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  3. Newsletter giuridica di concorrenza e regolamentazione - 1 settembre 2025
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Newsletter giuridica di concorrenza e regolamentazione - 1 settembre 2025

Sep 1 2025

Diritto della Concorrenza - Italia / Abusi e settore della mobilità elettrica – L’AGCM sanziona le società Enel X S.r.l. e Enel X Way Italia S.r.l. per margin squeeze

Lo scorso 29 luglio, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha irrogato una sanzione di circa 2 milioni di euro alle società Enel X Way S.r.l. (EXW), confluita durante il procedimento in Enel X S.r.l., ed Enel X Way Italia (EXWI, con EXW, le Parti) per aver abusato della loro posizione dominante per il periodo da giugno 2022 ad agosto 2023.

Più specificamente, EXW ricopriva il ruolo di fornitore di servizi di ricarica agli utenti finali (mobile service provider, MSP), mentre EXWI si occupava dell’installazione e della gestione delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici accessibili al pubblico (charge point operator, CPO) in collaborazione con Ewiva S.r.l. (Ewiva), una joint venture paritetica con una società del gruppo Volkswagen (parte del procedimento ma non sanzionata, in quanto l’AGCM ne ha accertato il mancato coinvolgimento nella definizione delle politiche di pricing).

La condotta contestata ha riguardato la compressione dei margini (c.d. margin squeeze), attraverso l’aumento dei prezzi praticato nei confronti degli MSP concorrenti nel mercato a valle per l’accesso alle infrastrutture di ricarica dei CPO (mercato a monte) gestiti dalle Parti. Inoltre, mentre le tariffe all’ingrosso nel mercato a monte aumentavano, i prezzi per la fornitura dei servizi di ricarica praticati nel mercato a valle da EXW attraverso la propria app subivano solamente modifiche marginali, risultando in alcuni periodi addirittura inferiori alle tariffe all’ingrosso.

La complessità del caso consiste in larga misura nella necessità di stabilire la posizione delle Parti in tale mercato, in uno stadio di sviluppo embrionale e in rapida evoluzione.

Per quanto riguarda il mercato dei CPO, l’AGCM ha innanzitutto dovuto differenziare le tipologie di infrastrutture di ricarica. Nello specifico, l’AGCM ha individuato tre tipologie: (i) le infrastrutture “regular”, capaci di erogare una potenza di 22kW; (ii) le infrastrutture “fast”, con potenza da 22 a 100 kW; e (iii) quelle “ultra fast”, con potenza superiore ai 100 kW. La principale differenza tra queste infrastrutture risiede nei tempi di ricarica integrale delle autovetture, stimando per le infrastrutture regular tempi di attesa di circa quattro/cinque ore, per le fast un periodo di circa due ore, mentre per le ultra fast tempi inferiori ad un’ora. L’AGCM ha quindi ritenuto sussistere due segmenti il mercato, differenziando le infrastrutture dotate di una potenza fino a 99kW (Infrastrutture a bassa potenza) da quelle che superano tale potenza (Infrastrutture ad alta potenza).

Pur avendo inizialmente identificato il mercato rilevante dei CPO come nazionale, con elementi di competizione locale, l’AGCM ha poi condotto un’analisi granulare identificando i bacini di utenza (c.d. catchment areas, CA), attorno alle infrastrutture di EXWI ed Ewiva. Le CA per le Infrastrutture a bassa potenza sono state definite in un raggio di 1-4 km, mentre per le Infrastrutture ad alta potenza il raggio è stato individuato in 5-10 km. In questo modo, l’AGCM ha calcolato le quote di mercato di EXWI per le Infrastrutture a bassa potenza e le quote di mercato di Ewiva per le Infrastrutture ad alta potenza, entrambe (mediamente) attorno al 50% (nelle CA interessate).

Per il mercato degli MSP, l’AGCM ha confermato il suo orientamento – in linea con quello della Commissione Europea – in favore di una dimensione geografica nazionale, essenzialmente in funzione delle caratteristiche degli MSP, ossia intermediari che danno la possibilità agli utenti finali di accedere alle infrastrutture gestite dai CPO su tutto il territorio nazionale.

La difesa delle Parti si è concentrata sul contestare la dimensione locale attribuita al mercato dei CPO, evidenziando che sarebbe stato più adeguato stabilire la posizione sul mercato dei singoli operatori in base al volume di energia erogato dalle proprie infrastrutture. L’AGCM ha tuttavia ritenuto di non poter trascurare l’influenza che tali operatori hanno a livello locale, ritenendo la determinazione delle politiche di pricing sviluppate a livello nazionale un aspetto sintomatico di un mercato emergente. A ciò si aggiunge che la scelta del posizionamento delle singole infrastrutture compete al CPO stesso, che decide dove installarle.

In conclusione, l’AGCM ha ritenuto che le politiche di pricing oggetto di istruttoria fossero capaci di escludere l’ingresso di nuovi operatori MSP e compromettere la concorrenza nel mercato. Resta da vedere quale sarà l’esito della probabile impugnazione da parte dei soggetti sanzionati.

Giacomo Perrotta

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Abusi e settore del trasporto aereo – L’AGCM sanziona Ryanair per aver omesso di fornire alcune informazioni durante l’istruttoria

Il 29 luglio 2025, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha irrogato una sanzione di circa 1,3 milioni di euro a Ryanair DAC (Ryanair) per aver omesso di trasmetterle alcune informazioni richieste dall’AGCM stessa nell’ambito di un procedimento avviato nel mese di settembre 2023 – ad oggi ancora in corso – volto a verificare un possibile abuso di posizione dominante perpetrato da Ryanair a danno delle agenzie di viaggio (il Procedimento principale).

La vicenda ha origine da una richiesta di informazioni nel corso del Procedimento principale, con la quale l’AGCM ha chiesto a Ryanair di esibire il “…business plan o documenti di pianificazione strategica comunque denominati e in qualunque forma predisposti che [riguardassero] – anche in parte – le attività [di Ryanair] in Italia...”, richiesta alla quale Ryanair aveva risposto sostenendo di “…non [predisporre] business plan formali…” e di non documentare le “…decisioni inerenti alla pianificazione del [proprio] business...”.

A ottobre 2023, l’AGCM, avvalendosi della collaborazione dell’omologa autorità antitrust irlandese, ha quindi svolto un’ispezione presso la sede di Ryanair a Dublino. L’AGCM ha rinvenuto così tre documenti contenenti informazioni commerciali di carattere strategico e previsionale: due con dati esplicitamente riferibili anche all’Italia e uno contenente dati di mercato medi (quindi, secondo l’AGCM, indirettamente relativi anche all’Italia), i quali, a dire della stessa, avrebbero dovuto essere forniti in risposta alla menzionata richiesta di informazioni. L’AGCM, pertanto, ha deciso di avviare un procedimento ad hoc, volto a sanzionare Ryanair per aver fornito informazioni inesatte, incomplete o fuorvianti durante il Procedimento principale, in violazione dell’articolo 14, comma 5, della legge n. 287/1990, una condotta passibile di sanzione fino all’1% del fatturato dell’impresa coinvolta.

In sede di memorie e audizione, Ryanair ha sostenuto l’incongruenza fra i documenti originariamente richiesti dall’AGCM rispetto a quelli individuati in sede ispettiva. A tale obiezione l’AGCM ha risposto nel provvedimento sanzionatorio, rilevando invece la piena rispondenza delle informazioni contenute nei tre documenti alla richiesta rivolta a Ryanair, pur al netto del fatto – comunque irrilevante secondo l’AGCM – che i documenti reperiti non costituissero dei business plan in senso formale.

Ryanair ha inoltre contestato l’ampiezza e genericità dell’originaria richiesta documentale. L’AGCM ha tuttavia replicato sottolineando come tale critica non fosse stata sollevata da Ryanair nel Procedimento principale al momento della ricezione della richiesta di informazioni. In ogni caso, secondo l’AGCM, la dichiarazione di Ryanair secondo cui essa non avrebbe tenuto traccia scritta delle proprie decisioni strategiche – successivamente sconfessata durante l’ispezione – proverebbe un atteggiamento gravemente colposo, oltre che non collaborativo, da parte di Ryanair.

Ryanair ha quindi sostenuto l’irrilevanza delle informazioni contenute nei tre documenti ai fini della prova dell’abuso contestato nel Procedimento principale. L’AGCM ha tuttavia rammentato la natura autonoma della fattispecie di cui al menzionato comma 5 dell’articolo 14, volto a tutelare gli strumenti istruttori dell’AGCM e la veridicità, completezza e correttezza delle informazioni trasmesse dalle imprese, a prescindere dalla possibile rilevanza delle medesime ai fini dell’accertamento di un illecito in un Procedimento principale.

Infine, Ryanair ha lamentato anche la tardività della sanzione irrogata dall’AGCM, asseritamente successiva ai novanta giorni massimi previsti dall’articolo 14, comma 2, della legge n. 689/1991 per contestare un illecito. Tuttavia, l’AGCM ha sottolineato di aver potuto elaborare i documenti raccolti in ispezione solo a novembre 2024, proprio a causa di una serie di vicende giudiziarie sorte su iniziativa di Ryanair – già commentate in questa Newsletter – che quindi ora non poteva invocare la tardività dell’azione sanzionatoria dell’AGCM.

La sanzione irrogata, pari allo 0,01% del fatturato mondiale di Ryanair (a fronte di un massimo edittale dell’1%), ricorda l’importanza di rispondere in maniera esatta, completa ed esauriente alle richieste di informazioni dell’AGCM, anche in considerazione del fatto che in futuro è probabile che le sanzioni imposte siano ancora più elevate. Resta comunque da vedere se la sanzione sarà confermata da giudice amministrativo, anche in ragione della contestazione di un’eccessiva genericità della richiesta oggetto di istruttoria.

Riccardo Ciani

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Tutela del consumatore / Pratiche commerciali scorrette e claim ambientali – L’AGCM sanziona SHEIN per 1 milione di euro

Lo scorso 29 luglio, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha sanzionato per 1 milione di euro Infinite Styles Services Co. Ltd (SHEIN), società che gestisce in Europa la piattaforma e-commerce del marchio SHEIN. L’indagine ha riguardato la diffusione di claim ambientali e di sostenibilità ingannevoli e omissivi, ritenuti idonei a configurare una pratica commerciale scorretta ai sensi del Codice del consumo.

Secondo quanto accertato dall’AGCM, SHEIN ha diffuso sul sito italiano e su pagine web a esso collegate una serie di affermazioni non supportate da dati verificabili circa la sostenibilità dei propri prodotti. In particolare, i contenuti ritenuti ingannevoli erano presenti in specifiche sezioni del sito, tra cui #SHEINTHEKNOW, il progetto evoluSHEIN e la pagina “Responsabilità sociale” del gruppo.

  • Sezione #SHEINTHEKNOW: in questa area del sito, SHEIN descriveva il proprio modello produttivo come “circolare” e “responsabile”, sostenendo di ridurre gli sprechi e incentivare il “riuso” e il “riciclo” dei capi. L’AGCM ha rilevato che tali dichiarazioni erano caratterizzate da espressioni vaghe e generiche, prive di dati concreti sull’impatto ambientale e senza alcun riferimento al ciclo di vita del prodotto. Tali claim, formulati in termini astratti e non verificabili, sono stati ritenuti idonei a indurre i consumatori a credere, erroneamente, che la produzione fosse effettivamente sostenibile.
  • Progetto evoluSHEIN: presentato nel 2022, evoluSHEIN è stato promosso come la prima collezione di abbigliamento sostenibile del brand, associata all’impiego di “materiali preferibili”, di provenienza definita “ecosostenibile”. Venivano altresì enfatizzate formule come “materiali riciclati” e “fibre sicure per le foreste”. Tuttavia, l’AGCM ha accertato che tali espressioni erano ingannevoli e omissive in quanto:
    • non veniva specificata la percentuale di materiali ecosostenibili impiegati in ciascun capo (spesso inferiore al 30%);
    • le informazioni erano prive di dati sull’effettiva riciclabilità dei prodotti e sul loro impatto ambientale complessivo (es. emissioni di CO₂, inquinamento delle acque, smaltimento);
    • solo una porzione esigua del catalogo SHEIN rientrava effettivamente nel progetto, a fronte di una comunicazione che suggeriva una portata ben più ampia.
  • Obiettivi di decarbonizzazione e responsabilità sociale: sul portale la società dichiarava di voler ridurre le emissioni di gas serra del 25% entro il 2030 e di raggiungere la neutralità climatica entro il 2050. L’istruttoria ha tuttavia evidenziato che meno dell’1% delle emissioni è direttamente connesso all’attività di SHEIN, mentre la quasi totalità deriva dalla filiera produttiva e distributiva. Inoltre, ad oggi, non risulta che SHEIN stia riducendo le emissioni, che al contrario sono risultate in crescita nel 2023-2024. Infine, i piani per il raggiungimento degli obiettivi appaino vaghi e privi di riscontri documentali.

Nel corso del procedimento, SHEIN ha dichiarato di aver modificato alcune sezioni del sito durante l’istruttoria, rimuovendo o riformulando i passaggi più controversi, e ha rivendicato la complessità del settore fast fashion, che renderebbe difficile comunicare con precisione ogni aspetto ambientale della filiera. Tuttavia, tali argomentazioni non sono state ritenute sufficienti dall’AGCM, che ha confermato la natura ingannevole delle affermazioni.

Alla luce delle risultanze istruttorie, l’AGCM ha qualificato la condotta come pratica commerciale scorretta in quanto contraria ai principi di diligenza professionale e idonea a falsare il processo decisionale dei consumatori, sempre più influenzati da considerazioni ambientali nelle loro scelte di acquisto.

La presente decisione si inserisce nel solco di un recente orientamento da parte dell’AGCM, volto a contrastare il fenomeno del greenwashing, in particolare negli ambiti a elevato impatto ambientale, quali il fast fashion. L’AGCM ha ribadito il principio secondo cui le imprese sono tenute a fornire informazioni ambientali chiare, specifiche e verificabili, evitando di sfruttare l’asimmetria informativa in danno dei consumatori.

Numa Blondi

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Appalti, concessioni e regolazione / Incentivi energetici e aiuti di Stato – La Corte di Giustizia rifiuta di pronunciarsi sul sistema italiano di incentivi alla produzione di energie rinnovabili

Con la sentenza del 1° agosto 2025, la Corte di Giustizia dell’Unione europea (CGUE) ha dichiarato irricevibile un rinvio pregiudiziale del Consiglio di Stato (CdS) volto a verificare la compatibilità con il diritto europeo di una normativa italiana relativa alle tariffe incentivanti nel settore delle energie rinnovabili. La CGUE ha infatti ritenuto che il CdS non fosse legittimato a pronunciarsi sul meccanismo incentivante, in quanto già oggetto di una decisione positiva della Commissione europea (la Commissione) in tema di aiuti di Stato.

Nel 2017, la società di produzione idroelettrica Tiberis Holding S.r.l. (Tiberis) ha stipulato con il Gestore dei Servizi Energetici (GSE) un contratto per l’erogazione di alcuni incentivi alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. Il contratto in questione si basava sul decreto del Ministero dello sviluppo economico del 23 giugno 2016 (il Decreto), il quale stabilisce alcune regole per l’applicazione di tariffe incentivanti in favore degli operatori che producono energia da fonti rinnovabili.

Il sistema istituito dal Decreto prevede che il GSE eroghi ai soggetti aderenti un incentivo pari alla differenza fra una tariffa incentivante fissa stabilita ex lege e il prezzo di mercato dell’energia prodotta dall’operatore. Come ‘contropartita’ di questa tariffa incentivante garantita, il Decreto prevede tuttavia che, qualora il prezzo di mercato superi il valore della tariffa incentivante, l’operatore debba restituire al GSE la differenza.

Nel caso di specie, il GSE ha chiesto la restituzione di parte dell’incentivo erogato a Tiberis che ha impugnato tale richiesta di fronte al giudice amministrativo.

Il contenzioso è giunto di fronte al CdS, che si è domandato se il sistema istituito dal Decreto potesse costituire un ‘incentivo negativo’ contrario alle due direttive europee in tema di incentivazione delle energie rinnovabili – la direttiva 2009/28/CE (la Direttiva 2009) e la direttiva (UE) 2018/2001 (la Direttiva 2018 e, congiuntamente, la Direttive). In particolare, il CdS temeva che l’incentivo negativo potesse scoraggiare gli operatori dall’aderire al sistema, di fatto vanificando lo scopo delle Direttive di promozione delle energie rinnovabili.

Il CdS ha pertanto effettuato un rinvio pregiudiziale alla CGUE.

La CGUE ha tuttavia dichiarato irricevibile il rinvio, chiarendo che una risposta a tale domanda avrebbe indirettamente violato le prerogative della Commissione in materia di controllo sugli aiuti di Stato.

Infatti, nel 2016, la Commissione aveva esaminato il Decreto quale aiuto di Stato notificato dall’Italia, dichiarandone la compatibilità con il mercato interno.

La CGUE ha ricordato, in primo luogo, i limiti alle competenze del giudice nazionale in tema di controllo sugli aiuti di Stato. Infatti, il giudice nazionale ha il potere di dichiarare l’illegittimità di un aiuto di Stato in quanto non notificato alla Commissione, ma non può mai spingersi fino a decidere sulla compatibilità di questo con il mercato interno, che è invece una prerogativa della Commissione, sindacabile solo dal giudice europeo.

In tale contesto, la CGUE ha sottolineato come la decisione della Commissione sul Decreto abbia necessariamente assorbito, da un lato, la valutazione di compatibilità del Decreto con il diritto europeo e, dall’altro, la valutazione sulle concrete modalità dell’aiuto, incluso dunque il meccanismo dell’incentivo negativo. Questo è pacifico, in particolare, con riguardo alla Direttiva 2009, che esisteva già al momento della decisione della Commissione e che, pertanto, si deve presumere parametro di valutazione di quest’ultima.

Inoltre, ad avviso della CGUE, il fatto che la Direttiva 2018 sia intervenuta dopo la decisione della Commissione non ha rilievo. Infatti, ai sensi del diritto europeo, il Decreto deve considerarsi “aiuto esistente” sulla cui compatibilità col mercato interno la Commissione continua ad avere una competenza esclusiva. Solo la Commissione potrebbe dunque valutare nuovamente il Decreto alla luce del quadro normativo sopravvenuto, qualora lo ritenesse opportuno.

Al contrario, il giudice nazionale che incidesse sul meccanismo dell’incentivo negativo non solo violerebbe le competenze esclusive della Commissione, ma andrebbe anche a creare un “nuovo aiuto” ai sensi del diritto europeo, modificando un elemento essenziale dell’aiuto esistente.

In conclusione, la CGUE ha ritenuto di non potersi pronunciare su una questione che non ha rilievo nella controversia nazionale (poiché il giudice nazionale non potrà a sua volta pronunciarsi sull’incentivo negativo) e ha dunque dichiarato la questione pregiudiziale irricevibile.

Massimiliano Gelmi

Team

Rome

Gian Luca Zampa

Partner
Milan, Rome

Ermelinda Spinelli

Italy Managing Partner
Rome

Alessandro Di Giò

Counsel
Rome

Giorgio Candeloro

Counsel
Rome

Nico Moravia

Counsel
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