo sollevato innanzi al Tribunale, ha sostenuto che le Decisioni debbano essere valutate nella loro interezza e nei loro effetti complessivi, e che non possano essere valutati singoli elementi isolati, per i quali la Commissione avrebbe posto rimedio, inter alia, attraverso la VDR. Il Tribunale, in primo grado, aveva tuttavia respinto tale argomento, ritenendo che un simile approccio avrebbe potuto comportare l’annullamento integrale delle Decisioni anche solo per la presenza di un numero limitato di keywords ritenute eccessivamente generiche.

Infine, secondo la Società, un accesso così ampio e generalizzato alla documentazione si porrebbe in contrasto con l’art. 7 della Carta, in particolare con riferimento ai documenti c.d. “misti”, ossia quelli che combinano informazioni di natura commerciale con dati personali dei custodians, estranei all’oggetto del procedimento. Tali documenti, ad avviso della Società, dovrebbero essere qualificati come sensibili e, in quanto tali, sottoposti anch’essi alla procedura di VDR.

Nelle proprie Conclusioni, l’AG propone alla CGUE, in sostanza, di rigettare integralmente le censure sollevate dalla Società, ribadendo l’ampiezza di poteri e del margine di discrezionalità nelle richieste di informazioni ex art.18 del Regolamento.

L’AG richiama, in particolare, giurisprudenza consolidata secondo la quale il test giuridico applicabile è verificare se sia sufficiente che la Commissione possa ragionevolmente supporre che le informazioni richieste possano contribuire all’istruttoria nel caso di specie. Aggiunge che il mero dato quantitativo dell’ampio volume dei documenti evidenziati dalla ricerca non possa essere di per sé un criterio idoneo a valutare la necessità o meno della ricerca, e che tale valutazione in ogni caso non costituisce una questione di diritto.

Quanto al secondo motivo, l’AG segue in linea di principio quanto già indicato dal Tribunale in prima istanza, proponendo di confermare la necessità di dover verificare l’eventuale genericità delle singole parole chiave caso per caso, senza poter rimettere in discussione l’eSearch nel suo complesso.

In conclusione, in merito all’asserita violazione dell’art. 7 della Carta in relazione ai documenti “misti”, l’AG sostiene che seppur non rientranti nell’applicazione della VDR, le misure di sicurezza adottate per la piattaforma eSearch – accessi contingentati e controllati, nonché standard di protezione conformi ai principi del GDPR – garantiscano comunque un adeguato livello di tutela.

Tali Conclusioni risultano particolarmente rilevanti in quanto confermano l’ampiezza dei poteri riconosciuti alla Commissione nelle richieste di informazioni ex art. 18 del Regolamento e ribadiscono uno standard piuttosto flessibile. Ciò rischia di accrescere l’incertezza per le imprese, che potrebbero essere destinatarie di richieste e ricerche molto pervasive. Le stesse rischiano di essere fondate su valutazioni eccessivamente e meramente discrezionali della Commissione e, in prospettiva, ulteriormente amplificate dal crescente ricorso a strumenti di intelligenza artificiale. Resta ora da attendere la decisione della CGUE.

Fabio Bifarini e Alessandro Mastrangelo

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Intese e settore del trasporto merci – La Corte di Giustizia dell’Unione Europea respinge gli appelli proposti contro le sentenze del Tribunale che confermavano la decisione della Commissione di sanzione di numerose compagnie aeree

Lo scorso 26 febbraio, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea (la CGUE) ha rigettato pressocché integralmente gli appelli proposti da tredici compagnie aeree avverso le sentenze del Tribunale (già commentate in questa Newsletter), che confermavano, in larga parte, la decisione del 17 marzo 2017 (la Decisione), con cui la Commissione europea (la Commissione) aveva sanzionato 19 vettori (i Vettori) per aver partecipato, tra il 2001 e il 2006, a un cartello di portata mondiale nel trasporto aereo di merci.

La Decisione – adottata in seguito all’annullamento, per difetto di motivazione, di una precedente decisione del 9 novembre 2010 – aveva accertato che i Vettori avevano concordato alcune componenti delle tariffe applicate agli spedizionieri (in particolare, il sovrapprezzo – c.d. surcharge - carburante e di sicurezza) e il rifiuto di pagare commissioni su tali sovrapprezzi. La Commissione, applicando il test dei c.d. qualified effects, aveva ritenuto di essere competente ad accertare la violazione degli artt. 101 TFUE e 53 dell’Accordo sullo Spazio Economico Europeo (il SEE) anche in relazione ai servizi di trasporto merci in partenza da paesi terzi e diretti verso l’UE e il SEE, ritenendo che tali pratiche anticoncorrenziali fossero idonee a produrre effetti immediati, sostanziali e prevedibili all’interno dell’UE e del SEE.

I ricorsi di Cathay Pacific Airways Ltd, Koninklijke Luchtvaart Maatschappij NV, Latam Airlines Group SA, Deutsche Lufthansa AG (Lufthansa), Air Canada, British Airways plc (BA), Singapore Airlines Ltd (Singapore Airlines), Cargolux Airlines International SA, Martinair Holland NV, Japan Airlines Co. Ltd (Japan Airlines), Air France-KLM, Société Air France SA, SAS Cargo Group A/S (SAS) (congiuntamente, le Ricorrenti), pur presentando profili specifici, convergono su tre censure principali.

In primo luogo, la CGUE ha respinto le censure di alcune Ricorrenti, tra cui in particolare, Air Canada e Singapore Airlines, secondo cui il Tribunale avrebbe dovuto rilevare d’ufficio l’illegittimità della sanzione in quanto adottata dopo lo scadere del termine di prescrizione. Secondo la CGUE, infatti, la prescrizione non costituisce questione di ordine pubblico che il Tribunale possa rilevare d’ufficio; sicché, spetta alla parte interessata eccepirla tempestivamente in primo grado.

In secondo luogo, le Ricorrenti hanno contestato, sebbene sotto profili diversi, la competenza extraterritoriale della Commissione per i collegamenti in entrata, fondata sul c.d. qualified effects test.

La CGUE , respingendo in particolare le censure proposte da Japan Airlines, ha innanzitutto ribadito che i criteri di diritto internazionale pubblico in base ai quali si radica la competenza extraterritoriale della Commissione ad accertare infrazioni della concorrenza – ossia, il test dei qualified effects e quello dell’attuazione dell’intesa all’interno dell’UE e dell’SEE – sono tra loro alternativi. Sicché è possibile per la Commissione fare leva esclusivamente sul primo per sanzionare condotte che trovano la propria genesi al di fuori del territorio dell’UE e/o dell’SEE.

Sempre sul medesimo tema, altre Ricorrenti, tra cui Lufthansa e BA, lamentavano che la Commissione – qualificando il cartello come una restrizione della concorrenza per oggetto – non avesse adeguatamente dimostrato la sussistenza di effetti immediati, sostanziali e prevedibili sul mercato interno (ossia, i requisiti alla base del test dei qualified effects) e che il Tribunale avesse indebitamente colmato le lacune della Decisione. La CGUE ha però chiarito che il criterio dei qualified effects. è soggetto a un regime probatorio diverso da quello richiesto per l’accertamento di una restrizione della concorrenza per effetto. Ai fini del qualified effects test è, infatti, sufficiente dimostrare la prevedibile probabilità di effetti immediati e sostanziali nell’Unione o nel SEE. Secondo la CGUE, nel caso di specie il Tribunale aveva correttamente rilevato che la Decisione accertava l’idoneità dell’intesa a determinare un aumento dei prezzi dei servizi offerti agli spedizionieri e, dunque, un aumento dei prezzi delle merci importate. D’altro canto, le Ricorrenti non avevano offerto alcuna prova di un’interruzione del nesso causale tra la condotta e l’aumento del prezzo, limitandosi a invocare la possibilità di una compensazione delle diverse componenti delle tariffe, attraverso un effetto di vasi comunicanti, o di un’internalizzazione dei sovrapprezzi da parte degli spedizionieri, ma senza offrire prove sufficientemente convincenti.

In terzo luogo, la CGUE, respingendo le censure relative alla sussistenza di un’infrazione unica e continuata, ha ribadito che – in presenza di un complesso di condotte asservite a un unico obiettivo anticoncorrenziale – la partecipazione a un accordo possa essere accertata, sulla base di indizi oggettivi e concordanti, anche per i periodi per i quali la sua attuazione non è direttamente provata. Parimenti, qualora i Vettori fossero  a conoscenza della condotta pianificata o posta in essere dagli altri partecipanti al cartello, la loro responsabilità si estende anche alle rotte su cui non operano direttamente.

Per queste ragioni, tutti gli appelli sono stati respinti integralmente, con la sola eccezione di quello proposto da SAS, che è stato accolto nella misura in cui la sentenza del Tribunale modificava la base di calcolo della sanzione includendovi il fatturato generato sui collegamenti interni a Danimarca, Svezia e Norvegia, aumentando così la sanzione finale irrogata a SAS. Secondo la CGUE, infatti, il Tribunale non disponeva di elementi sufficienti a ritenere che il fatturato realizzato in rotte interne fosse ricompreso nella base di calcolo della sanzione finale.

In conclusione, a distanza di circa vent’anni dalla cessazione delle condotte illecite, la CGUE ha chiuso una vicenda lunga e articolata, respingendo i ricorsi di tutte le compagnie aeree, con la sola, marginale, eccezione di SAS. Le sentenze ribadiscono il criterio dei qualified effects come fondamento autonomo della competenza extraterritoriale della Commissione, chiarendone i requisiti di prevedibilità e immediatezza, e consolidano la giurisprudenza della CGUE in materia di infrazione unica e continuata.

Ignazio Pinzuti Ansolini e Petra Alcidi

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Diritto della concorrenza – Italia / Intese e settore delle telecomunicazioni – L’AGCM accetta gli impegni presentati da Fibercop e TIM chiudendo l’istruttoria sul Master Service Agreement  tra di esse senza accertamento di una infrazione

Con il provvedimento pubblicato lo scorso 23 febbraio, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha concluso con l’accettazione di impegni l’istruttoria avviata nei confronti di FiberCop S.p.A. (Fibercop) e Telecom Italia S.p.A. (TIM) relativa al Master Service Agreement (MSA) in essere tra la società in parola , chiudendo così il procedimento senza l’accertamento di alcuna infrazione.

La vicenda si colloca nel contesto dell’operazione di concentrazione che aveva visto KKR & Co. Inc. (KKR) acquisire il controllo su FiberCop (società che è titolare e gestisce  la rete fissa secondaria – c.d. “ultimo miglio”– di TIM) e sul ramo di azienda di TIM costituito da alcune attività e infrastrutture di rete fissa, successivamente conferite in Fibercop (Netco e, complessivamente, l’Operazione). Nell’ambito dell’Operazione, Netco e TIM avevano stipulato il summenzionato MSA per disciplinare la fornitura di determinati servizi tra NetCo e TIM, di durata iniziale di 15 anni, rinnovabile per altri 15 anni. L’Operazione era stata approvata dalla Commissione europea ai sensi della normativa sul controllo delle concentrazioni. Tuttavia, l’MSA non era stato considerato né parte integrante dell’Operazione, né una restrizione “accessoria” alla stessa e quindi era passibile di scrutinio ai sensi degli artt. 101 o 102 TFUE (o disposizioni equivalenti di diritto nazionale).

In tale contesto, nel dicembre 2024, l’AGCM aveva avviato un procedimento per verificare se talune clausole dell’MSA presentassero profili restrittivi della concorrenza ai sensi dell’art. 101 TFEU.

In primo luogo, l’AGCM si è concentrata sul vincolo di esclusiva che legava TIM a FiberCop per l’acquisto dei servizi di accesso alla rete FTTH sull’intero territorio nazionale e per l’intera durata dell’accordo. L’esclusiva era accompagnata da un meccanismo di “intermediazione”, che imponeva a TIM di rivolgersi a FiberCop anche qualora intendesse approvvigionarsi presso un operatore alternativo nelle aree non ancora da essa coperte con rete in fibra, nonché da un meccanismo di “retroattività”, che imponeva la migrazione dei clienti su rete FiberCop in caso di successiva copertura. Secondo l’AGCM, tali clausole potevano determinare effetti escludenti nel mercato dell’accesso alla rete fissa all’ingrosso, privando i concorrenti di FiberCop della potenziale domanda di TIM, oltre a disincentivare sia l’investimento di FiberCop nella rete FTTH, sia la migrazione della clientela TIM dal rame alla fibra. In secondo luogo, il sistema progressivo di sconti-volume previsto dall’MSA, formalmente applicabile a tutti gli operatori, era ritenuto potenzialmente idoneo ad avvantaggiare TIM, in quanto unico soggetto realisticamente in grado di raggiungere le soglie più elevate di sconto. Infine, la concessione a TIM di c.d. Indefeasible Right of Use (IRU) sui rilegamenti in fibra ottica dedicati ai clienti aziendali, poteva determinare un vantaggio competitivo per TIM nell’offerta dei servizi alla clientela business.

Nel corso del procedimento, FiberCop e TIM hanno presentato un set di impegni, successivamente modificati a valle del market test, che l’AGCM ha in ultimo ritenuto idoneo a risolvere le criticità emerse, chiudendo l’istruttoria senza accertamento di infrazione.

In primo luogo, il vincolo di esclusiva è stato ridotto e rimodulato su base geografica in funzione delle diverse condizioni concorrenziali sul territorio nazionale. Nelle aree in cui la rete in fibra è stata costruita usufruendo di contributi pubblici, la sua durata è stata ridotta a 10 anni, con ulteriori 5 anni rispetto ai soli numeri civici coperti da nuovi investimenti di FiberCop. Nelle aree in cui FiberCop è soggetta alla pressione concorrenziale di altri operatori, l’esclusiva ha invece una durata di 3 anni, seguita da un ulteriore periodo di 10 anni rispetto ai soli numeri civici coperti dall’infrastruttura FTTH, ed un ulteriore periodo di 6 anni durante i quali TIM è tenuta unicamente a mantenere un numero medio di clienti attivi nelle unità immobiliari in cui FiberCop ha realizzato la rete FTTH. Infine, nelle aree con minore presenza di reti alternative, il meccanismo ricalca quello delle aree soggette a pressione concorrenziale, ma con un periodo iniziale di 4 anni, data la necessità di avviare la posa della rete FTTH ove ancora assente. L’esclusiva è inoltre stata collegata al rispetto di specifici target di investimento: qualora FiberCop non realizzasse gli investimenti programmati nei tempi stabiliti, TIM sarebbe libera di approvvigionarsi presso operatori alternativi. Parallelamente, è stata ridimensionata la portata del meccanismo di intermediazione originariamente previsto.

Quanto alla scontistica, FiberCop ha mantenuto un sistema progressivo di sconti applicabile a tutti gli operatori, eliminando le soglie minime e basandolo esclusivamente sui volumi FTTH. È stato poi introdotto un meccanismo secondo cui l’operatore retail può continuare a beneficiare dello sconto per 18 mesi anche dopo il venir meno dei requisiti di esclusiva, consentendo una migrazione graduale verso reti alternative. Quanto agli IRU, è stato previsto che, qualora un operatore terzo chieda l’accesso a una fibra oggetto di IRU e non vi fosse capacità disponibile, TIM debba restituirne la disponibilità a FiberCop, per evitare effetti di preclusione nell’offerta dei servizi alla clientela business.

Con il provvedimento in commento, che potrebbe essere oggetto di impugnazione da parte dei soggetti controinteressati, l’AGCM cerca di contemperare la tutela della contendibilità del mercato, la salvaguardia degli incentivi all’investimento infrastrutturale con l’esigenza e aspettativa  della migrazione della domanda verso la rete in fibra, in un settore caratterizzato da ingenti investimenti e tempi di recupero particolarmente lunghi, ove clausole di esclusiva di lunga durata possono ridurre l’incertezza legata al recupero degli investimenti.

Cecilia Carli ed Elena Pezzoli

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Tutela del consumatore / Pratiche commerciali scorrette e settore della vendita di bevande – L’AGCM ha sanzionato Bernabei per aver pubblicizzato prezzi promozionali in maniera ingannevole

Con il provvedimento dello scorso 10 febbraio, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (l’AGCM) ha sanzionato Bernabei S.r.l. e Bernabei Liquori S.r.l. (congiuntamente, Bernabei) per aver posto in essere pratiche commerciali scorrette relative alla presentazione dei prezzi dei prodotti commercializzati online, tramite app e nei punti vendita fisici. L’AGCM ha accertato che Bernabei pubblicizzava come “promozionali” prezzi che risultavano maggiori o uguali al prezzo più basso applicato nei trenta giorni precedenti, in violazione degli artt. 20, 21 e 22 del Codice del Consumo, nonché della disciplina sugli annunci di riduzione di prezzo di cui all’art. 17-bis del Codice del Consumo.

Nel corso del procedimento è emerso che Bernabei utilizzava una struttura comunicativa ricorrente fondata su tre prezzi distinti: (i) il prezzo promozionale (il Prezzo Promozionale); (ii) il prezzo precedente, che avrebbe dovuto corrispondere al prezzo più basso applicato nei trenta giorni antecedenti la promozione (il Prezzo Precedente); e (iii) il prezzo di “listino” (il Prezzo Intero), presentato in forma barrata e sistematicamente superiore, ma in realtà mai applicato o applicato in modo del tutto marginale. In aggiunta, ai fini meramente interni, Bernabei impiegava anche la categoria del “prezzo continuativo”, vale a dire il prezzo effettivamente applicato ai consumatori al di fuori dei periodi promozionali, che tuttavia risultava sempre inferiore ai prezzi di listino mostrati nelle campagne promozionali al consumatore (il Prezzo Continuativo).

La documentazione ispettiva acquisita dall’AGCM ha confermato che i Prezzi Interi erano meramente teorici: non comparivano nella documentazione interna relativa agli storici prezzi, né costituivano un riferimento utilizzato per la programmazione della strategia commerciale. I dati raccolti mostravano che il numero di vendite effettuate al Prezzo Intero era pari a zero e, nei casi in cui vi fossero state vendite, queste risultavano del tutto marginali, con percentuali comprese tra lo 0,0062% e lo 0,35% del totale. Pertanto, il prezzo effettivamente praticato al di fuori delle promozioni era il Prezzo Continuativo, inferiore tanto al Prezzo Promozionale quanto, soprattutto, al Prezzo Intero di listino comunicato ai consumatori.

Bernabei ha sostenuto che l’indicazione del Prezzo Precedente accanto al Prezzo Intero barrato avrebbe neutralizzato qualunque potenziale effetto decettivo e che la limitatissima applicazione del Prezzo Intero non potesse comportarne la qualificazione come sostanzialmente fittizio, insistendo sulla rilevanza del lasso temporale in cui il prodotto era offerto a tale prezzo. Tuttavia, secondo l’AGCM, la totale assenza del Prezzo Intero nei documenti interni, unita alla costante presenza del Prezzo Continuativo – molto più basso – dimostrava che il Prezzo Intero barrato non aveva alcun rapporto con la realtà commerciale e costituiva un mero artificio idoneo a generare un effetto aggancio, falsando la percezione della convenienza dell’offerta ai consumatori. In proposito AGCM ha richiamato la sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea (la CGUE) nella causa C‑330/23 (Aldi), fornendo un’interpretazione della stessa secondo la quale l’indicazione del Prezzo Precedente a titolo meramente informativo, senza che la riduzione sia calcolata a partire da esso, sia di per sé ingannevole.

Pertanto, l’AGCM ha concluso che non è sufficiente che il prodotto sia stato venduto a Prezzo Intero per un certo periodo di tempo, ma è necessario anche che durante tale periodo si sia realizzato un numero quantomeno apprezzabile di vendite a Prezzo Intero; vendite in assenza delle quali il Prezzo Intero diventa solo ipotetico.

Alla luce delle evidenze raccolte e considerando la gravità della violazione, l’AGCM ha irrogato una sanzione complessiva di 400 mila euro. Il provvedimento in commento ribadisce la necessità di garantire trasparenza nella presentazione dei prezzi e conferma la sempre maggiore attenzione posta dall’AGCM a pratiche che sfruttano in modo fuorviante la leva dello sconto. Resta da vedere se i giudici amministrativi confermeranno tale impostazione, particolarmente rigorosa, in sede di (probabile) impugnazione.

Numa Blondi

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Appalti, concessioni e regolazione / Regolazione e servizi media audiovisivi – Il TAR Lazio dichiara legittima la delibera AGCOM che impone obblighi di investimento in opere europee anche per operatori non stabiliti in Italia: il principio del paese d’origine ammette deroghe quando armonizzate con la normativa UE

Il Tribunale Amministrativo per il Lazio (il TAR Lazio) ha respinto il ricorso di The Walt Disney Company (Benelux) BV (Walt Disney o la Società) contro la delibera AGCOM n. 70/25/CONS (la Delibera) che imponeva, agli operatori streaming attivi in Italia obblighi di investimenti a favore di opere europee e italiane, anche nel caso in cui questi fossero stabiliti in altri stati membri. Il TAR Lazio giudica tali obblighi conformi al diritto comunitario e, in particolare, coerenti con il principio del paese d’origine come interpretato alla luce della direttiva 2010/13/UE sui servizi media audiovisivi (Direttiva SMAV).

La Delibera dava attuazione dell’art. 55 del D.lgs. 8 novembre 2021, n. 208 (Testo Unico dei servizi media audiovisivi – TUSMA) e imponeva a tutti gli operatori attivi in Italia di destinare almeno il 16% degli utili realizzati in Italia per la produzione o l’acquisto di diritti di opere europee. The Walt Disney Company, società con sede nei Paesi Bassi e attiva nel nostro paese tramite Disney+, ha impugnato la Delibera, contestando che un simile obbligo fosse incompatibile con il principio del paese d’origine – sancito dall’art. 3 della Direttiva SMAV – secondo cui i fornitori di servizi media sono soggetti solo alla legge dello Stato in cui hanno sede e non anche a quella di ciascun paese di destinazione dei loro prodotti.

Il TAR Lazio ha rigettato le censure di Walt Disney, valorizzando l’art. 13 della Direttiva SMAV. Infatti, questo limita il principio del paese d’origine, consentendo agli Stati membri di imporre obblighi di investimento anche agli operatori stabiliti in altri paesi membri, purché commisurati ai ricavi realizzati nel paese di destinazione e strutturati in modo da non risultare discriminatori. Il TAR Lazio ha precisato che questa possibilità è una deroga prevista dal legislatore europeo e non rappresenta quindi una violazione del principio del paese d’origine. In tale contesto, la normativa nazionale e la Delibera che vi ha dato attuazione sono legittime perché coerenti con i criteri fissati dalla Direttiva SMAV. Attraverso una motivazione di ampio respiro, la sentenza chiarisce che il principio del paese d’origine – pur essendo un vettore fondamentale per la creazione di un mercato interno dei media digitali – non è un principio assoluto e può essere oggetto di eccezioni, perché previste entro i limiti e secondo le condizioni stabilite a livello europeo.

Guardando al caso concreto, il TAR Lazio ha ritenuto, quindi, che la disciplina italiana applicata con la Delibera assicuri un ragionevole bilanciamento tra la promozione della cultura nazionale, la libera concorrenza e la libertà economica. In particolare, il TAR ha rilevato che lo Stato membro gode di ampio margine di apprezzamento politico-discrezionale nella determinazione delle quote di investimento e che queste sono state fissate in modo ragionevole dalla Delibera, limitandosi a una parte minoritaria (il 16%) degli utili generati nel territorio nazionale.

In definitiva, la sentenza del TAR Lazio porta una importante conferma. Gli obblighi di investimento in opere europee imposti agli operatori stabiliti in altri paesi membri sono legittimi ove previsti e armonizzati con la normativa europea e, in tal senso, il principio del paese d’origine va interpretato in modo sistematico: resta un principio fondamentale, ma derogabile per finalità di interesse pubblico legate alla promozione culturale, purché entro i limiti della normativa europea.

Laura Pagliuso e Andrea Scarpetta

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