Diritto della concorrenza – Europa / Intese e abbigliamento di lusso – La Commissione Europea sanziona Gucci, Chloé e Loewe con 157 milioni di euro per aver adottato alcune condotte volte a fissare i prezzi di rivendita dei propri prodotti offline e online
Il 14 ottobre 2025, la Commissione Europea (la Commissione) ha reso noto, mediante un comunicato stampa, di aver sanzionato con 157 milioni di euro tre note case di moda – Gucci, Chloé e Loewe (nel complesso, le Società) – per aver imposto restrizioni ai propri rivenditori nella determinazione dei prezzi di rivendita al dettaglio e per aver talvolta limitato la possibilità di commercializzare determinati prodotti online, in violazione del divieto di intese restrittive della concorrenza di cui all’art. 101 TFUE.
Secondo quanto riportato nel comunicato, le Società avrebbero infatti cercato di far sì che i loro rivenditori applicassero gli stessi prezzi e le stesse condizioni di vendita che essi applicavano nei loro canali di vendita diretta, con ciò incorrendo nel divieto di procedere alla fissazione dei prezzi di rivendita, c.d. “resale price maintenance” (RPM).
Secondo le norme europee sulla concorrenza, l’RPM è considerato una delle violazioni più serie del diritto della concorrenza in relazione alle intese verticali, ossia una violazione c.d. “hardcore”, poiché impedisce la concorrenza sui prezzi tra i dettaglianti, limitandone l’autonomia commerciale e tutelando allo stesso tempo le vendite dirette delle maisons. Nella sostanza, attraverso una pratica di RPM si riproduce lo stesso effetto di un cartello tra gli stessi dettaglianti.
Le tre case di moda hanno interferito con le strategie commerciali dei loro dettaglianti imponendo restrizioni quali: (i) un divieto di discostarsi dai prezzi di vendita consigliati; (ii) limiti agli sconti applicabili; e (iii) un obbligo di rispettare periodi specifici dedicati alle promozioni, nonché, talvolta (iv) un divieto temporaneo di applicazione di qualsiasi sconto. Le Società avrebbero inoltre monitorato attivamente i prezzi applicati dai rivenditori, intervenendo per “correggere” eventuali deviazioni. Infine, Gucci avrebbe imposto ulteriori restrizioni alla vendita online, richiedendo lo stop alla distribuzione digitale di una linea di prodotti da parte degli esercenti.
Sebbene le Società abbiano agito in modo indipendente l’una dall’altra, la Commissione ha segnalato che le rispettive durate delle infrazioni si sovrappongano, terminando tutte nell’aprile 2023, ossia in coincidenza con le ispezioni avviate dalla Commissione.
In virtù delle condotte collaborative adottate nel corso dei procedimenti istruttori, che hanno permesso (Gucci) di identificare illeciti concorrenziali non ancora identificati dalla Commissione, nonché (Loewe) di retrodatare l’inizio dell’infrazione, le Società hanno visto ridotte le sanzioni a loro inflitte nella misura del 10% (Chloé, 18 milioni di euro), e del 50% per Gucci e Loewe (rispettivamente 120 e 20 milioni di euro).
La vicenda de qua risulta di particolare interesse, poiché torna nuovamente su un tema – quello delle politiche di pricing di prodotti di lusso nel contesto della loro distribuzione su canali online e su canali offlline – da sempre al centro del dibattito giurisprudenziale, ancora una volta ribadendo l’assoluta importanza, per tutte le imprese incluse quelle attive nei prodotti di lusso, di garantire la libertà della propria rete distributiva nella definizione dei prezzi per i consumatori finali. Inoltre, il caso in commento conferma l’importanza di una collaborazione attiva con la Commissione, anche al fine di poter beneficiare dei significativi sconti sulla sanzione finale, come avvenuto con due delle tre Società che hanno visto la loro sanzione dimezzata.
Ignazio Pinzuti Ansolini e Giorgia Lolli
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Appalti, concessioni e regolazione / Ordinanze contingibili e urgenti dei Comuni – Il TAR Calabria annulla lo stop del Comune di Lattarico ai lavori di Open Fiber per la banda ultra-larga
Con la sentenza n. 1458 del 2025, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (il TAR) è intervenuto in materia di ordinanze contingibili e urgenti, annullando un provvedimento del Comune di Lattarico (il Comune) che, nella specie, bloccava i lavori per la realizzazione di una rete di comunicazione elettronica a banda larga. Il TAR ha ribadito che queste ordinanze sono strumenti extra ordinem che possono essere adottati solo quando l’amministrazione non può intervenire con altri poteri ad essa attribuiti. In particolare, deve risultare evidente – sia nell’istruttoria che nella motivazione – l’esistenza di una situazione concreta di contingibilità e urgenza, alla quale l’ordinanza deve rispondere attraverso l’adozione di una misura che sia al tempo stesso proporzionata e temporanea.
La vicenda riguarda la cablatura di un territorio comunale nella Regione Calabria da parte di Open Fiber, concessionaria di Infratel per la realizzazione della rete a banda ultra-larga. Il Comune di Lattarico aveva rilasciato alla società un’autorizzazione per la realizzazione dell’intervento. Tuttavia, con ordinanza contingibile e urgente del 12 febbraio 2024, il medesimo Comune ha fermato l’inizio dei lavori e ha revocato l’autorizzazione, motivando la decisione sulla base della necessità di far procedere un cantiere per la realizzazione e l’ampliamento della rete fognaria da realizzarsi nella stessa zona e insistendo sulla rilevanza strategica di tale progetto in quanto predisposto per uscire da una procedura d’infrazione comunitaria.
Il TAR chiarisce che l’ordinanza contingibile e urgente richiede situazioni eccezionali e imprevedibili non altrimenti fronteggiabili con mezzi ordinari e inoltre deve essere temporanea e proporzionata. Nel caso di specie, le opere fognarie erano state programmate e affidate da tempo – il contratto di affidamento dei lavori era stato concluso infatti nel 2021 – quindi l’interferenza con gli scavi Open Fiber non poteva in alcun modo dirsi imprevedibile, senza contare che mancava qualsiasi dimostrazione dell’impossibilità di ricorrere a strumenti ordinari. Il TAR poi individua un ulteriore vulnus nel provvedimento impugnato: l’ordinanza mancava di rispettare il requisito della provvisorietà in quanto non fissava un termine di efficacia. Da qui, illegittimità del ricorso fatto dal Comune allo strumento atipico e, di conseguenza, l’illegittimità dello stop al cantiere di Open Fiber.
La sentenza del TAR fornisce un quadro pratico tanto per le amministrazioni quanto per le aziende che si vedano opporre questo tipo di provvedimento. L’ordinanza contingibile e urgente non è una scorciatoia per gestire velocemente situazioni ordinarie e anzi ben prevedibili per l’amministrazione comunale e vi si può ricorrere solo se gli strumenti ordinari non sono praticabili e solo quando ricorrono tutti i presupposti che ha richiamato il TAR: eccezionalità, imprevedibilità, urgenza, provvisorietà e proporzionalità.
Andrea Scarpetta
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Legal News / Relazione annuale e Regolamento FDI – La Commissione europea ha pubblicato la quinta relazione annuale sul controllo degli investimenti esteri diretti nell’Unione europea
La Commissione europea (Commissione) ha pubblicato la quinta relazione annuale (Relazione) sull’applicazione del Regolamento (UE) 2019/452 (Regolamento FDI) in materia di controllo degli investimenti esteri diretti (IED) nell’Unione europea, confermando il ruolo di crescente importanza assunto da tale strumento nella tutela della sicurezza economica dell’Unione e nella protezione degli asset strategici. Il documento, riferito alle attività svolte nel 2024, evidenzia il consolidamento del sistema europeo di screening FDI e ne analizza le principali implicazioni economiche, normative e concorrenziali.
Nel corso del 2024, lo stock (ossia, il valore complessivo degli investimenti in corso) degli investimenti esteri nell’Unione è aumentato del 7,5%, a conferma della perdurante attrattività del mercato europeo. I flussi annui di nuovi investimenti (ossia, il valore dei nuovi investimenti effettuati in un dato anno) hanno tuttavia registrato un calo dell’8,4%, secondo la Commissione essenzialmente a cause delle tensioni geopolitiche e al rallentamento degli investimenti greenfield, mentre le operazioni di fusione e acquisizione da parte di investitori extra-UE hanno mostrato una moderata ripresa (+2,7%). Gli Stati Uniti si confermano il principale investitore nell’Unione (30% delle operazioni M&A e 37% degli investimenti greenfield), seguiti da Regno Unito e Cina/Hong Kong, quest’ultima in sensibile recupero rispetto all’anno precedente. Tra i Paesi destinatari di IED, la Germania si distingue per numero di acquisizioni (21%) e la Spagna per attrazione di nuovi progetti greenfield (24%). I settori maggiormente coinvolti restano il manifatturiero, le tecnologie dell’informazione e della comunicazione, il commercio e i servizi finanziari.
Dal punto di vista normativo, alla fine del 2024, 26 Stati membri risultano dotati di un meccanismo nazionale di controllo FDI. Tra gli sviluppi più rilevanti si segnalano l’estensione, da parte della Francia, dell’elenco delle attività strategiche di ricerca e sviluppo alla fotonica e all’energia pulita; l’inclusione da parte della Lituania di criptovalute e token digitali tra gli investimenti soggetti a controllo; e l’introduzione, nei Paesi Bassi e in Danimarca, di procedure di screening anticipato per i progetti energetici offshore. In Irlanda e Bulgaria sono entrati in vigore nuovi regimi nazionali, mentre in Italia il meccanismo di golden power è rimasto invariato.
Nel 2024 gli Stati membri hanno esaminato oltre 3.100 operazioni di investimento, sottoponendone il 41% a controllo formale. La grande maggioranza (86%) è stata autorizzata senza condizioni e solo l’1% è stato bloccato, a conferma di un approccio selettivo e proporzionato. A livello di cooperazione europea, la Commissione ha ricevuto 477 notifiche, in linea con l’anno precedente: il 92% dei casi è stato chiuso nella fase preliminare, mentre l’8% ha richiesto una valutazione approfondita. I settori più frequentemente sottoposti a indagine sono stati il manifatturiero (50%) e le tecnologie dell’informazione e comunicazione (19%), con particolare attenzione alle tecnologie critiche, tra cui difesa, semiconduttori, aerospazio, intelligenza artificiale e robotica.
Nel gennaio 2024 la Commissione ha proposto una revisione del Regolamento FDI, finalizzata a rendere obbligatorio un meccanismo di screening in tutti gli Stati membri, ad armonizzare i criteri e le soglie di notifica e a includere nel perimetro di controllo anche gli investitori UE controllati da soggetti extraeuropei. A tale iniziativa si è affiancata, nel gennaio 2025, una raccomandazione sul riesame degli investimenti in uscita (outbound investment screening), volta a monitorare operazioni nei settori tecnologici di rilevanza strategica – semiconduttori, intelligenza artificiale e tecnologie quantistiche – per prevenire la dispersione di know-how verso paesi terzi.
Dal punto di vista antitrust, secondo la Commissione il controllo FDI si configura come uno strumento spesso complementare alla tutela della concorrenza, capace di filtrare l’accesso al mercato europeo da parte di operatori extra-UE e di prevenire acquisizioni potenzialmente idonee ad alterare la struttura competitiva o compromettere infrastrutture critiche. La Relazione conferma che il presidio sugli investimenti esteri è ormai parte integrante della strategia europea di sicurezza economica, con impatti diretti sulla regolazione dei mercati.
Resta vero, peraltro, come alcune recenti vicende, anche relative al mercato italiano (si veda Unicredit/BMP), stanno a dimostrare, che lo strumento del controllo degli IED a volte si pone in contrapposizione con l’analisi antitrust, e la Commissione dovrà dimostrare che in tali casi, la primazia del diritto dell’Unione prevale sugli interessi nazionali asseritamente tutelati da un enforcement degli strumenti di FDI laddove sproporzionati o in contrasto con l’obiettivo di un vero Mercato Unico.
Per imprese e consulenti legali, ciò implica la necessità di integrare l’analisi FDI in ogni processo di valutazione delle operazioni, in particolare nei settori ad alta intensità tecnologica e geopolitica.
Numa Blondi
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Digital Markets Act e protezione dei dati - La Commissione Europea ed il Comitato Europeo per la protezione dei dati hanno approvato per la prima volta le Linee Guida congiunte
Lo scorso 9 ottobre, la Commissione Europea (CE) ed il Comitato Europeo per la protezione dei dati (EDPB) hanno approvato le Linee Guida congiunte (Linee Guida) riguardanti l’interpretazione dei punti di contatto tra il Regolamento sui mercati digitali (DMA) ed il Regolamento Generale sulla protezione dei dati (GDPR).
L’obiettivo della CE e dell’EDPB è quello di favorire il rispetto degli obblighi imposti dal DMA alle piattaforme online di grandi dimensioni designate come soggetti dotati di significativo potere di mercato (Gatekeeper) in relazione ad alcuni servizi digitali essenziali (i.e. marketplace online, motori di ricerca, social network ecc., CPS), assicurando l’osservanza del GDPR, oltre che della Direttiva 2002/58/CE (Direttiva e Privacy), durante il trattamento dei dati personali dei loro utenti finali.
Le Linee Guida pur sottolineando la diversità degli scopi perseguiti rispettivamente dal DMA e dal GDPR, definiscono i due quadri regolatori come “complementari”. L’aumento della competitività nel mercato digitale dovrebbe infatti conferire all’utente finale maggior scelta, incentivando di pari passo i Gatekeeper e gli utenti commerciali, i fornitori di servizi mediante la piattaforma del Gatekeeper stesso, ad implementare i loro sistemi di sicurezza privacy e protezione dati.
Le Linee Guida hanno analizzato le attività disciplinate dal DMA che prevedono il trattamento dei dati personali, fornendo dei chiarimenti utili per l’interpretazione orientata degli obblighi imposti dal DMA e dal GDPR ai Gatekeeper, in particolare:
- Art. 5(2) DMA sul trattamento dei dati personali - le Linee Guida specificano come l’obiettivo perseguito sia quello di impedire ulteriori vantaggi economici, generati dall’utilizzo dei dati degli utenti finali, che accrescano le barriere d’ingresso nel mercato digitale. Tali obblighi non si applicheranno solamente qualora: (i) il Gatekeeper abbia ottenuto il consenso dell’utente finale, (ii) conferendogli in ogni caso la possibilità di negare il trattamento ai propri dati, ottenendo di contro un servizio “meno personalizzato”. In particolare, viene precisato come il consenso debba rispettare i principi definiti dal GDPR (i.e. volontario, libero, specifico, informato ed inequivocabile);
- Art. 6(4) DMA sull’installazione e l’utilizzo di applicazioni software (app) e negozi di applicazioni software (app store) degli utenti commerciali sulla piattaforma del Gatekeeper - l’aspetto di maggior interesse riguarda il bilanciamento tra gli obblighi del Gatekeeper e la necessità di garantire la sicurezza dei dati dell’utente finale. Le Linee Guida chiariscono l’assenza di un sistema di controllo congiunto, evidenziando come gli utenti commerciali ed i Gatekeeper rispondano personalmente per il funzionamento dei rispettivi sistemi di controllo/protezione dei dati;
- Art. 6(9) DMA sul diritto alla portabilità dei dati - viene illustrata la differenza sostanziale tra la disciplina del DMA e quella del GDPR, quest’ultima molto più restrittiva. Ai sensi del DMA, il Gatekeeper dovrà assicurare all’utente finale, o alla società terza autorizzata, la possibilità di poter ricevere i dati richiesti – ad eccezione dei dati creati personalmente dal Gatekeeper – a prescindere dalla base legale su cui si fonda il trattamento, in modo continuativo, in tempo reale e senza costi aggiuntivi. Lo scopo è quello di garantire la possibilità all’utente di cambiare piattaforma digitale o di utilizzarne altre contemporaneamente;
- Art. 6(10) DMA sull’accesso nei confronti degli utenti commerciali e/o terzi autorizzati in relazione ai dati degli utenti finali in loro possesso - vengono spiegati i limiti e la portata di tale diritto. La tipologia di dati è definita da una decisione di designazione della CE a seconda del Gatekeeper di riferimento, includendo i dati che sono strettamente legati a quelli richiesti nell’ambito del CPS e dei servizi di supporto (e.g. servizi di pagamento). Tuttavia, l’accesso a questi dati è possibile esclusivamente qualora l’utente finale abbia fornito il proprio consenso;
- Art. 6(11) DMA sulla fornitura agli utenti commerciali delle informazioni sugli utenti finali generate dai motori di ricerca - le Linee Guida si concentrano sulla valutazione della procedura di erogazione. Si tratta di dati necessari per accrescere la qualità dei servizi di ricerca su piattaforma: al riguardo, è comunque necessario che il rischio di identificazione dell’utente finale venga circoscritto mediante strumenti opportuni (e.g. l'anonimizzazione dei dati personali, senza compromettere in maniera sostanziale la qualità o l'utilità dei dati);
- Art. 7 DMA sull’interoperabilità dei servizi di comunicazione interpersonale (NIICS) - il fulcro dell’analisi attiene alla predisposizione di un draft redatto dal Gatekeeper per stabilire le condizioni tecniche di interoperabilità concesse all’utente commerciale per l’erogazione di NIICS (e.g. servizi di messaggistica), rispettando i principi del GDPR e della Direttiva ePrivacy. I termini delle condizioni dovranno essere basati su una valutazione del rischio connessa al trasferimento dei dati dell’utente finale, il quale dovrà essere messo a conoscenza della possibilità di comunicazione tra NIICS Il Gatekeeper sarà sempre legittimato ad attuare misure urgenti per garantire integrità, sicurezza e rispetto della privacy in favore dell’utente finale qualora ve ne sia necessità.
Le Linee Guida concludono con alcune valutazioni di raccordo in tema di enforcement, sottolineando l’importanza di procedure di consultazione tra CE ed Autorità locali per la coerente applicazione del DMA sul territorio dell’Unione, prevenendo allo stesso tempo rischi di ne bis in idem. Non resta ora che attendere la chiusura della consultazione pubblica fissata al 4 dicembre 2025.
Giacomo Perrotta
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