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Newsletter giuridica di concorrenza e regolamentazione - 4 dicembre 2023

Diritto della concorrenza – Europa / Aiuti di stato e settore ferroviario – La Commissione europea ha chiuso l’istruttoria per aiuti di Stato nei confronti del riguardante il gruppo Ferrovie dello Stato in relazione ad una serie di trasferimenti e compensazioni

Con la decisione del 24 novembre 2023, come risultante dal comunicato stampa ufficiale, la Commissione europea (la Commissione) ha chiuso le istruttorie avviate con riguardo al gruppo Ferrovie dello Stato (FS) e specificamente a Trenitalia S.p.A. (Trenitalia), in relazione a una serie di misure dello Stato italiano potenzialmente qualificabili come aiuti di Stato, riconoscendo tale natura solo rispetto ad alcune di esse.

In particolare, le istruttorie avevano avuto ad oggetto: (i) il trasferimento a titolo gratuito tra società del gruppo FS, tra il 2007 e il 2011, di una serie di asset infrastrutturali ferroviari, segnatamente da Rete Ferroviaria Italiana a Trenitalia (entrambe controllate da FS e, in ultima analisi, dallo Stato italiano) (il Trasferimento), e (ii) alcune misure di compensazione versate dallo Stato italiano a Trenitalia (anch’essa parte del gruppo FS) in ragione della fornitura di servizi pubblici di trasporto merci tra il 2000 e il 2014 (le Compensazioni).

Rispetto al Trasferimento di cui al punto (i), la Commissione ha accertato come questo non costituisse un aiuto di Stato illegale in quanto – pur essendo un trasferimento infragruppo di una società pubblica suscettibile di costituire in linea di principio in aiuto di Stato – nel caso specifico non avrebbe conferito alcun vantaggio economico all’impresa ricevente dal momento. Non sarebbe quindi stata verificata in concreto almeno una delle condizioni essenziali per la sussistenza di un aiuto di Stato.

Rispetto alle Compensazioni di cui al punto (ii), invece, la Commissione, dopo aver accertato la loro natura di aiuto, ne ha riconosciuto una prima categoria, relativa alle compensazioni per la fornitura di servizi pubblici di trasporto merci tra il 2000 e il 2014, come compatibile con il regime europeo degli aiuti di Stato. Queste compensazioni – nella ricostruzione preliminare della Commissione – sono state infatti riconosciute incapaci di incidere sul commercio o distorcere la concorrenza nel mercato unico, in quanto adeguate, necessarie e proporzionate a coprire i costi della fornitura dei servizi pubblici considerati e, perciò, non in grado di causare alcun effetto restrittivo sulla concorrenza e il commercio nell’Unione europea.

Al contrario, la Commissione ha riconosciuto come aiuti di Stato incompatibili le Compensazioni (i) relative ai servizi di trasporto merci internazionale attraverso il porto di Trieste Marittima tra il 2003 e il 2008 e (ii) quelle relative ai servizi nazionali di trasporto merci su alcune linee tra il Nord e il Sud Italia tra il 2012 e il 2014. Più in particolare, la Commissione ha accertato, rispetto alle prime, la natura non sufficientemente definita degli obblighi di servizio pubblico in questione e, rispetto alle seconde, l’inesistenza di una situazione di fallimento di mercato sulle tratte coinvolte adeguatamente dimostrata dallo Stato italiano. Sulla base di tali considerazioni, la Commissione ha ordinato il recupero degli aiuti in parola.

Nel caso in commento, appare in particolare di interesse come, pur non riconoscendo nei casi di specie la totalità delle misure come aiuti incompatibili, la Commissione ha comunque confermato anche i trasferimenti all’interno dello stesso gruppo come potenzialmente rilevanti ai sensi dell’articolo 107 TFUE, in particolare laddove tale gruppo sia riconducibile ad uno Stato membro.

Alberto Galasso

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Intese e settore automobilistico – La Commissione europea ha inviato una comunicazione degli addebiti ad alcuni produttori e all’associazione di categoria Eurobat per una presunta intesa nel settore delle batterie di avviamento per autoveicoli

Con il comunicato stampa del 30 novembre 2023, la Commissione europea (la Commissione) ha dato atto di aver trasmesso una comunicazione degli addebiti (statement of objections o SO) ai produttori di batterie di avviamento per autoveicoli Banner, Clarios (ex JC Autobatterie), Exide, FET (e il suo predecessore Elettra) e Rombat (i Produttori), nonché all'associazione di categoria Eurobat e al suo fornitore di servizi Kellen (l’Associazione), contestando alcune condotte asseritamente collusive volte ad aumentare i prezzi delle batterie di avviamento per autoveicoli vendute ai produttori di automobili nello Spazio economico europeo.

Secondo la Commissione, i Produttori hanno accettato di utilizzare alcuni indici nel contesto delle trattative per i prezzi con i produttori di automobili (il cosiddetto “Premium System Eurobat”), con l'obiettivo di fissare un elemento importante per la definizione del prezzo finale delle batterie. La condotta avrebbe inciso sui prezzi sia delle batterie nuove, sia di quelle per la sostituzione destinate alla rete di assistenza di riparatori autorizzati. La Commissione ritiene inoltre che l’Associazione non solo fosse a conoscenza delle condotte anticoncorrenziali dei Produttori, ma che vi abbia contribuito attivamente.

Come noto, le associazioni di categoria sono molto spesso la sede nelle quali, stante la compresenza strutturale di imprese attive nei medesimi settori e mercati, è possibile vi può essere un “confronto” con propri i concorrenti. Sin dagli albori del diritto antitrust le autorità antitrust hanno pertanto prestato una particolare attenzione a tali organizzazioni.

In relazione a ciò, merita ricordare che in base al Regolamento n. 1/2003 – e in particolare all’Articolo 23 – non solo le associazioni di imprese possono essere destinatarie di sanzioni antitrust, ma qualora – come spesso accade – l'infrazione di un'associazione sia relativa alle attività dei membri della stessa, la base per il calcolo della sanzione non deve essere il fatturato dell’associazione, ma piuttosto quello dei membri attivi sul mercato coinvolto dall'infrazione. Inoltre, qualora l’associazione – vista anche la propria stessa natura e il limitato “fatturato”, di regola rappresentato dalle quote di iscrizione dei suoi membri – non sia in grado di sopportare sanzioni elevate, la Commissione potrà richiedere il pagamento in solido a ciascuna delle imprese i cui rappresentanti erano membri degli organi decisionali interessati dell’associazione al momento della commissione dell’illecito. Una simile previsione è dal 2021 presente anche nella legge antitrust italiana (legge n. 287/990) grazie al recepimento della Direttiva UE 2019/1, c.d. ECN+.

Come anticipato, sono molte le intese accertate dalla Commissione in relazione ad attività di associazioni di categoria, e sarà interessante osservare inter alia se la Commissione confermerà i propri sospetti e deciderà eventualmente di infliggere un’ammenda ai soli Produttori coinvolti o anche – come ipotizzabile finora – all’Associazione.

Fabio Bifarini

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Concentrazioni e settore tecnologico – La Commissione europea ha inviato una comunicazione degli addebiti ad Amazon in relazione alla proposta acquisizione di iRobot in ragione dei profili di rischio anticoncorrenziali insiti nell’operazione

Con il comunicato stampa pubblicato lo scorso 27 novembre, la Commissione europea (Commissione) ha dichiarato di aver inviato una comunicazione degli addebiti (statement of objections o SO) ad Amazon (Amazon) in relazione alla proposta acquisizione di iRobot (iRobot) per potenziali limitazioni alla concorrenza nel mercato dei c.d. aspirapolvere robotizzati, noti come “robot vacuum cleaner” o RVC (RVC).

Lo SO prende le mosse da un’indagine approfondita (c.d. fase II), avviata dalla Commissione lo scorso 6 luglio, volta a verificare se l’acquisizione di iRobot da parte di Amazon possa: i) limitare la concorrenza nel mercato della produzione e fornitura di RVC; e/o ii) consentire ad Amazon di rafforzare la sua posizione nel mercato dei servizi di marketplace online nei confronti di venditori terzi.

Come esposto nella sintesi dello SO di cui al comunicato stampa ufficiale, la Commissione teme che Amazon possa limitare la concorrenza nei mercati europei e/o nazionali degli RVC, ostacolando la capacità dei fornitori rivali di competere efficacemente. In particolare, la Commissione ha rilevato che Amazon:

  • avrebbe sia la capacità, sia l’incentivo incentivo ad escludere i concorrenti di iRobot, impedendo ai rivali di vendere RVC sul marketplace di Amazon e/o degradando il loro accesso ad esso;
  • la capacità, dal momento che il marketplace di Amazon rappresenta un canale prioritario per le vendite di RVC in paesi come Francia, Germania, Italia e Spagna e pertanto Amazon avrebbe tutte le leve per incidere sul loro efficace utilizzo di tale canale;
  • l’incentivo in quanto, da un punto di vista economico, sarebbe risultato vantaggioso per Amazon escludere i concorrenti di iRobot, guadagnando più dalle vendite aggiuntive degli RVC iRobot rispetto a quanto perderebbe dalla correlata riduzione delle e vendite dei prodotti dei concorrenti sul marketplace.

Dopo aver condotto un’indagine approfondita, analizzando documenti interni delle parti ed intervistando vari operatori del mercato, la Commissione ha indicato nello SO che tali strategie di esclusione potrebbero limitare la concorrenza nel mercato degli RVC, portando a prezzi più alti, qualità inferiore e meno innovazione per i consumatori. C’è ora grande interesse nei confronti di questo procedimento di merger control, il quale sembrerebbe rappresentare un ostacolo anche per future acquisizioni da parte di Amazon di imprese attive nella produzione di prodotti che possono essere venduti sul suo marketplace. Rimane da verificare se saranno o meno possibili delle misure o impegni per addivenire alla conclusione dell’acquisto di iRobot da parte di Amazon.

Sindri Federico Garces Lambert

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Pratiche commerciali scorrette e settore bancario – L’AGCM impone delle misure cautelari avverso Intesa Sanpaolo S.p.A. bloccandone il trasferimento di correntisti verso Isybank S.p.A.

Tramite il provvedimento cautelare (il Provvedimento) adottato il 28 novembre scorso, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha imposto la sospensione del trasferimento di una parte dei conti correnti di Intesa Sanpaolo S.p.A. (ISP) verso la sua controllata Isybank S.p.A. (Isybank).

Il Provvedimento è stato adottato nel solco dell’istruttoria PS12660, avviata in seguito un processo di riorganizzazione interno adoperato da ISP e finalizzato al trasferimento dei conti correnti degli utenti definiti come “prevalentemente digitali” – ossia, principalmente i correntisti con un basso numero di operazioni effettuate presso gli sportelli fisici della banca – a Isybank, la banca digitale del gruppo, tramite due cessioni di ramo d’azienda: la prima era stata effettuata il 16 ottobre scorso, mentre la seconda era, al momento, programmata per il 18 marzo 2024. L’avvio dell’istruttoria aveva dato seguito alle numerose segnalazioni pervenute all’AGCM concernenti le modalità relative a tale piano di trasferimento.

Più in particolare, secondo l’AGCM, la comunicazione inviata ai correntisti coinvolti appare ingannevole e la diffusione non sarebbe coerente con l’importanza delle modifiche apportate. I consumatori hanno lamentato che la comunicazione sia stata loro recapitata nella sola sezione “archivio” dell’area utente, casella che viene controllata piuttosto di rado e nella quale confluiscono la totalità delle comunicazioni riguardanti le operazioni dal correntista, non garantendo una sufficiente visibilità a messaggi di questo tenore. Ciò, vale specialmente quando il contenuto della comunicazione risulta essere caratterizzato da un significativo peggioramento delle condizioni contrattuali originariamente stipulate. Nel caso di specie, infatti, i correntisti trasferiti perderanno l’accesso agli sportelli fisici, il libretto degli assegni, le carte visuali, nonché l’IBAN originario e la possibilità di accedere alla propria aria cliente dal proprio PC, ora invece possibile solo attraverso mobile application.

Appare peculiare, dunque, la scelta di non comunicare tale trasferimento via e-mail o tramite notifica push, così come parrebbe essere stato suggerito dagli stessi legali interni di ISP. Difatti, la mancanza di conoscibilità del messaggio avrebbe inoltre pregiudicato i consumatori nell’esercizio del diritto di recesso e nella contestazione della qualifica di cliente c.d. prevalentemente digitale entro i termini indicati dalla comunicazione stessa.

L’AGCM ha inoltre evidenziato che il ricorso allo strumento della modifica unilaterale (ius variandi) e della conseguente mancata previsione dell’acquisizione del consenso dei correntisti, non sarebbe prospettabile nel caso de quo in ragione del radicale mutamento del contratto dei correntisti avvenuto in costanza del trasferimento che, secondo l’AGCM, sarebbe invece necessario alla luce delle clausole introdotte ex novo.

Alla luce di quanto esposto sinora, l’AGCM, al fine di tutelare sia i correntisti già trasferiti, sia quelli che sarebbero dovuti essere oggetto di trasferimento a marzo 2024, ha imposto alle due banche di riformulare in maniera chiara ed esaustiva l’informativa sul trasferimento del conto corrente bancario, rendendo edotti i correntisti su quali servizi non sarebbero più disponibili in seguito alla cessione, e subordinando il trasferimento al consenso espresso del correntista che, in caso di diniego, avrà diritto a mantenere il proprio conto bancario alle medesime condizioni antecedenti al trasferimento.

Sarà interessante osservare in che misura ISP e Isybank si conformeranno al Provvedimento – dalla cui adozione, entro dieci giorni, devono essere comunicate all’Autorità le misure adottate per ottemperarvisi – ovvero se lo impugneranno presso il TAR Lazio.

Giuseppe Schinella