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  3. Newsletter giuridica di concorrenza e regolamentazione - 13 ottobre 2025
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Newsletter giuridica di concorrenza e regolamentazione - 13 ottobre 2025
Oct 13 2025

Diritto della concorrenza – Italia /Abuso di dipendenza economica e settore postale - Il Consiglio di Stato conferma l’annullamento del provvedimento con cui l’AGCM aveva sanzionato Poste Italiane

Con la sentenza dello scorso 3 ottobre, il Consiglio di Stato (CdS) ha respinto l’appello proposto dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) confermando l’annullamento del provvedimento con cui l’AGCM aveva imposto una sanzione di oltre 11 milioni di euro a Poste Italiane S.p.A. (Poste) per un presunto abuso di dipendenza economica a danno di Soluzioni S.r.l. (Soluzioni), società che si occupava della distribuzione e raccolta della corrispondenza a Napoli per conto di Poste.

Ripercorrendo brevemente i fatti, l’AGCM aveva ritenuto che Poste avesse perpetrato un abuso di dipendenza economica tramite l’imposizione di clausole contrattuali ingiustificatamente gravose, che (i) imponevano a Soluzioni il divieto di consegna congiunta di prodotti di Poste e di operatori terzi; e (ii) assicuravano a Poste, il committente, la possibilità di variare i quantitativi di fornitura a propria discrezione. Il provvedimento in parola veniva annullato dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (TAR Lazio), il quale rilevava l’errata valutazione dell’AGCM circa l’esistenza sia di una dipendenza economica in capo a Soluzioni, sia di un comportamento abusivo (già oggetto di commento in questa Newsletter). Da qui, il ricorso proposto dall’AGCM dinanzi al CdS.

Il CdS, pur con un percorso motivazionale diverso da quanto statuito dal TAR Lazio, ha confermato l’annullamento del provvedimento dell’AGCM.

In particolare, il CdS ha da un lato ritenuto che il TAR Lazio avesse errato nell’escludere una dipendenza economica di Soluzioni nei rapporti contrattuali con Poste. Il CdS, in particolare, ha (i) ritenuto che la lunga durata del rapporto contrattuale, considerato elemento “neutro” dal TAR Lazio, fosse capace di rafforzare la posizione di “soggezione” di Soluzioni; (ii) valorizzato il fatto che Soluzioni realizzasse il 90-95% del proprio fatturato con Poste, delineando una sostanziale mono-committenza (a differenza del TAR Lazio che aveva invece valorizzato l’esistenza di ricavi generati con operatori terzi che erano cresciuti nel tempo senza dare il giusto peso a Poste come il largamente maggiore cliente di Soluzioni); (iii) ritenuto che l’investimento sostenuto da Soluzioni per adeguare il proprio sistema produttivo alle esigenze di Poste e la difficoltà di trovare un’alternativa credibile a Poste (data la sua posizione prominente sul mercato) fossero elementi sintomatici dell’esistenza di una dipendenza economica.

Dall’altro, il CdS ha tuttavia confermato l’assenza di un comportamento abusivo in capo a Poste, ritenendo che le clausole contrattuali in analisi originassero da un comportamento ragionevole e razionale di Poste, senza alcuna “vessazione” a danno di Soluzioni.

Nello specifico, quanto alla clausola che faceva divieto a Soluzioni di trasportare congiuntamente i prodotti di Poste e quelli di operatori terzi, il CdS ha rilevato che l’AGCM non avesse sufficientemente dimostrato come tale clausola si traducesse, di fatto, in un divieto assoluto per Soluzioni di collaborare con terzi, anche se con maggiore difficoltà. Inoltre, il CdS ha ritenuto che la clausola rispondesse ad un’esigenza razionale di Poste di garantire (alla luce dei propri obblighi regolamentari) la qualità del servizio.

Quanto alla clausola che invece garantiva a Poste la possibilità di variare i volumi di fornitura, il CdS ha concluso che essa non presentasse profili abusivi. E ciò, nella misura in cui un operatore prudente ed accorto avrebbe dovuto considerare la possibile evoluzione del mercato e della domanda, e prevedere quindi la possibilità di una variazione nei volumi di fornitura (cosa che Soluzioni non aveva fatto). Pertanto, la richiesta di Poste appariva ragionevole alla luce delle possibili fluttuazioni di mercato e l’AGCM non aveva debitamente verificato e spiegato l’effettiva portata penalizzante della clausola e il suo nesso di causa con i costi sopportati da Soluzioni per l’adeguamento della propria struttura aziendale.

In ultimo, il CdS ha escluso anche il “rilievo per il mercato” della condotta in analisi, ossia il requisito che determina la competenza dell’AGCM rispetto alla fattispecie di dipendenza economica. Sul punto, il CdS ritiene – con motivazione per certi aspetti sorprendente – che l’assenza di un più ampio “disegno escludente” di Poste (ossia l’intenzione di ostacolare gli operatori che avrebbero potuto costituire suoi futuri concorrenti), fa venir meno la possibilità di conferire alla condotta un rilievo per il mercato.

In conclusione, con la sentenza in commento, il CdS ha fornito importanti chiarimenti in tema di onere probatorio rispetto all’attività dell’AGCM in tema di abuso di dipendenza economica. In particolare, appare di particolare rilievo la necessità di compiere un’analisi sostanziale approfondita della specifica relazione contrattuale, del contesto di riferimento e dello scenario “controfattuale” che si avrebbe avuto in assenza delle clausole in rilievo, al fine di procedere alla verifica dell’idoneità delle clausole a determinare effettivamente un “eccessivo squilibrio”.

Cecilia Carli e Luca Giacomello

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Tutela del consumatore / Pratiche commerciali scorrette e settore dell’autonoleggio – L’AGCM Sanziona ALD Automotive per 5 milioni di euro

Il 23 settembre 2025, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha irrogato una sanzione di 5 milioni di euro ad ALD Automotive Italia S.r.l. (ALD), per avere violato la normativa a tutela del consumatore. ALD, operante nel settore del noleggio a lungo termine di autoveicoli, avrebbe sia omesso di informare adeguatamente i consumatori circa alcune modalità operative del servizio di noleggio offerto, sia imposto alcuni obblighi in maniera ingiustificata.

Il procedimento in commento è stato avviato dall’AGCM nell’aprile 2025 a seguito di alcuni reclami da parte dei consumatori. Dopo aver respinto gli impegni proposti dall’azienda, l’AGCM ha accertato l’illiceità della condotta e ha emesso il provvedimento sanzionatorio.

La pratica contestata si articolava, secondo l’AGCM, in due condotte ingannevoli e una aggressiva, legate al funzionamento del servizio accessorio volto a limitare la responsabilità del consumatore per i danni al veicolo noleggiato:

  • ALD non avrebbe adeguatamente informato i clienti dell’obbligo di segnalazione di tali danni entro tre giorni, riportato solo nelle condizioni contrattuali ma non nell’informativa riassuntiva consegnata al cliente;
  • ALD non avrebbe inoltre fornito ai clienti una guida interna, contenente i criteri per identificare i danni da denunciare tempestivamente e distinguerli dalla normale usura del veicolo (la Guida);
  • ALD avrebbe quindi esteso l’obbligo di segnalazione anche in relazione ai danni non visibili ad occhio nudo.

In propria difesa, ALD ha sostenuto che il numero limitato di reclami non fosse indicativo di una condotta scorretta. L’AGCM ha però ribadito che la disciplina relativa alle pratiche commerciali scorrette è diretta a reprimere illeciti di pericolo. Nel caso in questione, l’AGCM ha ritenuto che l’insieme delle informazioni contrattuali, incluse le omissioni qui contestate, potesse invero indurre il consumatore a credere di acquistare un servizio diverso da quello effettivamente offerto.

ALD ha inoltre contestato l’applicabilità del parametro del “consumatore medio”, sostenendo che il mercato del noleggio a lungo termine si rivolga a una clientela selezionata e più esperta, già consapevole della prassi diffusa di segnalazione entro tre giorni. L’AGCM, pur riconoscendo la possibilità che un consumatore del settore in questione possa disporre di maggiori informazioni, ha ritenuto comunque inadeguata la documentazione commerciale nel descrivere chiaramente le caratteristiche del servizio offerto, anche in relazione ad un consumatore in ipotesi più informato.

Infine, nella determinazione della sanzione, l’AGCM ha tenuto conto delle dimensioni economiche di ALD, che nel 2024 ha registrato ricavi superiori al miliardo di euro, sottolineando la necessità di garantire un efficace effetto deterrente. Ha inoltre valutato positivamente le misure correttive spontaneamente adottate da ALD nel corso del procedimento, tra cui la modifica parziale delle condizioni contrattuali e la pubblicazione della Guida.

In conclusione, il provvedimento rappresenta un ulteriore esempio paradigmatico della particolare severità con cui l’AGCM applica la disciplina consumeristica, anche in relazione a fattispecie in cui i reclami rappresentano una percentuale molto limitata dei consumatori serviti. Resta ora da vedere se ALD deciderà di impugnare il provvedimento dinanzi alla giurisdizione amministrativa e quale sarà l’esito di tale eventuale impugnazione.

Riccardo Ciani

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Appalti, concessioni e regolazione / Roma Capitale e l’affidamento del trasporto pubblico ad ATAC – Il TAR Lazio rimette alla Corte di Giustizia la compatibilità con la normativa UE della disciplina nazionale

Con l’ordinanza dello scorso 29 settembre, il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (TAR Lazio) ha rimesso alla Corte di giustizia dell’Unione Europea (Corte di Giustizia) una questione pregiudiziale sui presupposti che, secondo la normativa nazionale, sono necessari per giustificare l’affidamento in house. In particolare, viene richiesto alla Corte di Giustizia se il legislatore nazionale possa imporre requisiti ulteriori rispetto a quelli previsti nella disciplina europea. Il caso interessa specificamente il settore dei trasporti passeggeri su strada e la questione pregiudiziale riguarda la compatibilità tra l’art. 17, comma 2, d.lgs. 201/2022 e l’art. 5, par. 2, Reg. 1370/2007.

La vicenda nasce dalla scelta di Roma Capitale di affidare il servizio pubblico locale di trasporto in linea ad ATAC S.p.A. (ATAC) nella sua qualità di società in house. Con deliberazioni del 9 agosto 2023 e del 19 ottobre 2023, Roma Capitale giustifica l’affidamento in house ad ATAC perché tale modalità consente collaborazione quotidiana e scambio strutturato di dati, allinea la gestione alle politiche comunali e garantisce l’universalità del servizio anche oltre la convenienza di mercato. Sul piano economico, la soluzione sarebbe complessivamente meno onerosa della gara, con maggiori indici di efficienza e minore compensazione a carico dell’ente.

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha impugnato le delibere di Roma Capitale deducendo, in sintesi, un difetto di istruttoria e la carenza della “motivazione qualificata” richiesta dal d.lgs. n. 201/2022. Secondo l’AGCM, infatti, Roma Capitale non avrebbe dato conto, con dati ed evidenze, delle ragioni del mancato ricorso al mercato e dei risultati delle gestioni pregresse di ATAC, con conseguente illegittimo consolidamento dell’affidamento diretto.

Nelle more del contenzioso, Roma Capitale ha prorogato l’affidamento del servizio ad ATAC, prima fino al 30 giugno 2024, poi fino al 31 dicembre 2024. Infine, con delibera del 31 ottobre 2024, Roma Capitale ha disposto anche l’affidamento per il triennio 2025-2027. L’AGCM ha impugnato tutte queste delibere nell’ambito dello stesso giudizio, reiterando la carenza motivazionale e contestando i presupposti delle proroghe.

Argomentando a favore delle proprie scelte, Roma Capitale e ATAC sollevano una questione di incompatibilità fra la normativa nazionale in tema di affidamento di servizi pubblici a società in house e quella comunitaria, chiedendo un rinvio pregiudiziale. In accoglimento della richiesta, il TAR Lazio rimette alla Corte di Giustizia la questione, formulando un quesito volto a chiarire se l’art. 5, par. 2, Reg. 1370/2007 – che consente l’aggiudicazione diretta a un operatore interno “a meno che non sia vietato dalla legislazione nazionale” – osti ad una norma nazionale come l’art. 17, comma 2, d.lgs. 201/2022, che pur non vietando l’affidamento in house lo condiziona ad una motivazione qualificata sulle ragioni del mancato ricorso al mercato e sui benefici per la collettività, anche alla luce dei risultati delle precedenti gestioni.

Guardando al valore pratico di questa vicenda, la decisione della Corte di Giustizia chiarirà se la normativa nazionale possa chiedere, oltre ai requisiti europei, una motivazione rafforzata per scegliere l’in house nei trasporti su strada, oppure se si debbano trattare gara e affidamento diretto come opzioni equivalenti (salvo solo un eventuale divieto per legge). Se l’art. 17, comma 2, infatti sarà ritenuto compatibile con il diritto dell’UE, gli affidamenti diretti dovranno essere supportati da una motivazione davvero puntuale e documentata. Se invece sarà ritenuto incompatibile, l’in house resterà possibile quando ricorrono i requisiti europei, senza oneri motivazionali aggiuntivi, con effetti diretti sulle future scelte degli enti locali. Si dovrà in ogni caso valutare se la decisione della Corte di Giustizia avrà un effetto solamente sugli affidamenti in house nel settore dei trasporti passeggeri oppure se esprimerà principi che vanno anche al di là di questo specifico settore.

Andrea Scarpetta

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Legal News / Intese e accordi di sostenibilità – L’Autorità belga per la concorrenza pubblica un progetto di linee guida per gli accordi di cooperazione diretti a promuovere uno sviluppo sostenibile

In data 6 ottobre 2025, l’Autorità belga della concorrenza (l’ABC) ha pubblicato una bozza di linee guida (la Bozza) che chiariscono le condizioni necessarie affinché le imprese attive in Belgio possano stipulare accordi di cooperazione diretti a promuovere uno sviluppo sostenibile senza incorrere nel divieto di intese anticoncorrenziali di cui all’art. 101 TFEU (e dell’equivalente normativa nazionale belga), sulla scia di omologhe iniziative intraprese da varie autorità antitrust, tra cui la Commissione europea (la Commissione) (già oggetto di commento nella presente Newsletter) e l’Autorità olandese per i consumatori e i mercati (l’ACM, la quale ha adottato nel 2023 una Policy Rule dedicata agli accordi di sostenibilità tra imprese).

La Bozza delinea, tra gli altri, i principi generali applicabili agli accordi di sostenibilità, introducendo una “open door policy” che permette alle imprese di ottenere dei pareri informali dall’ABC, al fine di promuovere la certezza di diritto sul punto.

Per quanto riguarda i principi generali applicabili agli accordi sulla sostenibilità, la Bozza segue sostanzialmente la struttura delle linee guida della Commissione.

In questo contesto, l’ABC distingue tre categorie principali di accordi. La prima riguarda gli accordi “poco suscettibili di restringere la concorrenza”, in relazione ai quali l’ABC fornisce un elenco non esaustivo di esempi. Tra questi rientrano, in particolare, gli accordi volti ad attuare divieti o obblighi già previsti da normative nazionali, europee o da trattati internazionali, nonché gli accordi che disciplinano esclusivamente il comportamento interno delle imprese, purché non incidano sull’ attività economica. Tali accordi sono generalmente considerati compatibili con il diritto della concorrenza, a condizione che la quota di mercato cumulata delle imprese partecipanti non superi il 10% nei mercati interessati, in piena coerenza con le regole de minimis a livello europeo ai sensi delle quali tutti gli accordi orizzontali nei quali non siano presenti restrizioni hard core (i.e. fissazione dei prezzi, etc.) fuoriescono di regola dall’ambito di applicazione dell’art. 101 TFEU.

Nella seconda categoria, invece, rientrano gli accordi che mirano a definire “standard comuni di sostenibilità” tra imprese. Tali accordi sono di regola ammessi se rispettano delle condizioni cumulative, tra le quali: (i) essere basati su un processo di elaborazione aperto e trasparente, (ii) prevedere l’adesione volontaria dei partecipanti, (iii) consentire sempre ai partecipanti a tali accordi di adottare standard più elevati, (iv) stabilire meccanismi di accesso non discriminatorio allo standard, e (vi) non determinare impatti significativi sulla concorrenza. Quest’ultima condizione, secondo la bozza di linee guida, si verifica in due modi alternativi: qualora la norma non comporti un aumento significativo dei prezzi, né una riduzione apprezzabile della qualità dei prodotti interessati, incluso il loro potenziale innovativo, oppure qualora la quota di mercato complessiva delle imprese partecipanti non superi il 20% nei mercati rilevanti.

Infine, la terza categoria riguarda gli accordi di sostenibilità che comportano restrizioni alla concorrenza, i quali possono tuttavia beneficiare di un’esenzione ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 3, del TFEU, qualora siano soddisfatte cumulativamente le condizioni ivi previste. In particolare, come noto, l’accordo deve generare efficienze economiche concrete e verificabili, come ad esempio quelle derivanti dall’utilizzo di tecnologie di produzione o distribuzione meno inquinanti, dal miglioramento delle condizioni di produzione e distribuzione, dallo sviluppo di infrastrutture più resilienti e di prodotti di qualità superiore, oppure dalla riduzione del tempo necessario per l’immissione sul mercato di prodotti sostenibili; le restrizioni devono risultare indispensabili per il perseguimento degli obiettivi di sostenibilità, i benefici devono essere equamente condivisi con i consumatori, e deve essere preservata una concorrenza residua nel mercato interessato.

L’ABC introduce inoltre una “open door policy” che dovrebbe permettere alle imprese di ottenere dei pareri informali (e riservati, salvo consenso delle parti alla pubblicazione) – dal Presidente dell’ABC, o dalla direzione istruttoria – circa la legittimità di determinate iniziative volte alla stipula di accordi di sostenibilità. Nel caso di parere richiesto alla direzione istruttoria dell’ABC, peraltro, quest’ultima si impegnerà a non avviare istruttorie nei confronti delle parti che le abbiano sottoposto un accordo di sostenibilità, a condizione che le indicazioni contenute nel parere vengano rispettate, anche con riguardo ad eventuali effetti anticoncorrenziali che l’accordo di sostenibilità possa aver prodotto nell’anno precedente alla sua presentazione.

Resta peraltro da vedere se e in quale misura gli esiti della consultazione pubblica influenzeranno concretamente la versione finale delle linee guida, sia in termini di chiarezza applicativa, sia di effettiva apertura verso gli accordi di sostenibilità.

Ignazio Pinzuti Ansolini e Oriella Trad

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