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Newsletter

Newsletter giuridica di concorrenza e regolamentazione

Diritto della concorrenza UE / Cartelli e settore dei carburanti – La Commissione sanziona la società spagnola Abengoa per 20 milioni di euro per un’intesa relativa al meccanismo di formazione dei prezzi all’ingrosso dell’etanolo

La Commissione europea (la Commissione) ha sanzionato la società spagnola Abengoa S.A. e la sua controllata Abengoa Bionenergía S.A. (insieme “Abengoa”) per 20 milioni di euro per aver partecipato a un cartello avente ad oggetto il meccanismo di formazione dei prezzi all’ingrosso nel mercato europeo dell’etanolo. Abengoa ha ammesso il suo coinvolgimento nell’infrazione e ha optato per la procedura di settlement, ricevendo una riduzione della sanzione. Oltre ad Abengoa, le società coinvolte nel cartello sono Alcogroup SA del Belgio e Lantmännen ek för della Svezia, insieme alle loro controllate. Nei loro confronti è ancora in corso l’istruttoria.

Più nello specifico, il prezzo dell’etanolo viene formato sulla base di benchmark elaborati dalla società S&P Global Platts (Platts). Per stabilire tali parametri di riferimento, Platts utilizza un processo di valutazione dei prezzi chiamato “Market on Close” (MOC), in cui tiene conto delle attività di negoziazione nel porto di Rotterdam e nel barge market di Amsterdam-Rotterdam-Anversa.

L’indagine della Commissione ha rivelato che Abengoa coordinava regolarmente, tramite chat, il proprio comportamento commerciale con altre società prima, durante e dopo la cosiddetta “finestra MOC”, ovvero il periodo compreso tra le 16:00 e le 16:30, ora di Londra, in cui questa finestra era attiva sulla piattaforma digitale gestita da Platts. L’obiettivo di tale coordinamento era quello di alterare artificialmente i livelli di riferimento dell’etanolo presi in considerazione da Platts. Sempre in vista di questo obiettivo, inoltre, Abengoa limitava la fornitura di etanolo consegnato nell’area di Rotterdam, al fine di ridurre i volumi disponibili per la consegna nella finestra MOC.

L’infrazione ha interessato l’intero Spazio economico europeo, ed è durata dal 6 settembre 2011 al 16 maggio 2014. Nel determinare la sanzione, oltre alla riduzione del 10% per la procedura di settlement, la Commissione ha tenuto altresì in considerazione la precaria situazione economica di Abengoa.

La sanzione in questione conferma l’atteggiamento di consueta fermezza da parte della Commissione verso i cartelli, e ciò non può sorprendere in un caso che coinvolge un elemento importante – un biocarburante – per la transizione verde.

Mila Filomena Crispino

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Concentrazione e settori dell’acqua e gestione dei rifiuti – La Commissione approva l’acquisto di Suez da parte di Veolia a seguito della presentazione di un pacchetto di impegni da parte di quest’ultima.

Lo scorso 14 dicembre la Commissione ha pubblicato un comunicato stampa nel quale ha dato conto dell’autorizzazione condizionata rilasciata in Fase I in relazione all’operazione in oggetto. In data 22 ottobre 2021 era pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione (l’Operazione) riguardante l’acquisizione da parte del Gruppo francese Veolia (Veolia) della totalità del Gruppo francese Suez (Suez).

La vicenda ha inizio il 6 ottobre 2020 quando Veolia acquisisce una partecipazione non di controllo (29,9%) del capitale e dei diritti di voto di Suez da Engie S.A. e successivamente, il 29 luglio 2021, procede al lancio di un’offerta pubblica di acquisto per le restanti azioni.

Veolia e Suez sono due società leader, in particolare in Francia, nel settore del trattamento delle acque e della gestione dei rifiuti e competono:

  • nel settore idrico, in particolare per la fornitura di: (i) servizi relativi alla progettazione, costruzione e gestione di impianti di trattamento delle acque; (ii) prodotti chimici per il trattamento delle acque; (iii) servizi idrici mobili; e,
  • nel settore dei rifiuti, in particolare per la fornitura di servizi relativi alla raccolta e al trattamento di rifiuti pericolosi e non, e regolamentati.

Secondo l’indagine condotta dalla Commissione l’Operazione, così come notificata, avrebbe limitato di fatto il potere contrattuale di molti clienti, riducendo la loro scelta di soluzioni di servizio.

In particolare, oltre a preoccupazioni concorrenziali in ordine ai legami verticali e conglomerali, l’attenzione della Commissione si è incentrata sulle significative sovrapposizioni orizzontali che si sarebbero venute a creare nei seguenti mercati in Francia e nello Spazio Economico Europeo (SEE): (i) mercati della gestione delle acque comunali in varie aree locali in Francia; (ii) mercato della gestione delle acque industriali in Francia e servizi idrici mobili nel SEE, (iii) mercato della raccolta e trattamento dei rifiuti non pericolosi e regolamentati in Francia; e, infine, (iv) mercato trattamento dei rifiuti pericolosi in Francia.

Per rispondere a tali preoccupazioni, Veolia ha proposto un pacchetto di impegni strutturali comprendenti:

  • la cessione di quasi tutte le attività di Suez nei mercati della gestione dei rifiuti non pericolosi e regolamentati e nei mercati delle acque comunali in Francia;
  • la cessione di quasi tutte le attività di Veolia nel mercato dei servizi idrici mobili nel SEE;
  • la cessione della maggior parte delle attività di Veolia nel segmento francese del mercato della gestione delle acque industriali; e
  • la cessione di una parte delle attività di Veolia e Suez nel settore delle discariche di rifiuti pericolosi e di tutte le attività di Suez nel settore dell'incenerimento e del trattamento fisico-chimico dei rifiuti pericolosi.

Queste misure, secondo la Commissione, sarebbero idonee ad eliminare completamente le preoccupazioni in materia di concorrenza e, subordinatamente al rispetto di tali impegni, il 14 dicembre 2021 l’Operazione è stata definitivamente approvata.

Maria Spanò

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Diritto della concorrenza Italia / Abuso e settore del recupero e riciclo degli imballaggi in plastica – Il Consiglio di Stato respinge il ricorso proposto da COREPLA confermando la legittimità di misure cautelari adottate dall’AGCM

Con la sentenza pubblicata lo scorso 16 dicembre, il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso proposto dal Consorzio Nazionale per la Raccolta, il Riciclaggio e il Recupero degli Imballaggi in Plastica (COREPLA) confermando la legittimità delle misure cautelari adottate dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) nel corso del procedimento A531.

Il procedimento, già oggetto di commento su questa Newsletter, verteva attorno alla presunta strategia escludente posta in essere da COREPLA, monopolista nel mercato della gestione e dell’avvio al riciclo degli imballaggi in plastica PET, nei confronti del Consorzio CORIPET (CORIPET), nuovo entrante nel mercato a seguito del conseguimento della necessaria autorizzazione ministeriale per un periodo inizialmente circoscritto a due anni. Al termine di tale lasso temporale, ove CORIPET fosse riuscita a raggiungere una serie di obblighi di risultato stabiliti dal provvedimento ministeriale, l’autorizzazione avrebbe assunto carattere definitivo. La strategia abusiva contestata a COREPLA avrebbe dunque avuto il fine di impedire che CORIPET raggiungesse i risultati necessari a ottenere il riconoscimento definitivo come operatore nel mercato rilevante, preservando per il futuro il monopolio di COREPLA. In sintesi, sfruttando alcune clausole contenute nei rapporti contrattuali esistenti con i Comuni e con i centri di selezione e facendosi carico della gestione non remunerata dei rifiuti di pertinenza del concorrente, COREPLA avrebbe reso non contendibile al concorrente una quota determinante degli imballaggi in PET anche al costo di operare in perdita. A fronte di ciò, l’AGCM ha imposto già in via cautelare a COREPLA, durante il procedimento, inter alia, di modificare le clausole contrattuali contestate e di mettere a disposizione di CORIPET la quota parte di rifiuti in PET di sua pertinenza.

Con la pronuncia in esame, il Consiglio di Stato ha confermato la legittimità delle misure adottate dall’AGCM.

Sul piano della procedibilità della domanda, il giudice amministrativo ha riconosciuto la sussistenza dell’interesse al ricorso in capo a COREPLA, nonostante la sopravvenuta conclusione del procedimento antitrust e l’intervenuto provvedimento sanzionatorio comminato alla ricorrente. Benché l’attuale fonte di regolazione del rapporto amministrativo sia effettivamente rappresentata dal provvedimento definitivo (oggetto di autonoma impugnazione), l’accertamento dell’illegittimità delle misure impugnata può infatti rilevare in ipotesi di una eventuale domanda risarcitoria.

Nel merito, il Consiglio di Stato ha invece confermato le valutazioni dell’AGCM circa la sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora. L’AGCM ha correttamente rilevato l’esistenza prima facie di una condotta anomala di COREPLA, incentrata su mezzi diversi da quelli su cui si basa la concorrenza normale. Sono state ritenute prive di pregio le censure mosse dalla ricorrente volte, ad esempio, a sostenere la natura non escludente delle clausole di esclusiva in vigore con i Comuni in considerazione del fatto che a questi era garantita la facoltà di recesso. Il recesso dei Comuni dalle convenzioni stipulate con COREPLA non avrebbe infatti potuto costituire un rimedio effettivo ed economicamente praticabile, stante l’incapacità di CORIPET di soddisfare l’intera domanda proveniente dai Comuni. Anche la valutazione del periculum in mora è stata giudicata immune da vizi. Considerato che CORIPET risultava destinatario di un riconoscimento ministeriale soltanto provvisorio e che il mancato raggiungimento degli obiettivi fissati al fine di ottenere il riconoscimento definitivo ne avrebbe decretato l’eliminazione dal mercato, deve ritenersi sussistente il rischio di un danno grave e irreparabile per la concorrenza, consistente nel ripristino di una posizione di monopolio e nella produzione di un effetto dissuasivo per l’ingresso nel mercato di nuovi operatori.

Con la sentenza in commento, il Consiglio di Stato ha dunque confermato la legittimità dell’intervento cautelare dell’AGCM. Stante l’ampiezza del tessuto motivazionale della sentenza, è plausibile attendersi che anche l’eventuale impugnazione in appello del provvedimento sanzionatorio sia confermato.

Alessandro Canosa

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Legal News / Big Tech e c.d. mobile ecosystems – La CMA ha annunciato l’apertura di un’istruttoria nei confronti di Apple e Google per il loro potere sui sistemi operativi, app store e web browsers

La Competition and Markets Authority (di seguito, CMA) ha annunciato l’apertura di una market study nei confronti di Apple e Google in relazione al duopolio da esse detenuto nel mercato dei c.d. mobile ecosystems, ossia l’insieme composto dai sistemi operativi degli smartphone, gli app store e i web browser (Safari o Chrome).

Il dominio di queste società sul mercato farebbe sì che, nell’acquistare un telefono cellulare, il consumatore si trovi davanti – ad avviso della CMA – due sole alternative: il sistema operativo iOS, presente su tutti i dispositivi Apple, oppure Google Android, presente nei dispositivi di tutti gli altri produttori. La preoccupazione della CMA è che questo potere porti ad una limitazione dell’innovazione, prezzi più alti e una minore possibilità di scelta per i consumatori.

Oggetto dell’investigazione sono, come detto, i c-d. mobile ecosystems, sistemi “autocontenitivi” che, per la loro completezza, rendono estremamente difficile, se non impossibile, per un altro sviluppatore entrare in competizione con un nuovo sistema o un app store alternativo. Inoltre, non vi sono incentivi affinché i consumatori utilizzino altri sistemi operativi o altri servizi correlati: per via degli accordi stipulati tra Google e i produttori di telefoni mobili, il sistema operativo Android, Google Chrome e lo store pertinente si trovano infatti già installati sul dispositivo, mentre, nel caso dei prodotti Apple, non è neppure permesso l’utilizzo di store diversi e l’impiego di browser alternativi a Safari è fortemente disincentivato. Le società hanno risposto alla CMA che si tratta di controlli all’accesso di diversi sistemi sui dispositivi mobili che sono necessari al mantenimento della sicurezza e qualità dei servizi, ma la CMA teme che la ragione sia quella di favorire i propri servizi e limitare le alternative sul mercato.

La posizione egemonica detenuta dalle due società nel mercato comporterebbe anche il potere di imporre le proprie regole e condizioni, come accade nei confronti di sviluppatori di applicazioni che, per poter vendere i propri prodotti sui due store, sono costretti a sottostare a termini anche molto restrittivi, come il pagamento del 30% di commissioni sugli introiti. La CMA, quindi, propone in via preliminare alcuni rimedi che le società potrebbero attuare per poter affrontare queste criticità:

  • rendere più agevole il passaggio da un sistema operativo all’altro;
  • rendere più semplice l’installazione di applicazioni provenienti da altri canali, come le web app;
  • permettere agli sviluppatori di applicazioni di dare agli utenti una scelta su come pagare in-app per servizi come abbonamenti o crediti di gioco, piuttosto che essere legati ai sistemi di pagamento di Apple e Google.
  • rendere più agevole la scelta di alternative quando si usano servizi come il browser.

Questa indagine si affianca ad altre due istruttorie che la CMA ha aperto nei confronti di Google in relazione alla sua proposta di rimuovere i cookies di terze parti dal browser Chrome, e successivamente nei confronti di Apple, per l’applicazione di termini e condizioni ingiusti e anticompetitivi agli sviluppatori di applicazioni che desiderano far comparire i loro prodotti sull’App Store. Nel frattempo, si attende anche che la proposta per la creazione di una Digital Market Unit, interna alla CMA, venga adottata dal governo inglese: tale unità potrà decidere se imporre al mercato degli ecosistemi web, lo status di “mercato strategico” che renderà obbligatoria, da parte delle società, l’obbedienza a dei codici di condotta previsti per evitare lo sfruttamento delle loro posizioni di mercato a detrimento di altri operatori di mercato e dei consumatori.

Alessia Delucchi

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