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Briefing

RIFORMA DELLA DISCIPLINA IN MATERIA DI AZIONE DI CLASSE

Riforma della disciplina in materia di azione di classe

(Legge 12 aprile 2019, n. 31,Disposizioni in materia di azione di classe)

 

Il Parlamento italiano ha approvato la legge 12 aprile 2019 n. 31, “Disposizioni in materia di azione di classe” (pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 92 del 18 aprile 2019), con cui è stato profondamente riformato l’istituto dell’azione di classe, precedentemente regolato dall’art. 140-bis del D. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (il cd. Codice del Consumo), nell’ottica di potenziare tale strumento ampliandone il campo di applicazione.

Le principali novità introdotte dalla riforma interessano i seguenti aspetti:

  1. Ampliamento dell’ambito di applicazione dell’azione.

    In seguito alla riforma, l’azione di classe non è più limitata alla tutela dei “diritti individuali omogenei dei consumatori e degli utenti (…) nonché degli interessi collettivi” ai sensi del Codice del Consumo, ma diviene uno strumento di più ampia e trasversale applicazione.

    La nuova azione di classe è infatti esperibile a tutela di “diritti individuali omogenei” vantati non soltanto da consumatori o utenti, ma da qualsiasi classe di soggetti che intenda agire per l’accertamento della responsabilità e la condanna al risarcimento del danno e alle restituzioni nei confronti di imprese o di enti gestori di servizi pubblici o di pubblica utilità che abbiano leso tali diritti.

    La disciplina dell’azione di classe è stata pertanto sottratta al Codice del Consumo e inserita nel nuovo Titolo VIII-bis, del Libro IV del Codice di procedura civile, dedicato ai Procedimenti speciali.

  2. Ampliamento della legittimazione a proporre l’azione.

    La disciplina previgente prevedeva che l’azione potesse essere proposta da ciascun componente della classe, anche mediante associazioni cui dà mandato o comitati cui partecipa.

    In seguito alla riforma scompare la possibilità di conferire un mandato ad un’associazione di consumatori, in quanto l’azione può essere oggi promossa:

     

    1. da ciascun componente della classe; o
    2. da organizzazioni o associazioni senza scopo di lucro che abbiano come scopo la tutela dei diritti lesi che siano iscritte in un elenco pubblico istituito presso il Ministero della Giustizia. Tali associazioni e organizzazioni sono quindi oggi legittimate ad esperire azioni di classe direttamente, e non più quali mandatarie di un componente della classe.
  3. Assegnazione della competenza alle Sezioni Specializzate in materia di impresa

    La riforma assegna alle Sezioni Specializzate in materia di impresa presso i tribunali dove ha sede la parte resistente la competenza esclusiva a decidere i giudizi per class action, modificando in tal modo la disciplina previgente contenuta nel Codice del Consumo che riconosceva la competenza del Tribunale ordinario del capoluogo della regione in cui ha sede l’impresa convenuta.

     

  4. Il procedimentoè regolato dal rito sommario e si articola in tre fasi distinte.

    La precedente struttura bifasica del procedimento, suddivisa in (i) giudizio di ammissibilità e (ii) giudizio sul merito, viene superata in favore di una struttura trifasica così articolata:

    1. Ammissibilità dell’azione: analogamente alla disciplina previgente, il Tribunale decide con ordinanza reclamabile davanti alla Corte d’Appello e dichiara inammissibile la domanda:

      (a)          quando la stessa è manifestamente infondata;

      (b)         quando non ravvisa omogeneità dei diritti individuali;

      (c)           quando il ricorrente versa in stato di conflitto di interessi nei confronti del resistente; o

      (d)          quando il ricorrente non appare in grado di curare adeguatamente i   diritti fatti valere in giudizio.

    2. Merito della causa: una volta che l’azione sia stata dichiarata ammissibile, il Tribunale procede con rito sommario e decide sul merito con sentenza resa entro trenta giorni dalla discussione orale della causa. Ai fini dell’accertamento della responsabilità del resistente, il tribunale può avvalersi di dati statistici e presunzioni semplici. Con la sentenza di accoglimento il Tribunale, inter alia, accerta la responsabilità del resistente, definisce i caratteri dei diritti individuali omogenei e nomina (i) un giudice delegato per la gestione della procedura di adesione e per decidere sulle liquidazioni; (ii) un rappresentante comune degli aderenti. La sentenza è impugnabile dinanzi alla Corte di Appello competente; è inoltre impugnabile per revocazione, anche qualora sia l’effetto della collusione tra le parti.
    3. Liquidazione delle somme dovute agli aderenti: il rappresentante comune degli aderenti predispone un progetto dei diritti individuali omogenei e il giudice delegato decide con decreto motivato sull’accoglimento, anche parziale, delle domande di adesione e condanna il resistente al pagamento delle somme dovute ad ogni aderente. Avverso il decreto di liquidazione può essere proposta opposizione con ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale entro 30 giorni dall’emissione del provvedimento esclusivamente per motivi inerenti i compensi e le spese liquidate dal Tribunale.
  5. Adesione all’azione da parte dei componenti della classe.

    La riforma innova profondamente anche la disciplina dell’adesione all’azione, che la previgente normativa prevedeva solo dopo l’ordinanza che ammette l’azione, ma non a seguito della sentenza di merito. Ai sensi della nuova disciplina, invece, l’adesione può avvenire in due distinti momenti:

    1. nella fase immediatamente successiva all'ordinanza di ammissibilità. Il tribunale, nell’ordinanza di ammissibilità, fissa un termine per l'adesione (non inferiore a 60 e non superiore a 150 giorni dalla pubblicazione dell’ordinanza) e definisce i caratteri dei diritti individuali omogenei che consentono l'inserimento nella classe. L’effettività del diritto ad aderire all'azione di classe è verificato solo dopo la sentenza di merito;
    2. nella fase successiva alla sentenza che definisce il giudizio. Il tribunale, con la sentenza che accoglie l'azione, assegna un termine (non inferiore a 60 e non superiore a 150 giorni) per l'adesione. Gli appartenenti alla classe possono quindi aderire anche dopo che l’azione di classe sia stata accolta nel merito dal Tribunale.

       

  6. Quota lite.

    La nuova disciplina prevede che, a seguito del decreto del giudice delegato, il resistente debba corrispondere al rappresentante comune degli aderenti e al difensore dell'attore un importo ulteriore rispetto alla  somma che dovrà essere versato a ciascun aderente a titolo di risarcimento. Tale somma è determinata in termini percentuali rispetto all'importo complessivo che il resistente sarà chiamato a pagare, calcolata in base al numero dei componenti la classe in misura inversamente proporzionale sulla base di sette scaglioni.

  7. Esecuzione forzata collettiva e accordi transattivi.

    La riforma introduce un processo di esecuzione forzata collettiva azionabile esclusivamente dal rappresentante comune degli aderenti nei confronti della parte resistente rimasta inadempiente per il recupero forzoso delle somme dovute agli aderenti.

    La riforma prevede inoltre la possibilità di definire in via transattiva la controversia nel corso del giudizio di merito sino all’udienza finale di discussione orale, ovvero anche dopo l’emissione della sentenza mediante l’avvio di una procedura negoziale tra la parte resistente e il rappresentante comune degli aderenti che favorisca la trasmissione agli aderenti di uno schema di accordo transattivo da approvare e che diventa vincolante nei loro confronti solo se dagli stessi non formalmente respinto e ratificato dal giudice delegato nominato dal Tribunale.

  8. Irretroattività della nuova disciplina con riferimento ai procedimenti pendenti.

La legge entrerà in vigore decorsi dodici mesi dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, avvenuta il 18 aprile 2019.

Le disposizioni contenute nella nuova disciplina introdotta dalla riforma del giudizio per class action non si applicano retroattivamente ai giudizi in corso, né alle condotte illecite poste in essere prima dell’entrata in vigore della legge.

è infatti previsto al comma 2 dell’art. 7 della legge che per i procedimenti pendenti al momento dell'entrata in vigore si continueranno ad applicare le previsioni contenute nell’art. 140-bis del Codice del Consumo.

42823 Rules on Class Actions italian SMW v2
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