Diritto della concorrenza – Europa / Abusi e settore alberghiero – La CGUE stabilisce che le tariffe di fruizione di opere protette da diritto d’autore da parte di alberghi sono eccessive se non parametrate alla reale presenza di clienti
Lo scorso 18 dicembre, la Corte di Giustizia dell’Unione europea (la CGUE) – in sede di rinvio pregiudiziale – ha stabilito che i prezzi praticati dagli organismi di gestione collettiva dei diritti d’autore (gli OGC) a strutture alberghiere che hanno apparecchi radiotelevisivi nelle camere a disposizione dei clienti devono essere parametrati anche all’effettiva presenza della clientela nelle strutture.
La vicenda ha avuto origine nel 2019, quando l’Autorità per la tutela della concorrenza ceca (l’UOHS) ha sanzionato OSA, z.s. (OSA), uno dei sei OGC in Repubblica Ceca e di fatto monopolista nazionale. Invero, l’UOHS ha ritenuto che OSA avesse abusato della propria posizione dominante applicando ad imprese alberghiere condizioni contrattuali inique per poter usufruire delle opere protette da diritto d’autore gestite da OSA, in quanto non tenevano conto del tasso di occupazione effettivo delle strutture ricettive.
Nell’ambito del successivo appello avente ad oggetto la legittimità del provvedimento sanzionatorio, la Corte regionale di Brno ha interrogato la CGUE in via pregiudiziale, sollevando il dubbio se la condotta di OSA avesse costituito un potenziale abuso ex art. 102 TFEU nella forma dell’applicazione di condizioni contrattuali non eque ovvero nella diversa condotta rappresentata dall’applicazione di prezzi eccessivi, e quindi di stabilire quali criteri valutativi il giudice del rinvio debba adottare nel caso concreto.
La CGUE ha innanzitutto richiamato la giurisprudenza in materia (e.g. C-135/23 GEMA), ribadendo che la mera messa a disposizione, in camere d’albergo, di dispositivi radiotelevisivi è sufficiente ad integrare una comunicazione al pubblico e quindi a far sorgere l’obbligo, per la struttura ricettiva, di pagare per lo sfruttamento dei diritti d’autore protetti dagli OGC. La CGUE ha anche qualificato tale messa a disposizione come una prestazione aggiuntiva offerta dall’albergatore ai propri clienti, suscettibile quindi di valutazione economica autonoma.
La CGUE ha inoltre ritenuto applicabili i criteri rilevanti in casi di abusi per prezzi eccessivi, e che, a tali fini, debba essere tenuto in considerazione il valore economico generato dall’utilizzo delle opere protette (coerentemente con quanto già statuito in C-372/19 SABAM). Pertanto, dovendo tenere necessariamente conto di tale elemento, il tasso di occupazione degli stabilimenti alberghieri deve, secondo la CGUE, entrare nel computo dei criteri per valutare la congruità dei prezzi OSA, mediante un modello statistico, ovvero sulla base di altri criteri oggettivi, stabili, accessibili e controllabili. Al contempo, la CGUE ha anche precisato che l’obbligo d’adozione, da parte degli OGC, del tasso menzionato è comunque subordinata ad una previa verifica che tale adeguamento non comporti un aumento sproporzionato delle spese gestorie sostenute dall’OGC.
La CGUE ha inoltre chiarito che è comunque onere del giudice di merito tenere conto di qualsiasi altro elemento rilevante per valutare l’eccessività del contributo richiesto, incluso il raffronto con i prezzi praticati in altri Stati membri. Infine, la CGUE ha sottolineato che (i) è sufficiente che la condotta sia anche solo idonea a pregiudicare la concorrenza affinché si possa profilare un abuso; e (ii) basta che un OGC gestisca anche diritti di cittadini di altri Stati membri per integrare il requisito del pregiudizio al commercio transfrontaliero europeo (necessario perché possa verificarsi un abuso ex art. 102 TFUE).
Riccardo Ciani
----------------
Abusi e settore dello stoccaggio dei carburanti – La CGUE ha esteso le condizioni Bronner ai casi in cui l’infrastruttura è stata acquisita a seguito di un processo competitivo
Con la sentenza dello scorso 18 dicembre, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea (la CGUE) si è pronunciata su un rinvio pregiudiziale del Tribunale Amministrativo di Sofia (il Tribunale), ribadendo le condizioni per la valutazione di un abuso di posizione dominante consistente nel diniego all’accesso di un’infrastruttura essenziale, nell’ambito di una controversia tra due società del gruppo Lukoil (Lukoil) – principale fornitore di prodotti petroliferi in Bulgaria – e l’Autorità per la tutela della concorrenza bulgara (l’Autorità).
La controversia origina da una decisione con la quale l’Autorità aveva sanzionato Lukoil per aver abusato della propria posizione dominante negando ingiustificatamente ad altri produttori o importatori di carburanti l’accesso all’infrastruttura di stoccaggio e distribuzione di carburante, consistente in depositi marittimi, terrestri ed oleodotti e terminali petroliferi. Le infrastrutture in questione erano state acquisite da Lukoil a seguito di un processo di privatizzazione che si era svolto seguendo una procedura competitiva, la quale prevedeva che lo Stato bulgaro avrebbe dovuto autorizzare qualunque decisione che riducesse la produzione di carburanti o precludesse l’accesso agli impianti portuali e agli oleodotti.
Nel giudizio conseguente all’impugnazione della decisione dell’Autorità, il Tribunale ha operato un rinvio pregiudiziale, con il quale ha chiesto alla CGUE, in primo luogo, se l’Autorità avesse l’onere di accertare che le condizioni per l’esistenza di un abuso di posizione dominante ricorrano sia per le condotte di diniego dell’accesso all’infrastruttura, sia per le restrizioni al commercio derivanti da tali limitazioni. In secondo luogo, il giudice di rinvio ha chiesto alla CGUE di chiarire se le condizioni delineate dalla sentenza Bronner (sentenza del 26 novembre 1998, C‑7/97) – secondo cui il rifiuto di consentire l’accesso ad un’infrastruttura essenziale integra un abuso di posizione dominante quando l’infrastruttura è indispensabile per l’attività economica dei concorrenti, sicché il diniego avrebbe l’effetto di eliminare la concorrenza, in assenza di obiettive giustificazioni – possano essere applicate anche nei casi in cui l’infrastruttura sia stata acquisita a valle di un processo di privatizzazione all’esito di una procedura competitiva.
In primo luogo, la CGUE ha chiarito che l’Autorità non è tenuta ad accertare se le condizioni per l’esistenza di un abuso di posizione dominante ricorrano per ciascuna delle condotte di diniego e di limitazione all’accesso all’infrastruttura, ma deve valutarne la sussistenza con riferimento alla condotta complessiva dell’impresa. In secondo luogo, la CGUE ha sottolineato la necessità di incentivare l’impresa dominante ad effettuare investimenti sull’infrastruttura, ai quali sarebbe meno propensa se i concorrenti avessero sempre ed indiscriminatamente accesso alla struttura in parola. Inoltre, circa l’applicabilità dei criteri della sentenza Bronner, la CGUE ha ricordato che questi ultimi debbano essere applicati quando cumulativamente: (i) l’impresa dominante ha sviluppato l’infrastruttura per lo svolgimento della propria attività; e (ii) l’impresa gestisce tale infrastruttura, che risulta soggetta alla sua piena autonomia decisionale.
Peraltro, con riferimento al criterio sub (i), la CGUE ritiene che l’acquisizione dell’infrastruttura in esito ad un’operazione di privatizzazione sia nella sostanza equivalente alla costruzione e lo sviluppo dell’infrastruttura stessa. Tuttavia, perché le condizioni Bronner possano essere applicate, è necessario che l’impresa dominante abbia acquisito l’infrastruttura mediante una procedura competitiva. Riguardo al criterio sub (ii), la CGUE ha ritenuto che le condizioni Bronner possano applicarsi solo quando l’impresa dominante dispone di un’autonomia decisionale totale sull’infrastruttura. Al contrario, quando tale autonomia decisionale è limitata da obblighi legislativi, come l’obbligo di dare accesso alla propria infrastruttura, allora tale requisito non è soddisfatto e l’applicabilità delle condizioni Bronner risulta esclusa. Nel caso di specie, la CGUE rileva che, trattandosi della concessione di diritti esclusivi acquisiti dall’impresa dominante a un prezzo e a condizioni risultanti da una procedura concorrenziale, le condizioni Bronner per valutare la sussistenza di un abuso di posizione dominante possono trovare applicazione.
La sentenza in commento appare particolarmente rilevante in quanto chiarisce ulteriormente le condizioni per l’applicabilità dei criteri della sentenza Bronner, considerandoli applicabili anche ai casi in cui l’infrastruttura essenziale sia stata acquisita dall’impresa dominante a seguito di un processo competitivo – e non solo sviluppata direttamente dall’impresa – a condizione della permanenza di una autonomia decisionale totale esercitata dall’impresa sull’infrastruttura stessa.
Irene Indino e Luca Giacomello
----------------------------------
Diritto della concorrenza – Italia / Concentrazioni e settore energetico – L’AGCM ha avviato un’istruttoria sull’operazione di acquisizione da parte di Eni Plenitude Società Benefit del controllo esclusivo di Acea Energia
Con il provvedimento dello scorso 2 dicembre, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (l’AGCM) ha avviato un’istruttoria in relazione all’operazione di concentrazione consistente nell’acquisizione da parte di Eni Plenitude S.p.A. Società Benefit (Plenitude) – controllata al 90% da ENI S.p.A. (ENI) – del controllo esclusivo di Acea Energia S.p.A. (Acea Energia e, unitamente a Plenitude, le Parti) e del controllo congiunto di Umbria Energy S.p.A. (Umbria Energy), previa separazione (carve-out) delle attività di mobilità elettrica, efficientamento energetico ed economia circolare, che restano in capo a una distinta società del gruppo Acea S.p.A. (Acea) (l’Operazione).
L’Operazione – inizialmente notificata alla Commissione Europea (la Commissione) e da questa rinviata all’AGCM ai sensi dell’art. 4, par. 4, del Regolamento (CE) n. 139/2004 – solleva, secondo l’AGCM, criticità concorrenziali localizzate in specifici mercati retail e in un segmento del mercato della mobilità elettrica.
Sotto il profilo delle sovrapposizioni orizzontali, l’AGCM individua una pluralità di mercati rilevanti della vendita al dettaglio di energia elettrica e gas naturale, distinguendo tra clienti domestici e non domestici e in base al livello di connessione alla rete. In particolare, l’attenzione dell’AGCM si concentra sui mercati della vendita di energia elettrica ai clienti domestici e della vendita di gas naturale ai clienti di piccole dimensioni (ossia, con consumi fino a 200.000 mc/anno), nei quali l’Operazione sarebbe idonea, secondo l’AGCM, a produrre modifiche strutturali di rilievo.
Quanto alla dimensione geografica, l’AGCM adotta una dimensione locale o regionale, valorizzando il radicamento storico degli operatori, la fedeltà al marchio e i tassi di retention. Su tali basi, l’Operazione comporterebbe possibili criticità concorrenziale in alcuni mercati locali. Nello specifico:
- nel mercato della vendita di energia elettrica ai clienti domestici, la nuova entità verrebbe a detenere: (i) nella Provincia di Roma, una quota congiunta compresa tra 40% e 45%, divenendo il primo operatore locale; (ii) nella Regione Lazio, una quota superiore al 30-35%; e (iii) nella Provincia di Terni, una quota anch’essa superiore al 30-35%, con un ruolo di co-leader;
- nel mercato della vendita di gas naturale ai clienti di piccole dimensioni, l’AGCM rileva che nella Provincia di Roma e nella Regione Lazio, la quota congiunta in termini di punti di riconsegna (PDR) raggiungerebbe livelli compresi tra il 65% e 75%, mentre la quota in termini di volumi si attesterebbe tra il 35% e 40%.
Secondo l’AGCM, tali livelli di concentrazione, unitamente all’eliminazione di un importante vincolo competitivo tra due operatori storicamente radicati, rendono l’Operazione suscettibile di produrre effetti unilaterali, riducendo in modo significativo la pressione concorrenziale nei mercati locali interessati.
Diversamente, l’AGCM esclude la presenza di criticità verticali tra i mercati retail e i mercati a monte della produzione e dell’approvvigionamento all’ingrosso di energia elettrica e gas naturale, osservando che le quote detenute dal gruppo ENI nei mercati wholesale risultano inferiori alle soglie di attenzione e non idonee a determinare rischi di foreclosure o di sfruttamento del potere di mercato a monte.
Particolarmente rilevante è, infine, l’analisi relativa ai servizi per la mobilità elettrica. L’AGCM distingue tra il mercato della installazione e gestione delle infrastrutture di ricarica elettrica pubbliche (CPO) e il distinto mercato della fornitura dei servizi di ricarica agli utenti finali (MSP).
Le criticità concorrenziali emergerebbero esclusivamente nel mercato CPO, con riferimento alle infrastrutture di ricarica pubbliche a bassa potenza in ambito urbano ed extraurbano non autostradale. Adottando una dimensione geografica locale fondata su catchment areas di prossimità comprese tra 1 e 4 km, l’AGCM rileva che, nel Comune di Terni, Umbria Energy detiene già una posizione dominante (dato che gestisce 80-90 punti di ricarica). Post-merger, la quota congiunta delle Parti supererebbe stabilmente il 90-95% dei punti di ricarica in tutte le aree analizzate, arrivando in alcune zone a configurare situazioni di monopolio locale.
Pertanto, l’AGCM ritiene che l’Operazione sia suscettibile di incidere in modo significativo sulla concorrenza in alcuni mercati retail dell’energia elettrica e del gas naturale, nonché nel mercato – fortemente localizzato – della installazione e gestione delle infrastrutture di ricarica pubbliche a bassa potenza, dove l’Operazione rischia di rafforzare una posizione dominante preesistente.
Alla luce di tali elementi, l’AGCM ha deliberato l’avvio dell’istruttoria nei confronti di Plenitude e Acea Energia al fine di verificare se, e in che misura, l’Operazione possa determinare un ostacolo significativo alla concorrenza effettiva nei mercati interessati. Resta da vedere quali impegni saranno necessari affinché l’AGCM autorizzi l’Operazione.
Numa Blondi
--------------
Pratiche commerciali scorrette e settore energetico – L’AGCM ha accettato gli impegni proposti dalla società Eni Plenitude Società Benefit
Lo scorso 25 novembre, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (l’AGCM) ha reso obbligatori gli impegni presentati dalla società Eni Plenitude S.p.A. Società Benefit (Plenitude), a seguito di un’istruttoria riguardante possibili pratiche commerciali scorrette.
L’oggetto dell’indagine verteva sulle modalità di comunicazione utilizzate da Plenitude per comunicare ai propri clienti del rinnovo delle condizioni economiche (CE) di fornitura in scadenza, nel periodo da gennaio 2023 a marzo 2025. Numerosi consumatori e microimprese avevano segnalato di non aver ricevuto la comunicazione di rinnovo delle CE di fornitura e di aver avuto conoscenza dell’applicazione di nuove CE solo a seguito della ricezione delle bollette di gas e di energia elettrica emesse da Plenitude, quando ormai non era più possibile esercitare il diritto di recesso.
Plenitude, infatti, usufruiva di un servizio di spedizione massivo fornito da Poste Italiane S.p.A., la quale assicurava un resoconto dell’avvenuto recapito della comunicazione (il report). Sorvolando sui report che vanno da gennaio 2023 a settembre 2023, non conservati da Plenitude, il numero di comunicazioni di rinnovo delle CE inviate da Plenitude è stato tra i 2-5 milioni (l’esatto ammontare non è stato pubblicato).
Considerando esclusivamente le comunicazioni riguardanti il rinnovo di CE peggiorative rispetto a quelle previgenti garantite, alcuni report comunicavano la mancata ricezione della comunicazione da parte del cliente (i report negativi, circa 40-80 mila), mentre per altre comunicazioni non è pervenuto alcun report a causa di problemi tecnici del corriere (i report nulli, circa 70-90 mila).
Gli impegni presentati da Plenitude riguardavano un set di misure dirette a ovviare ai possibili difetti di comunicazione ed uno di misure compensative.
Per il primo set, Plenitude ha previsto che, a seguito di report negativi, sarà predisposto un insieme di comunicazioni cumulative (Raccomandata A/R, e-mail ed SMS), oltre alla comunicazione originaria di rinnovo delle CE, in grado di assicurare l’avvenuta conoscenza da parte del cliente. Per i report nulli, sarà attivato un reminder che allerterà il cliente poco prima dell’entrata in vigore delle nuove CE. Ciò in modo da assicurare che non vi siano compressioni nell’esercizio del proprio diritto di recesso o nel poter presentare eventuali reclami.
Per quanto riguarda invece le misure compensative, Plenitude ha previsto il riconoscimento di un indennizzo pari al 40-70% dell’incremento di spesa parametrato rispetto alla differenza tra le CE previgenti e le CE peggiorative instaurate a seguito del rinnovo (anche in questo caso l’esatto ammontare non è stato pubblicato).
Plenitude sostiene che, oltre ad aver disposto delle misure idonee ad escludere ripercussioni negative sui propri clienti, il rinnovo delle CE attuato nella fascia temporale attenzionata sarebbe stato, tra l’altro, legittimo, ai sensi del Codice di Condotta (il Codice di Condotta) dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) vigente in quel momento. Nel Codice di Condotta era infatti espressamente previsto che “…fatta salva prova contraria … si presumono ricevute [le comunicazioni di rinnovo delle CE] trascorsi 10 giorni dall’invio effettuato da parte del venditore..”.
La complessità del caso origina proprio dal parere presentato dall’ARERA secondo cui, a prescindere dalla modifica del Codice di Condotta entrata in vigore il 1° gennaio 2025, la disciplina degli artt. 1334-1335 c.c. avrebbe imposto l’effettiva presa di conoscenza da parte del cliente per assicurare la validità del rinnovo, pregiudicando la liceità della condotta di Plenitude. Per tali motivi, le misure compensative proposte da Plenitude, secondo l’ARERA, risultavano insoddisfacenti. In merito alle misure comunicative invece non vi sono state obiezioni circa la loro validità.
Secondo l’AGCM, tuttavia, l’ARERA non è competente ad entrare nel merito della valutazione degli impegni, in quanto il parere per materia richiesto obbligatoriamente dal Codice del Consumo ai sensi dell’art. 27 co.1 bis deve attenersi esclusivamente ad eventuali impatti degli impegni sulla regolazione.
L’esito della vicenda ricalca le medesime dinamiche di un caso analogo che ha visto coinvolta la società Enel Energia S.p.A., a cui erano state addebitate le medesime condotte, concluso anch’esso con impegni similari a quelli presentati ed accettati da Plenitude.
Giacomo Perrotta
--------------------
Tutela del consumatore / Pratiche commerciali scorrette e settore automobilistico – L’AGCM chiude con impegni quattro procedimenti avviati con riferimento ai veicoli elettrici
Con i quattro provvedimenti pubblicati lo scorso 19 dicembre, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (l’AGCM) ha accolto gli impegni presentati da Tesla Italy S.r.l. (Tesla), Stellantis Europe S.p.A. (Stellantis), BYD Italia S.r.l. (BYD) e Volkswagen Group Italia (Volkswagen) (nel complesso, le Società), chiudendo senza l’accertamento di alcuna infrazione del Codice del Consumo distinti procedimenti avviati nei confronti delle Società per possibili pratiche commerciali scorrette nell’ambito delle attività di promozione, distribuzione e assistenza post-vendita di veicoli elettrici (BEV).
Secondo quanto ipotizzato dall’AGCM in sede di avvio dei procedimenti, infatti, le Società avrebbero fornito informazioni inadeguate o insufficienti in merito: (i) all’autonomia effettiva di percorrenza chilometrica dei BEV, che può risultare diversa da quella registrata dal ciclo di omologazione previsto dalla regolazione (il Ciclo WLTP); (ii) alla progressiva perdita della capacità delle batterie dei BEV, il c.d. State of Health (l’SoH); e (iii) alle limitazioni della garanzia convenzionale sulle batterie.
Nel corso dei rispettivi procedimenti, le Società hanno presentato diverse proposte di impegni, che l’AGCM ha ritenuto idonei a rimuovere i potenziali profili di scorrettezza ipotizzati in avvio. Pur con le dovute differenze, questi possono essere raggruppati in tre gruppi.
Con un primo gruppo di impegni, le Società forniranno maggiori informazioni nei materiali pubblicitari e informativi relativi ai propri BEV, anche online, circa i fattori che incidono sulla autonomia di percorrenza effettiva, quali la temperatura esterna, l’orografia del territorio percorso, lo stile di guida, l’SoH delle batterie etc.
Tale primo gruppo di impegni troverà compimento nell’introduzione, da parte di ciascuna Società, di simulatori di autonomia che permetteranno ai potenziali acquirenti dei BEV di stimare con maggiore precisione l’autonomia che è ragionevole attendersi dai BEV, in funzione di fattori quali la temperatura esterna o la stagione dell’anno, l’ambiente di guida, l’uso dei sistemi di climatizzazione etc.
Con riguardo all’SoH delle batterie, le Società forniranno maggiori dettagli sui fattori che incidono su di esso, assieme a suggerimenti e good practices che permettono di ritardarne il degrado fisiologico che deriva dal normale scorrere del tempo e all’utilizzo dei BEV.
Con un terzo gruppo di impegni, infine, le Società forniranno maggiori dettagli in merito all’operatività della garanzia convenzionale sulle batterie dei BEV, con particolare riferimento a quei fattori che possono escluderla. Ciò avverrà mediante l’aumento e il consolidamento delle informazioni disponibili anche online, e di quelle fornite alle proprie reti di assistenza. In alcuni casi, come con riferimento a Stellantis e BYD, anche l’ambito di operatività della garanzia stessa verrà ampliato.
I procedimenti che hanno interessato le Società testimoniano la particolare attenzione riservata dall’AGCM a tematiche afferenti a prodotti fortemente connotati da caratteristiche green, nonché l’importanza di una comunicazione commerciale quanto più completa possibile nei confronti dei consumatori, sin dal momento del primo contatto.
Ignazio Pinzuti Ansolini
--------------------------
Appalti, concessioni e regolazione / Regolazione e settore delle telecomunicazioni – Il TAR Catanzaro accoglie il ricorso di Open Fiber e ribadisce il divieto di imporre oneri o canoni ulteriori rispetto a quelli espressamente previsti dalla normativa nazionale
Con la sentenza dello scorso 5 dicembre, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria sede Catanzaro (il TAR Catanzaro) ha riaffermato il principio che le amministrazioni non possono imporre oneri aggiuntivi rispetto a quelli stabiliti nel Codice delle comunicazioni elettroniche (il Codice delle comunicazioni elettroniche) per la realizzazione di scavi e opere civili finalizzate allo sviluppo della rete in fibra ottica. La particolarità della fattispecie riguarda l’applicazione del principio anche al caso in cui l’amministrazione pretende di subordinare il titolo autorizzativo alla preventiva costituzione di un deposito cauzionale mediante fideiussione bancaria o assicurativa.
La questione nasce in una controversia riguardante Open Fiber S.p.A. (Open Fiber o la Società). Nel novembre 2022, la Società aveva presentato richiesta per l’autorizzazione unica per la realizzazione di un tratto di rete su suolo pubblico e aveva poi trasmesso al Comune di Corigliano Rossano (il Comune) l’autocertificazione relativa alla formazione del titolo per silentium. Nell’ottobre 2023, il Comune aveva risposto ad Open Fiber, emanando diversi provvedimenti, con cui evidenziava che il rilascio dell’autorizzazione era subordinato alla prestazione di una polizza fideiussoria e richiedeva a Open Fiber la rimozione delle opere effettuate con l’ordine di ripristino dello stato dei luoghi. La Società ha, quindi, impugnato i provvedimenti del Comune, ritenendoli in contrasto con le disposizioni del Codice delle comunicazioni elettroniche che vieta ai soggetti pubblici l’imposizione di oneri aggiuntivi rispetto a quanto già previsto dalla normativa nazionale.
Il TAR Catanzaro ha accolto il ricorso di Open Fiber ed evidenziando che le disposizioni del Codice delle comunicazioni elettroniche sono volte a favorire lo sviluppo della rete nazionale di telecomunicazioni e mirano ad evitare disparità di trattamento tra gestori e fruitori del servizio diversamente localizzati sul territorio. Il TAR Catanzaro precisa, inoltre, che tale interpretazione della normativa nazionale è pienamente coerente con la normativa comunitaria che, in tema di infrastrutture di telecomunicazioni, impone che le procedure siano tempestive, non discriminatorie e trasparenti, per garantire concorrenza leale ed effettiva. Anche la Corte costituzionale lo ha confermato ed ha ritenuto che la disciplina contenuta nel Codice delle comunicazioni elettroniche, nel prevedere il divieto di oneri aggiuntivi, sia espressione di un principio fondamentale volto a garantire il trattamento uniforme e non discriminatorio degli operatori nel settore.
Di conseguenza, il TAR Catanzaro ha disposto la disapplicazione del Regolamento e l’annullamento dei provvedimenti del Comune, consolidando l’orientamento giurisprudenziale che impedisce di subordinare i lavori di posa in fibra ottica a oneri aggiuntivi e, nello specifico, alla costituzione di una polizza fideiussoria.
Andrea Scarpetta e Laura Pagliuso
