Diritto della concorrenza – Europa / DMA ed editoria – La Commissione europea avvia un’indagine su Google per presunte pratiche discriminatorie verso gli editori
Lo scorso 13 novembre 2025, la Commissione europea (la Commissione) ha avviato formalmente un procedimento nei confronti di Alphabet, società controllante di Google, per valutare se quest’ultima applichi condizioni di accesso eque, ragionevoli e non discriminatorie ai siti web degli editori sul motore di ricerca di Google Search, in conformità con il Digital Markets Act (il DMA).
L’indagine si concentrerà sulla “site reputation abuse” policy di Google (la Policy). Secondo la Commissione, sulla base di tale Policy, Google “sta declassando i siti web e i contenuti dei media e di altri editori nei risultati di ricerca di Google quando tali siti web includono contenuti di partner commerciali”.
Secondo Google, la Policy è finalizzata a contrastare pratiche volte a manipolare il ranking nei risultati di ricerca. Tuttavia, la Commissione teme che la sua applicazione possa incidere non solo su condotte effettivamente manipolative, ma anche su modalità del tutto legittime attraverso cui gli editori monetizzano i propri contenuti.
Alla luce di queste criticità, la Commissione solleva il dubbio che tale condotta possa configurare una violazione del DMA da parte di Google in quanto gatekeeper e, in particolare, degli obblighi previsti sia dall’art. 6, paragrafo 5, relativo all’applicazione di condizioni trasparenti, eque e non discriminatorie nel posizionamento nei risultati di ricerca, sia dall’art. 6, paragrafo 12, relativo all’applicazione di condizioni generali eque, ragionevoli e non discriminatorie per l’accesso ai servizi della piattaforma.
Samuel Scandola e Elena Pezzoli
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Sovvenzioni estere e settore chimico – La Commissione europea ha approvato con condizioni l’acquisizione di Covestro da parte di ADNOC
Con il comunicato stampa dello scorso 14 novembre 2025, la Commissione europea (la Commissione) ha reso noto di aver approvato con condizioni, ai sensi del regolamento sulle sovvenzioni estere (UE) 2022/2560 (il Regolamento FSR), l’acquisizione di Covestro AG (Covestro), in precedenza nota come Bayer MaterialScience AG, società quotata tedesca attiva nella produzione di polimeri, da parte di Abu Dhabi National Oil Company PJSC (ADNOC), società a partecipazione statale degli Emirati Arabi Uniti (EAU) attiva nel settore petrolifero.
A seguito della notifica dell’operazione, la Commissione aveva infatti avviato un’istruttoria approfondita (c.d. Fase II) ad esito della quale ha accertato che ADNOC sarebbe beneficiaria di sovvenzioni estere capaci di distorcere le dinamiche concorrenziali nel mercato comune europeo. In particolare, la Commissione ha identificato tali sovvenzioni (a) in una garanzia statale illimitata prestata dagli EAU, (b) nell’impegno a procedere ad un aumento di capitale in Covestro da parte di ADNOC, e (c) in ulteriori benefici fiscali.
Secondo l’ipotesi accusatoria della Commissione, queste sovvenzioni, da un lato, avrebbero alterato le dinamiche concorrenziali nel processo di acquisizione di Covestro poiché avrebbero permesso ad ADNOC di presentare un’offerta a condizioni vantaggiose tali da poter scoraggiare operatori concorrenti dal presentare una propria offerta; dall’altro lato, tali sovvenzioni potrebbero altresì complessivamente essere idonee ad alterare le future dinamiche concorrenziali nei mercati in cui è attiva ADNOC in quanto permetterebbero a quest’ultima di adottare strategie di investimento più aggressive rispetto a quelle finanziariamente sostenibili per i suoi concorrenti.
Per mitigare tali preoccupazioni e controbilanciare i potenziali effetti negativi risultanti dall’operazione in commento, ADNOC ha presentato alla Commissione una serie di misure correttive che consistono, in particolare, nell’impegno a (i) apportare modifiche al proprio statuto tali da rimuovere la summenzionata garanzia statale illimitata ed assoggettare ADNOC alla disciplina ordinaria in materia di insolvenza in vigore negli EAU, nonché nell’impegno a (ii) rendere i brevetti registrati da Covestro nel campo della sostenibilità accessibili a determinati concorrenti a condizioni trasparenti e prestabilite, permettendo così a questi ultimi quantomeno di beneficiare anch’essi, sebbene indirettamente, dei probabili maggiori investimenti di cui sarà capace Covestro in conseguenza dell’operazione. Tali misure avranno in generale validità decennale, e gli impegni sub (ii) resteranno validi fino alla naturale scadenza della tutela garantita a tali brevetti.
Dopo il caso e&/PPF Telecom (di cui si è già discusso in questa Newsletter), quella in commento è la seconda istruttoria approfondita conclusa dalla Commissione nel contesto di un’operazione di M&A notificata ai sensi del Regolamento FSR e, se analizzata congiuntamente al precedente appena citato, offre alcune indicazioni utili per gli addetti al settore sui possibili rimedi in simili circostanze. In entrambi i casi, infatti, è stata prevista una durata decennale degli impegni e si è rimosso interamente il beneficio della garanzia statale illimitata facendo ricorso a modifiche statutarie che assoggettino la società acquirente alla disciplina nazionale ordinaria in materia di insolvenza. Tuttavia, a differenza del precedente e&/PPF Telecom, nel caso in commento non è stato previsto alcun obbligo in capo ad ADNOC di comunicare alla Commissione eventuali proprie future operazioni di M&A che non risulterebbero di per sé notificabili ai sensi del Regolamento FSR.
Niccolò Antoniazzi e Giorgia Lolli
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Diritto della concorrenza – Italia / Private enforcement e antitrust – La Corte d’Appello di Milano conferma il risarcimento del danno riconosciuto a valle di un’intesa sul mercato dell’acciaio per cemento precompresso
Con la sentenza di recente pubblicazione, la Corte d’Appello di Milano (CdA) ha respinto gli appelli proposti da alcune delle società condannate a risarcire le società Zecca Prefabbricati S.p.a. e Zecca Sud Immobiliare S.r.l. (Attrici) per un asserito sovrapprezzo subito a valle di un’intesa restrittiva della concorrenza ex art. 101 TFEU nel mercato dell’acciaio per cemento precompresso.
La vicenda trae le mosse dalla decisione con cui, nel 2010, la Commissione europea (Commissione) aveva accertato l’esistenza di un’intesa anticoncorrenziale occorsa tra il 1984 ed il 2002, posta in essere da 17 imprese (di cui 6 italiane) e avente ad oggetto un’articolata condotta che prevedeva la fissazione dei prezzi, la ripartizione dei clienti e lo scambio di informazioni sensibili nel mercato dell’acciaio per cemento armato precompresso. Nella ricostruzione della Commissione, l’infrazione aveva interessato inizialmente quasi tutti i 15 Stati membri della (allora) Comunità europea, per essere successivamente estesa al resto d’Europa (il Cartello Europeo).
Le Attrici, a valle di tale accertamento, avevano presentato un’azione di risarcimento danni in sede civile nei confronti di alcune delle società italiane coinvolte. Nel 2023, il Tribunale di Milano (il Tribunale) aveva ritenuto, accogliendo la richiesta attorea, che sussistesse anche un cartello italiano (il Cartello Italiano) iniziato nel 1979 e successivamente confluito nel Cartello Europeo, e che da tali condotte fosse scaturito un danno da sovrapprezzo sugli acquisti effettuati dalle Attrici sia dalle imprese coinvolte, sia da imprese non partecipanti all’infrazione (c.d. umbrella effect), sino al 2004 (ossia anche per un periodo di due anni successivamente al termine dell’infrazione). Per l’effetto, il Tribunale aveva condannato le convenute al risarcimento del relativo danno. La questione si spostava dinanzi alla CdA, ove una delle società condannate (Appellante) aveva impugnato la sentenza di primo grado.
Con la sentenza in commento, la CdA ha respinto l’appello. In particolare, è stata confermata l’esistenza del Cartello Italiano, ritenendo che il Tribunale non avesse errato nel considerare gli elementi che emergevano dai documenti al fascicolo istruttorio della Commissione, ove ulteriormente corroborati dalle risultanze dell’espletata Consulenza Tecnica d’Ufficio (CTU) e non smentiti da alcuna plausibile spiegazione alternativa.
In secondo luogo, richiamando principalmente le risultanze della CTU, è stata confermata l’esistenza del sovrapprezzo. E ciò sia in relazione agli acquisti dalle partecipanti all’infrazione, sia in relazione ai c.d. umbrella effects. Sulla metodologia utilizzata per la quantificazione del danno, la CdA ha condiviso le conclusioni del Tribunale circa l’appropriatezza, nel caso di specie, di un confronto c.d. difference in differences, ritenendo corretta la comparazione operata in CTU tra prodotti della stessa filiera. Inoltre, la CTU aveva evidenziato l’esistenza dell’incremento dei prezzi delle forniture agli attori senza distinzione tra imprese aderenti o non aderenti all’infrazione.
La CdA ha quindi ritenuto non dimostrato, nel caso di specie, il c.d. passing-on (ossia il trasferimento del sovrapprezzo da parte delle Attrici a valle, sui prezzi applicati alla loro clientela), ritenendo al contrario dimostrata l’internalizzazione dei costi dalle Attrici sulla base degli elementi delineati nella CTU (tra cui l’assenza di clausole di indicizzazione nei contratti “a valle”). Infine, in assenza di una ricostruzione alternativa plausibile sui parametri che avrebbero potuto utilizzarsi, la CdA ha ritenuto condivisibile la scelta del tasso di attualizzazione usato dal Tribunale (sulla scorta della CTU, fondato sul rendimento medio del capitale che avrebbe potuto ottenere in assenza dell’infrazione), diverso dal tasso legale, ritenendo ragionevole che le Attrici avrebbero altrimenti utilizzato le proprie risorse economiche in altre attività operative.
Del pari è stato rigettato l’appello incidentale proposto dalle Attrici. La CdA ha ritenuto che il Tribunale avesse correttamente scelto una soluzione prudenziale per evitare sovracompensazioni, in ottica di bilanciamento degli interessi e date le peculiarità del caso, optando per un sovrapprezzo vicino allo scenario minimo identificato nella CTU.
In conclusione, la sentenza in commento conferma la crescente importanza della fase di CTU nei giudizi di private enforcement, ricordando alle imprese il valore di una difesa che includa argomentazioni giuridiche ed economiche predisposte congiuntamente sin dall’inizio del giudizio (o finanche proattivamente, in vista di una possibile controversia in sede civile), specie in relazione a condotte protrattesi nel tempo, come la vicenda in commento. Non resta ora che vedere se seguirà un ulteriore grado di giudizio.
Tommaso Cavaliere
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Tutela del consumatore / DSA e marketplace digitali – Il Tribunale dell’UE ha respinto il ricorso di Amazon contro la decisione della Commissione che designava Amazon Store come «piattaforma online di dimensioni molto grandi»
Con la sentenza del 19 novembre 2025, il Tribunale dell’Unione europea (il Tribunale) ha respinto il ricorso di Amazon EU Sàrl (Amazon) contro la decisione della Commissione europea (la Decisione) che designava la piattaforma Amazon Store come “piattaforma online di dimensioni molto grandi” (abbreviato, le VLOP) ai sensi del Digital Services Act (il DSA) e che comporta l’applicazione dei diversi obblighi supplementari (fra cui obblighi in materia di gestione dei rischi sistemici, trasparenza, pubblicità, accesso ai dati e limitazioni alle attività di profilazione) previsti dagli artt. 34-43 del DSA.
Amazon, che dinnanzi alla Commissione non aveva contestato il raggiungimento della soglia del numero medio di utenti attivi nell’Unione europea pari o superiore a 45 milioni (previsto dall’art. 33 del DSA), ha proposto l’annullamento della Decisione deducendo tre motivi di ricorso, strutturati come eccezioni di illegittimità delle pertinenti disposizioni del DSA. In breve, i motivi si incentrano sull’asserita mancanza di proporzionalità e sull’inadeguatezza degli obblighi previsti per le VLOP quando applicati ai marketplace, quali l’Amazon Store, che – secondo Amazon – non sarebbero all’origine dei “rischi sistemici” che il DSA mira prevenire.
Nello specifico, Amazon ha contestato l’illegittimità: (i) dell’art. 33(1) DSA in quanto, assoggettando anche i marketplace agli obblighi previsti dal DSA, violerebbe il diritto alla libertà d’impresa, alla proprietà, alla parità di trattamento, alla libertà di espressione e al rispetto della vita privata sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (la Carta); (ii) dell’art. 38 DSA, relativo all’obbligo di offrire sistemi di raccomandazione non basati sulla profilazione; e (iii) dell’art. 39 DSA, che impone di rendere pubbliche le informazioni sulle proprie pubblicità in modo che chiunque, compresi i ricercatori, possano analizzare i possibili rischi.
Circa l’asserita violazione della libertà di impresa, il Tribunale riconosce che l’art. 33 DSA costituisce un’ingerenza, in quanto assoggetta le VLOP – inclusi i mercati online – a obblighi che possono incidere in modo significativo sull’organizzazione delle attività e richiedere soluzioni tecniche complesse. Tuttavia, il Tribunale ritiene tale ingerenza giustificata, richiamando in proposito l’ampio margine di discrezionalità del legislatore europeo nel bilanciare siffatti interessi e afferma che un’iniziativa legislativa come il DSA può essere censurata solo se manifestamente inadatta agli scopi perseguiti. Alla luce di ciò, respinge l’argomento secondo cui i marketplace non genererebbero rischi sistemici: anche i grandi mercati online come Amazon Store, in ragione dell’elevato numero di utenti, possono facilitare la diffusione di contenuti illegali (ivi compresa la vendita di prodotti illeciti) e avere effetti negativi sui diritti fondamentali.
Il solo fatto che il legislatore avrebbe potuto adottare soluzioni meno onerose, prosegue il Tribunale, non è sufficiente a dimostrare una violazione del principio di proporzionalità del DSA. Con particolare riferimento all’art. 33 DSA, il Tribunale afferma che la possibilità di usare criteri qualitativi per la designazione delle VLOP (simile a quello previsto dal DMA) avrebbero comportato maggiore incertezza giuridica, tempi più lunghi e maggiori costi amministrativi per la Commissione, compromettendo l’obiettivo di protezione dei consumatori e della società. Quanto ai costi e agli oneri organizzativi per le VLOP, il Tribunale ribadisce che l’obiettivo di tutela dei consumatori, sancito dall’art. 38 Carta, ha un peso tale da giustificare conseguenze economiche negative anche considerevoli per singoli operatori.
Sull’asserita violazione del diritto di proprietà di cui alla Carta, il Tribunale osserva che gli obblighi imposti dal DSA sono di natura amministrativa, e anche qualora si volesse configurare un’ingerenza con il diritto di proprietà, questa sarebbe giustificata per ragioni analoghe a quelle poste a fondamento della legittimità dell’ingerenza nella libertà d’impresa.
Il Tribunale rigetta anche l’asserita violazione del principio di parità di trattamento, ribadendo che marketplace, come Amazon Store, possono generare rischi sistemici su scala europea, differenziandosi dai siti retail per la natura dei contenuti ospitati e la necessità di una sorveglianza più rigorosa.
Quanto alla libertà di espressione e il diritto al rispetto della vita privata e alla protezione delle informazioni riservate garantiti dalla Carta, il Tribunale osserva che l’obbligo di assicurare un’opzione di raccomandazione non basata sulla profilazione può effettivamente limitare le modalità di presentazione dei prodotti, ma tale ingerenza è prevista dalla legge, proporzionata, nonché bilanciata in maniera non irragionevole con le esigenze di tutela dei consumatori. Gli obblighi di trasparenza pubblicitaria e accesso ai dati previsti dal DSA, invece, secondo il Tribunale non pregiudicano il contenuto essenziale dei diritti di cui alla Carta, poiché tale registro non include i dati personali dei destinatari e garantisce garanzie di riservatezza; tale ingerenza è quindi giustificata dal legittimo obiettivo di prevenzione dei rischi sistemici e tutela dei consumatori.
Essendo, per le suddette ragioni, il primo motivo integralmente respinto, il Tribunale rigetta anche il secondo motivo e terzo motivo di ricorso, relativi, rispettivamente, all’illegittimità dell’articolo 38 del DSA, e all’illegittimità dell’articolo 39 del DSA, in quanto ritenuti erano strettamente collegati alle questioni già decise sul primo motivo.
Ora non resta che attendere gli sviluppi successivi, e in particolare l’esito di una possibile impugnazione dinanzi alla Corte di Giustizia.
Francesco Tognato e Oriella Trad
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Appalti, concessioni e regolazione / Regolazione e settore dei trasporti – La Corte costituzionale sancisce che il decreto interministeriale sugli NCC ha invaso le competenze regionali in materia di trasporto pubblico locale
Con la sentenza n. 163 del 2025, la Corte costituzionale ha dichiarato che lo Stato ha invaso la competenza regionale legislativa e regolamentare in materia di trasporto pubblico locale, avendo introdotto nuovi obblighi e divieti per l’esercizio di attività di noleggio con conducente (NCC) con il decreto interministeriale n. 226 del 2024.
La vicenda rappresenta un nuovo capitolo sulla questione mai risolta circa i limiti che definiscono l’attività degli NCC e la differenziano rispetto a quella dei taxi.
Con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, adottato di concerto con il Ministero dell’Interno, con decreto n. 226 del 2024 (il Decreto) e delle relative circolari applicative, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti aveva adottato una serie di regole per lo svolgimento dell’attività degli NCC. Il Decreto aveva una finalità antielusiva per evitare che, nei fatti, l’attività degli NCC andasse in sovrapposizione a quella dei tassisti.
In primo luogo, il Decreto introduceva l’obbligo di un intervallo minimo di 20 minuti tra una corsa e la successiva, prevedendo che la prenotazione dovesse essere registrata almeno 20 minuti prima dell’inizio del servizio e che tale lasso temporale dovesse iniziare a decorrere dal termine del servizio precedente.
In secondo luogo, il Decreto precludeva la stipula di contratti di durata tra prestatore di servizio NCC e alberghi, agenzie di viaggio e tour operator, con l’obiettivo di evitare l’istituzione di forme di intermediazione tra domanda e offerta di servizi NCC.
In terzo luogo, il Decreto imponeva che la registrazione e la gestione dei fogli di servizio, e dunque delle prenotazioni, avvenisse esclusivamente attraverso un’applicazione ministeriale.
In tale contesto, nel dicembre 2024, la Regione Calabria ha sollevato un conflitto d’attribuzione di fronte alla Corte costituzionale, lamentando che il Decreto aveva violato la propria sfera di competenza in materia di trasporto pubblico locale, turismo e polizia amministrativa locale nonché il principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni.
In risposta l’Avvocatura dello Stato ha eccepito il difetto di rilevanza costituzionale della questione e il sopravvenuto venir meno della materia del contendere. Infatti, il TAR Lazio aveva nel frattempo annullato il Decreto. In ogni caso, l’Avvocatura ha comunque anche negato qualsiasi invasione di competenza regionale sulla base della competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza, riconosciuta dalla stessa Corte costituzionale come di portata finalistica e trasversale.
La Corte costituzionale ha definito il giudizio con la sentenza in commento.
La Corte ha anzitutto chiarito che il mero annullamento dell’atto non fa venir meno la materia del contendere quando permane l’interesse a una pronuncia sull’appartenenza del potere. La Corte ha inoltre confermato che la competenza statale a tutela della concorrenza ha natura trasversale e può intersecare materie rientranti nelle prerogative regionali. Nello specifico la disciplina e regolamentazione del servizio NCC ragionevolmente implica riferimenti alla tutela della concorrenza, nella misura in cui ricerca un equilibrio tra esercizio di libera iniziativa economica privata e garanzia a favore dei titolari di licenze taxi di rivolgersi a un’utenza indifferenziata.
Nonostante la trasversalità della materia, la Corte afferma che la tutela della concorrenza non ha un carattere assorbente delle materie di competenza regionale e che l’esercizio della competenza statale deve in ogni caso rispettare i parametri di adeguatezza e proporzionalità.
Nel caso specifico la Corte ha ritenuto che l’obbligo di interruzione del servizio per 20 minuti e la limitazione alla stipula di contratti di durata fossero misure sproporzionate e non adeguate a realizzare le finalità antielusive delle regole di concorrenza poste a favore dei titolari delle licenze taxi. Tali vincoli avrebbero invece provocato inefficienze nel settore dei trasporti e limitazioni della libertà contrattuali non giustificate.
Da ultimo, l’imposizione dell’utilizzo esclusivo della applicazione ministeriale risulta non proporzionata alla finalità di verificare i dati del foglio di servizio. Una simile imposizione contrasta, inoltre, con il principio di neutralità tecnologica, un principio ormai riconosciuto dalla normativa comunitaria che impone di non prediligere un sistema tecnologico sugli altri a priori e di permettere a tutte le soluzioni tecniche di competere per il raggiungimento di un medesimo obiettivo strategico o normativo.
Sulla base di queste valutazioni la Corte costituzionale è giunta alla conclusione che non spettava allo Stato adottare la disciplina introdotta con il Decreto, avendo questo oltrepassato i limiti della competenza statale in materia di concorrenza e invaso la competenza legislativa e regolamentare regionale.
Niccolò Ferracuti e Laura Pagliuso
