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Newsletter giuridica di concorrenza e regolamentazione

Diritto della concorrenza UE / Concentrazioni e settore finanziario – La Commissione avvia un’istruttoria su LSEG/Refinitiv

Lo scorso 22 giugno la Commissione europea (Commissione) ha annunciato di aver avviato un’istruttoria (c.d. Fase II) per valutare se l’acquisizione di Refinitiv da parte di London Stock Exchange Group plc (LSEG) possa incidere negativamente sulla concorrenza. In particolare, la Commissione intende accertare le eventuali criticità sollevate dall’operazione con riguardo al trading e clearing di vari strumenti finanziari, nonché alla fornitura di dati finanziari.

L’operazione in questione combinerebbe l’attività di LSEG, la holding nata nel 2007 dall’aggregazione tra la Borsa di Londra (London Stock Exchange) e Borsa Italiana, con quella del provider di dati finanziari Refinitiv, attualmente di proprietà del fondo americano Blackstone (55%) e della canadese Thomson Reuters (45%). Le parti hanno notificato l’operazione alla Commissione nel maggio scorso e hanno deciso di non presentare alcun impegno durante la c.d. Fase I di valutazione della concentrazione.

La Commissione ritiene che l’operazione possa apparire a prima vista controversa su quattro fronti.

In primo luogo, la Commissione esaminerà gli effetti dell’operazione nel mercato del trading di titoli di Stato europei. La Commissione rileva che la combinazione fra la piattaforma MTS di Borsa Italiana e Tradeweb di Refinitiv conferirebbe a LSEG una quota di mercato molto elevata nel trading elettronico del debito pubblico degli Stati UE, della Svizzera e del Regno Unito. L'indagine di mercato condotta dalla Commissione avrebbe indicato che le piattaforme di negoziazione delle parti che si verrebbero combinare a seguito dell’operazione appaiono leader di mercato, nonché “close competitors”. Inoltre, l’indagine di mercato sembrerebbe escludere l’ingresso di nuovi concorrenti nel breve termine alla luce delle difficoltà per i nuovi entranti di attrarre un numero sufficiente di clienti.

In secondo luogo, la Commissione è preoccupata per l’impatto dell’operazione nei mercati del trading e del clearing di derivati su tassi d’interesse “over-the-counter” (OTC IRD). Secondo la Commissione, l’operazione conferirebbe all’entità risultante dall’operazione un significativo potere di mercato sia a monte (trading), sia a valle (clearing). La Commissione ha al riguardo altresì osservato che gli OTC IRD sono la categoria di derivati negoziata con maggiore frequenza. Il mercato sarebbe caratterizzato dai c.d. effetti di rete, tali per cui la capacità di attrazione sia delle piattaforme di negoziazione sia delle clearing house per gli OTC IRD incrementa con il numero di clienti che utilizzano i loro servizi. Inoltre, l’indagine di mercato ha suggerito che i clienti raramente cambiano tali piattaforme rendendo dunque anche in questo caso difficile l’ingresso di nuovi concorrenti.

Il terzo elemento di preoccupazione riguarda la fornitura dei c.d. real-time data feeds (flussi di dati in tempo reale) e desktop solutions (pacchetti di servizi a valore aggiunto che consentono agli utenti di visualizzare i dati finanziari in tempo reale sui loro monitor). Da un lato, LSEG commercializza dati generati dalle negoziazioni nelle sue piattaforme, indici finanziari (attraverso FTSE Russell) e identificatori di sicurezza chiamati SEDOLs. Dall’altro lato, Refinitiv combina dati finanziari provenienti da diverse fonti e li offre a traders, asset managers e altri soggetti, sotto forma di flussi di dati in tempo reale (mediante la trasmissione di dati da computer a computer) o di desktop solutions. Secondo la Commissione, le categorie di dati fornite da LSEG rappresentano input significativi per la fornitura di real-time data feeds e desktop solutions. La Commissione teme, pertanto, che, a seguito dell’operazione, i concorrenti di Refinitiv possano essere esclusi dall'accesso ai dati di LSEG.

Infine, la Commissione studierà l’impatto dell’operazione sulla fornitura di indici finanziari. Le real-time data feeds e gli indici sui tassi di cambio sono input significativi per i provider di indici e Refinitiv è uno dei maggiori fornitori di questi prodotti. FTSE Russell di LSEG è, a sua volta, uno dei principali provider di indici finanziari nel SEE e a livello globale. La Commissione ha quindi evidenziato la preoccupazione che, a seguito dell’operazione, altri provider di indici possano essere esclusi dall’accesso ai dati di Refinitiv.

Ora Bruxelles ha novanta giorni di tempo, fino al 27 ottobre 2020, per analizzare un’operazione caratterizzata da grande complessità, soprattutto per quello che riguarda i suoi effetti nell’ambito della fornitura di dati finanziari. In questo contesto, sarà interessante vedere se, e in tal caso, quali impegni la Commissione considererà necessari per risolvere le possibili criticità al momento identificate.

Luigi Eduardo Bisogno
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Diritto della concorrenza Italia / Intese e proiezioni cinematografiche gratuite – L’AGCM avvia un’istruttoria nei confronti di operatori di sale cinematografiche per boicottaggio collettivo

Lo scorso 24 giugno 2020 l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha avviato un procedimento contro alcune associazioni di operatori di cinema – l’Associazione Nazionale Industrie Cinematografiche Audiovisive e Multimediali (ANICA), l’Associazione Nazionale Esercenti Cinema (ANEC) e l’Associazione regionale Lazio Esercenti Cinema (ANEC Lazio)(congiuntamente, le Associazioni Cinema) – per verificare l’esistenza di eventuali pratiche anticompetitive messe in atto da tali operatori.

Il procedimento ha origine dalle diverse segnalazioni ricevute dall’AGCM da parte di imprese e associazioni che organizzano proiezioni cinematografiche a titolo gratuito nelle arene estive all’aperto secondo cui le Associazioni Cinema metterebbero in atto una strategia per impedire alle arene di ottenere le autorizzazioni necessarie alle proiezioni dei film nei periodo estivi esercitando pressioni, anche tramite indicazioni e linee guida, sulle imprese di distribuzione e sugli intermediari affinché neghino dette autorizzazioni alle arene gratuite, o, in ogni caso, le concedano solo a condizioni molto stringenti.

Tali pressioni si ripercuoterebbero sugli operatori di arene che, quest’anno in misura ancora maggiore rispetto al solito, avrebbero incontrato difficoltà eccezionali ad acquisire sufficienti autorizzazioni per assicurare la programmazione estiva, mettendo in discussione la loro stessa sopravvivenza: per tale ragione, l’AGCM ha avviato contestualmente all’istruttoria un sub-procedimento per l’adozione di misure cautelari che permettano di porre un freno alle asserite condotte in tempo per assicurare il regolare svolgimento della programmazione estiva.

L’AGCM intende valutare le condotte attuate dalle Associazioni Cinema sotto due profili principali. Tali condotte potrebbero essere considerate, in primo luogo: (i) un’intesa orizzontale anticoncorrenziale risultante dal coordinamento tra concorrenti (gli operatori delle sale cinematografiche) con l’intento di limitare l’offerta del proprio prodotto (le proiezioni cinematografiche) da parte delle arene che lo offrono a titolo gratuito; in aggiunta, potrebbero essere rilevanti quali: (ii) restrizioni verticali attraverso cui i distributori, a monte, e gli operatori delle sale cinematografiche, a valle, per il tramite delle associazioni di categoria (le Associazioni Cinema) coordinerebbero una strategia comune (sempre con lo scopo di contrastare il mercato dell’offerta gratuita di proiezioni cinematografiche).

In entrambi i casi, la condotta potrebbe essere sanzionata ai sensi dell’articolo 101 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFEU) o dell’articolo 2 della legge 287/1990 che vietano le intese anticompetitive. L’AGCM non ha indicato, nel provvedimento di avvio del procedimento, l’intenzione di valutare una terza possibilità, ossia l’individuazione di una posizione di dominanza collettiva detenuta attraverso l’esercizio di buyer power coordinato sul mercato della distribuzione cinematografica da parte degli operatori delle sale cinematografiche, che, come dimostra la vicenda in esame, ben hanno la capacità di interfacciarsi con le loro controparti nel mercato a monte, le case di distribuzione e gli intermediari, agendo compattamente e congiuntamente. Tale impostazione potrebbe permettere di individuare una diversa, e in quel caso necessariamente alternativa, violazione riconducibile all’articolo 102 TFEU o all’articolo 3 della legge 287/1990 relativo al divieto di abuso di posizione dominante nella sua forma “collettiva” da tempo non valorizzata nella casistica sia dell’AGCM; sia della Commissione Europea.

Riccardo Fadiga
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Legal news / AGcom e secondary ticketing - Sanzionati i tre principali siti di rivendita di biglietti di eventi e concerti per bagarinaggio online 

L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGcom) ha concluso le proprie istruttorie dirette al contrasto del cosiddetto bagarinaggio online (secondary ticketing) sanzionando i tre principali siti di rivendita di biglietti di eventi e concerti Viagogo, Stubhub e Mywayticket (insieme, le Società) per un totale di 5,58 milioni di euro, diffidando le piattaforme in questione dal “… porre in essere ulteriori comportamenti in violazione delle disposizioni di legge …”.

Più nello specifico, l’AGcom ha constatato da parte delle Società la violazione dell’articolo 1, comma 545, della legge n. 232/2016 che vieta la vendita di biglietti per spettacoli e concerti da parte di soggetti non titolari ad un prezzo superiore al prezzo nominale.

Più nello specifico, infatti, gli atti del procedimento dell’AGcom hanno dimostrato che le Società – attraverso le proprie piattaforme online – non si limitavano, come dagli stessi obiettato, a connettere i potenziali venditori e i potenziali acquirenti, trattando i dati dei soggetti interessati con modalità puramente tecniche, passive ed automatiche. Dal momento che le Società affiancavano il venditore dal momento dell’inserzione sulla piattaforma dell’annuncio fino a quello della conclusione della vendita, il loro modello di business doveva configurarsi come quello di piattaforme aventi come obiettivo la promozione di eventi, con la finalità di massimizzare il numero dei biglietti venduti e, in ultimo, di porsi quindi in concorrenza con i venditori nel mercato primario e con gli organizzatori di eventi.

In aggiunta, come ribadito dall’AGcom, le Società trattenevano una cospicua commissione pari ad una percentuale inclusiva dell’IVA (quindi maggiore il prezzo del biglietto, maggiore la commissione) del prezzo finale del biglietto, imputando all’acquirente anche le spese di spedizione e trattenendo su un proprio conto bancario il valore corrisposto dall’acquirente per l’acquisto del biglietto (per riversarlo al venditore solo a seguito di precise verifiche).

Alla luce degli elementi sopra riportati, l’AGcom ha confermato che il ruolo delle Società, oltre a non potersi configurare come passivo e puramente tecnico, integra un rapporto più forte di quello di semplice intermediazione. Il rapporto fra proprietario del biglietto e le piattaforme in parola deve, infatti, configurarsi giuridicamente come rapporto di mandato senza rappresentanza. In altre parole, secondo l’AGcom, le piattaforme (a seguito dell’espressione di volontà del venditore di voler alienare il biglietto a un determinato prezzo) svolgevano tutte le attività relative alla transazione e finalizzate alla conclusione e all’esecuzione della compravendita. Pertanto, l’AGcom ha concluso che sono le Società – e non il venditore del biglietto come sostenuto dalle parti – a dover essere sanzionate.

Le sanzioni inflitte dall’AGcom alle tre Società segnano un passo importante nella battaglia contro quella che secondo l’AGcom rappresenta un fenomeno illecito e dannoso per l’intera filiera della musica organizzata, cui non sembrerebbero peraltro essere estranei profili di elusione ed evasione fiscale. Resta da vedere quale sarà l’esito del probabile contenzioso amministrativo che deriverà dalle tre decisioni in commento.

Mila Filomena Crispino
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