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  3. Newsletter giuridica di concorrenza e regolamentazione - 22 settembre 2025
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Newsletter giuridica di concorrenza e regolamentazione - 22 settembre 2025
Newsletter giuridica di concorrenza e regolamentazione - 22 settembre 2025
Sep 22 2025

Diritto della concorrenza – Europa / Diritto antitrust e accordi di trasferimento di tecnologia – La Commissione europea ha avviato una consultazione sulla bozza di nuovo regolamento e sulle relative linee guida

Lo scorso 11 settembre 2025, la Commissione europea (Commissione) ha avviato una consultazione pubblica invitando le parti interessate a presentare le proprie osservazioni sulla bozza di nuovo regolamento relativo all’applicazione dell’articolo 101, par. 3 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea (TFUE) a talune categorie di accordi di trasferimento di tecnologia (il Regolamento) e relative linee guida (le Linee Guida). Le proposte di modifica sono volte ad aggiornare il quadro esistente, riflettendo i recenti sviluppi di mercato e della giurisprudenza, il tutto nella prospettiva di sostenere l’innovazione.

L’attuale versione del Regolamento, in vigore dal 2014, copre gli accordi che riguardano la concessione di licenze su, ad esempio, brevetti, software e altri diritti tecnologici diretti a diffondere la tecnologia e incentivare la ricerca e sviluppo, promuovendo l’innovazione. Il quadro delineato nel Regolamento offre un c.d. “safe harbour” rispetto al divieto di accordi restrittivi della concorrenza di cui all’art. 101, par. 1 TFUE, identificando una serie di accordi per i quali si può presumere che le condizioni di cui all’articolo 101, par. 3 TFUE siano soddisfatte e siano quindi legittimi ai sensi della normativa antitrust. La bozza di linee guida integra la bozza di Regolamento, fornendo indicazioni sulla sua interpretazione per l’analisi di tali accordi. Nel novembre 2022, la Commissione aveva avviato una prima procedura di valutazione del Regolamento, in scadenza il 30 aprile 2026. All’esito di tale prima valutazione, la Commissione ha ritenuto che gli obiettivi del Regolamento rimanessero attuali e rilevanti, ma fossero necessari alcuni aggiornamenti e integrazioni.

Le proposte di modifica ora identificate attengono quattro aree principali.

  • L’applicazione dell’esenzione di cui al Regolamento è subordinata alla condizione che le parti dell’accordo detengano quote di mercato inferiori a determinate soglie. La Commissione, per aumentare il grado di certezza giuridica, è intervenuta sul calcolo di tali quote di mercato (i) specificando che le tecnologie non ancora commercializzate saranno considerate come aventi una quota di mercato pari a zero, e beneficeranno quindi dell’esenzione; e (ii) estendendo il “periodo di tolleranza” (da 2 a 3 anni) che proroga l’applicazione dell’esenzione ove le quote di mercato, inizialmente inferiori alle soglie di cui sopra, le superino durante la vigenza dell’accordo.
  • Per rafforzare la certezza del diritto in materia di accordi di licenza di dati, divenuti sempre più frequenti (ma non coperti dall’attuale Regolamento e Linee Guida), la Commissione introduce una nuova sezione nella bozza di Linee Guida, chiarendo che il Regolamento e le Linee Guida possono applicarsi alle licenze di dati qualora i dati concessi in licenza rientrino in una delle categorie di diritti tecnologici definite nel Regolamento, quali il know-how protetto, ovvero qualora facciano parte di una banca dati protetta dal diritto d’autore o da diritti sui generis ai sensi della direttiva sulle banche dati, a determinate condizioni. Per le altre tipologie di licenze sarà necessaria una valutazione caso per caso.
  • La Commissione propone alcune modifiche sui c.d. pool tecnologici, ossia accordi mediante i quali due o più parti costituiscono un “pacchetto di tecnologie” che viene concesso in licenza a coloro che partecipano al pool o a terzi. La bozza di nuove Linee Guida include un adeguamento di alcune delle condizioni di deroga già previste dalle precedenti Linee Guida: è stato incluso l’obbligo per i membri del pool di comunicare ai licenziatari le tecnologie incluse nel “pacchetto”, la metodologia utilizzata per valutare se la tecnologia è essenziale – ovvero indispensabile per la realizzazione di un prodotto, l’esecuzione di un processo, oppure per rispettare la norma seguita dal pool – ed i risultati di tali valutazioni, ed il pool deve garantire che i licenziatari non paghino più volte i diritti di licenza per la stessa tecnologia.
  • La Commissione propone inoltre di intervenire in merito agli accordi per la creazione di gruppi di negoziazione per la concessione di licenze (licensing negotiating groups – LNG), che raggruppano i potenziali licenziatari affinché negozino congiuntamente i termini del trasferimento delle licenze. La Commissione chiarisce nelle nuove Linee Guida gli effetti pro-concorrenziali e possibili effetti anticoncorrenziali di tali gruppi di negoziazione congiunta, per distinguere i genuini LNG dai c.d. buyer cartels, evidenziando che i primi saranno generalmente valutati ai sensi dei loro effetti sul mercato, ed introduce un “soft safe harbour” per gli accordi che soddisfano determinate condizioni.

Le Linee Guida includono infine alcuni chiarimenti alla luce della recente casistica sviluppatasi – ad esempio – in relazione agli accordi di c.d. “pay for delay”, ossia possibili illeciti antitrust derivanti da accordi diretti a ritardare in maniera illegittima l’ingresso sul mercato di concorrenti allo scadere dei diritti di privativa intellettuale (si veda ad esempio il caso Servier, commentato in questa Newsletter del 1 luglio 2024).

I soggetti interessati hanno adesso tempo sino al prossimo 23 ottobre per presentare eventuali osservazioni. Non resta che attendere la conclusione della procedura di revisione per valutare se le versioni aggiornate del Regolamento e delle Linee Guida riusciranno a garantire maggior chiarezza alle imprese in ottica di self-assessment, oltre ad adeguarsi alle nuove dinamiche tecnologiche e di mercato.

Cecilia Carli e Luca Giacomello

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Abusi e settore delle piattaforme digitali – La Commissione europea accetta gli impegni di Microsoft relativi alla vendita aggregata di Teams

Con il comunicato stampa del 12 settembre 2025, la Commissione europea (la Commissione) ha reso noto di aver accettato gli impegni proposti da Microsoft (Impegni) nell’ambito del procedimento avviato nei suoi confronti per una presunta violazione dell’articolo 102 TFUE.

La contestazione, come formulata nella comunicazione degli addebiti resa nota dalla Commissione, riguardava la vendita abbinata del software Microsoft Teams (Teams) con i servizi Office 365 e Microsoft 365 (i Software di produttività). Tale condotta, secondo la Commissione, poteva integrare una pratica abusiva di tying, vietata ai sensi dell’art. 102 TFUE.

In tale contesto, Microsoft ha presentato una serie di impegni ai sensi dell’articolo 9 del Regolamento n. 1/2003 (che prevede la possibilità di chiudere un procedimento senza l’irrogazione di sanzioni ad esito dell’accoglimento, da parte della Commissione, della proposta di impegni della parte). Richiamando quanto già commentato in proposito in questa Newsletter, la proposta di impegni inizialmente avanzata da Microsoft si è articolata in due macro-categorie:

  • una prima categoria di impegni proposti mira a far venire meno le preoccupazioni della Commissione circa la vendita abbinata dei Software di produttività e Teams. A tal fine, Microsoft si è impegnata a offrire versioni dei Software di produttività prive di Teams a un prezzo inferiore rispetto alle corrispondenti versioni che lo includono, nonché una versione standalone di Teams. Il prezzo ridotto dovrà rispettare un differenziale minimo (Price Delta) predeterminato, come stabilito nella versione finale degli Impegni. Inoltre, la società si è impegnata a non favorire, neppure nei rapporti con i rivenditori, la versione in bundle dei due prodotti, evitando di applicare condizioni di sconto più vantaggiose al pacchetto comprensivo di entrambi rispetto a quello privo di Teams;
  • la seconda categoria di impegni è invece volta a migliorare l’interoperabilità di Teams e dei Software di produttività con le soluzioni offerte dai concorrenti. In particolare, Microsoft si è impegnata a: (i) garantire ai concorrenti, tramite API con funzionalità equivalenti a quelle disponibili per Teams, l’accesso a una serie di dati prodotti dai sistemi Microsoft (tra cui Exchange Online, SharePoint/OneDrive, Entra ID etc.); (ii) consentire ai concorrenti di utilizzare le versioni web delle Office Web Applications (Word, Excel, PowerPoint) di Microsoft; (iii) rendere possibile per i concorrenti l’integrazione dei Software di produttività con funzionalità aggiuntive alternative a Teams (ad esempio, la possibilità di calendarizzare su Outlook un meeting tramite un software di videoconferenza diverso da Teams);
    (iv) fornire strumenti per l’esportazione dei contenuti generati tramite Teams verso soluzioni alternative.

Alla luce dell’esito del market test, Microsoft ha modificato e rafforzato la proposta iniziale, impegnandosi a:

  • incrementare del 50% la differenza di prezzo tra le versioni dei Software di produttività prive di Teams e le corrispondenti versioni che lo includono, su scala globale;
  • garantire che i siti web ufficiali di Microsoft che promuovono offerte contenenti Software di produttività con Teams riportino, in modo chiaro e visibile, anche l’offerta equivalente priva di Teams; e
  • pubblicare informazioni dettagliate in materia di interoperabilità e portabilità dei dati su tutti i siti web rivolti agli sviluppatori.

Inoltre, nella versione finale degli Impegni, la Commissione ha preso atto anche della decisione di Microsoft di allineare su scala globale le proprie offerte e politiche di prezzo agli impegni proposti. Dal punto di vista dell’estensione temporale, invece, Microsoft si impegna a vendere separatamente i Software di produttività e Teams per un periodo di sette anni, nonché di garantire le misure di interoperabilità con soluzioni concorrenti per dieci anni.

Sebbene adottati nell’ambito di un procedimento ai sensi dell’articolo 102 TFUE per tying, tali impegni appaiono affrontare anche parte degli obblighi di interoperabilità e portabilità dei dati previsti per i gatekeeper – quali Microsoft – dal Digital Markets Act. Resta pertanto da valutare se, e in quale misura, gli impegni adottati da Microsoft potrebbero aver anticipato preoccupazioni della Commissione ai sensi di tale normativa.

Francesco Tognato e Oriella Trad

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Aiuti di Stato ed energia nucleare – La CGUE ha annullato la decisione con cui la Commissione europea aveva autorizzato l’aiuto di 12,5 miliardi di euro per la costruzione di due reattori nucleari in Ungheria

L’11 settembre 2025, la Corte di Giustizia dell’Unione europea (CGUE), nell’ambito della vicenda relativa alla costruzione di due nuovi reattori nucleari presso l’impianto ungherese di Paks II, ha annullato la decisione con cui la Commissione europea (Commissione) aveva autorizzato un aiuto di Stato concesso dall’Ungheria per tale progetto.

Più specificamente, la società incaricata della realizzazione e gestione dei reattori, la MVM Paks II Nuclear Power Plant Development Private Company Limited (Società Paks II), interamente controllata dal governo ungherese, avrebbe dovuto ricevere 12,5 miliardi di euro. Il piano di finanziamento, elaborato nel 2014, prevedeva che 10 dei 12,5 miliardi sarebbero stati anticipati dalla Federazione Russa all’Ungheria tramite un prestito. Parallelamente, la Società Paks II avrebbe dovuto affidare direttamente – senza gara pubblica – la costruzione dei due reattori all’impresa russa Nizhny Novgorod Engineering Company Atomenegoproekt (JSC NIAEP). Pur essendo formalmente responsabile della realizzazione dei reattori nei confronti del governo ungherese, la Società Paks II si sarebbe limitata, di fatto, ad acquisirne la proprietà e a gestirli.

Nel 2017 la Commissione ha qualificato la somma destinata alla Società Paks II come aiuto di Stato, autorizzandolo con decisione (la Decisione). Le argomentazioni della Commissione in favore della legittimità di tale aiuto, inizialmente accolte dal Tribunale dell’Unione europea (Tribunale), sono state successivamente respinte dalla CGUE.

La Commissione aveva escluso che la fase di costruzione dei reattori dovesse rientrare nell’ambito della propria analisi ai sensi della normativa sugli aiuti di Stato, limitandosi a valutare gli effetti dei sussidi destinati alla gestione degli impianti da parte della Società Paks II. Secondo la Commissione, eventuali effetti dell’aiuto in parola sul mercato della costruzione di impianti nucleari non avrebbero avuto ripercussioni su quello della gestione (e quindi su quello della generazione di energia elettrica, unico rilevante ai fini dell’analisi). La CGUE, invece, ha ricondotto anche la costruzione dei reattori all’oggetto dell’aiuto, in considerazione dei numerosi riferimenti alle attività di costruzione presenti negli accordi internazionali tra Ungheria e Russia, nella notifica ungherese dell’aiuto e nella stessa Decisione.

La Commissione aveva inoltre escluso che eventuali violazioni della Direttiva 2014/25/UE sulle procedure d’appalto da parte dell’Ungheria – dovute all’affidamento diretto della costruzione dei reattori alla JSC NIAEP – potessero rilevare ai fini dell’analisi di legittimità degli aiuti di Stato. Secondo il diritto UE, infatti, le violazioni di norme diverse dalla disciplina speciale degli aiuti di Stato possono incidere sull’analisi di legittimità di questi ultimi solo se connesse ad aspetti inestricabilmente legati all’oggetto dell’aiuto. La CGUE, pur confermando tale interpretazione, ha valorizzato il meccanismo di erogazione dell’aiuto, che prevedeva pagamenti progressivi alla Società Paks II al raggiungimento di specifiche milestone, incluse le fasi di costruzione, ritenendolo pertanto inestricabilmente legato all’oggetto dell’aiuto controverso. Pertanto, la Commissione avrebbe dovuto estendere la propria analisi anche a tali aspetti.

Infine, la Commissione aveva comunque svolto un’analisi preliminare del rispetto della Direttiva 2014/25/UE da parte dell’Ungheria, nell’ambito di un procedimento separato (una procedura d’infrazione ex art. 260 TFUE), senza rilevare irregolarità. Tuttavia, la CGUE ha osservato che, nella successiva Decisione, la Commissione si è limitata a richiamare le conclusioni di quel procedimento, senza motivare esplicitamente – all’interno della Decisione stessa – le ragioni per cui la Direttiva 2004/17/UE (applicabile ratione temporis, e non la 2014/25/UE) non sarebbe stata violata dall’Ungheria in relazione all’affidamento diretto. Per tali motivi, la CGUE ha annullato la Decisione.

Nel complesso, la sentenza in commento evidenzia le complessità che possono sorgere nei progetti di finanziamento di grandi opere energetiche, come la realizzazione di impianti nucleari, ma ha anche profili di rilevanza più ampi in ordine all’interpretazione dell’obbligo di motivazione della decisione della Commissione e della rilevanza della possibile violazione di altre norme europee. Inoltre, la pronuncia si inserisce nella serie di azioni politico-giudiziarie promosse dalla Repubblica d’Austria contro progetti nucleari in Europa; l’ultima, precedente a quella qui discussa, riguardava il tentativo di opporsi alla qualificazione dell’energia nucleare come rinnovabile, già respinto dal Tribunale il 10 settembre scorso.

Riccardo Ciani

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Appalti, concessioni e regolazione / Appalti e cause automatiche di esclusione – Il TAR Sicilia solleva un rinvio pregiudiziale alla CGUE per potenziale contrasto tra normativa nazionale in materia di esclusioni automatiche negli appalti e diritto UE

Con ordinanza del 17 luglio 2025, il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia (TAR Sicilia) ha disposto il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea (CGUE), in relazione al potenziale contrasto tra la normativa nazionale e quella europea in tema di cause di esclusione automatica dalla partecipazione alle procedure di appalto. La questione riguarda in particolare l’applicazione dell’art. 94, comma 6, del Codice dei contratti pubblici che impone l’esclusione automatica dell’operatore in caso di irregolarità contributiva non ancora sanata al momento della presentazione dell’offerta.

La vicenda trae origine nell’ambito di un appalto indetto dall’amministrazione della difesa per importi superiori alla soglia comunitaria. La società SOCES S.r.l.s. (la Società) aveva ottenuto l’aggiudicataria provvisoria, ma l’amministrazione ha provveduto alla sua esclusione ai sensi dell’art. 94, comma 6 del Codice dei contratti pubblici, avendo rilevato che la Società aveva un’irregolarità contributiva pari a 627,94 euro al momento della presentazione dell’offerta. La medesima amministrazione ha confermato l’esclusione anche se la Società aveva provveduto alla regolarizzazione della sua posizione contributiva dopo la presentazione dell’offerta, ma comunque prima dell’aggiudicazione definitiva della gara.

La Società ha quindi impugnato il provvedimento di esclusione e, nell’ambito del giudizio, il TAR Sicilia ha sollevato una questione pregiudiziale alla CGUE ai sensi dell’art. 276 del TUEF. In particolare, esso ha rilevato che l’articolo 94 comma 6 del Codice dei contratti pubblici sembra introdurre un presupposto temporale non previsto dalla Direttiva 2014/24/UE (Direttiva). Infatti, secondo la norma nazionale, la regolarizzazione deve essere effettuata entro la scadenza del termine di presentazione dell’offerta. Di contro, l’articolo 57 comma 2 della Direttiva stabilisce che l’esclusione dalla procedura di appalto non si applica se l’operatore ha sanato la propria posizione contributiva entro l’aggiudicazione definitiva.

La norma europea, cioè, sembra prevedere un requisito di regolarizzazione meno rigido rispetto a quello previsto dalla norma nazionale. Secondo il TAR Sicilia, questa divergenza introdotta dall’articolo 94 non appare sorretta da apprezzabili ragioni perché la Direttiva stessa (all’articolo 57, paragrafo 6) ammette meccanismi di dimostrazione di “affidabilità” dell’operatore economico anche per violazioni più gravi (come, per esempio, la sussistenza di condanne definitive per gravi crimini).

Pertanto, la tempistica della regolarizzazione (prima o dopo la scadenza dell’offerta, ma comunque prima dell’aggiudicazione) non dovrebbe costituire l’unico criterio determinante l’affidabilità dell’operatore economico. Inoltre, sempre secondo la valutazione del TAR Sicilia, l’importo della violazione contributiva (pari a circa 600 euro) non sembra sufficiente a costituire un elemento indicativo di inaffidabilità da parte della Società.

In tale contesto, il TAR Sicilia ha posto le seguenti questioni alla CGUE: in primo luogo, se l’articolo 57, paragrafo 2, della Direttiva osti a una normativa nazionale (nello specifico, l’articolo 94, comma 6, del Codice dei contratti pubblici) che impone, in caso di violazione degli obblighi contributivi, la regolarizzazione anteriormente alla scadenza del termine di presentazione dell’offerta; e, in secondo luogo, se, nell’ipotesi in cui la precedente disposizione risulti compatibile con il diritto dell’Unione, la Direttiva osti a una disciplina che prevede l’esclusione automatica di un operatore economico per irregolarità contributiva, senza possibilità di regolarizzazione successiva, anche qualora l’operatore abbia sanato la propria posizione prima dell’aggiudicazione definitiva.

Questa ordinanza riveste particolare importanza perché potrebbe ridefinire i termini di regolarizzazione delle posizioni contributive negli appalti pubblici nazionali. Al tempo stesso, il TAR Sicilia ha chiarito che resta aperta la possibilità di sollevare questioni di legittimità costituzionale ex artt. 3, 76 e 117 Cost., come prospettate dalla Società. Tuttavia, il TAR Sicilia ha ritenuto che il rinvio pregiudiziale debba essere prioritario: una pronuncia del giudice europeo potrebbe infatti rendere non necessario l’intervento della Corte Costituzionale oppure, in alternativa, fornire elementi determinanti per una sua più corretta formulazione.

Massimiliano Gelmi e Daria Zumbo

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