Newsletter giuridica di concorrenza e regolamentazione - 23 febbraio 2026
Diritto della concorrenza – Europa / Concentrazioni e settore musicale – La Commissione approva con condizioni l’acquisizione di Downtown da parte di UMG
Il 13 febbraio 2026, la Commissione europea (Commissione) ha approvato l’acquisizione della società statunitense Downtown Music Holdings LLC (Downtown) da parte di Universal Music Group N.V. (UMG; assieme, le Parti), società facente parte del gruppo Universal, una delle principali “etichette” dell’industria musicale. La Commissione ha subordinato tale autorizzazione alla cessione completa di Curve Royalty Systems Ltd (Curve), una società attualmente controllata da Downtown.
UMG e Downtown sono entrambe attive nell’industria musicale, e le loro attività si sovrappongono orizzontalmente nei mercati delle registrazioni di brani musicali, dell’editoria musicale (in cui UMG – secondo la Commissione – sarebbe leader di mercato nello Spazio economico europeo) e dei c.d. artist and label services (collettivamente, i Mercati), i quali consistono in servizi di distribuzione, pubblicizzazione, marketing e monetizzazione dei brani musicali per conto di artisti indipendenti.
UMG aveva notificato l’intenzione di acquisire Downtown già all’inizio del 2025 alle autorità di tutela della concorrenza di Austria e Paesi Bassi. Ad aprile del 2025, l’Autoriteit Consument & Markt olandese aveva rinviato alla Commissione l’esame della concentrazione, ai sensi dell’articolo 22 del Regolamento 139/2004 relativo al controllo delle concentrazioni. Alla richiesta di rinvio si era poi unita anche la Bundeswettbewerbsbehörde austriaca.
La Commissione, dopo aver approvato il rinvio e condotto un’istruttoria approfondita (c.d. fase II) circa gli effetti della concentrazione, ha infine approvato l’acquisizione di Downtown. A quanto si apprende dal comunicato stampa della Commissione, quest’ultima ha escluso criticità concorrenziali a livello orizzontale nei Mercati, in quanto permarrebbero anche post-acquisizione numerosi concorrenti di Downtown e UMG, i c.d. switching costs per gli artisti per cambiare “etichetta” rimarrebbero bassi, oltre che in ogni caso le quote di mercato di UMG post-merger risulterebbero limitate. Infine, l’entità risultante dall’operazione non acquisirà sufficiente potere negoziale nei confronti di piattaforme digitali quali Spotify, Apple Music o Amazon Music tale da destare preoccupazioni.
La Commissione ha approvato la concentrazione solo dopo che le Parti si sono impegnate a cedere Curve. Quest’ultima offre servizi amministrativi, di pagamento e di gestione delle royalties e dei diritti musicali degli artisti, sia nei confronti di Downtown, sia di molteplici altre imprese musicali concorrenti. Secondo la Commissione UMG, acquisendo Downtown (e così anche Curve), avrebbe potuto accedere, tramite Curve, ad informazioni sensibili, quali le strategie commerciali dei concorrenti, la profittabilità degli artisti gestiti da suoi concorrenti avvalsisi dei servizi di Curve ed i trend di mercato.
Gli impegni a cui è subordinata l’autorizzazione della concentrazione – proposti dalle Parti, integrati all’esito del market test e infine approvati dalla Commissione – includono la previa cessione di Curve da Downtown a un soggetto terzo. Dopo l’acquisizione, UMG potrà accedere ai servizi di Curve solo come semplice cliente.
Si conferma così l’attenzione della Commissione nei confronti del potere di mercato derivante dal possesso di informazioni commercialmente sensibili, anche laddove la tradizionale analisi delle quote di mercato delle imprese coinvolte, astrattamente, non darebbe direttamente luogo a criticità concorrenziali.
Riccardo Ciani
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Concentrazioni sotto-soglia e trasporto taxi – L’Autorità danese apre la prima istruttoria approfondita in relazione alla concentrazione Uber/Dantaxi a seguito dell’esercizio dei propri poteri di call-in
Da quanto emerge da un comunicato sul proprio sito, l’Autorità danese garante della concorrenza (la DCCA) ha deliberato l’avvio di un’indagine approfondita (c.d. Fase II) in merito all’acquisizione da parte di Uber International Holding B.V. (Uber) di Greenfleet Holding A/S (società controllante Dantaxi4x48 A/S – Dantaxi), principale operatore attivo nel mercato dei servizi di trasporto taxi in Danimarca. L’operazione non richiedeva una notifica alla DCCA in quanto non erano soddisfatte le soglie di fatturato previste dalla normativa nazionale applicabile, ma la DCCA – a valle del perfezionamento dell’operazione – aveva chiesto alle parti, ad agosto 2025, di procedere con una notifica in virtù dei poteri che le consentono di rivedere anche le operazioni c.d. sotto-soglia che paventano un potenziale rischio per la concorrenza (c.d. poteri di call-in). Si tratta della prima indagine approfondita a seguito dell’introduzione di tali poteri in Danimarca nel 2024.
Le preoccupazioni concorrenziali della DCCA sembrano connesse al fatto che Uber, attiva “a monte” sul mercato dell’intermediazione dei servizi taxi, avesse già in essere un accordo con Drivr Danmark, operatore di ride-hailing attivo “a valle” che consentiva a quest’ultima di rendere prenotabili le proprie corse tramite la piattaforma di intermediazione di Uber. Grazie a tale accordo, Drivr poteva esercitare una significativa pressione concorrenziale su Dantaxi. Tuttavia, a seguito dell’operazione, entrambi Drivr e Dantaxi offrirebbero i propri servizi tramite la piattaforma Uber, rendendo più difficile per gli utenti considerare i due servizi alternativi distinti ed attenuando l’intensità concorrenziale “a valle” fra due tra i principali operatori nel mercato dei servizi taxi. Inoltre, l’operazione contribuirebbe al rafforzamento della posizione di Uber come intermediario in Danimarca, con conseguente possibile rischio di aumento dei prezzi e riduzione dell’innovazione.
Il caso in commento riflette il crescente utilizzo dei meccanismi di c.d. call-in nelle giurisdizioni in cui le autorità della concorrenza sono dotate di tali poteri (come la Svezia, l’Irlanda e l’Italia – oltre ad altri come Francia e Paesi Bassi che stanno considerando l’introduzione di simili poteri), sia in settori innovativi, sia tradizionali (come l’indagine di c.d. Fase II condotta in Italia nel settore del cemento, aperta a seguito di call-in e conclusasi con impegni, già in commento in questa newsletter dell’8 aprile 2024), e ricorda alle imprese l’importanza di considerare simili eventualità durante la negoziazione dell’operazione, tenendone conto ai fini della allocazione dei rischi a livello contrattuale e connessi effetti sulle tempistiche di trasferimento delle società.
Cecilia Carli e Alessandro Mastrangelo
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Diritto della concorrenza – Italia / Abuso di dipendenza economica e accesso difensivo agli atti – Il CdS ha accolto l’appello di Benetton annullando il provvedimento di accesso agli atti dell’AGCM
Con la sentenza dello scorso 13 febbraio, il Consiglio di Stato (CdS) ha accolto l’appello proposto da Benetton Group S.r.l. (Benetton) e ha annullato il provvedimento con il quale l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) aveva parzialmente accolto l’istanza di accesso agli atti formulata da Oceania S.r.l. (Oceania), relativa ad un procedimento per abuso di dipendenza economica nei confronti di Benetton.
La vicenda origina a seguito di un procedimento per abuso di dipendenza economica avviato dall’AGCM nei confronti di Benetton – successivamente concluso con impegni –, in relazione al quale Oceania aveva richiesto l’accesso agli atti in ragione delle proprie esigenze difensive in un giudizio civile parallelo intrapreso contro Benetton e legato agli stessi fatti. Tale richiesta era stata parzialmente accolta dall’AGCM. Benetton aveva quindi impugnato il provvedimento di accoglimento dell’istanza di accesso davanti al Tribunale Amministrativo per il Lazio, che aveva respinto il ricorso e confermato la decisione dell’AGCM.
Contro la sentenza di primo grado, Benetton aveva sollevato cinque diversi motivi di appello davanti al CdS, richiedendo contestualmente in via cautelare la sospensione dell’efficacia della sentenza. Dopo aver accolto l’istanza cautelare, il CdS ha nel merito esaminato unicamente il motivo di appello con il quale Benetton lamentava la mancanza di un interesse concreto ed attuale di Oceania a richiedere l’accesso agli atti, visto che Oceania era ormai decaduta dai termini utili al deposito degli atti nel procedimento civile da essa instaurato, ritenendo gli altri motivi assorbiti.
In via preliminare, il CdS ha ricordato che l’accoglimento della richiesta di accesso agli atti richiede sempre un nesso concreto ed attuale di strumentalità tra l’ostensione della documentazione richiesta, da un lato, e la tutela delle situazioni giuridiche per cui è richiesto l’accesso agli atti, dall’altro. Inoltre, tale nesso di strumentalità – che secondo la giurisprudenza amministrativa non può sfociare in una valutazione sulla decisività, ammissibilità, o influenza della documentazione nel giudizio instaurato – non può essere interpretato in modo astratto, ma deve essere sempre confrontato con le esigenze processuali concrete.
Nel caso specifico, ad avviso del CdS, tale nesso di strumentalità fra le esigenze processuali di Oceania e l’accesso agli atti era venuto a mancare, visto che Oceania (i) era decaduta dai termini per la produzione documentale nel giudizio civile; e (ii) inoltre, non aveva richiesto l’autorizzazione al deposito tardivo. Pertanto, l’eventuale accesso agli atti non avrebbe potuto servire nel concreto la funzione per la quale era stato richiesto, in quanto i documenti non potevano più essere prodotti nel giudizio civile.
Alla luce di ciò, il CdS ha accolto l’appello presentato da Benetton e annullato il provvedimento di accesso agli atti dell’AGCM.
La sentenza in commento ribadisce dunque che l’accoglimento dell’istanza di accesso agli atti richiede sempre una valutazione concreta sull’effettivo interesse dell’istante, che non può esaurirsi in una valutazione solo astratta, ma deve essere invece calata nel contesto in cui l’accesso è richiesto.
Michael Tagliavini e Luca Giacomello
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Indagini conoscitive e rapporto ARERA/AGCM – Il TAR Lazio, su ricorso di ARERA, ha rimesso alla Corte costituzionale la questione di legittimità dell’art. 1, co. 5, primo periodo, del “decreto Asset”
Con l’ordinanza pubblicata lo scorso 13 febbraio, il Tribunale Amministrativo Regionale (il TAR o il Collegio) del Lazio ha rimesso alla Corte costituzionale la questione di legittimità dell’art. 1 co. 5 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136 (il Decreto Asset), che conferisce all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (l’AGCM) un ampio potere di indagine in tutti i settori economici, in riferimento agli articoli 3 e 97 della Costituzione.
La vicenda ha avuto origine dal ricorso proposto dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (l’ARERA) per l’annullamento della comunicazione con cui l’AGCM ha disciplinato l’applicazione dell’art. 1, co. 5, del Decreto Asset, concernente gli ampi poteri di quest’ultima in materia di indagini conoscitive. Come si ricorderà, a fronte delle incertezze discendenti dal tenore letterale della norma e connesse all’esatto ambito applicativo della stessa, l’AGCM aveva chiesto al Consiglio di Stato di formulare un parere per chiarire se l’ambito dei poteri introdotti (con l’articolo 1, commi 5 e 6) dovesse ritenersi circoscritto, ratione materiae, al settore del trasporto aereo di passeggeri ovvero potesse assumersi esteso, in termini generali, a tutti i settori economici. Con il suo parere n. 61/2024, il Consiglio di Stato (il Parere) aveva fatto luce sulla questione, ritenendo irragionevole il confinamento dei poteri suddetti allo specifico settore del trasporto aereo.
Ciononostante, l’ARERA, ritenendo che l’estensione tout court dei “nuovi poteri” contemplati dall’art. 1, co. 5 anche ai settori regolati, incidesse sulle proprie prerogative istituzionali, ha impugnato la comunicazione suddetta, articolando tre motivi di ricorso, attraverso i quali: (i) ha lamentato un difetto assoluto di attribuzione, sostenendo che l’AGCM avrebbe recepito acriticamente il Parere e avrebbe indebitamente ampliato l’ambito applicativo della norma, a suo avviso chiaramente circoscritta al settore del trasporto aereo; (ii) ha sollevato profili di incostituzionalità, denunciando la violazione dell’art. 77 Cost. e, più in generale, la violazione del principio di legalità e degli artt. 1 (principio di democraticità), 23 (indeterminatezza dei presupposti sanzionatori), 41 (libertà d'impresa), 42 (tutela della proprietà privata), 97 (principio del buon andamento dell'amministrazione) e 117 co. 1 (rispetto degli obblighi di appartenenza all’Unione Europea) Cost., configurando quella che definisce una sorta di “delega in bianco” regolatoria in favore dell’AGCM; e (iii) ha denunciato il contrasto con il diritto dell’Unione europea, poiché l’estensione dei “nuovi poteri” inciderebbe sull’indipendenza e le competenze proprie delle autorità nazionali di regolazione.
Venendo alla questione di legittimità costituzionale rimessa alla Corte costituzionale, il Collegio, pur escludendo una violazione dell’art. 77 Cost., ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità dell’art. 1, co. 5, primo periodo del Decreto Asset, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost.
Il TAR ha infatti ribadito che disposizioni incomprensibili violano il principio di ragionevolezza (art. 3 Cost.), compromettono la certezza del diritto, favoriscono applicazioni diseguali e ostacolano l’esercizio del diritto di difesa. Tale oscurità incide anche sull’art. 97 Cost., in quanto impedisce un esercizio trasparente, efficace e imparziale dell’azione amministrativa e si riflette negativamente sulla composizione degli interessi nel procedimento e sul buon andamento della pubblica amministrazione.
Alla luce di questi elementi, il Collegio ha rimesso la questione alla Corte costituzionale, evidenziando che il nodo centrale della questione risiede nell’indeterminatezza dell’ambito applicativo della norma. Il testo, infatti, pur letto alla luce dei lavori preparatori, del Parere e delle difese dell’AGCM, non consentirebbe – a detta del TAR – di stabilire con ragionevole certezza se i nuovi poteri siano limitati al solo trasporto aereo o si estendano a tutti i settori, emergendo una marcata contraddittorietà tale da impedire una lettura chiara e univoca della disposizione.
Si resta ora in attesa della pronuncia della Corte costituzionale, ben consapevoli che la trama è fitta e l’ultimo capitolo è ancora lontano: dopo il TAR vi è (potenzialmente) sempre il Consiglio di Stato.
Giovanni Pennetta e Marco Todisco
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Appalti, concessioni e regolazione / Appalti e copertura finanziaria – Il Consiglio di Stato conferma la legittimità della revoca della gara anche a seguito della stesura della graduatoria qualora vi sia incertezza sulla disponibilità dei fondi
Con una recente sentenza del 4 febbraio 2026, il Consiglio di Stato ha riaffermato le condizioni che legittimano la revoca di una procedura di gara d’appalto, sottolineando l’importanza della copertura finanziaria ed evidenziando che l’incertezza sulla disponibilità dei fondi giustifica la revoca anche a seguito della stesura della graduatoria.
La vicenda ha origine da una procedura indetta da Invitalia S.p.A. (Invitalia), su delega dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale (l’Autorità Portuale), per la progettazione e l’esecuzione di lavori nel porto di Trieste, finanziati tramite i fondi del PNRR. A seguito della valutazione delle offerte, il Consorzio Stabile Vitruvio s.c.a. r.l. (il Consorzio Vitruvio) era risultato al primo posto nella graduatoria provvisoria. Tuttavia, l’Autorità Portuale comunicava a Invitalia di non aver ancora ricevuto i fondi necessari dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) e, per evitare azioni risarcitorie, disponeva, tramite Invitalia, la revoca della gara.
Il Consorzio Vitruvio impugnava la revoca davanti al TAR Friuli-Venezia Giulia (il TAR), che respingeva il ricorso. Il Consorzio Vitruvio proponeva quindi appello, sostenendo, in particolare, che la revoca fosse illegittima poiché non era intervenuto un definanziamento della gara e la revoca si poneva in contrasto con il principio del risultato, che richiede alle stazioni appaltanti di garantire il tempestivo soddisfacimento dell’interesse pubblico attraverso procedure di gara efficaci.
Tuttavia, il Consiglio di Stato rigetta l’appello e conferma la legittimità della decisione dell’Autorità Portuale. La mancanza o anche la sola incertezza della copertura finanziaria rappresenta, infatti, una valida ragione per revocare la gara e risponde ad un principio di una buona amministrazione. Il Consiglio di Stato ha chiarito inoltre che, non essendo avvenuta l’aggiudicazione, non era necessaria una comparazione tra l’interesse pubblico alla revoca e l’interesse privato del Consorzio Vitruvio. In tale contesto, il richiamato principio del risultato non è riferimento pertinente, poiché tale principio presuppone la sussistenza di tutte le condizioni per raggiungere “il risultato”, inclusa, in primis, la necessaria copertura economica.
Per gli operatori economici, questa sentenza offre spunti rilevanti. Infatti, da un lato, conferma che la sussistenza della copertura finanziaria è un presupposto irrinunciabile per la validità delle procedure di gara e, dall’altro, evidenzia che tanto le aspettative di un operatore quanto la necessità di efficace e tempestiva aggiudicazione della gara cedono davanti alla incertezza, anche sopravvenuta, sulla disponibilità dei fondi per finanziare la gara.
Andrea Scarpetta
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