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Newsletter giuridica di concorrenza e regolamentazione

Diritto della concorrenza UE / Concentrazioni e settori del trasporto ferroviario e della produzione di laminati in rame – Doppia proibizione da parte della Commissione europea: vietate sia l’acquisizione di Alstom da parte di Siemens, sia l’acquisizione di Aurubis Rolled Products da parte di Wieland

Lo scorso 6 febbraio la Commissione europea (Commissione) ha ufficialmente reso note le proprie decisioni di non autorizzare l’acquisizione di Alstom da parte di Siemens, nonché l’acquisizione di Aurubis Rolled Products (Aurubis) da parte di Wieland. Il minimo comun denominatore di questi rifiuti risulta essere stata l’inadeguatezza dei rimedi presentati dalle parti coinvolte al fine di ovviare alle riserve in materia di concorrenza espresse dalla Commissione durante le fasi investigative. Per meglio comprendere la ratio alla base delle summenzionate decisioni, di seguito si illustrano brevemente gli elementi fattuali e di merito caratterizzanti le due operazioni coinvolte, come riportate dai comunicati stampa ufficiali della Commissione. Maggiori indicazioni potranno arrivare solo dall’esame delle decisioni integrali che però saranno rese disponibili, nelle versioni non confidenziali, solamente tra qualche mese.

In relazione all’operazione mediante la quale Siemens ha tentato di acquistare Alstom (compagnie, rispettivamente tedesca e francese, attive livello globale nei mercati del materiale rotabile, dell’automazione e della segnaletica ferroviaria), la Commissione ha ritenuto che la stessa avrebbe attribuito a Siemens una posizione di assoluta dominanza in alcuni settori specifici della segnaletica ferroviaria, nonché nel mercato del materiale rotabile per il trasporto ferroviario ad alta velocità a discapito dei consumatori – inclusi inter alia gli operatori e i gestori delle varie reti ferroviarie (nazionali e locali) – i quali si sarebbero trovati privati della possibilità di scegliere tra fornitori e produttori diversi sul mercato. In particolare, la Commissione, in seguito anche alla ricezione di diversi commenti negativi da parte di alcuni soggetti economici (quali alcune associazioni di categoria, sindacati o consumatori), nonché delle autorità antitrust di alcuni Stati membri dell’UE, ha sottolineato che il corretto funzionamento del mercato europeo ferroviario dipende fortemente dalla disponibilità di diversi sistemi di segnaletica (conformi agli standard del c.d. European Train Control System) a prezzi competitivi, nonché dall’esistenza di più operatori attivi sul mercato del materiale rotabile. L’operazione avrebbe pertanto privato il mercato di un concorrente importante, permettendo quindi alla neonata società di assurgere a ruolo di market leader indiscusso in diversi segmenti fondamentali dei mercati analizzati.

Da quanto risulta dal comunicato stampa i rimedi presentati dalle parti e volti a cercare di ovviare alle suddette preoccupazioni sono risultati inadeguati per la Commissione, la quale ha ritenuto insoddisfacenti le varie proposte di trasferimento di determinati assets da parte delle due società, in quanto i relativi compratori sarebbero comunque rimasti legati all’impresa risultante dalla concentrazione tramite una serie di accordi di licenza. Inoltre, la Commissione ha bocciato anche le proposte di disinvestimento avanzate da Alstom e Siemens in relazione ai rispettivi treni ‘Pendolino’ e ‘Velaro’ ritenendole non sufficienti: Pendolino, infatti, non è un treno ad alta velocità e la cessione della licenza per la costruzione del treno Velaro sarebbe stata soggetta a limiti decisamente stringenti.

In relazione all’operazione proposta di acquisizione di Aurubis da parte di Wieland (società tedesche attive nella produzione di laminati in rame), la Commissione ha ritenuto non solo che la stessa avrebbe comportato la concentrazione di due importanti attori all’interno del mercato dei laminati in rame, ma anche l’acquisizione da parte di Wieland della quota di Aurubis in Schwermetall, permettendole di acquisire il controllo sulla società responsabile del 60% della produzione di prelaminati in rame all’interno dell’UE. Questa operazione, quindi, secondo la Commissione avrebbe permesso a Wieland di acquisire una posizione di dominanza nel mercato in oggetto (con una quota di mercato superiore al 50%), ulteriormente accentuata dalla natura frammentaria dei propri diretti concorrenti, eliminando la concorrenza di prezzo tra due importanti competitors.

Anche in questo caso, la Commissione ha proibito la concentrazione in oggetto in quanto i rimedi presentati dalle parti sono risultati inadeguati. Infatti, non solo Wieland sarebbe stata disponibile ad assicurare la vendita di soli due impianti di Aurubis (ossia gli stabilimenti di Stolberg e di Zupten) – per i quali, tra l’altro, non risulterebbe essere stata in grado di individuare potenziali compratori – mentre non avrebbe consentito a disinvestire la quota di Aurubis in Schwermetall.

In conclusione, queste due importanti decisioni, casualmente comunicate nello stesso giorno, mostrano sia la severità con cui la Commissione europea valuta la creazione di potere di mercato associata ad una operazione di concentrazione, sia l’importanza determinante per le imprese di predisporre rimedi effettivi ed efficaci già in una fase preliminare di una operazione, al fine di valutare in maniera compiuta il rischio che la stessa possa trovare l’opposizione delle autorità di concorrenza.

Luca Feltrin
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Private enforcement e principio della continuità economica – Secondo l’Avvocato Generale Wahl è possibile chiedere il risarcimento dei danni derivanti da violazioni del diritto antitrust a una società che ha continuato l’attività economica di un partecipante a un’intesa

L’Avvocato Generale Wahl (AG), nell’ambito di un giudizio a seguito di un rinvio pregiudiziale da parte della Corte Suprema finlandese, ha pubblicato le proprie conclusioni relative a una controversia di risarcimento del danno derivante da violazioni del diritto antitrust, con particolare riguardo all’applicabilità del principio della continuità economica a tale tipologia di controversie. Come è noto, questo principio, consolidato nell’ambito del public enforcement del diritto della concorrenza, stabilisce che la responsabilità per le infrazioni antitrust, in caso di estinzione della persona giuridica che ha materialmente posto in essere la condotta, può essere estesa all’impresa che, in termini economici, possa essere considerata il suo effettivo successore.

La controversia in oggetto trae origine da un’intesa restrittiva avvenuta in Finlandia dal 1994 al 2002 nel settore della produzione dell’asfalto. Prima della conclusione dell’indagine, tre delle imprese coinvolte (le Imprese Coinvolte) erano state dissolte mediante una procedura di liquidazione volontaria e i loro rispettivi azionisti unici (le Società Controllanti) ne avevano rilevato il patrimonio e continuato l’attività. Pertanto, in applicazione del principio della continuità economica, l’autorità antitrust finlandese aveva imposto le sanzioni alle Società Controllanti. Successivamente, un comune finlandese ha promosso un’azione civile per il risarcimento dei danni subiti in virtù dell’intesa, citando in giudizio le Società Controllanti.

Queste ultime si sono difese argomentando che, secondo il diritto finlandese, solo il soggetto giuridico che ha causato il danno è tenuto al risarcimento e, pertanto, non potevano essere ritenute responsabili per condotte messe in atto dalle Imprese Coinvolte. La controversia, il cui fulcro era stabilire se le Società Controllanti potessero essere ritenute responsabili per condotte poste in essere da soggetti giuridicamente diversi, è proseguita fino ad arrivare di fronte alla Corte Suprema finlandese, la quale ha sollevato una questione pregiudiziale per comprendere se una tale controversia vada risolta applicando esclusivamente il diritto nazionale, oppure se il diritto comunitario osti a disposizioni che non permettano l’applicazione del principio della continuità economica nelle controversie civili per il risarcimento dei danni antitrust.

L’AG ha in primis rilevato che, contrariamente a quanto normalmente ascrivibile alle azioni civili di risarcimento, quelle relative ad infrazioni antitrust avrebbero non solo una funzione compensativa ma anche una finalità deterrente rafforzando l’efficacia del public enforcement. Nell’analizzare l’interazione tra il diritto dell’Unione e il diritto nazionale in materia di azioni di risarcimento del danno a seguito di infrazioni antitrust, l’AG si è quindi soffermato sulla recente giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea (CdG), che, in particolare con la sentenza Kone del 2014, ha stabilito che il diritto nazionale, nel disciplinare tali azioni di risarcimento nello specifico, non solo deve garantire il rispetto dei principi di equivalenza ed effettività ma deve anche assicurare la piena efficacia dell’art. 101 TFUE. Secondo l’AG pertanto, la differenza tra una valutazione basata sui principi di equivalenza ed effettività da una parte, e sull’efficacia dell’art. 101 TFUE, dall’altra, è rilevante per tracciare una linea di demarcazione tra questioni disciplinate dal diritto UE e dal diritto nazionale.

Nell’interpretazione dell’AG, i criteri dell’equivalenza e dell’effettività devono essere applicati alle norme dettagliate che disciplinano l’esercizio dell’azione per il risarcimento del danno dinanzi ai giudici nazionali, mentre le condizioni costitutive del diritto devono essere valutate con riferimento all’art. 101 TFUE. In base a ciò, l’AG ha rilevato che nella sentenza Kone la CdG ha riconosciuto il diritto a ottenere il risarcimento del danno antitrust anche a soggetti vittime solo in via indiretta di una condotta anticoncorrenziale, in forza del fenomeno dei prezzi a cascata (c.d. “umbrella pricing”), in assenza dunque di un nesso causale diretto con la violazione del diritto antitrust. Nel caso Kone la CdG ha stabilito che l’art. 101 TFUE osta a una norma nazionale che richieda esclusivamente il nesso di causalità diretto per il riconoscimento del diritto al risarcimento del danno. Analogamente, secondo l’AG, il requisito del nesso di causalità, condizione costitutiva per il diritto al risarcimento, non dovrebbe impedire di intentare un’azione civile contro determinati soggetti anche se giuridicamente non coincidenti con i partecipanti all’infrazione. In secondo luogo, l’AG ha sottolineato l’accento posto dalla CdG sulla funzione deterrente del private enforcement, che come il public enforcement mira a influenzare il comportamento delle imprese sul mercato e contribuisce all’efficace applicazione delle norme a tutela della concorrenza.

Pertanto, l’AG ha concluso che la questione circa la determinazione dei soggetti tenuti al risarcimento del danno antitrust sia una questione costitutiva del diritto al risarcimento, che deve seguire gli stessi principi dettati dalle norme UE, compreso il principio della continuità economica, sottolineando che “…le azioni di risarcimento dei danni antitrust costituiscono parte integrante dell’applicazione del diritto della concorrenza…”. A ben vedere, secondo l’AG, se il principio della continuità economica non trovasse applicazione anche in sede di risarcimento del danno, l’effetto deterrente delle azioni civili verrebbe estremamente indebolito e le imprese potrebbero evitare tale responsabilità per mezzo di accordi o operazioni societarie, rendendo impossibile o eccessivamente gravoso l’esercizio del diritto al risarcimento da parte dei soggetti danneggiati.

In conclusione, secondo l’AG l’art. 101 TFUE deve essere interpretato nel senso che esso richiede, in virtù del principio della continuità economica, che sia permesso al danneggiato di chiedere il risarcimento del danno a una società che possa essere considerata il successore economico di un partecipante a un’intesa restrittiva.

Leonardo Stiz
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Diritto della concorrenza Italia / Intese e servizi di raccolta dei rifiuti – L’AGCM sanziona quattro operatori del settore della raccolta dei rifiuti per collusione nell’ambito di una gara pubblica per l’affidamento di servizi volti alla raccolta, il trasporto, ed il conferimento per lo smaltimento dei rifiuti di aziende sanitarie in Campania

Nell’ambito di una gara pubblica per l’affidamento di servizi relativi alla raccolta, il trasporto, ed il conferimento per lo smaltimento dei rifiuti di aziende sanitarie ed ospedaliere (Gara) bandita nel 2016 dalla società So.re.sa. S.p.a., ossia il soggetto aggregatore della Regione Campania, quest’ultima ha effettuato una segnalazione all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) sospettando la possibile concertazione tra alcuni dei partecipanti alla Gara, Langella Mario S.r.l., Ecologica Sud S.r.l., Ecosumma S.r.l., Bifolco & Co. S.r.l. ed Eco Transfer S.r.l. (congiuntamente, le Parti). L’AGCM, a completamento della sua istruttoria, ha pubblicato ieri il provvedimento con il quale ha sanzionato alcune tra le società partecipanti (tutte quelle sopra indicate ad esclusione di Eco Transfer S.r.l., alla quale le evidenze istruttorie non hanno consentito di imputare le condotte contestate) per avere messo in atto un’intesa avente ad oggetto il coordinamento per la partecipazione alla Gara, nonché la società di consulenza Green Light Servizi Ambientali S.r.l. (Green Light) per avere agevolato e suggellato tale cooperazione.

Secondo la ricostruzione offerta nel provvedimento dell’AGCM le Parti avevano presentato, individualmente o in RTI, sei offerte, una per ciascun lotto, caratterizzate in primo luogo dalla piena sovrapponibilità ed identità dei contenuti delle offerte tecniche, quantomeno in alcune parti, ed in secondo luogo dalla presentazione di soltanto una di tali offerte per ciascun lotto di gara, evitando qualsiasi forma di concorrenza diretta. Da ultimo, le Parti avrebbero presentato offerte nei soli lotti nei quali l’impresa o le imprese offerenti rappresentavano i fornitori uscenti del servizio messo a gara.

Tale collusione sarebbe stata agevolata dall’impiego, da parte delle Parti, della medesima società di consulenza, Green Light. Infatti, l’acclarata reciproca consapevolezza delle Parti di usare un medesimo consulente, che avrebbe offerto i propri servizi solo in ipotesi di assenza di più offerte in concorrenza sul medesimo lotto, per evitare una situazione di conflitto di interessi, secondo l’AGCM ha permesso a Green Light di agevolare la realizzazione del disegno collusivo, svolgendo il ruolo di “collante” a garanzia reciproca delle Parti del rispetto della preventiva spartizione dei lotti. L’AGCM ha ritenuto che Green Light abbia contribuito attivamente alla realizzazione del progetto collusivo attraverso il coordinamento e l’incoraggiamento dei partecipanti a perseguire una simile strategia.

L’AGCM avrebbe desunto l’esistenza di tali condotte collusive, da ultimo, anche dal fatto che le Parti, ciascuna prima di concludere con Green Light un accordo per la consulenza per uno specifico lotto, avrebbero verificato lo schema collusivo attraverso reciproche dichiarazioni di disponibilità alla concessione dell’utilizzo dei propri impianti di sterilizzazione e stoccaggio alle altre, qualora necessaria in ipotesi di aggiudicazione della Gara oltre capacità.

L’Autorità ha pertanto qualificato l’intesa come una restrizione per oggetto consistente nella spartizione del mercato nella misura in cui ciascuna impresa ha presentato offerte solo in alcuni lotti e senza sovrapporsi agli altri partecipanti alla gara, e sanzionato tutte le imprese coinvolte con una ammenda pari al massimo edittale del 10% del fatturato.

Riccardo Fadiga